CA
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai SInori magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere rel.
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 239/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale dell'11/09/2024 svoltasi con trattazione scritta e verten- te
TRA
, con sede legale in Trento (TN), Piazza delle Donne Lavora- Parte_1
trici n. 2, in persona di in qualità di procuratore, giusta procura CP_1
speciale autenticata dal Notaio di Trento, Reperto- Persona_1
rio N. 16511 Atto n. 11443 del 5 Luglio 2018 e iscritto al Registro delle Im- prese di Trento in data 27 Agosto 2018 al n. 30779/2018, assistita rappresenta- ta e difesa dall'Avvocato Roberto Sabbatini del Foro di Ancona, in virtù di apposito mandato rilasciato su foglio separato che è stato depositato già in uno alla comparsa di costituzione e risposta svolta dalla stessa Parte_1
nel corso del giudizio di primo grado, svoltosi innanzi al Tribunale civile di
Chieti e che ivi era rubricato al n. 1474/2019 R.G., ed elettivamente domici- liata presso il suo studio a Chiaravalle (AN), Via Cavour, 16 (già elettivamen- te domiciliata a Chieti, Via dei Sabelli n. 15, presso lo studio dell'Avvocato
Salvatore Mezzanotte); APPELLANTE
E
Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, nata a [...] il [...], Controparte_5 Controparte_6
quale procuratrice speciale di , in virtù di procu- Parte_2
ra notarile allegata alla comparsa di costituzione sub numero 28, tutti rappre- sentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Chieti rg.n. 1474/2019, e con domicilio eletto in Formia in via Remigio Paone 10, fatta eccezione per
[...]
la quale, divenuta maggiorenne, è rappresentata e difesa in virtù di CP_7 procura in calce al presente atto, dall'Avv. Elettra Bruno, ed è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elettra Bruno sito a Formia (LT) in via
Cristoforo Colombo 19;
APPELLATI APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante così conclude. Parte_1
“in accoglimento del presente gravame proposto dalla respinge- Parte_1
re completamente ed integralmente le domande tutte avanzate nel presente giudizio da ognuna e tutte le parte attrici in prime cure, odierne appellate, e cioè respingere e rigettare integralmente sia tutte le domande avanzate dalla
SI.ra (moglie di ), sia tutte quelle avanza- Controparte_2 Controparte_8
te dai SInori e (figli del SI. Controparte_4 CP_3 Controparte_9
[...
), sia tutte quelle avanzate dalla SI.ra (madre di Controparte_5 [...]
), sia tutte quelle avanzate dalla SI.ra (non- Persona_2 Parte_2
na di ), in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, e Controparte_8
comunque respingere e rigettare completamente le domande di tutte le suindi-
2 cate parti attrici, oggi appellate, per tutti i motivi e le ragioni che sono stati in- dicati dalla nel presente atto di appello ed altresì nel corso del Parte_1
giudizio di primo grado, ovvero per ogni e qualsivoglia motivo e/o ragione dovesse risultare e/o essere ritenuto maggiormente confacente e/o di giustizia, previo accertamento e declaratoria che il sinistro per cui è causa è imputabile ed ascrivibile in via integrale ed esclusiva al SI. , ovvero Controparte_8
in subordine previo accertamento e declaratoria che il medesimo SI.
[...]
ha quantomeno concorso e contribuito alla causazione del sinistro CP_8
per cui è causa, con una quota di corresponsabilità preponderante, prevalente o quantomeno con una misura di corresponsabilità pari almeno al 50% da ascriversi allo stesso, e comunque previo accertamento e declaratoria che la responsabilità della morte del SI. va ascritta in via esclu- Controparte_8
siva ed integrale al SI. e che il SI. è Controparte_8 Parte_3
privo di ogni responsabilità e/o corresponsabilità, in ordine al verificarsi della morte del SI. ; Controparte_8
- in ogni caso, previo accertamento e declaratoria che le somme già versa- te ante causam dalla in favore rispettivamente di ciascuna Parte_1
delle parti attrici ed odierne appellate, pari precisamente a 80.000,00 Euro per ciascuno in relazione SI.ra , ai SIg,ri Controparte_2 CP_10
e , ed alla SI.ra (rispettivamente
[...] CP_3 Controparte_5
moglie, figli e madre del defunto SI. ) e pari a Controparte_8
10.000,000 Euro in relazione alla SI.ra (nonna del Parte_2
SI. ), sono del tutto congrue, idonee, soddisfacenti e ta- Controparte_8
li da aver compiutamente ed integralmente risarcito ogni danno e/o pre- giudizio che ciascuno dei medesimi odierni appellati (attori in prime cure) abbia subìto seguito del sinistro per cui è causa e che fosse stato suscetti- bile di essere agli stessi ristorato, tenuto conto che il sinistro per cui è cau- sa è imputabile ed ascrivibile in via integrale ed esclusiva al SI.
[...]
, ovvero in subordine che il medesimo SI. CP_8 Controparte_8
3 ha quantomeno concorso e contribuito alla causazione del sinistro per cui
è causa, con una quota di corresponsabilità preponderante, prevalente o quantomeno con una misura di corresponsabilità pari almeno al 50% da ascriversi allo stesso, e comunque tenuto conto che la responsabilità della morte del SI. va ascritta in via esclusiva ed integrale al Controparte_8
SI. stesso e che il SI. è privo di Controparte_8 Parte_3
ogni responsabilità e/o corresponsabilità di sorta, nel verificarsi della mor- te del SI. , e che pertanto a nessuna delle odierne parti Controparte_8
odierne appellate spetta né compete alcun importo ulteriore, rispetto a quelli suindicati dalle stesse già ricevuto nella fase stragiudiziale, voglia questa On.le Corte, in completa riforma di quanto statuito dal pri- mo decidente, disporre la reiezione delle domande e pretese tutte che dalla stesse parti attrici, oggi appellate, sono state avanzate nel presente giudi- zio. nel merito, in via strettamente subordinata: nella più denegata e non creduta delle ipotesi, in cui dovessero essere ritenute da questa On.le Cor- te suscettibili di qualche accoglimento le domande e pretese avanzate dal- le parti attrici, odierne appellate, nel presente giudizio, ovvero in cui do- vessero essere ritenute suscettibili di qualche apprezzamento e/o apprez- zabilità le domande proposte da taluna solamente di tali parti, voglia que- sta Ill.ma Corte accogliere almeno parzialmente il presente gravame ed in riforma quantomeno parziale della sentenza di primo grado in senso favo- revole all'odierna appellante, contenere e limitare le eventuali statuizioni in senso favorevole alle parti attrici oggi appellate, che in denegata even- tualità emettesse, in somme ed importi di gran lunga minori e più contenu- ti, rispetto a quelli richiesti e rivendicati che alle medesime controparti so- no state riconosciute dal primo decidente, previo accertamento e declara- toria che quantomeno alcune delle voci di danno lamentate dalle stesse non sussistono neppure e previo accertamento e declaratoria che il sinistro per cui è causa è imputabile ed ascrivibile in via integrale ed esclusiva al
4 SI. , ovvero in subordine previo accertamento e decla- Controparte_8
ratoria che il medesimo SI. ha quantomeno concorso e Controparte_8
contribuito alla causazione del sinistro e dei danni per cui è causa, con una quota di corresponsabilità preponderante, prevalente o quantomeno con una misura di corresponsabilità pari almeno al 50% e comunque in misura superiore alla quota del 30% attribuitagli dal primo decidente, e previo ac- certamento e declaratoria che la responsabilità della morte del SI.
[...]
va ascritta in via esclusiva al SI. e che il CP_8 Controparte_8
SI. è privo di ogni responsabilità e/o corresponsabi- Parte_3
lità, in ordine a tale decesso, ed altresì tenuto conto delle somme già ver- sate ante causam dalla in favore rispettivamente di ciascuna Parte_1
delle odierne parti attrici, oggi appellate, con conseguente contenimento e delimitazione delle eventuali statuizioni giudiziali che fossero emesse in favore di taluna e/o tutte le parti attrici, qui appellate, in importi di gran lunga più limitati e ridotti, rispetto a quelli che in favore delle da ciascuna di esse parti attoree sono state riconosciute dal primo decidente, ed quelle richieste e rivendicate dalle stesse controparti;
in ogni caso: per effetto ed in conseguenza dell'accoglimento del presente atto di gravame, questa
On.le Corte d'Appello di L'Aquila dovrà dichiarare tenuta e condannare:
- la SI.ra a restituire, integralmente o almeno in parte, Controparte_2 alla l'importo di 286.784,48 Euro versatoLe dalla odierna Parte_1
appellante in forza delle statuizioni provvisoriamente esecutive della sen- tenza qui impugnata;
- il SI. a restituire, integralmente o Controparte_4 almeno in parte, alla l'importo di 129.336,28 Euro versato- Parte_1
gli dalla odierna appellante in forza delle statuizioni provvisoriamente esecutive della sentenza qui impugnata;
- la SI.ra a resti- CP_3 tuire, integralmente o almeno in parte, alla l'importo di Parte_1
143.831,79 Euro versatoLe dalla odierna appellante in forza delle statui- zioni provvisoriamente esecutive della sentenza qui impugnata;
- la SI.ra
5 a restituire, integralmente o almeno in parte, alla Controparte_5 Pt_1
l'importo di 81.582,73 Euro, versatoLe dalla odierna appellante in
[...]
forza delle statuizioni provvisoriamente esecutive della sentenza qui im- pugnata;
- la SI.ra a restituire, integralmente o alme- Parte_2 no in parte, alla l'importo di 58.646,20 Euro, versatoLe dal- Parte_1
la odierna appellante in forza delle statuizioni provvisoriamente esecutive della sentenza qui impugnata;
il tutto maggiorato di interessi e rivaluta- zione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso, con pronuncia di inte- grale vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari di lite e processuali di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, con ogni più ampia riserva e salvezza di ogni diritto, anche di ulteriore ed eventuale carattere istrutto- rio, si offrono in comunicazione i seguenti atti e documenti.”
Gli appellanti incidentali così concludono: “Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, in riforma parziale della sentenza n. 648/2022 del Tribunale di Chieti per i motivi esposti dal paragrafo 11 al paragrafo 16 del presente atto, - in via preliminare, dichiarare la inammissibilità del gravame per nullità della procu- ra, come analiticamente descritto nel paragrafo 3 del presente atto;
- Rigettare
l'appello proposto dalla , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, per tutto quanto esposto in parte motiva del presente atto, avverso la sentenza n. 648/2022 del Tribunale di Chieti;
- In via incidentale, accogliere l'appello incidentale proposto dagli appellati per tutti i motivi contenuti dal paragrafo 11 al paragrafo 16 del presente atto e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimen- Parte_1
to in favore della parte appellante incidentale di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali patiti, come allegati e descritti in primo grado e nel presente at- to, ovvero qualsiasi altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giu- stizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del sinistro sino al saldo, detratto quanto liquidato in esecuzione della sentenza di primo grado;
6 Sempre in via incidentale, condannare la parte appellante principale al paga- C mento di una somma ulteriore, equitativamente scelta dalla ma Corte adita, per resistenza temeraria, ai sensi dell'art. 96, comma primo, ovvero, in subor- dine, comma terzo, c.p.c., per i motivi di cui al §6.3. del presente atto;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, comprese le spese generali da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice dichiaratasi anti- stataria, oltre, IVA e CAP.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 648/2022 pubblicata in data
27.12.2022 dal Tribunale Civile di Chieti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Chieti ha deciso, parzialmente accogliendola, sulla domanda proposta da (in proprio e nella Controparte_2
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia CP_3
, e (nella qualità
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
di procuratore speciale di ) avverso Parte_2 Parte_3
e la compagnia assicurativa , con cui avevano chiesto che, previo Parte_1
accertamento della responsabilità di nella causazione Parte_3
del sinistro nel quale aveva perso la vita il loro congiunto Controparte_8
fossero condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimo- niali e patrimoniali derivanti dalla perdita del familiare.
