Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/06/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 308/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Emanuele De Gregorio Presidente rel. dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere dr.ssa Flavia Strazzanti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 308/2024 RGAC promossa da
, nata a [...] il [...] e residente in [...], cod. fisc. Parte_1
n° , elettivamente domiciliata in Catania, Viale Vittorio Veneto n° 90, presso C.F._1 lo studio dell'Avv. Salvatore Cormaci, cod. fisc. n° , che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura rilasciata in separato foglio e che, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: oppure al fax n° 0957280414; Email_1
APPELLANTE
contro
C.F.: , nato a [...] il [...] e residente a [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Gioacchino Marletta (C.F.: del Foro di C.F._4
Gela, presso il cui studio - sito a Gela nel c.so Vittorio Emanuele n. 231 -, è anche elettivamente domiciliato per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con dichiarazione del procuratore, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 136 e 176 c.p.c., di avere indirizzo di posta elettronica certificata e fax 0933915140 ai soli fini delle Email_2 comunicazioni e notificazioni a cura della Cancelleria
APPELLATO
1
Avv. Maria Ferrara (nata a [...] il [...]; C.F.: ) nella sua qualità di C.F._5
Curatore Speciale del minore (nato a [...] il [...] ed ivi residente in Persona_1
Piazza Calvario;
C.F.: giusta nomina del 2/2/2023 (all. n. 1), ammessa al C.F._6 patrocinio a spese dello Stato giusta istanza del 26/11/2024 (all. n. 2) e delibera del COA di
Caltanissetta del 20/12/2025 non ancora trasmessa a mezzo pec a seguito di richieste del 7 e del
9/1/2025 (all. n. 11), con dichiarazione del procuratore, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36 e
176 c.p.c di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni a cura della Cancelleria al proprio indirizzo di posta elettronica certificata Email_3
APPELLATO-CURATORE SPECIALE DEL MINORE
e con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni nelle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 7 maggio 2025:
Per l'Appellante: “Il sottoscritto Avv. Salvatore Cormaci, procuratore costituito della signora
, insiste nella richiesta di riforma della sentenza appellata, nei termini spiegati Parte_1 in seno all'atto introduttivo del presente gravame. La stessa appellante, per completezza di difesa, ritiene di dover sottolineare alcuni aspetti della controversia che, seppur sollevati in seno all'atto di appello, non sono stati, a suo parere, adeguatamente analizzati dall'Ecc.ma Corte adita nel corso della fase di trattazione della causa. In primo luogo, parte appellante ribadisce la necessità del deposito, agli atti del processo, delle registrazioni audio dei colloqui intercorsi tra la C.T.U., dott.ssa Per_2
e il minore : registrazioni che, per quanto riferito dal minore alla madre,
[...] Persona_1 avevano un contenuto e dei toni notevolmente differenti da quelli che emergono da quanto la stessa
C.T.U. ha poi riportato nella propria relazione definitiva. Tra l'altro, si deve qui ribadire, la mancata esibizione in giudizio di tale materiale, inficia insanabilmente la validità delle conclusioni cui è pervenuta la consulente d'ufficio. A tal proposito, e con massimo del rispetto dovuto alla persona del
Giudice che vi ha proceduto in udienza, la signora ritiene che il colloquio col minore avrebbe Pt_1 avuto un esito certamente più pregnante, se quel Giudice si fosse avvalso dell'assistenza di uno psicologo esperto in materia, anche al fine di individuare e far rilevare le evidenti incongruenze e le
2 contraddizioni insite nelle risposte del giovane . Altro punto su cui l'appellante insiste, è ER
l'inspiegabile nomina, da parte del Tribunale di Gela, di un curatore. E invero, la nomina di un curatore speciale del minore, prevista dall'art. art. 473bis, comma 8,c.p.c., deve intervenire solo nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
o nel caso in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro; ovvero in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 cod. civ. o di affidamento del minore ai sensi degli artt. 2 ss. della l. 4 maggio 1983, n. 184; nel caso in cui, dai fatti emersi nel procedimento, venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
e infine quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni o quando i genitori appaiono temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Orbene, non pare che, nel caso di specie, si versi in una delle ipotesi sopra elencate, sicché la presenza nel presente processo dell'Avv. Maria Ferrara, nella veste di curatore speciale, non solo non ha avuto alcuna utilità pratica, ma ha finito per danneggiare l'odierna appellante, sia dal punto di vista processuale, stante l'evidente acredine mostrata nei suoi confronti dal curatore, e sia sul piano economico, atteso che del suo onorario si è dovuta (e si dovrà) far carico anche la signora La signora , come genitore è comunque seriamente Pt_1 Parte_1 preoccupata, poiché l'Avv. ha coinvolto il figlio in diverse iniziative discutibili CP_1 ER
(stante l'età del ragazzo), allo scoperto intento di ingraziarselo, anche in vista dei colloqui da affrontare con i Giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta: ha regalato al figlio un'automobile,
l'ha incoraggiato e finanziato per l'ottenimento anticipato della patente di guida;
gli ha pagato i viaggi a Marrakech e in Spagna (dal 18 al 28 luglio del 2024), a Londra nel trascorso ponte pasquale (dal 16 al 22 Aprile 2025) e quindi a Napoli, per assistere a una partita della serie A della locale squadra di calcio;
e tutto ciò senza alcun coinvolgimento e senza il consenso della madre, in aperta violazione delle regole di un affido condiviso. viene spesso lasciato da solo in casa, libero di dedicarsi, ER
a suo piacimento, ad attività ludiche (per lo più video – giochi), senza alcun controllo genitoriale: e tutto ciò, evidentemente, ostacola la sana crescita psico-fisica e l'acquisizione del senso di responsabilità del minore che, a tali condizioni, vede ormai nella madre solo un ostacolo al suo perenne divertimento. Cosa ancor più grave, è che dal mese di luglio del 2024, ha contratto ER la scabbia, e nonostante i pressanti solleciti da parte della il padre ha sempre sottovalutato le Pt_1 condizioni dermatologiche del figlio, che continua a vivere in ambienti domestici non adeguatamente sanificati;
e ha sempre contrastato tutte le iniziative della madre per sottoporlo a cure adeguate: e anche questo, paradossalmente, sta portando a un progressivo allontanamento affettivo del figlio nei suoi confronti, che si manifesta con atteggiamenti sempre più ostili e nel mancato rispetto dei tempi di visita della madre. Per tali ragioni, la signora come in epigrafe rappresentata e difesa, Pt_1
3 insiste affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, voglia disporre un riesame delle attuali condizioni di affido consiviso e dare incarico ai competenti Servizi Sociali affinché effettuino un'adeguata verifica delle condizioni ambientali, educative e sanitarie in cui si svolge la vita del minore ER
, al fine ultimo di salvaguardare la salute psicofisica del ragazzo e di recuperare
[...]
l'indispensabile legame materno”.
Per l'appellato: “L'Avv. Gioacchino Marletta, procuratore di nel Controparte_1 procedimento in epigrafe, contesta il gravame spiegato da e ne chiede il Parte_1 rigetto, perché infondato sia in fatto che in diritto;
insiste nelle eccezioni di inammissibilità e irritualità sollevate in merito ai nuovi documenti depositati dall'appellante; chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e in particolare delle contestazioni mosse dalla in punto di Pt_1 nullità della CTU in quanto tardive essendo questa la prima sede in cui ha formulato simile eccezione;
si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie da quest'ultima formulate perché inammissibili e comunque inaccoglibili;
si oppone alla CTU chiesta da controparte per le ragioni illustrate nella comparsa di costituzione, nonché ad ogni altra richiesta avversaria, anche alla luce dell'esito dell'audizione del minore. L'Avv. Marletta insiste nelle deduzioni e conclusioni di cui alla comparsa depositata, conclusioni alle quali si riporta e da intendersi qui ripetute;
chiede che siano ammessi - perché rilevanti e conducenti ai fini del decidere - i documenti prodotti dal deducente, avendo essi ad oggetto fatti sopravvenuti e costituendo ragione di prova in ordine alle infondate prospettazioni fatte dall'appellante; chiede che la causa sia posta in decisione”.
