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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4529/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4529/2016 promossa da:
con sede legale in Villaspeciosa, alla Parte_1 [...]
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore sig. , nato il giorno 27 aprile 1970 a Modena, residente in Parte_2
Villaspeciosa, C.F. , che interviene anche in proprio, entrambi C.F._1
elettivamente domiciliati in Cagliari, alla via Bellini n. 26, presso lo studio dell'avv. Marcello
Colamatteo, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORI contro
C.F ), con sede legale in Cagliari, al Viale Controparte_2 P.IVA_2
Bonaria n. 33, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, alla Via A. Scano n. 27, presso lo studio dell'avv. Loredana Boi che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis,
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO per i motivi indicati in espositiva: pagina 1 di 13
1. ACCERTARE E DICHIARARE, il Tasso Effettivo Globale il TAEG/TEG vigente al momento della pattuizione del contratto di finanziamento, sottoscritto in data 20.01.2010;
2. ACCERTARE E DICHIARARE, la nullità ed inefficacia delle clausole di determinazione ed applicazione dei tassi di interesse e di remunerazioni di qualsivoglia genere, in quanto affette da anatocismo ed usuraie per violazione della Legge n. 108/1996 in relazione all'applicazione del TAEG/TEG alla pattuizione del predetto contratto di finanziamento, in violazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 118 TUB, con irrogazione della sanzione ex art. 1815 c. II c.c., previa espletanda istruttoria ed in particolare previa
CTU tecnico - contabile, e per l'effetto DICHIARARE la nullità parziale del predetto contratto di finanziamento ex art. 1419, comma 2 c.c., nella clausola relativa agli interessi concordati ed applicati al mutuo stesso;
3. ACCERTARE E DICHIARARE che per il contratto di mutuo, la banca è debitrice nei confronti della società per la somma di € 50.753,81 oltre interessi creditori e rivalutazione Parte_1
monetaria da ogni singola rata fino all'effettivo pagamento oppure la diversa somma che verrà quantificata in corso di causa anche mediante CTP oppure mediante CTU;
4. ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi indicati in espositiva, quindi, che il mutuo è da considerarsi come prestito a titolo gratuito ex art. 1815 II comma c.c. e, per l'effetto rimodulare il piano di ammortamento statuendo che l'attore dovrà corrispondere i ratei del capitale COMPENSANDO le somme illegittimamente versate a titolo di interessi e spese con la relativa quota parte del residuo capitale - così come verrà quantificato in corso di giudizio anche a mezzo di Ctu contabile che sin d'ora si invoca - da versare nelle restanti rate pattuite ex contractu;
;
- IN VIA SUBORDINATA per i motivi indicati in espositiva:
- ACCERTARE E DICHIARARE, che il contratto di finanziamento è indeterminato e/o indeterminabile a causa dell'oggettiva equivocità della clausola con cui viene disciplinata la modalità di determinazione degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora tale da non consentire una univoca ricostruzione del piano di ammortamento e delle modalità di determinazione dei tassi di interesse, la stessa clausola è nulla ai sensi dell'art.1419 c.c. e trova applicazione il tasso legale ai sensi dell'art.1284 c.c. come da calcoli effettuati dal CTP per la somma di € 34.856,07 o la somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa;
IN ENTRAMBI I CASI SOPRA INDICATI: pagina 2 di 13 - ACCERTARE E DICHIARARE, la nullità e/o inefficacia delle ipoteche rilasciate a garanzia del mutuo ipotecario dall'attore in data 20.01.2010 con la conseguente liberazione ex art. 2884 c.c.;
- ACCERTARE E DICHIARARE, in accoglimento dell'exceptio doli et nullitatis dei fideiussori, la nullità e/o l'inefficacia delle garanzie fideiussorie, attesa l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria, in quanto apposte in un contratto di finanziamento contrario a norme imperative con conseguente liberazione degli stessi ex art. 1956 c.c.;
2) IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE N. 70191371, per i motivi indicati in espositiva:
1a. ACCERTARE E DICHIARARE, il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) per ogni trimestre;
2b. ACCERTARE E DICHIARARE, che nei predetti contratti di conto corrente, la convenuta CP_3
ha applicato un interesse usurario superiore al tasso soglia sia secondo il criterio stabilito dalla L.
108/1996 sia secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia;
2c. ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e
l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della Banca convenuta per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, in violazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 118 TUB, con irrogazione della sanzione ex art. 1815 c. II° c.c., in quanto eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento del conto corrente, previa espletanda istruttoria ed in particolare previa CTU tecnico – contabile;
2d. ACCERTARE E DICHIARARE, la nullità, inefficacia ed infondatezza, per violazione da parte della Banca convenuta degli artt. 1325 c.c. e 1418 c.c., degli addebiti nel predetto conto corrente, per spese, oneri e per interessi anatocistici, privi di causa negoziale, per la somma di € 16.561,90, secondo il calcolo
L. 108/96 e della Banca d'Italia, oltre interessi e rivalutazione monetaria o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa;
2e. ACCERTARE E DICHIARARE, che l'attore versava in gravose condizioni economiche della quale la convenuta ha approfittato, mediante il superamento da parte del TEG del TEGM - usura CP_3
“soggettiva” nel contratto di conto corrente sopra indicato;
e per l'effetto dichiarare che la Banca convenuta è debitrice della somma che verrà quantificata dal CTU e CTP mediante ricalcolo degli importi che evidenziano il superamento da parte del TEG del TEGM a titolo di usura soggettiva;
2f. ACCERTARE E DICHIARARE, che la banca convenuta ha applicato tassi di interesse usurai e degli addebiti, per spese, oneri, diponibilità fondi e per interessi anatocistici privi di causa negoziale per cui a pagina 3 di 13 tali titoli nulla è dovuto;
conseguentemente, a mezzo della espletanda CTU, si proceda al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo, commissioni di massimo scoperto spese e oneri non dovuti, dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare i reali saldi di conto ”dare-avere tra le parti” alla data odierna e, per l'effetto, con l'emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di giustizia che la banca è debitrice nei confronti della società
[...]