1.1.Avevano all'uopo rappresentato che, in data 20 aprile 2018, poco dopo le ore 22.00, stava percorrendo, a bordo del veicolo Smart Controparte_8
targato DY608PE, il km 2 della S.P. 224, che in quel tratto attraversa una gal- leria;
dalla direzione opposta stava marciando l'autocarro FIAT 35F targato
PE274734, assicurato con la compagnia condotto dal Controparte_12
convenuto mentre si trovava in stato di ebbrezza (tasso Parte_3
7 alcolemico pari a 2,4 g/l), che, dopo avere sbandato un paio di volte (come ri- ferito nell'immediatezza del fatto da un automobilista che si trovava dietro di lui), improvvisamente aveva invaso l'opposta corsia di marcia a tutta velocità, senza rallentare e frenare, andando ad impattare frontalmente con la Smart, la cui parte anteriore andava completamente distrutta, mentre il finiva CP_8 sull'asfalto, riportando lesioni tanto gravi da morire poco dopo, dovendosi escludere una sua corresponsabilità, posto che, trovandosi in una galleria, non poteva evitare in alcun modo l'impatto, avendo alla propria destra la parete del tunnel ed alla sinistra la sagoma dell'autocarro.
1.2.Nel costituirsi, sia che , avevano conte- Parte_3 Parte_1
stato gli assunti attorei ritenendo la vittima quantomeno corresponsabile. Il giudicante dava atto che, nelle more, si era svolto il giudizio penale teso all'accertamento della responsabilità del convenuto nella Parte_3
determinazione dell'accaduto, definito con sentenza emessa dalla Corte d'Ap- pello di L'Aquila, passata in giudicato, che aveva confermato (seppur ridu- cendo la pena) la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 589 bis comma 2 e 8 e 61 n. 3 cp. accertata dal Tribunale di Chieti
1.3. Il giudicante, premesso che, pertanto, la ricostruzione storico-dinamica dell'evento era preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civi- le, ha analizzato altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come, per esempio, il comportamento della parte lesa, ove incidente sulla produzione dell'evento morte, rilevando che nella specie si era ivi accertato che, al momento dell'impatto, Parte_4
non indossava la cintura di sicurezza, il che aveva avuto effetto limita-
[...]
tamente alla graduazione della pena.
1.4. Ha quindi quantificato nella misura del 30% l'apporto causale del com- portamento colposo della vittima, che, ove avesse utilizzato il dispositivo di sicurezza, non sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo, che, verosimilmente, lo avrebbe protetto dall'urto diretto contro l'autocarro e, come ritenuto dal pe-
8 rito, non avrebbe riportato i forti traumatismi che avevano determinato la morte, ma ha pure osservato come dalla documentazione fotografica si evin- cesse la particolare violenza dello scontro per la Smart, con alta probabilità per il di rimanervi vittima nonostante l'utilizzo della cintura di sicu- CP_8
rezza, concludendo nel senso di ritenere che, benché non si potesse avere la certezza che il con l'uso del dispositivo di sicurezza, sarebbe rimasto CP_8
in vita, sicuramente si potesse affermare che, omettendo l'uso della cintura, egli avesse aumentato sensibilmente il rischio di morte.
Ha di conseguenza ritenuto che il convenuto dovesse Parte_3
essere ritenuto responsabile della determinazione del sinistro nella misura del
70% .
1.5. Per quanto concerne la posizione di nonostante Controparte_2
l'allegazione da parte di quest'ultima di una separazione coniugale ma a soli fini finanziari, il giudicante ha ritenuto la circostanza superata dalle dichiara- zioni di due testi, che avevano confermato che il aveva continuato ad CP_8
abitare la casa familiare, dove peraltro aveva mantenuto la residenza e dove continuava ad occuparsi della famiglia, così ritenendo superata la presunzione determinata dal dato formale della separazione. Ha poi ritenuto significativa in tal senso anche che la fattura per le spese funerarie fosse stata intestata alla
CP_2
1.6. Ha quindi riconosciuto il danno parentale a quest'ultima, ai figli CP_4
[... e e alla madre del , nonché alla nonna, CP_3 CP_8 Controparte_5
, essendo stata fornita la prova testimoniale (teste Persona_3 [...]
) del legame tra le parti, nella determinazione del quantum Testimone_1
applicando le tabelle di Roma del 2019,
1.7. Pertanto, in base a tali tabelle, considerato che all'epoca dei fatti la vittima aveva 50 anni e ritenuto che tutti gli attori avessero altri familiari sia convi- venti che non conviventi, il danno da perdita del rapporto parentale è stato li- quidato, per l'intero, salvo l'applicazione della decurtazione del 30% stante il
9 concorso di responsabilità: - per di anni 45 al momento del- Controparte_2
la morte del marito, coniuge e convivente con la vittima, con nucleo familiare composto da altri conviventi entro il secondo grado di parentela: €
294.201,00;
- per di anni 19 al momento della morte del padre, figlio del- Controparte_4
la vittima e convivente, con nucleo familiare composto da altri conviventi en- tro il secondo grado di parentela: € 294.201,00; - per di anni CP_3
15 al momento della morte del padre, figlia della vittima e convivente, con nucleo familiare composto da altri conviventi entro il secondo grado di paren- tela: € 294.201,00;
- per , di anni 68 al momento della morte del figlio, madre Controparte_5
della vittima, non convivente, con nucleo familiare composto da altri convi- venti entro il secondo grado di parentela: € 245.167,50;
- per di anni 94 al momento della morte del nipote, non- Pt_2 Parte_2 na della vittima, non: € 98.067,00.
1.8. Ha però disatteso la richiesta di valutazione del danno biologico che avrebbe sofferto il figlio dal momento che tale profilo risar- Controparte_4
citorio è stato introdotto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio.
1.9.. Ha poi riconosciuto a moglie e figli il danno patrimoniale da lucro ces- sante, per aver perso il contributo che il coniuge e padre avrebbe loro dato continuando a produrre reddito, condannando le controparti alle spese e, ap- plicata la decurtazione del 30%, per il concorso di colpa della vittima, ha emesso il seguente dispositivo:
I) condanna e la compagnia nella persona Parte_3 Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti da
[...]
e Parte_5 Controparte_4 CP_3 Controparte_5 [...]
, e pertanto li condanna al pagamento, in solido tra loro, in favore Parte_2 di della complessiva somma di € 369.092,50, in favore di Controparte_2
Part
della complessiva somma di € 215.852,98, in favore di Controparte_4
10 della complessiva somma di € 231.800,45, in favore di CP_13 [...]
, della complessiva somma di € 171.617,25, in favore di CP_5 [...] della complessiva somma di € 68.646,90, il tutto oltre interessi Parte_2
corrispondenti al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot,
CCT) nel periodo di riferimento, calcolati su detta somma devalutata all'epoca del fatto (aprile 2018) e rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat, nonché interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza, de- tratte le somme già pagate dalla compagnia assicurativa, previa devalutazione anno per anno dal momento del pagamento alla data del sinistro;
II) rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
III) condanna i convenuti alla refusione del 70% delle spese legali, in favore di parte attrice, che si quantificano in totali € 2.788,00 per esborsi ed €
26.556,70 per compensi (già calcolati al 70%), oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antista- tario, compensando il rimanente 70%;
IV) pone definitivamente a carico delle parti convenute il 70% delle spese della c.t.u. e a carico della parte attrice il 30%”.
2.Avverso la sentenza ha proposto appello , affidandolo a n. 4 mo- Parte_1
tivi, che saranno delibati partitamente nel prosieguo: con il primo motivo di impugnazione, ha censurato la sentenza perché erronea con rife- Parte_1
rimento al riconoscimento del concorso di colpa del solo nella misura CP_8
del 30% sebbene gli elementi istruttori e/o probatori in atti facessero ritenere giustificato il riconoscimento del suo concorso di colpa nella determinazione dell'evento quantomeno in misura pari al 50%, dovendosi ricondurre il deces- so proprio alla sua condotta gravemente colposa.
2.1. Con il secondo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto al coniuge separato della vittima, il danno parentale, nono- Controparte_2
11 stante la separazione risalisse a 6 anni prima del sinistro e fosse effettiva e non formale, come erroneamente ritenuto in prime cure sulla base delle di- chiarazioni di due testi inattendibili, posto che il aveva una relazione CP_8 affettiva con la donna trasportata nell'occorso e che viveva in altra abitazione, come affermato dalla sorella allorché aveva agito per il risar- Controparte_6
cimento del danno, circostanze allegate ma non considerate in prime cure.
2.2. Con il terzo motivo ha censurato la decisione per aver applicato le tabelle di Roma del 2019 piuttosto che quelle di Milano del 2022, all'epoca in vigore.
2.3. Con il quarto motivo ha censurato le statuizioni condannatorie contenute nella sentenza ai suoi danni, chiedendo la restituzione delle somme versate ai congiunti della vittima ed ha concluso come in epigrafe.
3. Nel costituirsi in giudizio, gli appellati, congiunti del hanno preli- CP_8 minarmente eccepito l'inammissibilità del gravame per nullità della procura sottoscritta da qualificatosi “procuratore della società” senza CP_1 allegare l'atto notarile di conferimento del relativo potere;
nel merito, hanno contestato gli assunti dell' ed hanno proposto appello incidentale Parte_1
affidandolo a cinque motivi, che saranno delibati nel prosieguo, con il primo censurando il riconoscimento del concorso di colpa della vittima, da escludere in ragione della dinamica del sinistro, o quantomeno da ridurre per essere spropositata la percentuale del 30% riconosciuta, con il secondo censurando la violazione delle regole sul giudizio causale e la contraddittorietà della moti- vazione laddove, da un lato, fa riferimento alla probabilità della vittima di morire “molto alta” anche ove avesse allacciato la cintura di sicurezza e al non potersi avere la certezza che egli sarebbe rimasto in vita e, dall'altro, af- fermando che, omettendo l'uso della cintura, il avrebbe aumentato CP_8 sensibilmente il rischio di morire”. Il terzo motivo è stato proposto in via su- bordinata al rigetto dei primi due e propugna un concorso di colpa inferiore a quello del 30% ivi riconosciuto, non potendosi non attribuire al la Pt_3
12 responsabilità del sinistro quantomeno nella misura dell'80%. Con il quarto motivo viene censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibi- le, perché tardivamente proposta, la domanda di volta ad ot- Controparte_4
tenere il risarcimento del danno biologico patito per il decesso del padre. Con il quinto motivo hanno denunciato l'omessa pronuncia su tre domande: a) la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale consistito nel- la perdita del lavoro domestico;
b) la condanna dei convenuti al risarcimento del danno consistito nelle spese di assistenza legale e medico-legale stragiudi- ziale;
c) la condanna dei convenuti al pagamento, a partire dalla notifica della citazione, degli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma quarto, c.c.
Hanno quindi concluso come in epigrafe.
4.ll primo motivo dell'appello principale è sovrapponibile ai primi tre motivi Pt_ dell'appello incidentale, attenendo al riconoscimento (dall' ritenuto inade- guato, dagli appellati disconosciuto o ridimensionato) del concorso di colpa del CP_8
4.1. Preliminarmente, deve delibarsi l'eccezione di inammissibilità del gra- vame per nullità della procura”, sollevata in ordine all'appello di Parte_1
dagli appellati congiunti del nel costituirsi in giudizio. Tale eccezione CP_8
è infondata, posto che non solo la procura alle liti conferita al difensore di Pt_1
è stata rilasciata da un soggetto provvisto dei pieni poteri di rappresen-
[...]
tanza processuale e sostanziale della società, ossia dal dott. in CP_1
qualità di procuratore di stessa, in virtù della procura speciale au- Parte_1
tenticata dal Notaio di Trento, Repertorio n. 16511 Persona_1
Atto n. 11443 del 5 Luglio 2018 e iscritto al Registro delle Imprese di Trento in data 27 Agosto 2018 al n. 30779/2018, atto del quale sono riportati tutti gli estremi, ma, in ogni caso, l'atto in questione è stato prodotto dall'appellante con le note in data 26 Settembre 2023, in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 27 Settembre 2023.
13 4.2. Tanto premesso, con il primo motivo di impugnazione, ha Parte_1
censurato la sentenza perché erronea con riferimento al riconoscimento del concorso di colpa del solo nella misura del 30% sebbene gli elementi CP_8
istruttori e/o probatori in atti facessero ritenere giustificato il riconoscimento del suo concorso di colpa nella determinazione dell'evento quantomeno in misura pari al 50%, dovendosi ricondurre il decesso proprio alla sua condotta gravemente colposa. Peraltro, ha contestato la valenza del giudicato penale nei propri confronti, non avendo essa potuto prendere parte al giudizio cele- bratosi con il cd “rito abbreviato” ex art. 87, comma 3 cpp. Ha quindi eviden- ziato come la Corte d'Appello penale avesse stigmatizzato come gravemente colposa la condotta di guida del che non si era tenuto accostato al CP_8
margine destro della carreggiata, procedendo in prossimità della linea di mezzeria e non facendo uso della cintura di sicurezza, concorrendo significa- tivamente alla verificazione del sinistro e alle sue conseguenze, così ricono- scendo all'imputato la circostanza attenuante di cui al Persona_4 comma 7 dell'art. 589 bis c.p, (secondo cui «qualora l'evento non sia esclusi- va conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminui- ta fino alla metà»); doveva pertanto ritenersi riduttivo il riconoscimento del concorso di colpa nella misura del 30% effettuato dal Tribunale di Chieti, po- sto che il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del in viola- CP_8 zione del disposto di cui all'art. 172 CdS aveva avuto efficacia causale esclu- siva, decisiva ed assorbente, nel verificarsi del suo decesso, evento letale che certamente non si sarebbe verificato con l'uso della cintura, come ritenuto dal perito nominato dal Gup, Ingegner (cfr. pag. 43 dell'elaborato del Per_5
CTU - doc. n. 3 di cui al fascicolo di parte di primo grado di . Parte_1
Del pari, il CTP del aveva rilevato che, a seguito della fuoriuscita Pt_3 dall'abitacolo della Smart, il aveva urtato la testa contro la parete in CP_8
cemento della galleria, essendo pacifico che la morte era stata dovuta al grave traumatismo cranio - encefalico che il predetto subì urtando la testa contro il
14 muro della galleria, tanto risultando anche dall'ispezione cadaverica effettua- ta nell'immediato, non essendosi riscontrate macchie di sangue all'interno dell'abitacolo dell'auto, presenti invece nelle adiacenze della galleria. Pertan- to, il primo giudice aveva evidentemente sminuito la rilevanza del comporta- mento colposo della vittima, ponendo in dubbio la sua sopravvivenza anche in caso di utilizzo della cintura di sicurezza.
Con la conseguenza che le domande risarcitorie avanzate nel giudizio di pri- me cure dagli (allora) attori avrebbero dovuto essere addirittura integralmente respinte, stante la non riconducibilità dell'evento letale alla condotta del
Pt_3
A loro volta, con l'appello incidentale, gli appellati congiunti della vitti- Pt_7
ma hanno lamentato in proposito la violazione del diritto comunitario, Diretti- va 2009/103, che ritiene irrilevante a fini risarcitori la violazione delle norme sulla circolazione e sulla sicurezza del veicolo.
Hanno poi evidenziato come nella specie non vi sia la prova che il CP_8
non avesse allacciato la cintura di sicurezza, ma solo un indizio, avendo gli agenti intervenuti trovato inserito il gancio della cintura nel suo alloggiamen- to, ritenendo quindi, ma trattasi di mera congettura, che il l'avesse fat- CP_8 ta passare dietro la schiena. In ogni caso, doveva considerarsi l'irrilevanza causale di una siffatta violazione, posto che la violenza dell'impatto, che ave- va distrutto la parte laterale ed anteriore sinistra della Smart, difficilmente avrebbe consentito al conducente di restare in vita, in tal senso deponendo le fotografie scattate nell'immediatezza del sinistro e riportate nella perizia re- datta in sede penale. Doveva del resto considerarsi che, ove il fosse CP_8
sopravvissuto, avrebbe patito devastanti lesioni, che lo avrebbero reso perma- nentemente invalido onerando l'assicuratore del responsabile del relativo ri- sarcimento.
4.4. Con il secondo motivo, i congiunti del hanno censurato la viola- CP_8
zione delle regole sul giudizio causale e la contraddittorietà della motivazione
15 laddove, da un lato, fa riferimento alla probabilità della vittima di morire
“molto alta” anche ove avesse allacciato la cintura di sicurezza e al non poter- si avere la certezza che egli sarebbe rimasto in vita e, dall'altro, affermando che, omettendo l'uso della cintura, egli avrebbe aumentato sensibilmente il ri- schio di morire”.
4.5. Il terzo motivo è stato proposto in via subordinata al rigetto dei primi due e propugna un concorso di colpa inferiore a quello del 30% ivi riconosciuto, non potendosi non attribuire al la responsabilità del sinistro, quan- Pt_3 tomeno nella misura dell'80%.
4.6. Ritiene la Corte che tutti i motivi in questione siano infondati, meritando conferma la sentenza impugnata, posto che, alla luce della ricostruzione della dinamica del sinistro, divenuto mortale, probabilmente, anche a causa del mancato utilizzo da parte del della cintura di sicurezza, e tenuto conto CP_8
delle risultanze processuali in atti, tra cui le affermazioni del perito nominato nel procedimento penale, debba ritenersi congrua la percentuale di concorso di colpa attribuitagli dal giudicante con la decisione impugnata, pur avendo questi fatto ricorso ad una motivazione perplessa e comunque in parte con- traddittoria.
4.7. Premesso che non è evidentemente credibile l'ipotesi avanzata dagli ap- pellati, secondo i quali fu la violenza dell'urto a provocare lo “scivolamento” del fuori dalla cintura regolarmente allacciata, è a questo punto op- CP_8
portuno riportare le affermazioni del perito, Ingegner il quale ha Per_5
osservato che «se il signor avesse utilizzato i dispositivi di ritenuta, CP_8
sarebbe rimasto ancorato al sedile di guida e non sarebbe fuoriuscito dall'abi- tacolo;
Nella suddetta ipotesi, alla luce delle fotografie della smart, l'abitacolo del veicolo lo avrebbe protetto dall'urto diretto contro l 'autocarro, e grazie ai dispositivi di sicurezza passivi, probabilmente non avrebbe riportato i forti traumatismi che lo hanno condotto alla morte».(cfr. pag. 43 dell'elaborato del
CTU - doc. n. 3 di cui al fascicolo di parte di primo grado di . Parte_1
16 4.8. Il perito fa evidente riferimento alle cause della morte, attribuite anche nel verbale per l'ispezione cadaverica stilato dal medico legale al grave trau- matismo cranio-encefalico che il ha subito urtando con la testa contro CP_8
il muro della galleria una volta sbalzato dall'abitacolo dell'autovettura.
È ovvio che il giudizio sulla sopravvivenza possibile del ove avesse CP_8
allacciato la cintura di sicurezza è meramente probabilistico e questo spiega la motivazione della decisione impugnata. Resta il fatto che l'impatto è stato vio- lento e che la parte laterale sinistra e anteriore e dell'avventura è andata di- strutta sicché il avrebbe riportato senz'altro gravi lesioni personali e CP_8
un'invalidità permanente rilevante, ma nulla toglie che avrebbe potuto anche e ugualmente perdere la vita nonostante l'utilizzo delle cinture. Dobbiamo con- siderare quindi le affermazioni del perito, che ha esaminato l'autovettura e ha tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'impatto.
4.9. A questo punto non appare iniqua la percentuale riconosciuta, che Pt_1
vorrebbe addirittura innalzare al 50%, sol che si consideri che la re-
[...]
sponsabilità del sinistro non può che essere attribuita in via assolutamente preponderante al conducente dell'autocarro, che ha invaso la corsia opposta a velocità sostenuta in condizioni di ubriachezza, condotta senza la quale il sini- stro non si sarebbe verificato, sicché l'attribuzione del 70% di responsabilità a quest'ultimo è senz'altro condivisibile.
5. Con il secondo motivo del proprio appello, ha censurato la deci- Parte_1
sione nella parte in cui ha riconosciuto al coniuge separato del CP_8 [...]
il danno parentale, perché affetta da gravissimo vizio di motivazio- CP_2
ne e assolutamente contraddittoria, illogica ed caratterizzata da una valutazio- ne omessa e/o non corretta e/o travisata delle risultanze istruttorie in violazio- ne delle disposizioni degli artt. 116 e 132 n. 4, c.p.c. Infatti, alla luce delle emergenze processuali, tale danno non avrebbe dovuto essere riconosciuto, o al più facendolo in misura assai più modesta, stante anche l'assenza di allega- zioni da parte della circa lo sconvolgimento del suo sistema di vita, CP_2
17 dovendosi considerare che ella era separata dal dal 2012 e, quindi, già CP_8
da sei anni prima del sinistro oggetto di causa, posto che la separazione legale, come sottolineato ripetutamente dalla Suprema Corte, fra presumere che tra i coniugi sia cessata l'unione affettiva e la comunione morale, la cui persisten- za va dunque rigorosamente provata dal coniuge separato. In particolare, ella non aveva provato, ma solo allegato che la separazione fosse stata solo di na- tura formale e legata a ragioni finanziarie e che sussistesse l'affectio marita- lis, continuando la convivenza tra i coniugi, non potendosi ritenere attendibili i testi escussi ed , che avevano delinea- Testimone_2 Testimone_3
to una quadro della situazione famigliare e coniugale del idilliaca e CP_8
surreale nonostante la separazione sostenendo che questi fosse rimasto ad abi- tare nella casa familiare;
tanto senza alcun vaglio critico da parte del giudi- cante, che non aveva invece considerato la significativa documentazione pro- dotta da essa appellante in prime cure, costituita da un estratto dell'atto di ci- tazione proposto da (sorella di nei propri Controparte_6 Controparte_8
confronti e nei confronti di con cui precisava che il fra- Parte_3
tello abitava da solo in un altro comune, San GI IN e che ella lo sosteneva con le faccende domestiche, nonché da un inequivocabile post sulla sua pagina facebook effettuato il 20 Aprile 2019 da , traspor- Persona_6
tata sulla Smart, che faceva riferimento alla relazione in corso con la vittima.
5.1. Il motivo è fondato.
Il giudicante, infatti, evidentemente fuorviato dai due testi escussi, uno dei quali ( ) parente della evidentemente inattendibili, non ha Tes_3 CP_2
considerato la significativa documentazione prodotta da , che pro- Parte_1 vava come, in realtà, la separazione coniugale fosse “effettiva” e non solo formale, come sostenuto dai congiunti, tanto che questi aveva in atto una rela- zione affettiva e sentimentale con un'altra donna, e cioè in- Persona_6
sieme alla quale non a caso si trovava anche nella circostanza del sinistro per cui è causa: ed invero, a pag. 2 dell'atto di citazione di si af- Controparte_6
18 ferma testualmente che, nella circostanza dell'occorso, il “viaggiava CP_8 assieme alla sua compagna SI.ra , e va inoltre sottolineato Persona_6
come tale circostanza trovi inequivocabile conferma anche nel post che veni- va pubblicato il 20 Aprile 2019 (esattamente un anno dopo l'incidente stradale mortale de quo) proprio da con cui quest'ultima, sulla sua Persona_6 pagina facebook, scriveva: “A quest'ora precisamente un anno fa te ne andavi per sempre dalla mia vita … Eravamo in macchina dopo una bellissima serata trascorsa insieme, mi stavi riaccompagnando a casa … ridevamo, facevamo progetti …”. A p. 7 del medesimo atto di citazione si legge che CP_8
all'epoca del sinistro non conviveva affatto con la propria moglie
[...] nell'abitazione di Chieti, Via Sillo Italico n. 15/C, ma al contrario già da lun- go tempo viveva ed abitava da solo presso un' altra unità immobiliare sita in
San GI IN (CH), Via Nuoro n. 3, puntualizzando l'attrice come essa stessa “nei fine settimana provvedeva anche a fare il bucato per il fratello e la domenica sera passava a casa sua a ritirarlo” (a questo punto perdendo ri- lievo la circostanza, sottolineata in prime cure, che il , anche dopo la CP_8
separazione dalla coniuge, avesse mantenuto la propria formale residenza presso la “casa familiare”).
