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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/07/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V. 1730/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa
Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in grado di appello iscritto al n. r.g. 1730/2024 promosso da: rappresentata e difesa dall'avv. NICOLO' GIUSEPPE Parte_1
elettivamente domiciliata in VIA AGRIGENTO 17, ROMA,
APPELLANTE
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. GESSAROLI SIMONA Controparte_1
elettivamente domiciliata in C/O AVV. FRANCESCO BRAGAGNI - STRADA
MAGGIORE N. 31, BOLOGNA,
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 1.- Con ricorso notificato il 28.03.2023 la società impugnava dinanzi al Parte_1
Tribunale di Rimini l'intimazione di pagamento esecutiva di cui al Prot. 41662/2023 del 06.02.2023 con la quale il chiedeva il pagamento della somma Controparte_1
di € 23.073,03 a titolo di spese legali per due procedimenti svolti in primo e secondo grado dinanzi al TAR e Consiglio di Stato (sentenza di primo grado n. 793/2018 del
TAR di Bologna per € 10.000,00 oltre accessori, e di secondo grado CdS n.
1813/2022 per € 6.000,00 oltre accessori).
Con il primo motivo di ricorso eccepiva l'omessa preliminare notifica delle due sentenze amministrative in forma esecutiva, in violazione degli artt. 475-479 c.p.c.; con il secondo motivo deduceva l'erroneità del conteggio dovendo sostituirsi - e non sommarsi - la condanna alle spese di cui alla sentenza del Consiglio di Sato in secondo grado a quella del Tribunale Amministrativo Regionale in primo grado.
Si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, la nullità Controparte_1
della domanda svolta da stante la mancanza dell'avvertimento di cui Parte_1
all'art. 163, comma III, n. 7, c.p.c. Chiedeva altresì il rigetto delle domande avverse poiché infondate e, considerata la temerarietà dell'azione, la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Con sentenza n. 908/2024 pubblicata il 15.10.2024 il Tribunale di Rimini rigettava la domanda della società ricorrente nonché la domanda del alla condanna ex CP_1
art. 96 c.p.c. della controparte per mancata prova del danno;
compensava le spese.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello per due motivi. Parte_1
Con il primo lamenta la mancata preventiva notifica del titolo esecutivo.
Con il secondo l'errato conteggio con sommatoria dei due importi.
3.- Si è costituito in giudizio il chiedendo declaratoria di Controparte_1
inammissibilità o il rigetto dell'appello.
Il eccepisce che il motivo di appello relativo alla mancata notifica del titolo CP_1
esecutivo non è ben articolato e argomentato, avendo la società appellante del tutto omesso di individuare in modo esauriente e chiaro il quantum appellatum, tanto da doversi parlare, più che di inammissibilità, di inesistenza del gravame.
Pagina 2 Nel merito, deduce comunque la correttezza dell'accertamento compiuto dal giudice di primo grado, rilevando che non era affatto necessaria la preventiva notificazione delle due sentenze esecutive trattandosi di un atto di intimazione esecutiva comunale emesso in ragione della disciplina speciale di cui alla L. 160/2019, art. 1, co. 792 e dal RD 39/1910.
Deduce l'infondatezza del secondo profilo di gravame – l'errore di calcolo della somma dovuta – rilevando che il mancato effetto sostituivo della sentenza di appello rispetto a quella di primo grado è stato correttamente accertato in primo grado.
4.- L'appello proposto è inammissibile.
L'art.618 ultimo comma cpc stabilisce che le sentenze pronunciate a norma dell'articolo 617 comma 1 cpc, vale a dire quelle in materia di opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto (opposizioni agli atti esecutivi), non siano impugnabili.
L'opposizione proposta in primo grado è infatti un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, lì dove l'intimazione di pagamento impugnata è per chiaro dettato di legge titolo esecutivo (art. 1, co. 792, L. n. 160/2019).
