Articolo 600 octies del Codice penale
Articolo 635Articolo 635 ter
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12 aprile 2025
Art. 600-octies.

((Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio))

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni ((sedici)) o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorita' o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, e' punito con la reclusione ((da uno a cinque anni)) .

((Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile)) .
Entrata in vigore il 12 aprile 2025
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