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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5910 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 31791/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott. Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 31791/2017 promossa da:
assistito dagli avv.ti Carla Anastasio e Monica Grossi Parte_1
ricorrente
contro assistita dall'avv.to Alfredo Guarino CP_1
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale per chiedere la separazione Parte_1
personale da con cui ha contratto matrimonio in Roma, in CP_1
data 30.01.2016, rappresentando che dall'unione è nato il figlio , il Per_1
30.07.2016. Nell'atto introduttivo del giudizio ha chiesto di addebitare la separazione alla moglie, di affidargli il minore in via esclusiva, di disporre un regime di frequentazione madre-figlio secondo quanto descritto nel ricorso, di stabilire a carico della resistente un assegno di mantenimento per il minore di euro 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
costituitasi a seguito dell'udienza presidenziale in data CP_1
15.12.2020, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano sia in relazione alla decisione sullo status sia ai fini delle questioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale. In via subordinata, ha chiesto di rigettare ogni domanda avanzata dal ricorrente, di autorizzare i coniugi a vivere separati, di disporre l'affidamento esclusivo del minore a suo favore con collocamento dello stesso presso di lei, di disporre un regime di vista padre-figlio con cadenza mensile e mediante visite protette nel paese di residenza della madre, di disporre un assegno di mantenimento in favore della sig.ra dell'importo ritenuto di giustizia e di prevedere che il CP_1
sig. versi un equo importo a titolo di mantenimento a favore del Parte_1
figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 19.09.2022, le parti hanno riassunto le loro posizioni,
insistito per le reciproche domande ed espresso la volontà che le questioni sull'affidamento e sulla frequentazione del minore vengano giudicate da un
Tribunale inglese.
***** Ai fini della giurisdizione competente a conoscere la domanda inerente alla separazione personale dei coniugi rilevano i criteri di cui all'art. 3 del regolamento UE n. 2201/2003, applicabile ratione temporis, mentre relativamente alle domande inerenti all'esercizio della responsabilità
genitoriale rilevano i criteri di cui all'art. 8 del medesimo regolamento.
Ai sensi della prima disposizione citata, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti alla separazione personale dei coniugi le autorità
giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: la residenza abituale dei coniugi, o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o la residenza abituale del convenuto, o la residenza abituale di uno dei coniugi in caso di domanda congiunta, o la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno
Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio «domicile»; b) di cui due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del domicile di entrambi i coniugi.
Tanto premesso, escluso il criterio di cui all'art. 3 par. 1 lett b), atteso che la resistente è cittadina tunisina, con riferimento agli ulteriori criteri di cui alla citata norma, deve preliminarmente chiarirsi che, secondo un'interpretazione ormai consolidata, per “residenza abituale” deve intendersi il luogo in cui l'interessato abbia fissato con carattere di stabilità
il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica,
essendo rilevante, sulla base del diritto unionale, ai fini dell'identificazione della residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale alla data di proposizione della domanda. Deve premettersi che la giurisdizione è da individuare guardando ai presupposti in fatto e alle coordinate normative presenti al momento della domanda introduttiva, ovverosia il 06 maggio 2017.
Dalla documentazione in atti emerge come le parti si siano sposate in Roma
nel gennaio 2016, ma che dopo tale data il marito avesse continuato a lavorare in Algeria e la moglie in Costa d'Avorio; di fatto, i due rientravano sporadicamente a Roma ivi trascorrendo alcuni weekend. Solo nel maggio del 2016 la sig.ra si è stabilita con maggiore costanza nella Capitale CP_1
italiana, dove ha partorito nel luglio 2016. Sino al 1 ottobre del 2016 i due partner hanno convissuto presso l'abitazione di cui è proprietario il finché quest'ultimo, precisamente il 3 ottobre 2016, si è trasferito Parte_1
a IP per motivi di lavoro;
qui è stato presto raggiunto – nel novembre
2016 – dalla moglie e dal figlio di pochi mesi. Dopo aver trascorso un ulteriore periodo in Roma per le vacanze natalizie, i coniugi si sono recati nuovamente a IP, dove hanno trascorso il periodo dal gennaio al marzo
2017; successivamente, la coppia si è recata in Tunisia, presso la famiglia di lei, per poi fare rientro separatamente a IP a causa della crisi coniugale.
