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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/11/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 861/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. FA IA, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 10 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.R.G. 861/2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marco Ippolito MATANO come da procura Parte_1 in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta, Viale delle Querce n. 20
- ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dai propri dipendenti ex art. 417 bis c.p.c. e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
- resistente
Oggetto: valutazione servizio di leva prestato non in costanza di nomina – personale ATA
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 24.4.2023 e ritualmente notificato, espone Parte_1 di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore conseguito il 14.7.2009; di avere presentato in data 15.4.2021 domanda di conferma della permanenza nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per la Provincia di Latina valide per il triennio scolastico 2021-
2024, per il profilo di collaboratore scolastico;
di non avere ottenuto la corretta valutazione del servizio militare prestato dal 23.3.2010 al 22.3.2011, non in costanza di nomina, ma comunque successivamente al conseguimento del diploma che costituisce titolo di accesso alle graduatorie suddette;
di avere pertanto subito una illegittima decurtazione del punteggio spettante, in quanto il non ha riconosciuto CP_1 per il servizio militare prestato non in costanza di nomina il punteggio pieno pari a punti 6, attribuito solamente allorché il servizio di leva sia prestato in costanza di rapporto, ma quello di 0,6.
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce che l'operato dell'amministrazione convenuta è illegittimo per contrasto con le norme primarie di cui all'art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e dell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010, che impongono la valutazione piena e a tutti gli effetti del servizio militare e di quello civile sostitutivo, a prescindere che sia prestato in costanza o meno di nomina. L'attore richiama precedenti della giurisprudenza amministrativa e di merito secondo cui il servizio di leva e quello sostitutivo civile devono sempre essere valutati anche se non prestati in costanza di rapporto, alla sola condizione che siano stati svolti dopo il conseguimento del titolo, in coerenza con l'art. 52, comma 2,
Cost.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare, anche previa disapplicazione del D.M. n. 50 del 03/03/2021, nonché della Circolare n. 9256 del 18.03.2021, delle graduatorie del personale ATA ove il ricorrente risulti effettivamente inserito e di ogni altra normativa
e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, alla valutazione nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, vigenti nel triennio 2021/2024, del periodo di servizio militare prestato non in costanza di nomina nella misura di 6 punti per ogni anno di servizio militare e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, per complessivi punti 13,30 per il profilo di Collaboratore Scolastico;
b) per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato correggendo, di conseguenza, il punteggio riconosciutogli nella graduatoria riferita al triennio in corso
(2021/2024); c) ordinare all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024.
Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. L'amministrazione resistente deduce di avere correttamente valutato il servizio militare prestato da controparte non in costanza di nomina, in conformità alle previsioni D.M. n. 50 del 03.03.2021 e alla normativa primaria regolante la fattispecie.
5. La causa, istruita documentalmente, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 10 novembre 2025 è stata decisa come in dispositivo con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'azione promossa dal ricorrente è diretta a conseguire, per il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto, l'attribuzione del medesimo punteggio, pari a complessivi punti 6 per anno previsto dalla tabella A/1 allegata al D.M. n. 50 del 3.3.2021 per il servizio militare prestato in costanza di rapporto, a valere sulle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per la provincia di Latina, triennio scolastico
2021-2024, per il personale ATA, profilo di collaboratore scolastico (cfr. scheda di valutazione titoli).
7. Il ricorso è infondato e va rigettato.
8. Va preliminarmente chiarito che il thema decidendum della presente controversia non investe la possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o del servizio civile sostitutivo solo se prestato in costanza di nomina, precludendola ove prestato non in costanza di rapporto, questione che è stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 5679/2020; n. 15467/2021; n. 41894/2021; n. 8586/2024, quest'ultima con riferimento alle graduatorie di circolo e di istituto) con l'enunciazione del principio che una tale limitazione non può ritenersi legittima alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010 (“
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”), il quale va inteso, in armonia con l'art. 52 Cost., non nel senso di limitare, in presenza di pubblici concorsi, cui vanno estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola, il riconoscimento del servizio ai soli casi in cui sia reso in costanza di rapporto, ma nel senso di imporre il generale riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone poi il riconoscimento anche se reso in costanza di rapporto (comma 2).
9. La questione controversa nel presente giudizio è altra ed attiene alla possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, così come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
10. Sul punto, in una recente pronuncia (Cass. civ., sez. lav., 8.8.2024, n. 22429), di cui qui si riportano le condivisibili argomentazioni anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la Suprema Corte ha ritenuto la piena legittimità delle previsioni dei decreti ministeriali che attribuiscono un punteggio differente a seconda che il servizio militare o quello civile sostitutivo siano prestati o meno in costanza di rapporto.
In particolare, il D.M. n. 50 del 3.3.2021, che concerne il personale ATA qui in considerazione, stabilisce che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica” (All. A, punto A, primo periodo), che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” (All. A, punto A, secondo periodo), che “è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” (All. A, terzo periodo), che “il servizio valutabile è quello effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla tabella di valutazione) e che, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati “nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti” (punto 1, secondo periodo, delle note alla tabella di valutazione).
11. Secondo la tabella allegata al decreto, alla luce dei criteri citati, i servizi prestati nelle specifiche qualifiche di cui alla predetta tabella (assistente amministrativo;
assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.) attribuiscono 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o le qualifiche assimilate nella tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni attribuiscono 0,05 punti per ogni mese di sevizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di 0,60 annui.
12. Ne discende che, in applicazione dei criteri illustrati, per il servizio militare o il servizio civile sostitutivo prestato in costanza di rapporto spettano, per le graduatorie concernenti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, per quello prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,05 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
13. Tale assetto regolatorio non è stato ritenuto, nella pronuncia citata, in contrasto con quanto disposto dai due commi sopra richiamati dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, posto che il primo comma di tale articolo – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte, per il servizio civile sostitutivo – richiede la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso
“con lo stesso punteggio” proprio dei “servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”, che è quanto esattamente attribuito dal D.M. n. 50 del 2021 per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto, mentre il secondo comma – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte, per il servizio civile sostitutivo – non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione “a tutti gli effetti”. Può allora ritenersi, come argomenta persuasivamente la Suprema Corte, che la norma primaria citata non esclude affatto la diversa valorizzazione, con attribuzione di un diverso punteggio, del servizio militare o civile sostitutivo a seconda che sia svolto o meno in costanza di rapporto con la medesima pubblica amministrazione, limitandosi ad imporre che a quello reso non in costanza di rapporto deve essere attribuito un punteggio non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e che quello reso in costanza di rapporto con la medesima amministrazione scolastica deve essere valorizzato
“a tutti gli effetti”, nel senso che, allorché ricorra tale presupposto, lo svolgimento del servizio militare o servizio civile sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso presso l'amministrazione di appartenenza.
14. Una tale regolamentazione non è stata ritenuta neppure irragionevole, perché si è condivisibilmente osservato che l'attribuzione del medesimo punteggio previsto per il servizio effettivo alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza, ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego, a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere gli obblighi di leva, risponde all'esigenza di assicurare a costui parità di trattamento rispetto a chi invece prosegue nel medesimo rapporto, così neutralizzando il pregiudizio che altrimenti subirebbe il primo per il solo fatto della prestazione del servizio militare obbligatorio o sostitutivo, in violazione dell'art. 52, comma 2, Cost (“Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né
l'esercizio dei diritti politici”). Tale esigenza evidentemente non sussiste quando viene in questione, ai fini delle graduatorie per le supplenze, la valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. In quest'ultimo caso, sebbene tale servizio vada comunque valorizzato, non potendo costituire ragione di pregiudizio in coerenza con l'art. 52, comma 2, Cost., non deve esserlo necessariamente nella stessa misura del servizio prestato in costanza di rapporto, essendo solo quest'ultima una posizione che sollecita un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, “sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma” (Cass. civ. n. 22489/2024 cit.).
15. Il D.M. n. 50 del 2021 dà corretta attuazione a tali principi, perché se da un lato attribuisce comunque un punteggio in conseguenza dello svolgimento del servizio militare o di quello civile sostitutivo, dall'altro attribuisce un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la
P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo, e ciò anche tenuto conto del fatto che la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa è stata già ritenuta in generale legittima dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 17081/2007).
16. La validità del ragionamento non può essere inficiata dal richiamo dell'art. 485, co. 7 e dell'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo ai fini del punteggio nei concorsi o nelle graduatorie per le supplenze, ma solamente ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” per il personale docente e ATA.
17. In applicazione dei principi esposti, deve ritenersi corretta la valutazione del servizio militare prestato dal ricorrente non in costanza di nomina dal 23.3.2010 al 22.3.2011 (cfr. certificazione del servizio militare, ove risulta il servizio prestato per tale periodo) a valere nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia provincia di Latina del personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, profilo di collaboratore scolastico, con il punteggio di 0,60, in quanto avvenuta in coerenza con le legittime previsioni sopra richiamate in materia di valorizzazione del servizio militare reso non in costanza di nomina di cui al D.M. n. 50 del 2021 e alla allegata tabella A.
