Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00007/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00069/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MI Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 69 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comitato “Rinnoviamo AT” (in persona del legale rappresentante pro tempore ), US GA, MI GA, ER IE, RI GR, rappresentati e difesi dagli avvocati Giacinto Marchesi, Alessandro Massa, Matteo Faggioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione MI-Romagna, Azienda U.S.L. di PI, non costituiti in giudizio;
Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'MI-Romagna - PA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Onorato, Maria Elena Boschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AP PC Società Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Ruffato, Lucio Di Cicco, Pietro Monni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 29.12.2003 n. 387, rilasciata in capo alla Società AP PC Società Agricola S.r.l con determinazione dirigenziale PA 28.11.2024 n. DET-AMB-2024-6653 pubblicata in pari data, per la costruzione e la gestione di un impianto per la produzione di biometano da biomasse vegetali, sottoprodotti agroindustriali e reflui zootecnici con capacità produttiva pari a 500 smc/h, in Comune di AT (PC), via MI Piacentina;
- dei verbali delle conferenze di servizi del 7 ottobre 2024 e del 7 novembre 2024 attinenti al relativo procedimento autorizzatorio;
- di tutti gli atti del procedimento presupposti, consequenziali e comunque connessi, con relativi allegati, nonché di tutti gli atti comunque connessi al predetto procedimento autorizzatorio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AP PC Società Agricola S.r.l. e di Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'MI-Romagna - PA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa PA ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, rilasciata in capo alla Società AP PC Società Agricola S.r.l con determinazione dirigenziale PA 28.11.2024 n. DET-AMB-2024-6653 (pubblicata in pari data) per la costruzione e la gestione di un impianto per la produzione di biometano da biomasse vegetali, sottoprodotti agroindustriali e reflui zootecnici con capacità produttiva pari a 500 smc/h, in Comune di AT (PC), via MI Piacentina. Sono stati impugnati anche i verbali delle conferenze di servizi del 7 ottobre 2024 e del 7 novembre 2024 attinenti al relativo procedimento autorizzatorio, nonché tutti gli atti del procedimento presupposti, consequenziali e comunque connessi, con relativi allegati, e tutti gli atti comunque connessi al predetto procedimento autorizzatorio.
AP PC Società Agricola S.r.l. si è costituita in giudizio il 28 febbraio 2025 e con atto depositato il 21 marzo 2025 ha chiesto: 1. la commutazione del rito, da ordinario a speciale, ai sensi dell’art. 12- bis, comma 5, del D.L. n. 68/2022, con conseguente applicazione dell’art. 119 C.p.a., 2. la sollecita fissazione, compatibilmente con le esigenze del ruolo, dell’udienza pubblica per la discussione del ricorso, rappresentando a tal fine che “ - in data 27 gennaio 2025 i ricorrenti hanno presentato ricorso per l’annullamento dell’Autorizzazione Unica (AU) ex art. 12 d.lgs. 387/2003, rilasciata alla Società con determinazione dirigenziale PA 28.11.2024 n. DET-AMB-2024-6653; - con il ricorso depositato in data 6 febbraio 2025, i ricorrenti non hanno proposto domanda cautelare; - il giudizio instaurato ha ad oggetto la richiesta di Autorizzazione Unica con la quale è stata rilasciata l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto per la produzione di biometano da biomasse vegetali, sottoprodotti agro-industriali e reflui zootecnici, con una capacità produttiva pari a 500 Smc/h (“Impianto”), nel Comune di AT (PC), via MI Piacentina; - l’Autorizzazione Unica rilasciata dall’PA prevede che i lavori debbano essere iniziati entro tre anni dal rilascio del titolo; - la Società ha ottenuto l‘Autorizzazione Unica all’esito di un procedimento autorizzativo lungo e complesso e, facendo affidamento sull’esito positivo del procedimento, in data 16 gennaio 2025 ha presentato istanza di accesso al GSE agli incentivi previsti dal DM 15 settembre 2022 per la realizzazione di nuovi impianti alimentati a biometano, partecipando al 5° bando DM 15 settembre 2022, aperta il giorno 18 novembre 2024 alle ore 12:00:00 e chiusa il giorno 17 gennaio 2025 alle ore 12:00:00; - gli incentivi previsti dal DM 15 settembre 2022 rientrano nella misura “Sviluppo del biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare" previsti nell’ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (“PNRR”) - Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4) che si pone come obiettivo di sostenere gli investimenti per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di biometano e per la riconversione, totale o parziale, di impianti esistenti a biogas. Il D.M. 15 settembre 2022 ha il fine di promuovere l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale attraverso un sostegno in conto capitale (pari al massimo al 40% delle spese sostenute) e un incentivo in conto energia (tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano). - il combinato disposto dell’art. 12-bis, comma 1 e comma 5 del d.l. n. 68/2022 dispone che “al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti, anche sulla base di quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altre parti del giudizio, che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR (…) si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”. - il Consiglio di Stato Sez. I, 18 marzo 2024, parere n. 347 ha chiarito che l’art. 12-bis citato è espressione della volontà del Legislatore di introdurre “strumenti processuali idonei a consentire la pronta e tempestiva definizione dei contenziosi aventi ad oggetto le procedure amministrative relative ad interventi finanziati con risorse del PNRR, per garantire la stabilità delle determinazioni amministrative che concernono l’utilizzo delle stesse e la realizzazione più rapida possibile dei correlati interventi, onde garantire il pieno rispetto dei noti obblighi assunti in sede comunitaria”; - ad oggi, non risulta ancora fissata l’udienza pubblica di trattazione ”. La controinteressata, quindi, alla luce di tali premesse ha formulato l’«istanza di prelievo» così argomentando: “Considerato che - l’articolo 1 del DM 15 settembre 2022 prevede che: “accedono agli incentivi di cui al presente decreto gli impianti per i quali gli interventi di cui al comma 2 non sono stati avviati prima della pubblicazione della graduatoria ai sensi dell’art. 5, comma 2, secondo periodo e che completano la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento ed entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026”. - il TAR Veneto Sez. IV, 10 marzo 2023, con la sentenza n. 331 del 2025 ha chiarito che il rito speciale previsto dall’articolo dell’art. 12-bis, comma 5, del d.l. n. 68/2022 si applica a tutti i procedimenti che “con sufficiente grado di certezza che l’intervento verrà finanziato con le risorse previste dal PNRR”; - l’Autorizzazione Unica dispone che l'inizio dei lavori dovrà essere effettuato entro tre anni dall’adozione dell'Autorizzazione; - i termini stringenti imposti dal DM 15 settembre 2022 e dalla stessa Autorizzazione Unica impongono alla Società l’immediata pianificazione tecnica e finanziaria dell’intervento, con la necessità di sostenere ulteriori, e significativi, costi, che si sommano a quelli già affrontati nella lunga e onerosa fase autorizzativa. Tuttavia, l’incertezza sui tempi del giudizio e la mancata definizione della controversia pongono la Società in una condizione di grave precarietà, pregiudicando la possibilità di procedere con le attività necessarie e di reperire le risorse finanziarie indispensabili per l’esecuzione del Progetto e, soprattutto, impedisce di garantire il rispetto dei termini previsti dal sistema incentivante. - l’urgenza della trattazione del presente giudizio deriva anche dal fatto che, a seguito del rilascio dell’Autorizzazione Unica, l’Impianto è stato dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo n. 387/03, in linea, peraltro, con quanto previsto anche della normativa vigente, per la quale i progetti di sviluppo FER sono “considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti” e di “interesse pubblico prevalente” (art. 3, D.Lgs. n. 190/2024). Pertanto, la definizione rapida del giudizio è fondamentale per evitare che eventuali ritardi o blocchi possano compromettere l'avanzamento di un progetto che risponde a esigenze di interesse pubblico; - il ricorso ex adverso proposto si basa su argomentazioni non corroborate da alcuna valutazione di carattere tecnico o scientifico e risulta manifestamente infondato, come si desume anche dalla mancata richiesta di tutela cautelare ed è volto unicamente a destabilizzare la buona riuscita dell’iniziativa; - il presente giudizio assume, altresì, particolare rilievo per le questioni giuridiche controverse, risultando, quindi, opportuna la determinazione di precise indicazioni da parte di Codesto TAR; - in ragione di quanto sopra, sussistono pertanto ragioni di urgenza che rendono opportuna una sollecita trattazione del merito della controversia. Pertanto, la definizione rapida del giudizio è fondamentale per evitare che eventuali ritardi o blocchi possano compromettere l'avanzamento di un progetto che risponde a esigenze di interesse pubblico considerato, altresì, che ogni ritardo nella realizzazione del progetto comporta un grave danno economico per la ricorrente ”.
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'MI-Romagna - PA si è costituita in giudizio il 16 aprile 2025.
Con atto depositato il 29 aprile 2025 AP PC Società Agricola S.r.l. ha reiterato l’«istanza di prelievo» del 21 marzo 2025.
I ricorrenti hanno depositato in giudizio ricorso per motivi aggiunti il 29 ottobre 2025, articolando ulteriori doglianze sugli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Con atto depositato il 4 novembre 2025 AP PC Società Agricola S.r.l. ha chiesto: “ anche a valere, per quanto occorrer possa, quale ulteriore istanza di prelievo nonché quale istanza ex art. 53 c.p.a., di voler mantenere ferma l’udienza di merito già fissata per il 17 dicembre 2025 e le relative scadenze processuali da tale data decorrenti, anche eventualmente anche rinunciando, sempre per quanto occorrer possa, ai termini a difesa ”, rappresentando che “ i. l’intervento in contestazione è finanziato con risorse PNRR e ricade già nel rito abbreviato di cui all’art. 12-bis, comma 5, D.L. 68/2022 e all’art. 119 c.p.a; pertanto, vi sono tutti i termini a difesa senza necessità di differimenti dell’udienza prevista per il 17 dicembre 2025; ii. in ogni caso, anche a prescindere dal rito, i motivi aggiunti del Comitato non concernono l’impugnazione di nuovi atti né ampliano l’oggetto del giudizio in quanto con i motivi aggiunti il Comitato non contesta vizi ulteriori del medesimo provvedimento impugnato ma ripropone, le medesime (infondate) censure già contenute nel ricorso introduttivo, limitandosi ad apportare ulteriori (e parimenti infondati) argomenti. Pertanto, si tratta solo formalmente di un atto per motivi aggiunti, avente al contrario, sotto il profilo sostanziale, il contenuto di una memoria, per cui anche sotto tale profilo si ritiene che debba essere mantenuta ferma l’udienza di discussione già fissata; iii. ad ogni buon conto e per quanto occorrer possa, la Società rinuncia espressamente ai termini a difesa, chiedendo di tenere ferme le scadenze processuali già oggi previste; iv. infatti, un eventuale rinvio dell’udienza con conseguente allungamento dei tempi del processo causerebbe un gravissimo danno alla Società in quanto procrastinerebbe ulteriormente il momento in cui possono essere avviati i lavori rendendo impossibile rispettare le scadenze del D.M. 15 settembre 2022 e del PNRR (entrata in esercizio entro il 30 giugno 2026) con conseguente perdita del contributo in conto capitale pari 40% dei costi ammissibili di realizzazione dell’Impianto e riduzione progressiva della tariffa incentivante. Il che renderebbe l’iniziativa non più realizzabile; v. onde evitare che atti aventi una funzione meramente dilatoria vanifichino quanto già disposto dall’Ecc.mo TAR adito in risposta all’istanza di prelievo formulata, ad avviso della scrivente difesa è imprescindibile mantenere ferma l’udienza pubblica già fissata onde assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale e il giusto processo anche per le parti resistenti e i controinteressati ”.
AP PC Società Agricola S.r.l. ha prodotto memoria difensiva il 14 novembre 2025.
PA ha depositato memoria il 15 novembre 2025, di cui i ricorrenti hanno poi eccepito la tardività (v. memoria del 25 novembre 2025).
Parte attrice il 20 novembre 2025 ha depositato istanza di rinvio dell’udienza di trattazione del ricorso a nuovo ruolo rappresentando “ - che l’udienza di trattazione del ricorso è stata fissata per il 17.12.2025; - che da ultimo i ricorrenti sono venuti a conoscenza del fatto che, di recente, la controinteressata ha depositato istanza per la modifica del progetto assentito con l’impugnata autorizzazione unica, tramite procedura semplificata (c.d. AS); - che i ricorrenti hanno domandato all’Amministrazione di poter intervenire in tale procedimento e di accedere agli atti di tale procedura (cfr. i docc. 1 e 2); tutto ciò premesso, i ricorrenti come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, con la presente istanza chiedono il rinvio a nuovo ruolo dell’udienza di trattazione del ricorso in epigrafe. E’ evidente infatti che la modifica del progetto potrebbe: o soddisfare pienamente i ricorrenti con perdita di interesse per il ricorso pendente; ovvero, al contrario, comportare la necessità di proporre motivi aggiunti al ricorso pendente per i quali non ci sarebbero i tempi tecnici, costringendo così gli odierni ricorrenti a proporre un nuovo ricorso avverso l’approvazione delle modifiche all’originario progetto, con ulteriori costi e con possibilità di conflitto fra giudicati. In entrambe le ipotesi, ad avviso dei deducenti - dirà poi la S.V.Ill.ma - è pertanto opportuno disporre un rinvio in attesa dell’evolversi e del consolidarsi della situazione ”.
I ricorrenti hanno prodotto memoria di replica il 25 novembre 2025.
AP PC Società Agricola S.r.l. ha depositato memoria di replica il 26 novembre 2025.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025 dopo ampia discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sugli atti processuali e sul rito.
Innanzitutto va rilevata l’infondatezza dell’eccezione attorea sulla pretesa tardività del deposito della memoria ex art. 73 C.p.a. di PA, atteso che l’udienza di trattazione della causa è stata fissata e si è celebrata il 17 dicembre 2025 e che il suddetto deposito è avvenuto il 15 novembre 2025 (sabato) alle ore 10:06. Secondo la pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato “ … la fattispecie è regolata da più specifica norma recata dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 52 del codice del processo amministrativo, dal cui combinato disposto si evince con chiarezza che, al fine del compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono di sabato, quest’ultimo è equiparato ai giorni festivi, vale solo per i termini che si calcolano in avanti, e non anche per i termini che si calcolano a ritroso, atteso che il cit. art. 52 comma 5, estende al sabato solo la proroga di cui al comma 3, ovverosia la proroga dei giorni che scadono di giorno festivo, e dunque non anche il meccanismo di anticipazione di cui al comma 4, con la conseguenza che se un termine a ritroso scade di sabato, esso non va anticipato al venerdì, così come se il termine a ritroso scade di domenica, va anticipato al sabato e non al venerdì (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenze 31 gennaio 2023, n. 1069 e 25 luglio 2011, n. 4454). In sostanza, il sabato è equiparato ai giorni festivi soltanto per i termini in avanti e non per quelli a ritroso, tra i quali rientrano anche i termini stabiliti dall’art. 73, comma 1, c.p.a. e in particolare il termine per il deposito della memoria di 30 giorni liberi” (così, da ultimo, II Sezione, sentenza n. 2614/2024) ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 712 del 29 gennaio 2025).
Pertanto, considerato che nel caso di specie il contestato deposito è avvenuto entro le ore 12 di sabato 15 novembre 2025, esso risulta tempestivo rispetto al termine di trenta giorni liberi previsto dall’art. 73 C.p.a.
Parte ricorrente, con il ricorso introduttivo e con quello per motivi aggiunti, chiede l’annullamento - oltre agli atti connessi - dell’Autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, rilasciata alla AP PC Società Agricola S.r.l. con determinazione dirigenziale PA del 28 novembre 2024 n. DET-AMB-2024-6653, innanzi tutto lamentando che con tale provvedimento l’Amministrazione non ha sufficientemente istruito l’istanza, per mancare la documentazione ritenuta necessaria, ed ha fissato un eccessivo numero di prescrizioni tale da privare di causa l’autorizzazione stessa in considerazione della ritenuta sostanziale inadeguatezza del progetto che, a seguito di tali prescrizioni, risulterebbe completamente diverso o irrealizzabile sotto taluni profili, ma denunciandone l’illegittimità anche sotto ulteriori profili.
Sempre preliminarmente, il Collegio ritiene la causa matura per la decisione e, pertanto, respinge la richiesta di rinvio della trattazione della causa posta perché “ la controinteressata ha depositato istanza per la modifica del progetto assentito con l’impugnata autorizzazione unica, tramite procedura semplificata (c.d. AS) ”. Si tratta, infatti, di situazione che, per il suo incerto esito, esula dai “casi eccezionali” a tal fine richiesti dall’art. 73, comma 1- bis , C.p.a.
Infine, in rito, sull’istanza della controinteressata di applicazione del rito abbreviato di cui all’art. 12- bis , comma 5, D.L. n. 68/2022 e all’art. 119 C.p.a, va osservato che:
- l’art. 12- bis ( Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR ), comma 1, del D.L. 16 giugno 2022 n. 68 ( Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ), convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022 n. 108, dispone al comma 1 che “ Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti, anche sulla base di quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altre parti del giudizio, che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il tribunale amministrativo regionale, con la medesima ordinanza, fissa la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti …”;
- l’art. 12- bis , comma 5, del citato D.L. 16 giugno 2022 n. 68 dispone che “ Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ”.
Sui requisiti per l’applicazione delle riferite norme del rito processuale abbreviato individuate dal citato D.L. 16 giugno 2022 n. 68 (“ qualora risulti, anche sulla base di quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altre parti del giudizio, che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR ”) la controinteressata ha depositato in giudizio, con l’istanza del 29 aprile 2025, la «richiesta di partecipazione» (doc n. 1 - “ Richiesta di partecipazione alla procedura competitiva pubblica per l'intervento di realizzazione di impianto di produzione di biometano Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR 'Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare' Dati identificativi della procedura: Numero di procedura: 5 Anno 2025 Codice: BMT_A_2024_5 (ai sensi del DM 15 settembre 2022 e del DPR 445/00) ”) e la «graduatoria» (doc n. 2 - “ Graduatoria degli impianti partecipanti alla procedura competitiva redatta ai sensi dell'art. 6 del DM 15 settembre 2022, e risultati in posizione tale da rientrare nel contingente di capacità produttiva secondo quanto indicato nell'Avviso pubblico del 15 novembre 2024 - Codice identificativo della procedura competitiva: BMT_A_2024_5 - La graduatoria è stata redatta sulla base delle informazioni dichiarate dal Soggetto Richiedente e riscontrate nella fase di istruttoria dal GSE nella documentazione trasmessa. Nel caso di contingente non saturo, i criteri di priorità dichiarati dal Soggetto Richiedente non sono stati oggetto di istruttoria da parte del GSE, in quanto non necessari ai fini dell’inserimento in posizione tale da rientrare nel contingente medesimo. Dall’inserimento in posizione utile nella graduatoria sorge il diritto del Soggetto Richiedente al riconoscimento degli incentivi previsti dal Decreto, fatto salvo che nell’ambito della comunicazione di entrata in esercizio per il tramite del Soggetto Richiedente e/o altri Soggetti (quali, ad esempio, Pubbliche Amministrazioni, Gestori di Rete) dovessero emergere la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla pertinente procedura competitiva ”, datata 17 aprile 2025).
E’ dunque rilevabile che la graduatoria è datata 17 aprile 2025, in epoca successiva alla presentazione del ricorso (notificato il 27 gennaio 2025 e depositato in giudizio il 6 febbraio 2025), quindi, non risulta provato che il progetto oggetto del gravato atto fosse beneficiario di finanziamento PNRR già al momento della instaurazione del giudizio; ulteriormente, a conferma di quanto comunicato (con avviso della Sezione in data 28 marzo 2025 circa l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di prelievo), non è stata fornita dalla controinteressata prova documentale della circostanza che l’intervento in questione sarebbe in tutto o in parte finanziato con le risorse previste dal PNRR (come è stato rilevato in giurisprudenza, fino a quando l’intervento non abbia ottenuto un finanziamento a valere sui fondi PNRR, non può dirsi sorta la necessità di procedere in deroga agli strumenti processuali previsti dal codice del processo amministrativo, allo scopo di garantire una celere definizione del giudizio salvaguardando gli obblighi assunti dall’Italia in sede comunitaria relativi alle tempistiche di spesa e rendicontazione; cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, n. 1246 del 7 giugno 2024), atteso che la graduatoria depositata è dichiaratamente formulata “ sulla base delle informazioni dichiarate dal Soggetto Richiedente ” informazioni solo “ riscontrate nella fase di istruttoria dal GSE nella documentazione trasmessa ” con espressa riserva di verifica ai fini erogativi (“ Dall’inserimento in posizione utile nella graduatoria sorge il diritto del Soggetto Richiedente al riconoscimento degli incentivi previsti dal Decreto, fatto salvo che nell’ambito della comunicazione di entrata in esercizio per il tramite del Soggetto Richiedente e/o altri Soggetti (quali, ad esempio, Pubbliche Amministrazioni, Gestori di Rete) dovessero emergere la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla pertinente procedura competitiva ”).
Pertanto, per le ragioni esposte, non sussistono i presupposti per l’applicazione del rito processuale ex art. 12- bis , comma 5, del citato D.L. 16 giugno 2022 n. 68.
2. Oggetto del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti.
Il Collegio può passare ora alla disamina del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti da illustrarsi congiuntamente.
Parte ricorrente premette che il Comitato “Rinnoviamo AT”, seppur già attivo in precedenza, si è costituito formalmente a AT in data 25 agosto 2024, con scopo (atto costitutivo; doc. n. 4) idoneo (art. 2: “ Concorrere, a fronte dell’insorgere di sempre nuove emergenze ambientali, alla salvaguardia ecologica ambientale del territorio comunale ed extra comunale, contribuendo alla difesa della salute e del benessere di tutti gli abitanti, senza distinzione alcuna. A tal fine intende impegnarsi nella difesa dei “Beni Comuni” intesi come beni che non sono e non possono essere di proprietà di nessuno come l’acqua, l’aria, il clima, la conoscenza, la cultura, la biodiversità. Creare una rete di solidarietà attiva fra tutti coloro che già si impegnano a livello locale e nelle singole realtà vicine, per difendere il territorio e la natura con la consapevolezza che le relazioni umane e l’ambiente appartengono ad un sistema complesso e sinergico in cui il rispetto per gli equilibri che lo governano è la fondamentale garanzia per la vita futura. Operare con ogni mezzo legittimo per informare, coinvolgere e mobilitare l'opinione pubblica sulle azioni e le attività intraprese. Assumere iniziative nei confronti di tutti gli organi istituzionali, soprattutto quelli preposti alla tutela dei diritti coinvolti ed alla soluzione dei problemi inerenti. Promuovere incontri culturali per sensibilizzare la popolazione sui temi ambientali ”) ed un numero di adesioni (500) rappresentativo degli interessi della comunità sita nel territorio di riferimento, come peraltro riconosciuto in sede di conferenza di servizi.
Quanto ai ricorrenti persone fisiche, precisa la difesa attorea, essi risiedono in immobili di loro proprietà, siti in via Sacchello di AT, a soli 235 metri dal costruendo impianto, ciò palesando la legittimazione dei predetti al presente ricorso, per essere essi portatori di un interesse particolare e differenziato per via delle esalazioni provenienti dal realizzando impianto a ridosso delle loro abitazioni, che possono costituire pericolo, danno o molestia alle persone, oltre che per altri disagi che l’impianto inevitabilmente produrrà (ad es., l’aumento del traffico veicolare pesante per gli approvvigionamenti all’impianto, con conseguente inquinamento acustico e aumento di polveri sottili), ma anche per il possibile deprezzamento delle loro proprietà (con l’approvazione del progetto i predetti immobili hanno già subito una prima svalutazione).
In fatto i ricorrenti rappresentano che il Comitato, già intervenuto in sede endoprocedimentale (docc. 5, 6 e 7), esponeva le ritenute criticità del progetto con riferimento alla salute dei cittadini, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà personale ed economica e al territorio; progetto che, del resto, non veniva approvato in sede di prima seduta della conferenza di servizi (decisoria in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14- bis , comma 6, della L. n. 241/1990), e ciò – secondo quanto riassunto dai ricorrenti – sia con riguardo alla mancata prova dell’utilizzo agronomico del digestato (inficiante la stessa qualificazione della società come “agricola”), sia con riguardo alla conformità tecnica dell’impianto progettato, sia, infine, con riguardo alla incompletezza della simulazione modellistica relativa alle emissioni odorigene (non idonea ad escludere il superamento della soglia di accettabilità e l’esposizione della popolazione a esalazioni che possono costituire pericolo, danno o molestia alle persone).
In seguito ad una seconda seduta della conferenza di servizi che dava atto del superamento dei motivi ostativi, l’impugnato provvedimento finale di autorizzazione, prosegue la difesa attorea, ha determinato:
1. di approvare il progetto definitivo dell’impianto di produzione di biometano, insieme a tutte le successive integrazioni, osservazioni e chiarimenti forniti ad PA;
2. di autorizzare la Società AP PC Società agricola S.r.l. alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto e la Società NA TE GA S.p.a. alla costruzione e all’esercizio delle opere connesse (metanodotto);
3. di rilasciare, ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n. 59/2013, l’Autorizzazione unica ambientale;
4. di dichiarare la pubblica utilità dell’opera (impianto e opere connesse) per la durata di 5 anni, dalla data di pubblicazione sul BURERT dell’avviso di rilascio del provvedimento;
5. di stabilire il tracciato del metanodotto di connessione come da elaborati allegati;
6. di precisare che il progetto prevede la realizzazione di opere ricadenti in zona di tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (fascia tutelata - art. 142, co. 1 - bosco), con conseguente rilascio da parte del Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e Polizia Locale del Comune di AT dell’autorizzazione paesaggistica semplificata, opere che, per caratteristiche e tipologia, rientrano nell’ambito di applicazione del D.P.R. n. 31/2017 “ Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ”;
7. di ritenere congrua la quantificazione dell’importo pari a € 603.010,03 IVA esclusa (rif. elaborato “ 6_pc1-rel-24_stima costi di costruzione, dismissione e piano economico e finanziario ” allegato all’istanza prot. PA n. 86768 del 13/05/2024), riferito ai costi degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino dei luoghi (comprensivo delle spese tecniche e direzione lavori), ai fini della corresponsione di idonea garanzia che il proponente dovrà presentare ad PA prima dell’inizio dei lavori;
8. di stabilire che l’autorizzazione: a) costituisce variante allo strumento urbanistico del Comune di AT; b) costituisce apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dal metanodotto; c) ha una validità di 20 anni per l’esercizio delle opere di cui al progetto approvato;
9. di stabilire che: a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 6, D.P.R. n. 59/2013 l’Autorizzazione unica ambientale è efficace per un periodo di 15 anni, dalla data di rilascio del provvedimento; b) ai sensi e per gli effetti dell’art. 146, comma 4, D.Lgs. n. 42/2004, l’Autorizzazione paesaggistica semplificata è efficace per un periodo di 5 anni, dalla data di rilascio del presente provvedimento;
10. di trasmettere il provvedimento amministrativo: a) alle amministrazioni e ai soggetti intervenuti nel procedimento; b) al Comune di AT per l’espletamento delle procedure di cui al D.P.R. n. 327/2001 e alla L.R. n. 37/2002 e per l’adeguamento dello strumento urbanistico comunale; c) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
Oltre a ciò, evidenziano i ricorrenti, il provvedimento contiene: a) n. 15 prescrizioni di carattere generale; b) n. 8 prescrizioni espresse dal Comune di AT; c) n. 6 prescrizioni espresse dalla US di PI; d) n. 59 prescrizioni espresse da PA (Servizio Territoriale); e) n. 17 prescrizioni espresse dal Consorzio di Bonifica di PI; f) n. 1 prescrizione espressa dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali (ANSFISA); g) n. 1 prescrizione espressa dal Comando Interregionale Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e demanio; h) n. 11 prescrizioni espresse dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di PI; i) n. 11 prescrizioni espresse dalla società RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Interferenza impianto biometano (lato nord) con linea ferroviaria esistente PI-Alessandria (km 80+187); j) n. 7 prescrizioni espresse dalla Società IRETI S.p.a.; k) n. 1 prescrizione espressa dal Comando Militare Esercito “MI Romagna - SM – Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari”; l) n. 1 prescrizione espressa dall’Aeronautica Militare - Prima Regione Aerea; m) n. 6 prescrizioni espresse dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e PI; n) n. 10 prescrizioni espresse dalla Provincia di PI - Servizio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi informativi, Assistenza agli Enti Locali; o) n. 3 prescrizioni espresse dal Ministero del Made in Italy; p) n. 1 prescrizione di sicurezza espressa dalla Società TERNA s.p.a.; q) n. 16 prescrizioni espresse da PA (SAC PC). Il tutto per un totale di n. 174 prescrizioni che incidono sulla progettazione, sull’analisi dei rischi, sull’esecuzione dei lavori, sulle opere di compensazione e sul funzionamento dell’impianto, le più rilevanti delle quali con riguardo all’approvvigionamento e all’utilizzazione agronomica del digestato, nonché alle emissioni in atmosfera.
Ritiene, quindi, parte attrice che il provvedimento autorizzativo impugnato sia illegittimo, chiedendone l’annullamento.
Con il primo motivo del ricorso introduttivo “ 1. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso supposto di fatto. Violazione della D.G.R. 26/3/2012 n. 362. Omessa valutazione del saldo complessivo pari almeno a zero delle emissioni in atmosfera di PM10 e NO2 ” parte attrice si duole del mancato rispetto delle disposizioni regionali a tutela di standard di qualità dell’aria, poiché manca l’attestazione del saldo complessivo pari almeno a zero delle emissioni in atmosfera di PM10 e NO2.
In particolare, i ricorrenti evidenziano che:
- il provvedimento impugnato è emesso in violazione della deliberazione della Giunta Regionale dell’MI-Romagna 26 marzo 2012 n. 362, avente ad oggetto “ Attuazione della D.A.L. 51 del 26 luglio 2011 - Approvazione dei criteri per l’elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse ” (doc. 8), la quale, con riguardo alle aree a rischio di superamento degli standard di qualità dell’aria (SQA), com’è l’area in cui si dovrebbe situare l’impianto de quo , prescrive, al paragrafo 3.1, che è possibile localizzarvi impianti a biomasse solo a condizione che si sostituiscano sorgenti emissive esistenti e che sia assicurato un saldo complessivo pari almeno a zero delle emissioni in atmosfera di PM10 e NO2;
- la medesima deliberazione specifica che “ Per la localizzazione degli impianti nelle aree di superamento e nelle aree a rischio di superamento occorre quindi dimostrare che le emissioni in atmosfera generate dal nuovo impianto siano compensate dallo spegnimento o dalla riduzione di sorgenti emissive preesistenti, localizzate in via prioritaria nella medesima area comunale o in alternativa nelle aree contigue ricadenti in altri Comuni, in modo tale che il bilancio complessivo sia inferiore o uguale a zero. Ai fini di tale verifica il progetto dell’impianto, redatto da un tecnico abilitato, deve essere corredato da un apposito computo emissivo, che tenga conto delle emissioni in atmosfera di PM10 ed NO2 generate dall’impianto e dalle relative attività di approvvigionamento delle biomasse, come meglio dettagliato nel successivo paragrafo 3.2 .”, e il paragrafo 3.2 prescrive che “ Nella valutazione del saldo emissivo complessivo vanno dunque computate le sorgenti emissive esistenti che saranno “spente” o ridotte con l’entrata in funzione dell’impianto. Si configurano in particolare due casistiche possibili: - sostituzione di emissioni provenienti da impianti esistenti; - installazione di nuovi impianti con contestuale riduzione delle emissioni complessive sul territorio tramite la realizzazione di opportune misure integrate localizzate in via prioritaria nella medesima area comunale o, in dipendenza dalla localizzazione dell’impianto, nelle aree contigue ricadenti in altri Comuni, da definire con le autorità competenti anche attraverso eventuali Accordi. Per definire il saldo emissivo dell’impianto oggetto di valutazione vanno dunque quantificate tre componenti: - emissioni generate dall’impianto che si intende realizzare comprensive di quelle derivanti dal trasporto delle biomasse; - emissioni provenienti da eventuali impianti che vengono sostituiti dall’impianto a biomasse; - emissioni risparmiate attraverso la realizzazione di misure integrate individuate nell’area di riferimento […]”;
- nel provvedimento impugnato manca l’attestazione del saldo complessivo pari almeno a zero delle emissioni in atmosfera di PM10 e NO2, quando il territorio già subisce il superamento delle soglie di inquinamento, e tale carenza veniva eccepita dallo stesso Comune di AT con delibera di Giunta Comunale n. 105 del 6 novembre 2024, avente ad oggetto l’atto di indirizzo politico-amministrativo relativo al procedimento di autorizzazione unica (doc. 9), sicché le limitazioni viabilistiche introdotte nell’autorizzazione (doc. 1, pag. 27) sono assolutamente inidonee a temperare l’aggravamento delle emissioni in atmosfera di PM10 e NO2, in quanto esse, sostanzialmente, si limitano a circoscrivere i transiti tra le ore 9:00 e le ore 17:00;
- la popolazione di AT subirà, come spiegato dalla stessa società controinteressata nel “ Piano del traffico e dei flussi veicolari ” (doc. 10), un grave peggioramento della già compromessa qualità dell’aria a causa del trasporto di almeno “ 69.100 t/anno circa di sottoprodotti in ingresso […] Considerando una operatività di 312 d/anno, il flusso veicolare medio giornaliero (valori arrotondati per eccesso all’intero superiore) risulta pari a: • 19 mezzi/giorno per il conferimento delle biomasse, della pollina, etc. • 15 mezzi/giorno per l’allontanamento dei flussi decadenti. Complessivamente si stimano, quindi, 34 mezzi/giorno. A tale valore occorre aggiungere le autovetture dei dipendenti, visitatori, tecnici, fornitori, etc. pari a circa 3 autoveicoli al giorno (valore invariato rispetto alla configurazione autorizzata). Complessivamente, pertanto, nella configurazione di progetto si stima un traffico veicolare complessivo pari a circa 37 mezzi/giorno ”, ma tali dati sottostimano quantomeno gli autoveicoli in entrata e in uscita ogni giorno, contribuiscono a qualificare l’illegittimità della condotta tenuta dalla Conferenza nell’omettere ogni valutazione rispetto al saldo delle emissioni in atmosfera e, mancando l’attestazione del saldo complessivo, le prescrizioni espresse dalla US di PI (doc. 1, pag. 27) sulla compensazione delle future emissioni in atmosfera sono state date in maniera assolutamente generica e irragionevole, demandando pro futuro alla controinteressata il calcolo della compensazione della CO2 che, invece, avrebbe potuto e dovuto già essere fatto in istruttoria dalla stessa US o da PA.
Con il secondo motivo del ricorso introduttivo “ 2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso supposto di fatto. Violazione della D.A.L. 26 luglio 2011, n. 51. Omessa valutazione cumulativa degli impatti. Violazione del principio di precauzione introdotto dall’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE2 [ora art. 191, paragrafo 2, TFUE] e recepito dall’art. 301 D.Lgs n. 152/2006 ” parte attrice lamenta che non è stata effettuata la valutazione cumulativa dell’impatto degli impianti concentrati in ambiti territoriali limitrofi, ritenendo erroneamente l’Amministrazione, in applicazione del criterio della distanza di un chilometro, che nella medesima area e in aree contigue non siano presenti altri impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano.
Nel dettaglio la difesa attorea evidenzia che:
- in data 26 luglio 2011 l’Assemblea legislativa della Regione MI-Romagna ha adottato la deliberazione n. 51, avente ad oggetto l’individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica, disciplinando al paragrafo G) le prescrizioni per gli impianti di energia da biogas e produzione di biometano ed al sottoparagrafo b) il “cumulo degli impatti”, e prescrivendo che: “ Per evitare il cumulo degli impatti derivanti dalla concentrazione degli impianti, la realizzazione degli stessi nella medesima area o in aree contigue è valutata in termini cumulativi, in sede di rilascio dell’autorizzazione unica o di controllo dei titoli abilitativi sostitutivi, fatta eccezione per gli impianti localizzati in Aree Ecologicamente Attrezzate e aree industriali. La Regione può emanare specifici criteri tecnici applicativi del presente principio, che tengano conto delle distanze tra impianti e delle tipologie degli impatti previsti. Fino alla emanazione di tali criteri, le valutazioni cumulative sono oggetto di specifica motivazione dell’atto di conclusione del procedimento autorizzativo ”;
- la Regione MI-Romagna ha adottato specifici criteri tecnici applicativi del principio di valutazione cumulativa solo ai fini dell’installazione di impianti fotovoltaici in area agricola, anche se la citata deliberazione conferma il predetto principio a prescindere da eventuali norme specifiche di attuazione e, dunque, anche per il caso di specie;
- la questione della valutazione cumulativa degli impatti veniva sottoposta con memoria 23 settembre 2024 dal Comitato ricorrente alla Conferenza;
- nella seduta del 7 ottobre 2024, la Conferenza rilevava che “ il progetto non risulta essere assoggettato ad una tale valutazione cumulativa, in quanto non sono presenti altri impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano nella "medesima area o in aree contigue a quella dell’impianto in progetto; l’impianto di Maserati Energia Srl, citato nelle osservazioni, installazione in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività di produzione di compost mediante il recupero o combinazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, è collocato in Loc. Berlasco ad una distanza di circa 2,5 km dall’area dell'impianto in progetto. Si evidenzia che la D.D. del Servizio Valutazione Impatto e Promozione sostenibilità ambientale della Regione MI-Romagna n. 15158/2018, al fine dell’applicazione del criterio del “cumulo con altri progetti” nell’ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, stabilisce quanto segue: “Per la determinazione del criterio di cumulo con altri progetti, si definisce come ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali ... Una fascia di un chilometro per le opere areali” ” [cfr. doc. 2, pagg. 8-9];
- non è vero che nella medesima area e in aree contigue non sono presenti altri impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano perché, nel limitato territorio comunale di AT, è già presente l’impianto di Maserati Energia S.r.l., che si occupa dello smaltimento della FORSU, utilizzata anche per la produzione di biometano e, nei territori limitrofi, nell’arco di pochi chilometri di distanza da AT, sono presenti impianti del tutto simili che utilizzano solo colture energetiche “dedicate” (mais, sorgo, triticale) e contemporaneamente liquami zootecnici bovini (codigestione) [impianto biogas NA-ex CNB di Calendasco (PC); impianto biogas Aziende Agricole Fugazza in località Gragnanino di Gragnano (PC); impianto biogas in costruzione in località Corniola di Borgonovo Val Tidone (PC); impianto biogas della Società Agricola Fontana s.s. in località Fontana Pradosa di Castel San Giovanni (PC)];
- il criterio di “un chilometro” della determinazione n. 15158/2018 richiamato dalla Conferenza è assolutamente inconferente rispetto a quanto dedotto, sia perché relativo ad altra materia e disciplina, sia perché in quella disciplina diretto ad evitare la “ frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l’assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA attraverso una riduzione ‘ad hoc’ delle caratteristiche progettuali al di sotto delle soglie stabilite negli Allegati B.1, B.2 e B.3 della L.R. n. 4/2018 ”;
- il predetto criterio, in ogni caso, è irragionevole e incompatibile con il cumulo degli impatti di cui alla D.A.L. n. 51/2011, poiché quest’ultimo deve essere valutato con riguardo agli effetti scaturenti “ nella medesima area o in aree contigue ” abbracciando, quindi, non solo 1 km/q di terreno (altrimenti opinando potremmo avere impianti di biogas ogni due chilometri) e non solo il territorio del comune dove l’impianto dovrebbe insediarsi interessato, ma anche quelli dei comuni limitrofi;
- ove la valutazione cumulativa degli impatti fosse stata fatta in maniera aggregata, tenendo conto di tutti gli impianti – anche di quelli futuri, conosciuti dagli enti interessati, anche solo al mero stato progettuale – nonché di tutti i fattori di incidenza, diretti e indiretti, sarebbe emerso il notevole aggravamento delle condizioni ambientali e della qualità della vita nell’aerea di progetto e nelle aree contigue, tale da ostare al rilascio dell’autorizzazione unica;
- il Comune di AT nella nota del 7 ottobre 2024, allegata al verbale della prima seduta della Conferenza di servizi (doc. 2, pag. 90), ha evidenziato che “[…] È un dato di fatto acclarato che la salute mentale rientra a tutti gli effetti nella definizione di salute pubblica di cui ogni Sindaco è responsabile: di fronte a una tematica di tale rilievo si richiede che sia eseguita una completa valutazione degli impatti cumulativi delle realtà presenti sul territorio, sia a livello di impatto odorigeno, che compromette la salute mentale dei cittadini sarmatesi, sia a livello generale di impatto ambientale nel senso più ampio. È responsabilità degli organi che fanno parte della Conferenza dei Servizi decisoria tenere conto di quanto riportato nella DAL 51/2011, calandola nel contesto in cui si potrebbe andare ad insediare l’impianto in oggetto: siamo di fronte a un territorio molto contenuto, già provato dalla presenza di svariate problematicità […]”;
- in assenza di tale valutazione cumulativa, anche il principio di precauzione imponeva il rigetto dell’istanza di autorizzazione, posto che tale principio, introdotto dall’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE2 [ora art. 191, paragrafo 2, TFUE] e recepito dall’art. 301 D.Lgs n. 152/2006, fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase di applicazione delle migliori tecniche, inoltre ha portata immediatamente precettiva ed opera, a prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive europee, ogniqualvolta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa (con riferimento a Cons. Stato, Sez. IV, 21/08/2013, n. 4227).
Con il terzo motivo del ricorso introduttivo “ 3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione della D.A.L. n. 51/2011, del P.T.C.P. della Provincia di PI, della L.R. n. 24/2017 e del D.M. 21/06/2024. Violazione del divieto di dispersione insediativa e del principio del consumo di suolo a saldo zero. Carenza e/o insufficienza della motivazione ” gli esponenti contestano che l’area dove dovrebbe sorgere l’impianto è stata individuata in violazione di plurimi criteri stabiliti dalla normativa regionale quali, in particolare, il consumo zero di suolo, la priorità della collocazione in contesti rurali già esistenti (recupero edilizio) al fine di evitare la dispersione abitativa, nel caso di specie sortita dalla localizzazione in ambito “destrutturato”.