Qui, nell'aprile del 2017, la moglie ha incardinato un giudizio avente ad oggetto l'esercizio della responsabilità genitoriale. Lo stesso mese la resistente e il figlio si sono trasferiti in Tunisia, dove sono rimasti sino al
2018, quando hanno traslocato in Londra, dove ora vivono abitualmente.
Al riguardo, il ha rappresentato che, nonostante gli spostamenti Parte_1
della coppia a IP, il luogo di residenza abituale del nucleo familiare fosse comunque rimasta la casa di Roma, in via Bracco 58, dove le parti avevano mantenuto il loro centro dei loro interessi;
la sig.ra per CP_1
contro, ha riportato che, al momento del ricorso, fosse la residenza in IP
(Nicosia) a rivestire una simile qualifica.
Tali essendo le allegazioni delle parti, ritiene il Collegio che le risultanze istruttorie complessivamente acquisite consentano di affermare che il luogo di residenza abituale dei coniugi al momento della proposizione del ricorso fosse rappresentato dall'abitazione di Nicosia e non da quella in Roma.
A sostegno delle proprie tesi il sig. ha offerto una Parte_1
documentazione medica attestante che la moglie e il figlio di pochi mesi fossero seguiti a Roma da diversi operatori;
lo stesso, infatti, ha depositato in giudizio del materiale riguardante le vaccinazioni del bambino, le visite pediatriche, visite mediche di carattere generale, oltre alle visite ginecologiche e psicologiche della moglie. Inoltre, ha prodotto i certificati anagrafici della famiglia, i quali attesterebbero la loro residenza a via Bracco
n. 58, e diversi scambi epistolari nei quali si leggono le richieste rivolte alla moglie di fare rientro a Roma.
Tuttavia, ad avviso del Tribunale la ricostruzione operata dal ricorrente non restituisce che una volontà, per vero mai realizzata, affinché il nucleo familiare fosse in futuro stabilito nella città di Roma. Per stessa ammissione delle parti, i coniugi trascorrevano a Roma solo saltuari weekend, tanto che non risultano ulteriori allegazioni atte a testimoniare la comune decisione di investire in una vita comune in tale città. In un contesto all'interno del quale questi lavoravano e risiedevano in luoghi diversi e assai distanti, il Collegio
ritiene, da un lato, che la scelta di stabilirsi a Roma nell'estate del 2016 fosse ragionevolmente dipesa dalla possibilità della famiglia del marito di garantire quel supporto materiale nella fase finale di gestazione e nei primi mesi di vita del figlio (anche a fronte dell'assenza del ricorrente, impegnato all'estero per motivi di lavoro); da altro lato, che la documentazione medica prodotta sia espressione delle consuete e rutinarie visite mediche cui son tenuti madre e figlio nei mesi successivi al parto, senza nulla dire in riferimento alla presunta volontà di stabilire nella Capitale romana il loro centro di interessi. Inoltre, come anticipato, a nulla rileva ai fini dell'abitualità il mero dato anagrafico, considerato, altresì, che nemmeno era prevista una permanenza lavorativa di breve durata o meramente transitoria da parte dei coniugi.
Viceversa, la resistente ha prodotto diverse allegazioni che complessivamente, permettono di aderire ad una diversa visione dei fatti.
È stato depositato in giudizio un provvedimento della High Cour of Justice
inglese, nella persona del giudice , che, chiamato a statuire sulla CP_2
responsabilità genitoriale della coppia, ha pronunciato la seguente affermazione: “è possibile che considerassero di muoversi a Roma in futuro, ma in
riferimento al periodo di cui mi occupo fino al marzo 2017, non ho dubbi sul fatto
che la residenza abituale delle parti fosse in IP”. Ebbene, tale affermazione è
corroborata da plurime considerazioni. In primo luogo, dal fatto che a seguito della crisi familiare la resistente abbia fatto ritorno a IP (anziché
a Roma) e qui abbia intrapreso il giudizio, definito con un rigetto e con una rinuncia ad altre domande, per regolare la responsabilità genitoriale dei coniugi nei confronti del figlio. In secondo luogo, dal fatto che, se il periodo da gennaio a marzo 2017 fosse stato seriamente concordato quale momento familiare provvisorio, avrebbe avuto poco senso iscrivere il minore nel registro civile quale nucleo familiare del come invece è stato Parte_1
fatto; sotto tale punto di vista, è rimasto indimostrato l'assunto che il rientro della moglie e del figlio con il ricorrente a IP dopo le vacanze natalizie del 2016 non fosse stabile ma meramente provvisorio. In terzo luogo, dal fatto che, come provato in atti, la resistente nei mesi di gennaio e febbraio stesse cercando un'occupazione in IP, all'evidente scopo di ivi ricongiungersi col marito.