Come riconosciuto dalla giurisprudenza, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass., sez. 3, 14/12/2007, n. 26294; Cass., sez. 3, 23/12/2008, n. 30201; Cass., sez. 3, 01/02/2010, n. 2261; Cass., sez. U,
11/01/2011, n. 390; Cass., sez. 6 -3, 11/01/2012, n. 171; Cass., sez. U, 09/05/2011, n.
10073; Cass., sez. U, 25/02/2011, n. 4617; Cass. sez. 6 - 3, 06/12/2021, n. 38587;
Cass., sez. 6 -3, 24/06/2021, n. 18182; Cass., sez. 2, 05/10/2018, n. 24515,
Cassazione civile, sez. 6,10/04/2024, n.9670).
L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve avvenire in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione che dell'opposizione abbia effettuato il
Pagina 3 giudice a quo, sia essa corretta o meno, ed a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (vedi Cass. Civ. Sez. III 22 giugno 2016 n.12872), con la conseguenza che, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice a quo, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione
(Cass. n. 11012/2007; Cass. n. 8006/2005; Cass. Civ. Sez. III 22 giugno 2016
n.12872).
All'inammissibilità dell'appello consegue la condanna alle spese di lite come in dispositivo per la soccombenza.
La Corte ritiene inoltre che all'inammissibilità dell'appello debba conseguire la condanna ex art. 96 c.p.c. III comma per l'evidente inammissibilità/infondatezza dell'impugnazione per i motivi sopra precisati, con un danno che può essere determinato in via equitativa nella misura di cui in dispositivo, con ulteriore condanna ex art. 96 IV comma c.p.c. a favore della Cassa delle Ammende.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU
23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di costituito, avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Rimini n. 908/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: dichiara inammissibile l'appello;
condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.473,00 per compensi , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Pagina 4 condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata dell'importo di €
1.500,00 ex art. 96 III comma c.p.c. condanna l'appellante al pagamento in favore della Controparte_2
dell'importo di 500,00 ex art. 96 IV comma c.p.c..
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR
115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 8.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa
Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in grado di appello iscritto al n. r.g. 1730/2024 promosso da: rappresentata e difesa dall'avv. NICOLO' GIUSEPPE Parte_1
elettivamente domiciliata in VIA AGRIGENTO 17, ROMA,
APPELLANTE
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. GESSAROLI SIMONA Controparte_1
elettivamente domiciliata in C/O AVV. FRANCESCO BRAGAGNI - STRADA
MAGGIORE N. 31, BOLOGNA,
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 1.- Con ricorso notificato il 28.03.2023 la società impugnava dinanzi al Parte_1
Tribunale di Rimini l'intimazione di pagamento esecutiva di cui al Prot. 41662/2023 del 06.02.2023 con la quale il chiedeva il pagamento della somma Controparte_1
di € 23.073,03 a titolo di spese legali per due procedimenti svolti in primo e secondo grado dinanzi al TAR e Consiglio di Stato (sentenza di primo grado n. 793/2018 del
TAR di Bologna per € 10.000,00 oltre accessori, e di secondo grado CdS n.
1813/2022 per € 6.000,00 oltre accessori).
Con il primo motivo di ricorso eccepiva l'omessa preliminare notifica delle due sentenze amministrative in forma esecutiva, in violazione degli artt. 475-479 c.p.c.; con il secondo motivo deduceva l'erroneità del conteggio dovendo sostituirsi - e non sommarsi - la condanna alle spese di cui alla sentenza del Consiglio di Sato in secondo grado a quella del Tribunale Amministrativo Regionale in primo grado.
Si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, la nullità Controparte_1
della domanda svolta da stante la mancanza dell'avvertimento di cui Parte_1
all'art. 163, comma III, n. 7, c.p.c. Chiedeva altresì il rigetto delle domande avverse poiché infondate e, considerata la temerarietà dell'azione, la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Con sentenza n. 908/2024 pubblicata il 15.10.2024 il Tribunale di Rimini rigettava la domanda della società ricorrente nonché la domanda del alla condanna ex CP_1
art. 96 c.p.c. della controparte per mancata prova del danno;
compensava le spese.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello per due motivi. Parte_1
Con il primo lamenta la mancata preventiva notifica del titolo esecutivo.
Con il secondo l'errato conteggio con sommatoria dei due importi.
3.- Si è costituito in giudizio il chiedendo declaratoria di Controparte_1
inammissibilità o il rigetto dell'appello.
Il eccepisce che il motivo di appello relativo alla mancata notifica del titolo CP_1
esecutivo non è ben articolato e argomentato, avendo la società appellante del tutto omesso di individuare in modo esauriente e chiaro il quantum appellatum, tanto da doversi parlare, più che di inammissibilità, di inesistenza del gravame.
Pagina 2 Nel merito, deduce comunque la correttezza dell'accertamento compiuto dal giudice di primo grado, rilevando che non era affatto necessaria la preventiva notificazione delle due sentenze esecutive trattandosi di un atto di intimazione esecutiva comunale emesso in ragione della disciplina speciale di cui alla L. 160/2019, art. 1, co. 792 e dal RD 39/1910.
Deduce l'infondatezza del secondo profilo di gravame – l'errore di calcolo della somma dovuta – rilevando che il mancato effetto sostituivo della sentenza di appello rispetto a quella di primo grado è stato correttamente accertato in primo grado.
4.- L'appello proposto è inammissibile.
L'art.618 ultimo comma cpc stabilisce che le sentenze pronunciate a norma dell'articolo 617 comma 1 cpc, vale a dire quelle in materia di opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto (opposizioni agli atti esecutivi), non siano impugnabili.
L'opposizione proposta in primo grado è infatti un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, lì dove l'intimazione di pagamento impugnata è per chiaro dettato di legge titolo esecutivo (art. 1, co. 792, L. n. 160/2019).
Come riconosciuto dalla giurisprudenza, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass., sez. 3, 14/12/2007, n. 26294; Cass., sez. 3, 23/12/2008, n. 30201; Cass., sez. 3, 01/02/2010, n. 2261; Cass., sez. U,
11/01/2011, n. 390; Cass., sez. 6 -3, 11/01/2012, n. 171; Cass., sez. U, 09/05/2011, n.
10073; Cass., sez. U, 25/02/2011, n. 4617; Cass. sez. 6 - 3, 06/12/2021, n. 38587;
Cass., sez. 6 -3, 24/06/2021, n. 18182; Cass., sez. 2, 05/10/2018, n. 24515,
Cassazione civile, sez. 6,10/04/2024, n.9670).
L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve avvenire in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione che dell'opposizione abbia effettuato il
Pagina 3 giudice a quo, sia essa corretta o meno, ed a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (vedi Cass. Civ. Sez. III 22 giugno 2016 n.12872), con la conseguenza che, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice a quo, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione
(Cass. n. 11012/2007; Cass. n. 8006/2005; Cass. Civ. Sez. III 22 giugno 2016
n.12872).
All'inammissibilità dell'appello consegue la condanna alle spese di lite come in dispositivo per la soccombenza.
La Corte ritiene inoltre che all'inammissibilità dell'appello debba conseguire la condanna ex art. 96 c.p.c. III comma per l'evidente inammissibilità/infondatezza dell'impugnazione per i motivi sopra precisati, con un danno che può essere determinato in via equitativa nella misura di cui in dispositivo, con ulteriore condanna ex art. 96 IV comma c.p.c. a favore della Cassa delle Ammende.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU
23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di costituito, avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Rimini n. 908/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: dichiara inammissibile l'appello;
condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.473,00 per compensi , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Pagina 4 condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata dell'importo di €
1.500,00 ex art. 96 III comma c.p.c. condanna l'appellante al pagamento in favore della Controparte_2
dell'importo di 500,00 ex art. 96 IV comma c.p.c..
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR
115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 8.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
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