CASS
Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2024, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile NE NZ nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: DI DI TA FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/06/2023 del GIUDICE Di PACE di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1804 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 22/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1.Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Caltanissetta ha assolto Gaetano Fabio Di IO dal reato di minaccia, commesso, a mezzo della piattaforma Facebook, in danno di ZA IA. 2. Ricorre per cassazione la costituita parte civile, ZA IA, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Pietro Ivan Maravigna, il quale svolge un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 612 cod.pen. In particolare, la difesa ricorrente ritiene sussistente il reato di minaccia - che è reato di pericolo - per la idoneità delle affermazioni, aggressive e colorite pronunciate dall'imputato, a intimorire la persona offesa e a menomarne la sfera di libertà morale. Si duole, inoltre, della mancata valutazione del contesto in cui le frasi sono state proferite, in contrasto con i recenti arresti giurisprudenziali sul punto. 3. Ha depositato memoria il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Raffaella MONALDI, che conclude per il rigetto del ricorso della parte civile. 4. Ha depositato memoria anche l'avvocato Pietro Ivan MARAVIGNA, nell'interesse della parte civile ricorrente, che insiste nei motivi e chiede annullarsi la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e deve essere, perciò, dichiarato inammissibile. 1.1.Manca il ricorrente di confrontarsi, come dovuto, con la sentenza impugnata, la quale ha affrontato specificamente e correttamente proprio il tema della contestualizzazione della condotta. Rientra, infatti, nell'ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni dei provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). 1.2. Contrariamente a quanto asserito dalla difesa, il Giudice di Pace di Caltanissetta, in coerenza con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ha correttamente escluso la configurabilità della fattispecie contestata al Di IO correlando la portata intimidatoria della c:ondotta alla situazione contingente, ovvero al contesto e alle circostanze di fatto rilevanti, in cui essa è stata posta in essere. 1.3. E' sufficiente ricordare che, in merito a tale profilo, questa Corte ha più volte ribadito come, per la sussistenza in concreto del reato di minaccia, sia necessario dedurre l'attitudine a intimorire della condotta posta in essere dal soggetto attivo, dalla situazione contingente, vale a dire dal contesto in cui si inserisce la condotta in questione e, in particolare, quando essa consiste in espressioni verbali, dal momento in cui le frasi sono state profferite, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, vale a dire a tutte le circostanze di fatto rilevanti (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, Rv. 278664; Sez. 5, n. 11708 del 15/10/2019, Rv, 278925). 2 1.4.Non coglie, dunque, nel segno la deduzione della parte civile, giacchè il Giudice di pace, non solo ha posto in rilievo il mancato riconoscimento dell'elemento psicologico (dolo), ma si è anche riferito a una certa reazione dell'imputato a fronte di un atteggiamento minaccioso della querelante (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza dove si riporta il punto in cui l'imputato scrive: 'siamo passati alle minacce vedo...tu a me non mi ricatti' e di conseguenza risponde a tono). La valutazione del Giudice di pace è supportata da un adeguato richiamo giurisprudenziale, riferito alla reazione minacciosa rispetto a un previo atto illecito da parte della vittima. Nell'arresto citato nella sentenza si è, infatti, affermata la punibilità della minaccia condizionata, salvo che con essa l'autore intenda, non già restringere la libertà psichica del minacciato, bensì, prevenire un'azione illecita dello stesso, rappresentandogli tempestivamente quale reazione legittima determinerebbe il suo comportamento ( Sez. 5 n. 37438/2021 Rv. 281874). 2. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 22 novembre 2023 Il Conigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1804 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 22/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1.Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Caltanissetta ha assolto Gaetano Fabio Di IO dal reato di minaccia, commesso, a mezzo della piattaforma Facebook, in danno di ZA IA. 2. Ricorre per cassazione la costituita parte civile, ZA IA, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Pietro Ivan Maravigna, il quale svolge un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 612 cod.pen. In particolare, la difesa ricorrente ritiene sussistente il reato di minaccia - che è reato di pericolo - per la idoneità delle affermazioni, aggressive e colorite pronunciate dall'imputato, a intimorire la persona offesa e a menomarne la sfera di libertà morale. Si duole, inoltre, della mancata valutazione del contesto in cui le frasi sono state proferite, in contrasto con i recenti arresti giurisprudenziali sul punto. 3. Ha depositato memoria il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Raffaella MONALDI, che conclude per il rigetto del ricorso della parte civile. 4. Ha depositato memoria anche l'avvocato Pietro Ivan MARAVIGNA, nell'interesse della parte civile ricorrente, che insiste nei motivi e chiede annullarsi la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e deve essere, perciò, dichiarato inammissibile. 1.1.Manca il ricorrente di confrontarsi, come dovuto, con la sentenza impugnata, la quale ha affrontato specificamente e correttamente proprio il tema della contestualizzazione della condotta. Rientra, infatti, nell'ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni dei provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). 1.2. Contrariamente a quanto asserito dalla difesa, il Giudice di Pace di Caltanissetta, in coerenza con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ha correttamente escluso la configurabilità della fattispecie contestata al Di IO correlando la portata intimidatoria della c:ondotta alla situazione contingente, ovvero al contesto e alle circostanze di fatto rilevanti, in cui essa è stata posta in essere. 1.3. E' sufficiente ricordare che, in merito a tale profilo, questa Corte ha più volte ribadito come, per la sussistenza in concreto del reato di minaccia, sia necessario dedurre l'attitudine a intimorire della condotta posta in essere dal soggetto attivo, dalla situazione contingente, vale a dire dal contesto in cui si inserisce la condotta in questione e, in particolare, quando essa consiste in espressioni verbali, dal momento in cui le frasi sono state profferite, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, vale a dire a tutte le circostanze di fatto rilevanti (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, Rv. 278664; Sez. 5, n. 11708 del 15/10/2019, Rv, 278925). 2 1.4.Non coglie, dunque, nel segno la deduzione della parte civile, giacchè il Giudice di pace, non solo ha posto in rilievo il mancato riconoscimento dell'elemento psicologico (dolo), ma si è anche riferito a una certa reazione dell'imputato a fronte di un atteggiamento minaccioso della querelante (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza dove si riporta il punto in cui l'imputato scrive: 'siamo passati alle minacce vedo...tu a me non mi ricatti' e di conseguenza risponde a tono). La valutazione del Giudice di pace è supportata da un adeguato richiamo giurisprudenziale, riferito alla reazione minacciosa rispetto a un previo atto illecito da parte della vittima. Nell'arresto citato nella sentenza si è, infatti, affermata la punibilità della minaccia condizionata, salvo che con essa l'autore intenda, non già restringere la libertà psichica del minacciato, bensì, prevenire un'azione illecita dello stesso, rappresentandogli tempestivamente quale reazione legittima determinerebbe il suo comportamento ( Sez. 5 n. 37438/2021 Rv. 281874). 2. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 22 novembre 2023 Il Conigliere estensore