di tutte le somme illegittimamente addebitate che saranno quantificate in corso di causa, con Parte_1
interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
previa COMPENSAZIONE tra quanto pagato in eccesso dall'attore per le causali dedotte in atti e in perizia (salva la gratuità) e quanto eventualmente dovuto alla convenuta a diverso titolo;
CP_3
- ACCERTARE E DICHIARARE, in accoglimento dell'exceptio doli et nullitatis, la nullità e/o
l'inefficacia delle garanzie fideiussorie, attesa l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria, in quanto apposte nei contratti di conto corrente e contrarie a norme imperative con conseguente liberazione degli stessi ex art. 1956 c.c.;
- ED ANCORA, per i motivi indicati in espositiva:
- ACCERTARE E DICHIARARE, che l'attore ha subito un danno patrimoniale da diminuzione del valore aziendale ed un danno biologico psico-fisico, arrecato dalla Banca convenuta, mediante l'usura nel contratto di mutuo e nel contratto di conto corrente sopra indicati nonché dall'illegittimo rifiuto di frazionamento del mutuo suddetto e dall'illegittima segnalazione alla centrale rischi;
e per l'effetto dichiarare che la convenuta è debitrice del risarcimento del danno la cui quantificazione viene rimessa alla CP_3
prudente valutazione equitativa del giudice ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.;
- ACCERTARE E DICHIARARE, ex artt. 1337, 1338, 1366, 1376, 1175 c.c., e degli artt. 116,
117 e 119 TUB, la mancanza di accordo sul tasso effettivamente applicato alla società Parte_1
con nullità del contratto di conto corrente, sopra indicato, per violazione da parte della convenuta
[...] CP_3
delle norme sulla correttezza e buona fede e trasparenza nell'esecuzione dell'intercorso rapporto con l'attore, e per l'effetto DICHIARARE che la predetta è debitrice della società del CP_3 Parte_1
risarcimento dei danni patiti dagli stessi, da liquidarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.
IN TUTTI I CASI
Accogliere tutte le eccezioni e deduzioni argomentate nel presente atto che qui abbiansi tutte come ripetute e trascritte. pagina 4 di 13 IN OGNI CASO, con vittoria di spese del giudizio, comprese le spese di CTP e CTU, competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di non averle ricevute;
Nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia quanto meno l'On.le giudicante adito, disporre la compensazione delle spese di lite.
***
In via istruttoria
DISPORRE altresì perizia contabile sulla società e sul conto corrente, citati, sui seguenti quesiti:
1. Se i contratti di conto corrente di corrispondenza esprimono il corretto tasso di interesse in termini di
TEG, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione e di ogni altro onere incamerato o incamerabile dalla concedente.
2. Il CTU verifichi altresì che le cause della crisi aziendale non sono imputabili esclusivamente all'azienda ma anche, e in maniera preponderante, a condizioni generali di mercato facilmente rilevabili con più immediatezza da parte dell'istituto bancario concedente.
3. Verifichi il CTU, riferendosi agli indicatori di redditività, che le condizioni di difficoltà economica e/o finanziaria, valutate in senso oggettivo, facciano derivare la stato di difficoltà all'andamento del mercato in senso generale, con nel contempo un incremento degli oneri finanziari sulle vendite;
4. Il CTU verifichi altresì se l'azienda versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione.
5. Voglia infine il CTU verificare lo “stato di bisogno” (che integra la circostanza aggravante di cui all'art.
644 c.p., comma 5, n. 3), consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli.
Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. pagina 5 di 13 Con ogni più ampia riserva
Nell'interesse della convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni formulate negli atti di causa, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria:
Con riguardo al mutuo fondiario
- in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Pt_2
per le ragioni esposte in atti;
[...]
- nel merito, respingere tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti.
Con riguardo al rapporto di c/c n. 70191371
- in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Pt_2
per le ragioni esposte in atti;
[...]
- in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse, per decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto, nonché in considerazione delle ulteriori eccezioni svolte negli atti di causa;
- nel merito, respingere tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti.
In ogni caso, con il favore delle spese della lite e dei compensi professionali, oltre rimborso forfetario, oneri fiscali e previdenziali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con atto di citazione regolarmente notificato, la società (di Parte_1
seguito anche solo “la ) e il sig. , quest'ultimo quale fideiussore, hanno Parte_2
convenuto in giudizio il (di seguito anche solo ”) Controparte_2 CP_4
adducendo l'esistenza di due rapporti, ed in specie il rapporto scaturente da mutuo fondiario stipulato con contratto in data 20.10.2010 (e successivo atto di quietanza finale in data 06.12.2012), e il rapporto di conto corrente n. 70191371 acceso con contratto sottoscritto “all'inizio dell'anno 2010”, e lamentando nello specifico:
- con riguardo al rapporto di mutuo, l'indeterminatezza delle condizioni convenute, in specie in punto di ISC/TAEG, l'usurarietà ab origine del contratto di finanziamento pagina 6 di 13 (“percentualizzando le spese e le commissioni del finanziamento”) e l'applicazione di interessi anatocistici per effetto dell'utilizzo del metodo di ammortamento c.d. alla francese;
- con riguardo al rapporto di conto corrente, l'usurarietà dei tassi applicati dalla banca (a titolo di usura sia oggettiva che soggettiva) nonché l'illegittimità degli addebiti operati per spese, oneri, commissioni variamente denominate e per interessi usurari e anatocistici “privi di causa negoziale”, oltre alla violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e trasparenza nell'esecuzione del rapporto.
Gli attori hanno quindi richiesto al Tribunale di voler rideterminare il quantum ancora dovuto con riguardo al rapporto di mutuo (per effetto di compensazione con quanto illegittimamente versato dal mutuatario), nonché il corretto saldo del conto alla data della domanda, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tutte le condotte illegittime poste in essere dalla banca, anche per il mancato frazionamento del finanziamento e dell'ipoteca relativa, nonché per i “danni indiretti dalla diminuzione del valore dell'impresa”.
Infine, il garante, ritenendosi legittimato a proporre l'exceptio doli et nullitatis, “attesa l'invalidità
e la nullità della pretesa creditoria”, ha eccepito l'invalidità della fideiussione prestata ex art. 1939
c.c. con conseguente domanda di liberazione dalle obbligazioni assunte ex art. 1956 c.p.c. .
1.2 Si è costituita in giudizio la convenuta eccependo l'infondatezza delle avverse CP_3
pretese e domandando il rigetto integrale delle domande degli attori.
Nello specifico, il ha dedotto: CP_2
- il difetto di legittimazione attiva in capo al signor in considerazione della carenza di Pt_2
interesse ad agire di costui;
- con riguardo al rapporto di mutuo, la determinatezza e legittimità delle clausole contrattuali, e l'infondatezza di ogni censura in punto di usurarietà e anatocismo;
- con riguardo al rapporto di conto corrente, il mancato assolvimento degli oneri probatori in capo agli attori, nonché l'esistenza di valide pattuizioni a sostegno di ogni e qualsivoglia addebito operato sul rapporto;
pagina 7 di 13 - l'inesistenza di qualsivoglia asserito danno conseguente alle condotte della banca, pienamente legittime, nonché il nesso di causalità con le stesse.
2. La causa è stata istruita documentalmente e, trattenuta una prima volta a decisione, è stata rimessa in istruttoria per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, volta alla verifica dell'usurarietà del tasso stabilito nel contratto di mutuo, sia con riguardo alla pattuizione del 20.01.2010 che a quella del 6.12.2012 dedotte in causa.
3. Le domande attrici sono infondate.
3.1 Preliminarmente deve dichiararsi il difetto di legittimazione attiva in capo a Pt_2
.
[...]
È bene chiarire che l'art. 1945 c.c., se consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non gli riconosce tuttavia, per ciò solo, una legittimazione (anche sostitutiva) in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria.
L'esclusione della possibilità, per il fideiussore, di far valere nel processo, in via di azione ed in nome proprio, un diritto spettante al debitore, trova fondamento, oltre che nel principio generale secondo cui legittimato ad agire in giudizio è il solo titolare dell'interesse leso, anche e soprattutto nel carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, quale deducibile dagli artt. 1939 e 1945 c.c. .
In tal senso si è posta la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo la quale “il fideiussore non può esercitare, nei confronti del creditore a favore del quale ha prestato garanzia, un diritto facente capo al debitore garantito, trattandosi di un diritto del tutto estraneo alla propria sfera giuridica” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 31653 del
04.12.2019; Cass. Civ., Sez. 1, sent. n. 4830 del 01.03.2010; Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 12225 del 20.08.2003; Trib. Marsala, sent. n. 872 del 29.11.2022; C. App. Catania, sent. n. 887 del
17.04.2019).
Peraltro, il sig. non ha neppure dimostrato di essere effettivamente fideiussore con Pt_2
riguardo al rapporto di conto corrente, non essendo stato prodotto il relativo contratto.
3.2 Ciò posto, sul merito delle domande deve osservarsi quanto segue. pagina 8 di 13 3.2.1 Partendo dall'analisi del contratto di finanziamento dedotto in giudizio, occorre premettere che esso è stato stipulato tra la e il in data 20.01.2010, con atto a Pt_1 CP_2
rogito notaio dott. Rep. 29961 – Racc. 16083, cui faceva seguito atto di Persona_1
quietanza finale a rogito medesimo notaio, Rep. 33654 – Racc. 19034 (cfr. docc. nn.
1-2 allegati all'atto di citazione).
Le domande di parte attrice, in punto di indeterminatezza delle condizioni convenute, se guardate nella loro concreta applicazione (in specie in punto di ISC/TAEG indicato in contratto rispetto al reale determinabile “percentualizzando le spese e le commissioni del finanziamento”) e la conseguente assunta usurarietà ab origine del contratto di finanziamento, meritano una disamina unitaria.
Il contratto di finanziamento (unitariamente considerato) si caratterizza come mutuo condizionato a stati avanzamento lavori assistito da garanzia ipotecaria;
per tale motivo, la verifica del superamento del tasso soglia del tasso corrispettivo stabilito in contratto deve fare riferimento alla categoria dei mutui ipotecari a tasso variabile (cfr. Cassazione
22380/2019).
Sulla base di tale premessa, con ordinanza del 7 marzo 2022, è stata disposta consulenza tecnica al fine di verificare se il tasso stabilito nel contratto di mutuo dedotto in causa fosse usurario, avuto riguardo sia alla pattuizione del 20.1.2010, che a quella del 6.12.2012, con conseguente eventuale rideterminazione del piano di ammortamento secondo quanto stabilito dall'art. 1815 co 2 c.c. e tenendo conto degli interessi già corrisposti dalla società attrice.
Dai riscontri effettuati dall'ausiliario del giudice (cfr. consulenza depositata in data
16.11.2022), è stato appurato, con riguardo al contratto del 20.1.2010, che, pur considerati spese e oneri vari effettivamente sostenuti e collegati al costo del finanziamento, in ossequio alle istruzioni della Banca d'Italia, non vi è stato il superamento del tasso soglia al momento della stipula (pari al 4,38%), né per il tasso di interesse corrispettivo (pari al 4,159%), né per il tasso di mora (al 4,35%).