Per il Curatore speciale del minore : “L'Avv. Maria Ferrara, nella sua Persona_1 qualità di Curatore Speciale del minore , all'esito dell'audizione dello stesso, Persona_1 non può che rilevare l'incontestabile inammissibilità dell'appello e delle domande in esso formulate.
L'Avv. Maria Ferrara insiste in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nella memoria difensiva depositata il 13/1/2025; chiede che ogni istanza formulata dall'appellante sia rigettata, sia quelle formulate nelle conclusioni dell'atto di appello che quelle relative alle istanze istruttorie ed alla prodizione documentale, del tutto inammissibili, tardive, irrituali, infondate sia in fatto che in diritto oltre che inconducenti. L'Avv. Maria Ferrara chiede: ➢ dichiarare l'inammissibilità dell'appello e/o la sua manifesta infondatezza in accoglimento dei motivi rubricati nelle premesse della memoria difensiva del 13/1/2025; ➢ Rigettare tutte le richieste formulate con l'atto di appello, conclusive ed istruttorie, perché infondato sia in fatto che in diritto in accoglimento dei motivi rubricati nelle premesse della memoria difensiva del 13/1/2025; ➢ Confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata n. 435/2024 emessa dal Tribunale di Gela - Sez. Civile in data 15/7/2024 nel procedimento iscritto al n. 1178/2021 R.g.a.c., confermando la collocazione del minore Persona_1
4 presso il padre – come da suoi desideri - e disponendo a carico di Controparte_1 [...]
l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento per il figlio minore Parte_1
. Con vittoria di spese e compensi”. Persona_1
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Gela, in composizione collegiale, con sentenza n. 435/2024, pubblicata in data
22 luglio 2024, definendo la causa per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al n. 1178/2021 R.G., promossa da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
ha così statuito: “1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] concordatario contratto a Gela in data 21.6.2007 da , nato a [...] il Controparte_1
16.7.1975, e , nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Parte_1
Civile del Comune di Gela con atto n. 91, P. II, Serie A, anno 2007; 2) CONFERMA l'affidamento condiviso del minore , nato a Gela il [...] ad [...] i genitori con Persona_1 domiciliazione prevalente presso la residenza paterna;
3) REGOLA il diritto di visita materno nei seguenti termini: la madre – previo accordo con il genitore domiciliatario – potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà e in caso di disaccordo almeno tre giorni a settimana dall'uscita dalla scuola alle ore 21:00; Fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
durante le vacanze estive almeno trenta giorni – anche non consecutivi – con pernottamenti, da concordare preventivamente con il padre entro il mese di giugno di ciascun anno;
per sette giorni consecutivi o meno nel periodo natalizio – in modo da ricomprendere il giorno di
Natale ad anni alterni;
per quattro giorni consecutivi o meno durante il periodo pasquale – in modo che il giorno di Pasqua vi sia compreso ad anni alterni;
festività religiose e civili secondo il criterio dell'alternanza; 4) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1 di la somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 del figlio , da versare entro giorno cinque di ogni mese e da rivalutare Persona_1 annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI; 5) PONE a carico di l'obbligo Parte_1 di contribuire in misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio secondo Controparte_1 il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
6) RIGETTA la domanda di assegnazione della casa sita a Gela, in Piazza Calvario – vico Cellini n.
3-4 avanzata dalla resistente;
7) RIGETTA la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
8) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ai sensi dell'art.
5 152 septies disp.att. c.p.c.; 9) COMPENSA le spese del presente giudizio, liquidate per come in motivazione, nella misura del 50% condannando al pagamento in favore Parte_1 di del restante 50% corrispondente alla somma di € 2.751,00 – oltre al Controparte_1 rimborso forfettario del 15% sulle somme liquidate a titolo di compensi professionali, IVA e CPA come per legge;
10) PONE definitivamente a carico di entrambe le parti le spese per l'espletata
C.T.U. indicate in motivazione;
11) PONE a carico di entrambe le parti le spese per l'espletamento dell'incarico del curatore speciale del minore , pari a complessive € 2.547,00, Persona_1 con distrazione in favore dell'Erario”.
Con ricorso depositato in data 23/09/2024 ha proposto appello, avverso tale sentenza,
[...]
affidato ai seguenti motivi. Parte_2
Con il primo motivo di appello contesta la validità della C.T.U. svolta dalla dott.ssa Per_2
, sull'assunto che le attività peritali si sarebbero svolte senza il rispetto del principio del
[...] contraddittorio. Alla consulente di parte incaricata dalla dott.ssa non sarebbe Pt_1 Persona_3 stato consentito di partecipare alle sedute di ascolto del minore , per evitare di turbare il ER minore, malgrado il Giudice del primo grado non avesse disposto nulla in proposito.
L'appellante, altresì, lamenta che non siano state trasmesse le registrazioni dei colloqui del CTU col minore, così da consentire al consulente tecnico di parte di articolare le proprie Pt_1 osservazioni in merito;
che la C.T.U., pur avendone l'onere, abbia omesso di depositare in cancelleria la trascrizione integrale di detti colloqui, ma solo un estratto.
Afferma che, se da un lato nessuna specifica prescrizione era stata dettata dal Tribunale circa le modalità di documentazione delle attività peritali, dall'altro al consulente della non è stato Pt_1 consentito di partecipare alle attività programmate dall'ausiliario del giudice. Sostiene che l'audizione delle registrazione dei colloqui effettuata dalla C.T.U., da parte della consulente della
(ma anche da parte dello stesso Giudice del Tribunale), avrebbe consentito di valutare il peso Pt_1 ed il contenuto delle domande, la loro sequenza e conseguenza, le sfumature di voce, le indecisioni,
i timori e quant'altro non è potuto emergere dalla relazione peritale della dott.ssa . Per_2
L'appellante lamenta che il CTU non abbia neppure allegato la trascrizione integrale di detti colloqui;
deduce che la CTU effettuata in prime cure è illegittima, siccome frutto di un'attività peritale esercitata senza il rispetto del principio del contraddittorio;
che la CTU ha pesato non poco sulle decisioni finali del Tribunale, specie riguardo alla domiciliazione del minore presso il padre;
che la CTU è in contraddizione con quanto il Giudice del primo grado aveva appreso personalmente a seguito del colloquio svoltosi in sua presenza all'udienza del 1° febbraio 2023 (con l'assistenza dello
6 psicologo Dott. ), nella quale occasione, il minore , Testimone_1 Persona_1 rispondendo alle sue domande, avrebbe spiegato in maniera chiara e con logica stringente, le ragioni per cui, pur volendo bene al padre, preferiva convivere con la mamma.
Con il secondo motivo di appello si contesta l'atteggiamento, ritenuto ostile nei confronti dell'appellante, dell'avv. Maria Ferrara quale curatore speciale del minore;
Persona_1 si sostiene che il Tribunale di Gela, in assenza dei presupposti necessari, ha proceduto alla nomina del curatore speciale per il minore;
che l'atteggiamento del curatore speciale ha pesato nella decisione finale del Tribunale di Gela di collocare il minore presso il padre;
che l'avv.
Maria Ferrara si sarebbe schierata in favore del , presso il cui studio legale, in CP_1 passato, aveva svolto la pratica forense.
