Ordinanza presidenziale 14 novembre 2023
Ordinanza cautelare 9 dicembre 2023
Sentenza 9 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 28 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 3 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01640/2026REG.PROV.COLL.
N. 01919/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1919 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Calvelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Brescia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 00984/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. EN NA, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante ha impugnato in primo grado il provvedimento del Questore di Brescia, con cui è stato disposto nei suoi confronti il divieto di accedere per anni tre a tutti gli impianti sportivi sia del territorio nazionale che degli altri stati esteri ove si svolgono manifestazioni sportive, compresi gli allenamenti, di qualsiasi livello agonistico, professionistico, dilettantistico ed amichevole, a carattere nazionale ed internazionale, connesse agli sport quali calcio, pallacanestro, pallavolo, rugby e pallanuoto.
2. Il Tar adito ha rigettato il ricorso, in quanto:
“ L’esame comparato della documentazione in atti non consente significativi margini di dubbio sulla identificazione del -OMISSIS-. Egli era presente nello stadio di Brescia durante gli incidenti, in un gruppo di tifosi cosentini i quali, diversamente da altri sostenitori della stessa squadra, mentre le Forze dell’ordine in assetto antisommossa si frapponevano tra loro e i tifosi bresciani, contenuti con estrema difficoltà, invece di allontanarsi con la massima celerità dall’area critica, vi si soffermavano inveendo e affrontando questi e quelle…
… ritiene il Collegio che la prescrizione sia adeguatamente circostanziata, e, interpretata secondo ragionevolezza e buona fede possa essere rispettata senza particolari difficoltà.
È indubbio che egli nel triennio stabilito potrebbe per errore incolpevole trovarsi in prossimità di uno dei luoghi interdetti, ma in tal caso egli potrà e dovrà senz’altro subito allontanarsene e, soprattutto, non assumere alcun contegno che lo metta in qualche modo in relazione con gli stessi, stante lo scopo eminentemente preventivo del divieto: non v’è dunque alcuna irragionevole sproporzione tra la sua condotta qui considerata e le limitazioni che gli sono imposte ”.
3. Con l’atto di appello il ricorrente formula i seguenti motivi di doglianza:
- error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, L. n. 401/1989 e s.m.i. per difetto dei presupposti, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, mancata identificazione dei presunti autori della condotta contestata:
ritenendo che “ La sentenza appellata mostra nella sua interezza una completa riproduzione della valutazione soggettiva operata dalla polizia giudiziaria senza aver effettuato una minima ponderazione dei fatti e della relativa documentazione fotografica allegata.
È evidente che l’accettazione incondizionata delle conclusioni della polizia giudiziaria ha precluso di fatto ogni indagine sull’istruttoria e, conseguentemente ha colorato di illegittimità per eccesso di potere l’operato della PA che doveva essere vagliato dal GA….
Trattandosi di un provvedimento restrittivo della libertà personale, il daspo presuppone, quindi, un accertamento della responsabilità del destinatario che, sebbene non debba necessariamente superare la soglia del ragionevole dubbio propria della disciplina della responsabilità penale, deve quanto meno essere contraddistinto da una elevata probabilità comprovante il coinvolgimento personale del singolo individuo in relazione ai fatti a lui contestati, non potendosi all’uopo ritenere sufficiente il criterio del più probabile che non, né potendo l’Amministrazione valersi delle presunzioni di responsabilità e o di colpevolezza proprie della disciplina contemplata dal codice civile, (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, n. 208 del 17.01.2019)….
Nella fattispecie Il Dott. -OMISSIS-, che mai nella sua vita è stato oggetto di provvedimenti amministrativi o penali di alcun genere e che risulta essere nella comunità ove vive e nel comune sentire della relativa pubblica opinione come cittadino probo ed onesto oltre che professionista (è consulente aziendale), integerrimo e umanamente apprezzato, contrariamente a quanto sostenuto dall’Autorità Giudiziaria non ha avuto, in occasione dei fatti contestati, alcuna condotta pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica non avendo causato alcun diverbio, non avendo tenuto una condotta violenta, non avendo aggredito nessuno e non avendo mantenuto condotte che comportassero o agevolassero situazioni di allarme o pericolo.
Il Dott. -OMISSIS-non ha preso parte ad episodi di violenza su persone o cose, senza incitare, inneggiare o indurre alla violenza. In sostanza il dott. -OMISSIS-non si è reso responsabile di alcuna attività tale da creare turbativa per l’ordine pubblico, non essendosi reso responsabile di lancio di materiale pericoloso, usando, invero, un atteggiamento di difesa sia nei confronti dei tifosi bresciani, che delle Forze dell’Ordine, essendosi trovato in mezzo agli scontri, in modo accidentale, nel momento in cui i gruppi storici di ultras del Brescia cercava di sfondare lo scarso servizio d’ordine al solo fine di venire in contatto con i tifosi del Cosenza assiepati in Curva; IN CONCLUSIONE per paura di rimanere bloccato tra gli ultras scatenati ha tentato di allontanarsi il più in fretta possibile.
Non si può certo addebitare allo stesso una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica.
L’azione dell’appellante non ha avuto i connotati della pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, stante i connotati temporali e locali in cui l’azione stessa si è svolta.
Il Dott. -OMISSIS-non è persona avvezza ad interpretare atteggiamenti faziosi o estremistici come è tipico di alcune frange di tifosi, ma è tifoso pacifico ed appassionato della propria squadra di calcio ”;
- error in iudicando, eccesso di potere per indeterminatezza e difetto di proporzionalità della misura rispetto alla condotta contestata e violazione della libertà di circolazione costituzionalmente garantita: in merito sostiene che “ E’ principio ormai consolidato nel nostro ordinamento che il giudice debba valutare se il provvedimento sia indispensabile, se sia adeguato al fine che l’amministrazione intende perseguire, se costituisca la misura meno restrittiva possibile nei confronti della sfera giuridica del destinatario. E, talora, effettua un bilanciamento tra i benefici ottenuti per il pubblico interesse e i sacrifici imposti agli interessi dei privati: la cosiddetta proporzionalità in senso stretto (Cons. Stato, Sez. IV, n.964/2015). Il tutto, ovviamente, nell’ambito di un controllo sulla legittimità.
