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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/02/2024, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
nella persona del dott. Angelo Scarpati,
nella causa iscritta al n. 2662/2020 R. G. Cont.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Gabriella Recci e dall'avv. Maria Rosaria Recci, giusta mandato in Parte_1
calce all'atto di citazione, ed elett.te dom.to in Boscoreale al vico II Comizi n. 67 presso lo studio di detti difensori
ATTORE
E
, quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_1 [...]
, in pers. del legale rapp.te p.t., con sede GA
come in atto di citazione, rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Francesco Napolitano, ed elett.te dom.ta presso lo studio di detto difensore in Napoli al Viale Augusto n. 162
1 CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni a persona da circolazione di veicolo non identificato.
Conclusioni: come da atti di causa e da note scritte per l'udienza cartolare del 7.11.2023.
FATTO E MOTIVI
La domanda attorea è fondata e va accolta, per i motivi di seguito indicati.
Venendo da subito ad esaminare il merito della vicenda, parte istante deduce che, in data 7.3.2019,
allorchè era intento a camminare, a bordo di una bici, in Pompei alla via S. Abbondio, veniva, suo malgrado, attinto da tergo da un veicolo il cui conducente, dopo il sinistro, si dava alla fuga senza fermarsi;
che, in seguito all'impatto, esso cadeva al suolo e se ne rendeva necessario Pt_1
l'immediato trasporto presso l'Ospedale di Boscotrecase.
In ragione di tanto, evocava in giudizio la Compagnia convenuta, al fine di ottenere il risarcimento dei danni occorsi alla propria persona per la condotta di guida negligente ed imperita del conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
Si costituivano le , quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1
del , le quali, in sostanza, GA
contestavano il fatto storico così come dedotto dall'attore in citazione.
La domanda, come anticipato, è fondata e va accolta, in ragione di quanto di seguito precisato.
Va, innanzitutto, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla Compagnia, atteso che la nullità prevista dall'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 164 c.p.c., può essere
2 pronunciata solo nel caso in cui risulti assolutamente indeterminata l'esposizione dei fatti oggetto della domanda, al punto tale che, in primo luogo, il convenuto sia posto nell'impossibilità di approntare puntuali e adeguate difese e, in secondo luogo, il giudice nell'impossibilità di individuare il thema
decidendum; nel caso di specie deve escludersi la nullità dell'atto di citazione, atteso che parte attrice espone i fatti posti a sostegno della domanda proposta in maniera puntuale allegando, altresì, copiosa documentazione a supporto degli stessi.
Ancora in via preliminare, va affermata la proponibilità della domanda di risarcimento formulata nei confronti della convenuta Compagnia assicuratrice per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è
causa.
In relazione, infatti, alla deduzione secondo cui la richiesta preventiva di risarcimento, inviata dall'attore alla Compagnia in data 10.12.2019, sarebbe stata priva della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, d.lgs. n. 209/2005, si ricorda che l'art. 148, comma 5, d.lgs. n. 209/2005 fa obbligo all'ente assicuratore, nel caso di richiesta “incompleta”, di richiedere entro trenta giorni al danneggiato “le necessarie integrazioni” (ed in tal caso i termini per la proponibilità decorrono “
nuovamente” dalla data della ricezione dei “dati o dei documenti integrativi”); nel caso in esame, di contro, non risulta agli atti alcuna richiesta di integrazione rimasta priva di riscontro.
Venendo al merito, va detto, in primo luogo, che, a sostegno della fondatezza delle deduzioni attoree,
emerge dagli atti che l'istante, in data 10.4.2019 – dunque, in un tempo considerevolmente vicino alla verificazione del sinistro -, ebbe a presentare denuncia-querela alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Torre Annunziata, al fine di dare avvio alle indagini volte alla identificazione del colpevole rimasto sconosciuto.
Sul punto, peraltro, è noto che, secondo un ormai consolidato orientamento del giudice di legittimità (
v. Cass. ord. n.38026/2021; Cass. n. 18097/2020), nell'ipotesi in cui sia evocato in giudizio il
[...]
per danni da veicoli il cui conducente non è stato identificato, così come l'omessa GA
denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la
3 domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 l. n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal , allo stesso modo, la presentazione di GA
denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto: entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro ( v. Cass. n. 8386/2020).