In particolare, parte ricorrente evidenzia che:
- in epoca anteriore alla conferenza di servizi il Comune di AT richiedeva chiarimenti alla Regione MI-Romagna - Direzione generale cura del territorio e dell’ambiente in merito alla realizzabilità dell’impianto oggetto di causa (doc. 13), rappresentando che l’area interessata dall’impianto, completamente destinata a seminativo per un totale di oltre 5 ettari, si caratterizza per l’immediata vicinanza al centro abitato, a meno di 300 metri (con riferimento alla mappa a pag. 18 del ricorso);
- la Regione MI-Romagna, con parere del 20 settembre 2024 (doc. 14), (i) da un lato, ricordava che la normativa vigente in materia di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – e, in particolare, il punto 1.1. delle Linee Guida, approvate con il D.M. 10 settembre 2010 – prevede che la realizzazione di questi ultimi è compatibile con ogni destinazione urbanistica di zona e in particolare con quella agricola, con la conseguenza che non occorre alcuna specifica previsione di piano urbanistico per la localizzazione degli impianti stessi, potendo le “ sole Regioni e le Province autonome […] porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed esclusivamente nell’ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17 ”, (ii) dall’altro lato, specificava che, ai fini della localizzazione delle aree per l’installazione di impianti per la produzione di biometano, si devono seguire i criteri dettati dalla D.A.L. n. 51/2011, in attuazione delle predette Linee Guida statali delle quali, con riferimento al caso di specie, risultano rilevanti le indicazioni di cui alla lettera G (“ Prescrizioni per gli impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano ”), dove sono specificati i criteri prevalentemente ambientali e territoriali che devono essere comunque osservati per la realizzazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano nelle aree considerate idonee alla localizzazione;
- tra i criteri stabiliti alla predetta lettera G, viene particolarmente in evidenza, ai fini del ricorso, quello per cui “ ai fini della valutazione della localizzazione degli impianti nel territorio rurale, deve essere prevista, alla luce delle ragionevoli alternative, la collocazione all’interno degli insediamenti rurali esistenti, anche riutilizzando edifici non più in uso, ovvero, in subordine, in adiacenza agli stessi, evitando la realizzazione di nuovi insediamenti isolati, che frammentino e alterino la struttura consolidata del paesaggio rurale ”;
- successivamente il Comune di AT richiedeva un’integrazione al parere alla Regione MI-Romagna - Direzione generale Cura del Territorio e dell’Ambiente (doc. 15), evidenziando che 1. l’area dove dovrebbe sorgere l’impianto non è né all’interno né in adiacenza ad un insediamento rurale, 2. nell’ambito interessato dall’intervento in progetto, il P.T.C.P. (art. 67 delle norme) individua una componente della rete ecologica provinciale, in particolare “un ambito destrutturato” che il Comune ha provveduto a recepire come elemento di rilevanza sovralocale nel P.S.C. disciplinandolo all’art. 31 delle N.T.A. il quale prevede che, in tali contesti, “ gli interventi infrastrutturali sono ammissibili solo qualora siano previsti da strumenti di programmazione nazionali, regionali o provinciali oppure dal PSC e comunque se accompagnati da adeguati interventi di mitigazione e di compensazione ”;
- a tale richiesta la Regione MI-Romagna rispondeva (doc. 16) precisando che:
1. “[…] in sede di esame dell’ammissibilità dell’impianto in parola si dovrà necessariamente tener conto delle considerazioni di ordine ambientale, paesaggistico, territoriale, ecc. motivatamente avanzate dall’amministrazione comunale, tra cui le ulteriori circostanze: -- che il nuovo impianto non sarebbe conforme a quanto stabilito dalla L.R. n. 24 del 2017, che all’art. 36, comma 3, prescrive che i nuovi fabbricati di cui sia ammessa la realizzazione nel territorio rurale ove ricorrano i requisiti e le condizioni di cui al comma 2, in ogni caso “sono realizzati all’interno o in adiacenza ai centri aziendali, evitando la realizzazione di insediamenti isolati, che frammentino e alterino la struttura consolidata del paesaggio rurale, fatta salva l’osservanza delle prescrizioni zootecniche o igienico sanitarie che stabiliscano distanze minime per i nuovi insediamenti ”, e questa norma ribadisce, anche in ambito agricolo, il “divieto di dispersione insediativa” fissato dall’art. 5, comma 4, della medesima legge urbanistica regionale, fra i principi generali per la tutela e l’uso del territorio (accanto al c.d. principio del “consumo di suolo a saldo zero” e del divieto di prevedere il consumo di suolo permeabile ove sussistano ragionevoli alternative in termini di riuso o di rigenerazione di aree già urbanizzate);
2. gli ambiti destrutturati, facenti parte della rete ecologica stabilita dal PTCP di PI, “ corrispondono agli ambiti urbani e agricoli periurbani dove gli elementi naturali esistenti e di nuova realizzazione svolgono un ruolo polivalente di dotazioni ecologiche per mitigare impatti degli insediamenti e delle urbanizzazioni, di contenimento degli inquinanti, di mantenimento di un buon livello di biodiversità e di raccordo con gli altri elementi della rete ” (art. 67, comma 4, lettera h) , delle Norme del PTCP di PI).
La difesa attorea, quindi, evidenzia che, alla luce delle disposizioni illustrate, deve essere operato un bilanciamento tra l’esigenza di favorire la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, la necessità di “minimizzare il relativo impatto ambientale” (art. 20, comma 1, lettera a) , del D.Lgs. n. 199 del 2021) e la “tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici” (comma 3 del medesimo art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 e art. 7, comma 2, lettera a) , del D.M. 21 giugno 2024, recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’istallazione di impianti a fonti rinnovabili”).
Aggiungono gli esponenti che, come confermato dal D.M. 21/06/2024 all’art. 7, comma 2, lettera a) , per l’individuazione delle aree idonee all’insediamento degli impianti le Regioni devono tenere conto “[…] delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa ”.
Ulteriormente, secondo la prospettazione attorea, già le Linee Guida di cui al D.M. 10/09/2010, all’art. 16.1, prevedevano che “ elemento per la valutazione positiva dei progetti ” doveva essere “ il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili ”.
In conclusione, la difesa attorea stigmatizza che la Conferenza di servizi ha omesso totalmente di considerare le prescrizioni citate di cui alla D.A.L. n. 51/2011, al P.T.C.P. della Provincia di PI, alla L.R. n. 24/2017 e al D.M. 21/06/2024, violandone il contenuto precettivo, perché nel caso di specie, l’impianto autorizzato: A) realizza un nuovo insediamento; B) sorge all’interno di un “ambito destrutturato”; C) non è collocato nel territorio rurale, bensì a meno di 300 metri da abitazioni civili facenti parte del nucleo urbano di AT, dal campo sportivo comunale e da una residenza assistenziale sanitaria; D) realizza dispersione insediativa; E) consuma suolo agricolo utilizzato a seminativo.
Con il quarto motivo del ricorso introduttivo “ 4. Violazione dell’art. 2135 Cod. Civ., del Regolamento regionale n. 2/2024, della D.G.R. n. 1495/2011 e del D.M. 25/02/2016. Carenza della natura agricola dell’attività svolta dalla società proponente ” gli esponenti lamentano che la controinteressata sarebbe priva dei requisiti soggettivi (come eccepito nella prima seduta della conferenza di servizi con rilievo che non sarebbe superato) stabiliti dal Regolamento regionale n. 2/2024, dalla D.G.R. n. 1495/2011 e dal D.M. 25/02/2016, che rendono ammissibile l’utilizzazione agronomica del digestato ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006, e quindi il progetto analizzato non sarebbe strettamente associato ad una attività zootecnica esistente (ed anche per questo profilo sarebbe abusiva, in violazione del principio eurounitario di priorità della riconversione di strutture già esistenti, piuttosto che del consumo di suolo agricolo) ma per acquisire effluenti zootecnici da diversi fornitori, e tale criticità sarebbe stata inefficacemente affrontata con le prescrizioni (produzione della comunicazione di utilizzazione agronomica e fornitura degli effluenti zootecnici prevalentemente da allevamenti posti a distanza non superiore a 5/10 km dall’impianto), deponendo ciò per una caratterizzazione meramente commerciale ed industriale.
Nel dettaglio, la difesa attorea sottolinea che:
- la AP PC Società Agricola S.r.l. non svolge attività agricola e quindi non è in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2135 cod. civ., essenziali al fine di gestire un impianto agricolo, quale quello oggetto dell’impugnata autorizzazione (la conferenza di servizi, nella prima seduta del 7 ottobre 2024, eccepiva la non dimostrazione del soddisfacimento dei requisiti stabiliti dal Regolamento regionale n. 2/2024, dalla D.G.R. n. 1495/2011 e dal D.M. 25/02/2016 che rendono ammissibile l’utilizzazione agronomica del digestato ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006);
- nonostante il mutato parere di PA e US nella seconda (e ultima) seduta del 7 novembre 2024, rimangono tali motivi ostativi perché: 1. AP PC Società Agricola S.r.l. è stata costituita in data 16 novembre 2022, ma ora è inattiva (visura camerale - doc. 18), 2. la sede legale è sita in Bolzano via Gianni Brida n. 4, il capitale sociale è di Euro 10.000,00 e non ha dipendenti, 3. il socio unico è la società Vorn BI Italia Asset Holding S.r.l., anch’essa con sede in Bolzano via Gianni Brida n. 4, con capitale sociale di Euro 16.889,00 (doc. 19), controllata dalla società di diritto tedesco Vorn BI GMBH, con sede a Ratisbona (Germania), piattaforma europea di CQ Green Investment, parte della multinazionale australiana CQ (doc. 20);
- da tali dati consegue che la società controinteressata non possiede un capitale sociale adeguato alla realizzazione del progetto e alla gestione dell’attività, né un patrimonio idoneo alla garanzia patrimoniale di eventuali eventi dannosi (doc. 24), e ciò è avvalorato dalla considerazione che, similmente ad AP PC Società Agricola S.r.l., risultano costituite in Bolzano anche ulteriori società (AP PV1 Società Agricola S.r.l., AP RO1 Società Agricola S.r.l., AP RO2 Società Agricola S.r.l., AP FE1 Società Agricola S.r.l., AP MN1 Società Agricola S.r.l., AP MO1 Società Agricola S.r.l. e AP RE1 Società Agricola S.r.l.), dunque, AP PC Società Agricola S.r.l. è una newco , costituita insieme ad altre “scatole vuote” per proporre, in serie, progetti di costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di biometano (con incentivi del PNRR) senza, tuttavia, svolgimento di attività di tipo agricolo;
- come ravvisato da CRPA Soc. Con. p.A. – Centro Ricerche Produzioni Animali, nella sua analisi dell’impianto oggetto di causa (analisi richiesta dal Comune di AT), “ il progetto analizzato si delinea per non essere strettamente associato ad una attività zootecnica esistente ma per acquisire effluenti zootecnici da diversi fornitori. La possibilità che possa sorgere competizione per gli effluenti zootecnici tra l’impianto di biometano e altri impianti di digestione anaerobica realizzati e/o in fase di realizzazione è una criticità che va presa in considerazione prima della autorizzazione e realizzazione del progetto ” (doc. 21) e tale criticità non è stata presa adeguatamente in considerazione dalla conferenza di servizi, che ha posto solo delle condizioni (comprese, fra le altre: a) che “ 30 giorni prima della presentazione della SCIA di messa in esercizio dovrà essere prodotta la Comunicazione di utilizzazione agronomica, da elaborare mediante il sistema informatico Gestione Effluenti, corredata da tutti i documenti previsti dal Reg.to Reg.le n. 2/2024, e dettagliati nel relativo Allegato I punto 6 […] ”; b) che “ gli effluenti zootecnici dovranno essere forniti prevalentemente da allevamenti posti a distanza non superiore a 5/10 km dall’impianto ” - doc. 1, pag. 29);
- anche la natura della provenienza dei materiali in ingresso e in uscita non è idonea a qualificare come agricola l’attività futura dell’impresa, e infatti, dovendo AP PC Società Agricola S.r.l. ricorrere integralmente a forniture estranee alla propria struttura, l’impianto in questione assume una chiara caratterizzazione commerciale e industriale ex art. 2195 C.c.
Sotto altro punto di vista, secondo la prospettazione attorea, l’istanza della controinteressata AP PC Società Agricola S.r.l. deve essere qualificata abusiva, in quanto l’operazione in questione non risponde alla funzione economico-sociale per la quale il D.Lgs. n. 387/2003, in attuazione della Direttiva 2001/77/CE, ha inteso promuovere l’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, vale a dire la contribuzione alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile, privilegiando la riconversione di strutture già esistenti, piuttosto che il consumo di suolo agricolo.
Il quinto motivo del ricorso introduttivo “ 5. Eccesso di potere per contraddittorietà tra la parte autorizzativa e la parte prescrittiva del provvedimento impugnato. Prescrizione di condizioni impossibili. Violazione dell’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003. Sviamento dalla causa tipica dell’atto “autorizzazione unica”. Violazione del ben noto principio della tipicita’ degli atti amministrativi quanto al loro contenuto e alla loro funzione ” è rivolto a censurare che la anomala pluralità di prescrizioni nonché il carattere di alcune di esse (che renderebbe impossibile la realizzazione del progetto quale approvato, come l’approvvigionamento degli effluenti zootecnici da allevamenti posti a distanza non superiore a 5/10 km dall’impianto e l’importo – ritenuto sottostimato – della cauzione) rendono l’atto autorizzativo impugnato, in violazione dei principi eurounitari dell’atto esplicito e della prevenzione in materia ambientale, privo della sua causa propria (insistendo su elementi caratterizzanti della tipologia provvedimentale e non secondari) poiché, anziché condizionare l’esercizio di un’attività autorizzata, colmano le lacune progettuali e tecniche, integrando l’istanza del privato che, altrimenti, avrebbe dovuto essere rigettata, e autorizzano il controllato a monitoraggi di competenza del controllore celando l’omissione di esami, previsioni e controlli che PA avrebbe già dovuto effettuare in via preventiva in considerazione dei dati rinvenibili nel progetto.
In particolare, la difesa attorea evidenzia che:
- l’autorizzazione è stata rilasciata con ben 174 prescrizioni che incidono sulla progettazione, sull’analisi dei rischi, sull’esecuzione dei lavori, sulle opere di compensazione e sul funzionamento dell’impianto, le più rilevanti delle quali con riguardo all’approvvigionamento e all’utilizzazione agronomica del digestato, nonché alle emissioni in atmosfera;
- le prescrizioni, anziché condizionare l’esercizio di un’attività autorizzata, finiscono a) col colmare le lacune progettuali e tecniche, integrando l’istanza del privato che, altrimenti, avrebbe dovuto essere rigettata, b) col mascherare l’omissione di esami, previsioni e controlli che PA avrebbe già dovuto effettuare in via preventiva sulla scorta dei dati rinvenibili nel progetto;
- in via esemplificativa, l’istanza di AP PC Società Agricola S.r.l. risulta illegittimamente integrata con riguardo alle strutture deputate all’insilamento dei foraggi [prescrizione III di US], ai camini di emissione, ai punti di prelievo, ai dispositivi di sollevamento, alla postazione di lavoro, alle prese elettriche [prescrizioni XII-XVII sulle emissioni in atmosfera di PA];
- alcune delle prescrizioni risultano, già ab initio , inadeguate e impossibili da rispettare, in particolare, con riferimento 1) all’importante prescrizione per cui “ gli effluenti zootecnici dovranno essere forniti prevalentemente da allevamenti posti a distanza non superiore a 5/10 km dall’impianto ” [prescrizione VI sull’utilizzazione agronomica del digestato], la quale, per la concorrenza fra impianti ravvicinati già citata, è ab origine impossibile da rispettare, 2) alla prescrizione della “ cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, mediante fideiussione bancaria o assicurativa […], per un importo pari ad € 603.010,03 comprensivo di oneri fiscali e gli oneri di sicurezza ” [prescrizione generale XIII] dato che, per l’impianto di produzione di biometano da 500 Smc/h di Concamise (VR), veniva pretesa una “ garanzia finanziaria per il ripristino dei luoghi allo stato ex ante a fine esercizio dell'impianto, di importo pari a 1.081.509,00 Euro indicizzato secondo l'importo previsto al momento della presentazione della garanzia ” (doc. 22);
- i futuri monitoraggi delle emissioni in atmosfera sia di sostanze inquinanti sia di sostanze meramente odorigene [prescrizioni XVIII e seguenti sulle emissioni in atmosfera] sono illegittimamente demandati al soggetto controllato, che non può per certo essere il controllore;
- il provvedimento autorizzatorio contenente numerose prescrizioni d’obbligo non incentrate su profili marginali, ma aventi una valenza progettuale da definirsi a posteriori ad opera dell'istante proponente, integra un’illegittima inversione dell’ordine procedimentale naturale previsto dalla legge, in base al quale il proponente elabora il “progetto definivo” e l’autorità amministrativa, prendendone atto, lo approva (o meno), con richiamo alle condizioni di cui al comma 11 dell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 in materia di precauzione e prevenzione e semmai ponendo limitate prescrizioni d’obbligo su elementi secondari o facilmente integrabili (con riferimento a T.A.R. Puglia, Sez. II, 23/09/2021, n. 1387 ed a Cons. Stato, Sez. IV, 16/06/2020 n. 3869);
- l’autorizzazione impugnata risulta priva della sua causa tipica, giacché in applicazione dei principi enunciati all’art. 174 TCE e all’art. 191 TFUE, nella materia ambientale, le autorizzazioni devono rivestire contenuti espressi ed espliciti [Corte di Giustizia U.E., 28 febbraio 1991 n. 360] e le valutazioni ambientali hanno di norma carattere preventivo [Corte di Giustizia U.E., Sez. I, 28 maggio 2020 n. 535], mentre nel caso di specie la conferenza di servizi ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio impugnato con plurime prescrizioni d’obbligo su elementi principali e non secondari, ponendosi direttamente in contrasto con l’art. 12 del D.Lgs. n. 287/2003, il quale impone alle pubbliche amministrazioni interessate di esprimersi sul progetto presentato al fine del rilascio o meno del provvedimento autorizzatorio, ciò comportando l’illegittimità dell’atto impugnato per sviamento dalla causa tipica dell’atto “autorizzazione unica”, con violazione del principio della tipicità degli atti amministrativi (concernente non solo la forma degli atti o il procedimento ma anche l’oggetto e il contenuto degli stessi, e implicando l’identificazione di uno schema legale tipico per ogni atto, con la conseguenza che l’atto che per qualche profilo decampi dallo schema è illegittimo; con riferimento a Cons. Stato, Sez. IV, 28/07/1982 n. 525).
Con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti “ 1. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso supposto di fatto. Violazione del Decreto direttoriale 28/06/2023, n. 309 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Carenza e/o insufficienza della motivazione” i ricorrenti lamentano la mancata formazione della Tabella (“ Input e principali configurazioni modellistiche ”) contenuta all’Allegato A.1 del Decreto direttoriale 28/06/2023, n. 309 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (proiezione/simulazione dell’impatto odorigeno).
Nel dettaglio la difesa attorea evidenzia che:
- il Decreto direttoriale 28/06/2023, n. 309 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (doc. 5) prevede la formazione e rappresentazione della “ Tabella 1. Input e principali configurazioni modellistiche ”, contenuta all’Allegato A.1 del predetto decreto direttoriale, che concerne i “ Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione ” (doc. 6), ma tale tabella non risulta allegata né alla originaria relazione di impatto odorigeno (docc. 6-7), né a quella successivamente revisionata (doc. 8);
- l’Allegato A.1 del predetto decreto direttoriale riporta i requisiti tecnico-normativi relativi alle simulazioni modellistiche di dispersione degli inquinanti odorigeni considerati negli studi di impatto olfattivo, prevedendo dei vincoli, e invero il punto 13 del medesimo allegato prescrive che “ Alla relazione deve essere allegata una tabella riassuntiva dei dati in ingresso al modello e delle principali configurazioni modellistiche adottate. Il formato standard della Tabella è riportato a fondo pagina (Allegato A.1 - Tabella 2): la Tabella dovrà essere compilata ed integrata in tutte le parti, a seconda della tipologia di sorgenti considerate in input al modello. Nel caso di più sorgenti del medesimo tipo, la tabella dovrà essere compilata per ognuna di esse […]” (doc. 4, pagg. 13-15), sicché detta tabella è essenziale per desumere i risultati delle simulazioni tecniche effettuate, mancando la quale, difettano dati e risultati simulatori completi.
La mancata acquisizione di tale tabella da parte della conferenza di servizi e di PA, secondo la prospettazione attorea, costituisce un difetto di istruttoria che inficia e invalida il ragionamento nonché il giudizio tecnico positivo espresso dall’Amministrazione nell’autorizzare la costruzione e la gestione dell’impianto per cui è causa. Per giurisprudenza costante, anche gli atti espressione di discrezionalità tecnica sono sindacabili nei casi di macroscopica illogicità o irragionevolezza, erroneità fattuale o difetto di istruttoria, che siano tali da rendere palese l’inattendibilità complessiva della valutazione della pubblica Amministrazione (con riferimento a Consiglio di Stato, Sez. I, 07/05/2024, n. 587; Consiglio di Stato, Sez. IV, 15/01/2024, n. 471; Consiglio di Stato, Sez. VI, 15/11/2023, n. 9774), come è accaduto nel caso di specie.
Con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti “ 2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso supposto di fatto. Assenza di progettazione dei biofiltri. Carenza e/o insufficienza della motivazione ” i ricorrenti censurano che risulta assolutamente assente una compiuta progettazione del “biofiltro”, parte essenziale dell’impianto, non essendo chiarite né le modalità tecniche di realizzazione dei biofiltri, né le loro modalità gestionali, che nella realtà ne influenzano notevolmente l'efficacia.
Pur essendo stato stigmatizzato ciò già dalla prima seduta della conferenza di servizi (doc. 2 allegato al ricorso introduttivo, pag. 40), precisa la difesa attorea, nell’autorizzazione unica si ritengono “accettabili” le “modifiche migliorative” presentate al progetto [verbale di conferenza del 7 novembre 2024, pag. 9, laddove PA deduce che: « punto 16: Visti i chiarimenti pervenuti in data 21/10/2024, in particolare l’emissione di odore dell’off-gas stimata tra 31 e 72 ouE/s, si ritiene accettabile l’esclusione dell’emissione E03 dalla simulazione, che viene comunque compensata dalla diminuzione del valore in emissione dai biofiltri. punto 17: si prende atto delle modifiche impiantistiche presentate in data 21/10/2024; per i due biofiltri previsti, le portate volumetriche in Nm³/h ed in m³/s a 20°C, l’area della sezione di sbocco, e velocità e temperatura dell’effluente nella sezione di sbocco sono stati forniti con i chiarimenti pervenuti in data 05/11/2024. punto 18: si riscontra la sostanziale accettabilità della nuova valutazione previsionale degli impatti odorigeni, PC-REL-38, presentata in data 21/10/2024 […]».
Evidenzia la difesa attorea che:
- le modifiche sono descritte a pagina 17 del provvedimento impugnato (« 2. Biofiltro trincea coperta sottoprodotti: aumento delle dimensioni del biofiltro che può così ricevere le emissioni delle tramogge di carico e della vasca di miscelazione, ad esso collettate. Per agevolare questa operazione il biofiltro è stato spostato a nord della trincea coperta. Inoltre, il biofiltro è stato chiuso e le emissioni collettate ad un camino; 3. Chiusura della trincea di carico delle biomasse secche e collettamento al biofiltro. 4. Chiusura del biofiltro del capannone del digestato solido e collettamento delle emissioni ad un camino »), e il beneficio atteso dal biofiltro consisterebbe pertanto nella “migliore gestione delle emissioni”;
- con riguardo alle prescrizioni riguardanti le emissioni in atmosfera, nel provvedimento impugnato si legge inoltre che « relativamente all’emissione E07, la relazione tra livello di riempimento del capannone del digestato solido e le emissioni odorigene deve essere verificata nel corso dei due anni dalla messa a regime della digestione anaerobica tramite esecuzione di monitoraggi delle emissioni odorigene dal biofiltro asservito al capannone stoccaggio separato solido in corrispondenza di diversi livelli di riempimento (indicativamente al 30%, 60% e 90% della capacità). A tale scopo potranno essere utilizzati anche i dati di cui al monitoraggio previsto al punto 4) » (doc. 1 allegato al ricorso introduttivo, pag. 32, prescrizione VII).
Concludono, quindi, i ricorrenti che la nuova valutazione di PA, che ha portato all’autorizzazione del progetto, si fonda in larga parte su modifiche progettuali attinenti al biofiltro, ma nelle tavole progettuali allegate all’autorizzazione impugnata risulta assolutamente assente una compiuta progettazione del biofiltro, non essendo in alcun modo chiarite né le modalità tecniche di realizzazione dei biofiltri, né le loro modalità gestionali, che nella realtà ne influenzano notevolmente l'efficacia. Non sarebbero a ciò bastevoli i chiarimenti resi dalla proponente (nella relazione di risposta alle richieste di integrazione, da pag. 48 in poi, resa dietro quesiti di PA; doc 11) laddove, sebbene siano argomentate le scelte e i valori alla base dei calcoli per la diffusione degli odori, non sarebbero, tuttavia, forniti i dettagli costruttivi dei sistemi di trattamento (biofiltri), ma sarebbero solamente esposte generiche dimensioni e portate in emissione, come evincibile dalle tavole di progetto (docc. 12-17).
Secondo la prospettazione attorea, attesa la descritta incompletezza del progetto sub specie dell’elemento filtrante, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini di AT è affidata a come verranno interpretati ed eseguiti, in futuro, meri disegni di murature, tramite la sostanziale riprogettazione dei biofiltri, ciò rendendo inattendibile la valutazione tecnica effettuata dalla Amministrazione e costituendo ulteriore motivo di illegittimità del provvedimento impugnato.
Il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti “ 3. Eccesso di potere per contraddittorietà tra la parte autorizzativa e la parte prescrittiva del provvedimento impugnato. Prescrizione di condizioni impossibili. Violazione dell’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003. Sviamento dalla causa tipica dell’atto “autorizzazione unica”. Violazione del ben noto principio della tipicità degli atti amministrativi quanto al loro contenuto e alla loro funzione ”, richiamato il quinto motivo del ricorso introduttivo – dedicato alla lamentata natura essenziale e non accidentale delle prescrizioni –, è rivolto a rilevare che tra queste prescrizioni comunque manca la procedimentalizzazione di un concreto piano di monitoraggio e di un piano emergenziale di gestione di eventuali disturbi olfattivi; in assenza della descrizione dell’effettiva consistenza agronomica del progetto, per essere stato questo autorizzato su mere lettere di intenti, l’Amministrazione rendendo un’autorizzazione di natura costitutiva, con le descritte plurime prescrizioni, ne ha di fatto violato il contenuto tipico.
Nel dettaglio la difesa attorea, in aggiunta a quanto stigmatizzato nel quinto motivo del ricorso introduttivo, evidenzia che:
- fra tutte quelle innumerevoli prescrizioni, manca la procedimentalizzazione di un concreto piano di monitoraggio e di un piano emergenziale di gestione di eventuali disturbi olfattivi;
- non si conosce l’effettiva consistenza agronomica del progetto, essendo stato questo autorizzato su mere lettere di intenti, ma è già rinvenibile l’impossibilità di rispettare per la controinteressata la ricetta riportata nella relazione tecnica di progetto (doc. 20), nonché l’importante prescrizione per cui “ gli effluenti zootecnici dovranno essere forniti prevalentemente da allevamenti posti a distanza non superiore a 5/10 km dall’impianto ” (cfr. doc. 1 allegato al ricorso introduttivo, pag. 29, prescrizione VII), e ad esempio, analizzando le lettere d’intenti per le forniture di biomasse, emergono percorsi consistenti da effettuarsi da aziende situate a LA (CR) [=km 65,2] e DA (PV) [=km 27,3], in particolare risulta (con riferimento alla tabella di pag. 9 del ricorso per motivi aggiunti) che circa il 93% dei conferimenti di letame e liquami proverrà da distanze superiori (in sola andata min km 13,2/max km 65,2) rispetto ai 5/10 km della prescrizione, il tutto in un contesto di estrema concorrenza tra numerosi impianti di biometano situati nella medesima area;
- dovendo AP PC Società Agricola S.r.l. ricorrere integralmente a forniture estranee alla propria struttura, anche cambiando fornitori, è più che probabile, anzi, certo che non riuscirà a rispettare la prescrizione;
- la stessa società controinteressata, con istanza ex art. 6 d.P.R. n. 59/2013 di modifica dell’autorizzazione unica tramite procedura abilitativa semplificata (AS) ha, implicitamente, ammesso di non essere in grado di rispettare la ricetta precedentemente proposta e le prescrizioni contenute nell’autorizzazione unica (doc. 21), e l’istanza è stata rigettata da PA con determinazione n. DET-AMB-2025- 4472 del 1 agosto 2025 a causa dell’impossibilità di un corretto utilizzo agronomico del digestato, nonché di numerose incongruenze e carenze documentali (doc. 22);
- nella disamina dei verbali della conferenza di servizi si coglie come taluni pareri delle preposte Amministrazioni si siano tramutati da negativi a positivi con prescrizioni, pur permanendo per le stesse Autorità intervenute in molti casi profili di criticità progettuale nient’affatto secondari: si pensi al giudizio positivo di PA, espresso solo in termini di “accettabilità”, o a quello dell’US, che ha ritenuto “ non ottimale la scelta della localizzazione del nuovo impianto di biometano, in quanto va ad insediarsi in prossimità di un centro abitato ” (cfr. doc. 3 allegato al ricorso introduttivo, pagg. 9-10).
Conclude la difesa attorea evidenziando che, in sostanza, il provvedimento (costitutivo) di autorizzazione impugnato ha finito per assentire alla realizzazione dell’impianto, senza poterne però apprezzare aspetti essenziali ai fini del suo funzionamento, perché questi sono stati fatti oggetto di un numero così rilevante di prescrizioni da “esternalizzare” adempimenti e controlli.
3. Esposizione delle eccezioni articolate ex adverso.
PA e la controinteressata hanno formulato eccezione di difetto di legittimazione attiva del Comitato e di carenza di interesse dei ricorrenti residenti.
Secondo la controinteressata nel caso di specie va rilevato il difetto di legittimazione ad agire e/o di interesse dei ricorrenti in quanto:
- il Comitato è stato costituito formalmente il 25 agosto 2024, nel corso del procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione dell’Impianto, con finalità dichiaratamente oppositive rispetto a tale progetto, e ciò emerge dalle stesse dichiarazioni dei promotori, riportate dalla stampa locale (docc. 45, 46 e 47), sicché la costituzione del Comitato è avvenuta con l’unico scopo di ostacolare l’iniziativa della società, ciò palesando che non si tratta, dunque, di un soggetto esponenziale preesistente e radicato nel territorio, ma di un organismo occasionale, privo di una storia, di una struttura organizzativa stabile e di un’attività continuativa di tutela ambientale e come tale carente di requisiti concreti e verificabili di rappresentatività, stabilità e collegamento con il territorio (con riferimento a Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2018, n. 1838 e 19 giugno 2014, n. 3111 laddove si precisa che “ la legittimazione ad agire non è limitata a quella legale (ex artt. 13 e 18 della legge n. 349/1986; artt. 309 e 310 del d.lgs. n. 152/2006), ma può essere riconosciuta caso per caso, purché non si traduca in un incontrollato proliferare di azioni popolari, ammesse solo in via del tutto eccezionale ”);
- per quanto concerne i Sigg.ri US GA, MI GA, ER IE e RI GR, proprietari di immobili situati nei pressi dell’impianto, la mera vicinitas - intesa come prossimità geografica al sito - non è di per sé sufficiente a fondare l’interesse al ricorso (con riferimento alla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 9 dicembre 2021, n. 22) e nel caso concreto manca la prova di un pregiudizio concreto, attuale e specificamente riconducibile agli effetti dell’atto impugnato, limitandosi i ricorrenti ad esprimere un generico timore di danni futuri, senza allegare né provare alcuna lesione effettiva o potenziale della propria sfera giuridica, risultando comunque inverosimile che la realizzazione di un impianto di biometano possa generare un danno concreto e personale ai ricorrenti, che risiedono in un’area per sua natura destinata ad ospitare questo tipo di iniziative.
Secondo PA:
- il Comitato, pur qualificatosi nel ricorso introduttivo espressamente come ente costituito, tra l’altro, allo scopo di « concorrere (…) alla salvaguardia ecologica ambientale del territorio comunale ed extracomunale, contribuendo alla difesa della salute e del benessere di tutti gli abitanti, senza distinzione alcuna » (art. 2 dello Statuto), non soddisfa i requisiti richiesti dalla giurisprudenza perché non ha dato prova di essere dotato di una consistenza organizzativa adeguata, né di una rappresentatività e collegamento stabile con il territorio, e infatti, nel ricorso si fa riferimento soltanto alla titolarità di 500 adesioni utilizzando, quanto alla rappresentatività, un’espressione del tutto autoreferenziale (« il Comitato (…) è certamente rappresentativo degli interessi della comunità sita nel territorio di riferimento »);
- dalla disamina delle date degli atti costitutivi emerge che il medesimo Comitato risulta creato in un momento successivo rispetto all’avvio del procedimento che ha originato l’Autorizzazione unica attualmente impugnata, circostanza che evidenzia la possibilità di una costituzione ai soli fini di impugnare singoli atti (l’Autorizzazione unica) o comunque di opporsi alla realizzazione di una specifica opera o attività (l’impianto de quo );
- difettano i presupposti dell’azione anche con riferimento agli altri ricorrenti (Signori US GA, MI GA, ER IE e RI GR) perché (in riferimento alla citata Adunanza Plenaria n. 22/2021) oltre alla mera “ vicinitas ” gli esponenti non hanno prospettato un pregiudizio concreto, attuale e specificamente riconducibile agli effetti del provvedimento impugnato, atteso che si sono genericamente e solo ipoteticamente lamentati delle «esalazioni provenienti dal costruendo impianto (…) che possono costituire pericolo, danno o molestia alle persone».
4. Esposizione delle controdeduzioni nel merito.
Nel merito le controdeduzioni formulate dalla controinteressata sono le seguenti:
- nel corso della seconda conferenza di servizi la società ha presentato una serie di modifiche migliorative del progetto, rispondendo punto per punto ai motivi ostativi precedentemente sollevati, implementando le misure per 1. la gestione delle emissioni odorigene (chiusura e collettamento a camino del biofiltro del capannone del digestato solido e della trincea coperta dei sottoprodotti, miglioramento del sistema di aspirazione localizzata dei portoni e introduzione di un ciclo di abbattimento più efficiente negli scrubber di trattamento dell’aria), 2. la gestione delle acque meteoriche e di processo (riutilizzo delle acque di prima pioggia e di laminazione all’interno del ciclo produttivo), 3. il sistema di stoccaggio del digestato, e detti miglioramenti sono stati ritenuti sufficienti da PA ed US di PI ed il Comune di AT ha dato parere positivo all’autorizzazione unica;
- la conferenza di servizi ha deliberato all’unanimità il superamento dei motivi ostativi, prendendo atto del parere favorevole espresso anche dal Comune nel corso della seconda riunione;
- sull’attestazione del saldo complessivo delle emissioni (primo motivo ricorso introduttivo), la delibera regionale D.G.R. MI-Romagna n. 362 del 26 marzo 2012 disciplina un ambito del tutto diverso da quello in esame (riguarda “ gli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da biomasse con potenza termica nominale superiore a 250 kWt ”), applicandosi esclusivamente ad impianti che bruciano biomassa per produrre energia elettrica, non per quelli – come il presente – che trasformano biogas in biometano attraverso un processo di upgrading puramente fisico e chimico, in un processo che non prevede né combustione né generazione di energia elettrica (con riferimento ai chiarimenti resi dalla stessa Regione MI-Romagna nella nota prot. n. PG.2012.0103564 del 24 aprile 2012, in cui si è precisato che la D.G.R. n. 362/2012 non trova applicazione agli impianti di produzione di biometano; doc. 11 PA e pag. 12 doc. 5);
- sull’impatto del traffico veicolare (primo motivo ricorso introduttivo) specificatamente affrontato e valutato nel verbale della conferenza di servizi (doc. 4, pag. 10), l’Autorizzazione unica, a fronte di apodittiche affermazioni degli esponenti, ha invece imposto efficaci e specifiche limitazioni orarie (9:00 -17:00) ai transiti e misure compensative di carattere ambientale (tra cui (i) piantumazione di nuove essenze lungo il perimetro dell’impianto con un incremento di un minimo di 100 unità rispetto alle piante previste in origine; (ii) un piano di manutenzione e sostituzione delle piante non attecchite; (iii) una compensazione delle emissioni di CO₂ derivate dai transiti, calcolata su una distanza media di 27 km e un flusso giornaliero di circa 37 mezzi; (iv) il monitoraggio annuale dell’assorbimento, con stime pari a 150 kg di CO₂ per pianta; doc. 14 e doc. 23), ciò dimostrando la piena completezza dell’istruttoria;
- sulla valutazione cumulativa degli impianti di cui alla deliberazione della Giunta Regionale dell’MI-Romagna n. 51 del 26 luglio 2011, lettera G, punto b), ed al Decreto Ministeriale n. 52 del 30 marzo 2015 - Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni - art. 4 dell’Allegato (secondo motivo del ricorso introduttivo), il criterio del «cumulo con altri progetti» non si applica nel caso concreto perché (con riferimento alla d.A.L. n. 51/2001) non sono presenti altri impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano nella “medesima area o in aree contigue a quella dell’impianto in progetto” e l’impianto di Maserati energia S.r.l., citato nelle osservazioni, è collocato in loc. Berlasco ad una distanza di circa 2,5 km dall’area dell’impianto in progetto (oltre il chilometro previsto dalla D.D. del Servizio Valutazione Impatto e Promozione sostenibilità ambientale della Regione MI-Romagna n. 15158/2018);
- sul principio di precauzione (secondo motivo del ricorso introduttivo), mancano i presupposti per il ricorso a tale principio (l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi; la valutazione dei dati scientifici disponibili; l'ampiezza dell'incertezza scientifica) puntualmente vagliato dalla Commissione (doc. 7 PA), e, in ogni caso, gli altri impianti appartengono a diversa categoria progettuale, si trovano a distanza ancora maggiore e non sono di nuova realizzazione, ciò escludendone la rilevanza ai fini del cumulo (- impianto di compostaggio da rifiuti di Maserati Energia S.r.l. a 2,5 km di distanza; - impianto biogas NA-ex CNB di Calendasco a oltre 5 km di distanza; - impianto biogas Aziende Agricole Fugazza a oltre 5 km di distanza; - impianto biometano in costruzione a Corniola di Borgonovo Val Tidone a oltre 5 km di distanza; - impianto biogas della Società Agricola Fontana s.s., Castel San Giovanni, a oltre 6 km di distanza);
- sull’impatto insediativo, odorigeno ed acustico (terzo motivo ricorso introduttivo), va evidenziato che 1. (con riferimento alla d.A.L. MI-Romagna n. 51/2011) il Comune ha chiarito in modo inequivocabile che il progetto rispetta integralmente le previsioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale Comunale (PSC), e in particolare l’art. 31, punto 12, lett. b), il quale stabilisce che “ sono ammessi interventi di nuova costruzione o di completamento/ampliamento dell’esistente solo in continuità con il territorio urbanizzato ” e che, inoltre, “ tali aree non mai fatto parte delle c.d. “previsioni insediative” individuate dal PSC, ma hanno sempre fatto parte del territorio urbanizzato come ambito specializzato per attività produttivo di rilevo “ex Eridiana ” (pag. 12, doc. 4) non richiedendo la norma l’adiacenza a edifici già esistenti, ma unicamente la continuità con il territorio urbanizzato, requisito che nel caso di specie risulta pienamente soddisfatto, 2. sempre il Comune ha chiarito che la d.A.L. n. 51/2011 fa riferimento alla cosiddetta “dispersione insediativa” con l’unico scopo di evitare localizzazioni isolate e frammentarie, circostanza che nel caso concreto non ricorre (con riferimento al verbale della conferenza - pag. 11 -, ed al parere reso dalla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente della Regione MI-Romagna - doc. 5), 3. in merito alla perimetrazione del territorio urbanizzato, il Comune ha definitivamente chiarito che tutta la zona “ex RI” rientra nel territorio urbanizzato del Comune di AT, in un’ottica di rigenerazione urbana, esulando tali aree dalle cosiddette ‘previsioni insediative’ individuate dal PSC, ed essendo, invece, riconducibili al territorio urbanizzato come ‘ ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale ex RI ’, facenti parte del comparto più esteso riferito alla riqualificazione dell’ex RI.” (pag. 12, doc. 4), 4. non sussiste vicinanza dell’impianto a centri abitati ed edifici “sensibili” (con riferimento a: abitazione isolata a 170 metri, RSA “Villa Maria Grazia” a 254 metri, polo artigianale a 145 metri, caserma dei Carabinieri a 305 metri, e altri nuclei abitati a distanze comprese tra 235 e 405 metri), di cui difetta la prova del carattere “sensibile” e del danno subendo quando, invece, è stato accertato nel corso dell’istruttoria che l’impianto si colloca in un’area agricola, sì, ma perfettamente contigua a un’area industriale consolidata, quella dell’ex zuccherificio RI, classificata dalla Regione MI-Romagna come Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA), in un comparto già interessato da impianti produttivi – tra cui un parco fotovoltaico a terra da 2,5 MWp – e destinato a processi di rigenerazione e riconversione produttiva mediante attività sostenibili e coerenti con la pianificazione territoriale (docc. 4, 25 e 40), 5. la simulazione dell’impatto odorigeno (analisi svolte con il c.d. modello CALPUFF, conforme alla normativa vigente, adottando un approccio particolarmente cautelativo basato sul limite di 1 U.O./m³ al 98° percentile, vale a dire nelle condizioni meteorologiche più critiche per la diffusione degli odori) dimostra che in nessuno dei recettori sensibili analizzati – neppure nei più vicini – viene superata la soglia di 1 U.O./m³, restando al di sotto del limite normativo, mentre tutti gli altri mostrano concentrazioni ancora inferiori (docc. 27, 32 e 33), 6. la relazione acustica dimostra che le emissioni sonore dell’impianto sono pienamente conformi ai limiti di legge, come stabiliti dalla classificazione acustica comunale di AT (doc. 35), 7. dal punto di vista visivo e paesaggistico, AP ha previsto un articolato sistema di schermature verdi volte a minimizzare l’impatto percettivo dell’impianto, l’unico lato non schermato è quello nord, che confina con la linea ferroviaria e non con aree abitate o sensibili (docc. 30, 36 e 37), 8. il richiamo al D.M. 21 giugno 2024 è del tutto inconferente, trattandosi di un atto di indirizzo rivolto alle Regioni per la futura individuazione delle aree idonee ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 199/2021, privo di efficacia diretta nei procedimenti autorizzativi in corso, 9. il riferimento alla L.R. n. 24/2017 è generico e irrilevante, non essendo individuato alcun profilo concreto di contrasto con le previsioni di tale legge né con gli strumenti urbanistici vigenti;
- sui requisiti soggettivi della controinteressata (quarto motivo ricorso introduttivo), si rileva che 1. la Società è una SPV ( special purpose vehicle – società di scopo) creata legittimamente per sviluppare e gestire questo specifico progetto (pertanto avrà come unico oggetto la produzione e la vendita di biometano derivante da biomassa di origine agricola) e non è previsto che il soggetto proponente debba possedere la qualifica soggettiva di imprenditore agricolo per ottenere l’autorizzazione unica alla realizzazione di un impianto di biometano essendo, invece, ad accesso liberalizzato in aderenza ai principi unionali [con riferimento a: Corte Costituzionale, n. 99 del 2012; Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 28 aprile 2022, causa C-642/20 (“Caruter”); con specifico riferimento al settore delle fonti rinnovabili, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 758 del 13 ottobre 2025], 2. l’impianto rispetta i più stringenti requisiti per qualificarsi come “agricolo”, anche ai fini degli incentivi previsti ai sensi del D.M. 15 settembre 2022, attuativo del D.Lgs. n. 199/2021 [- è alimentato esclusivamente da matrici agricole, zootecniche e agroindustriali, per un totale di circa 69.100 tonnellate annue; - il digestato prodotto è interamente destinato all’utilizzazione agronomica, mediante appositi accordi, depositati in giudizio; - l’approvvigionamento dei reflui zootecnici avvengono entro un raggio massimo di 5-10 km, in conformità al Regolamento regionale n. 2/2024 e alla D.G.R. n. 1495/2011 ; - la conferenza di servizi del 7 novembre 2024, dopo approfondita istruttoria, ha accertato la piena conformità del progetto alla normativa vigente, ritenendo superate le osservazioni negative (profili agronomici, contratti per la fornitura delle biomasse, vincoli territoriali) e imponendo ulteriori prescrizioni operative al fine di garantire il corretto funzionamento dell’impianto], 3. PA e US PI hanno espresso pareri positivi sul punto, attestando che “ la configurazione progettuale e la gestione proposta consentono di qualificare l’impianto come agricolo, in quanto basato su matrici di provenienza agricola e sull’utilizzazione agronomica del digestato ” (doc. 5), 4. la società risulta inattiva coerentemente con la tipologia della stessa (AP è una società di scopo, costituita – come da visura camerale – secondo la prassi ordinaria del settore energetico per garantire trasparenza e separazione contabile di ciascun progetto), che appartiene al gruppo RN BI (noto per serietà e solidità), operatore leader in Europa nella produzione di biogas e biometano, controllato da piattaforme di investimento riconducibili al gruppo CQ Green Investment, pienamente idonea a partecipare al processo di transizione energetica;
- sull’elevato numero di prescrizioni (essenziali e non accidentali) e l’assenza di causa tipica dell’Autorizzazione unica (quinto motivo ricorso introduttivo), la pluralità delle prescrizioni è connaturata alla tipologia autorizzativa prevista dalla Legge (con riferimento a Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4637 del 15 giugno 2021: “ è infine errata l’affermazione su cui si basa il quinto motivo di ricorso, ovvero che una valutazione positiva di compatibilità ambientale con prescrizioni sarebbe di per sé illegittima, perché elusiva delle norme. È invece vero il contrario, perché la valutazione ‘con prescrizioni’ è prevista in modo espresso, in particolare dall’art. 26, comma 4, del d. lgs. 152/2006” (in tal senso già il Giudice di primo grado e comunque la costante giurisprudenza di questo Consiglio, per tutte le sentenze sez. IV, 11 dicembre 2020, n. 7917, e 27 marzo 2017, n. 1392). Del resto, la valutazione ‘con prescrizioni’ comporta un accoglimento condizionato, istituto che per la consolidata giurisprudenza risponde al principio del buon andamento della azione amministrativa, potendosi così semplificare il procedimento, fermi restando gli interessi pubblici da soddisfare ”);
- sulle emissioni odorigene e violazione del decreto direttoriale MASE n. 309 del 28 giugno 2023, Allegato A.1 – sub specie mancanza della tabella sintetica degli “input modellistici” (primo motivo ricorso per motivi aggiunti), si osserva che 1. il decreto direttoriale n. 309/2023 non ha natura normativa, né introduce prescrizioni vincolanti per le amministrazioni o per i privati (è espressamente qualificato come “ indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis d.lgs. 152/2006 ”, elaborati dal Coordinamento Emissioni ai sensi dell’articolo 281, comma 9, dello stesso decreto legislativo), non prevedendo alcun obbligo giuridico di recepimento formale delle tabelle ivi suggerite, né che la mancata trasposizione integrale delle sue schematizzazioni comporti l’illegittimità dell’istruttoria, 2. la valutazione delle emissioni odorigene è stata oggetto di un’approfondita istruttoria tecnico-amministrativa, sviluppatasi lungo tutto il procedimento autorizzatorio (il tema è stato affrontato ripetutamente formulando specifiche richieste integrative, prescrizioni e osservazioni, proprio alla luce dei criteri del decreto n. 309/2023; docc. 12, 13, 14, 31, 32, 33), 3. la relazione previsionale di impatto odorigeno predisposta dal proponente (PC-REL-13, con le relative appendici e aggiornamenti) contiene tutti gli elementi richiesti dall’Allegato A.1 del decreto direttoriale n. 309/2023 (docc. 54, 55, 56, 57) perché (i) descrive in modo completo il funzionamento dell’impianto e del ciclo produttivo, (ii) individua tutte le sorgenti di odore, sia quelle convogliate sia quelle diffuse, indicando per ciascuna i principali parametri tecnici (portata d’aria, concentrazione e quantità di sostanze odorigene, coordinate geografiche, altezza e tempi di funzionamento), (iii) include, per maggiore cautela, anche le sorgenti di emissione minime (cioè inferiori alla soglia di 500 ouE/s) che il decreto avrebbe consentito di escludere, (iv) definisce le condizioni meteorologiche del sito e i punti di ricettore (ossia le zone abitate o sensibili nelle vicinanze) su cui è stata condotta la simulazione, (v) utilizza il modello di dispersione CALMET– CALPUFF, riconosciuto a livello internazionale e indicato dallo stesso decreto come modello idoneo, (vi) applica infine il metodo scientifico denominato Peak to Mean Ratio, che serve a tradurre i valori medi di concentrazione in stime realistiche della percezione olfattiva da parte della popolazione, in linea con le linee guida ministeriali (docc. 32 e 33), 5. l’istruttoria è stata condotta in piena conformità ai criteri di cui all’art. 272- bis del D.lgs. n. 152/2006, con un corretto riferimento alle linee guida ministeriali – applicate nei limiti coerenti con la loro natura non vincolante – e con l’acquisizione di un parere tecnico positivo e motivato da parte di PA;
- sull’idoneità del biofiltro (secondo motivo ricorso per motivi aggiunti), risulta che 1. l’impianto di biofiltrazione è stato progettato a livello definitivo, e la relativa documentazione è stata oggetto di specifica verifica e approvazione da parte di PA e degli altri enti competenti (le tavole progettuali n. 17 e n. 30 riportano, rispettivamente, le dimensioni del biofiltro, il tracciato del sistema di convogliamento dell’aria e la rete di aspirazione, mentre la Relazione tecnica descrive in dettaglio la composizione del letto filtrante, i parametri di esercizio, i tempi di contatto, le modalità di gestione e manutenzione del sistema, 2. la censura attorea è priva di alcun supporto tecnico documentale che pretenderebbe di far ripetere al giudice la valutazione tecnico-discrezionale svolta dall’Amministrazione, in assenza di qualsivoglia elemento teso ad evidenziare l’illogicità o la sproporzionalità dell’analisi svolta dalla stessa;
- sull’eccesso di prescrizioni, sub specie piano di monitoraggio, nonché di un piano emergenziale di gestione di eventuali disturbi olfattivi (terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti), emerge che 1. il titolo già contiene un articolato sistema di monitoraggio e di gestione delle emergenze, conforme al decreto direttoriale n. 309/2023 e alle linee guida regionali (a pagina 30 dell’AU, punto 16, è riportata la sezione dedicata al piano di monitoraggio e controllo, che disciplina le modalità di verifica periodica dei parametri emissivi, la frequenza dei controlli e le competenze degli enti preposti; a pagina 32 dell’AU, il titolo dettaglia le misure di attuazione e i canali di comunicazione con le autorità di vigilanza; a pagina 26 dell’AU, è espressamente prevista una sezione sulle procedure di emergenza da attuare in caso di odori, che definisce il protocollo operativo da seguire in caso di eventi odorigeni, con tempi di intervento, azioni correttive e modalità di segnalazione alle autorità competenti), 2. il richiamo attoreo alla sentenza del TAR Puglia – Bari, Sez. II, n. 1387 del 23 settembre 2021 è inconferente (come le altre citate) perché, oltre a riguardare un impianto di trattamento rifiuti e non un impianto agricolo per la produzione di biometano, è stata integralmente riformata proprio su tale punto dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 5670 del 2022 (chiarendo che “ le prescrizioni valorizzate dal primo giudice riguardano la fase di esercizio dell’attività ovvero dettagli della progettazione esecutiva, i quali esulano dalla nozione (...) di ‘modifica sostanziale’ dell’autorizzazione integrata ambientale. Va peraltro evidenziato che, semmai, spettava alla parte ricorrente in primo grado comprovare che, per effetto del quadro prescrittivo, vi era stata l’alterazione del nucleo originario del progetto e, con essa, dei parametri ambientali oggetto di valutazione. Tuttavia, le deduzioni svolte [...] risultano generiche ed avulse dall’esame, specifico e concreto, della documentazione progettuale .” e che “ Le restanti censure di primo grado sono effettivamente inammissibili poiché impingono nel merito delle valutazioni ampiamente discrezionali riservate alle Autorità competenti in materia (...). Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’Amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico , (...) ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti ” ed, infine, che le prescrizioni relative al monitoraggio o alla fase di esercizio non costituiscono un vizio dell’autorizzazione, ma rappresentano strumenti del tutto legittimi di presidio ambientale e di modulazione tecnica perché non denotano alcuna “incompletezza” dell’atto, ma ne confermano la coerenza con il principio di proporzionalità e con la discrezionalità tecnico-amministrativa che governa la materia), 3. la disposizione riportata a pagina 29 dell’AU, secondo la quale “ gli effluenti zootecnici dovranno essere forniti prevalentemente da allevamenti posti a distanza non superiore a 5/10 km dall’impianto ” non è impossibile da realizzare perché la presentazione della AS (negata per carenza documentale e non per insufficienza della proposta) non prova affatto l’inattuabilità del progetto, ma costituisce un normale strumento volto a migliorare e rendere più efficiente la gestione agronomica e logistica dell’impianto (per ottimizzare la cosiddetta “dieta” delle biomasse riducendo ulteriormente le distanze di conferimento e valorizzando la disponibilità di risorse locali senza modificare né la potenzialità produttiva - 500 Smc/h - né i parametri emissivi o i quantitativi di digestato), 4. per la filiera di alimentazione dell’impianto in sede di conferenza di servizi è stato verificato che le aziende zootecniche fornitrici della biomassa si trovano nel raggio di 10-15 km dall’impianto (PA alla luce di tali verifiche ha ritenuto le stesse pienamente conformi sotto il profilo tecnico e ambientale), 5. Le contestazioni attoree sono prive di supporto argomentativo e documentale ed inducono il Giudice ad un inammissibile sindacato di merito sull’esercizio della discrezionalità tecnica.
Nel merito le controdeduzioni formulate da PA sono le seguenti:
- sul primo motivo del ricorso introduttivo, si osserva che la D.G.R. n. 362/2012 richiamata dai ricorrenti (in punto di mancata valutazione dell’impatto zero dell’impianto per sostituzione di sorgenti emissive esistenti) non è applicabile al caso di specie (come emerge dal chiarimento espresso nella nota della Regione MI-Romagna prot. PG.2012.0103564 del 24/04/2012 recante “Chiarimenti urgenti in merito all’applicazione della DGR 362 del 26 marzo 2012”; doc. 11) perché la D.G.R. n. 362 del 2012 invocata da controparte si applica solo agli impianti di produzione di energia da biomasse, mentre, per quelli di produzione di energia da biogas e produzione di biometano (come nel caso di specie), si applicano invece le D.G.R. n. 1495 e n. 1496 del 2011, con la conseguenza che « Alla luce del quadro normativo esposto e con riferimento allo specifico quesito posto si rileva quindi, in primo luogo, che la deliberazione di Giunta n. 362 del 2012 non si applica agli impianti di produzione di energia da biogas » (così testualmente nel testo della citata nota regionale di chiarimento, e di tale orientamento è fatta espressa menzione nella seduta conclusiva della conferenza di servizi a pag. 12 del relativo verbale);
- sul secondo motivo del ricorso introduttivo, si evidenzia che 1. la D.A.L. MI-Romagna n. 51/2011, paragrafo G, assegna alla Regione il compito di dettare criteri specifici tecnici, in attesa dei quali la valutazione sull’effetto cumulo viene demandata all’istruttoria del singolo procedimento, e nel caso specifico non sussistono i presupposti per sottoporre l’impianto in questione alla valutazione cumulativa (realizzazione di più impianti nella medesima area o in aree contigue) perché (come emerge dal verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 7 ottobre 2024, pagg. 8 ss.) nella medesima area o in aree contigue rispetto a quella dell’impianto non esistono altri impianti anche in applicazione del cautelativo criterio “della fascia di un chilometro” stabilito dalla determinazione dirigenziale del Servizio Valutazione Impatto e Promozione sostenibilità ambientale della Regione MI-Romagna n. 15158/2018 (come accertato alle pagg. 8 e 9 del medesimo verbale), 2. il Comune di AT, che ha analizzato la disposizione sopra citata della D.A.L. n. 51/2011 distinguendo il profilo ambientale da quello urbanistico, ha sottolineato che la finalità della norma è quella di evitare, nella valutazione della localizzazione degli impianti, la “dispersione insediativa”, che nel caso di specie non si ravvisa dal momento che, sostanzialmente, l’area dell’impianto completa un comparto del territorio urbanizzato e non si ripercuote pertanto negativamente sulla struttura consolidata del paesaggio rurale (pag. 12 verbale seduta conferenza di servizi del 7 ottobre 2024), mentre sotto il profilo ambientale il Comune ha ritenuto risolta la questione relativa al cumulo degli impatti stabilito dalla suddetta D.A.L. n. 51/2011 sulla base delle valutazioni compiute dalla conferenza di servizi (pag. 12 del verbale del 7 ottobre 2024), 3. gli elaborati relativi ai flussi di traffico sono stati sottoposti agli Enti competenti e non formano oggetto dell’Autorizzazione unica, 4. a conferma dell’approccio massimamente cautelativo adottato dalla conferenza di servizi, l’US di PI ha comunque indicato prescrizioni significative per assicurare il contenimento degli impatti (obbligo di mitigazioni) quando, comunque, già la realizzazione dell’impianto contribuisce alla sostituzione del combustibile fossile con gas metano prodotto utilizzando materiali naturali, in linea con il favor normativo nazionale e regionale per la realizzazione di siffatti progetti, 5. la conferenza di servizi ha con chiarezza escluso la sussistenza dei presupposti (l’identificazione degli effetti potenzialmente negativi, la valutazione dei dati scientifici disponibili, l’ampiezza dell’incertezza scientifica) per l’applicazione del principio di precauzione, perché nella comunicazione di carattere generale la Commissione ha espresso la sua posizione riguardante il ricorso al principio di precauzione e questa comunicazione costituisce uno strumento concreto di orientamento per qualunque misura eventuale adottata in applicazione del principio di precauzione (pag. 9 del verbale della seduta del 7 ottobre 2024, con riferimento anche a Cons. Stato, sentenza n. 1568 del 24 febbraio 2025, e Sez. IV, sentenza n. 6287 del 17 luglio 2025);
- sul terzo motivo del ricorso introduttivo, si rileva che 1. l’impianto in questione si trova in area agricola classificata come territorio rurale (parere del Comune di AT prot. n. 8405/2024 del 26/09/2024 allegato al verbale della conferenza di servizi del 7 ottobre 2024), ciò comprovando che non sussiste alcuna dispersione insediativa in ambito destrutturato, 2. la legittimità della localizzazione è confermata anche con riferimento alla lettera b), punto 12, art. 31 del N.T.A. del P.S.C. del Comune di AT («sono ammessi interventi di nuova costruzione o di completamento/ampliamento dell’esistente solo in continuità con il territorio urbanizzato» senza prevedere l’obbligo della realizzazione in adiacenza ad altro fabbricato già esistente, bensì solamente al territorio urbanizzato), 3. rispetto al punto G, lettera a), della D.A.L. n. 51/2011 (« Le amministrazioni comunali, in considerazione delle specifiche funzioni insediate nel proprio territorio o previste dalla pianificazione urbanistica vigente o adottata, possono individuare nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas. La compatibilità di tali limiti con l’attuazione dei piani energetici, regionale e locali è verificata dalla Provincia nell’ambito delle riserve al RUE, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale d’intesa con le Province stesse »), le distanze minime non sono state individuate dal Comune di AT nei propri strumenti urbanistici, 4. gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non comportano consumo di suolo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della Legge Urbanistica Regionale, in quanto la realizzazione di detti impianti non è soggetta alla disciplina urbanistica bensì alla normativa statale e regionale di settore che non prevede tale limitazione (così la nota di chiarimenti regionale), 5. la realizzazione dell’impianto (in particolare delle opere di connessione, ossia del metanodotto) è conforme sia alla disciplina stabilita per le aree della rete ecologica provinciale sia a quella dettata per le aree della rete ecologica comunale (art. 67 delle NTA del PTPCT della Provincia di PI e art. 31 della NTA del PSC del Comune di AT), e si tratta di un profilo attentamente analizzato in corso di istruttoria, tanto che la Provincia di PI ha rilasciato un parere positivo con prescrizioni in merito alla realizzazione del metanodotto e il Comune di AT ha dimostrato la piena rispondenza del progetto ai requisiti previsti dall’art. 31, punto 12, delle NTA del PSC, 6. anche il rappresentante dell’Ente Gestione Parchi dell’MI Occidentale (pagina 12 del verbale) ha confermato che “ l’intervento in progetto, collocato fuori dall’area ZSC / ZPS IT4010018, non determina una incidenza sugli habitat e le specie di interesse comunitario in esso presenti ”, 7. sebbene le vigenti norme, comprese quelle comunali, non stabiliscano distanze minime di rispetto per la realizzazione di impianti quali quello di specie, tutti gli Enti coinvolti nella conferenza di servizi hanno provveduto ad eseguire accurate valutazioni tecniche, ognuno per quanto di rispettiva competenza, tenendo comunque conto della localizzazione del progetto esaminato e individuando, in maniera cautelativa, riferimenti calibrati allo specifico contesto;
- sul quarto motivo del ricorso introduttivo, emerge che 1. i requisiti soggettivi, a seguito del riscontro da parte della società alla comunicazione dei motivi ostativi, sono stati dimostrati (pag. 5 verbale seduta conclusiva), 2. l’impresa risulta inattiva, verosimilmente, in quanto l’impianto non è ancora stato realizzato, 3. le norme in materia di energia non richiedono che l’Autorità competente provveda a verificare la capacità finanziaria del proponente, comunque, in conformità alla normativa vigente, è stata prevista nel provvedimento finale la « corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa », 4. la provenienza dall’esterno degli effluenti zootecnici non è elemento ostativo in quanto l’attendibilità e la disponibilità delle fonti esterne di provenienza degli effluenti che verranno trattati nel nuovo impianto sono state valutate prescrivendo che i materiali in ingresso nell’impianto non provengano da realtà più lontane di 5/10 km dall’impianto stesso e che la comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato prodotto debba essere legittimamente presentata 30 giorni prima dell’inizio dell’attività (nello specifico, 30 giorni prima della presentazione della SCIA di messa in esercizio dell’impianto), in armonia con le norme regionali (reg. regionale n. 2/2024);
- sul quinto motivo del ricorso introduttivo, si osserva che 1. la pluralità di prescrizioni è indice di un’istruttoria analitica e ponderata e, tecnicamente, l’Autorizzazione unica, come quella di specie, sostituisce molti altri titoli autorizzatori e concessori, con la conseguenza che per ognuno di essi risulta necessario impartire specifiche prescrizioni, indicate dagli Enti competenti, 2. la quantificazione della garanzia finanziaria, valutata e considerata coerente dagli Enti partecipanti alla conferenza di servizi nonché adeguata alla copertura degli obblighi previsti dal D.M. 10/09/2010 e dal D.Lgs. n. 387/2003, non è paragonabile ad altra relativa a diverso impianto situato fuori provincia (differente, quindi, sia come tipo di impianto che come contesto territoriale di insediamento), 3. non si prospetta alcuna inadeguatezza/impossibilità della prescrizione relativa all’approvvigionamento degli effluenti da produttori situati entro il raggio di 5/10 km dall’impianto, perché la previsione non è affatto difficile da realizzare data la presenza di un quantitativo significativo di allevamenti e realtà assimilabili da cui attingere materiale da trattare nell’impianto de quo , in quel raggio territoriale, 4. i monitoraggi sono affidati al soggetto controllato come previsto dalla normativa di riferimento (citata nell’Autorizzazione impugnata), senza alcuna illegittima inversione procedimentale, e restano comunque vigilati da PA, 5. non sussiste alcuno “sviamento dalla causa tipica” in capo al provvedimento impugnato, atteso che il contenuto dello stesso è conforme al modello delineato dalla legge, e ciò in quanto consente la realizzazione di un impianto secondo quanto previsto dalla normativa di settore, ne ha rispettato le procedure di adozione (ossia l’ iter istruttorio complessivo) e reca un contenuto che rispecchia l’accuratezza, la ponderazione e la trasparenza del procedimento svolto (nel caso di specie l’articolata motivazione e la scelta delle prescrizioni impartite tutte volte alla massima tutela possibile della salute e dell’ambiente), 6. le doglianze attoree in punto di sviamento di potere sono volte a chiedere un illegittimo sindacato di merito sulle scelte tecnico-discrezionali degli Enti coinvolti;
- sul ricorso per motivi aggiunti, si oppone che 1. Non è necessaria la presentazione della Tabella 1 di cui all’Allegato A.1 del decreto direttoriale n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, perché ex art. 272- bis del D.Lgs. n. 152/2006 l’Autorità competente non è obbligatoriamente chiamata ad affrontare le emissioni odorigene, dal momento che la norma stessa si esprime in termini di possibilità e non di obbligo di prevedere (con riferimento a Cassazione Penale, Terza Sezione, con sentenza n. 20204/2021, laddove ha precisato che “ L'imposizione delle misure indicate nell'art. 272-bis, inoltre, risulta del tutto eventuale, dato il riferimento alla mera possibilità e non ad un obbligo ”), 2. tale normativa statale è meramente orientativa e, a livello regionale, con la D.G.R. n. 1495/2011 la Regione MI-Romagna ha emanato “ Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas ”, prevedendo misure per il contenimento delle emissioni e stabilendo al paragrafo 3.3 l’obbligo, in capo al gestore, di effettuare monitoraggi delle proprie emissioni odorigene, che nel caso di specie sono stati previsti anche in relazione al modello (simulazione/previsione) presentato dalla società (in seguito a richiesta di approfondimenti di PA, pur non essendo dovuto uno studio modellistico in materia), 3. sulla compiuta progettazione del biofiltro, contrariamente alla tesi attorea, le relative prescrizioni garantiscono un loro corretto dimensionamento ed una corretta gestione, perché sono state individuate con approccio analitico e cautelativo fissando valori bassi da verificare periodicamente (quattro autocontrolli l’anno con frequenza trimestrale per i primi due anni), anche in riferimento al grado di manutenzione (nel dettaglio: la concentrazione massima di emissione odorigena di 150 OUE/m3 fissata a E6 e E7, in assenza di riferimenti normativi statali, è finalizzata a minimizzare le ricadute delle emissioni odorigene sui recettori; il valore di 150 OUE/m3 è di gran lunga inferiore al valore limite di 400 OUE/m3 suggerito dalla D.G.R. n. 1495/2011 per la sezione di separazione del digestato tramite centrifuga a valle dell’impianto di trattamento dell’aria; il valore imposto è anche più basso dell’intervallo del BAT-AEL di 200-1000 OUE/m3 da prescriversi alle installazioni AIA stabilito dalla “ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ” relativamente al trattamento biologico dei rifiuti - vedasi tabella 6.7 a pag. 74 - decisione che comunque non è applicabile al caso in questione dal momento che non è previsto il conferimento di rifiuti), 4. le caratteristiche dei biofiltri, apprezzate in base alle dichiarazioni della società risultate sufficienti alla loro valutazione, sono garantite dall’imposizione di specifiche prescrizioni per assicurare la regolare gestione ed efficacia dei sistemi di abbattimento (tra cui il monitoraggio in continuo di temperatura ed umidità del biofiltro, parametri fondamentali da controllare per garantire l’azione dei microorganismi), 5. in merito alla concentrazione massima di emissione odorigena fissata di 150 OUE/m3 è fondamentale ricordare che il decreto direttoriale del MASE n. 309/2023 citato dai ricorrenti, al punto “B) Sviluppo ed esiti dell’istruttoria autorizzativa” del paragrafo dedicato alla procedura estesa di istruttoria autorizzativa (che è praticamente il caso in questione), suggerisce di seguire una sequenza di “affinazione” progressiva delle prescrizioni (ossia fissazione del limite ai fini dell’adempimento della misura ed eventuale sanzione per l’omissione, successivo monitoraggio ai fini dell’implementazione della stessa con eventuale sanzione in caso di inosservanza), ma la scelta effettuata dalla Conferenza di Servizi, invece, è più incisiva stabilendo che la concentrazione di odore è stata qualificata come cogente sin da subito ed il suo superamento verrebbe sanzionato come violazione delle prescrizioni autorizzatorie.
PA, infine, evidenzia che il richiamo fatto da controparte alla presentazione della procedura abilitativa semplificata, oltre a non costituire oggetto del presente giudizio, non può essere artificiosamente impiegato per sostenere una presunta (e non dimostrata) carenza dell’istruttoria relativa all’Autorizzazione unica.
5. Esposizione delle repliche dei ricorrenti.
Nell’atto difensivo finale i ricorrenti hanno replicato come segue:
- sul preteso difetto di legittimazione ad agire e/o interesse al ricorso dei ricorrenti:
a) il Comitato ha, come dichiarato, scopo statutario quello di “ Concorrere, a fronte dell’insorgere di sempre nuove emergenze ambientali, alla salvaguardia ecologica ambientale del territorio comunale ed extracomunale, contribuendo alla difesa della salute e del benessere di tutti gli abitanti, senza distinzione alcuna ” [così, testualmente, recita l’art. 3 dello Statuto dell’ente], il che conclama la finalità di una costante azione di salvaguardia del territorio “a tutto campo” e ciò è dimostrato dall’attività extragiudiziale dello stesso (sulle emissioni odorigene provenienti dall’impianto Maserati Energia s.r.l., annosa ed irrisolta questione che si trascina ormai dal 2019), nonché dal riconoscimento da parte degli Enti coinvolti in sede procedimentale e di questa Sezione nella sentenza n. 301/2025 (sull’accesso documentale difensivo in seguito al quale è stato depositato il ricorso per motivi aggiunti nell’odierno giudizio), e del resto il Comitato “Rinnoviamo AT” rappresenta la continuità del precedente comitato civico non registrato denominato “AT Viva”, formato dai medesimi associati, già attivo nel territorio da oltre vent’anni e impegnato nella salvaguardia ambientale e nella tutela della salute pubblica (i cittadini sarmatesi, fin dal lontano 1999, si erano riuniti nel predetto comitato, denominato “AT Viva”, avente gli stessi obbiettivi ambientalisti dell’attuale Comitato, svolgendo continuativamente attività volta alla tutela della salute dei cittadini, fino a che, nell’agosto 2024, gli associati sarmatesi hanno maturato la decisione di rinnovare il proprio impegno civico conferendo maggior forza allo stesso attraverso la registrazione del Comitato presso l’Agenzia delle Entrate e cambiando il nome in “Rinnoviamo AT”), inoltre, il Comitato è assolutamente rappresentativo e radicato nel territorio, come dimostrano le circa 500 adesioni sinora raccolte;
b) sussiste la legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso dei ricorrenti US GA, MI GA, ER IE e RI GR sia in relazione al requisito della vicinitas (nel senso di prossimità) perché risiedono in immobili di loro proprietà, siti in via Sacchello di AT, a soli 235 metri dal costruendo impianto [con riferimento ai certificati di residenza dei predetti e alle visure catastali relativi agli immobili residenziali degli stessi, tutti ubicati in via Sacchello (docc. 4 e 5), ed alla mappa incorporata nel terzo motivo del ricorso introduttivo ove è visibile ictu oculi la contiguità della via Sacchello al progettato impianto], sia in relazione al pregiudizio subendo lamentato in riferimento alle esalazioni odorigene provenienti dal costruendo impianto a ridosso delle loro abitazioni, che possono costituire pericolo, danno o molestia alle persone, alle immissioni acustiche ed emissioni atmosferiche cagionate dall’aumento del traffico veicolare ed alla svalutazione delle loro proprietà (con l’approvazione del progetto i predetti immobili hanno già subito una prima svalutazione);
- sul primo motivo del ricorso introduttivo (carenza attestazione del saldo zero emissivo), la d.g.r. MI-Romagna 26.3.2012 n. 362 è applicabile anche agli impianti - come quello in questione - per la produzione di biometano da biomasse vegetali, sottoprodotti industriali e reflui zootecnici, perché le biomasse sono utilizzate per produrre biogas e poi biometano tramite processi anaerobici, e detta delibera fa parte di un unico corpo di prescrizioni tecniche regionali (comprendente anche la D.A.L. n. 51/2011 e la D.G.R. n. 1495/2011), applicabile all’impianto de quo , come risulta dal fatto che la stessa e le altre due sono state richiamate ed applicate congiuntamente, insieme al regolamento n. 2/2024 e agli altri atti regionali, per rilasciare l’autorizzazione unica con prescrizioni, come risulta dal testo stesso dell’atto impugnato [a pag. 3 dell’impugnata autorizzazione: “ vista...La Delibera Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 …; la DGR 1495/2011 …; la DGR 362/2012 …; L.R. 13/2015 (competenza PA); L.R. 4/2018 (VIA); DAL 152/2024 (PAIR 2030); RR 2/2024 (digestato) ” … “ di autorizzare … AP PC … alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto …; … NA TE GA … opere connesse …; 3. … rilasciare … l’Autorizzazione Unica Ambientale … con i titoli ambientali e relative prescrizioni …”]; si tratta, infatti, di tre delibere fra loro coordinate (la DAL 51/2011 riguarda la base pianificatoria e localizzativa FER, la DGR 1495/2011 riguarda i criteri tecnici di zonazione/gestione per impianti biogas/biometano e la DGR 362/2012 riguarda il computo emissivo attuativo della DAL 51/2011) e le limitazioni al traffico (comunque inidonee perché in si limitano a circoscrivere i transiti tra le ore 9:00 e le ore 17:00 sottostimando il numero dei veicoli) non sarebbero sufficienti a superare la censura che consiste nella mancanza nel provvedimento dell’attestazione del saldo complessivo pari almeno a zero delle emissioni in atmosfera di PM10 e NO2, mancanza eccepita dallo stesso Comune di AT nelle proprie osservazioni allegate alla delibera di Giunta Comunale n. 105 del 6 novembre 2024, con rilievo poi riproposto dal Comune di AT con la propria istanza di annullamento in autotutela dell’autorizzazione unica e dei verbali della conferenza di servizi, approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 27 del 31 marzo 2025; mancando l’attestazione del saldo complessivo, le prescrizioni espresse dalla US di PI sulla compensazione delle future emissioni in atmosfera sono state date in maniera assolutamente generica e irragionevole, demandando pro futuro all’odierna controinteressata il calcolo della compensazione della CO2 che, invece, avrebbe potuto e dovuto già essere fatto in istruttoria dalla stessa US o da PA;
- sul secondo motivo del ricorso introduttivo (obbligo della valutazione cumulativa degli impatti), il paragrafo G) della D.A.L. 26 luglio 2011, n. 51 è assolutamente applicabile al caso di specie perché non è stato smentito, ed è noto, il fatto che nella medesima area e in aree contigue sono presenti diversi altri impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano, oltre ad altro costruendo (ulteriore impianto di produzione di biometano, per 100 smc/h, con sede in AT, via Bettola n. 53, la cui azienda è situata, in linea d’aria, a km 1,5 dal sito dell’impianto di AP PC) e il criterio di distanziamento di “un chilometro” di cui alla determinazione n. 15158/2018 non è richiamabile nel caso di specie perché relativo ad altro istituto e, comunque, è assolutamente irragionevole e incompatibile con quanto prescritto dalla D.A.L. n. 51/2011, alla luce del riferimento alla “medesima area” o ad “aree contigue”; in effetti, la D.A.L. n. 51/11 lett. G, prevede che “ Per evitare il cumulo degli impatti … la realizzazione degli stessi nella medesima area o in aree contigue è valutata in termini cumulativi …” e prosegue stabilendo che “ Fino alla emanazione di tali criteri, le valutazioni cumulative sono oggetto di specifica motivazione dell’atto di conclusione ”, e per le aree sensibili (come quella interessata del progetto, vicina a zona qualificata “Natura 00”) è prevista la riduzione delle soglie del 50% (sotto le quali scatta lo screening ), riduzione applicabile nella fattispecie perché il nuovo progetto deve essere considerato “ con riferimento ad altri impianti … nel medesimo contesto ambientale e territoriale ”; inoltre, la fascia di un chilometro è pacifica per il procedimento di screening /VIA, ma costituisce un primo vaglio delle emissioni che, in caso di criticità rilevate, comporta l’estensione della valutazione (in Autorizzazione Unica Ambientale) dell’area di riferimento e, perciò, non un limite rigido che esclude il cumulo, restando il dovere, in capo all’Amministrazione procedente, di valutare e motivare il cumulo in AUA; in merito, la conferenza di servizi ha escluso il cumulo, limitandosi al criterio della mera distanza e al fatto che “non ci sono altri impianti” nella medesima area/contigua, ma la presenza nel contesto territoriale in questione di più impianti simili entro 1,5 – 3,5 km (oltre a Maserati s.r.l. a 2,5 km, Corniola a 3,1 km, Fontana a 3,4 km, Ferrari a 1,5 km) concreta la contiguità funzionale/ambientale che impone la valutazione del cumulo (con riferimento alla determina regionale n. 15158/2018, la quale conferma che il “cumulo” serve ad evitare valutazioni limitate al singolo progetto nel “medesimo contesto ambientale e territoriale”: “ evitare … valutazione limitata al singolo … considerare progetti nel medesimo contesto ambientale e territoriale ”), circostanza non tenuta in considerazione nel caso di specie; e ancora, l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare il parere espresso dalla Regione su interpello dal Comune di AT, parere nel quale si ricordava che l’area di cui al progetto, essendo limitrofa a zona qualificata “Natura 00”, prevedeva l’applicazione dello strumento della CA [“ data la vicinanza con un sito … Rete Natura 00 … deve essere acquisita la CA ”; pag. 3 del parere regionale 26.9.2024 - doc. 16 allegato al ricorso introduttivo]; così come le molteplici caratteristiche di fragilità del territorio sarmatese (area sensibile, rete “Natura 00”, aree di superamento degli standard di qualità dell’aria, terreno idromorfo di qualità argillosa - Classe LCC III con lavorabilità difficile e ossigenazione imperfetta con rischio inondazione in area ZVN, ricarica di falda detto dalla stessa relazione agronomica della controinteressata) imponevano di svolgere una valutazione cumulativa ex D.A.L. n. 51/2011 (odori, aria con saldo PM10/NO2, traffico, sovraccarico agronomico) e, considerando gli impianti esistenti entro 1,5 – 3,5 km con riduzione delle soglie ai sensi del D.M. n. 52/2015 e della Determina n. 15158/2018, in presenza di aree sensibili come quella di specie (“Natura 00”; aree di superamento SQA), vale a dire in presenza di aree in cui gli standard di qualità dell’aria sono già stati superati, è doveroso ridurre le soglie del 50%;
- sul terzo motivo del ricorso introduttivo (localizzazione), sulla scorta dei pareri chiesti dal Comune e resi dalla Regione, nonché come risulta dai verbali della conferenza dei servizi in atti, il Comune si oppose alla localizzazione dell’impianto non per meri motivi urbanistici, ma per motivi attinenti alla fragilità del territorio ed anche la Provincia di PI sollevò le medesime eccezioni e perplessità, cionondimeno il provvedimento autorizzatorio impugnato fu rilasciato, senza considerare le prescrizioni di cui alla D.A.L. n. 51/2011, al P.T.C.P. della Provincia di PI, alla L.R. n. 24/2017 e al D.M. 21/06/2024, violandone palesemente il contenuto precettivo, e infatti il Comune chiese all’PA l’autoannullamento dell’autorizzazione; in definitiva, l’impianto autorizzato A) realizza un nuovo insediamento, B) sorge all’interno di un “ambito destrutturato”, C) non è collocato nel territorio rurale bensì a meno di 300 metri da abitazioni civili facenti parte del nucleo urbano di AT, dal campo sportivo comunale e da una residenza assistenziale sanitaria, D) realizza dispersione insediativa, E) consuma suolo agricolo utilizzato a seminativo; inoltre, dalla parte motiva del provvedimento impugnato emerge la carenza totale dell’analisi di tali caratteristiche del progetto, le quali, se fossero state prese in considerazione, sulla scorta delle osservazioni di Comune e Provincia, avrebbero certamente portato al diniego di autorizzazione; e ancora, non si è tenuto adeguatamente conto dei ricettori sensibili nelle relazioni previsionali di impatto odorigeno, ricettori che, dal DPCM 14 novembre 1997 alla regolamentazione del MASE e a quella delle Regioni attuativa dell’art. 272- bis del D.Lgs. n. 152/2006, sono sempre stati identificati in abitazioni, scuole, ospedali, case di cura o di riposo (etc.), così che l’identificazione da parte della controinteressata del recettore più prossimo “a 368 metri” quando, al contrario, la prima abitazione (isolata) è a 170 metri, il quartiere residenziale Sacchello è a 235 metri, la RSA Villa Maria Grazia è a 254 metri, il campo sportivo comunale (costantemente frequentato anche da bambini) è a 295 metri e la Caserma dei Carabinieri è a 305 metri, dimostra che tutte le relazioni previsionali di impatto odorigeno presentate sono inattendibili e viziate per errore di fatto, con la conseguenza che la misurazione delle distanze dei ricettori sensibili, implicando un errore dei presupposti e il travisamento dei fatti da parte della pubblica Amministrazione procedente, giustifica l’annullamento dell’autorizzazione unica [con riferimento a TAR Lombardia, Sez. III, 20/04/2022, n. 881; TAR Lombardia, Sez. III, 28/12/2023, n. 2304];
- sul quarto motivo del ricorso introduttivo (requisiti soggettivi della società), la richiesta di costruzione dell’impianto non è venuta da un soggetto già esistente e già svolgente attività agricola (meglio se in loco o nelle aree contigue), bensì è arrivata da un ente appena costituito, inattivo e come tale privo delle caratteristiche idonee per la conduzione dell’attività autorizzata, e con capitale sociale inadeguato alla realizzazione del progetto e alla gestione dell’attività nonché con un patrimonio inidoneo alla garanzia patrimoniale di eventuali eventi dannosi; peraltro, anche la fideiussione prevista è assolutamente insufficiente a coprire i futuri costi di dismissione e messa in pristino, fondandosi l’intera operazione sull’ottenimento dei fondi del PNRR, e allora le criticità del progetto comportano l’impossibilità, per AP PC, di rispettare molte delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, come rilevato non solo dagli odierni ricorrenti, bensì anche da un organismo terzo come CRPA (doc. 21); inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n. 99 del 2012 non stabilisce, come preteso dalla controinteressata, che è intollerabile la restrizione soggettiva ai soli imprenditori agricoli dell’attività di produzione del biometano, ma è circoscritta alla declaratoria di incostituzionalità di una legge regionale limitatamente alle previsioni che contenevano l’accesso a tale attività per violazione della competenza esclusiva statale in materia (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) , Cost., cui afferisce la competenza in materia di promozione e sviluppo di fonti energetiche alternative); e poi, l’istanza della controinteressata AP PC Società Agricola S.r.l. avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile anche perché l’operazione in questione non risponde alla funzione economico-sociale per la quale il D.Lgs. n. 387/2003, in attuazione della Direttiva 2001/77/CE, ha inteso promuovere l’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, vale a dire la contribuzione alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile, privilegiando la riconversione di strutture già esistenti piuttosto che il consumo di suolo agricolo, come accade invece nel caso di specie nel quale viene utilizzata un’area classificata come agricola (con riferimento al terzo motivo di ricorso);
- sul primo dei motivi aggiunti (simulazione modellistica di cui alla Tabella 1 del decreto direttoriale n. 309/2023 del MASE in materia di emissioni odorigene), detta tabella non poteva essere pretermessa perché le disposizioni del decreto citato costituiscono precise regole tecniche che forniscono criteri omogenei di valutazione (specificando le modalità attuative dell’art. 272- bis del d.lgs. n. 152/2006 e vincolando gli organi competenti per la fase istruttoria), senza i quali l’Amministrazione versa in difetto di istruttoria e di motivazione sull’impatto odorigeno dell’impianto, come è accaduto nel caso di specie; in effetti, l’allegato A.1 del decreto direttoriale riporta i requisiti tecnico-normativi relativi alle simulazioni modellistiche di dispersione degli inquinanti odorigeni considerati negli studi di impatto olfattivo, prevedendo dei vincoli [al punto 13 del medesimo allegato A.1 si prescrive che “ Alla relazione deve essere allegata una tabella riassuntiva dei dati in ingresso al modello e delle principali configurazioni modellistiche adottate. Il formato standard della Tabella è riportato a fondo pagina (Allegato A.1 - Tabella 21 – numerazione corretta dai ricorrenti in 1): la Tabella dovrà essere compilata ed integrata in tutte le parti, a seconda della tipologia di sorgenti considerate in input al modello. Nel caso di più sorgenti del medesimo tipo, la tabella dovrà essere compilata per ognuna di esse […]”], e allora, senza detta tabella, essenziale per desumere i risultati delle simulazioni tecniche effettuate, mancano dati e risultati simulatori, con conseguente illegittimità dell’atto impugnato;
- sul secondo dei motivi aggiunti (biofiltro), la documentazione prodotta all’Amministrazione dalla controinteressata è insufficiente perché, contrariamente a quanto affermato da AP PC, nella Relazione tecnica, riguardo al biofiltro, è dato leggersi solamente che “ Lo stoccaggio delle biomasse con tenore di sostanza secca < 60%, nello specifico buccette di pomodoro/ lettiera avicola da carne e scarti di patate/ avverrà all’interno di trincee coperte dotate di sistema di aspirazione e trattamento con biofiltro ” (cfr. doc. 20 allegato ai motivi aggiunti), e la tavola 42 (doc. 16 allegato ai motivi aggiunti) è denominata “nuovo biofiltro”, ma presenta solamente meri disegni di murature e non è corredata da indicazioni compositive e costruttive, restando assente una compiuta progettazione del biofiltro dato che tali esigue informazioni rendono impossibile una adeguata valutazione degli impatti del biofiltro sulle emissioni odorigene, sicché la valutazione svolta in concreto dalla conferenza emerge come viziata da falso supposto di fatto e da difetto di istruttoria;
- sul terzo dei motivi aggiunti (eccesso di prescrizioni, sub specie di prescrizioni irrealizzabili ed automonitoraggio), la consentita apposizione di prescrizioni nel caso concreto esonda in una inammissibile integrazione della domanda che avrebbe dovuto essere rigettata, e ciò in particolare perché a) è emersa con certezza, alla luce dei nuovi documenti acquisiti a seguito della sentenza n. 301/2025 di questo Tribunale, l’impossibilità di rispettare la fornitura di effluenti zootecnici in via prevalente da allevamenti posti a distanza non superiore a 5/10 km dall’impianto [prescrizione VI sull’utilizzazione agronomica del digestato], b) il monitoraggio viene demandato esclusivamente al soggetto controllato, né viene previsto un protocollo di intervento dell’Autorità amministrativa in caso di disturbi olfattivi; inoltre, sono tardive e generiche le controdeduzioni sul punto di PA laddove afferma che “ le eventuali ispezioni condotte dai tecnici della vigilanza dell’Agenzia saranno regolarmente previste in coerenza con il programma annuale delle attività ” [cfr. memoria di PA, pag. 30], visto che l’istanza di AS (che contiene modifiche essenziali al progetto, quali la modifica della ricetta di alimentazione delle biomasse in ingresso, la modifica del numero di digestori, la riduzione della volumetria di stoccaggio digestato solido, la realizzazione di un unico biofiltro, etc.) è stata respinta dovendo tale rigetto leggersi quale ammissione implicita di irrealizzabilità di quanto promesso e prescritto nel provvedimento oggetto di causa; infine, l’automonitoraggio inverte l’ordine procedimentale naturale per l’installazione di simili impianti, ordine nel quale il proponente deve elaborare il "progetto definivo" e l'autorità amministrativa, prendendone atto, lo approva (o meno), richiamando le condizioni di legge in materia di precauzione e prevenzione e semmai ponendo limitate prescrizioni d'obbligo su elementi secondari o facilmente integrabili.
6. Decisione.
6.1. Sulle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di carenza di interesse dei ricorrenti.
Quanto alle sollevate eccezioni di difetto di legittimazione attiva nonché di interesse formulate ex adverso rispetto al ricorso introduttivo ed a quello per motivi aggiunti, il Collegio ritiene che, alla luce della più recente giurisprudenza, esse siano infondate per le ragioni che seguono.
Sulla legittimazione attiva del Comitato ricorrente, la sentenza del Consiglio Stato, Sez. V, 25 agosto 2023, n. 7952, con articolata motivazione resa anche in senso prospettico, approfondisce il tema dei requisiti legittimanti l’azione in giudizio dei comitati spontanei, soprattutto in relazione al principio sinora elaborato dalla giurisprudenza della “stabilità temporale”: “ 7. Tutto ciò premesso la legittimazione ad agire del comitato va comunque ritenuta sussistente. Si rammentano al riguardo i requisiti che debbono a tal fine essere cumulativamente posseduti affinché simili formazioni sociali possano essere ammesse alla legittimazione a ricorrere: a) finalità ambientale da tutelare e che deve essere presente a livello statutario; b) consistenza organizzativa e adeguata rappresentatività dell’ente stesso (dunque: stabilità organizzativa ed associativa); c) stabilità territoriale, consistente nel collegamento effettivo tra l’associazione e l’area che si intende tutelare; d) stabilità temporale, consistente per l’appunto nello svolgimento della ridetta attività in via protratta nel tempo, con preesistenza in ogni caso – giova ripetere – rispetto all’iniziativa che si intende contrastare. Ebbene nel caso di specie difetterebbe in particolare quest’ultimo requisito, e ciò dal momento che il Comitato è sorto soltanto un mese circa prima della proposizione del ricorso di primo grado. Al riguardo è stato tuttavia affermato secondo un più recente orientamento (Cons. Stato, sez. III, 10 dicembre 2020, n. 7850) che: “Sul tema del riconoscimento della legittimazione attiva dinanzi al giudice amministrativo degli enti esponenziali di interessi collettivi, sui presupposti di tale legittimazione e sulla stessa nozione di interesse collettivo, si è di recente pronunciata l’Adunanza Plenaria n. 6 del 20 febbraio 2020, che, nello specifico, ha riaffermato una giurisprudenza ben risalente di oltre cinquant’anni, ribadendo, innanzitutto, la non necessità, ai fini dell’impugnazione dell’atto amministrativo, di una legittimazione straordinaria conferita dal legislatore, ben potendo il giudice, all’esito di una verifica concreta della rappresentatività, ammettere l’esercizio dell’azione anche al di fuori di casi tassativamente indicati ex lege. L’Adunanza Plenaria ha rilevato l’attualità dell’orientamento giurisprudenziale del c.d. criterio del doppio binario di accertamento, secondo il quale gli enti collettivi e in primo luogo le associazioni, ove presentino determinati requisiti da accertare caso per caso (effettiva rappresentatività, finalità statutaria, stabilità e non occasionalità e, in talune circostanze, anche collegamento con il territorio), sono legittimati all’impugnazione a tutela di interessi collettivi, a prescindere da una specifica disposizione legislativa”. Pertanto, prosegue questa giurisprudenza: “Si è già detto che la ricorrente è associazione di persone a fini di promozione sociale regolarmente costituita a norma del codice civile e che esplica per statuto la propria attività di interesse generale, come stigmatizzata dall’art. 5, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 117/2017. Né può attribuirsi rilevanza decisiva in senso negativo alla circostanza che l’associazione sia stata costituita il 27 giugno 2018, solo qualche mese prima della proposizione del ricorso (depositato l’8 novembre) e che inizialmente siano solo sette i soci che ne fanno parte. Se l’elemento temporale fosse dirimente si impedirebbe in modo irragionevolmente discriminatorio a formazioni sociali di nuova costituzione, per il cui riconoscimento giuridico ai sensi di legge, tra l’altro, non è richiesto un numero minimo di componenti o di soci costituenti, di accedere agli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione per la tutela di situazioni giuridiche protette, in violazione dei principi espressi dagli artt. 2, 3 e 39 Cost.. Ed ancora, attribuire all’elemento temporale – la più o meno recente costituzione – tale funzione di discrimine, introdurrebbe un indebito elemento discrezionale se non arbitrario la cui delimitazione – in mesi? in giorni? in anni? – o valutazione non è, del resto, in alcun modo dalla legge considerata né, quindi, attribuita a qualsivoglia organismo. Neppure può fondatamente sostenersi che l’associazione sia “nata in [...]’impugnativa di singoli atti e provvedimenti”. La circostanza che il primo atto concreto compiuto per la realizzazione delle finalità statutarie sia la proposizione dell’impugnazione avverso il regolamento del Comune di Parma non dimostra l’occasionalità della rappresentatività dell’interesse collettivo che l’associazione ha assunto”. A ciò sia consentito aggiungere che: 7.1. Ferma restando la validità dei requisiti sub lettere a), b) e c) da ultimo descritti, ad avviso del collegio qualche perplessità suscita, piuttosto, la persistente attualità e validità del requisito in discussione, quello ossia relativo alla c.d. stabilità temporale. E ciò anche alla luce di alcuni dei più significativi interventi normativi di rango internazionale (cfr. Convenzione di Aahrus del 25 giugno 1998), costituzionale (cfr. art. 118 a seguito della legge costituzionale n. 3 del 2001) e legislativo (cfr. art. 3-ter del codice dell’ambiente). 7.2. In linea generale si osserva che, anche secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez. VI, 23 maggio 2011, n. 3107), la presenza di associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349 del 1986 non esclude, ai fini del ricorso alla giustizia amministrativa, analoga legittimazione ad agire per comitati spontanei che agiscono in ambito territoriale più circoscritto. E ciò in quanto “altrimenti opinando, le località e le relative popolazioni, interessate da minacce alla salute pubblica o all’ambiente in un ambito locale circoscritto, non avrebbero autonoma protezione, in caso di inerzia delle associazioni ambientaliste espressamente legittimate per legge”. 7.3. Ciò rammentato si evidenzia che: a) l’art. 118, quarto comma, a seguito della riforma di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, prevede che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”; b) l’art. 3-ter (Principio dell'azione ambientale) del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente) prevede che “La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio <<chi inquina paga>> che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”; c) la Convenzione di Aahrus prevede a sua volta: il più ampio “sostegno delle associazioni … che promuovono la tutela dell’ambiente” (art. 3, par. 4); il “più ampio accesso alla giustizia in materia ambientale” (art. 3, par. 5) anche da parte delle organizzazioni (art. 9, par. 2) “che promuovono la tutela dell’ambiente” (art. 2, par. 5, il quale non prevede, va osservato, alcun requisito di tipo temporale ai fini della legittimazione processuale di cui si discute); infine, l’eliminazione e comunque la riduzione di “ostacoli all’accesso alla giustizia” (art. 9, par. 5). 7.4. Dal quadro sopra descritto emerge dunque una forte attenzione non solo nei riguardi dei singoli ma anche dei corpi intermedi, espressamente tutelati e valorizzati dall’art. 2 della Carta costituzionale, e del ruolo che gli stessi – pure attraverso il ricorso ai mezzi giurisdizionali – possono efficacemente svolgere per la tutela di determinati interessi generali e, in particolare, per la tutela della salute e dell’ambiente. 7.5. Tanto opportunamente premesso osserva il collegio che: 7.5.1. Le associazioni ed i comitati che insorgono avverso taluni atti della PA sono solitamente costituiti proprio in occasione di un “evento scatenante”. Ciò che è tra l’altro naturale, non potendosi ipotizzare che talune iniziative, dato il notevole impiego di risorse e di mezzi che normalmente richiedono, possano nascere dal nulla, in assenza ossia di una particolare fattispecie di ritenuta fonte lesiva. Pertanto: escludere tutte le formazioni sociali costituitesi ad hoc, e dunque tutte quelle che sorgono “in occasione” di determinati eventi lesivi, vorrebbe dire escludere la gran parte di simili organismi associativi dalla possibilità di invocare tutela dinanzi ai preposti organi di giustizia, il che risulterebbe contrario rispetto ai principi contenuti nelle disposizioni internazionali, costituzionali e legislative sopra indicate; 7.5.2. Sotto diverso profilo è pacifico che la tutela uti singuli, in ossequio al medesimo orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, soggiace a vincoli meno stringenti come la vicinitas e la prova del danno patrimoniale e personale (alla salute) asseritamente subito. Di qui una evidente disparità di trattamento, considerati i parametri richiesti per le formazioni sociali (non solo stabile collegamento ma anche stabilità temporale nei termini di cui si è già detto), tra due categorie (singoli ed associazioni) che legge (art. 3-ter cit.) e Costituzione (art. 118 cit.) collocano invece su un piano di perfetta e totale equiparazione. Disparità di trattamento che assume connotati di un certo rilievo ove soltanto si consideri il particolare regime di favore di cui godono siffatti corpi intermedi ai sensi dell’art. 2 Cost.; 7.5.3. Corollario di siffatto disallineamento è che, in termini di strategia processuale, i ricorsi vengono proposti sia come associazione sia come singoli individui (i quali sono coloro che fanno poi parte dell’associazione stessa), in modo che se non dovesse riconoscersi legittimazione processuale alla formazione sociale (per mancanza del requisito della stabilità temporale) si potrebbe pur sempre trovare ingresso nella ridetta procedura contenziosa attraverso il meccanismo del ricorso collettivo (dato dall’insieme dei singoli ricorrenti che agiscono individualmente ed i quali non sono pacificamente soggetti alle medesime limitazioni di carattere temporale) o comunque individuale: il che, ove pure non costituisse forma di elusione di quanto stabilito dal richiamato orientamento, comunque finirebbe per svuotare di significato i criteri specificamente individuati dalla giurisprudenza onde ammettere la legittimazione processuale di talune formazioni sociali; 7.5.4. In ulteriore analisi è noto – come a suo tempo messo in rilievo da autorevole dottrina – che l’esigenza di una legittimazione “di gruppo” deriva dalla preoccupazione che, pur trattandosi di interessi di alto valore sociale e di notevole rilevanza individuale, lo scontro con antagonisti più forti (i titolari ossia di autorizzazioni che determinano rilevanti impatti sul piano sanitario, paesaggistico ed ambientale) possa attenuare l’efficienza e l’effettività della tutela ove questa sia invocata dal singolo individuo. Intervenire in sede processuale mediante gruppi organizzati consente infatti, secondo il noto adagio per cui “l’unione fa la forza”, di ottimizzare competenze (anche di natura tecnica) e di condividere risorse (anche di natura finanziaria, date le elevate somme richieste per accedere alla giustizia amministrativa tramite il versamento del contributo unico). In questa direzione, spingere di fatto a chiedere giustizia in forma individuale piuttosto che in forma associativa si traduce: più “a monte”, nella costruzione di un vero e proprio ostacolo all’accesso ai mezzi giurisdizionali di chiaro segno contrario rispetto a quanto espressamente previsto dal citato art. 9, par. 5, della Convenzione di Aahrus; più “a valle”, in una tutela più stemperata e dequotata delle singole matrici sanitarie, ambientali e paesaggistiche, le quali godono invece di un certo livello di tutela rafforzata a livello costituzionale (artt. 9 e 32 Cost.); 7.5.5. Non si trascuri poi che, nell’ottica del citato art. 3-ter del codice dell’ambiente, la governance del bene ambientale passa altresì attraverso l’azione di siffatte formazioni sociali le quali, in chiave di sussidiarietà, rispondono in questo modo al problema della insufficienza della tutela pubblica di certi valori, pure costituzionalmente garantiti, mediante la tipica azione dei pubblici poteri. Azione sussidiaria, quella appena descritta, che una volta esauriti tutti i mezzi di carattere fisiologico (accesso agli atti, partecipazione al procedimento, etc.), giocoforza deve assumere natura patologica mediante il ricorso alla tutela di tipo giurisdizionale. L’orientamento giurisprudenziale che si basa, tra l’altro, sul requisito della stabilità temporale, finirebbe piuttosto per scoraggiare quelle forme di associazionismo cui la citata disposizione del codice dell’ambiente, unitamente all’art. 118, quarto comma, Cost., tende invece ad assegnare un ruolo pressoché fondamentale ai fini della tutela dell’ambiente; 7.5.6. A ciò si aggiunga che esigere tale “prova di maturità” in capo alle associazioni non riconosciute si tradurrebbe, ove non si inneschino altresì forme di tutela individuale oppure ad opera di associazioni legalmente riconosciute (art. 13 legge n. 349 del 1986), nella creazione di vere e proprie sacche di insindacabile illegittimità e, di conseguenza, nella possibile compromissione dei valori ambientali, soprattutto ove i motivi di ricorso si appalesino conclusivamente e sostanzialmente fondati; 7.5.7. Né il riconoscimento della legittimazione processuale in capo a siffatti organismi potrebbe compromettere, in qualche misura, il principio della giurisdizione soggettiva su cui poggia il sistema del processo amministrativo. E ciò in quanto le suddette formazioni sociali, benché costituite in occasione di specifiche vicende, non coltivano comunque un generico interesse alla legittimità dell’azione amministrativa quanto, piuttosto, un proprio concreto interesse giuridicamente qualificato dalla presenza di uno stabile collegamento tra la sfera soggettiva dell’ente e la fattispecie oggetto della potestà amministrativa, di solito una determinata area territoriale, di cui si chiede il sindacato. Sarebbe in altre parole più che sufficiente, onde garantire il rispetto del principio della giurisdizione soggettiva, il solo requisito della stabilità territoriale; 7.5.8. In questa direzione, l’orientamento restrittivo elaborato dalla giurisprudenza maggioritaria sembrerebbe dunque rispondere all’esigenza non tanto di garantire il rispetto dei richiamati principi della giurisdizione soggettiva quanto piuttosto di introdurre – seppure indirettamente – ulteriori forme di deflazione del contenzioso che, tuttavia, devono non solo formare esclusivo appannaggio dell’azione del legislatore ordinario ma anche considerarsi giocoforza recessive, per livello e grado di importanza, rispetto a più elevati valori di rango costituzionale come la salute, il paesaggio e l’ambiente. 7.6. Da quanto complessivamente detto deriva, ad avviso del collegio, che ai fini della legittimazione al ricorso di simili organismi (pure definiti in dottrina comitati d’occorrenza o spontanei) siano sufficienti i requisiti della finalità statutaria e della stabilità organizzativa, associativa e territoriale, non risultando altresì necessario quello della stabilità temporale ”.
Pertanto, applicando le predette coordinate ermeneutiche al caso di specie (ispirate ad una ratio ampliativa, soprattutto in materia ambientale, dell’esegesi del perimetro della legittimazione attiva in giudizio dei comitati), va rilevato che sussistono in capo al Comitato ricorrente i requisiti della finalità statutaria e della stabilità organizzativa, associativa e territoriale, atteso che, in particolare, lo Statuto depositato in giudizio evidenzia uno scopo aderente e coerente alla tutela dei beni giuridici sottesi al gravato provvedimento (“ Concorrere, a fronte dell’insorgere di sempre nuove emergenze ambientali, alla salvaguardia ecologica ambientale del territorio comunale ed extracomunale, contribuendo alla difesa della salute e del benessere di tutti gli abitanti, senza distinzione alcuna ”; cfr. art. 3 dello Statuto dell’ente) e l’incontestata titolarità di cinquecento adesioni risulta compatibile con una concreta ed idonea rappresentatività degli interessi ambientali in considerazione della limitata estensione territoriale dell’area de qua ; infine, la costituzione del Comitato ricorrente nel corso del procedimento esitato nella gravata autorizzazione, richiamato l’orientamento surriferito del Consiglio di Stato, non è elemento idoneo a ritenere insussistente la legittimazione attiva dello stesso, non risultando necessario il requisito della stabilità temporale.
Pertanto, la legittimazione attiva in capo al Comitato ricorrente deve essere riconosciuta.
Circa il requisito della vicinitas in capo ai ricorrenti persone fisiche, giova rammentare quanto in via generale ribadito dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la decisione n. 3847 del 6 maggio 2025: “ In merito, peraltro, va anche considerato che l’Adunanza Plenaria n.22 del 9 dicembre del 2021, pubblicata pochi mesi dopo la pronuncia di primo grado, risolvendo l’annoso dibattito sull’autosufficiente della sola vicinitas quale criterio fondativo della legittimazione a ricorrere, ha accolto la tesi più rigorosa, statuendo che “nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato”, appunto specifico pregiudizio che nel caso di specie non è autonomamente rilevabile ” .
Tuttavia, in materia ambientale, la giurisprudenza continua a riconoscere un onere di allegazione del pregiudizio di carattere attenuato. Ciò è confermato dalla decisione del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 1107 dell’11 febbraio 2025: “ La Sezione ha già avuto modo di chiarire che, nei casi di specie, oltre alla legittimazione ad agire derivante dalla vicinitas, sussiste anche l’interesse al ricorso laddove sia evocato, come è nella controversia in esame, il possibile impatto nocivo del superamento dei limiti di esposizione elettromagnetica (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3573; Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11203). La prospettazione della nocività per la salubrità dell’ambiente, infatti, connota la sussistenza dell’interesse, laddove escludere la stessa si presenta invece come valutazione di merito, inconferente con la questione di rito. In altri termini, al fine di radicare oltre alla legittimazione, derivante dalla vicinitas che per alcuni risulta specificamente provata, anche l’interesse al ricorso, è sufficiente che il ricorrente prospetti una possibile nocività per l’ambiente circostante per effetto del possibile superamento dei limiti normativi di esposizione ai campi elettromagnetici, mentre attiene alle valutazioni di merito, e non di rito, accertare se in concreto la nocività per l’ambiente sussista ovvero se il ricorrente ha fornito una prova congrua, o un consistente principio di prova, del fatto che l’installazione dell’antenna possa comunque riflettersi in modo pregiudizievole sulla salute e qualità di vita ” ; ulteriormente, la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 935 del 9 febbraio 2022, in fattispecie relativa a ricorso proposto dai proprietari di immobili limitrofi ad un realizzando impianto di distribuzione carburanti, chiarisce che “ Ai fini della sussistenza delle condizioni dell'azione avverso provvedimenti lesivi dal punto di vista ambientale, il criterio della vicinitas - ovvero il fatto che i ricorrenti vivano abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione dell'intervento o abbiano uno stabile e significativo collegamento con esso, tenuto conto della portata delle possibili esternalità negative - rappresenta un elemento di per sé qualificante dell'interesse a ricorrere, mentre pretendere la dimostrazione di un sicuro pregiudizio all'ambiente o alla salute, ai fini della legittimazione e dell'interesse a ricorrere, costituirebbe una probatio diabolica, tale da incidere sul diritto costituzionale di tutela in giudizio delle posizioni giuridiche soggettive ”.
Nel caso di specie, analogamente alle fattispecie considerate dalle citate pronunce, è chiara la prospettazione attorea di un possibile pregiudizio alle persone (esalazioni odorifere, immissioni acustiche ed emissioni atmosferiche) ed ai loro beni (svalutazione delle abitazioni) per violazione delle norme in materia, rappresentato in ragione della (incontestata) vicinanza del luogo di residenza all’impianto oggetto della gravata autorizzazione.
Pertanto, per le ragioni esposte le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di interesse al ricorso dei ricorrenti sono infondate e vanno respinte.