In realtà nel caso in esame il provvedimento impugnato impone, infatti, al -OMISSIS-, con formula invero generica ed onnicomprensiva…
…l'inibizione generica ed indeterminata assunta dalla Questura di Brescia si rivela del tutto inidonea a circoscrivere in modo preciso il contenuto della interdizione, poiché non individua luoghi precisi, facendo riferimento ad un concetto eccessivamente dilatato che, se inteso nella sua massima espressione, non consentirebbe al sanzionato di muoversi su tutto il territorio nazionale in occasione di una molteplicità indefinita di eventi calcistici tenutisi sul territorio nazionale” .
4. Ministero dell’Interno e Questura di Brescia si sono costituiti con formula di mero stile.
In primo grado la Questura aveva evidenziato che “ Dalla visione delle immagini riprese dagli operatori della Polizia Scientifica nonché dalle telecamere di videosorveglianza dell’impianto sportivo è stato infatti possibile individuare -OMISSIS-, capelli corti bianchi, polo manica lunga rossa e jeans, mentre, unitamente ad altri tifosi cosentini, raggiunge la zona dei tornelli del Settore Curva Sud, ove, armato di cintura, inveisce in modo minaccioso contro i reparti di polizia intervenuti a protezione del settore preso di mira dai tifosi bresciani. Successivamente, ignorando le indicazioni degli operatori e a seguito dell’indebita apertura dei cancelli operata da altri tifosi cosentini, si è portato nella zona ove nel contempo tifosi bresciani avevano creato un varco, sfondando il cancello di separazione dei settori.
Le immagini ritraggono il ricorrente mentre si scaglia verso di loro, il tutto sempre armato di cintura ”.
5. In esito alla camera di consiglio del 27 marzo 2025 il Collegio, con ord. n. 1231/2025, ha respinto l’istanza cautelare prodotta dall’interessato, con le seguenti motivazioni:
“ Premesso, altresì, che il DASPO è una misura di prevenzione e, quindi, può essere adottata anche nel caso di condotte che possano comportare o agevolare situazioni di allarme o di pericolo in occasione delle manifestazioni sportive;
Rilevato che l’appello cautelare, prima facie e fatti salvi i dovuti approfondimenti propri della sede di merito, non sembra assistito dal fumus boni iuris, apparendo, alla luce della sommaria delibazione tipica di questa fase, consistenti gli elementi posti a base del provvedimento impugnato, come evidenziato dal giudice di prime cure;
Considerato che la doglianza della violazione del principio di proporzionalità della misura potrà essere esaminata in sede di merito, senza che ciò determini allo stato alcun pregiudizio grave e irreparabile;
Ritenuto, inoltre, sotto il profilo del periculum in mora, che nella comparazione degli interessi appare allo stato prevalente quello relativo alla sicurezza pubblica, non apparendo qualificabile come grave e irreparabile il pregiudizio consistente nell’impossibilità temporanea di assistere ad eventi sportivi ”.
6. All’udienza pubblica del giorno 11 dicembre la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va, quindi, respinto.
2. Preliminarmente va osservato, in linea con la giurisprudenza consolidata della Sezione, che il provvedimento di divieto in esame (c.d. daspo ) è connotato da ampia discrezionalità, spettando all'autorità amministrativa la valutazione in concreto dell'inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi (vds. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8381/2022).
2.1. Sotto il profilo probatorio, infatti, la giurisprudenza ha qualificato la fattispecie come tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l'inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia della prevenzione alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del " più probabile che non ", non richiedendosi anche per questa misura amministrativa di prevenzione (al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia) la certezza, ogni oltre ragionevole dubbio, della lesione del bene giuridico della sicurezza e dell'ordine pubblico, ma, appunto, una dimostrazione fondata su " elementi di fatto " gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 866/2019).
2.2. Il divieto, dunque, stante la finalità spiccatamente preventiva che lo caratterizza, può essere irrogato dall'autorità amministrativa non solo nel caso di accertata lesione, in un’ottica di repressione penalmente accertata, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, in evidente ottica di prevenzione, come appunto nel caso di condotte che comportino o agevolino situazioni di " allarme " o di " pericolo ".
3. Ciò posto, nel caso di specie, ed in riferimento alle doglianze svolte dall’appellante:
a) dall’esame degli atti di causa emerge che il provvedimento del Questore si basa su circostanze ed elementi:
- gravi, precisi, concordanti, oggettivamente documentati, tali da giustificare la valutazione di potenziale pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica;
- da ritenersi del tutto sufficienti a soddisfare il già citato parametro probatorio del “ più probabile che non ” richiesto ai fini dell’irrogazione della misura qui in esame;
- quindi pienamente idonei a sostenere la legittimità del provvedimento, come correttamente statuito dalla sentenza di primo grado;
b) per quanto attiene alla censura per eccesso di potere per indeterminatezza e difetto di proporzionalità della misura rispetto alla condotta contestata e alla violazione della libertà di circolazione costituzionalmente garantita, la prescrizione appare, sempre in linea con le statuizioni del Giudice di prime cure, adeguatamente circostanziata, alla luce delle riferite finalità preventive.
4. Per le ragioni esposte l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione statale intimata, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MI OR, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
EN NA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN NA | MI OR |
IL SEGRETARIO