Ad analoghi risultati è giunto il consulente con riguardo al contratto del 06.12.2012, ove non è stato rilevato il superamento del tasso soglia al momento della stipula (pari al 8,90%), pagina 9 di 13 né per il tasso di interesse corrispettivo pattuito (pari al 5,956%), né per il tasso di mora
(pari al 7,841%).
Sulla base della disposta CTU, che appare scevra da vizi logici e sufficientemente argomentata, l'eccezione relativa all'usurarietà dei tassi applicati dal deve essere CP_2
rigettata.
Nelle repliche alle osservazioni critiche di parte attrice, il consulente ha ben evidenziato che il rispetto dei tassi soglia al momento della stipula del contratto risulterebbe confermato anche tenendo in considerazione le ulteriori spese accessorie al finanziamento, conteggiate dal perito della attrice;
nella stessa perizia dell'attrice si evidenzia infatti un tasso pari al
4,166% con riguardo al contratto del 20.1.2010, e un tasso pari al 5,974% con riguardo al contratto del 06.12.2012, valori entrambi inferiori ai tassi soglia ratione temporis vigenti per la categoria sussunta (cfr. doc. n. 3 allegato all'atto di citazione).
L'eccezione inerente l'applicazione di interessi anatocistici – per effetto dell'utilizzo del metodo di ammortamento c.d. alla francese – è infondata.
Come ormai ampiamente chiarito in giurisprudenza, il citato metodo di ammortamento – in cui, come noto, la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi decresce – non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva.
In altri termini, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Deve poi escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale (cfr. Cassazione Sezioni Unite 20 maggio 2024, n. 15130). pagina 10 di 13 3.2.2 Con riguardo alle domande relative al rapporto di conto corrente, il mancato versamento in giudizio del relativo contratto di apertura, non consente la ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti e, quindi, la verifica della pattuizione e concreta applicazione delle presunte clausole tacciate di illegittimità e/o invalidità.
In disparte il rilievo circa la contraddittorietà della difesa della attrice – la quale nell'atto di citazione dà per presupposta l'esistenza del contratto di apertura del conto (“All'inizio dell'anno 2010 veniva sottoscritto un contratto corrente n. 70191371”, così a pag. 1 dell'atto di citazione), circostanza fattuale confermata nella prima comparsa conclusionale (depositata in data 15.11.2021) e poi ribaltata con la seconda comparsa conclusionale (depositata il
20.09.2024, ove tra le righe di richiami giurisprudenziale afferma di non poter essere onerata della produzione di un documento che allega non esistere – cfr. pagg. 14/16) – è dirimente rilevare che parte attrice non ha prodotto il contratto di conto corrente, così come non ha prodotto la serie integrale degli estratti conto relativi al rapporto indicato.
Deve infatti essere ribadito in questa sede il principio, più volte richiamato ed applicato dalla giurisprudenza di legittimità e da quella di merito, anche di questo Tribunale, che in tema di conto corrente, nel caso – come quello di cui trattasi – in cui sia il correntista ad agire in giudizio per l'accertamento (e/o la ripetizione) delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi, commissioni e spese, incombe su costui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di interessi, commissioni e spese avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti. Tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione dei documenti contrattuali e della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione delle clausole tacciate di illegittimità e/o invalidità (si veda, sul punto, ad es. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21597 del 20.9.2013; Cass. civ., sez. I, sent. n. 9201 del 17.05.2015; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20693 del 13.10.2016; Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 24948 del 23.10.2017). pagina 11 di 13 In particolare, per quanto concerne il contratto, è evidente che la prova dell'esistenza delle clausole contrattuali di cui il correntista assume l'invalidità (clausola di pattuizione di interessi ultralegali, anatocistici, commissioni, spese e di altre voci non dovute), non può prescindere dalla produzione in giudizio del documento, poiché solo attraverso l'esame del testo contrattuale il giudice può accertare se il contratto effettivamente le contiene nei termini indicati da chi agisce, e può quindi valutarne la validità o la eventuale invalidità.
In assenza di contratto non è, pertanto, possibile procedere ad uno scrutinio delle eccezioni inerenti alle poste indebite asseritamente applicate sul rapporto.
Peraltro, lo stesso perito di parte ha affermato che “Dall'analisi dei documenti non è stato possibile effettuare l'analisi contrattuale. I ricalcoli sono stati perciò prudenzialmente effettuati ipotizzando che esista un contratto sottoscritto dal correntista e valido ” (si veda pag. 22 doc. n. 5 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.), con la conseguenza che la richiesta di CTU appare ictu oculi esplorativa (non potendo disporsi consulenza tecnica al fine di sopperire alla carenza dell'onere probatorio gravante sugli attori).
3.3 In quanto sopra ritenuto resta assorbito il rigetto della domanda risarcitoria, che appare peraltro totalmente sfornita delle necessarie allegazioni in punto di danno, relativamente all'asserito ritardo della banca nel procedere al frazionamento del mutuo e dell'ipoteca.
***
Per tutto quanto sopra considerato, le domande attoree meritano di essere rigettate.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate sulla base dei parametri stabiliti dal d.m. 55/2014 per lo scaglione di riferimento del procedimento (indeterminabile complessità bassa). Gli attori e devono Parte_1 Parte_2
pertanto essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dal che vengono liquidate in € 7.616,00, oltre spese generali Controparte_2
ed accessori.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti in solido nei rapporti con il CTU, e devono essere poste (per quanto pagina 12 di 13 attiene alla regolazione dei rapporti interni) definitivamente a carico degli attori soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il difetto di legittimazione attiva in capo a;
Parte_2
rigetta tutte le domande;
condanna gli attori e , in solido tra loro, alla rifusione Parte_1 Parte_2
delle spese di lite sostenute dal che liquida in € 7.616,00, oltre Controparte_2
spese generali ed accessori;
pone le spese di CTU a carico di e . Parte_1 Parte_2
Cagliari, 23/01/2025
Il Giudice
Bruno Malagoli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4529/2016 promossa da:
con sede legale in Villaspeciosa, alla Parte_1 [...]