Con il terzo motivo di appello chiede che, nel permanere del regime di affidamento condiviso, il figlio minore venga collocato in prevalenza presso la residenza della madre in ER quanto ciò corrisponde ai desideri del figlio.
Con il quarto motivo di appello chiede che, una volta disposto il collocamento prevalente del minore presso la madre, venga posto a carico del padre del minore un contributo per il mantenimento del figlio pari ad €. 700,00 mensili;
sostiene che il è un professionista CP_1
(avvocato) con capacità economico-reddituali ben maggiori di quelle della (attualmente Pt_1 disoccupata e che svolge attività lavorative saltuarie); chiede che venga ridotto, in ogni caso, il contributo di € 200,00 mensili posto dal Tribunale a carico della per il mantenimento Pt_1 del figlio minore . ER
Con il quinto motivo di appello chiede la riforma della sentenza impugnata, anche nella parte in cui ha rigettato la sua richiesta di un assegno divorzile pari a euro 300,00 mensili. Sostiene che, oltre alla disparità reddituale sopra delineata, il ha incassato e trattenuto per sé l'intero prezzo CP_1 della vendita della casa coniugale, pari a euro 134.838,16, malgrado l'immobile fosse in comproprietà tra i coniugi, somma di cui gode dal 17/2/2015, data del rogito (sulla questione è pendente un giudizio dinanzi al Tribunale di Gela, R.G. n° 992/2023); che la è stata sposata e ha convissuto con Pt_1
l'appellato dal 2007 al 2018, sicché ha il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio;
che la a differenza di quanto sostenuto nella sentenza appellata Pt_1 dal Tribunale, non ha iniziato una nuova convivenza ed il fatto di trattenere una nuova relazione sentimentale non costituisce, in sé, motivo per ritenere migliorata la situazione economica della stessa Pt_1
7 Con il sesto motivo di appello impugna il capo della sentenza concernente la regolamentazione delle spese processuali. Afferma che è ingiusta la decisione del Tribunale di Gela di condannare l'odierna appellante alla refusione, in favore del , di metà delle spese giudiziali;
che è CP_1 ingiusto che le spese processuali, come solitamente accade in questi giudizi, non siano state per intero compensate;
che la non è andata oltre la difesa dei suoi diritti e non ha dato Pt_1 adito a particolari attività istruttorie, né formulato domande temerarie tali da giustificare tale condanna al pagamento di metà delle spese processuali.
La ha rassegnato, nell'atto di appello, le seguenti conclusioni: “[…]- preliminarmente, Pt_1 per le ragioni esposte in narrazione, dichiarare la nullità della C.T.U. esperita in primo grado dalla dott.ssa e, per l'effetto, nominare un nuovo consulente d'Ufficio; ovvero, in subordine, Persona_2 ordinare alla dott.ssa , di depositare agli atti le registrazioni audio dei colloqui intervenuti Per_2 con il minore;
- confermare l'affidamento condiviso del minore Persona_1 ER
, nato a Gela il [...] ad [...] i genitori, con domiciliazione prevalente presso la
[...] residenza materna;
- fissare il diritto di visita paterno nei seguenti termini: il padre – previo accordo con il genitore domiciliatario – potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà e in caso di disaccordo almeno tre giorni a settimana dall'uscita dalla scuola alle ore 21:00; fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
durante le vacanze estive almeno trenta giorni – anche non consecutivi – con pernottamenti, da concordare preventivamente con la madre entro il mese di giugno di ciascun anno;
per sette giorni consecutivi o meno nel periodo natalizio – in modo da ricomprendere il giorno di Natale ad anni alterni;
per quattro giorni consecutivi o meno durante il periodo pasquale – in modo che il giorno di Pasqua vi sia compreso ad anni alterni;
festività religiose e civili secondo il criterio dell'alternanza; - revocare l'obbligo posto a carico di di corrispondere in favore di Parte_1 Controparte_1 la somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio ER
; e ciò anche nella non temuta ipotesi di conferma della sua domiciliazione presso il
[...] padre, atteso che, di fatto, il minore sta con la madre per almeno 5 giorni la settimana;
- in caso di accoglimento della domanda di domiciliazione del figlio presso la IG.ra , sancire altresì a Pt_1 carico dell'Avv. , l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento del minore, la Controparte_1 somma mensile di €. 700,00, entro giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI; - obbligare altresì a contribuire, in misura pari al 50%, Controparte_1 alle spese straordinarie per il figlio secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa CP_1 dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
- infine, in accoglimento della domanda avanzata in primo grado dall'odierna appellante, obbligare altresì il a contribuire al mantenimento dell'ex moglie, col versamento della somma CP_1
8 mensile di €. 300,00, da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI; - infine, revocare la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura del 50%, posto a carico di e in favore di Parte_1 [...]
corrispondente alla somma di € 2.751,00, oltre al rimborso forfettario del 15% sulle CP_1 somme liquidate a titolo di compensi professionali, IVA e CPA come per legge;
Con vittoria di spese
e compensi dei due gradi del giudizio”.
L'appellato , costituitosi, via preliminare, eccepisce l'inammissibilità e Controparte_1 irritualità dei nuovi documenti depositati dalla con il ricorso in appello (segnatamente, due Pt_1 fotografie raffiguranti uno screenshot di una chat WhatsApp in cui non è dato evincersi la data certa di invio e soprattutto da chi sarebbe stato inviato il messaggio e chi ne sarebbe il destinatario).
Eccepisce, altresì, l'inammissibilità delle contestazioni mosse dalla in punto di nullità della Pt_1
CTU affermando che tale eccezione è stata sollevata solo in appello e che, in primo grado, all'udienza del 28/2/2024, la difesa della si è limitata a chiedere al giudice il deposito Pt_1 degli audio dei colloqui dell'ascolto del minore effettuati dal CTU, evidenziando che il CTP non era presente al colloquio con il CTU;
che l'appellante all'udienza del 28/2/2024 avrebbe dovuto invece eccepire espressamente e formalmente la nullità della CTU giacché ai sensi dell'art. 157 c.p.c. soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso;
che l'appellante non ha neppure chiesto il richiamo o la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, sicché è definitivamente decaduta dalla possibilità di muovere censure di sorta avverso l'elaborato peritale;
che la scelta del CTU di effettuare i colloqui con il minore in maniera riservata e per non turbarlo è stata condivisa da tutte le parti, ivi compresa la consulente della dott.ssa ; che il minore ha mostrato chiusura nel Pt_1 Persona_3 Persona_1 dialogo e un certo disagio, oltre che uno stato di stress dovuto anche agli innumerevoli colloqui che egli ha dovuto affrontare dal 2018 in poi quando è iniziata la separazione dei genitori.
Deduce che il minore è stato ripetutamente ascoltato;
segnala i colloqui Persona_1
e i test clinici effettuati nel 2021 dalla CTU, dott.ssa nel giudizio di separazione, quando Per_4 il minore aveva appena 11 anni;
l'ascolto del minore disposto dal Giudice istruttore nel giudizio di divorzio, avvenuto in data 1/2/2023 con l'ausilio di un esperto psicologo, Dott. ; i colloqui Tes_1 effettuati, nelle date dei 24/2 e 6/3/2023, dal curatore speciale, Avv. Maria Ferrara;
i colloqui con la
CTU, Dott.ssa avvenuti nei giorni 11/4, 23/5 e 26/5/2023. Persona_2
Afferma che i colloqui del CTU con il minore si sono svolti in conformità all'art. 336 bis c.c., vigente ratione temporis, alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989, 9 nonché all'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25/1/1996; contesta l'asserzione della secondo cui il CTU aveva l'onere di depositare in cancelleria la trascrizione integrale dei Pt_1 colloqui con il minore o le registrazioni di essi e che la mancanza degli audio comporti la nullità della
CTU.
Quanto alla richiesta della di domiciliazione del figlio presso la madre, Pt_1 ER deduce che, dall'istruttoria condotta, è emerso inconfutabilmente che il migliore regime di domiciliazione del minore, nel suo superiore interesse, è presso il padre;
che a tale conclusione sono giunti il curatore speciale del minore, la CTU dott.ssa nel giudizio di primo grado e la Persona_2
CTU dott.ssa nel giudizio di separazione dei coniugi. Per_4
Quanto al contributo di mantenimento del figlio minore, stabilito stabilito a carico della Pt_1 in 200,00 euro mensili, contesta che il minore stia con la madre almeno cinque giorni alla settimana e che l'onerata sia disoccupata.
Quanto alla richiesta dell'appellante di ricevere un assegno divorzile di € 300,00 mensili, sul rilievo che il nel 2015 avrebbe incassato il prezzo della vendita della casa coniugale malgrado CP_1
l'immobile fosse in comproprietà tra i coniugi, deduce che la vendita dell'immobile è avvenuta nel
2015, allorquando i coniugi non erano separati e che la somma incassata è stata dagli stessi goduta in costanza di matrimonio. Nega che vi siano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge e sottolinea che i presupposti dell'assegno divorzile sono diversi da quelli richiesti per l'assegno di mantenimento in caso di separazione. Afferma che la non è disoccupata perché svolge la propria attività lavorativa alle dipendenze della ditta Pt_1 di presso l'esercizio commerciale sito a Gela in via Butera n. 77/C. Allega in Controparte_2 appello la relazione di una società investigativa privata in data 11/12/2024, unitamente a fotogrammi estrapolati dai filmati effettuati durante le indagini della stessa società. Deduce che la
è in possesso di un diploma magistrale e di altri titoli abilitanti, conseguiti durante il Pt_1 matrimonio, che le hanno consentito di essere inserita nelle graduatorie di seconda fascia di diversi istituti scolastici di istruzione primaria. Afferma che la è in possesso dei titoli abilitanti, Pt_1 delle qualifiche e delle competenze necessari all'accesso alla professione di insegnante e sta frequentando presso l'Università degli Studi Kore di Enna, nei giorni di venerdì e sabato di ogni settimana, un corso universitario di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; che da sempre la ha svolto e Pt_1 continua a svolgere attività lavorativa che è per lei sicura fonte di reddito;
che è anche dotata di un ampio bagaglio di competenze e conoscenze professionali - in diversi settori - tali da permetterle di reperire, in qualsiasi momento, ulteriore occupazione e così di provvedere autonomamente al proprio
10 sostentamento. Deduce che la da più di quattro anni ha una nuova relazione Pt_1 sentimentale e gode dell'apporto solidaristico che le fornisce il compagno con cui convive.
Quindi chiede che sia rigettata la domanda della di riconoscimento di un assegno Pt_1 divorzile.
Quanto alla contestata nomina del curatore speciale per il minore , deduce che il ER
Tribunale di Gela, all'esito di una valutazione discrezionale, ha nominato il curatore speciale a causa dell'alta conflittualità fra le parti in causa in ordine alla gestione del figlio ed alla sua collocazione prevalente, circostanza di per sé idonea a pregiudicare la corretta rappresentanza processuale del minore. Deduce che il curatore speciale ha correttamente tutelato l'interesse del minore.
Quanto al motivo di appello relativo al capo delle spese processuali, afferma che il Tribunale di Gela ha correttamente applicato il principio di causalità condannando alle spese di lite, con congrua motivazione, la parte che è risultata soccombente.
L'appellato si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie avversarie e, in particolare, a quella di audizione del figlio minore perché superflua alla luce dei numerosi colloqui avuti nel corso delle indagini peritali, con il G.I. e con il curatore speciale, oltre che pregiudizievole alla sua salute psicofisica e in quanto già sottoposto a significativo stress psicologico;
si oppone, inoltre, alla nomina di un nuovo consulente d'Ufficio per le stesse ragioni nonché alla richiesta di deposito dei files audio dei colloqui intervenuti tra la CTU e il minore.
L'appellato, nella sua comparsa di costituzione e risposta, chiede a questa Corte di accogliere le seguenti conclusioni: “…in via preliminare ritenere e dichiarare l'inammissibilità e irritualità dei documenti depositati dalla perché tardivi;
- in via preliminare ritenere e dichiarare Pt_1
l'inammissibilità dell'appello e in particolare l'inammissibilità delle contestazioni mosse dalla
in punto di nullità della CTU in quanto tardive essendo questa la prima sede in cui ha Pt_1 formulato simile eccezione;
- in subordine, senza recesso dalle eccezioni e richieste che precedono, rigettare tutte le domande formulate dall'appellante perché infondate sia in fatto che in diritto;
- rigettare le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili e comunque inaccoglibili, oltre che infondate in fatto e in diritto e, quanto all'audizione del minore, superflua, inutile e pregiudizievole per i diritti e gli interessi dello stesso;
- rigettare la richiesta di nomina di un nuovo consulente
d'Ufficio per i motivi in premessa esposti;
- rigettare la richiesta di ordinare alla CTU, dott.ssa
, di depositare agli atti le registrazioni audio dei colloqui intervenuti con il minore Persona_2
; - ammettere perché rilevanti e conducenti ai fini del decidere i documenti Persona_1
11 prodotti dal concludente, avendo essi ad oggetto fatti sopravvenuti e costituendo ragione di prova in ordine alle infondate prospettazioni fatte dall'appellante - condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite, da maggiorare del r.f.s. e degli accessori di legge”.
L'avv. Maria Ferrara, nella qualità di curatore speciale del minore , Persona_1 costituitosi con memoria difensiva depositata in data 13/01/2025, ha dedotto che l'impugnazione proposta dalla è infondata sia in fatto che in diritto e deve essere integralmente rigettata. Pt_1
Preliminarmente deduce che l'appello è inammissibile ex art. 342 c.p.c. in quanto, a suo avviso, le ragioni sostenute dall'appellante non sono state tradotte in “Motivi di appello”, non è stato indicato
“lo specifico capo della decisione impugnato” e, men che meno, sono state evidenziate quelle che si ritiene sarebbero le “censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado” e le “violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Sostiene che, in ogni caso, sono infondate le doglianze dell'appellante secondo cui non sarebbe stato rispettato il contraddittorio nelle indagini operate dalla CTU nominata Dott.ssa Per_2
; non sarebbe stato ritenuto determinante il desiderio espresso dal minore
[...] Persona_1
; sarebbero mancati i presupposti per la nomina del curatore speciale.
[...]
Contesta la nuova produzione documentale effettuata dalla nel giudizio di appello e Pt_1 la ritiene inammissibile.
Deduce che l'incarico di curatore speciale è stato portato avanti tenendo unicamente conto del benessere fisico e psicologico del minore e della necessaria tutela dei suoi Persona_1 diritti.
Sostiene che scegliere la madre quale genitore collocatario di avrebbe significato scegliere ER per una sistemazione che tale non era (la casa di nonni) o “a scatola chiusa” (perché ER
avrebbe potuto continuare a vivere in via Ravenna senza che tale opzione sia stata posta al ER vaglio del sottoscritto curatore speciale e del decidente) e che avrebbe significato declinare un'acclarata serenità in favore dell'ignoto, con il rischio che tale cambiamento avrebbe potuto stravolgere la sua vita ed il suo equilibrio.
Afferma che con il padre il minore ha confermato di avere una vita sociale viva, attiva, incontra amici, invita ed è invitato a cena da loro, visita posti interessanti, viaggia molto anche all'estero, coltiva hobbies ed attività; con la madre non incontra amici, né li riceve in casa né quando era da lei collocato (sino ad ottobre 2019) coltivava hobbies o attività sportive.
12 Sostiene che il minore, nonostante la collocazione presso il padre, ha sempre mantenuto un rapporto continuo con la madre e che la incontra ogni volta che lo desidera, anche fuori dal perimetro temporale statuito dall'Autorità giudiziaria;
che è interesse esclusivo e preminente del minore mantenere il suo attuale collocamento presso il padre, che gli garantisce il diritto alla bigenitorialità ed una vita all'altezza delle sue aspettative e dei suoi desideri, nel rispetto delle sue opinioni, nel pieno esercizio della sua libertà di autodeterminazione.
Conclude chiedendo di confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata n. 435/2024 emessa dal
Tribunale di Gela - Sez. Civile in data 15/7/2024 nel procedimento iscritto al n. 1178/2021 R.g.a.c., confermando la collocazione del minore presso il padre Persona_1 Controparte_1
e disponendo a carico della l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento per Pt_1 il figlio minore. Con vittoria di spese e compensi.
Instaurato il contraddittorio, la Corte, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 5 febbraio 2025, con ordinanza in data 10-12 febbraio 2025, ha ammesso i nuovi documenti depositati dalle parti, ha rigettato la richiesta di nuova CTU in grado di appello, ha disposto procedersi con l'ascolto art. 337-octies c.c. del minore Persona_1
fissando all'uopo l'udienza del 5 marzo 2025 e delegando per l'ascolto il consigliere
[...] relatore dott. Emanuele De Gregorio.
All'udienza del 5 marzo 2025 il consigliere relatore ha proceduto all'ascolto del minore e all'esito si è riservato di riferire al collegio. Persona_5
La Corte, con ordinanza in data 6 marzo 2025 (depositata il 10 marzo 2025) ha ritenuto che la causa non richiedesse ulteriore attività istruttoria e ha fissato l'udienza per la discussione al 7 maggio 2025.
L'udienza del 7 maggio 2025 è stata sostituita dal deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. e, all'esito del loro deposito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente e in rito, la Corte rileva che il presente giudizio di appello è disciplinato, ratione temporis, ex art. 35 D.Lvo 149/2022, in ragione della pendenza del giudizio di primo grado in data anteriore al 28 febbraio 2023, dal rito camerale a norma dell'art. 4, comma 15, L. 1 dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente giudizio di appello, quindi, si svolge interamente col rito camerale di cui agli artt. 737 e seguenti c.p.c. (cfr. Cass. 5433/95) mentre non trovano applicazione in questo giudizio, in ragione
13 della disciplina transitoria dettata dall'art. 35 D.Lgs. 149/2022, le nuove norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis e seguenti c.p.c.), introdotte dalla c.d. OR TA (D.Lvo 10 ottobre 2022 n. 149).
Nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della legge n. 898 del
1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti (Cass. 27234/2020).
Nel presente giudizio, quindi, possono essere ammessi i nuovi documenti depositati dalle parti, in quanto è sufficiente che sul contenuto di essi sia stato assicurato, come in concreto è avvenuto, un pieno e completo contraddittorio tra le parti.
La disposizione dell'art. 4, comma 15, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, secondo la quale "l'appello è deciso in camera di consiglio", deve essere interpretato come introduttivo del rito camerale per l'intero giudizio di impugnazione, e non soltanto per la fase decisoria.
Il giudizio divorzile in appello, per quanto si svolga, nel regime processuale applicabile “ratione temporis” con le forme del rito camerale, costituisce comunque un mezzo di impugnazione avente carattere "devolutivo" e come tale ha per oggetto la revisione della decisione di primo grado nei limiti del "devolutum" e delle censure formulate ed in correlazione alle domande formulate in quella sede.
Anche in difetto di un espresso richiamo dell'art. 342 c.p.c., deve pertanto ritenersi applicabile anche al reclamo in parola il principio della specificità dei motivi sancito da tale norma per il giudizio di appello. E' quindi necessaria, nel giudizio divorzile in appello, la formulazione di specifici motivi di impugnazione e solo ciò impedisce la formazione del giudicato interno rispetto all'oggetto sostanziale (il bene della vita) del procedimento.
La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 342 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, (“ratione temporis” applicabile) va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio
14 prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, per quanto sia mancante nel ricorso introduttivo del giudizio di appello la distinzione grafica in paragrafi delle singole censure avverso la sentenza di primo grado, la lettura del contenuto dello stesso ricorso permette, comunque, di individuare con chiarezza le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
L'appello è quindi ammissibile ex art. 342 c.p.c.
Si passa ora all'esame dei singoli motivi di appello.
Il primo motivo di appello è infondato.
Non sussistono i presupposti per dichiarare la nullità della CTU effettuata in primo grado con la dott.ssa , sul rilievo che, per quanto emerge dal verbale di udienza del 21.3.2023, il Persona_2 quesito assegnato dal Giudice del Tribunale di Gela (“accerti il CTU nominato previo ascolto del minore (Gela, 9/3/2010), nonché previo ascolto dei genitori di quest'ultimo – Persona_1
(Ragusa, 16/7/1975) e (Vittoria 10/4/1978)- quale sia Controparte_1 Parte_1 il miglior regime di domiciliazione del predetto, nel superiore interesse di quest'ultimo”) non aveva stabilito che l'ascolto del minore dovesse essere videoregistrato e nel regime processuale applicabile ratione temporis la videoregistrazione delle operazioni non era obbligatoria per il CTU.
Risulta dal verbale di udienza “in presenza” del 21.3.2023 in prime cure, che il CTU nominato dichiarava a detta udienza il luogo, il giorno e l'ora di inizio delle operazioni di consulenza e, dunque,
i consulenti tecnici nominati dalle parti ed i loro difensori sono stati messi nella condizione di partecipare all'inizio delle operazioni di consulenza e di sollevare immediatamente eventuali doglianze rispetto al modo di operare del CTU.
Come correttamente affermato nella motivazione della sentenza impugnata (pag. 5), “…il presidio di salvaguardia del contraddittorio e del principio di parità delle armi nell'espletamento delle attività di natura tecnica disposte dal giudice è garantita dalla possibilità per le parti private di partecipare
– a mezzo dei propri esperti – alle attività demandate al C.T.U. nonché di poter se del caso – con modalità confacenti alla natura degli accertamenti che devono compiersi –intervenire nel corso delle operazioni. Infatti, la registrazione audio e/o video delle predette operazioni, attenendo alla mera documentazione delle stesse che di regola può essere compiuta mediante verbalizzazione, non può ritenersi dovuta a meno che non sia stata prescritta dal giudice al momento del conferimento dell'incarico e fermo pur sempre il rispetto del contraddittorio (Cfr. Cassazione Ordinanza n. 25446 del 30/8/2023; Ordinanza n. 27773 del 22/9/2022)”.
15 In ogni caso, la dedotta nullità della consulenza tecnica d'ufficio doveva comunque essere immediatamente eccepita dalla parte interessata nelle forme e nei termini indicati dall'art. 157
c.p.c. e tanto non è avvenuto, con conseguente sanatoria della eventuale nullità.
E' infondato anche il secondo motivo di appello.
Il Tribunale di Gela, con ordinanza in data 2/2/2023, ha affermato quanto segue: “… è emersa tra le parti una elevata conflittualità atteso che il minore (Gela 9/3/2010) è Persona_1
“conteso” fra i due genitori poiché ciascuno ne desidera la domiciliazione presso di sé e che la posizione conflittuale delle parti determina una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori ai sensi dell'art.
