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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/06/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, viste le note scritte ex art 127 ter c.p.c. depositate telematicamente dalle parti per l'udienza del 17.06.2025, ha pronunciato, ex artt. 281 sexies – 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 195 R.G.A.C. per l'anno 2019
TRA
, CF rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_1 C.F._1
Ruberto, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, alla via A.
Manzoni n.44, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 15.07.2024
Parte attorea
CONTRO
(.P.IVA n. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Barbieri presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, alla via Leonardo Da Vinci n. 15, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Parte convenuta
NONCHE' CONTRO
(C.F. ) residente in [...] C.F._2
5 e con sede legale in Lamezia Terme via Controparte_3
Bagni n. 5
Convenuti-contumaci
OGGETTO: assicurazione contro i danni
Conclusioni: come da note scritte depositate telematicamente dalle parti costituite, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la società Parte_2 Controparte_1
e la al fine di ottenerne
[...] Controparte_2 Controparte_3 la condanna al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 51.782,00 o della diversa somma da accertarsi in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 15.05.2017, attribuibile all'esclusiva responsabilità del convenuto conducente dell'autocarro targato BS456JC, di proprietà della Controparte_2
e assicurato per la RCA con Controparte_3 [...]
Controparte_1
1 A fondamento della domanda, parte attorea ha dedotto che in data 15.05.2017, mentre si trovava in via Nicotera, nel comune di Lamezia Terme, davanti al cancello della parrocchia
Santissima Maria delle Grazie, sarebbe stato investito dall'autocarro condotto da CP_2
riportando gravi lesioni personali, con postumi permanenti in misura del 12%. Ha
[...] dedotto che l'evento dannoso sarebbe imputabile alla condotta colposa del conducente dell'autocarro il quale, nell'errare la manovra di retromarcia, avrebbe inserito la prima e lo avrebbe investito, per poi investire anche l'autovettura Fiat PU tg. CZ570543 di proprietà di parcheggiata nel cortile della parrocchia, in via Giustino Porchia/via Controparte_4
Nicotera. Ha dedotto che la richiesta di risarcimento inviata alla società assicurativa non ha avuto esito positivo. Ha quindi dedotto il proprio diritto al risarcimento del danno subito.
2. Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha, Controparte_1 preliminarmente eccepito l'improponibilità della domanda, per mancato rispetto delle formalità di cui all'art. 148 del D.Lgs 209/2005, avendo omesso l'attore di inviare la documentazione medica comprovante la guarigione con o senza postumi ed avendo altresì omesso di presentarsi alla visita medico-legale, nonostante la formale convocazione. Nel merito, la convenuta, richiamando le risultanze degli accertamenti espletati dal perito di parte, ha contestato la dinamica dell'incidente, per come dedotta, peraltro genericamente, dall'attore ed il difetto di prova del fatto, inteso quale accadimento storico, della responsabilità dei convenuti e del nesso causale rispetto alle lesioni riportate. Ha infine contestato la domanda sotto il profilo del quantum, ritenuto eccessivo e non supportato da idonei riscontri oggettivi.
La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova testimoniale e acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio svolto innanzi al giudice di pace di Lamezia Terme, iscritto al RG. 2619/2019, avente od oggetto la domanda di risarcimento formulata, in relazione al medesimo sinistro, da , proprietaria Controparte_4 dell'autovettura Fiat PU tg. CZ570543, coinvolta nell'incidente. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
15.05.2025, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha fissato successiva udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, con scadenza al
17.06.2025. La causa è quindi decida nei termini seguenti.
4. La domanda risarcitoria, che può essere decisa sulla base della ragione più liquida, deve essere rigettata, in quanto infondata.
Occorre premettere che, come noto, sotto lo specifico profilo della responsabilità civile, in tema di circolazione di veicoli, l'art. 2054 comma 1 c.c. pone una presunzione di colpa del conducente, il quale è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Occorre tuttavia evidenziare come in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sempre sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., quale disposizione di generale applicazione, l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra il danno - evento e il danno - conseguenza. In assenza di tale prova, in base ai criteri tradizionali di riparto dell'onere della prova, non è possibile invocare il regime di imputazione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
2 Nel caso di specie, la convenuta costituendosi in giudizio, ha Controparte_1 specificamente contestato il verificarsi del sinistro denunciato, inteso come fatto storico, assunto quale causa dei danni dei quali è chiesto il risarcimento ed ha altresì specificamente contestato la dedotta dinamica dell'incidente, peraltro descritta genericamente dall'attore.
A fronte delle contestazioni di parte convenuta, l'onere della prova gravante sull'attore non può ritenersi assolto.
Deve evidenziarsi, innanzitutto, come la dinamica del sinistro non sia descritta in modo specifico nell'atto di citazione, nel quale l'attore si è limitato genericamente a dedurre che in data 15/05/2017, senza precisazione dell'orario, si trovava in via Nicotera nel comune di
Lamezia Terme, davanti al cancello della parrocchia di Santissima Maria delle Grazie, quando sarebbe stato investito dall'autocarro condotto da che avrebbe errato la Controparte_2 manovra di retromarcia, inserendo la prima marcia. Dopo il pedone, l'autocarro avrebbe altresì investito l'autovettura Fiat PU, parcheggiata nel cortile della parrocchia.
Dunque, nell'atto di citazione non è specificato, oltre all'orario del sinistro, l'esatta posizione del danneggiato rispetto all'autocarro. Non è specificato se l'autocarro si trovasse all'interno del cortile della parrocchia o sulla strada antistante il cancello. Non è indicato il punto d'urto tra l'autocarro ed il pedone e tra l'autocarro e la Fiat PU coinvolta nell'incidente.
Conseguentemente, parte attorea non ha assolto, prima ancora che all'onere della prova, all'onere di specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda.
La lacune assertive non sono state colmate neppure con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c., nella quale l'attore si è limitato solo a specificare che l'evento dannoso si sarebbe verificato nel pomeriggio e a richiamare i dettagli della localizzazione dell'autovettura Fiat
PU, forniti dalla società Alfa Evolution Techonology, che dimostrerebbero la presenza dell'autovettura nel luogo del sinistro.
Le lacune assertive non possono, inoltre, ritenersi colmate neppure sulla base dell'istruttoria espletata, tenuto conto della genericità delle dichiarazioni dei testimoni e Testimone_1
e, in ogni caso, dell'inattendibilità delle dichiarazioni stesse. Al riguardo, Testimone_2 deve evidenziarsi che l'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali emerge a prescindere dalla valutazione delle dichiarazioni rese dai medesimi testi nel giudizio svolto innanzi al
Giudice di Pace (RG n. 2619/2019), il cui fascicolo è stato acquisito d'ufficio dal magistrato precedentemente titolare della causa.
In particolare, l'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali discende dalle contraddizioni ed incongruenze che si riscontrano.
Più precisamente, il testimone , dopo aver confermato genericamente capitoli Testimone_1 di prova formulati nella memoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c., ossia che “(…) in data 15 maggio 2017, il signor si trovava sulla strada in via Nicotera di Lamezia Controparte_2
Terme, davanti al cancello della parrocchia di Santissima Maria delle Grazie, alla guida dell'autocarro BS456JC (…); che nell'effettuare manovra di retromarcia, investiva il pedone
(…); che immediatamente dopo il pedone, l'autocarro impattava la Parte_1
Fiat PU CZ570543 di proprietà della signora causandole danni (…)” Controparte_4 ha poi precisato che “(…) il al momento dell'urto era dentro il cancello e la Fiat era Pt_1 parcheggiata dentro il cancello. (…) Il furgone, nel fare retromarcia, si immetteva dentro il cortile”. Il testimone non ha saputo riferire con quale parte dell'autocarro sia stato urtato il
. Pt_1
3 Ebbene, in base alle dichiarazioni del testimone, il si sarebbe trovato all'interno del Pt_1 cortile, mentre l'attore, nell'atto di citazione ha dedotto di trovarsi sulla via Nicotera, davanti al cancello della parrocchia. Il testimone ha dichiarato che l'attore sarebbe stato investito dall'autocarro che nell'esecuzione della manovra di retromarcia “si immetteva nel cortile”. Dunque, secondo la dichiarazione testimoniale, l'urto dovrebbe essere avvenuto con la parte posteriore dell'autocarro, che nel fare retromarcia si immetteva nel cortile, dove si trovava l'attore. Tanto, però, contrasta con la dinamica descritta dall'attore, secondo il quale, il medesimo si trovava sulla via Nicotera davanti al cancello della parrocchia e sarebbe stato investito dall'autocarro che, invece di inserire la retromarcia, avrebbe inserito la prima. Dunque, secondo la descrizione dell'attore, l'urto sembrerebbe avvenuto con la parte anteriore del furgone.
Quanto al testimone questi, a sua volta, dopo aver confermato Testimone_2 genericamente i capitoli di prova, ha precisato che “(…) l'autocarro era all'interno del cancello (…) usciva in retromarcia dal cortile”. Ha altresì precisato che “Il è stato Pt_1 travolto all'interno del cortile e non sul marciapiede (…) il sinistro si è verificato all'interno (…) il è stato investito a seguito di una manovra di retromarcia”. Pt_1
La dichiarazione testimoniale, contrasta con quanto dedotto nell'atto di citazione, ossia che l'attore si trovava sulla via Nicotera, davanti al cancello e non all'interno del cortile e con quanto indicato nel capitolo di prova n. 1 della memoria istruttoria, a tenore del quale l'autocarro si trovava sulla strada davanti al cancello della parrocchia e non all'interno del cortile. Infine, anche sulla base della dichiarazione del testimone l'urto Testimone_2 dovrebbe essere avvenuto con la parte posteriore del furgone, posto che il pedone sarebbe stato investito durante la manovra in retromarcia, in contrasto quindi con la prospettazione dell'attore secondo la quale, come già evidenziato, il conducente dell'autocarro avrebbe investito l'attore per avere erroneamente inserito la prima marcia, quindi andando in avanti anziché in retromarcia.
Alla luce di quanto esposto, dunque, le dichiarazioni testimoniali non consentono di chiarire l'esatta posizione dell'attore, se questi si trovasse sulla strada o dentro il cortile della parrocchia;
l'esatta posizione dell'autocarro, se questo si trovasse sulla strada o dentro il cortile;
il punto d'urto, ossia se l'investimento sia avvenuto con la parte anteriore del furgone o con la parte posteriore.
Le incertezze evidenziate, le incongruenze e le contraddizioni rilevate tra quanto dedotto dall'attore, peraltro genericamente e quanto evincibile dalle dichiarazioni testimoniali, peraltro tra loro discordanti, non consentono di ritenere provato il verificarsi del sinistro con la dinamica descritta e, conseguentemente, il nesso causale tra l'evento dannoso ed il danno oggetto della pretesa risarcitoria.
Infine, è opportuno evidenziare che, ai fini della prova, in difetto di ulteriori univoci elementi oggettivi, alcuna rilevanza può essere attribuita al modello CAI, prodotto da parte attorea.
Come noto, ai fini della prova, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto modulo C.A.I.) deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 comma 3,
c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (cfr. Cass. n.
800/2020; n. 26975/2019; n. 25770/2019; n. 4536/2016; Cass. Sez. Un. n. 1031/2006).
4 Alcun rilievo probatorio può inoltre essere riconosciuto ai dettagli di localizzazione dell'autovettura Fiat PU, inidonei a dimostrare il dedotto investimento del pedone da parte dell'autocarro.
Alla luce di quanto esposto, considerato il difetto di prova dell'esatta dinamica del sinistro e, conseguentemente, del nesso causale tra il sinistro dedotto ed i danni dei quali è chiesto il risarcimento, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Il rigetto nel merito della domanda, rende peraltro superfluo l'esame delle preliminari eccezioni formulate dalla compagnia assicurativa.
5. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, con applicazione dei valori ridotti alla metà tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata nelle diverse fasi di giudizio.
Nulla invece per le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento in favore della convenuta Parte_1 [...] delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.809,00 oltre Controparte_1 accessori come per legge.
3) nulla per le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
Così deciso in Lamezia Terme, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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