5.2. Si tratta di circostanze affermate dalle predette parti al di fuori del proces- so e da ritenersi pertanto attendibili (la controparte ha sostenuto l'esistenza di un interesse risarcitorio incompatibile), collimando del resto con il presuppo- sto, che gli appellati hanno tentato di edulcorare, della separazione, che evi- dentemente era o è diventata effettiva. Un siffatto accertamento impone a questo punto di rivedere la statuizione condannatoria relativa alla liquidazione del danno parentale in favore del coniuge separato, che va ridotta quantomeno alla metà di quanto in proposito liquidato, ben potendo presumersi, stante l'unione durata diversi anni, la nascita di due figli e l'apporto economico del deceduto alla famiglia (in proposito non ha impugnato il capo del- Parte_1
la sentenza che riconosce delle somme a titolo di danno patrimoniale inteso
19 come lucro cessante ai congiunti) la ricorrenza di un legame affettivo signifi- cativo.
5.3. Pertanto, in luogo della somma di € 294.201,00 riconosciuta per intero a a titolo di danno parentale, le va riconosciuta quella, pari al- Controparte_2 la metà, di € 147.100,00, che, ridotta del 30% per il concorso di colpa assom- ma ad € 102.970,00, sicché la condanna dell' nei confronti di Parte_1 quest'ultima va ridotta alla minor somma di € 266.122,50 (369.092,50-
102.970) con interessi e rivalutazione come indicati in sentenza.
5.4. Con il terzo motivo, ha censurato la decisione per avere il giu- Parte_1
dicante utilizzato i parametri delle tabelle di Roma 2019 piuttosto che quelli delle tabelle milanesi del 2022, pienamente in vigore all'epoca ma ritenute inadeguate ai fini della liquidazione del danno parentale., che invece avrebbe- ro comportato la liquidazione di importi notevolmente minori rispetto a quelli, del tutto sproporzionati, liquidati in sentenza, senza considerare che non avrebbe potuto tenere in considerazione il parametro della convivenza, in re- lazione a nessuno dei congiunti del , posto che quest'ultimo Controparte_8
non conviveva con nessuno di essi (neppure con la moglie Controparte_2
né con i figli e , come ci attestano per tabulas le risul- Controparte_4 CP_3
tanze processuali (e dunque avrebbe dovuto negare il riconoscimento di qual- siasi punto, relativamente a tale parametro);
- avrebbe dovuto considerare, in relazione a ciascuno dei congiunti del Per_2
[...
la circostanza che per essi vi è la sopravvivenza di altri congiunti (e dun- que avrebbe dovuto negare il riconoscimento di qualsiasi punto, relativamente a tale parametro, ovvero avrebbe dovuto attribuire loro il punteggio minimo al riguardo);
- avrebbe dovuto attribuire, a ciascuno dei congiunti del un punteg- CP_8
gio piuttosto limitato in relazione al parametro della qualità e intensità della relazione affettiva” con il de cuius, e ciò anche alla luce del fatto che quest'ultimo non conviveva con nessuno di essi.
20 5.5. Il motivo è infondato. Infatti, la Corte di cassazione ha propugnato l'applicazione di tabelle per la stima del danno non patrimoniale basate sul si- stema a punti, in modo da rendere prevedibili le decisioni ed è pienamente condivisibile la decisione del giudicante di far ricorso ad essa, che è anche la più testata e la più diffusa.
5.6. Con il quarto motivo, infine, l'appellante ha censurato le statuizioni con- dannatorie della sentenza emesse nei propri confronti ed ha chiesto la condan- na degli appellati congiunti del a restituirle integralmente o almeno in CP_8
parte le somme versate in esecuzione della stessa. Si tratta di una motivo ge- nerico, collegato ai precedenti, e pertanto non deve essere delibato.
5.7. Vanno ora delibati i motivi 4 e 5 dell'appello incidentale.
Con il quarto motivo di appello incidentale, gli appellati hanno censurato co- me erroneo il rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico pati- to da Gli appellati hanno evidenziato come questi, figlio del- Controparte_4
la vittima, che con l'atto di citazione aveva chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale da lutto, alla prima udienza dichia- rò, per il tramite del proprio difensore, di aver subito (formulando anche la re- lativa domanda di condanna), anche un danno biologico di natura psichica, allegando espressamente che questo si era manifestato “dopo la notifica dell'atto di citazione”. Il Tribunale, dopo aver istruito nel merito tale doman- da, con la sentenza conclusiva del giudizio l'ha tuttavia rigettata, per essere stata formulata per la prima volta dopo l'instaurazione del giudizio. Gli ap- pellanti incidentali hanno pertanto censurato la decisione per aver erronea- mente ritenuto tardiva la domanda, che invece imponeva il richiesto appro- fondimento istruttorio e l'accertamento, oltre che della sussistenza, anche della insorgenza della malattia psichica in epoca successiva alla notifica dell'atto di citazione, ben potendo questo avvenire anche a distanza di tempo dall'evento traumatico scatenante.
21 5.8. Il motivo è infondato, apparendo evidente che nella fattispecie, la doman- da proposta solo in sede di prima udienza, ossia il 5/02/2020, sia intempestiva, posto che la citazione reca la data del 16/9/2019 e già all'epoca il danno psi- chico si era manifestato e poteva essere richiesto, risalendo l'evento al
20.4.2018, mentre la domanda fu proposta quasi a due anni di distanza.
5.9. Del resto, i CCTTUU benché non officiati di espressa domanda in punto di decorrenza, hanno riportato le dichiarazioni rese dal periziando nell'anamnesi del seguente tenore: “- Anamnesi patologica generale e psichia- trica. Il periziando non ha riferito la presenza di specifiche condizioni mentali prima del traumatico ed improvviso decesso del genitore. In anamnesi e nella documentazione visionata, infatti, non risulta la presenza di una diagnosi pri- mariamente psichiatrica.Successivamente, come conseguenza del trauma emotivo, avrebbe cominciato a presentare la sintomatologia psichica propria di un grave perdita. Nel periodo ulteriormente successivo, dopo circa un anno dall'evento, la condizione di lutto, inteso come sofferenza psichica immedia- tamente successiva alla perdita, si sarebbe trasformato in un persistente vissu- to di rabbia e di vuoto al tempo stesso.” Non appare pertanto verosimile l'insorgenza della patologia (che i CCTTUU hanno riscontrato sia pure in mi- sura moderata, indicando una percentuale di invalidità nella misura del 13%) solo dopo la citazione, avendola del resto il periziando percepita e riferita co- me risalente ad epoca ben precedente.Il motivo, pertanto, deve essere respin- to.
6. Con il quinto motivo, gli appellanti incidentali hanno denunciato l'omessa pronuncia su tre domande: a) la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale consistito nella perdita del lavoro domestico;
b) la con- danna dei convenuti al risarcimento del danno consistito nelle spese di assi- stenza legale e medico-legale stragiudiziale;
c) la condanna dei convenuti al pagamento, a partire dalla notifica della citazione, degli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma quarto, c.c.
22 6.1. Quanto al primo punto, sub a), avevano in citazione evidenziato che il contribuiva in vario modo al disbrigo del lavoro domestico presso la CP_8
propria abitazione, ed era quotidianamente incaricato di adempiere varie in- combenze (pagamento di bollette, piccoli servizi, spesa, piccoli lavori dome- stici, pulizia, tinteggiatura, riparazioni idrauliche ed elettriche, cura dei figli, cucina). La sua morte pertanto ha causato ai familiari un conseguente danno patrimoniale, posto che la vittima dedicava al lavoro domestico non meno di tre ore giornaliere, dovendo considerarsi che una collaboratrice domestica ha un costo orario di 8 euro l'ora, con un danno, effettuata la capitalizzazione annuale, di euro 213.626,67, ed andrà ripartito in parti uguali tra la moglie e i due figli della vittima.
6.2. Premesso che il giudicante, nel riconoscere agli appellati le somme liqui- date a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale ha poi affermato che
“ogni altra pretesa deve ritenersi assorbita”, ben potendo ivi ravvisarsi una statuizione di rigetto, il sub motivo sub a) risulterebbe comunque infondato e in ogni caso la pretesa neppure è stata provata e, peraltro, anche la separazio- ne coniugale rende più difficile una siffatta configurazione, dovendo conside- rarsi anche che il lavorava come cuoco restando per molto tempo fuo- CP_8
ri casa.
6.3. Quanto al punto b), relativo alle spese legali stragiudiziali, gli appellanti hanno affermato di aver sostenuto spese, prima dell'introduzione del giudizio, per acquisire il parere di un legale circa l'entità delle lesioni patite e, di con- seguenza, la misura dei postumi da porre a base del risarcimento, per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, spese che costituiscono un danno ri- sarcibile anche perché necessarie per garantire il diritto alla difesa costituzio- nalmente garantito.
6.4. Anche il punto b) è relativo ad un motivo del tutto infondato. Premesso che la Suprema Corte ha affermato il consolidato principio per cui le spese so- stenute per attività legale stragiudiziale vanno liquidate come una componente
23 del danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova”
(Cass. ord. n. 5732/2022), mentre nel caso de quo alcuna prova di ciò è stata fornita dagli appellati, che non hanno neppure indicato (e tanto meno provato, con fatture quietanziate) le spese in questione.
6.5. Anche la doglianza di cui al punto c), relativa alla omessa condanna dei convenuti al pagamento, dalla notifica dell'atto di citazione, degli interessi al saggio di cui all'art. 1284, co, 4, c.p.c., è infondata, non avendo gli appellanti censurato nel merito la decisione di rigetto (e quindi nella specie non vi è stata omessa pronuncia) del giudicante: invero (cfr pp. pagg. 20 e 21) dal tenore della stessa si evince che (indipendentemente ed a prescindere dalla applicabi- lità o meno, in astratto, della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. anche alle obbligazioni extracontrattuali), spettavano solo gli interessi al saggio le- gale in relazione al danno derivato agli attori dalla mancata tempestiva dispo- nibilità della somma di loro spettanza ai fini risarcitori, non avendo essi offer- to alcuna prova di aver subito un danno da ritardo nel pagamento di tale somma che potesse giustificare l'attribuzione di un saggio di interessi superio- re a quello legale [ “il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto il- lecito non è presunto ex lege … ma deve essere allegato e provato … quindi, non avendo fornito parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equi- tativamente calcolato ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema
Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712) sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto (aprile 2018) e rivalutato an- no per anno secondo gli indici Istat, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot. CCT) nel periodo di riferimento”].
8. In conclusione, l'appello incidentale va respinto e quello principale viene accolto parzialmente con riferimento al secondo motivo relativo al danno pa-
24 rentale riconosciuto a il cui importo è stato dimezzato, il Controparte_2
che fa ritenere equa la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Gli appellati, appellanti incidentali, sono tenuti al raddoppio del contributo unificato (sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r.
115/2002,comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), stante il rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 648/2022 pubblicata in data 27/12/2022 dal Tribunale Civile di
Chieti, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, riduce la condanna della dispo- Parte_1 sta in prime cure in favore di dell'importo di € Controparte_2
102.970,00 e, quindi, alla minor somma di € 266.122,50 (369.092,50-
102.970) con interessi e rivalutazione come ivi indicati;
2) respinge l'appello incidentale;
3) compensa le spese del grado;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 228/2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello effettivamente dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto dell'11/12/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco S. Filocamo
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai SInori magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere rel.