Su tale scorta, si ritiene che, a prescindere dalla eventuale intenzione delle parti di fissare a Roma la residenza abituale del nucleo familiare, alla data del deposito del ricorso per separazione, la residenza abituale delle parti fosse a IP, luogo in cui la famiglia, quantomeno dal novembre 2016 aveva il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni (ivi lavorando il ivi avendo vissuto i coniugi insieme al figlio). Parte_1
Nei casi in cui l'autorità giudiziaria sia adita ai fini della pronuncia sulle domande di separazione o divorzio, la competenza giurisdizionale sulle domande inerenti alla responsabilità genitoriale postula, ai sensi dell'art. 12
del reg. UE n. 2201/2003, che sussista a monte la giurisdizione sullo status.
Peraltro, sul punto hanno raggiunto l'accordo in ordine alla competenza del
Tribunale inglese a conoscere le questioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Va, del pari, esclusa la giurisdizione del giudice italiano sulle domande di mantenimento per la moglie e per il figlio, ai sensi dell'art. 3 reg. CE 4/2009,
trattandosi di domande che, in quanto meramente accessorie alle azioni relative allo status e alla responsabilità genitoriale, presuppongono che vi sia la competenza giurisdizionale su queste ultime ( V. Corte giust. UE 16
Co luglio 2015, C-184/14, A.
contro
Cass. Sez. U. 5 febbraio 2016, n. 2276;
Cass. Sez. U. 27 novembre 2018, n. 30657 e Cass. Sez. U. 2 ottobre 2019, n.
24608).
Le spese di lite vengono compensate attesa la peculiarità della questione.
P. Q. M.
Il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana;
spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 12/02/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott. Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 31791/2017 promossa da:
assistito dagli avv.ti Carla Anastasio e Monica Grossi Parte_1
ricorrente
contro assistita dall'avv.to Alfredo Guarino CP_1
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale per chiedere la separazione Parte_1
personale da con cui ha contratto matrimonio in Roma, in CP_1
data 30.01.2016, rappresentando che dall'unione è nato il figlio , il Per_1
30.07.2016. Nell'atto introduttivo del giudizio ha chiesto di addebitare la separazione alla moglie, di affidargli il minore in via esclusiva, di disporre un regime di frequentazione madre-figlio secondo quanto descritto nel ricorso, di stabilire a carico della resistente un assegno di mantenimento per il minore di euro 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
costituitasi a seguito dell'udienza presidenziale in data CP_1
15.12.2020, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano sia in relazione alla decisione sullo status sia ai fini delle questioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale. In via subordinata, ha chiesto di rigettare ogni domanda avanzata dal ricorrente, di autorizzare i coniugi a vivere separati, di disporre l'affidamento esclusivo del minore a suo favore con collocamento dello stesso presso di lei, di disporre un regime di vista padre-figlio con cadenza mensile e mediante visite protette nel paese di residenza della madre, di disporre un assegno di mantenimento in favore della sig.ra dell'importo ritenuto di giustizia e di prevedere che il CP_1
sig. versi un equo importo a titolo di mantenimento a favore del Parte_1
figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 19.09.2022, le parti hanno riassunto le loro posizioni,
insistito per le reciproche domande ed espresso la volontà che le questioni sull'affidamento e sulla frequentazione del minore vengano giudicate da un
Tribunale inglese.
***** Ai fini della giurisdizione competente a conoscere la domanda inerente alla separazione personale dei coniugi rilevano i criteri di cui all'art. 3 del regolamento UE n. 2201/2003, applicabile ratione temporis, mentre relativamente alle domande inerenti all'esercizio della responsabilità
genitoriale rilevano i criteri di cui all'art. 8 del medesimo regolamento.
