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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 30/04/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2355/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 15.04.2025 celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, deposita la seguente
S E N T E N Z A emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma III c.p.c., nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2355 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 15.04.2025;
T R A
, elettivamente domiciliato in L'Aquila, via Roma n. 190, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Carla Mannetti, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello CP_2
Stato di L'Aquila, domiciliataria presso il Complesso Monumentale di San
Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., L'Aquila;
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981
(violazione del codice della strada). pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
La parte appellante, con la nota di trattazione scritta del 08.04.2025, insisteva per l'accoglimento dell'appello, mentre la parte appellata, con la nota di trattazione scritta del 10.04.2025, si riportava alle conclusioni spiegate nella memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con citazione depositata in data 30.11.2023 proponeva Parte_1
impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di L'Aquila n. 412/2023 del 20.10.2023, per sentir accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di L'Aquila, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 412/23 del
20.10.2023 emessa dal Giudice di Pace di L'Aquila e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame: - accertare la nullità del Verbale di accertamento della Polizia Stradale n. 700017105077 e, per l'effetto, dichiararne l'annullamento; - accertare l'illegittimità del Verbale di accertamento della Polizia Stradale n. 7000017105076 e, per l'effetto, dichiararne l'annullamento. - In subordine con riferimento al verbale di accertamento della Polizia Stradale n. 7000017105076 notificato in data 2 luglio
2023 ridurre la sanzione irrogata. Con vittoria di spese, compensi e onorari del doppio grado di giudizio”.
In data 29.02.2024 si costitutiva in giudizio l'appellato
[...]
, insistendo per il rigetto dell'appello con Controparte_1
vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza del 06.05.2024, su richiesta di entrambe le parti, veniva fissata l'udienza per la discussione orale alla data del 15.04.2025, in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva con la modalità della 'trattazione scritta' ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le loro conclusioni come da pagina 2 di 7 note di trattazione scritta sopra richiamate e la causa viene decisa come di seguito.
*****
1. ha impugnato la sentenza n. 412/2023 resa dal Giudice di Parte_1
Pace di L'Aquila in data 20.10.2023, con cui veniva dichiarata cessata la materia del contenere e compensate le spese di lite tra le parti.
In primo luogo, eccepisce la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui non si è pronunciata sulla richiesta di annullamento dei Verbali di accertamento della Polizia Stradale n. 700017105077 e n. 7000017105076, nonostante all'udienza di discussione del 20.10.2023 fosse stato precisato che la cessazione della materia del contendere poteva al più riguardare la sola
Ordinanza della 3- Prot. n. 00411414 del 2 agosto Controparte_3
2022 di sospensione provvisoria della patente di guida, in quanto nelle more restituita al ricorrente.
Nel merito, reitera i motivi di illegittimità dei suddetti verbali, insistendo per il loro annullamento.
L'appellato , nel costituirsi in giudizio, contesta la nullità della CP_1 sentenza dedotta dal anche in ragione dell'ambigua formulazione delle Pt_1 conclusioni da parte del difensore del ricorrente all'udienza del 20.10.2023. Nel merito, contesta i motivi di illegittimità reiterati dall'appellante, insistendo per la conferma dei verbali di accertamento ed il conseguente rigetto dell'appello.
2. Tanto premesso, ferma restando la statuizione sulla cessazione della materia per quanto riguarda l'ordinanza della Prot. Controparte_4
n. 00411414 del 2 agosto 2022, non contestata, è fondata la censura dell'appellante sia in relazione alla omessa pronuncia, per quanto riguarda le contestazioni mosse avverso verbale di accertamento della Polizia Stradale n.
700017105077, che sul contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo per quanto attiene al verbale n. 7000017105076.
Per vero, a fronte della contestazione espressa contenuta dell'originario atto di opposizione, alcun riferimento viene operato dal giudice di prime cure al verbale n. 700017105077, sia nello svolgimento del processo, che nella motivazione e nel dispositivo. In relazione al verbale n. 7000017105076, invece, sebbene in motivazione il giudice ritenga infondate le motivazioni addotte a pagina 3 di 7 supporto dell'opposizione dal alcuna statuizione è resa nel dispositivo, Pt_1
che si limita a dichiarare la cessazione della materia del contendere, sicché non appare revocabile in dubbio il contrasto tra motivazione e dispositivo sul punto.
Quanto alle conseguenze processuali, in relazione al primo vizio, è opportuno evidenziare che l'omessa motivazione della sentenza configura un vizio della pronuncia che non determina la regressione del processo: pertanto il giudice di appello che rileva detto vizio deve solo decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo giudice, posto che le ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c. si riferiscono solo ai casi di vizio nell'instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice e che tale soluzione non risulta impedita dal principio del doppio grado di giurisdizione (cfr. Corte d'Appello Bari, Sez. L., 02.11.2022,
n. 1872).
Allo stesso modo, il contrasto tra dispositivo e motivazione concreta un'ipotesi di nullità (e non di inesistenza) della sentenza;
ne consegue che il giudice d'appello che rilevi tale vizio nella sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. L.,
26.04.2002, n. 6119).
3. Passando, dunque, all'esame degli originari motivi di opposizione, dalla documentazione in atti emerge che con il verbale di accertamento della Polizia
Stradale n. 700017105077 veniva contestato al la violazione prevista Pt_1 all'art. 186bis comma II c.d.s. (non dell'art. 186 comma IIbis c.d.s., come erroneamente riportato dalle odierne parti in causa), secondo cui “I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto
l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 678, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a
0,5 grammi per litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate”.
Come correttamente rilevato dal Ministero, la circostanza che la successiva ordinanza prefettizia n. 00411414 del 2 agosto 2022 di sospensione della patente di guida trovi fondamento nella violazione dell'art. 187 c.d.s., non appare pagina 4 di 7 sufficiente a rendere illegittimo il precedente verbale del 25 luglio 2022, potendo al massimo la discordanza rilevare nel secondo atto consequenziale. Ad ogni modo, sulla scorta della documentazione prodotta in primo grado e nuovamente versata in atti nel giudizio di appello, si evince che gli esami svolti dalla
[...]
a seguito del sinistro riportano la presenza di Controparte_5
un tasso alcolemico nel sangue pari a 0, 10 g/l, oltre che la presenza di cannabinoidi nelle urine per un tasso di 97 ng/ml, quest'ultimo superiore al limite consentito dalla legge. L'ordinanza di sospensione della patente di guida, dunque, veniva correttamente disposta ai sensi dell'art. 187 c.d.s. in ragione del fatto che il aveva guidato sotto effetto di stupefacenti. La contestazione Pt_1 relativa alla violazione dell'art. 186bis comma II c.d.s., invece, contenuta nel verbale del 25.07.2022, risulta correttamente contestata all'odierno appellante in ragione del tasso alcolemico riscontrato e adeguatamente provata dai risultati delle analisi dell' allegati alle controdeduzioni dell'organo accertato del CP_5
01.12.2022 (cfr. doc. n. 2 e 6 fascicolo appellato). Alcuna nullità, pertanto, può essere rilevata nel verbale di accertamento della Polizia Stradale n.
700017105077, con la conseguenza che il motivo deve ritenersi infondato nel merito.
4. Per quanto riguarda il verbale di accertamento n. 7000017105076, notificato in data 2 luglio 2022, la Polizia Stradale di L'Aquila contestava all'odierno appellante la violazione di cui all'art. 117 comma IIbis del c.d.s., in quanto titolare di patente di guida italiana di categoria B, rilasciata in data 17 gennaio 2022, quindi da meno di anno, circolava alla guida di un autoveicolo tg.
EW786SI avente potenza tecnica di 56,091, superiore al limite di 55 KW previsto dalla normativa.
Al riguardo, l'appellante deduce, da un lato, che il superamento del limite è risultato assolutamente irrisorio, dall'altro, che il aveva provveduto al Pt_1
noleggio del veicolo presso la concessionaria Controparte_6
dichiarando al momento della sottoscrizione del contratto di noleggio la
[...]
sua condizione di neopatentato. Di talché alcun rimprovero potrebbe muoversi alla sua condotta, essendo l'appellane convinto e sicuro di aver noleggiato un'automobile pienamente conforme alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada per i neopatentati.
pagina 5 di 7 Quanto al primo profilo, tuttavia, a nulla rileva la lievità del superamento del limite previsto per legge, ai fini della fondatezza e legittimità dell'accertamento oggetto del verbale della polizia stradale, essendo evidentemente integrata la violazione prevista dall'art. 117 comma IIbis del c.d.s.
In relazione alla condotta tenuta dal inoltre, le giustificazioni addotte Pt_1
dall'odierno appellante, comunque nemmeno provate in punto di fatto nel giudizio di primo grado, non valgono ad esimerlo dalla responsabilità di non aver verificato il tipo di vettura che gli era stata fornita a noleggio, come correttamente rilevato in motivazione dal giudice di primo grado. Ne consegue che anche il secondo motivo di impugnazione deve ritenersi infondato nel merito.
5. Infine, non potrà essere accolta nemmeno la domanda subordinata finalizzata alla riduzione della sanzione al minimo edittale, previsto dall'art. 117, comma V c.d.s.
Considerato che la condotta contestata si accompagna a quella relativa alla guida sotto effetto di alcolici e sostanze stupefacenti, oltre al fatto che il Pt_1
ha determinato un sinistro stradale, il Tribunale ritiene congrua la sanzione quantificata nel verbale n. 7000017105076, pari ad € 330,00, ovvero il doppio del minimo previsto dalla norma, in relazione all'effettiva gravità del fatto concreto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 23.02.2021, n. 4844; Cass. civ., Sez. II
15.06.2020, n. 11481; Trib. Torino, Sez. III, 07.02.2022, n. 436).
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, da un lato dovrà essere dichiarata parzialmente nulla la sentenza n. 412/2023 emessa dal Giudice di Pace di L'Aquila in data 20.10.2023 e depositata in data 13.02.2024, nella parte in cui ha omesso la pronuncia sulle contestazioni avverso il verbale di accertamento della Polizia Stradale n. 700017105077, e nella parte in cui emerge un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo per quanto attiene al verbale n.
7000017105076, dall'altro l'opposizione dovrà essere integralmente rigettata nel merito, in quanto infondata.
6.1 Le spese del giudizio seguono la soccombenza nel merito e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore dichiarato della controversia e tenuto conto della attività difensiva svolta principalmente nelle fasi di esame, introduzione, istruzione e decisione, facendo riferimento ai valori medi di cui al
D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022.
pagina 6 di 7 6.2 Il Tribunale, infine, dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma Iquater, d.P.R.
n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante in favore dell'Erario dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2355/2023 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara parzialmente nulla la sentenza n. 412/2023 emessa dal Giudice di Pace di L'Aquila in data 20.10.2023 e depositata in data 13.02.2024, nella parte in cui ha omesso la pronuncia sulle contestazioni avverso il verbale di accertamento della Polizia Stradale n. 700017105077, e nella parte in cui emerge un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo per quanto attiene al verbale n. 7000017105076;
2) rigetta nel merito l'opposizione proposta da avverso i Parte_1
verbali di accertamento della Polizia Stradale n. 700017105077 del
25.07.2022 e n. 7000017105076 del 02.07.2022;
3) condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese del presente procedimento Controparte_1
di appello, che liquida in € 673,00per compensi professionali, oltre accessori di legge;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma Iquater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante in favore dell'Erario dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 27 aprile 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 15.04.2025 celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, deposita la seguente
S E N T E N Z A emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma III c.p.c., nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2355 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 15.04.2025;
T R A
, elettivamente domiciliato in L'Aquila, via Roma n. 190, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Carla Mannetti, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello CP_2
Stato di L'Aquila, domiciliataria presso il Complesso Monumentale di San
Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., L'Aquila;
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981
(violazione del codice della strada). pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
La parte appellante, con la nota di trattazione scritta del 08.04.2025, insisteva per l'accoglimento dell'appello, mentre la parte appellata, con la nota di trattazione scritta del 10.04.2025, si riportava alle conclusioni spiegate nella memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con citazione depositata in data 30.11.2023 proponeva Parte_1
impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di L'Aquila n. 412/2023 del 20.10.2023, per sentir accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di L'Aquila, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 412/23 del
20.10.2023 emessa dal Giudice di Pace di L'Aquila e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame: - accertare la nullità del Verbale di accertamento della Polizia Stradale n. 700017105077 e, per l'effetto, dichiararne l'annullamento; - accertare l'illegittimità del Verbale di accertamento della Polizia Stradale n. 7000017105076 e, per l'effetto, dichiararne l'annullamento. - In subordine con riferimento al verbale di accertamento della Polizia Stradale n. 7000017105076 notificato in data 2 luglio
2023 ridurre la sanzione irrogata. Con vittoria di spese, compensi e onorari del doppio grado di giudizio”.
In data 29.02.2024 si costitutiva in giudizio l'appellato
[...]
, insistendo per il rigetto dell'appello con Controparte_1
vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza del 06.05.2024, su richiesta di entrambe le parti, veniva fissata l'udienza per la discussione orale alla data del 15.04.2025, in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva con la modalità della 'trattazione scritta' ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le loro conclusioni come da pagina 2 di 7 note di trattazione scritta sopra richiamate e la causa viene decisa come di seguito.
*****
1. ha impugnato la sentenza n. 412/2023 resa dal Giudice di Parte_1
Pace di L'Aquila in data 20.10.2023, con cui veniva dichiarata cessata la materia del contenere e compensate le spese di lite tra le parti.
In primo luogo, eccepisce la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui non si è pronunciata sulla richiesta di annullamento dei Verbali di accertamento della Polizia Stradale n. 700017105077 e n. 7000017105076, nonostante all'udienza di discussione del 20.10.2023 fosse stato precisato che la cessazione della materia del contendere poteva al più riguardare la sola
Ordinanza della 3- Prot. n. 00411414 del 2 agosto Controparte_3
2022 di sospensione provvisoria della patente di guida, in quanto nelle more restituita al ricorrente.
Nel merito, reitera i motivi di illegittimità dei suddetti verbali, insistendo per il loro annullamento.
L'appellato , nel costituirsi in giudizio, contesta la nullità della CP_1 sentenza dedotta dal anche in ragione dell'ambigua formulazione delle Pt_1 conclusioni da parte del difensore del ricorrente all'udienza del 20.10.2023. Nel merito, contesta i motivi di illegittimità reiterati dall'appellante, insistendo per la conferma dei verbali di accertamento ed il conseguente rigetto dell'appello.
2. Tanto premesso, ferma restando la statuizione sulla cessazione della materia per quanto riguarda l'ordinanza della Prot. Controparte_4
n. 00411414 del 2 agosto 2022, non contestata, è fondata la censura dell'appellante sia in relazione alla omessa pronuncia, per quanto riguarda le contestazioni mosse avverso verbale di accertamento della Polizia Stradale n.
700017105077, che sul contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo per quanto attiene al verbale n. 7000017105076.
Per vero, a fronte della contestazione espressa contenuta dell'originario atto di opposizione, alcun riferimento viene operato dal giudice di prime cure al verbale n. 700017105077, sia nello svolgimento del processo, che nella motivazione e nel dispositivo. In relazione al verbale n. 7000017105076, invece, sebbene in motivazione il giudice ritenga infondate le motivazioni addotte a pagina 3 di 7 supporto dell'opposizione dal alcuna statuizione è resa nel dispositivo, Pt_1
che si limita a dichiarare la cessazione della materia del contendere, sicché non appare revocabile in dubbio il contrasto tra motivazione e dispositivo sul punto.
Quanto alle conseguenze processuali, in relazione al primo vizio, è opportuno evidenziare che l'omessa motivazione della sentenza configura un vizio della pronuncia che non determina la regressione del processo: pertanto il giudice di appello che rileva detto vizio deve solo decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo giudice, posto che le ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c. si riferiscono solo ai casi di vizio nell'instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice e che tale soluzione non risulta impedita dal principio del doppio grado di giurisdizione (cfr. Corte d'Appello Bari, Sez. L., 02.11.2022,
n. 1872).
Allo stesso modo, il contrasto tra dispositivo e motivazione concreta un'ipotesi di nullità (e non di inesistenza) della sentenza;
ne consegue che il giudice d'appello che rilevi tale vizio nella sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. L.,
26.04.2002, n. 6119).
3. Passando, dunque, all'esame degli originari motivi di opposizione, dalla documentazione in atti emerge che con il verbale di accertamento della Polizia
Stradale n. 700017105077 veniva contestato al la violazione prevista Pt_1 all'art. 186bis comma II c.d.s. (non dell'art. 186 comma IIbis c.d.s., come erroneamente riportato dalle odierne parti in causa), secondo cui “I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto
l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 678, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a
0,5 grammi per litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate”.
Come correttamente rilevato dal Ministero, la circostanza che la successiva ordinanza prefettizia n. 00411414 del 2 agosto 2022 di sospensione della patente di guida trovi fondamento nella violazione dell'art. 187 c.d.s., non appare pagina 4 di 7 sufficiente a rendere illegittimo il precedente verbale del 25 luglio 2022, potendo al massimo la discordanza rilevare nel secondo atto consequenziale. Ad ogni modo, sulla scorta della documentazione prodotta in primo grado e nuovamente versata in atti nel giudizio di appello, si evince che gli esami svolti dalla
[...]
a seguito del sinistro riportano la presenza di Controparte_5
un tasso alcolemico nel sangue pari a 0, 10 g/l, oltre che la presenza di cannabinoidi nelle urine per un tasso di 97 ng/ml, quest'ultimo superiore al limite consentito dalla legge. L'ordinanza di sospensione della patente di guida, dunque, veniva correttamente disposta ai sensi dell'art. 187 c.d.s. in ragione del fatto che il aveva guidato sotto effetto di stupefacenti. La contestazione Pt_1 relativa alla violazione dell'art. 186bis comma II c.d.s., invece, contenuta nel verbale del 25.07.2022, risulta correttamente contestata all'odierno appellante in ragione del tasso alcolemico riscontrato e adeguatamente provata dai risultati delle analisi dell' allegati alle controdeduzioni dell'organo accertato del CP_5
01.12.2022 (cfr. doc. n. 2 e 6 fascicolo appellato). Alcuna nullità, pertanto, può essere rilevata nel verbale di accertamento della Polizia Stradale n.
700017105077, con la conseguenza che il motivo deve ritenersi infondato nel merito.
4. Per quanto riguarda il verbale di accertamento n. 7000017105076, notificato in data 2 luglio 2022, la Polizia Stradale di L'Aquila contestava all'odierno appellante la violazione di cui all'art. 117 comma IIbis del c.d.s., in quanto titolare di patente di guida italiana di categoria B, rilasciata in data 17 gennaio 2022, quindi da meno di anno, circolava alla guida di un autoveicolo tg.
EW786SI avente potenza tecnica di 56,091, superiore al limite di 55 KW previsto dalla normativa.
Al riguardo, l'appellante deduce, da un lato, che il superamento del limite è risultato assolutamente irrisorio, dall'altro, che il aveva provveduto al Pt_1
noleggio del veicolo presso la concessionaria Controparte_6
dichiarando al momento della sottoscrizione del contratto di noleggio la
[...]
sua condizione di neopatentato. Di talché alcun rimprovero potrebbe muoversi alla sua condotta, essendo l'appellane convinto e sicuro di aver noleggiato un'automobile pienamente conforme alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada per i neopatentati.
pagina 5 di 7 Quanto al primo profilo, tuttavia, a nulla rileva la lievità del superamento del limite previsto per legge, ai fini della fondatezza e legittimità dell'accertamento oggetto del verbale della polizia stradale, essendo evidentemente integrata la violazione prevista dall'art. 117 comma IIbis del c.d.s.
In relazione alla condotta tenuta dal inoltre, le giustificazioni addotte Pt_1
dall'odierno appellante, comunque nemmeno provate in punto di fatto nel giudizio di primo grado, non valgono ad esimerlo dalla responsabilità di non aver verificato il tipo di vettura che gli era stata fornita a noleggio, come correttamente rilevato in motivazione dal giudice di primo grado. Ne consegue che anche il secondo motivo di impugnazione deve ritenersi infondato nel merito.
5. Infine, non potrà essere accolta nemmeno la domanda subordinata finalizzata alla riduzione della sanzione al minimo edittale, previsto dall'art. 117, comma V c.d.s.
Considerato che la condotta contestata si accompagna a quella relativa alla guida sotto effetto di alcolici e sostanze stupefacenti, oltre al fatto che il Pt_1
ha determinato un sinistro stradale, il Tribunale ritiene congrua la sanzione quantificata nel verbale n. 7000017105076, pari ad € 330,00, ovvero il doppio del minimo previsto dalla norma, in relazione all'effettiva gravità del fatto concreto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 23.02.2021, n. 4844; Cass. civ., Sez. II
15.06.2020, n. 11481; Trib. Torino, Sez. III, 07.02.2022, n. 436).
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, da un lato dovrà essere dichiarata parzialmente nulla la sentenza n. 412/2023 emessa dal Giudice di Pace di L'Aquila in data 20.10.2023 e depositata in data 13.02.2024, nella parte in cui ha omesso la pronuncia sulle contestazioni avverso il verbale di accertamento della Polizia Stradale n. 700017105077, e nella parte in cui emerge un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo per quanto attiene al verbale n.
7000017105076, dall'altro l'opposizione dovrà essere integralmente rigettata nel merito, in quanto infondata.
6.1 Le spese del giudizio seguono la soccombenza nel merito e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore dichiarato della controversia e tenuto conto della attività difensiva svolta principalmente nelle fasi di esame, introduzione, istruzione e decisione, facendo riferimento ai valori medi di cui al
D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022.
pagina 6 di 7 6.2 Il Tribunale, infine, dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma Iquater, d.P.R.
n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante in favore dell'Erario dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2355/2023 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara parzialmente nulla la sentenza n. 412/2023 emessa dal Giudice di Pace di L'Aquila in data 20.10.2023 e depositata in data 13.02.2024, nella parte in cui ha omesso la pronuncia sulle contestazioni avverso il verbale di accertamento della Polizia Stradale n. 700017105077, e nella parte in cui emerge un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo per quanto attiene al verbale n. 7000017105076;
2) rigetta nel merito l'opposizione proposta da avverso i Parte_1
verbali di accertamento della Polizia Stradale n. 700017105077 del
25.07.2022 e n. 7000017105076 del 02.07.2022;
3) condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese del presente procedimento Controparte_1
di appello, che liquida in € 673,00per compensi professionali, oltre accessori di legge;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma Iquater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante in favore dell'Erario dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 27 aprile 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
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