In ragione di quanto detto, dunque, non può non rilevarsi, allora, che la circostanza della presentazione della denuncia-querela, da parte del a breve distanza temporale dal verificarsi del sinistro, Pt_1
debba essere valutata unitamente alle restanti risultanze istruttorie, al fine di giustificare l'accoglimento della domanda dallo stesso spiegata.
Nondimeno, sul punto, deve anzitutto evidenziarsi che il referto di Pronto Soccorso del 7.3.2019 n.
8675/2019 inequivocamente dà atto che le lesioni occorse al erano state cagionate da un Pt_1
incidente stradale, avvenuto in Pompei quello stesso giorno alle ore 10.00 circa, così come dedotto dall'attore in citazione: non vi è chi non veda, allora, come già l'esame del referto ospedaliero assurga,
prioritariamente, ad elemento fondante l'assunto della causazione del sinistro in seguito ad un incidente stradale, avvenuto in Pompei il 7.3.2019.
A ciò deve aggiungersi che detto referto espressamente dà atto che il sinistro ebbe a verificarsi non solo per “responsabilità di terzi”, ma, soprattutto, che esso fu accompagnato da “omissione di soccorso”.
Orbene, è certamente noto che, secondo ormai consolidato avviso della giurisprudenza di merito, il referto di Pronto Soccorso, in quanto atto pubblico, fa piena prova del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze riportate nel certificato stesso, ma non prova anche la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni stesse;
la veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
pertanto, può essere contrastata ed accertata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge ( v. Trib.
Cosenza, sent. 1048/2007).
4 È altresì vero, tuttavia, che, nel caso di specie, lo stesso danneggiato, mercè l'istruttoria espletata, ha dimostrato ulteriormente la veridicità delle dichiarazioni rese al sanitario del Pronto Soccorso, né, deve aggiungersi, le deduzioni sollevate dalla Compagnia convenuta possono ritenersi idonee a sconfessare siffatto assunto.
Sul punto relativo alla causazione del sinistro da parte di un veicolo il cui conducente è poi rimasto sconosciuto, in particolare, il teste , escusso all'udienza del 12.10.2021, ha dichiarato, con Tes_1
affermazioni che devono ritenersi attendibili, e soprattutto precise, di aver visto che il veicolo investitore “era un'autovettura di colore scuro che procedeva nella sua ( del conducente della bici, ndr)
stessa direzione di marcia…; non ricordo il modello dell'autovettura, forse è un'Audi” e che dopo il sinistro “ l'automobilista si è dileguato senza prestare soccorso”; allo stesso modo, il teste Tes_2
escusso all'udienza del 24.5.2022, ha precisato che il a bordo di una bici, “ è stato tamponato Pt_1
da un'auto modello Audi che procedeva nella stessa direzione di marcia della bicicletta …; ero convinto che l'Audi si sarebbe fermata, ma non è stato così in quanto si è allontanata dai luoghi senza fermarsi”.
Tutto ciò premesso in ordine, dunque, alla legittimazione passiva dell'evocata Compagnia, quanto al fatto storico, esso, ad avviso di chi scrive, risulta confermato dalle risultanze dell'espletata prova testimoniale.
Nel merito, infatti, quanto alla dinamica del sinistro, il cennato teste ha ricordato, con Tes_1
deposizione assai minuziosa, di aver visto che “ un uomo guidava una bicicletta che percorreva via S.
Abbondio e, ad un certo punto, è stato urtato da un'autovettura di colore scuro che procedeva nella stessa direzione di marcia …; non saprei dire come mai l'automobilista ha urtato la bicicletta, io ho notato che ad un certo punto ha sbandato con l'auto ed ho pensato che forse era distratto al telefonino;
l'autovettura ha tamponato la bicicletta con il lato anteriore di destra e, per effetto dell'urto, il signore che guidava la bicicletta è caduto per terra abbattendosi sul lato destro”.