Ai sensi della prima disposizione citata, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti alla separazione personale dei coniugi le autorità
giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: la residenza abituale dei coniugi, o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o la residenza abituale del convenuto, o la residenza abituale di uno dei coniugi in caso di domanda congiunta, o la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno
Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio «domicile»; b) di cui due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del domicile di entrambi i coniugi.
Tanto premesso, escluso il criterio di cui all'art. 3 par. 1 lett b), atteso che la resistente è cittadina tunisina, con riferimento agli ulteriori criteri di cui alla citata norma, deve preliminarmente chiarirsi che, secondo un'interpretazione ormai consolidata, per “residenza abituale” deve intendersi il luogo in cui l'interessato abbia fissato con carattere di stabilità
il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica,
essendo rilevante, sulla base del diritto unionale, ai fini dell'identificazione della residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale alla data di proposizione della domanda. Deve premettersi che la giurisdizione è da individuare guardando ai presupposti in fatto e alle coordinate normative presenti al momento della domanda introduttiva, ovverosia il 06 maggio 2017.
Dalla documentazione in atti emerge come le parti si siano sposate in Roma
nel gennaio 2016, ma che dopo tale data il marito avesse continuato a lavorare in Algeria e la moglie in Costa d'Avorio; di fatto, i due rientravano sporadicamente a Roma ivi trascorrendo alcuni weekend. Solo nel maggio del 2016 la sig.ra si è stabilita con maggiore costanza nella Capitale CP_1
italiana, dove ha partorito nel luglio 2016. Sino al 1 ottobre del 2016 i due partner hanno convissuto presso l'abitazione di cui è proprietario il finché quest'ultimo, precisamente il 3 ottobre 2016, si è trasferito Parte_1
a IP per motivi di lavoro;
qui è stato presto raggiunto – nel novembre
2016 – dalla moglie e dal figlio di pochi mesi. Dopo aver trascorso un ulteriore periodo in Roma per le vacanze natalizie, i coniugi si sono recati nuovamente a IP, dove hanno trascorso il periodo dal gennaio al marzo
2017; successivamente, la coppia si è recata in Tunisia, presso la famiglia di lei, per poi fare rientro separatamente a IP a causa della crisi coniugale.
Qui, nell'aprile del 2017, la moglie ha incardinato un giudizio avente ad oggetto l'esercizio della responsabilità genitoriale. Lo stesso mese la resistente e il figlio si sono trasferiti in Tunisia, dove sono rimasti sino al
2018, quando hanno traslocato in Londra, dove ora vivono abitualmente.
Al riguardo, il ha rappresentato che, nonostante gli spostamenti Parte_1
della coppia a IP, il luogo di residenza abituale del nucleo familiare fosse comunque rimasta la casa di Roma, in via Bracco 58, dove le parti avevano mantenuto il loro centro dei loro interessi;
la sig.ra per CP_1
contro, ha riportato che, al momento del ricorso, fosse la residenza in IP
(Nicosia) a rivestire una simile qualifica.
Tali essendo le allegazioni delle parti, ritiene il Collegio che le risultanze istruttorie complessivamente acquisite consentano di affermare che il luogo di residenza abituale dei coniugi al momento della proposizione del ricorso fosse rappresentato dall'abitazione di Nicosia e non da quella in Roma.
A sostegno delle proprie tesi il sig. ha offerto una Parte_1
documentazione medica attestante che la moglie e il figlio di pochi mesi fossero seguiti a Roma da diversi operatori;
lo stesso, infatti, ha depositato in giudizio del materiale riguardante le vaccinazioni del bambino, le visite pediatriche, visite mediche di carattere generale, oltre alle visite ginecologiche e psicologiche della moglie. Inoltre, ha prodotto i certificati anagrafici della famiglia, i quali attesterebbero la loro residenza a via Bracco
n. 58, e diversi scambi epistolari nei quali si leggono le richieste rivolte alla moglie di fare rientro a Roma.
Tuttavia, ad avviso del Tribunale la ricostruzione operata dal ricorrente non restituisce che una volontà, per vero mai realizzata, affinché il nucleo familiare fosse in futuro stabilito nella città di Roma. Per stessa ammissione delle parti, i coniugi trascorrevano a Roma solo saltuari weekend, tanto che non risultano ulteriori allegazioni atte a testimoniare la comune decisione di investire in una vita comune in tale città. In un contesto all'interno del quale questi lavoravano e risiedevano in luoghi diversi e assai distanti, il Collegio
ritiene, da un lato, che la scelta di stabilirsi a Roma nell'estate del 2016 fosse ragionevolmente dipesa dalla possibilità della famiglia del marito di garantire quel supporto materiale nella fase finale di gestazione e nei primi mesi di vita del figlio (anche a fronte dell'assenza del ricorrente, impegnato all'estero per motivi di lavoro); da altro lato, che la documentazione medica prodotta sia espressione delle consuete e rutinarie visite mediche cui son tenuti madre e figlio nei mesi successivi al parto, senza nulla dire in riferimento alla presunta volontà di stabilire nella Capitale romana il loro centro di interessi. Inoltre, come anticipato, a nulla rileva ai fini dell'abitualità il mero dato anagrafico, considerato, altresì, che nemmeno era prevista una permanenza lavorativa di breve durata o meramente transitoria da parte dei coniugi.
Viceversa, la resistente ha prodotto diverse allegazioni che complessivamente, permettono di aderire ad una diversa visione dei fatti.
È stato depositato in giudizio un provvedimento della High Cour of Justice
inglese, nella persona del giudice , che, chiamato a statuire sulla CP_2
responsabilità genitoriale della coppia, ha pronunciato la seguente affermazione: “è possibile che considerassero di muoversi a Roma in futuro, ma in
riferimento al periodo di cui mi occupo fino al marzo 2017, non ho dubbi sul fatto
che la residenza abituale delle parti fosse in IP”. Ebbene, tale affermazione è
corroborata da plurime considerazioni. In primo luogo, dal fatto che a seguito della crisi familiare la resistente abbia fatto ritorno a IP (anziché
a Roma) e qui abbia intrapreso il giudizio, definito con un rigetto e con una rinuncia ad altre domande, per regolare la responsabilità genitoriale dei coniugi nei confronti del figlio. In secondo luogo, dal fatto che, se il periodo da gennaio a marzo 2017 fosse stato seriamente concordato quale momento familiare provvisorio, avrebbe avuto poco senso iscrivere il minore nel registro civile quale nucleo familiare del come invece è stato Parte_1
fatto; sotto tale punto di vista, è rimasto indimostrato l'assunto che il rientro della moglie e del figlio con il ricorrente a IP dopo le vacanze natalizie del 2016 non fosse stabile ma meramente provvisorio. In terzo luogo, dal fatto che, come provato in atti, la resistente nei mesi di gennaio e febbraio stesse cercando un'occupazione in IP, all'evidente scopo di ivi ricongiungersi col marito.
Su tale scorta, si ritiene che, a prescindere dalla eventuale intenzione delle parti di fissare a Roma la residenza abituale del nucleo familiare, alla data del deposito del ricorso per separazione, la residenza abituale delle parti fosse a IP, luogo in cui la famiglia, quantomeno dal novembre 2016 aveva il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni (ivi lavorando il ivi avendo vissuto i coniugi insieme al figlio). Parte_1
Nei casi in cui l'autorità giudiziaria sia adita ai fini della pronuncia sulle domande di separazione o divorzio, la competenza giurisdizionale sulle domande inerenti alla responsabilità genitoriale postula, ai sensi dell'art. 12
del reg. UE n. 2201/2003, che sussista a monte la giurisdizione sullo status.
Peraltro, sul punto hanno raggiunto l'accordo in ordine alla competenza del
Tribunale inglese a conoscere le questioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Va, del pari, esclusa la giurisdizione del giudice italiano sulle domande di mantenimento per la moglie e per il figlio, ai sensi dell'art. 3 reg. CE 4/2009,
trattandosi di domande che, in quanto meramente accessorie alle azioni relative allo status e alla responsabilità genitoriale, presuppongono che vi sia la competenza giurisdizionale su queste ultime ( V. Corte giust. UE 16
Co luglio 2015, C-184/14, A.
contro
Cass. Sez. U. 5 febbraio 2016, n. 2276;
Cass. Sez. U. 27 novembre 2018, n. 30657 e Cass. Sez. U. 2 ottobre 2019, n.
24608).
Le spese di lite vengono compensate attesa la peculiarità della questione.
P. Q. M.
Il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana;
spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 12/02/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi