TAR Parma, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 7
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso supposto di fatto. Violazione della D.G.R. 26/3/2012 n. 362. Omessa valutazione del saldo complessivo pari almeno a zero delle emissioni in atmosfera di PM10 e NO2

    La D.G.R. n. 362/2012 non è applicabile agli impianti di produzione di biometano, ma solo a quelli di produzione di energia elettrica da biomasse. Le prescrizioni imposte sono idonee a mitigare l'impatto.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso supposto di fatto. Violazione della D.A.L. 26 luglio 2011, n. 51. Omessa valutazione cumulativa degli impatti. Violazione del principio di precauzione

    Il criterio del "cumulo con altri progetti" non si applica nel caso concreto in quanto non sono presenti altri impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano nella "medesima area o in aree contigue". La valutazione del Comune di AT ha escluso la dispersione insediativa. Non sussistono i presupposti per l'applicazione del principio di precauzione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione della D.A.L. n. 51/2011, del P.T.C.P. della Provincia di PI, della L.R. n. 24/2017 e del D.M. 21/06/2024. Violazione del divieto di dispersione insediativa e del principio del consumo di suolo a saldo zero.

    L'area interessata rientra nel territorio urbanizzato del Comune di AT, in un'ottica di rigenerazione urbana, non configurandosi un nuovo insediamento isolato. Il Comune ha escluso la dispersione insediativa.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 2135 Cod. Civ., del Regolamento regionale n. 2/2024, della D.G.R. n. 1495/2011 e del D.M. 25/02/2016. Carenza della natura agricola dell’attività svolta dalla società proponente.

    La società è una "special purpose vehicle" legittimamente creata per il progetto. Non è richiesta la qualifica di imprenditore agricolo. I requisiti soggettivi sono stati dimostrati e l'impianto rispetta i requisiti per qualificarsi come "agricolo".

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà tra la parte autorizzativa e la parte prescrittiva del provvedimento impugnato. Prescrizione di condizioni impossibili. Violazione dell’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003.

    La pluralità di prescrizioni è indice di un'istruttoria analitica e ponderata. Le prescrizioni non sono irrealizzabili né richiedono una riprogettazione sostanziale. L'auto-monitoraggio è previsto dalla normativa. Le critiche sulla filiera e sulla cauzione sono generiche e prive di supporto probatorio.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso supposto di fatto. Violazione del Decreto direttoriale 28/06/2023, n. 309 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

    Il decreto direttoriale non ha natura vincolante. La valutazione delle emissioni odorigene è stata oggetto di approfondita istruttoria e la documentazione presentata contiene tutti gli elementi richiesti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso supposto di fatto. Assenza di progettazione dei biofiltri.

    L'impianto di biofiltrazione è stato progettato a livello definitivo e la documentazione è stata approvata. Le prescrizioni garantiscono il corretto dimensionamento e gestione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà tra la parte autorizzativa e la parte prescrittiva del provvedimento impugnato. Prescrizione di condizioni impossibili.

    Il titolo autorizzativo contiene già un sistema di monitoraggio e gestione delle emergenze. La prescrizione sulla filiera non è impossibile da realizzare. Il rigetto dell'istanza di AS non inficia l'autorizzazione unica.

  • Rigettato
    Vizi propri dei verbali delle conferenze di servizi

    I vizi lamentati sono stati rigettati nel merito con riferimento all'autorizzazione unica.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti presupposti, consequenziali e connessi

    I vizi lamentati sono stati rigettati nel merito con riferimento all'autorizzazione unica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 7
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 7
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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