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 239/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale dell'11/09/2024 svoltasi con trattazione scritta e verten- te
TRA
, con sede legale in Trento (TN), Piazza delle Donne Lavora- Parte_1
trici n. 2, in persona di in qualità di procuratore, giusta procura CP_1
speciale autenticata dal Notaio di Trento, Reperto- Persona_1
rio N. 16511 Atto n. 11443 del 5 Luglio 2018 e iscritto al Registro delle Im- prese di Trento in data 27 Agosto 2018 al n. 30779/2018, assistita rappresenta- ta e difesa dall'Avvocato Roberto Sabbatini del Foro di Ancona, in virtù di apposito mandato rilasciato su foglio separato che è stato depositato già in uno alla comparsa di costituzione e risposta svolta dalla stessa Parte_1
nel corso del giudizio di primo grado, svoltosi innanzi al Tribunale civile di
Chieti e che ivi era rubricato al n. 1474/2019 R.G., ed elettivamente domici- liata presso il suo studio a Chiaravalle (AN), Via Cavour, 16 (già elettivamen- te domiciliata a Chieti, Via dei Sabelli n. 15, presso lo studio dell'Avvocato
Salvatore Mezzanotte); APPELLANTE
E
Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, nata a [...] il [...], Controparte_5 Controparte_6
quale procuratrice speciale di , in virtù di procu- Parte_2
ra notarile allegata alla comparsa di costituzione sub numero 28, tutti rappre- sentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Chieti rg.n. 1474/2019, e con domicilio eletto in Formia in via Remigio Paone 10, fatta eccezione per
[...]
la quale, divenuta maggiorenne, è rappresentata e difesa in virtù di CP_7 procura in calce al presente atto, dall'Avv. Elettra Bruno, ed è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elettra Bruno sito a Formia (LT) in via
Cristoforo Colombo 19;
APPELLATI APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante così conclude. Parte_1
“in accoglimento del presente gravame proposto dalla respinge- Parte_1
re completamente ed integralmente le domande tutte avanzate nel presente giudizio da ognuna e tutte le parte attrici in prime cure, odierne appellate, e cioè respingere e rigettare integralmente sia tutte le domande avanzate dalla
SI.ra (moglie di ), sia tutte quelle avanza- Controparte_2 Controparte_8
te dai SInori e (figli del SI. Controparte_4 CP_3 Controparte_9
[...
), sia tutte quelle avanzate dalla SI.ra (madre di Controparte_5 [...]
), sia tutte quelle avanzate dalla SI.ra (non- Persona_2 Parte_2
na di ), in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, e Controparte_8
comunque respingere e rigettare completamente le domande di tutte le suindi-
2 cate parti attrici, oggi appellate, per tutti i motivi e le ragioni che sono stati in- dicati dalla nel presente atto di appello ed altresì nel corso del Parte_1
giudizio di primo grado, ovvero per ogni e qualsivoglia motivo e/o ragione dovesse risultare e/o essere ritenuto maggiormente confacente e/o di giustizia, previo accertamento e declaratoria che il sinistro per cui è causa è imputabile ed ascrivibile in via integrale ed esclusiva al SI. , ovvero Controparte_8
in subordine previo accertamento e declaratoria che il medesimo SI.
[...]
ha quantomeno concorso e contribuito alla causazione del sinistro CP_8
per cui è causa, con una quota di corresponsabilità preponderante, prevalente o quantomeno con una misura di corresponsabilità pari almeno al 50% da ascriversi allo stesso, e comunque previo accertamento e declaratoria che la responsabilità della morte del SI. va ascritta in via esclu- Controparte_8
siva ed integrale al SI. e che il SI. è Controparte_8 Parte_3
privo di ogni responsabilità e/o corresponsabilità, in ordine al verificarsi della morte del SI. ; Controparte_8
- in ogni caso, previo accertamento e declaratoria che le somme già versa- te ante causam dalla in favore rispettivamente di ciascuna Parte_1
delle parti attrici ed odierne appellate, pari precisamente a 80.000,00 Euro per ciascuno in relazione SI.ra , ai SIg,ri Controparte_2 CP_10
e , ed alla SI.ra (rispettivamente
[...] CP_3 Controparte_5
moglie, figli e madre del defunto SI. ) e pari a Controparte_8
10.000,000 Euro in relazione alla SI.ra (nonna del Parte_2
SI. ), sono del tutto congrue, idonee, soddisfacenti e ta- Controparte_8
li da aver compiutamente ed integralmente risarcito ogni danno e/o pre- giudizio che ciascuno dei medesimi odierni appellati (attori in prime cure) abbia subìto seguito del sinistro per cui è causa e che fosse stato suscetti- bile di essere agli stessi ristorato, tenuto conto che il sinistro per cui è cau- sa è imputabile ed ascrivibile in via integrale ed esclusiva al SI.
[...]
, ovvero in subordine che il medesimo SI. CP_8 Controparte_8
3 ha quantomeno concorso e contribuito alla causazione del sinistro per cui
è causa, con una quota di corresponsabilità preponderante, prevalente o quantomeno con una misura di corresponsabilità pari almeno al 50% da ascriversi allo stesso, e comunque tenuto conto che la responsabilità della morte del SI. va ascritta in via esclusiva ed integrale al Controparte_8
SI. stesso e che il SI. è privo di Controparte_8 Parte_3
ogni responsabilità e/o corresponsabilità di sorta, nel verificarsi della mor- te del SI. , e che pertanto a nessuna delle odierne parti Controparte_8
odierne appellate spetta né compete alcun importo ulteriore, rispetto a quelli suindicati dalle stesse già ricevuto nella fase stragiudiziale, voglia questa On.le Corte, in completa riforma di quanto statuito dal pri- mo decidente, disporre la reiezione delle domande e pretese tutte che dalla stesse parti attrici, oggi appellate, sono state avanzate nel presente giudi- zio. nel merito, in via strettamente subordinata: nella più denegata e non creduta delle ipotesi, in cui dovessero essere ritenute da questa On.le Cor- te suscettibili di qualche accoglimento le domande e pretese avanzate dal- le parti attrici, odierne appellate, nel presente giudizio, ovvero in cui do- vessero essere ritenute suscettibili di qualche apprezzamento e/o apprez- zabilità le domande proposte da taluna solamente di tali parti, voglia que- sta Ill.ma Corte accogliere almeno parzialmente il presente gravame ed in riforma quantomeno parziale della sentenza di primo grado in senso favo- revole all'odierna appellante, contenere e limitare le eventuali statuizioni in senso favorevole alle parti attrici oggi appellate, che in denegata even- tualità emettesse, in somme ed importi di gran lunga minori e più contenu- ti, rispetto a quelli richiesti e rivendicati che alle medesime controparti so- no state riconosciute dal primo decidente, previo accertamento e declara- toria che quantomeno alcune delle voci di danno lamentate dalle stesse non sussistono neppure e previo accertamento e declaratoria che il sinistro per cui è causa è imputabile ed ascrivibile in via integrale ed esclusiva al
4 SI. , ovvero in subordine previo accertamento e decla- Controparte_8
ratoria che il medesimo SI. ha quantomeno concorso e Controparte_8
contribuito alla causazione del sinistro e dei danni per cui è causa, con una quota di corresponsabilità preponderante, prevalente o quantomeno con una misura di corresponsabilità pari almeno al 50% e comunque in misura superiore alla quota del 30% attribuitagli dal primo decidente, e previo ac- certamento e declaratoria che la responsabilità della morte del SI.
[...]
va ascritta in via esclusiva al SI. e che il CP_8 Controparte_8
SI. è privo di ogni responsabilità e/o corresponsabi- Parte_3
lità, in ordine a tale decesso, ed altresì tenuto conto delle somme già ver- sate ante causam dalla in favore rispettivamente di ciascuna Parte_1
delle odierne parti attrici, oggi appellate, con conseguente contenimento e delimitazione delle eventuali statuizioni giudiziali che fossero emesse in favore di taluna e/o tutte le parti attrici, qui appellate, in importi di gran lunga più limitati e ridotti, rispetto a quelli che in favore delle da ciascuna di esse parti attoree sono state riconosciute dal primo decidente, ed quelle richieste e rivendicate dalle stesse controparti;
in ogni caso: per effetto ed in conseguenza dell'accoglimento del presente atto di gravame, questa
On.le Corte d'Appello di L'Aquila dovrà dichiarare tenuta e condannare:
- la SI.ra a restituire, integralmente o almeno in parte, Controparte_2 alla l'importo di 286.784,48 Euro versatoLe dalla odierna Parte_1
appellante in forza delle statuizioni provvisoriamente esecutive della sen- tenza qui impugnata;
- il SI. a restituire, integralmente o Controparte_4 almeno in parte, alla l'importo di 129.336,28 Euro versato- Parte_1
gli dalla odierna appellante in forza delle statuizioni provvisoriamente esecutive della sentenza qui impugnata;
- la SI.ra a resti- CP_3 tuire, integralmente o almeno in parte, alla l'importo di Parte_1
143.831,79 Euro versatoLe dalla odierna appellante in forza delle statui- zioni provvisoriamente esecutive della sentenza qui impugnata;
- la SI.ra
5 a restituire, integralmente o almeno in parte, alla Controparte_5 Pt_1
l'importo di 81.582,73 Euro, versatoLe dalla odierna appellante in
[...]
forza delle statuizioni provvisoriamente esecutive della sentenza qui im- pugnata;
- la SI.ra a restituire, integralmente o alme- Parte_2 no in parte, alla l'importo di 58.646,20 Euro, versatoLe dal- Parte_1
la odierna appellante in forza delle statuizioni provvisoriamente esecutive della sentenza qui impugnata;
il tutto maggiorato di interessi e rivaluta- zione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso, con pronuncia di inte- grale vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari di lite e processuali di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, con ogni più ampia riserva e salvezza di ogni diritto, anche di ulteriore ed eventuale carattere istrutto- rio, si offrono in comunicazione i seguenti atti e documenti.”
Gli appellanti incidentali così concludono: “Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, in riforma parziale della sentenza n. 648/2022 del Tribunale di Chieti per i motivi esposti dal paragrafo 11 al paragrafo 16 del presente atto, - in via preliminare, dichiarare la inammissibilità del gravame per nullità della procu- ra, come analiticamente descritto nel paragrafo 3 del presente atto;
- Rigettare
l'appello proposto dalla , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, per tutto quanto esposto in parte motiva del presente atto, avverso la sentenza n. 648/2022 del Tribunale di Chieti;
- In via incidentale, accogliere l'appello incidentale proposto dagli appellati per tutti i motivi contenuti dal paragrafo 11 al paragrafo 16 del presente atto e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimen- Parte_1
to in favore della parte appellante incidentale di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali patiti, come allegati e descritti in primo grado e nel presente at- to, ovvero qualsiasi altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giu- stizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del sinistro sino al saldo, detratto quanto liquidato in esecuzione della sentenza di primo grado;
6 Sempre in via incidentale, condannare la parte appellante principale al paga- C mento di una somma ulteriore, equitativamente scelta dalla ma Corte adita, per resistenza temeraria, ai sensi dell'art. 96, comma primo, ovvero, in subor- dine, comma terzo, c.p.c., per i motivi di cui al §6.3. del presente atto;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, comprese le spese generali da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice dichiaratasi anti- stataria, oltre, IVA e CAP.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 648/2022 pubblicata in data
27.12.2022 dal Tribunale Civile di Chieti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Chieti ha deciso, parzialmente accogliendola, sulla domanda proposta da (in proprio e nella Controparte_2
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia CP_3
, e (nella qualità
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
di procuratore speciale di ) avverso Parte_2 Parte_3
e la compagnia assicurativa , con cui avevano chiesto che, previo Parte_1
accertamento della responsabilità di nella causazione Parte_3
del sinistro nel quale aveva perso la vita il loro congiunto Controparte_8
fossero condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimo- niali e patrimoniali derivanti dalla perdita del familiare.
1.1.Avevano all'uopo rappresentato che, in data 20 aprile 2018, poco dopo le ore 22.00, stava percorrendo, a bordo del veicolo Smart Controparte_8
targato DY608PE, il km 2 della S.P. 224, che in quel tratto attraversa una gal- leria;
dalla direzione opposta stava marciando l'autocarro FIAT 35F targato
PE274734, assicurato con la compagnia condotto dal Controparte_12
convenuto mentre si trovava in stato di ebbrezza (tasso Parte_3
7 alcolemico pari a 2,4 g/l), che, dopo avere sbandato un paio di volte (come ri- ferito nell'immediatezza del fatto da un automobilista che si trovava dietro di lui), improvvisamente aveva invaso l'opposta corsia di marcia a tutta velocità, senza rallentare e frenare, andando ad impattare frontalmente con la Smart, la cui parte anteriore andava completamente distrutta, mentre il finiva CP_8 sull'asfalto, riportando lesioni tanto gravi da morire poco dopo, dovendosi escludere una sua corresponsabilità, posto che, trovandosi in una galleria, non poteva evitare in alcun modo l'impatto, avendo alla propria destra la parete del tunnel ed alla sinistra la sagoma dell'autocarro.
1.2.Nel costituirsi, sia che , avevano conte- Parte_3 Parte_1
stato gli assunti attorei ritenendo la vittima quantomeno corresponsabile. Il giudicante dava atto che, nelle more, si era svolto il giudizio penale teso all'accertamento della responsabilità del convenuto nella Parte_3
determinazione dell'accaduto, definito con sentenza emessa dalla Corte d'Ap- pello di L'Aquila, passata in giudicato, che aveva confermato (seppur ridu- cendo la pena) la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 589 bis comma 2 e 8 e 61 n. 3 cp. accertata dal Tribunale di Chieti
1.3. Il giudicante, premesso che, pertanto, la ricostruzione storico-dinamica dell'evento era preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civi- le, ha analizzato altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come, per esempio, il comportamento della parte lesa, ove incidente sulla produzione dell'evento morte, rilevando che nella specie si era ivi accertato che, al momento dell'impatto, Parte_4
non indossava la cintura di sicurezza, il che aveva avuto effetto limita-
[...]
tamente alla graduazione della pena.
1.4. Ha quindi quantificato nella misura del 30% l'apporto causale del com- portamento colposo della vittima, che, ove avesse utilizzato il dispositivo di sicurezza, non sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo, che, verosimilmente, lo avrebbe protetto dall'urto diretto contro l'autocarro e, come ritenuto dal pe-
8 rito, non avrebbe riportato i forti traumatismi che avevano determinato la morte, ma ha pure osservato come dalla documentazione fotografica si evin- cesse la particolare violenza dello scontro per la Smart, con alta probabilità per il di rimanervi vittima nonostante l'utilizzo della cintura di sicu- CP_8
rezza, concludendo nel senso di ritenere che, benché non si potesse avere la certezza che il con l'uso del dispositivo di sicurezza, sarebbe rimasto CP_8
in vita, sicuramente si potesse affermare che, omettendo l'uso della cintura, egli avesse aumentato sensibilmente il rischio di morte.
Ha di conseguenza ritenuto che il convenuto dovesse Parte_3
essere ritenuto responsabile della determinazione del sinistro nella misura del
70% .
1.5. Per quanto concerne la posizione di nonostante Controparte_2
l'allegazione da parte di quest'ultima di una separazione coniugale ma a soli fini finanziari, il giudicante ha ritenuto la circostanza superata dalle dichiara- zioni di due testi, che avevano confermato che il aveva continuato ad CP_8
abitare la casa familiare, dove peraltro aveva mantenuto la residenza e dove continuava ad occuparsi della famiglia, così ritenendo superata la presunzione determinata dal dato formale della separazione. Ha poi ritenuto significativa in tal senso anche che la fattura per le spese funerarie fosse stata intestata alla
CP_2
1.6. Ha quindi riconosciuto il danno parentale a quest'ultima, ai figli CP_4
[... e e alla madre del , nonché alla nonna, CP_3 CP_8 Controparte_5
, essendo stata fornita la prova testimoniale (teste Persona_3 [...]
) del legame tra le parti, nella determinazione del quantum Testimone_1
applicando le tabelle di Roma del 2019,
1.7. Pertanto, in base a tali tabelle, considerato che all'epoca dei fatti la vittima aveva 50 anni e ritenuto che tutti gli attori avessero altri familiari sia convi- venti che non conviventi, il danno da perdita del rapporto parentale è stato li- quidato, per l'intero, salvo l'applicazione della decurtazione del 30% stante il
9 concorso di responsabilità: - per di anni 45 al momento del- Controparte_2
la morte del marito, coniuge e convivente con la vittima, con nucleo familiare composto da altri conviventi entro il secondo grado di parentela: €
294.201,00;
- per di anni 19 al momento della morte del padre, figlio del- Controparte_4
la vittima e convivente, con nucleo familiare composto da altri conviventi en- tro il secondo grado di parentela: € 294.201,00; - per di anni CP_3
15 al momento della morte del padre, figlia della vittima e convivente, con nucleo familiare composto da altri conviventi entro il secondo grado di paren- tela: € 294.201,00;
- per , di anni 68 al momento della morte del figlio, madre Controparte_5
della vittima, non convivente, con nucleo familiare composto da altri convi- venti entro il secondo grado di parentela: € 245.167,50;
- per di anni 94 al momento della morte del nipote, non- Pt_2 Parte_2 na della vittima, non: € 98.067,00.
1.8. Ha però disatteso la richiesta di valutazione del danno biologico che avrebbe sofferto il figlio dal momento che tale profilo risar- Controparte_4
citorio è stato introdotto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio.
1.9.. Ha poi riconosciuto a moglie e figli il danno patrimoniale da lucro ces- sante, per aver perso il contributo che il coniuge e padre avrebbe loro dato continuando a produrre reddito, condannando le controparti alle spese e, ap- plicata la decurtazione del 30%, per il concorso di colpa della vittima, ha emesso il seguente dispositivo:
I) condanna e la compagnia nella persona Parte_3 Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti da
[...]
e Parte_5 Controparte_4 CP_3 Controparte_5 [...]
, e pertanto li condanna al pagamento, in solido tra loro, in favore Parte_2 di della complessiva somma di € 369.092,50, in favore di Controparte_2
Part
della complessiva somma di € 215.852,98, in favore di Controparte_4
10 della complessiva somma di € 231.800,45, in favore di CP_13 [...]
, della complessiva somma di € 171.617,25, in favore di CP_5 [...] della complessiva somma di € 68.646,90, il tutto oltre interessi Parte_2
corrispondenti al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot,
CCT) nel periodo di riferimento, calcolati su detta somma devalutata all'epoca del fatto (aprile 2018) e rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat, nonché interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza, de- tratte le somme già pagate dalla compagnia assicurativa, previa devalutazione anno per anno dal momento del pagamento alla data del sinistro;
II) rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
III) condanna i convenuti alla refusione del 70% delle spese legali, in favore di parte attrice, che si quantificano in totali € 2.788,00 per esborsi ed €
26.556,70 per compensi (già calcolati al 70%), oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antista- tario, compensando il rimanente 70%;
IV) pone definitivamente a carico delle parti convenute il 70% delle spese della c.t.u. e a carico della parte attrice il 30%”.
2.Avverso la sentenza ha proposto appello , affidandolo a n. 4 mo- Parte_1
tivi, che saranno delibati partitamente nel prosieguo: con il primo motivo di impugnazione, ha censurato la sentenza perché erronea con rife- Parte_1
rimento al riconoscimento del concorso di colpa del solo nella misura CP_8
del 30% sebbene gli elementi istruttori e/o probatori in atti facessero ritenere giustificato il riconoscimento del suo concorso di colpa nella determinazione dell'evento quantomeno in misura pari al 50%, dovendosi ricondurre il deces- so proprio alla sua condotta gravemente colposa.
2.1. Con il secondo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto al coniuge separato della vittima, il danno parentale, nono- Controparte_2
11 stante la separazione risalisse a 6 anni prima del sinistro e fosse effettiva e non formale, come erroneamente ritenuto in prime cure sulla base delle di- chiarazioni di due testi inattendibili, posto che il aveva una relazione CP_8 affettiva con la donna trasportata nell'occorso e che viveva in altra abitazione, come affermato dalla sorella allorché aveva agito per il risar- Controparte_6
cimento del danno, circostanze allegate ma non considerate in prime cure.
2.2. Con il terzo motivo ha censurato la decisione per aver applicato le tabelle di Roma del 2019 piuttosto che quelle di Milano del 2022, all'epoca in vigore.
2.3. Con il quarto motivo ha censurato le statuizioni condannatorie contenute nella sentenza ai suoi danni, chiedendo la restituzione delle somme versate ai congiunti della vittima ed ha concluso come in epigrafe.
3. Nel costituirsi in giudizio, gli appellati, congiunti del hanno preli- CP_8 minarmente eccepito l'inammissibilità del gravame per nullità della procura sottoscritta da qualificatosi “procuratore della società” senza CP_1 allegare l'atto notarile di conferimento del relativo potere;
nel merito, hanno contestato gli assunti dell' ed hanno proposto appello incidentale Parte_1
affidandolo a cinque motivi, che saranno delibati nel prosieguo, con il primo censurando il riconoscimento del concorso di colpa della vittima, da escludere in ragione della dinamica del sinistro, o quantomeno da ridurre per essere spropositata la percentuale del 30% riconosciuta, con il secondo censurando la violazione delle regole sul giudizio causale e la contraddittorietà della moti- vazione laddove, da un lato, fa riferimento alla probabilità della vittima di morire “molto alta” anche ove avesse allacciato la cintura di sicurezza e al non potersi avere la certezza che egli sarebbe rimasto in vita e, dall'altro, af- fermando che, omettendo l'uso della cintura, il avrebbe aumentato CP_8 sensibilmente il rischio di morire”. Il terzo motivo è stato proposto in via su- bordinata al rigetto dei primi due e propugna un concorso di colpa inferiore a quello del 30% ivi riconosciuto, non potendosi non attribuire al la Pt_3
12 responsabilità del sinistro quantomeno nella misura dell'80%. Con il quarto motivo viene censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibi- le, perché tardivamente proposta, la domanda di volta ad ot- Controparte_4
tenere il risarcimento del danno biologico patito per il decesso del padre. Con il quinto motivo hanno denunciato l'omessa pronuncia su tre domande: a) la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale consistito nel- la perdita del lavoro domestico;
b) la condanna dei convenuti al risarcimento del danno consistito nelle spese di assistenza legale e medico-legale stragiudi- ziale;
c) la condanna dei convenuti al pagamento, a partire dalla notifica della citazione, degli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma quarto, c.c.
Hanno quindi concluso come in epigrafe.
4.ll primo motivo dell'appello principale è sovrapponibile ai primi tre motivi Pt_ dell'appello incidentale, attenendo al riconoscimento (dall' ritenuto inade- guato, dagli appellati disconosciuto o ridimensionato) del concorso di colpa del CP_8
4.1. Preliminarmente, deve delibarsi l'eccezione di inammissibilità del gra- vame per nullità della procura”, sollevata in ordine all'appello di Parte_1
dagli appellati congiunti del nel costituirsi in giudizio. Tale eccezione CP_8
è infondata, posto che non solo la procura alle liti conferita al difensore di Pt_1
è stata rilasciata da un soggetto provvisto dei pieni poteri di rappresen-
[...]
tanza processuale e sostanziale della società, ossia dal dott. in CP_1
qualità di procuratore di stessa, in virtù della procura speciale au- Parte_1
tenticata dal Notaio di Trento, Repertorio n. 16511 Persona_1
Atto n. 11443 del 5 Luglio 2018 e iscritto al Registro delle Imprese di Trento in data 27 Agosto 2018 al n. 30779/2018, atto del quale sono riportati tutti gli estremi, ma, in ogni caso, l'atto in questione è stato prodotto dall'appellante con le note in data 26 Settembre 2023, in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 27 Settembre 2023.