18. Il ricorso va pertanto rigettato. 19. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese processuali, in considerazione di precedenti anche della Corte d'Appello di Roma favorevoli alla prospettazione di parte ricorrente e della sopravvenienza solo in corso di causa della citata pronuncia della Corte di Cassazione
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− rigetta il ricorso;
− compensa integralmente le spese processuali
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
FA IA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. FA IA, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 10 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.R.G. 861/2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marco Ippolito MATANO come da procura Parte_1 in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta, Viale delle Querce n. 20
- ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dai propri dipendenti ex art. 417 bis c.p.c. e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
- resistente
Oggetto: valutazione servizio di leva prestato non in costanza di nomina – personale ATA
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 24.4.2023 e ritualmente notificato, espone Parte_1 di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore conseguito il 14.7.2009; di avere presentato in data 15.4.2021 domanda di conferma della permanenza nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per la Provincia di Latina valide per il triennio scolastico 2021-
2024, per il profilo di collaboratore scolastico;
di non avere ottenuto la corretta valutazione del servizio militare prestato dal 23.3.2010 al 22.3.2011, non in costanza di nomina, ma comunque successivamente al conseguimento del diploma che costituisce titolo di accesso alle graduatorie suddette;
di avere pertanto subito una illegittima decurtazione del punteggio spettante, in quanto il non ha riconosciuto CP_1 per il servizio militare prestato non in costanza di nomina il punteggio pieno pari a punti 6, attribuito solamente allorché il servizio di leva sia prestato in costanza di rapporto, ma quello di 0,6.
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce che l'operato dell'amministrazione convenuta è illegittimo per contrasto con le norme primarie di cui all'art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e dell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010, che impongono la valutazione piena e a tutti gli effetti del servizio militare e di quello civile sostitutivo, a prescindere che sia prestato in costanza o meno di nomina. L'attore richiama precedenti della giurisprudenza amministrativa e di merito secondo cui il servizio di leva e quello sostitutivo civile devono sempre essere valutati anche se non prestati in costanza di rapporto, alla sola condizione che siano stati svolti dopo il conseguimento del titolo, in coerenza con l'art. 52, comma 2,
Cost.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare, anche previa disapplicazione del D.M. n. 50 del 03/03/2021, nonché della Circolare n. 9256 del 18.03.2021, delle graduatorie del personale ATA ove il ricorrente risulti effettivamente inserito e di ogni altra normativa
e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, alla valutazione nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, vigenti nel triennio 2021/2024, del periodo di servizio militare prestato non in costanza di nomina nella misura di 6 punti per ogni anno di servizio militare e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, per complessivi punti 13,30 per il profilo di Collaboratore Scolastico;
b) per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato correggendo, di conseguenza, il punteggio riconosciutogli nella graduatoria riferita al triennio in corso
(2021/2024); c) ordinare all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024.
Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. L'amministrazione resistente deduce di avere correttamente valutato il servizio militare prestato da controparte non in costanza di nomina, in conformità alle previsioni D.M. n. 50 del 03.03.2021 e alla normativa primaria regolante la fattispecie.
5. La causa, istruita documentalmente, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 10 novembre 2025 è stata decisa come in dispositivo con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'azione promossa dal ricorrente è diretta a conseguire, per il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto, l'attribuzione del medesimo punteggio, pari a complessivi punti 6 per anno previsto dalla tabella A/1 allegata al D.M. n. 50 del 3.3.2021 per il servizio militare prestato in costanza di rapporto, a valere sulle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per la provincia di Latina, triennio scolastico
2021-2024, per il personale ATA, profilo di collaboratore scolastico (cfr. scheda di valutazione titoli).
7. Il ricorso è infondato e va rigettato.
8. Va preliminarmente chiarito che il thema decidendum della presente controversia non investe la possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o del servizio civile sostitutivo solo se prestato in costanza di nomina, precludendola ove prestato non in costanza di rapporto, questione che è stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 5679/2020; n. 15467/2021; n. 41894/2021; n. 8586/2024, quest'ultima con riferimento alle graduatorie di circolo e di istituto) con l'enunciazione del principio che una tale limitazione non può ritenersi legittima alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010 (“
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”), il quale va inteso, in armonia con l'art. 52 Cost., non nel senso di limitare, in presenza di pubblici concorsi, cui vanno estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola, il riconoscimento del servizio ai soli casi in cui sia reso in costanza di rapporto, ma nel senso di imporre il generale riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone poi il riconoscimento anche se reso in costanza di rapporto (comma 2).
9. La questione controversa nel presente giudizio è altra ed attiene alla possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, così come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
10. Sul punto, in una recente pronuncia (Cass. civ., sez. lav., 8.8.2024, n. 22429), di cui qui si riportano le condivisibili argomentazioni anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la Suprema Corte ha ritenuto la piena legittimità delle previsioni dei decreti ministeriali che attribuiscono un punteggio differente a seconda che il servizio militare o quello civile sostitutivo siano prestati o meno in costanza di rapporto.