78 co. 3 n. 3) cpc (attualmente in vigore) … dall'ascolto del minore con l'assistenza dell'esperto psicologo dott. , assunto all'udienza del 1°/2/2023, sono emersi profili non sufficientemente Tes_1 esplorati in sede di ascolto che meritano un approfondimento … ciò posto nomina curatore speciale del minore (Gela 9/3/2010) con poteri di rappresentanza processuale in senso Persona_1 al procedimento indicato in epigrafe l'Avv. Maria Ferrara del foro di Gela, con avviso alle parti che il curatore potrà procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 80 cpc in sede extraprocessuale”.
La decisione del Tribunale di Gela di procedere alla nomina di un curatore speciale ex art. 78, comma 3, n. 3 c.p.c. (comma aggiunto a decorrere dal 24/12/2021 dall'art. 1, comma 30,
L. 206/2021 e quindi applicabile “ratione temporis”) appare adeguatamente motivata e trova un obiettivo fondamento nell'elevata conflittualità della coppia genitoriale.
L'appellante neppure deduce di avere mai chiesto al presidente del tribunale o al giudice che procede, a norma dell'art. 80 ultimo comma c.p.c., nel testo applicabile “ratione temporis”, la revoca del curatore speciale per gravi inadempienze o perché mancavano o erano venuti meno i presupposti per tale nomina.
Neppure può formare oggetto di impugnazione il decreto del Tribunale di Gela di nomina di un curatore speciale per il minore . Persona_1
La nomina del curatore speciale, in sé, non riverbera effetti sul contenuto della sentenza gravata e non è stata provata, sebbene venga adombrato un vago sospetto di partigianeria da parte dell'appellante, alcuna condotta del curatore speciale avv. Maria Ferrara posta in violazione del mandato affidatogli dal giudice e dalla legge.
E' infondato anche il terzo motivo di appello.
La chiede che, nel permanere del regime di affidamento condiviso, il figlio minore Pt_1
venga collocato in prevalenza presso la residenza della madre in quanto ciò ER
corrisponderebbe ai desideri del figlio.
16 La Corte ha chiarito che la CTU espletata non è nulla, diversamente da quanto sostiene l'appellante; che corretta è stata pure la nomina del curatore speciale per il minore;
che il curatore speciale non ha violato i limiti del suo mandato né lo ha esercitato in danno del minore.
Tutto ciò posto, la non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza Pt_1
di primo grado, che con ampio apparato argomentativo motiva la decisione di collocare il minore presso la residenza del padre (pagg.
6-11 della sentenza appellata). ER
Il Tribunale di Gela, in maniera puntuale, richiama le conclusioni del CTU nominato, la dott.ssa , psicologa, la quale nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio Persona_6 espletata, ha svolto con il nucleo familiare “allargato” (cioè comprendente anche la famiglia di origine di entrambe le figure genitoriali) attività di indagine e approfondimento di cui all'elaborato presente agli atti, e dichiara di condividerle in quanto ampiamente motivate, logiche ed esaustive nonché svolte applicando una metodologia dotata di rigore scientifico e ampiamente illustrata nel corpo della relazione.
La consulente è arrivata alla conclusione che la soluzione più aderente all'interesse esclusivo del minore – il cui sviluppo emotivo-relazionale potrebbe essere “minacciato dal Persona_1
conflitto di coppia e dalla triangolazione del minore da parte dei genitori, il quale è stanco di essere coinvolto, e soprattutto si sente il maggior responsabile della diatriba tra i genitori” – sia quella di confermare l'attuale domiciliazione presso la residenza paterna prolungando però i tempi di visita della madre.
A sostegno di tali conclusioni ha esposto che “il sig.re si è occupato e si occupa ancora CP_1
oggi, di tutte le necessità e bisogni del figlio, della sua crescita personale, dei bisogni fisici, psicologici e relazionali. Pienamente convinto della cogenitorialità per la crescita del minore, è aperto alla condivisione del progetto di vita del figlio con la sua ex moglie e auspica ad una reale ed effettiva collaborazione”.
Rispetto alla volontà di vivere con la madre manifestata dal minore ha osservato che “dall'analisi delle relazione di con i genitori si evince una forte ambiguità e contraddizione. Afferma ER
di voler essere domiciliato dalla madre ma nella sua vita la principale figura di riferimento è il padre, descrivendolo come il suo “consigliere” principale, una figura che ammira anche per impegno e devozione al lavoro. Il minore si trova ad affrontare, insieme ai genitori e alla Persona_1 famiglia in generale, una fase importante del ciclo della vita: il periodo di transizione dall'infanzia verso l'età adulta, l'adolescenza. Questo è il periodo in cui l'individuo acquisisce le competenze e i requisiti per assumere le responsabilità di adulto. Per compiere adeguatamente tale transizione,
l'adolescente dovrà realizzare alcuni compiti evoluti, la cui risoluzione conduce alla costruzione
17 dell'identità e al successo nell'affrontare i problemi successivi. La famiglia dovrà essere la cornice in cui separazione e individuazione agiscono e permettono la differenziazione del Sé. In merito alla situazione evolutiva, ai legami di attaccamento, alle qualità delle relazioni familiari, il ragazzo si sente in colpa per la conflittualità genitoriale. Manifesta la paura dell'abbandono della madre al punto di accettare di mentire per proteggerla da ciò che la madre ritiene “cattivo”ovvero il padre.
Parlando del padre, si sente più libero a parlare dei suoi punti di debolezza perché il sig. CP_1
negli anni ha costruito un rapporto solido e una base sicura (sa che può contare su di lui), ma prova sentimenti di colpa e vergogna ( non riesce ad alzare lo sguardo quando dice di voler stare con la mamma). Il padre e il ragazzo sono riusciti a trovare un equilibrio individuale e relazionale sano. Il rischio più grande che può correre è il non riuscirsi a svincolare dai genitori e soprattutto ER dal loro conflitto. Mostra un eccessivo controllo delle emozioni e forte senso di responsabilità.” (Cfr. relazione peritale pagine 38 e 39).
Il Tribunale di Gela, quindi, ha osservato quanto segue (pagg.
9-10 della sentenza):
“Si ritiene, anche alla luce delle conclusioni della C.T.U. che il collegio ritiene di condividere, di dover confermare la domiciliazione prevalente del minore presso il padre e cristallando così l'attuale situazione di fatto.
Non può, infatti, essere trascurato che il minore si trova in una delicata fase della vita – dal ER
punto di vista personale e formativo – che impone di mantenere una certa stabilità nelle sue abitudini di vita poiché, come noto, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio va formulato sulla base di elementi concreti, tra cui il modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti e le consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cfr. Cass. n. 18817 del
23/9/2015).
Deve, peraltro, sottolinearsi che sebbene siano state mosse dalla resistente delle censure sulla gestione del minore – con riguardo alla mancata attenzione da parte del padre alla cura dell'igiene del figlio e all'eccessivo tempo che impiegherebbe nell'utilizzo dei videogiochi – all'esito ER dell'istruttoria espletata non è emersa alcuna trascuratezza nella persona del minore né altre criticità potendosi, semmai, evincere dalle stesse dichiarazioni delle parti e dalla documentazioni versata in atti che il figlio della coppia ha raggiunto dei buoni risultati nel proprio percorso formativo (si vedano le pagelle prodotte da parte ricorrente, l'ultima delle quali relativa al primo quadrimestre del corrente anno scolastico, in data 27.2.2024) e ha svolto molteplici attività scolastiche – si pensi alla partecipazione al progetto ERASMUS – ed extrascolastiche e sportive (Cfr. tra gli altri, il tesserino
18 della piscina prodotto in allegato alla seconda memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. di parte ricorrente).
Né tale quadro positivo, evidenziato anche dalla C.T.U. nominata, può essere scalfito dal rappresentato calo del rendimento scolastico – peraltro sulla base di risultati parziali e circoscritti ad un solo periodo del corrente anno – (Cfr. documento allegato alla memoria di replica) che, di per sé, può costituire un episodio fisiologico, specie all'inizio di un nuovo ciclo scolastico, all'interno di un percorso formativo che appare complessivamente buono.
D'altro canto, l'esigenza di preservare la stabilità di un assetto di vita e organizzativo del minore non impedisce di apportare quei cambiamenti che lo stesso ha espresso – chiaramente – di volere nella propria vita rideterminando i diritti di visita della resistente […]”. Parte_1
La Corte d'appello ha comunque ravvisato la necessità di procedere ad un nuovo ascolto del minore ex art. 337-octies c.c. (ed oggi ex artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c.) per Persona_1
consentirgli di esprimere nuovamente la propria opinione in un procedimento che lo riguarda.
Il nuovo ascolto del minore , da parte del consigliere delegato, avvenuto Persona_1
in data 5 marzo 2025 alla presenza dei difensori e del curatore speciale, permette di concludere che, effettivamente, la collocazione presso l'abitazione paterna corrisponde al migliore interesse del minore, tenuto conto delle sue attuali complessive esigenze.
In occasione del suo ascolto in data 5 marzo 2025 il minore (previamente avvisato delle ragioni che determinavano il suo ascolto personale in relazione al procedimento giudiziario tra i suoi genitori di cessazione degli effetti civili del matrimonio) ha dichiarato quanto segue:
“Sono e mi chiamo , nato a [...] il [...]. Sono uno studente e frequento Persona_1
il liceo scientifico a Gela, la seconda classe del liceo. Attualmente vivo con mio padre a Gela. A scuola mi accompagna mio padre ed è l'unico che mi accompagna a scuola. Attualmente mio padre ha una compagna la quale vive a casa con noi. Il mio orario scolastico è dalle ore 8:15 alle ore
14:00. Dopo l'uscita dalla scuola, a seconda del genitore con cui devo pranzare, vado a casa di mio padre o di mia madre la quale pure abita a Gela. Fino a qualche tempo fa nel pomeriggio frequentavo la palestra ma ora ho smesso perché sto frequentando la scuola guida per la “macchinetta AIXAM” acquistata da mio padre. Nel pomeriggio studio o gioco con i miei compagni online ognuno da casa propria. Quanto alla cena provvede mio padre, perché di solito ceno con mio padre. Il sabato, allorquando sono con mio padre, lui mi lascia uscire con gli amici e rientro alle ore 23:30. Quando invece sono con mia madre, la quale ha un compagno che non vive stabilmente a casa con lei, io sto con mia mamma, da quando finisce l'orario scolastico e fino alle ore 16:00 e non dormo mai a casa di mamma salvo che nei sabati in via alternata. Quando passo il fine settimana con mamma rientro
a casa di mio padre verso le ore 20:00 della domenica. Anche nei sabati in cui sono con mamma
19 posso uscire e stare con i miei amici. Attualmente non pratico attività sportiva ma vorrei ritornare a fare palestra. La scorsa estate, quando non c'era la scuola, sono stato a casa di mio padre dove c'è la mia stanza. La scorsa estate ho fatto l'animatore presso un oratorio a Gela. Ci sono state poi le vacanze a mare. Sono stato, per un viaggio, in Marocco con mio padre. Con mia madre, la scorsa estate, non ho viaggiato e sono stato prevalentemente al Grest a Gela. Il Grest iniziava dalle ore 8;45 fino alle 12:30 e poi si riprendeva dalle 15:15 e fino alle 19:30. La colazione, il pranzo e la cena avvenivano a casa di mamma. Lo scorso Natale e Capodanno l'ho passato con mia madre a Gela.
Dal 23 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 sono stato continuativamente a casa di mia madre. Ciò è accaduto perché mio padre era in viaggio di nozze. Frequento sia la nonna paterna (il nonno paterno
è morto) che i nonni materni, che vivono tutti a Gela. Questa attuale mia situazione mi va bene, ho trovato la mia dimensione a casa di mio padre e sono sereno in questa situazione. Per quanto mi riguarda non vi è nulla da cambiare rispetto alla attuale mia situazione. Per quanto riguarda il mio andamento scolastico è buono, vado bene a scuola. Quanto alle mie ispirazioni future, finite la scuola secondaria vorrei studiare medicina”.
Alla luce delle conclusioni della CTU disposta in prime cure e del nuovo ascolto del minore in data 5 marzo 2025, è provato che, nel permanere del regime di affido condiviso del minore, la collocazione di presso la abitazione del padre soddisfa l'esigenza di Persona_1 garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena e tiene anche conto del diritto del minore a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo.
Quindi il terzo motivo di appello, relativo alla collocazione del minore, è infondato e va rigettato.
Ugualmente infondato è il quarto motivo di appello.
Una volta confermato il collocamento del minore presso l'abitazione del padre, appare adeguato il contributo di € 200,00 mensili posto dal Tribunale di Gela a carico della per il Pt_1 mantenimento del figlio minore . ER
L'art. 337-ter c.c. stabilisce, al quarto comma, che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i
20 tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
La come provato dal deposito della “Certificazione Unica” 2020, 2021, 2022 effettuata Pt_1 in primo grado, è persona che dispone di un reddito da lavoro dipendente (rispettivamente, per gli anni 2019, 2020, 2021: € 5.179,60; € 15.421,72; 20.850,85) e quindi ha capacità di lavoro;
il contributo di € 200,00 mensili fissato dal Tribunale di Gela quale contributo per il mantenimento del figlio collocato presso l'altro genitore appare sicuramente ER adeguato.
Il quinto motivo di appello è infondato.
Il Tribunale di Gela, quanto al rigetto dell'assegno divorzile, dopo avere puntualmente richiamato gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile, ha motivato, in punto di fatto, come segue (cfr. pagine 14-15 della sentenza impugnata): “… nel corso del presente giudizio – escludendo il mero dato cronologico della durata del rapporto di convivenza coniugale – non sono stati neppure allegati elementi idonei a sostenere un accertamento circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente. Invero, il mero dato del momentaneo stato di disoccupazione di Parte_1
– il quale indubbiamente certifica un attuale squilibrio reddituale e patrimoniale tra i due coniugi – non è, di per sé, in grado di fondare il sorgere di un obbligazione espressione di quel dovere di solidarietà post-coniugale sopra menzionato a carico del ricorrente. Infatti, anche a voler tacere sulla circostanza che tale squilibrio, lungi dall'essere conseguenza di scelte di vita concordate dai coniugi durante il rapporto matrimoniale è, in realtà, conseguenza di consapevoli scelte assunte in un periodo successivo dopo la disgregazione del nucleo familiare, non può essere trascurato che
è soggetto, per età ed esperienze pregresse – peraltro coltivate e maturate Parte_1 anche durante il matrimonio – dotato di capacità professionali in grado di consentirle di trovare i mezzi per soddisfare le proprie esigenze di mantenimento e di ricavare redditi adeguati, come peraltro dimostrato dallo svolgimento da parte della stessa di regolare attività lavorativa fino a tutto il 2022
(Cfr. CUD 2020, 2021 e 2022 allegati alla comparsa di costituzione).Nonostante tali elementi siano già in grado di escludere in radice la fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente, occorre rilevare che ulteriore elemento suscettibile di elidere del tutto le ragioni che potrebbero fondare un riconoscimento del richiesto contributo economico a carico del resistente è costituito dalla relazione intrattenuta da . Deve, infatti, sottolinearsi come nel corso dell'attività Parte_1 svolte nel presente processo sia emerso con chiarezza – e finanche ammesso dalla stessa resistente nel corso del colloquio svolto con la dott.ssa .5.202 – che Persona_7 Parte_3
[...]