13 4.2. Tanto premesso, con il primo motivo di impugnazione, ha Parte_1
censurato la sentenza perché erronea con riferimento al riconoscimento del concorso di colpa del solo nella misura del 30% sebbene gli elementi CP_8
istruttori e/o probatori in atti facessero ritenere giustificato il riconoscimento del suo concorso di colpa nella determinazione dell'evento quantomeno in misura pari al 50%, dovendosi ricondurre il decesso proprio alla sua condotta gravemente colposa. Peraltro, ha contestato la valenza del giudicato penale nei propri confronti, non avendo essa potuto prendere parte al giudizio cele- bratosi con il cd “rito abbreviato” ex art. 87, comma 3 cpp. Ha quindi eviden- ziato come la Corte d'Appello penale avesse stigmatizzato come gravemente colposa la condotta di guida del che non si era tenuto accostato al CP_8
margine destro della carreggiata, procedendo in prossimità della linea di mezzeria e non facendo uso della cintura di sicurezza, concorrendo significa- tivamente alla verificazione del sinistro e alle sue conseguenze, così ricono- scendo all'imputato la circostanza attenuante di cui al Persona_4 comma 7 dell'art. 589 bis c.p, (secondo cui «qualora l'evento non sia esclusi- va conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminui- ta fino alla metà»); doveva pertanto ritenersi riduttivo il riconoscimento del concorso di colpa nella misura del 30% effettuato dal Tribunale di Chieti, po- sto che il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del in viola- CP_8 zione del disposto di cui all'art. 172 CdS aveva avuto efficacia causale esclu- siva, decisiva ed assorbente, nel verificarsi del suo decesso, evento letale che certamente non si sarebbe verificato con l'uso della cintura, come ritenuto dal perito nominato dal Gup, Ingegner (cfr. pag. 43 dell'elaborato del Per_5
CTU - doc. n. 3 di cui al fascicolo di parte di primo grado di . Parte_1
Del pari, il CTP del aveva rilevato che, a seguito della fuoriuscita Pt_3 dall'abitacolo della Smart, il aveva urtato la testa contro la parete in CP_8
cemento della galleria, essendo pacifico che la morte era stata dovuta al grave traumatismo cranio - encefalico che il predetto subì urtando la testa contro il
14 muro della galleria, tanto risultando anche dall'ispezione cadaverica effettua- ta nell'immediato, non essendosi riscontrate macchie di sangue all'interno dell'abitacolo dell'auto, presenti invece nelle adiacenze della galleria. Pertan- to, il primo giudice aveva evidentemente sminuito la rilevanza del comporta- mento colposo della vittima, ponendo in dubbio la sua sopravvivenza anche in caso di utilizzo della cintura di sicurezza.
Con la conseguenza che le domande risarcitorie avanzate nel giudizio di pri- me cure dagli (allora) attori avrebbero dovuto essere addirittura integralmente respinte, stante la non riconducibilità dell'evento letale alla condotta del
Pt_3
A loro volta, con l'appello incidentale, gli appellati congiunti della vitti- Pt_7
ma hanno lamentato in proposito la violazione del diritto comunitario, Diretti- va 2009/103, che ritiene irrilevante a fini risarcitori la violazione delle norme sulla circolazione e sulla sicurezza del veicolo.
Hanno poi evidenziato come nella specie non vi sia la prova che il CP_8
non avesse allacciato la cintura di sicurezza, ma solo un indizio, avendo gli agenti intervenuti trovato inserito il gancio della cintura nel suo alloggiamen- to, ritenendo quindi, ma trattasi di mera congettura, che il l'avesse fat- CP_8 ta passare dietro la schiena. In ogni caso, doveva considerarsi l'irrilevanza causale di una siffatta violazione, posto che la violenza dell'impatto, che ave- va distrutto la parte laterale ed anteriore sinistra della Smart, difficilmente avrebbe consentito al conducente di restare in vita, in tal senso deponendo le fotografie scattate nell'immediatezza del sinistro e riportate nella perizia re- datta in sede penale. Doveva del resto considerarsi che, ove il fosse CP_8
sopravvissuto, avrebbe patito devastanti lesioni, che lo avrebbero reso perma- nentemente invalido onerando l'assicuratore del responsabile del relativo ri- sarcimento.
4.4. Con il secondo motivo, i congiunti del hanno censurato la viola- CP_8
zione delle regole sul giudizio causale e la contraddittorietà della motivazione
15 laddove, da un lato, fa riferimento alla probabilità della vittima di morire
“molto alta” anche ove avesse allacciato la cintura di sicurezza e al non poter- si avere la certezza che egli sarebbe rimasto in vita e, dall'altro, affermando che, omettendo l'uso della cintura, egli avrebbe aumentato sensibilmente il ri- schio di morire”.
4.5. Il terzo motivo è stato proposto in via subordinata al rigetto dei primi due e propugna un concorso di colpa inferiore a quello del 30% ivi riconosciuto, non potendosi non attribuire al la responsabilità del sinistro, quan- Pt_3 tomeno nella misura dell'80%.
4.6. Ritiene la Corte che tutti i motivi in questione siano infondati, meritando conferma la sentenza impugnata, posto che, alla luce della ricostruzione della dinamica del sinistro, divenuto mortale, probabilmente, anche a causa del mancato utilizzo da parte del della cintura di sicurezza, e tenuto conto CP_8
delle risultanze processuali in atti, tra cui le affermazioni del perito nominato nel procedimento penale, debba ritenersi congrua la percentuale di concorso di colpa attribuitagli dal giudicante con la decisione impugnata, pur avendo questi fatto ricorso ad una motivazione perplessa e comunque in parte con- traddittoria.
4.7. Premesso che non è evidentemente credibile l'ipotesi avanzata dagli ap- pellati, secondo i quali fu la violenza dell'urto a provocare lo “scivolamento” del fuori dalla cintura regolarmente allacciata, è a questo punto op- CP_8
portuno riportare le affermazioni del perito, Ingegner il quale ha Per_5
osservato che «se il signor avesse utilizzato i dispositivi di ritenuta, CP_8
sarebbe rimasto ancorato al sedile di guida e non sarebbe fuoriuscito dall'abi- tacolo;
Nella suddetta ipotesi, alla luce delle fotografie della smart, l'abitacolo del veicolo lo avrebbe protetto dall'urto diretto contro l 'autocarro, e grazie ai dispositivi di sicurezza passivi, probabilmente non avrebbe riportato i forti traumatismi che lo hanno condotto alla morte».(cfr. pag. 43 dell'elaborato del
CTU - doc. n. 3 di cui al fascicolo di parte di primo grado di . Parte_1
16 4.8. Il perito fa evidente riferimento alle cause della morte, attribuite anche nel verbale per l'ispezione cadaverica stilato dal medico legale al grave trau- matismo cranio-encefalico che il ha subito urtando con la testa contro CP_8
il muro della galleria una volta sbalzato dall'abitacolo dell'autovettura.
È ovvio che il giudizio sulla sopravvivenza possibile del ove avesse CP_8
allacciato la cintura di sicurezza è meramente probabilistico e questo spiega la motivazione della decisione impugnata. Resta il fatto che l'impatto è stato vio- lento e che la parte laterale sinistra e anteriore e dell'avventura è andata di- strutta sicché il avrebbe riportato senz'altro gravi lesioni personali e CP_8
un'invalidità permanente rilevante, ma nulla toglie che avrebbe potuto anche e ugualmente perdere la vita nonostante l'utilizzo delle cinture. Dobbiamo con- siderare quindi le affermazioni del perito, che ha esaminato l'autovettura e ha tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'impatto.
4.9. A questo punto non appare iniqua la percentuale riconosciuta, che Pt_1
vorrebbe addirittura innalzare al 50%, sol che si consideri che la re-
[...]
sponsabilità del sinistro non può che essere attribuita in via assolutamente preponderante al conducente dell'autocarro, che ha invaso la corsia opposta a velocità sostenuta in condizioni di ubriachezza, condotta senza la quale il sini- stro non si sarebbe verificato, sicché l'attribuzione del 70% di responsabilità a quest'ultimo è senz'altro condivisibile.
5. Con il secondo motivo del proprio appello, ha censurato la deci- Parte_1
sione nella parte in cui ha riconosciuto al coniuge separato del CP_8 [...]
il danno parentale, perché affetta da gravissimo vizio di motivazio- CP_2
ne e assolutamente contraddittoria, illogica ed caratterizzata da una valutazio- ne omessa e/o non corretta e/o travisata delle risultanze istruttorie in violazio- ne delle disposizioni degli artt. 116 e 132 n. 4, c.p.c. Infatti, alla luce delle emergenze processuali, tale danno non avrebbe dovuto essere riconosciuto, o al più facendolo in misura assai più modesta, stante anche l'assenza di allega- zioni da parte della circa lo sconvolgimento del suo sistema di vita, CP_2
17 dovendosi considerare che ella era separata dal dal 2012 e, quindi, già CP_8
da sei anni prima del sinistro oggetto di causa, posto che la separazione legale, come sottolineato ripetutamente dalla Suprema Corte, fra presumere che tra i coniugi sia cessata l'unione affettiva e la comunione morale, la cui persisten- za va dunque rigorosamente provata dal coniuge separato. In particolare, ella non aveva provato, ma solo allegato che la separazione fosse stata solo di na- tura formale e legata a ragioni finanziarie e che sussistesse l'affectio marita- lis, continuando la convivenza tra i coniugi, non potendosi ritenere attendibili i testi escussi ed , che avevano delinea- Testimone_2 Testimone_3
to una quadro della situazione famigliare e coniugale del idilliaca e CP_8
surreale nonostante la separazione sostenendo che questi fosse rimasto ad abi- tare nella casa familiare;
tanto senza alcun vaglio critico da parte del giudi- cante, che non aveva invece considerato la significativa documentazione pro- dotta da essa appellante in prime cure, costituita da un estratto dell'atto di ci- tazione proposto da (sorella di nei propri Controparte_6 Controparte_8
confronti e nei confronti di con cui precisava che il fra- Parte_3
tello abitava da solo in un altro comune, San GI IN e che ella lo sosteneva con le faccende domestiche, nonché da un inequivocabile post sulla sua pagina facebook effettuato il 20 Aprile 2019 da , traspor- Persona_6
tata sulla Smart, che faceva riferimento alla relazione in corso con la vittima.
5.1. Il motivo è fondato.
Il giudicante, infatti, evidentemente fuorviato dai due testi escussi, uno dei quali ( ) parente della evidentemente inattendibili, non ha Tes_3 CP_2
considerato la significativa documentazione prodotta da , che pro- Parte_1 vava come, in realtà, la separazione coniugale fosse “effettiva” e non solo formale, come sostenuto dai congiunti, tanto che questi aveva in atto una rela- zione affettiva e sentimentale con un'altra donna, e cioè in- Persona_6
sieme alla quale non a caso si trovava anche nella circostanza del sinistro per cui è causa: ed invero, a pag. 2 dell'atto di citazione di si af- Controparte_6
18 ferma testualmente che, nella circostanza dell'occorso, il “viaggiava CP_8 assieme alla sua compagna SI.ra , e va inoltre sottolineato Persona_6
come tale circostanza trovi inequivocabile conferma anche nel post che veni- va pubblicato il 20 Aprile 2019 (esattamente un anno dopo l'incidente stradale mortale de quo) proprio da con cui quest'ultima, sulla sua Persona_6 pagina facebook, scriveva: “A quest'ora precisamente un anno fa te ne andavi per sempre dalla mia vita … Eravamo in macchina dopo una bellissima serata trascorsa insieme, mi stavi riaccompagnando a casa … ridevamo, facevamo progetti …”. A p. 7 del medesimo atto di citazione si legge che CP_8
all'epoca del sinistro non conviveva affatto con la propria moglie
[...] nell'abitazione di Chieti, Via Sillo Italico n. 15/C, ma al contrario già da lun- go tempo viveva ed abitava da solo presso un' altra unità immobiliare sita in
San GI IN (CH), Via Nuoro n. 3, puntualizzando l'attrice come essa stessa “nei fine settimana provvedeva anche a fare il bucato per il fratello e la domenica sera passava a casa sua a ritirarlo” (a questo punto perdendo ri- lievo la circostanza, sottolineata in prime cure, che il , anche dopo la CP_8
separazione dalla coniuge, avesse mantenuto la propria formale residenza presso la “casa familiare”).