In particolare, il D.M. n. 50 del 3.3.2021, che concerne il personale ATA qui in considerazione, stabilisce che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica” (All. A, punto A, primo periodo), che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” (All. A, punto A, secondo periodo), che “è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” (All. A, terzo periodo), che “il servizio valutabile è quello effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla tabella di valutazione) e che, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati “nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti” (punto 1, secondo periodo, delle note alla tabella di valutazione).
11. Secondo la tabella allegata al decreto, alla luce dei criteri citati, i servizi prestati nelle specifiche qualifiche di cui alla predetta tabella (assistente amministrativo;
assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.) attribuiscono 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o le qualifiche assimilate nella tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni attribuiscono 0,05 punti per ogni mese di sevizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di 0,60 annui.
12. Ne discende che, in applicazione dei criteri illustrati, per il servizio militare o il servizio civile sostitutivo prestato in costanza di rapporto spettano, per le graduatorie concernenti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, per quello prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,05 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
13. Tale assetto regolatorio non è stato ritenuto, nella pronuncia citata, in contrasto con quanto disposto dai due commi sopra richiamati dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, posto che il primo comma di tale articolo – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte, per il servizio civile sostitutivo – richiede la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso
“con lo stesso punteggio” proprio dei “servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”, che è quanto esattamente attribuito dal D.M. n. 50 del 2021 per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto, mentre il secondo comma – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte, per il servizio civile sostitutivo – non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione “a tutti gli effetti”. Può allora ritenersi, come argomenta persuasivamente la Suprema Corte, che la norma primaria citata non esclude affatto la diversa valorizzazione, con attribuzione di un diverso punteggio, del servizio militare o civile sostitutivo a seconda che sia svolto o meno in costanza di rapporto con la medesima pubblica amministrazione, limitandosi ad imporre che a quello reso non in costanza di rapporto deve essere attribuito un punteggio non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e che quello reso in costanza di rapporto con la medesima amministrazione scolastica deve essere valorizzato
“a tutti gli effetti”, nel senso che, allorché ricorra tale presupposto, lo svolgimento del servizio militare o servizio civile sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso presso l'amministrazione di appartenenza.
14. Una tale regolamentazione non è stata ritenuta neppure irragionevole, perché si è condivisibilmente osservato che l'attribuzione del medesimo punteggio previsto per il servizio effettivo alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza, ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego, a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere gli obblighi di leva, risponde all'esigenza di assicurare a costui parità di trattamento rispetto a chi invece prosegue nel medesimo rapporto, così neutralizzando il pregiudizio che altrimenti subirebbe il primo per il solo fatto della prestazione del servizio militare obbligatorio o sostitutivo, in violazione dell'art. 52, comma 2, Cost (“Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né
l'esercizio dei diritti politici”). Tale esigenza evidentemente non sussiste quando viene in questione, ai fini delle graduatorie per le supplenze, la valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. In quest'ultimo caso, sebbene tale servizio vada comunque valorizzato, non potendo costituire ragione di pregiudizio in coerenza con l'art. 52, comma 2, Cost., non deve esserlo necessariamente nella stessa misura del servizio prestato in costanza di rapporto, essendo solo quest'ultima una posizione che sollecita un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, “sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma” (Cass. civ. n. 22489/2024 cit.).
15. Il D.M. n. 50 del 2021 dà corretta attuazione a tali principi, perché se da un lato attribuisce comunque un punteggio in conseguenza dello svolgimento del servizio militare o di quello civile sostitutivo, dall'altro attribuisce un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la
P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo, e ciò anche tenuto conto del fatto che la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa è stata già ritenuta in generale legittima dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 17081/2007).
16. La validità del ragionamento non può essere inficiata dal richiamo dell'art. 485, co. 7 e dell'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo ai fini del punteggio nei concorsi o nelle graduatorie per le supplenze, ma solamente ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” per il personale docente e ATA.
17. In applicazione dei principi esposti, deve ritenersi corretta la valutazione del servizio militare prestato dal ricorrente non in costanza di nomina dal 23.3.2010 al 22.3.2011 (cfr. certificazione del servizio militare, ove risulta il servizio prestato per tale periodo) a valere nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia provincia di Latina del personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, profilo di collaboratore scolastico, con il punteggio di 0,60, in quanto avvenuta in coerenza con le legittime previsioni sopra richiamate in materia di valorizzazione del servizio militare reso non in costanza di nomina di cui al D.M. n. 50 del 2021 e alla allegata tabella A.
18. Il ricorso va pertanto rigettato. 19. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese processuali, in considerazione di precedenti anche della Corte d'Appello di Roma favorevoli alla prospettazione di parte ricorrente e della sopravvenienza solo in corso di causa della citata pronuncia della Corte di Cassazione
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− rigetta il ricorso;
− compensa integralmente le spese processuali
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
FA IA