Anche il teste ha ricordato che, “ nel senso di marcia opposto al mio procedeva un uomo di Tes_2
grossa corporatura alla guida di una bicicletta, ed ho visto che è stato tamponato da un'auto modello
5 Audi che procedeva nella stessa direzione di marcia della bicicletta;
a seguito dell'urto, l'uomo che guidava la bicicletta si è abbattuto sul lato destro …; l'auto ha urtato la parte posteriore della bicicletta con la sua parte anteriore destra;
l'urto è avvenuto nel momento in cui la voleva sorpassare”.
Ne discende, allora, che le circostanze di tempo e di luogo dell'incidente, nonché la dinamica del sinistro, così come esposte dall'attore nella citazione introduttiva, hanno trovato piena conferma nelle esaurienti, concordi ed univoche deposizioni rese dai testimoni escussi, della cui attendibilità non sono emerse ragioni per dubitare: appare dunque evidente la esclusiva responsabilità, per l'incidente occorso, del conducente del veicolo investitore, il quale, non tenendo la giusta distanza di sicurezza,
tamponava la biciletta condotta dal il quale, in seguito all'urto, cadeva al suolo. Pt_1
In argomento, peraltro, appare opportuno segnalare una recente sentenza del giudice di legittimità ( v.
Cass. n. 3398/2023), secondo cui, in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149,
comma 1, codice della strada, dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale” (così anche Trib. Agrigento, sent. n. 1453/2023); alcuna prova, di contro, in tal senso è stata fornita dalla convenuta Compagnia, nè è altrimenti emerso in ragione del materiale istruttorio raccolto, di tal che deve ritenersi, nel caso di specie, pienamente superata la cennata presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 comma 2 cc.
Le lesioni riportate da ( sublussazione della acromion claveare destra, infrazione del Parte_1
trochide omerale che insiste sullo stesso distretto, esiti di frattura II costa a destra) ed il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro sopra descritto sono comprovati dalle deposizioni rese a riguardo dai testimoni e, soprattutto, dalla documentazione medica prodotta in atti dall'attore (vedi in particolare
6 referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Boscotrecase del 7.3.2019) e dalle risultanze della CTU
espletata a firma della dott.ssa . Per_1
Per quanto attiene, infatti, alla quantificazione del danno alla persona riportato dall'attore, ritiene questo giudicante di condividere le valutazioni espresse dal CTU dott. ssa per la idoneità e Per_1
completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza con la documentazione medica prodotta dall'istante.
Il danno biologico da invalidità permanente subito da è pari, dunque, ad avviso di chi Parte_1
scrive, al 3,5 %, la ITT in gg. 10, la ITP al 75 % in gg. 25 e la ITP al 50 % in gg. 20.
Per quanto concerne strettamente la componente biologica del danno non patrimoniale, va ricordato che il danno biologico ha trovato regolamentazione legislativa – per i danni causati dalla circolazione stradale - ad opera della L. n. 57 del 5.3.2001 ("Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati") e, successivamente, dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 7.9.2005 (“Codice delle assicurazioni private”), il quale ha disciplinato i criteri per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità,
derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Si procederà, pertanto, a liquidare il danno temporaneo e permanente del danneggiato in base alla detta disciplina, tenuto conto che i relativi parametri liquidativi sono stati aggiornati con il D.M. del
16.10.2023.
Ciò posto, circa il "quantum", tenuto conto degli importi di cui parametri liquidativi aggiornati D.M. 16
ottobre 2023, per il calcolo del danno non patrimoniale per lesioni micropermanenti e considerato che all'epoca del fatto aveva 47 anni, può riconoscersi al danneggiato per i danni in Parte_1
oggetto, la somma di € 548,00 ( pari ad euro 54,80 x 10), di euro 1.027,50 (€ 41,10 per 25 gg) per l'invalidità temporanea al 75% e la somma di € 548,00 (€ 27,40 per 20 gg) per inabilità temporanea parziale al 50%, mentre il danno biologico permanente va liquidato nella misura di € 3.370,00.
7 Va, altresì, riconosciuta la somma di € 248,19 per spese mediche documentate e ritenute congrue dal consulente.
Non è possibile riconoscere una voce autonoma a titolo di danno morale, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale,
ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in
concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato
è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze
utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”.