5.2. Si tratta di circostanze affermate dalle predette parti al di fuori del proces- so e da ritenersi pertanto attendibili (la controparte ha sostenuto l'esistenza di un interesse risarcitorio incompatibile), collimando del resto con il presuppo- sto, che gli appellati hanno tentato di edulcorare, della separazione, che evi- dentemente era o è diventata effettiva. Un siffatto accertamento impone a questo punto di rivedere la statuizione condannatoria relativa alla liquidazione del danno parentale in favore del coniuge separato, che va ridotta quantomeno alla metà di quanto in proposito liquidato, ben potendo presumersi, stante l'unione durata diversi anni, la nascita di due figli e l'apporto economico del deceduto alla famiglia (in proposito non ha impugnato il capo del- Parte_1
la sentenza che riconosce delle somme a titolo di danno patrimoniale inteso
19 come lucro cessante ai congiunti) la ricorrenza di un legame affettivo signifi- cativo.
5.3. Pertanto, in luogo della somma di € 294.201,00 riconosciuta per intero a a titolo di danno parentale, le va riconosciuta quella, pari al- Controparte_2 la metà, di € 147.100,00, che, ridotta del 30% per il concorso di colpa assom- ma ad € 102.970,00, sicché la condanna dell' nei confronti di Parte_1 quest'ultima va ridotta alla minor somma di € 266.122,50 (369.092,50-
102.970) con interessi e rivalutazione come indicati in sentenza.
5.4. Con il terzo motivo, ha censurato la decisione per avere il giu- Parte_1
dicante utilizzato i parametri delle tabelle di Roma 2019 piuttosto che quelli delle tabelle milanesi del 2022, pienamente in vigore all'epoca ma ritenute inadeguate ai fini della liquidazione del danno parentale., che invece avrebbe- ro comportato la liquidazione di importi notevolmente minori rispetto a quelli, del tutto sproporzionati, liquidati in sentenza, senza considerare che non avrebbe potuto tenere in considerazione il parametro della convivenza, in re- lazione a nessuno dei congiunti del , posto che quest'ultimo Controparte_8
non conviveva con nessuno di essi (neppure con la moglie Controparte_2
né con i figli e , come ci attestano per tabulas le risul- Controparte_4 CP_3
tanze processuali (e dunque avrebbe dovuto negare il riconoscimento di qual- siasi punto, relativamente a tale parametro);
- avrebbe dovuto considerare, in relazione a ciascuno dei congiunti del Per_2
[...
la circostanza che per essi vi è la sopravvivenza di altri congiunti (e dun- que avrebbe dovuto negare il riconoscimento di qualsiasi punto, relativamente a tale parametro, ovvero avrebbe dovuto attribuire loro il punteggio minimo al riguardo);
- avrebbe dovuto attribuire, a ciascuno dei congiunti del un punteg- CP_8
gio piuttosto limitato in relazione al parametro della qualità e intensità della relazione affettiva” con il de cuius, e ciò anche alla luce del fatto che quest'ultimo non conviveva con nessuno di essi.
20 5.5. Il motivo è infondato. Infatti, la Corte di cassazione ha propugnato l'applicazione di tabelle per la stima del danno non patrimoniale basate sul si- stema a punti, in modo da rendere prevedibili le decisioni ed è pienamente condivisibile la decisione del giudicante di far ricorso ad essa, che è anche la più testata e la più diffusa.
5.6. Con il quarto motivo, infine, l'appellante ha censurato le statuizioni con- dannatorie della sentenza emesse nei propri confronti ed ha chiesto la condan- na degli appellati congiunti del a restituirle integralmente o almeno in CP_8
parte le somme versate in esecuzione della stessa. Si tratta di una motivo ge- nerico, collegato ai precedenti, e pertanto non deve essere delibato.
5.7. Vanno ora delibati i motivi 4 e 5 dell'appello incidentale.
Con il quarto motivo di appello incidentale, gli appellati hanno censurato co- me erroneo il rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico pati- to da Gli appellati hanno evidenziato come questi, figlio del- Controparte_4
la vittima, che con l'atto di citazione aveva chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale da lutto, alla prima udienza dichia- rò, per il tramite del proprio difensore, di aver subito (formulando anche la re- lativa domanda di condanna), anche un danno biologico di natura psichica, allegando espressamente che questo si era manifestato “dopo la notifica dell'atto di citazione”. Il Tribunale, dopo aver istruito nel merito tale doman- da, con la sentenza conclusiva del giudizio l'ha tuttavia rigettata, per essere stata formulata per la prima volta dopo l'instaurazione del giudizio. Gli ap- pellanti incidentali hanno pertanto censurato la decisione per aver erronea- mente ritenuto tardiva la domanda, che invece imponeva il richiesto appro- fondimento istruttorio e l'accertamento, oltre che della sussistenza, anche della insorgenza della malattia psichica in epoca successiva alla notifica dell'atto di citazione, ben potendo questo avvenire anche a distanza di tempo dall'evento traumatico scatenante.
21 5.8. Il motivo è infondato, apparendo evidente che nella fattispecie, la doman- da proposta solo in sede di prima udienza, ossia il 5/02/2020, sia intempestiva, posto che la citazione reca la data del 16/9/2019 e già all'epoca il danno psi- chico si era manifestato e poteva essere richiesto, risalendo l'evento al
20.4.2018, mentre la domanda fu proposta quasi a due anni di distanza.
5.9. Del resto, i CCTTUU benché non officiati di espressa domanda in punto di decorrenza, hanno riportato le dichiarazioni rese dal periziando nell'anamnesi del seguente tenore: “- Anamnesi patologica generale e psichia- trica. Il periziando non ha riferito la presenza di specifiche condizioni mentali prima del traumatico ed improvviso decesso del genitore. In anamnesi e nella documentazione visionata, infatti, non risulta la presenza di una diagnosi pri- mariamente psichiatrica.Successivamente, come conseguenza del trauma emotivo, avrebbe cominciato a presentare la sintomatologia psichica propria di un grave perdita. Nel periodo ulteriormente successivo, dopo circa un anno dall'evento, la condizione di lutto, inteso come sofferenza psichica immedia- tamente successiva alla perdita, si sarebbe trasformato in un persistente vissu- to di rabbia e di vuoto al tempo stesso.” Non appare pertanto verosimile l'insorgenza della patologia (che i CCTTUU hanno riscontrato sia pure in mi- sura moderata, indicando una percentuale di invalidità nella misura del 13%) solo dopo la citazione, avendola del resto il periziando percepita e riferita co- me risalente ad epoca ben precedente.Il motivo, pertanto, deve essere respin- to.
6. Con il quinto motivo, gli appellanti incidentali hanno denunciato l'omessa pronuncia su tre domande: a) la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale consistito nella perdita del lavoro domestico;
b) la con- danna dei convenuti al risarcimento del danno consistito nelle spese di assi- stenza legale e medico-legale stragiudiziale;
c) la condanna dei convenuti al pagamento, a partire dalla notifica della citazione, degli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, comma quarto, c.c.
22 6.1. Quanto al primo punto, sub a), avevano in citazione evidenziato che il contribuiva in vario modo al disbrigo del lavoro domestico presso la CP_8
propria abitazione, ed era quotidianamente incaricato di adempiere varie in- combenze (pagamento di bollette, piccoli servizi, spesa, piccoli lavori dome- stici, pulizia, tinteggiatura, riparazioni idrauliche ed elettriche, cura dei figli, cucina). La sua morte pertanto ha causato ai familiari un conseguente danno patrimoniale, posto che la vittima dedicava al lavoro domestico non meno di tre ore giornaliere, dovendo considerarsi che una collaboratrice domestica ha un costo orario di 8 euro l'ora, con un danno, effettuata la capitalizzazione annuale, di euro 213.626,67, ed andrà ripartito in parti uguali tra la moglie e i due figli della vittima.
6.2. Premesso che il giudicante, nel riconoscere agli appellati le somme liqui- date a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale ha poi affermato che
“ogni altra pretesa deve ritenersi assorbita”, ben potendo ivi ravvisarsi una statuizione di rigetto, il sub motivo sub a) risulterebbe comunque infondato e in ogni caso la pretesa neppure è stata provata e, peraltro, anche la separazio- ne coniugale rende più difficile una siffatta configurazione, dovendo conside- rarsi anche che il lavorava come cuoco restando per molto tempo fuo- CP_8
ri casa.
6.3. Quanto al punto b), relativo alle spese legali stragiudiziali, gli appellanti hanno affermato di aver sostenuto spese, prima dell'introduzione del giudizio, per acquisire il parere di un legale circa l'entità delle lesioni patite e, di con- seguenza, la misura dei postumi da porre a base del risarcimento, per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, spese che costituiscono un danno ri- sarcibile anche perché necessarie per garantire il diritto alla difesa costituzio- nalmente garantito.
6.4. Anche il punto b) è relativo ad un motivo del tutto infondato. Premesso che la Suprema Corte ha affermato il consolidato principio per cui le spese so- stenute per attività legale stragiudiziale vanno liquidate come una componente
23 del danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova”
(Cass. ord. n. 5732/2022), mentre nel caso de quo alcuna prova di ciò è stata fornita dagli appellati, che non hanno neppure indicato (e tanto meno provato, con fatture quietanziate) le spese in questione.
6.5. Anche la doglianza di cui al punto c), relativa alla omessa condanna dei convenuti al pagamento, dalla notifica dell'atto di citazione, degli interessi al saggio di cui all'art. 1284, co, 4, c.p.c., è infondata, non avendo gli appellanti censurato nel merito la decisione di rigetto (e quindi nella specie non vi è stata omessa pronuncia) del giudicante: invero (cfr pp. pagg. 20 e 21) dal tenore della stessa si evince che (indipendentemente ed a prescindere dalla applicabi- lità o meno, in astratto, della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. anche alle obbligazioni extracontrattuali), spettavano solo gli interessi al saggio le- gale in relazione al danno derivato agli attori dalla mancata tempestiva dispo- nibilità della somma di loro spettanza ai fini risarcitori, non avendo essi offer- to alcuna prova di aver subito un danno da ritardo nel pagamento di tale somma che potesse giustificare l'attribuzione di un saggio di interessi superio- re a quello legale [ “il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto il- lecito non è presunto ex lege … ma deve essere allegato e provato … quindi, non avendo fornito parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equi- tativamente calcolato ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema
Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712) sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto (aprile 2018) e rivalutato an- no per anno secondo gli indici Istat, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot. CCT) nel periodo di riferimento”].
8. In conclusione, l'appello incidentale va respinto e quello principale viene accolto parzialmente con riferimento al secondo motivo relativo al danno pa-
24 rentale riconosciuto a il cui importo è stato dimezzato, il Controparte_2
che fa ritenere equa la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Gli appellati, appellanti incidentali, sono tenuti al raddoppio del contributo unificato (sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r.
115/2002,comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), stante il rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 648/2022 pubblicata in data 27/12/2022 dal Tribunale Civile di
Chieti, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, riduce la condanna della dispo- Parte_1 sta in prime cure in favore di dell'importo di € Controparte_2
102.970,00 e, quindi, alla minor somma di € 266.122,50 (369.092,50-
102.970) con interessi e rivalutazione come ivi indicati;
2) respinge l'appello incidentale;
3) compensa le spese del grado;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 228/2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello effettivamente dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto dell'11/12/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco S. Filocamo
25