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore sig. , nato il giorno 27 aprile 1970 a Modena, residente in Parte_2
Villaspeciosa, C.F. , che interviene anche in proprio, entrambi C.F._1
elettivamente domiciliati in Cagliari, alla via Bellini n. 26, presso lo studio dell'avv. Marcello
Colamatteo, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORI contro
C.F ), con sede legale in Cagliari, al Viale Controparte_2 P.IVA_2
Bonaria n. 33, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, alla Via A. Scano n. 27, presso lo studio dell'avv. Loredana Boi che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis,
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO per i motivi indicati in espositiva: pagina 1 di 13
1. ACCERTARE E DICHIARARE, il Tasso Effettivo Globale il TAEG/TEG vigente al momento della pattuizione del contratto di finanziamento, sottoscritto in data 20.01.2010;
2. ACCERTARE E DICHIARARE, la nullità ed inefficacia delle clausole di determinazione ed applicazione dei tassi di interesse e di remunerazioni di qualsivoglia genere, in quanto affette da anatocismo ed usuraie per violazione della Legge n. 108/1996 in relazione all'applicazione del TAEG/TEG alla pattuizione del predetto contratto di finanziamento, in violazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 118 TUB, con irrogazione della sanzione ex art. 1815 c. II c.c., previa espletanda istruttoria ed in particolare previa
CTU tecnico - contabile, e per l'effetto DICHIARARE la nullità parziale del predetto contratto di finanziamento ex art. 1419, comma 2 c.c., nella clausola relativa agli interessi concordati ed applicati al mutuo stesso;
3. ACCERTARE E DICHIARARE che per il contratto di mutuo, la banca è debitrice nei confronti della società per la somma di € 50.753,81 oltre interessi creditori e rivalutazione Parte_1
monetaria da ogni singola rata fino all'effettivo pagamento oppure la diversa somma che verrà quantificata in corso di causa anche mediante CTP oppure mediante CTU;
4. ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi indicati in espositiva, quindi, che il mutuo è da considerarsi come prestito a titolo gratuito ex art. 1815 II comma c.c. e, per l'effetto rimodulare il piano di ammortamento statuendo che l'attore dovrà corrispondere i ratei del capitale COMPENSANDO le somme illegittimamente versate a titolo di interessi e spese con la relativa quota parte del residuo capitale - così come verrà quantificato in corso di giudizio anche a mezzo di Ctu contabile che sin d'ora si invoca - da versare nelle restanti rate pattuite ex contractu;
;
- IN VIA SUBORDINATA per i motivi indicati in espositiva:
- ACCERTARE E DICHIARARE, che il contratto di finanziamento è indeterminato e/o indeterminabile a causa dell'oggettiva equivocità della clausola con cui viene disciplinata la modalità di determinazione degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora tale da non consentire una univoca ricostruzione del piano di ammortamento e delle modalità di determinazione dei tassi di interesse, la stessa clausola è nulla ai sensi dell'art.1419 c.c. e trova applicazione il tasso legale ai sensi dell'art.1284 c.c. come da calcoli effettuati dal CTP per la somma di € 34.856,07 o la somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa;
IN ENTRAMBI I CASI SOPRA INDICATI: pagina 2 di 13 - ACCERTARE E DICHIARARE, la nullità e/o inefficacia delle ipoteche rilasciate a garanzia del mutuo ipotecario dall'attore in data 20.01.2010 con la conseguente liberazione ex art. 2884 c.c.;
- ACCERTARE E DICHIARARE, in accoglimento dell'exceptio doli et nullitatis dei fideiussori, la nullità e/o l'inefficacia delle garanzie fideiussorie, attesa l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria, in quanto apposte in un contratto di finanziamento contrario a norme imperative con conseguente liberazione degli stessi ex art. 1956 c.c.;
2) IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE N. 70191371, per i motivi indicati in espositiva:
1a. ACCERTARE E DICHIARARE, il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) per ogni trimestre;
2b. ACCERTARE E DICHIARARE, che nei predetti contratti di conto corrente, la convenuta CP_3
ha applicato un interesse usurario superiore al tasso soglia sia secondo il criterio stabilito dalla L.
108/1996 sia secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia;
2c. ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e
l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della Banca convenuta per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, in violazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 118 TUB, con irrogazione della sanzione ex art. 1815 c. II° c.c., in quanto eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento del conto corrente, previa espletanda istruttoria ed in particolare previa CTU tecnico – contabile;
2d. ACCERTARE E DICHIARARE, la nullità, inefficacia ed infondatezza, per violazione da parte della Banca convenuta degli artt. 1325 c.c. e 1418 c.c., degli addebiti nel predetto conto corrente, per spese, oneri e per interessi anatocistici, privi di causa negoziale, per la somma di € 16.561,90, secondo il calcolo
L. 108/96 e della Banca d'Italia, oltre interessi e rivalutazione monetaria o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa;
2e. ACCERTARE E DICHIARARE, che l'attore versava in gravose condizioni economiche della quale la convenuta ha approfittato, mediante il superamento da parte del TEG del TEGM - usura CP_3
“soggettiva” nel contratto di conto corrente sopra indicato;
e per l'effetto dichiarare che la Banca convenuta è debitrice della somma che verrà quantificata dal CTU e CTP mediante ricalcolo degli importi che evidenziano il superamento da parte del TEG del TEGM a titolo di usura soggettiva;
2f. ACCERTARE E DICHIARARE, che la banca convenuta ha applicato tassi di interesse usurai e degli addebiti, per spese, oneri, diponibilità fondi e per interessi anatocistici privi di causa negoziale per cui a pagina 3 di 13 tali titoli nulla è dovuto;
conseguentemente, a mezzo della espletanda CTU, si proceda al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo, commissioni di massimo scoperto spese e oneri non dovuti, dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare i reali saldi di conto ”dare-avere tra le parti” alla data odierna e, per l'effetto, con l'emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di giustizia che la banca è debitrice nei confronti della società
[...]