(Cass. civ. n. 339/2016; cfr. anche Cass. civ. n. 25164/2020; n. 17209/2015). Va, quindi, ritenuta superata la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno morale costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il relativo diritto al risarcimento (cfr. anche Cass. sent. n.
25164/2020).
Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi,
essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che il danneggiato si è limitato a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica. Secondo il c.t.u., del resto, “le lesioni riportate non hanno apportato sofferenza fisica e morale, se non per il periodo correlato alla inabilità temporanea” (cfr. c.t.u. pag. 4).
Tenuto conto della tipologia delle lesioni subite, deve ritenersi che le stesse non abbiano determinato una incidenza sulla capacità lavorativa specifica dell'attore.
L'ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta all'attore è dunque Parte_1
pari a € 5.741,69, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed
8 annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro (7.3.2019) a quella di pubblicazione della sentenza – il tutto pari ad euro 7.115,66-, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di euro 7.115,66.
Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., e si liquidano di ufficio, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio del decisum, in ragione dello scaglione di riferimento da € 5.200,01 a € 26.000,00; va precisato, quanto ai compensi, che, tenuto conto dell'attività difensiva espletata, oltre che dell'importo effettivamente liquidato a titolo risarcitorio ( prossimo al valore minimo di cui allo scaglione di riferimento), si giustifica, ad avviso di chi scrive, l'applicazione del valore minimo previsto dal cennato scaglione.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna le , quale impresa designata Controparte_1
alla liquidazione dei sinistri a carico del GA
, in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di , della
[...] Parte_1
somma di euro 5.741,69, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro (7.3.2019) a quella di pubblicazione della sentenza – il tutto pari ad euro 7.115,66-, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di euro 7.115,66;
9 2) Condanna le , quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1
del , in pers. del legale GA
rapp.te p.t., al pagamento, in favore di , delle spese processuali del presente grado Parte_1
di giudizio, che liquida in € 264,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00 % sui compensi, oltre iva e cpa, con attribuzione;
3) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU già liquidate.
Torre Annunziata, 2.2.2024
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
nella persona del dott. Angelo Scarpati,
nella causa iscritta al n. 2662/2020 R. G. Cont.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Gabriella Recci e dall'avv. Maria Rosaria Recci, giusta mandato in Parte_1
calce all'atto di citazione, ed elett.te dom.to in Boscoreale al vico II Comizi n. 67 presso lo studio di detti difensori
ATTORE
E
, quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_1 [...]
, in pers. del legale rapp.te p.t., con sede GA
come in atto di citazione, rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Francesco Napolitano, ed elett.te dom.ta presso lo studio di detto difensore in Napoli al Viale Augusto n. 162
1 CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni a persona da circolazione di veicolo non identificato.
Conclusioni: come da atti di causa e da note scritte per l'udienza cartolare del 7.11.2023.
FATTO E MOTIVI
La domanda attorea è fondata e va accolta, per i motivi di seguito indicati.
Venendo da subito ad esaminare il merito della vicenda, parte istante deduce che, in data 7.3.2019,
allorchè era intento a camminare, a bordo di una bici, in Pompei alla via S. Abbondio, veniva, suo malgrado, attinto da tergo da un veicolo il cui conducente, dopo il sinistro, si dava alla fuga senza fermarsi;
che, in seguito all'impatto, esso cadeva al suolo e se ne rendeva necessario Pt_1
l'immediato trasporto presso l'Ospedale di Boscotrecase.
In ragione di tanto, evocava in giudizio la Compagnia convenuta, al fine di ottenere il risarcimento dei danni occorsi alla propria persona per la condotta di guida negligente ed imperita del conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
Si costituivano le , quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1
del , le quali, in sostanza, GA
contestavano il fatto storico così come dedotto dall'attore in citazione.
La domanda, come anticipato, è fondata e va accolta, in ragione di quanto di seguito precisato.
Va, innanzitutto, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla Compagnia, atteso che la nullità prevista dall'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 164 c.p.c., può essere
2 pronunciata solo nel caso in cui risulti assolutamente indeterminata l'esposizione dei fatti oggetto della domanda, al punto tale che, in primo luogo, il convenuto sia posto nell'impossibilità di approntare puntuali e adeguate difese e, in secondo luogo, il giudice nell'impossibilità di individuare il thema
decidendum; nel caso di specie deve escludersi la nullità dell'atto di citazione, atteso che parte attrice espone i fatti posti a sostegno della domanda proposta in maniera puntuale allegando, altresì, copiosa documentazione a supporto degli stessi.
Ancora in via preliminare, va affermata la proponibilità della domanda di risarcimento formulata nei confronti della convenuta Compagnia assicuratrice per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è
causa.
In relazione, infatti, alla deduzione secondo cui la richiesta preventiva di risarcimento, inviata dall'attore alla Compagnia in data 10.12.2019, sarebbe stata priva della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, d.lgs. n. 209/2005, si ricorda che l'art. 148, comma 5, d.lgs. n. 209/2005 fa obbligo all'ente assicuratore, nel caso di richiesta “incompleta”, di richiedere entro trenta giorni al danneggiato “le necessarie integrazioni” (ed in tal caso i termini per la proponibilità decorrono “
nuovamente” dalla data della ricezione dei “dati o dei documenti integrativi”); nel caso in esame, di contro, non risulta agli atti alcuna richiesta di integrazione rimasta priva di riscontro.
Venendo al merito, va detto, in primo luogo, che, a sostegno della fondatezza delle deduzioni attoree,
emerge dagli atti che l'istante, in data 10.4.2019 – dunque, in un tempo considerevolmente vicino alla verificazione del sinistro -, ebbe a presentare denuncia-querela alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Torre Annunziata, al fine di dare avvio alle indagini volte alla identificazione del colpevole rimasto sconosciuto.
Sul punto, peraltro, è noto che, secondo un ormai consolidato orientamento del giudice di legittimità (
v. Cass. ord. n.38026/2021; Cass. n. 18097/2020), nell'ipotesi in cui sia evocato in giudizio il
[...]
per danni da veicoli il cui conducente non è stato identificato, così come l'omessa GA
denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la
3 domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 l. n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal , allo stesso modo, la presentazione di GA
denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto: entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro ( v. Cass. n. 8386/2020).
In ragione di quanto detto, dunque, non può non rilevarsi, allora, che la circostanza della presentazione della denuncia-querela, da parte del a breve distanza temporale dal verificarsi del sinistro, Pt_1
debba essere valutata unitamente alle restanti risultanze istruttorie, al fine di giustificare l'accoglimento della domanda dallo stesso spiegata.
Nondimeno, sul punto, deve anzitutto evidenziarsi che il referto di Pronto Soccorso del 7.3.2019 n.
8675/2019 inequivocamente dà atto che le lesioni occorse al erano state cagionate da un Pt_1
incidente stradale, avvenuto in Pompei quello stesso giorno alle ore 10.00 circa, così come dedotto dall'attore in citazione: non vi è chi non veda, allora, come già l'esame del referto ospedaliero assurga,
prioritariamente, ad elemento fondante l'assunto della causazione del sinistro in seguito ad un incidente stradale, avvenuto in Pompei il 7.3.2019.
A ciò deve aggiungersi che detto referto espressamente dà atto che il sinistro ebbe a verificarsi non solo per “responsabilità di terzi”, ma, soprattutto, che esso fu accompagnato da “omissione di soccorso”.
Orbene, è certamente noto che, secondo ormai consolidato avviso della giurisprudenza di merito, il referto di Pronto Soccorso, in quanto atto pubblico, fa piena prova del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze riportate nel certificato stesso, ma non prova anche la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni stesse;
la veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
pertanto, può essere contrastata ed accertata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge ( v. Trib.
Cosenza, sent. 1048/2007).
4 È altresì vero, tuttavia, che, nel caso di specie, lo stesso danneggiato, mercè l'istruttoria espletata, ha dimostrato ulteriormente la veridicità delle dichiarazioni rese al sanitario del Pronto Soccorso, né, deve aggiungersi, le deduzioni sollevate dalla Compagnia convenuta possono ritenersi idonee a sconfessare siffatto assunto.