[...] ha intrattenuto una duratura relazione sentimentale con tale , almeno dal
[...] Persona_8
2020 (Cfr. relazione investigativa del 25.5.2020 allegata dal ricorrente con la seconda memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.). Tale circostanza nonché la sussistenza di un rapporto di convivenza more uxorio – nei periodi in cui faceva rientro a Gela – oltre ad essere Parte_1 emersa nel corso dei colloqui effettuati, rispettivamente, dal curatore speciale e dalla C.T.U., con il figlio minore della coppia risulta essere provata anche dalle dichiarazioni Persona_1 rese dalla testimone – residente nel medesimo stabile di , Testimone_2 Persona_8 sito a Gela in via Ravenna n. 34 – la quale all'udienza dell'1.2.2023 ha confermato che la resistente entrava e usciva dall'appartamento del anche nei periodi in cui lo stesso lavorava fuori Per_8 città, da sola o in compagnia dello stesso figlio minore, e ulteriormente corroborata dal contenuto delle relazioni investigative del 20.5.2022 e 25.2.2020 redatte da il cui Testimone_3 contenuto è stato dallo stesso confermato all'udienza dell'1.2.2023. Tali fatti risultano, peraltro, parzialmente confermati dallo stesso padre della resistente, , il quale nella Persona_9 medesima udienza ha dichiarato “quando mia figlia che lavora a Catania e ha un Persona_10 bambino di 7 anni mi viene a trovare poiché non ci entriamo a casa mia allora il ci fa il Per_8 favore che ospita a casa sua mia figlia , ma il non è in casa perché lavora fuori”. Non Pt_1 Per_8 appare, invece, in alcun modo credibile – alla luce della stessa ammissione della resistente e dei documenti prodotti dal ricorrente in data 14.3.2023 (Cfr. doc. n. 3) – la giustificazione da quest'ultimo addotta per spiegare la permanenza della resistente presso la casa del e cioè Per_8 che quest'ultimo, in qualità di amico dello stesso , metteva a disposizione la casa Persona_9 alla resistente nei momenti in cui era fuori per lavoro. Sebbene il collegio sia consapevole che la semplice instaurazione di un rapporto sentimentale o, ancora, di convivenza more uxorio non sia ex se ostativo al riconoscimento del diritto a percepire dall'ex coniuge economicamente più forte
l'assegno divorzile – quanto meno nella sua componente compensativo-perequativa – (Cassazione
Sez. Un. n. 32198 del 5/11/2021) alla luce di un quadro fattuale in cui Parte_1 appare dotata di adeguate capacità di procurarsi redditi sufficienti a consentirle di condurre una vita dignitosa, specie se considerato che la stessa può giovarsi del sostegno economico e materiale del proprio compagno (che può consistere anche nella messa a disposizione di un appartamento in cui poter abitare e ospitare il figlio), la domanda tesa al riconoscimento del diritto della resistente all'assegno divorzile non può che essere rigettata”.
La Suprema Corte, con recenti pronunce, ha chiarito che l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova
22 di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 26520 del
11/10/2024, Rv. 672753 - 01).
Inoltre, in tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo- compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32354 del 13/12/2024
(Rv. 673354 - 01).
E' stato anche precisato che “In tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, oltre che compensativo-perequativa, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera, restando irrilevante la circostanza che l'ex coniuge abbia già goduto di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, in quanto le esigenze assistenziali possono essere anche sopravvenute rispetto alla separazione” (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 13420 del 16/05/2023 Rv. 670632 - 01).
Nel caso di specie, in ordine alle condizioni economiche delle parti, dall'istruttoria è emerso che svolge la professione di avvocato, è titolare di uno studio professionale mentre Controparte_1
ha lavorato come insegnante e nella causa di separazione è stato accertato Parte_1 che ha la qualifica di estetista (cfr. sentenza di separazione n. 327/2021 del Tribunale di Gela, non appellata passata in giudicato). La non ha beneficiato di un assegno di Pt_1 mantenimento in forza della sentenza di separazione.
Nel giudizio di divorzio in prime cure la ha depositato la “Certificazione Unica” Pt_1
2020, 2021, 2022 da cui risulta che disponeva di un reddito da lavoro dipendente
(rispettivamente, per gli anni 2019, 2020, 2021, il reddito lordo annuo è stato pari a: €
5.179,60; € 15.421,72; 20.850,85). Anche il ha depositato documentazione CP_1 attestante i redditi lordi annui dichiarati per gli anni 2018, 2019 e 2020 (rispettivamente pari a: € 46.476; 28.998; € 47.615).
23 L'appellante non si confronta adeguatamente con le argomentazioni spese sul punto dal giudice di primo grado per negare l'assegno di divorzio e neppure allega un suo attuale stato di disoccupazione (cfr. pagine 7-8 atto di appello).
Il chiesto assegno di divorzio, allora, non può essere riconosciuto in favore della né Pt_1 in funzione compensativo-perequativa (in quanto per il suo riconoscimento non è sufficiente l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi ma occorre la allegazione e prova della riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, allegazione e prova del tutto mancante nel caso di specie), né in funzione assistenziale (in quanto non vi è prova di esigenze assistenziali anche sopravvenute rispetto alla separazione).
La carenza di allegazione e prova su tali fondamentali presupposti in sé necessari per il riconoscimento dell'assegno di divorzio rendono irrilevante l'esame dell'ulteriore tema dell'eventuale convivenza intrapresa dalla successivamente alla separazione dall'ex Pt_1 coniuge.
E' infondato anche il sesto motivo di appello.
In tema di spese processuali, il potere del giudice incontra il limite di non poterle porre, in tutto o in parte, in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (cfr. Cass. 10685/2019).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado, “tenuto conto della natura della causa e del suo complessivo esito” (vedi pag. 16 della sentenza impugnata), ha compensato tra le parti metà delle spese e ha posto la residua metà a carico della Pt_1
La lamenta che le spese non siano state per intero compensate ma tale doglianza è Pt_1 del tutto generica in quanto non chiarisce per quale ragione la stessa, che pure risultava soccombente su più fondamentali questioni (quali il collocamento del figlio presso il padre e l'assegno di divorzio), a differenza del , non dovesse essere condannata al pagamento CP_1 di metà delle spese per il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.).
In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza appellata va confermata.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in base agli atti, in favore dell'appellato e del Curatore Controparte_1 speciale del minore avv. Maria Ferrara, applicando i parametri del D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, in euro 4.996,00 ciascuno per compenso (€ 1.029,00 per fase
24 studio;
€ 709,00 per fase introduttiva;
€ 1.523,00 per fase istruttoria;
€ 1.735,00 per fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
L'art. 133 del DPR 115/2002 prevede che “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
Atteso che il curatore speciale del minore è ammesso al patrocinio a spese dello Stato il pagamento dell'importo sopra indicato dovrà essere eseguito dalla soccombente in Pt_1 favore dello Stato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Gela n. 435/2024, pubblicata in data Parte_1
22 luglio 2024, che per l'effetto conferma;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio Parte_1 di appello in favore dell'appellato e dell'avv. Maria Ferrara, nella sua Controparte_1
qualità di curatore speciale del minore , liquidate, per ciascuno, in euro Persona_1
4.996,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 133 DPR 115/2002, dispone che il pagamento, come sopra indicato, in favore dell'avv. Maria Ferrara, quale curatore speciale del minore , venga Persona_1
eseguito dalla soccombente in favore dello Stato. Parte_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Caltanissetta, 3 giugno 2025
Il Presidente estensore
Emanuele De Gregorio
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