di tutte le somme illegittimamente addebitate che saranno quantificate in corso di causa, con Parte_1
interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
previa COMPENSAZIONE tra quanto pagato in eccesso dall'attore per le causali dedotte in atti e in perizia (salva la gratuità) e quanto eventualmente dovuto alla convenuta a diverso titolo;
CP_3
- ACCERTARE E DICHIARARE, in accoglimento dell'exceptio doli et nullitatis, la nullità e/o
l'inefficacia delle garanzie fideiussorie, attesa l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria, in quanto apposte nei contratti di conto corrente e contrarie a norme imperative con conseguente liberazione degli stessi ex art. 1956 c.c.;
- ED ANCORA, per i motivi indicati in espositiva:
- ACCERTARE E DICHIARARE, che l'attore ha subito un danno patrimoniale da diminuzione del valore aziendale ed un danno biologico psico-fisico, arrecato dalla Banca convenuta, mediante l'usura nel contratto di mutuo e nel contratto di conto corrente sopra indicati nonché dall'illegittimo rifiuto di frazionamento del mutuo suddetto e dall'illegittima segnalazione alla centrale rischi;
e per l'effetto dichiarare che la convenuta è debitrice del risarcimento del danno la cui quantificazione viene rimessa alla CP_3
prudente valutazione equitativa del giudice ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.;
- ACCERTARE E DICHIARARE, ex artt. 1337, 1338, 1366, 1376, 1175 c.c., e degli artt. 116,
117 e 119 TUB, la mancanza di accordo sul tasso effettivamente applicato alla società Parte_1
con nullità del contratto di conto corrente, sopra indicato, per violazione da parte della convenuta
[...] CP_3
delle norme sulla correttezza e buona fede e trasparenza nell'esecuzione dell'intercorso rapporto con l'attore, e per l'effetto DICHIARARE che la predetta è debitrice della società del CP_3 Parte_1
risarcimento dei danni patiti dagli stessi, da liquidarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.
IN TUTTI I CASI
Accogliere tutte le eccezioni e deduzioni argomentate nel presente atto che qui abbiansi tutte come ripetute e trascritte. pagina 4 di 13 IN OGNI CASO, con vittoria di spese del giudizio, comprese le spese di CTP e CTU, competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di non averle ricevute;
Nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia quanto meno l'On.le giudicante adito, disporre la compensazione delle spese di lite.
***
In via istruttoria
DISPORRE altresì perizia contabile sulla società e sul conto corrente, citati, sui seguenti quesiti:
1. Se i contratti di conto corrente di corrispondenza esprimono il corretto tasso di interesse in termini di
TEG, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione e di ogni altro onere incamerato o incamerabile dalla concedente.
2. Il CTU verifichi altresì che le cause della crisi aziendale non sono imputabili esclusivamente all'azienda ma anche, e in maniera preponderante, a condizioni generali di mercato facilmente rilevabili con più immediatezza da parte dell'istituto bancario concedente.
3. Verifichi il CTU, riferendosi agli indicatori di redditività, che le condizioni di difficoltà economica e/o finanziaria, valutate in senso oggettivo, facciano derivare la stato di difficoltà all'andamento del mercato in senso generale, con nel contempo un incremento degli oneri finanziari sulle vendite;
4. Il CTU verifichi altresì se l'azienda versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione.
5. Voglia infine il CTU verificare lo “stato di bisogno” (che integra la circostanza aggravante di cui all'art.
644 c.p., comma 5, n. 3), consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli.
Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. pagina 5 di 13 Con ogni più ampia riserva
Nell'interesse della convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni formulate negli atti di causa, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria:
Con riguardo al mutuo fondiario
- in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Pt_2
per le ragioni esposte in atti;
[...]
- nel merito, respingere tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti.
Con riguardo al rapporto di c/c n. 70191371
- in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Pt_2
per le ragioni esposte in atti;
[...]
- in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse, per decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto, nonché in considerazione delle ulteriori eccezioni svolte negli atti di causa;
- nel merito, respingere tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti.
In ogni caso, con il favore delle spese della lite e dei compensi professionali, oltre rimborso forfetario, oneri fiscali e previdenziali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con atto di citazione regolarmente notificato, la società (di Parte_1
seguito anche solo “la ) e il sig. , quest'ultimo quale fideiussore, hanno Parte_2
convenuto in giudizio il (di seguito anche solo ”) Controparte_2 CP_4
adducendo l'esistenza di due rapporti, ed in specie il rapporto scaturente da mutuo fondiario stipulato con contratto in data 20.10.2010 (e successivo atto di quietanza finale in data 06.12.2012), e il rapporto di conto corrente n. 70191371 acceso con contratto sottoscritto “all'inizio dell'anno 2010”, e lamentando nello specifico:
- con riguardo al rapporto di mutuo, l'indeterminatezza delle condizioni convenute, in specie in punto di ISC/TAEG, l'usurarietà ab origine del contratto di finanziamento pagina 6 di 13 (“percentualizzando le spese e le commissioni del finanziamento”) e l'applicazione di interessi anatocistici per effetto dell'utilizzo del metodo di ammortamento c.d. alla francese;
- con riguardo al rapporto di conto corrente, l'usurarietà dei tassi applicati dalla banca (a titolo di usura sia oggettiva che soggettiva) nonché l'illegittimità degli addebiti operati per spese, oneri, commissioni variamente denominate e per interessi usurari e anatocistici “privi di causa negoziale”, oltre alla violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e trasparenza nell'esecuzione del rapporto.
Gli attori hanno quindi richiesto al Tribunale di voler rideterminare il quantum ancora dovuto con riguardo al rapporto di mutuo (per effetto di compensazione con quanto illegittimamente versato dal mutuatario), nonché il corretto saldo del conto alla data della domanda, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tutte le condotte illegittime poste in essere dalla banca, anche per il mancato frazionamento del finanziamento e dell'ipoteca relativa, nonché per i “danni indiretti dalla diminuzione del valore dell'impresa”.
Infine, il garante, ritenendosi legittimato a proporre l'exceptio doli et nullitatis, “attesa l'invalidità
e la nullità della pretesa creditoria”, ha eccepito l'invalidità della fideiussione prestata ex art. 1939
c.c. con conseguente domanda di liberazione dalle obbligazioni assunte ex art. 1956 c.p.c. .
1.2 Si è costituita in giudizio la convenuta eccependo l'infondatezza delle avverse CP_3
pretese e domandando il rigetto integrale delle domande degli attori.
Nello specifico, il ha dedotto: CP_2
- il difetto di legittimazione attiva in capo al signor in considerazione della carenza di Pt_2
interesse ad agire di costui;
- con riguardo al rapporto di mutuo, la determinatezza e legittimità delle clausole contrattuali, e l'infondatezza di ogni censura in punto di usurarietà e anatocismo;
- con riguardo al rapporto di conto corrente, il mancato assolvimento degli oneri probatori in capo agli attori, nonché l'esistenza di valide pattuizioni a sostegno di ogni e qualsivoglia addebito operato sul rapporto;
pagina 7 di 13 - l'inesistenza di qualsivoglia asserito danno conseguente alle condotte della banca, pienamente legittime, nonché il nesso di causalità con le stesse.
2. La causa è stata istruita documentalmente e, trattenuta una prima volta a decisione, è stata rimessa in istruttoria per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, volta alla verifica dell'usurarietà del tasso stabilito nel contratto di mutuo, sia con riguardo alla pattuizione del 20.01.2010 che a quella del 6.12.2012 dedotte in causa.
3. Le domande attrici sono infondate.
3.1 Preliminarmente deve dichiararsi il difetto di legittimazione attiva in capo a Pt_2
.
[...]
È bene chiarire che l'art. 1945 c.c., se consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non gli riconosce tuttavia, per ciò solo, una legittimazione (anche sostitutiva) in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria.
L'esclusione della possibilità, per il fideiussore, di far valere nel processo, in via di azione ed in nome proprio, un diritto spettante al debitore, trova fondamento, oltre che nel principio generale secondo cui legittimato ad agire in giudizio è il solo titolare dell'interesse leso, anche e soprattutto nel carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, quale deducibile dagli artt. 1939 e 1945 c.c. .
In tal senso si è posta la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo la quale “il fideiussore non può esercitare, nei confronti del creditore a favore del quale ha prestato garanzia, un diritto facente capo al debitore garantito, trattandosi di un diritto del tutto estraneo alla propria sfera giuridica” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 31653 del
04.12.2019; Cass. Civ., Sez. 1, sent. n. 4830 del 01.03.2010; Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 12225 del 20.08.2003; Trib. Marsala, sent. n. 872 del 29.11.2022; C. App. Catania, sent. n. 887 del
17.04.2019).
Peraltro, il sig. non ha neppure dimostrato di essere effettivamente fideiussore con Pt_2
riguardo al rapporto di conto corrente, non essendo stato prodotto il relativo contratto.
3.2 Ciò posto, sul merito delle domande deve osservarsi quanto segue. pagina 8 di 13 3.2.1 Partendo dall'analisi del contratto di finanziamento dedotto in giudizio, occorre premettere che esso è stato stipulato tra la e il in data 20.01.2010, con atto a Pt_1 CP_2
rogito notaio dott. Rep. 29961 – Racc. 16083, cui faceva seguito atto di Persona_1
quietanza finale a rogito medesimo notaio, Rep. 33654 – Racc. 19034 (cfr. docc. nn.
1-2 allegati all'atto di citazione).
Le domande di parte attrice, in punto di indeterminatezza delle condizioni convenute, se guardate nella loro concreta applicazione (in specie in punto di ISC/TAEG indicato in contratto rispetto al reale determinabile “percentualizzando le spese e le commissioni del finanziamento”) e la conseguente assunta usurarietà ab origine del contratto di finanziamento, meritano una disamina unitaria.
Il contratto di finanziamento (unitariamente considerato) si caratterizza come mutuo condizionato a stati avanzamento lavori assistito da garanzia ipotecaria;
per tale motivo, la verifica del superamento del tasso soglia del tasso corrispettivo stabilito in contratto deve fare riferimento alla categoria dei mutui ipotecari a tasso variabile (cfr. Cassazione
22380/2019).
Sulla base di tale premessa, con ordinanza del 7 marzo 2022, è stata disposta consulenza tecnica al fine di verificare se il tasso stabilito nel contratto di mutuo dedotto in causa fosse usurario, avuto riguardo sia alla pattuizione del 20.1.2010, che a quella del 6.12.2012, con conseguente eventuale rideterminazione del piano di ammortamento secondo quanto stabilito dall'art. 1815 co 2 c.c. e tenendo conto degli interessi già corrisposti dalla società attrice.
Dai riscontri effettuati dall'ausiliario del giudice (cfr. consulenza depositata in data
16.11.2022), è stato appurato, con riguardo al contratto del 20.1.2010, che, pur considerati spese e oneri vari effettivamente sostenuti e collegati al costo del finanziamento, in ossequio alle istruzioni della Banca d'Italia, non vi è stato il superamento del tasso soglia al momento della stipula (pari al 4,38%), né per il tasso di interesse corrispettivo (pari al 4,159%), né per il tasso di mora (al 4,35%).
Ad analoghi risultati è giunto il consulente con riguardo al contratto del 06.12.2012, ove non è stato rilevato il superamento del tasso soglia al momento della stipula (pari al 8,90%), pagina 9 di 13 né per il tasso di interesse corrispettivo pattuito (pari al 5,956%), né per il tasso di mora
(pari al 7,841%).
Sulla base della disposta CTU, che appare scevra da vizi logici e sufficientemente argomentata, l'eccezione relativa all'usurarietà dei tassi applicati dal deve essere CP_2
rigettata.
Nelle repliche alle osservazioni critiche di parte attrice, il consulente ha ben evidenziato che il rispetto dei tassi soglia al momento della stipula del contratto risulterebbe confermato anche tenendo in considerazione le ulteriori spese accessorie al finanziamento, conteggiate dal perito della attrice;
nella stessa perizia dell'attrice si evidenzia infatti un tasso pari al
4,166% con riguardo al contratto del 20.1.2010, e un tasso pari al 5,974% con riguardo al contratto del 06.12.2012, valori entrambi inferiori ai tassi soglia ratione temporis vigenti per la categoria sussunta (cfr. doc. n. 3 allegato all'atto di citazione).
L'eccezione inerente l'applicazione di interessi anatocistici – per effetto dell'utilizzo del metodo di ammortamento c.d. alla francese – è infondata.
Come ormai ampiamente chiarito in giurisprudenza, il citato metodo di ammortamento – in cui, come noto, la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi decresce – non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva.
In altri termini, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Deve poi escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale (cfr. Cassazione Sezioni Unite 20 maggio 2024, n. 15130). pagina 10 di 13 3.2.2 Con riguardo alle domande relative al rapporto di conto corrente, il mancato versamento in giudizio del relativo contratto di apertura, non consente la ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti e, quindi, la verifica della pattuizione e concreta applicazione delle presunte clausole tacciate di illegittimità e/o invalidità.
In disparte il rilievo circa la contraddittorietà della difesa della attrice – la quale nell'atto di citazione dà per presupposta l'esistenza del contratto di apertura del conto (“All'inizio dell'anno 2010 veniva sottoscritto un contratto corrente n. 70191371”, così a pag. 1 dell'atto di citazione), circostanza fattuale confermata nella prima comparsa conclusionale (depositata in data 15.11.2021) e poi ribaltata con la seconda comparsa conclusionale (depositata il
20.09.2024, ove tra le righe di richiami giurisprudenziale afferma di non poter essere onerata della produzione di un documento che allega non esistere – cfr. pagg. 14/16) – è dirimente rilevare che parte attrice non ha prodotto il contratto di conto corrente, così come non ha prodotto la serie integrale degli estratti conto relativi al rapporto indicato.
Deve infatti essere ribadito in questa sede il principio, più volte richiamato ed applicato dalla giurisprudenza di legittimità e da quella di merito, anche di questo Tribunale, che in tema di conto corrente, nel caso – come quello di cui trattasi – in cui sia il correntista ad agire in giudizio per l'accertamento (e/o la ripetizione) delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi, commissioni e spese, incombe su costui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di interessi, commissioni e spese avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti. Tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione dei documenti contrattuali e della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione delle clausole tacciate di illegittimità e/o invalidità (si veda, sul punto, ad es. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21597 del 20.9.2013; Cass. civ., sez. I, sent. n. 9201 del 17.05.2015; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20693 del 13.10.2016; Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 24948 del 23.10.2017). pagina 11 di 13 In particolare, per quanto concerne il contratto, è evidente che la prova dell'esistenza delle clausole contrattuali di cui il correntista assume l'invalidità (clausola di pattuizione di interessi ultralegali, anatocistici, commissioni, spese e di altre voci non dovute), non può prescindere dalla produzione in giudizio del documento, poiché solo attraverso l'esame del testo contrattuale il giudice può accertare se il contratto effettivamente le contiene nei termini indicati da chi agisce, e può quindi valutarne la validità o la eventuale invalidità.
In assenza di contratto non è, pertanto, possibile procedere ad uno scrutinio delle eccezioni inerenti alle poste indebite asseritamente applicate sul rapporto.
Peraltro, lo stesso perito di parte ha affermato che “Dall'analisi dei documenti non è stato possibile effettuare l'analisi contrattuale. I ricalcoli sono stati perciò prudenzialmente effettuati ipotizzando che esista un contratto sottoscritto dal correntista e valido ” (si veda pag. 22 doc. n. 5 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.), con la conseguenza che la richiesta di CTU appare ictu oculi esplorativa (non potendo disporsi consulenza tecnica al fine di sopperire alla carenza dell'onere probatorio gravante sugli attori).
3.3 In quanto sopra ritenuto resta assorbito il rigetto della domanda risarcitoria, che appare peraltro totalmente sfornita delle necessarie allegazioni in punto di danno, relativamente all'asserito ritardo della banca nel procedere al frazionamento del mutuo e dell'ipoteca.
***
Per tutto quanto sopra considerato, le domande attoree meritano di essere rigettate.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate sulla base dei parametri stabiliti dal d.m. 55/2014 per lo scaglione di riferimento del procedimento (indeterminabile complessità bassa). Gli attori e devono Parte_1 Parte_2
pertanto essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dal che vengono liquidate in € 7.616,00, oltre spese generali Controparte_2
ed accessori.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti in solido nei rapporti con il CTU, e devono essere poste (per quanto pagina 12 di 13 attiene alla regolazione dei rapporti interni) definitivamente a carico degli attori soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il difetto di legittimazione attiva in capo a;
Parte_2
rigetta tutte le domande;
condanna gli attori e , in solido tra loro, alla rifusione Parte_1 Parte_2
delle spese di lite sostenute dal che liquida in € 7.616,00, oltre Controparte_2
spese generali ed accessori;
pone le spese di CTU a carico di e . Parte_1 Parte_2
Cagliari, 23/01/2025
Il Giudice
Bruno Malagoli
pagina 13 di 13