Sul punto relativo alla causazione del sinistro da parte di un veicolo il cui conducente è poi rimasto sconosciuto, in particolare, il teste , escusso all'udienza del 12.10.2021, ha dichiarato, con Tes_1
affermazioni che devono ritenersi attendibili, e soprattutto precise, di aver visto che il veicolo investitore “era un'autovettura di colore scuro che procedeva nella sua ( del conducente della bici, ndr)
stessa direzione di marcia…; non ricordo il modello dell'autovettura, forse è un'Audi” e che dopo il sinistro “ l'automobilista si è dileguato senza prestare soccorso”; allo stesso modo, il teste Tes_2
escusso all'udienza del 24.5.2022, ha precisato che il a bordo di una bici, “ è stato tamponato Pt_1
da un'auto modello Audi che procedeva nella stessa direzione di marcia della bicicletta …; ero convinto che l'Audi si sarebbe fermata, ma non è stato così in quanto si è allontanata dai luoghi senza fermarsi”.
Tutto ciò premesso in ordine, dunque, alla legittimazione passiva dell'evocata Compagnia, quanto al fatto storico, esso, ad avviso di chi scrive, risulta confermato dalle risultanze dell'espletata prova testimoniale.
Nel merito, infatti, quanto alla dinamica del sinistro, il cennato teste ha ricordato, con Tes_1
deposizione assai minuziosa, di aver visto che “ un uomo guidava una bicicletta che percorreva via S.
Abbondio e, ad un certo punto, è stato urtato da un'autovettura di colore scuro che procedeva nella stessa direzione di marcia …; non saprei dire come mai l'automobilista ha urtato la bicicletta, io ho notato che ad un certo punto ha sbandato con l'auto ed ho pensato che forse era distratto al telefonino;
l'autovettura ha tamponato la bicicletta con il lato anteriore di destra e, per effetto dell'urto, il signore che guidava la bicicletta è caduto per terra abbattendosi sul lato destro”.
Anche il teste ha ricordato che, “ nel senso di marcia opposto al mio procedeva un uomo di Tes_2
grossa corporatura alla guida di una bicicletta, ed ho visto che è stato tamponato da un'auto modello
5 Audi che procedeva nella stessa direzione di marcia della bicicletta;
a seguito dell'urto, l'uomo che guidava la bicicletta si è abbattuto sul lato destro …; l'auto ha urtato la parte posteriore della bicicletta con la sua parte anteriore destra;
l'urto è avvenuto nel momento in cui la voleva sorpassare”.
Ne discende, allora, che le circostanze di tempo e di luogo dell'incidente, nonché la dinamica del sinistro, così come esposte dall'attore nella citazione introduttiva, hanno trovato piena conferma nelle esaurienti, concordi ed univoche deposizioni rese dai testimoni escussi, della cui attendibilità non sono emerse ragioni per dubitare: appare dunque evidente la esclusiva responsabilità, per l'incidente occorso, del conducente del veicolo investitore, il quale, non tenendo la giusta distanza di sicurezza,
tamponava la biciletta condotta dal il quale, in seguito all'urto, cadeva al suolo. Pt_1
In argomento, peraltro, appare opportuno segnalare una recente sentenza del giudice di legittimità ( v.
Cass. n. 3398/2023), secondo cui, in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149,
comma 1, codice della strada, dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale” (così anche Trib. Agrigento, sent. n. 1453/2023); alcuna prova, di contro, in tal senso è stata fornita dalla convenuta Compagnia, nè è altrimenti emerso in ragione del materiale istruttorio raccolto, di tal che deve ritenersi, nel caso di specie, pienamente superata la cennata presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 comma 2 cc.
Le lesioni riportate da ( sublussazione della acromion claveare destra, infrazione del Parte_1
trochide omerale che insiste sullo stesso distretto, esiti di frattura II costa a destra) ed il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro sopra descritto sono comprovati dalle deposizioni rese a riguardo dai testimoni e, soprattutto, dalla documentazione medica prodotta in atti dall'attore (vedi in particolare
6 referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Boscotrecase del 7.3.2019) e dalle risultanze della CTU
espletata a firma della dott.ssa . Per_1
Per quanto attiene, infatti, alla quantificazione del danno alla persona riportato dall'attore, ritiene questo giudicante di condividere le valutazioni espresse dal CTU dott. ssa per la idoneità e Per_1
completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza con la documentazione medica prodotta dall'istante.
