Art. 22.
Il secondo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' sostituito dal seguente:
"La commissione esaminatrice e' composta da:
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;
due primari della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratti a sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanita', di cui all'articolo 65 e utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneita' della stessa disciplina: uno dei detti primari e' sorteggiato dalla apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro e' sorteggiato dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero - componenti;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano professori universitari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, sorteggiato secondo i criteri di cui al precedente comma - componente;
un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario".
Il secondo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' sostituito dal seguente:
"La commissione esaminatrice e' composta da:
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;
due primari della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratti a sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanita', di cui all'articolo 65 e utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneita' della stessa disciplina: uno dei detti primari e' sorteggiato dalla apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro e' sorteggiato dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero - componenti;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano professori universitari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, sorteggiato secondo i criteri di cui al precedente comma - componente;
un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario".