TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1216/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1216/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICCO PIERANGELA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CORUZZO MARCO, elettivamente domiciliato in VIA BEZZECCA 2 50139 FIRENZE presso il difensore avv. SICCO PIERANGELA
Parte ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMBOLA' Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in VIA LUCA GIORDANO 7 FIRENZE presso il difensore avv. ROMBOLA' ALESSANDRO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_1
“- accertare e dichiarare il diritto del Sig. di percepire, per il periodo compreso tra gli Parte_1 anni 1996 e 2022, l'indennità di reperibilità prevista dall'art. 2 CCNL Terziario Confesercenti e, per l'effetto condannare al pagamento in suo favore, a tale titolo, della somma di € Controparte_1
80.387,73= lordi, o di quella diversa maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia;
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l'illegittimità del licenziamento intimato al Sig. in data 29.12.2022 e, per l'effetto condannare al pagamento in Parte_1 Controparte_1 suo favore di un'indennità risarcitoria determinata, ai sensi del D.Lgs. 23/2015, in un importo lordo ricompreso tra 3 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, quantificata in € 3.376,37= lordi o in quella diversa maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese e competenze di Giudizio”. Dedotto di aver intrattenuto con la società resistente (che si occupa, tra l'altro, di amministrazione condomini e comunioni legali, oltre alla fornitura di servizi) due rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (il primo, dal 1.2.1983 al 31.12.2018, risolto per dimissioni del lavoratore per raggiungimento dei limiti pensionistici;
il secondo, dal 18.2.2019 al 29.12.2022, risolto per licenziamento per g.m.o.) con mansioni di manutentore impianti (per il primo contratto, in cui è stato inquadrato al III livello del CCNL Commercio) e di manutentore-autosita (per il secondo contratto, in cui è stato inquadrato al II livello del medesimo CCNL), il ricorrente ha rivendicato il pagamento – per gli anni dal 1996 al 2022 – della indennità di reperibilità (non corrisposta nonostante egli, su disposizione datoriale, abbia assicurato quotidianamente, e al di fuori del proprio orario di lavoro, la reperibilità per interventi urgenti ed indifferibili agli immobili gestiti dalla resistente) e ha impugnato il licenziamento per genericità della motivazione riportata e per insussistenza della ragione organizzativa addotta.
Costituitasi in giudizio, la società resistente ha eccepito la nullità del ricorso relativamente alla domanda di pagamento dell'indennità di reperibilità (“per difetto di allegazione e prova stante la genericità del conteggio allegato”) e ha comunque contestato nel merito la fondatezza di ogni domanda, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo prova per testi, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Le buste paga in atti (doc. 2 fasc. ric.) e la lettera di assunzione del 18.2.2019 danno prova dei due rapporti di lavoro intercorsi tra le parti e dei rispettivi livelli di inquadramento (prima livello III e poi livello II); la resistente non ha contestato l'applicazione del CCNL Terziario Confesercenti.
A) Indennità di reperibilità
L'unica fonte normativa su cui il ricorrente ha fondato il diritto al pagamento dell'indennità di reperibilità è l'art. 2 del CCNL applicato, secondo cui “Per garantire l'assistenza ai clienti nell'emergenza, l'utilizzo continuativo e l'efficienza delle apparecchiature e degli impianti di parcheggio, è previsto dal presente accordo l'istituto della reperibilità. Le modalità operative e organizzative dell'istituto saranno definite dalle singole aziende sulla base delle proprie esigenze e specificità gestionali.
Nessun lavoratore potrà esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, prestazioni ed interventi al di fuori del normale orario di lavoro nell'ambito dell'organizzazione predeterminata della reperibilità, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. La reperibilità deve essere assicurata giornalmente e/o settimanalmente. Al personale interessato è riconosciuto il seguente trattamento economico:
- euro 7,75 per ogni giornata feriale di reperibilità;
- euro 10,33 per ogni giornata festiva, o di riposo legale, di reperibilità.
Il tempo di effettivo intervento sarà retribuito come lavoro straordinario secondo la disciplina di cui al
C.C.N.L. per i dipendenti del terziario, della distribuzione e servizi” (doc. 9 fasc. ric.). Premesso che, ratione temporis, la normativa copre solo il periodo successivo alla relativa entrata in vigore a decorrere dal 1.7.2016 (così risultando in ogni caso infondata la domanda relativamente al periodo antecedente a tale data), si osserva che il diritto al pagamento dell'importo fisso a titolo di indennità di reperibilità, spettante per il solo fatto di essere inserito il lavoratore in reperibilità (ed in aggiunta alla retribuzione dell'orario straordinario per il tempo di effettivo intervento), presuppone che il datore di lavoro abbia attuato una organizzazione predeterminata della reperibilità, così da assicurare essa, mediante propri lavoratori, mensilmente o giornalmente.
Non vi è prova della sussistenza nel caso di specie di tale presupposto: le comunicazioni 27.10.1995,
12.11.1997 e 28.7.2006 in atti (doc. 3 fasc. ric.) sono tutte anteriori all'entrata in vigore dell'accordo sopra richiamato (l'ultima, inoltre, fa riferimento allo alla chiusura del centro per le ferie estive 2026) e la prova per testi assunta (testi di parte ricorrente e testi di parte Testimone_1 Testimone_2
resistente e ha dimostrato solo che, in alcune occasioni, il ricorrente – Testimone_3 Tes_4
così come altri colleghi – sia stato chiamato per svolgere interventi di urgenza, percependo la relativa retribuzione straordinaria (o più raramente, compensando l'orario maggiore svolto), senza che vi fosse un sistema definito di reperibilità (vd., in particolare, il teste di parte ricorrente e senza che Tes_2
in senso contrario possano avere valore probatorio il documento di riconsegna, al termine del rapporto, delle chiavi della sim e del cellulare aziendale (doc.
6. circostanza neutra) e le schede presenza allegate al ricorso (doc. 5), relative alla presenza ordinaria del ricorrente e comunque inidonee a dimostrare il proprio inserimento in una strutturata organizzazione di reperibilità (su cui la teste Testimone_1
moglie del ricorrente, ha riferito solo de relato actoris).
Le ragioni che precedono sono sufficienti per il rigetto della domanda di pagamento della indennità di reperibilità (domanda sufficientemente allegata in ricorso sotto il profilo del petitum e della causa petendi, senza che possa determinarne la nullità l'eventuale non correttezza dei conteggi allegati).
B) Impugnazione del licenziamento
IL secondo rapporto di lavoro è cessato per licenziamento per g.m.o. motivato sul presupposto di “un processo di riorganizzazione finalizzato alla razionalizzazione delle risorse e alla riduzione dei costi”, comportante la “soppressione” della posizione di lavoro ricoperta dal ricorrente e la distribuzione delle relative mansioni ad “altri dipendenti già in forza” ed a “società esterne”, con contestuale impossibilità di diversa proficua ricollocazione aziendale (vd. comunicazione del 29.12.2022, doc. 7 fasc. ric.).
In memoria difensiva parte resistente ha implicitamente escluso che le mansioni giù affidate al Pt_1
(mansioni dalla stessa parte resistente definite di “piccola manutenzione) siano state affidate ad altri lavoratori (come invece, almeno in parte, indicato nella lettera di licenziamento), avendo essa dedotto che, per ragioni di riduzione di spesa, è stato deciso di affidare a (alla quale già Controparte_2 erano state esternalizzate le attività di manutenzione straordinaria) anche lo svolgimento delle operazioni di manutenzione ordinaria.
Sennonchè, la circostanza – contestata dal ricorrente – non risulta dalla documentazione in atti in quanto non è dato ricavare da essi se vi sia stato un ampliamento dell'oggetto dell'appalto alla società terza (comprendente anche la manutenzione ordinaria), non essendovi alcun documento contrattuale che attesti la circostanza e non potendo la stessa ricavarsi dai due bonifici prodotti (docc. 14 e 15 fasc. res.), che non forniscono alcuna indicazione circa la descrizione dell'attività svolta, ad eccezione della manutenzione dell'impianto antincendio (che, così precisata, non è dato sapere se abbia dato luogo a manutenzione ordinaria o straordinaria); in difetto di tali risultanze, la relativa circostanza non avrebbe potuto ricavarsi dall'ammissione della prova per testi, per come formulata in memoria difensiva.
Ne consegue l'insussistenza del g.m.o. riportato nella lettera di licenziamento del 29.12.2022.
Quanto alla tutela, rilevato che il ricorrente è stato assunto successivamente al 7.3.2015, trova applicazione la tutela indennitaria di cui all'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015, peraltro nei limiti quantitativi di cui all'art. 9 D.Lgs. cit., tenuto conto che è pacifica l'insussistenza del requisito dimensionale in capo alla convenuta.
La tutela è quella indennitaria, come richiesto dal ricorrente, nonostante la successiva pronuncia della
Corte Costituzionale n. 128/2024
Nel dare applicazione alla disciplina di cui all'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015 deve tenersi conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018, che nell'aver dichiarato incostituzionale la norma limitatamente alle parole “di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”, ha imposto di graduare il quantum dovuto, entro i limiti minimi e massimi fissati dal legislatore (che nel caso di specie sono dimezzati e non possono superare le sei mensilità), non solo sulla base dell'anzianità di servizio, ma anche sulla scorta di quegli ulteriori parametri desumibili dalla normativa vigente (art. 8 L. 604/1966 e art. 18 co. 5 L. 300/70: numero di dipendenti occupati, dimensione dell'attività, comportamento e condizioni delle parti) ed idonei nel loro complesso ad ancorare il sistema sanzionatorio ai principi di uguaglianza, adeguatezza e dissuasività.
Pertanto, il giudicante, dichiarato risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, condanna la convenuta al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale che, tenuto conto della durata del rapporto (4 anni), delle non ampie dimensioni dell'azienda e delle condizioni soggettive del ricorrente (nato nel 1954 e comunque titolare di partita iva con emissione di fatture: docc. 3 e 4 fasc. res.), ritiene di quantificare in 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (nella somma non contestata di € 3.376,37), e quindi in € 13.505,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra contraria domanda, eccezione e richiesta disattesa,
1) dichiara risolto il rapporto di lavoro inter partes alla data del licenziamento del 29.12.2022 e condanna al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non Controparte_1 Parte_1 assoggettata a contribuzione previdenziale di complessivi € 13.505,48 (pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) rigetta le altre domande del ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1216/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICCO PIERANGELA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CORUZZO MARCO, elettivamente domiciliato in VIA BEZZECCA 2 50139 FIRENZE presso il difensore avv. SICCO PIERANGELA
Parte ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMBOLA' Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in VIA LUCA GIORDANO 7 FIRENZE presso il difensore avv. ROMBOLA' ALESSANDRO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_1
“- accertare e dichiarare il diritto del Sig. di percepire, per il periodo compreso tra gli Parte_1 anni 1996 e 2022, l'indennità di reperibilità prevista dall'art. 2 CCNL Terziario Confesercenti e, per l'effetto condannare al pagamento in suo favore, a tale titolo, della somma di € Controparte_1
80.387,73= lordi, o di quella diversa maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia;
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l'illegittimità del licenziamento intimato al Sig. in data 29.12.2022 e, per l'effetto condannare al pagamento in Parte_1 Controparte_1 suo favore di un'indennità risarcitoria determinata, ai sensi del D.Lgs. 23/2015, in un importo lordo ricompreso tra 3 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, quantificata in € 3.376,37= lordi o in quella diversa maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese e competenze di Giudizio”. Dedotto di aver intrattenuto con la società resistente (che si occupa, tra l'altro, di amministrazione condomini e comunioni legali, oltre alla fornitura di servizi) due rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (il primo, dal 1.2.1983 al 31.12.2018, risolto per dimissioni del lavoratore per raggiungimento dei limiti pensionistici;
il secondo, dal 18.2.2019 al 29.12.2022, risolto per licenziamento per g.m.o.) con mansioni di manutentore impianti (per il primo contratto, in cui è stato inquadrato al III livello del CCNL Commercio) e di manutentore-autosita (per il secondo contratto, in cui è stato inquadrato al II livello del medesimo CCNL), il ricorrente ha rivendicato il pagamento – per gli anni dal 1996 al 2022 – della indennità di reperibilità (non corrisposta nonostante egli, su disposizione datoriale, abbia assicurato quotidianamente, e al di fuori del proprio orario di lavoro, la reperibilità per interventi urgenti ed indifferibili agli immobili gestiti dalla resistente) e ha impugnato il licenziamento per genericità della motivazione riportata e per insussistenza della ragione organizzativa addotta.
Costituitasi in giudizio, la società resistente ha eccepito la nullità del ricorso relativamente alla domanda di pagamento dell'indennità di reperibilità (“per difetto di allegazione e prova stante la genericità del conteggio allegato”) e ha comunque contestato nel merito la fondatezza di ogni domanda, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo prova per testi, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Le buste paga in atti (doc. 2 fasc. ric.) e la lettera di assunzione del 18.2.2019 danno prova dei due rapporti di lavoro intercorsi tra le parti e dei rispettivi livelli di inquadramento (prima livello III e poi livello II); la resistente non ha contestato l'applicazione del CCNL Terziario Confesercenti.
A) Indennità di reperibilità
L'unica fonte normativa su cui il ricorrente ha fondato il diritto al pagamento dell'indennità di reperibilità è l'art. 2 del CCNL applicato, secondo cui “Per garantire l'assistenza ai clienti nell'emergenza, l'utilizzo continuativo e l'efficienza delle apparecchiature e degli impianti di parcheggio, è previsto dal presente accordo l'istituto della reperibilità. Le modalità operative e organizzative dell'istituto saranno definite dalle singole aziende sulla base delle proprie esigenze e specificità gestionali.
Nessun lavoratore potrà esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, prestazioni ed interventi al di fuori del normale orario di lavoro nell'ambito dell'organizzazione predeterminata della reperibilità, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. La reperibilità deve essere assicurata giornalmente e/o settimanalmente. Al personale interessato è riconosciuto il seguente trattamento economico:
- euro 7,75 per ogni giornata feriale di reperibilità;
- euro 10,33 per ogni giornata festiva, o di riposo legale, di reperibilità.
Il tempo di effettivo intervento sarà retribuito come lavoro straordinario secondo la disciplina di cui al
C.C.N.L. per i dipendenti del terziario, della distribuzione e servizi” (doc. 9 fasc. ric.). Premesso che, ratione temporis, la normativa copre solo il periodo successivo alla relativa entrata in vigore a decorrere dal 1.7.2016 (così risultando in ogni caso infondata la domanda relativamente al periodo antecedente a tale data), si osserva che il diritto al pagamento dell'importo fisso a titolo di indennità di reperibilità, spettante per il solo fatto di essere inserito il lavoratore in reperibilità (ed in aggiunta alla retribuzione dell'orario straordinario per il tempo di effettivo intervento), presuppone che il datore di lavoro abbia attuato una organizzazione predeterminata della reperibilità, così da assicurare essa, mediante propri lavoratori, mensilmente o giornalmente.
Non vi è prova della sussistenza nel caso di specie di tale presupposto: le comunicazioni 27.10.1995,
12.11.1997 e 28.7.2006 in atti (doc. 3 fasc. ric.) sono tutte anteriori all'entrata in vigore dell'accordo sopra richiamato (l'ultima, inoltre, fa riferimento allo alla chiusura del centro per le ferie estive 2026) e la prova per testi assunta (testi di parte ricorrente e testi di parte Testimone_1 Testimone_2
resistente e ha dimostrato solo che, in alcune occasioni, il ricorrente – Testimone_3 Tes_4
così come altri colleghi – sia stato chiamato per svolgere interventi di urgenza, percependo la relativa retribuzione straordinaria (o più raramente, compensando l'orario maggiore svolto), senza che vi fosse un sistema definito di reperibilità (vd., in particolare, il teste di parte ricorrente e senza che Tes_2
in senso contrario possano avere valore probatorio il documento di riconsegna, al termine del rapporto, delle chiavi della sim e del cellulare aziendale (doc.
6. circostanza neutra) e le schede presenza allegate al ricorso (doc. 5), relative alla presenza ordinaria del ricorrente e comunque inidonee a dimostrare il proprio inserimento in una strutturata organizzazione di reperibilità (su cui la teste Testimone_1
moglie del ricorrente, ha riferito solo de relato actoris).
Le ragioni che precedono sono sufficienti per il rigetto della domanda di pagamento della indennità di reperibilità (domanda sufficientemente allegata in ricorso sotto il profilo del petitum e della causa petendi, senza che possa determinarne la nullità l'eventuale non correttezza dei conteggi allegati).
B) Impugnazione del licenziamento
IL secondo rapporto di lavoro è cessato per licenziamento per g.m.o. motivato sul presupposto di “un processo di riorganizzazione finalizzato alla razionalizzazione delle risorse e alla riduzione dei costi”, comportante la “soppressione” della posizione di lavoro ricoperta dal ricorrente e la distribuzione delle relative mansioni ad “altri dipendenti già in forza” ed a “società esterne”, con contestuale impossibilità di diversa proficua ricollocazione aziendale (vd. comunicazione del 29.12.2022, doc. 7 fasc. ric.).
In memoria difensiva parte resistente ha implicitamente escluso che le mansioni giù affidate al Pt_1
(mansioni dalla stessa parte resistente definite di “piccola manutenzione) siano state affidate ad altri lavoratori (come invece, almeno in parte, indicato nella lettera di licenziamento), avendo essa dedotto che, per ragioni di riduzione di spesa, è stato deciso di affidare a (alla quale già Controparte_2 erano state esternalizzate le attività di manutenzione straordinaria) anche lo svolgimento delle operazioni di manutenzione ordinaria.
Sennonchè, la circostanza – contestata dal ricorrente – non risulta dalla documentazione in atti in quanto non è dato ricavare da essi se vi sia stato un ampliamento dell'oggetto dell'appalto alla società terza (comprendente anche la manutenzione ordinaria), non essendovi alcun documento contrattuale che attesti la circostanza e non potendo la stessa ricavarsi dai due bonifici prodotti (docc. 14 e 15 fasc. res.), che non forniscono alcuna indicazione circa la descrizione dell'attività svolta, ad eccezione della manutenzione dell'impianto antincendio (che, così precisata, non è dato sapere se abbia dato luogo a manutenzione ordinaria o straordinaria); in difetto di tali risultanze, la relativa circostanza non avrebbe potuto ricavarsi dall'ammissione della prova per testi, per come formulata in memoria difensiva.
Ne consegue l'insussistenza del g.m.o. riportato nella lettera di licenziamento del 29.12.2022.
Quanto alla tutela, rilevato che il ricorrente è stato assunto successivamente al 7.3.2015, trova applicazione la tutela indennitaria di cui all'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015, peraltro nei limiti quantitativi di cui all'art. 9 D.Lgs. cit., tenuto conto che è pacifica l'insussistenza del requisito dimensionale in capo alla convenuta.
La tutela è quella indennitaria, come richiesto dal ricorrente, nonostante la successiva pronuncia della
Corte Costituzionale n. 128/2024
Nel dare applicazione alla disciplina di cui all'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015 deve tenersi conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018, che nell'aver dichiarato incostituzionale la norma limitatamente alle parole “di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”, ha imposto di graduare il quantum dovuto, entro i limiti minimi e massimi fissati dal legislatore (che nel caso di specie sono dimezzati e non possono superare le sei mensilità), non solo sulla base dell'anzianità di servizio, ma anche sulla scorta di quegli ulteriori parametri desumibili dalla normativa vigente (art. 8 L. 604/1966 e art. 18 co. 5 L. 300/70: numero di dipendenti occupati, dimensione dell'attività, comportamento e condizioni delle parti) ed idonei nel loro complesso ad ancorare il sistema sanzionatorio ai principi di uguaglianza, adeguatezza e dissuasività.
Pertanto, il giudicante, dichiarato risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, condanna la convenuta al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale che, tenuto conto della durata del rapporto (4 anni), delle non ampie dimensioni dell'azienda e delle condizioni soggettive del ricorrente (nato nel 1954 e comunque titolare di partita iva con emissione di fatture: docc. 3 e 4 fasc. res.), ritiene di quantificare in 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (nella somma non contestata di € 3.376,37), e quindi in € 13.505,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra contraria domanda, eccezione e richiesta disattesa,
1) dichiara risolto il rapporto di lavoro inter partes alla data del licenziamento del 29.12.2022 e condanna al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non Controparte_1 Parte_1 assoggettata a contribuzione previdenziale di complessivi € 13.505,48 (pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) rigetta le altre domande del ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.