Il danno biologico da invalidità permanente subito da è pari, dunque, ad avviso di chi Parte_1
scrive, al 3,5 %, la ITT in gg. 10, la ITP al 75 % in gg. 25 e la ITP al 50 % in gg. 20.
Per quanto concerne strettamente la componente biologica del danno non patrimoniale, va ricordato che il danno biologico ha trovato regolamentazione legislativa – per i danni causati dalla circolazione stradale - ad opera della L. n. 57 del 5.3.2001 ("Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati") e, successivamente, dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 7.9.2005 (“Codice delle assicurazioni private”), il quale ha disciplinato i criteri per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità,
derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Si procederà, pertanto, a liquidare il danno temporaneo e permanente del danneggiato in base alla detta disciplina, tenuto conto che i relativi parametri liquidativi sono stati aggiornati con il D.M. del
16.10.2023.
Ciò posto, circa il "quantum", tenuto conto degli importi di cui parametri liquidativi aggiornati D.M. 16
ottobre 2023, per il calcolo del danno non patrimoniale per lesioni micropermanenti e considerato che all'epoca del fatto aveva 47 anni, può riconoscersi al danneggiato per i danni in Parte_1
oggetto, la somma di € 548,00 ( pari ad euro 54,80 x 10), di euro 1.027,50 (€ 41,10 per 25 gg) per l'invalidità temporanea al 75% e la somma di € 548,00 (€ 27,40 per 20 gg) per inabilità temporanea parziale al 50%, mentre il danno biologico permanente va liquidato nella misura di € 3.370,00.
7 Va, altresì, riconosciuta la somma di € 248,19 per spese mediche documentate e ritenute congrue dal consulente.
Non è possibile riconoscere una voce autonoma a titolo di danno morale, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale,
ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in
concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato
è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze
utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”.
(Cass. civ. n. 339/2016; cfr. anche Cass. civ. n. 25164/2020; n. 17209/2015). Va, quindi, ritenuta superata la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno morale costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il relativo diritto al risarcimento (cfr. anche Cass. sent. n.
25164/2020).
Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi,
essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che il danneggiato si è limitato a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica. Secondo il c.t.u., del resto, “le lesioni riportate non hanno apportato sofferenza fisica e morale, se non per il periodo correlato alla inabilità temporanea” (cfr. c.t.u. pag. 4).
Tenuto conto della tipologia delle lesioni subite, deve ritenersi che le stesse non abbiano determinato una incidenza sulla capacità lavorativa specifica dell'attore.
L'ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta all'attore è dunque Parte_1
pari a € 5.741,69, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed
8 annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro (7.3.2019) a quella di pubblicazione della sentenza – il tutto pari ad euro 7.115,66-, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di euro 7.115,66.
Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., e si liquidano di ufficio, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio del decisum, in ragione dello scaglione di riferimento da € 5.200,01 a € 26.000,00; va precisato, quanto ai compensi, che, tenuto conto dell'attività difensiva espletata, oltre che dell'importo effettivamente liquidato a titolo risarcitorio ( prossimo al valore minimo di cui allo scaglione di riferimento), si giustifica, ad avviso di chi scrive, l'applicazione del valore minimo previsto dal cennato scaglione.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna le , quale impresa designata Controparte_1
alla liquidazione dei sinistri a carico del GA
, in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di , della
[...] Parte_1
somma di euro 5.741,69, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro (7.3.2019) a quella di pubblicazione della sentenza – il tutto pari ad euro 7.115,66-, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di euro 7.115,66;
9 2) Condanna le , quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico Controparte_1
del , in pers. del legale GA
rapp.te p.t., al pagamento, in favore di , delle spese processuali del presente grado Parte_1
di giudizio, che liquida in € 264,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00 % sui compensi, oltre iva e cpa, con attribuzione;
3) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU già liquidate.
Torre Annunziata, 2.2.2024
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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