Quanto al merito, in punto di consistenza delle “prescrizioni” articolate in procedimenti complessi (oggetto del quinto motivo del ricorso introduttivo dichiaratamente ritenuto dirimente ed assorbente da parte attrice), è opportuno ricordare che la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7952 del 25 agosto 2023 scandisce un quadro sinottico chiaro in ordine all’individuazione degli essentialia e degli accidentalia negotii : “9 .1. Quanto alla possibilità di prevedere “autorizzazioni con prescrizioni” si rinvia alla giurisprudenza che, a proposito di procedimenti complessi come la valutazione di impatto ambientale o l’autorizzazione integrata ambientale, ha affermato che in simili ipotesi il relativo provvedimento si “presenta come una "autorizzazione a struttura aperta", con prescrizioni correlate alla complessità della vicenda di interesse (TAR Lazio, Sez. II, sentenza n. 32176 dell'8 settembre 2010)”(Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1164). Ebbene un simile orientamento, benché espresso in materia di valutazioni ambientali, ben potrebbe essere esteso alla più generale tematica delle “autorizzazione complesse”, con gli opportuni accorgimenti, quali quelle del caso di specie; 9.2. Sulla possibilità che la PA, in presenza di procedimenti amministrativi complessi, possa condizionare il rilascio dell’autorizzazione al rispetto di talune condizioni o prescrizioni di esercizio oppure progettuali, si veda inoltre Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2016, n. 882; 9.3. Si veda ancora sul tema quanto stabilito in altre decisioni del GA secondo cui, in particolare: “Quanto alla possibilità d’inserire le c.d. “prescrizioni di obblighi”, va ricordato che qualsiasi atto amministrativo ha per contenuto una “parte necessaria” (essentialia negotia), corrispondente agli elementi del tipo previsto dalla legge, e può avere anche una limitata “parte eventuale” (accidentalia negotia). Nell’attività amministrativa, si è infatti pervenuti ad ammettere l’inserimento di elementi accidentali o eventuali nell’atto amministrativo, ai quali vengono in genere ricondotti le c.d. clausole impositive di obblighi, purché però queste non siano ex se incompatibili con la natura dell’atto e non alterino la tipicità del provvedimento stesso. Le misure prescrittive dunque indicano propriamente a quali obblighi viene subordinata la validità e l’efficacia dell’autorizzazione, ovverosia quali sono gli obblighi a cui deve adempiere e conformarsi il destinatario dell’atto, affinché possa svolgere legittimamente l’attività assentita. In questa accezione, può dirsi che la c.d. prescrizione di obblighi ponga una sorta di condicio juris al provvedimento, in quanto solo dopo il suo adempimento l’autorizzazione spiega i propri effetti tipici. Talché un simile provvedimento finisce per assumere un contenuto precettivo positivo complesso, che è racchiuso sì nella parte dispositiva, ma per come strettamente delimitata dalla parte prescrittiva” (TAR Bari, Sez. II, 23 settembre 2021, n. 1387); 9.4. In questa direzione occorrerà dunque valutare in concreto se tali “prescrizioni d’obbligo”, per quantità e qualità del loro contenuto anche intrinseco, risultino o meno sì rilevanti “da “esternalizzare” in pratica la riprogettazione di una gran parte dell’impianto dal provvedimento e dal procedimento previsto dalla legge”. Sotto altra angolazione, se il numero o la tipologia di prescrizioni siano de facto impossibili da realizzare, tanto da configurare un provvedimento sostanzialmente negativo; 9.5. Alla luce di quanto appena riportato può dunque affermarsi in estrema sintesi che: a) le c.d. prescrizioni d’obbligo ben possono essere contemplate, in funzione di elementi accidentali, all’interno di ogni provvedimento autorizzatorio; b) ciò anche allo scopo di snellire procedimenti amministrativi di una certa complessità (quali quelli di specie); c) deve comunque trattarsi di prescrizioni che, per numero e contenuto, non comportino una nuova progettazione dell’intervento né rendere di fatto impossibile l’intervento stesso. In altre parole, non deve trattarsi di “prescrizioni d’obblighi” radicali (tali ossia da dare luogo ad un “nuovo progetto”) né irrealizzabili (tali da dare luogo ad un “non progetto”) ”; nel caso di specie, poi, la citata decisione ha stabilito che “ le “prescrizioni d’obbligo” contemplate nel provvedimento autorizzatorio non si rivelano né soprassessorie né generiche né tanto meno dubitative, palesandosi al contrario specifiche e agevolmente definibili nonché suscettive di immediata verificabilità (circa la esatta realizzazione delle medesime) anche in fase di esercizio ossia in vista del concreto avvio della suddetta attività di trasporto. Dunque non si tratta di prescrizioni irrealizzabili, alla luce di quanto riportato in premessa, né di obblighi diretti a comportare una sostanziale “riprogettazione” dell’intervento stesso. Il nulla osta alla sicurezza progettuale di cui alla gravata determinazione del 15 marzo 2021 (art. 3 DPR 753 del 1980) prevede prescrizioni (ossia miglioramenti e affinamenti progettuali) che dunque ben potranno essere verificate in occasione della ulteriore fase di autorizzazione all’esercizio (art. 5 del DPR 753 del 1980). 9.8. A ciò si aggiunga che, come del resto già anticipato, prevedere talune prescrizioni costituisca pratica comune se non proprio fisiologica, in fase di autorizzazione amministrativa, onde poter consentire una certa celerità al procedimento amministrativo di approvazione del progetto stesso. 9.9. Decisivo in tal senso è che si tratti pur sempre di “prescrizioni” sostenibili e agevolmente realizzabili da parte del proponente nonché di obblighi che non implichino necessariamente il riavvio dell’iter progettuale. Ma di tale “sostenibilità” si è data ampia dimostrazione ai punti che precedono. 9.10. Ebbene, pur in presenza di simili “sostenibili” prescrizioni la difesa del comitato appellato si è in questa sede genericamente limitata ad affermare che: a) la modifica apportata con la terza variante al sistema di trasporto (da sistema Phileas a sistema Tram Look) si tradurrebbe in una “modifica … in pejus per la pubblica incolumità”; b) si registrerebbe un certo “tenore dichiaratamente perplesso e dubitativo circa l’effettiva utilità delle prescrizioni e condizioni ivi impartite” (pag. 30 memoria comitato dell’11 aprile 2023); c) le medesime prescrizioni “quand’anche realizzate potrebbero non risolvere le molteplici criticità riscontrate in punto di sicurezza del transito filoviario all’interno della Strada-Parco: ed anzi permanendo situazioni di sicuro rischio” (pag. 30 stessa memoria). Il tutto senza mai indicare per quali effettive ragioni tali “criticità” non potrebbero giammai essere risolte. Evidente la ellitticità di quanto affermato e dunque il mancato raggiungimento della prova di inidoneità, sotto i profili sopra evidenziati, con riguardo alle disposte prescrizioni d’obbligo. 9.11. Ne deriva che, in assenza di prova contraria da parte della associazione ricorrente (impossibilità teorica e pratica di osservare simili prescrizioni né obbligo di apportare modifiche sostanziali al progetto), si deve ritenere che le prescrizioni siano tutto sommato ordinariamente assolvibili da parte del proponente ”.
Atteso l’illustrato perimetro esegetico in materia di “prescrizioni” in procedimenti complessi (che origina proprio dalla materia ambientale), nell’odierna fattispecie va, dunque, verificato se le prescrizioni risultino soprassessorie o generiche o dubitative, dovendo essere specifiche e agevolmente definibili nonché suscettive di immediata verificabilità (circa la esatta realizzazione delle medesime) anche in fase di esercizio ossia in vista del concreto avvio dell’attività e non irrealizzabili: tali elementi vanno giudicati anche alla luce delle allegazioni attoree sulla impossibilità teorica e pratica di osservare simili prescrizioni o sull’obbligo di apportare modifiche sostanziali al progetto, in ragione di un criterio di ordinaria assolvibilità delle prescrizioni da parte del proponente.
Nella fattispecie concreta parte ricorrente allega in punto di eccesso di prescrizioni e irrealizzabilità delle stesse (motivo quinto del ricorso introduttivo, espressamente dichiarato dalla difesa attorea fondamentale ed assorbente, e motivo terzo del ricorso per motivi aggiunti), in sintesi, che le prescrizioni sono eccessive e sostanziali (compromettendo la tipicità dell’atto), che l’auto-monitoraggio non è consentito, che le prescrizioni sulla filiera e sulla cauzione rendono il progetto sostanzialmente irrealizzabile e che il rigetto dell’istanza di AS ne sarebbe la comprova.
La controinteressata e l’Amministrazione, invece, in estrema sintesi, sostengono che la pluralità di prescrizioni è indice di un’istruttoria analitica e ponderata (anche considerato che sostituisce molti altri titoli autorizzatori e concessori), che la quantificazione della garanzia finanziaria è adeguata alla copertura degli obblighi previsti dal D.M. 10/09/2010 e dal D.Lgs. n. 387/2003 e non è paragonabile ad altra relativa ad un impianto differente per tipologia e contesto territoriale di insediamento, che l’approvvigionamento degli effluenti da produttori situati entro il raggio di 5/10 km dall’impianto non è difficile da realizzare data la presenza di un quantitativo significativo di allevamenti e realtà assimilabili da cui attingere materiale da trattare nell’impianto de quo in quel raggio territoriale e tecnicamente idoneo ad ottimizzare la cosiddetta “dieta” delle biomasse, che l’auto-monitoraggio è previsto dalla normativa di riferimento (citata nell’autorizzazione impugnata) senza alcuna illegittima inversione procedimentale e restano comunque fermi i controlli di PA, che l’atto è conforme al modello legale visto che consente la realizzazione di un impianto secondo quanto previsto dalla normativa di settore (ne ha rispettato l’ iter istruttorio complessivo) e reca un contenuto che rispecchia l’accuratezza, la ponderazione e la trasparenza del procedimento svolto (nel caso di specie l’articolata motivazione e la scelta delle prescrizioni impartite tutte volte alla massima tutela possibile della salute e dell’ambiente).
I ricorrenti replicano, sul quinto motivo del ricorso introduttivo e sul terzo dei motivi aggiunti, che il provvedimento autorizzatorio impugnato è stato rilasciato con plurime prescrizioni d’obbligo su elementi principali, non secondari (ben 174), non trattandosi di identificazione di specifiche modalità con cui la Società dovrà costruire l’impianto ma di trasposizione al di fuori dell’atto autorizzatorio del suo stesso contenuto; aggiungono, sulle prescrizioni irrealizzabili e sull’auto-monitoraggio, che a) è emersa con certezza, alla luce dei nuovi documenti acquisiti a seguito della sentenza n. 301/2025 di questo Tribunale, l’impossibilità di rispettare la fornitura di effluenti zootecnici in via prevalente da allevamenti posti a distanza non superiore a 5/10 km dall’impianto [prescrizione VI sull’utilizzazione agronomica del digestato], b) il monitoraggio viene demandato esclusivamente al soggetto controllato, né viene previsto un protocollo di intervento dell’Autorità amministrativa in caso di disturbi olfattivi, c) sono tardive e generiche le controdeduzioni sul punto da parte di PA laddove afferma che “ le eventuali ispezioni condotte dai tecnici della vigilanza dell’Agenzia saranno regolarmente previste in coerenza con il programma annuale delle attività ” (cfr. memoria di PA, pag. 30) e l’istanza di AS (che contiene modifiche essenziali al progetto, quali la modifica della ricetta di alimentazione delle biomasse in ingresso, la modifica del numero di digestori, la riduzione della volumetria di stoccaggio digestato solido, la realizzazione di un unico biofiltro, etc.) è stata respinta ciò significando implicitamente l’irrealizzabilità di quanto promesso e prescritto nel provvedimento oggetto di causa.
E’, quindi, agevole verificare, da ciò dovendosi trarre le conseguenze previste dall’art. 64, comma 2, C.p.a. (“ Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite ”), che parte attrice, sulle questioni poste con il quinto motivo del ricorso introduttivo e con il terzo dei motivi aggiunti, replica solo in via generale alle puntuali difese avversarie circa l’argomento del presunto “eccesso di prescrizioni”, argomento – come genericamente prospettato – che è del resto recessivo rispetto all’illustrato orientamento esegetico che ne riconosce la funzione tipica indipendentemente dal numero delle condizioni.
Quanto agli unici profili specifici sollevati nel motivo quinto del ricorso introduttivo e nel terzo dei motivi aggiunti (impossibilità di filiera limitrofa e sottostima della cauzione), emerge con evidenza la carenza delle argomentazioni attoree compiute solo genericamente sulla improbabile sussistenza di aziende fornitrici - solo presunta in base alla forte concorrenza nell’area di altri impianti -, senza supportare l’assunto con alcun dato, nemmeno in confutazione alle puntuali controdeduzioni illustrate ex adverso .
Quanto alla cauzione (secondo profilo relativo all’eccesso/irrealizzabilità delle prescrizioni), all’osservazione di PA sulla adeguatezza dell’importo e sulla incomparabilità dell’impianto de quo con il diverso (per territorio ed attività) caso individuato dai ricorrenti, la difesa attorea non ha opposto alcun elemento o parametro di misurazione della cauzione né alcun argomento a contrario rispetto alla diversa tipologia di attività posta in comparazione.
Infine, l’illegittimità dell’auto-monitoraggio risulta apoditticamente enunciata da parte ricorrente, attesa la mancata replica (né allegazione di fonti regolatorie diverse) in ordine alla precisa ricostruzione della normativa e della prassi di riferimento declinata dalle controparti.
Pertanto, per le illustrate ragioni, il quinto motivo del ricorso introduttivo ed il terzo dei motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.
Quanto alle altre doglianze articolate con gli altri motivi (saldo zero/mancata sostituzione emissiva, tabella modellistica, valutazione cumulativa, impatto insediativo, odorigeno, acustico ed atmosferico, principio di precauzione), va osservato in via generale che esse non sono supportate da alcun elemento tecnico per identificare, nel senso preteso dai ricorrenti, l’attività in questione come rientrante nelle ipotesi normative richiamate a sostegno della tesi attorea (essendo, invece, le argomentazioni ex adverso articolate puntualmente e tecnicamente ad esempio sulla tipologia di impianto – di produzione di biometano per digestione da biomasse e non di energia per combustione da biomasse –, sulla localizzazione in area urbanizzata ex RI con conseguente esclusione dell’intervento isolato, sulla idoneità delle mitigazioni, sulla stima del traffico veicolare, sulla specificità della valutazione cumulativa, sull’applicabilità del principio della distanza di un “chilometro” in via analogico/integrativa in assenza di criteri tecnici predeterminati, sull’assenza di rischio tale da integrare l’applicazione del principio di precauzione, sui requisiti soggettivi del richiedente nonché sull’idoneità della filiera).
Inoltre, sempre in via generale, i ricorrenti non precisano in che modo (ossia con osservazioni tecnicamente argomentate) le prescrizioni impartite siano inidonee a sortire la tutela presidiata dalle disposizioni dagli stessi citate (essendo le condizioni apposte in un procedimento complesso di natura ambientale, come esaminato dall’illustrata giurisprudenza, tipicamente rivolte a sortire l’assetto legale dell’intervento, soggetto a successivi controlli anche a seguito dell’auto-monitoraggio imposto); ulteriormente, la difesa attorea non oppone alle controdeduzioni avversarie alcun argomento di natura tecnica (in particolare sul biofiltro) che possa fondare un sindacato quantomeno estrinseco (manifesta irragionevolezza o travisamento del fatto) sulla discrezionalità tecnica esercitata, atteso che a tal fine non risulta sufficiente, in quanto meramente assertivo, contestare che il progetto non sia completo, essendo necessario almeno allegare quali specifiche tecniche dovrebbero essere presenti e le relative conseguenze.
In particolare, quanto alle specifiche censure, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo del ricorso introduttivo “ 1. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso supposto di fatto. Violazione della D.G.R. 26/3/2012 n. 362. Omessa valutazione del saldo complessivo pari almeno a zero delle emissioni in atmosfera di PM10 e NO2 ” parte attrice si duole del mancato rispetto delle disposizioni regionali a tutela di standard di qualità dell’aria, poiché manca l’attestazione del saldo complessivo pari almeno a zero delle emissioni in atmosfera di PM10 e NO2.
Osserva il Collegio che, come emerge dalla nota della Regione MI-Romagna prot. PG.2012.0103564 del 24 aprile 2012 recante “ Chiarimenti urgenti in merito all’applicazione della DGR 362 del 26 marzo 2012 ” (doc. 11 PA), le disposizioni tecniche sono differenti a seconda della tipologia di impianto, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice (vi si legge che “ Come è noto, la Regione MI-Romagna, con deliberazione assembleare n. 51 del 2011, ha individuato le aree e i siti per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica e ha prescritto, per gli impianti da biogas e produzione di biometano e per quelli da biomasse, l’adeguamento a determinate prescrizioni tecniche. In particolare, la lettera G)a) del punto 3 dell’Allegato I, per gli impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano, si dispone che “(…) la Giunta regionale stabilisce, sentite le Provincie, criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas, da osservare nella progettazione e autorizzazione degli stessi”. Alla lettera E)a) del punto 4 dell’Allegato I, per gli impianti di produzione di energia da biomasse si dispone che “nelle aree di superamento (…) si possono realizzare impianti a biomasse, a condizione che sia assicurato un saldo almeno zero a livello di emissioni inquinanti per il PM10 e il N02 (…) sono specificati in relazione alla criticità delle diverse aree e alla conseguente individuazione delle condizioni di localizzazione, i criteri per l’individuazione del computo emissivo per gli impianti di potenza maggiore a 250 kWt ”); precisa, quindi, la nota in esame che “ L’Assemblea legislativa ha così previsto disposizioni differenziate per le due tipologie di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano e da biomasse in ragione delle diverse caratteristiche dei processi di conversione energetica e dei conseguenti potenziali impatti sull’ambiente dei relativi impianti, specificatamente per le emissioni inquinanti in atmosfera ”.
L’impianto in questione è definito “per la produzione di biometano da biomasse vegetali” (come emerge dall’oggetto dell’autorizzazione unica: “ Autorizzazione unica art. 12 D. Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di biometano da biomasse vegetali, sottoprodotti agroindustriali e reflui zootecnici con capacità produttiva pari a 500 smc/h, nel Comune di AT (PC) - Via MI Piacentina. Società Apis Pc1 Societa’ Agricola S.r.l .”), e pertanto, secondo i chiarimenti regionali, a tale impianto non si applica (pag. 2) la D.G.R. n. 362 del 2012 (“ Criteri per l’elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia elettrica a biomasse ”) invocata da parte ricorrente, bensì, per l’impianto in questione sono pertinenti le D.G.R. n. 1495 e n. 1496 del 2011 regolatrici degli impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano (come nel caso di specie): in sostanza, i chiarimenti regionali ritengono applicabile la D.G.R. n. 362/2012 alla produzione di energia (combustione) da biomasse, mentre ravvisano una diversa regolazione tecnica (delibere n. 1495 e n. 1496) per la produzione di biometano, pur derivante (per digestione) da biomasse, in ragione del rispettivo impatto in atmosfera.
Tale orientamento interpretativo regionale è espressamente menzionato nella seduta conclusiva della conferenza di servizi a pag. 12 del relativo verbale del 7 novembre 2024 (doc. n. 3 ricorrenti).
Né parte ricorrente replica alle puntuali controdeduzioni della controinteressata sulla idoneità delle misure prescritte a mitigare l’impatto dell’impianto in atmosfera.
Pertanto, la censura attorea risulta infondata e va respinta.
Con il secondo motivo del ricorso introduttivo “ 2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso supposto di fatto. Violazione della D.A.L. 26 luglio 2011, n. 51. Omessa valutazione cumulativa degli impatti. Violazione del principio di precauzione introdotto dall’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE2 [ora art. 191, paragrafo 2, TFUE] e recepito dall’art. 301 D.Lgs n. 152/2006 ” parte attrice lamenta che non è stata effettuata la valutazione cumulativa dell’impatto degli impianti concentrati in ambiti territoriali limitrofi, ritenendo erroneamente l’Amministrazione, in applicazione del criterio della distanza di un chilometro, che nella medesima area e in aree contigue non siano presenti altri impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano.
Il Collegio osserva che parte ricorrente lamenta l’applicazione del “criterio del chilometro” senza però dimostrare che vi sia un parametro alternativo (ammettendo che la Regione MI-Romagna ha adottato specifici criteri tecnici applicativi del principio di valutazione cumulativa solo ai fini dell’installazione di impianti fotovoltaici in area agricola); la difesa attorea, in particolare, afferma che tale criterio (un chilometro) è pacifico per lo screening /VIA ma che, in caso di criticità, l’autorizzazione unica deve considerare una zona più ampia senza, tuttavia, precisare quali sono le criticità né quale sia (o secondo quale parametro debba essere individuata) la zona più ampia. Inoltre, pur essendo ben precisati divieti localizzativi nella D.A.L. n. 51/2011, gli esponenti non identificano quale di questi sarebbe applicabile al caso di specie, invocando la vicinanza a “zone sensibili”, peraltro non individuate dai ricorrenti tra le ‘ipotesi vietate’ scandite dalla citata delibera.
Infine, non sono state segnalate previsioni del R.U.E comunale relative alle distanze degli impianti come quello in esame e non è stato dimostrato che l’area insediativa sia la medesima di altri impianti o contigua (caratteristiche - l’identità o la contiguità - comunque oggettivamente incompatibili con la tesi attorea che poggia sulla contestazione dell’ampiezza della distanza), né è stato indicato il criterio (diverso dal chilometro) applicabile a tal fine; non risultano, poi, nemmeno articolate concrete allegazioni sui presupposti applicativi del principio di precauzione (identificazione degli effetti potenzialmente negativi, valutazione dei dati scientifici disponibili ed ampiezza dell’incertezza scientifica).
Sul rischio di dispersione insediativa il Comune di AT, alla luce della disamina della D.A.L. n. 51/2011, ha escluso la “dispersione insediativa”, che nel caso di specie non è stata ravvisata considerando che, sostanzialmente, l’area dell’impianto “ completa un comparto del territorio urbanizzato e non si ripercuote pertanto negativamente sulla struttura consolidata del paesaggio rurale ” (pag. 12 del verbale della seduta della conferenza di servizi del 7 ottobre 2024).
Pertanto, non risultano disattese nemmeno le precisazioni del parere integrativo regionale (doc. n. 16 ricorrenti) che, confermando il precedente parere, individua i fattori imprescindibili da considerare nel bilanciamento tra le esigenze di realizzazione degli impianti, la minimizzazione degli impatti e la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio e delle matrici ambientali (ossia: 1. realizzazione all’interno o in adiacenza ai centri aziendali evitando insediamenti isolati nel rispetto del consumo zero di suolo, 2. insistenza in ambiti destrutturati, « facenti parte della rete ecologica stabilita dal PTCP di PI, [che] “ corrispondono agli ambiti urbani e agricoli periurbani dove gli elementi naturali esistenti e di nuova realizzazione svolgono un ruolo polivalente di dotazioni ecologiche per mitigare impatti degli insediamenti e delle urbanizzazioni, di contenimento degli inquinanti, di mantenimento di un buon livello di biodiversità e di raccordo con gli altri elementi della rete” (art. 67, comma 4, lettera h), delle Norme del PTCP di PI »): nel caso di specie, infatti, gli esponenti non hanno evidenziato alcun difetto di motivazione né di prescrizione in ordine al prudente bilanciamento descritto, non avendo circostanziato se e come le prescrizioni mitigative siano inidonee allo scopo.
Pertanto, il secondo motivo del ricorso introduttivo è infondato.
Con il terzo motivo del ricorso introduttivo “ 3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione della D.A.L. n. 51/2011, del P.T.C.P. della Provincia di PI, della L.R. n. 24/2017 e del D.M. 21/06/2024. Violazione del divieto di dispersione insediativa e del principio del consumo di suolo a saldo zero. Carenza e/o insufficienza della motivazione ” gli esponenti contestano che l’area dove dovrebbe sorgere l’impianto è stata individuata in violazione di plurimi criteri stabiliti dalla normativa regionale quali, in particolare, il consumo zero di suolo, la priorità della collocazione in contesti rurali già esistenti (recupero edilizio) al fine di evitare la dispersione abitativa, nel caso di specie sortita dalla localizzazione in ambito “destrutturato”.
Va rilevato che in estrema sintesi i ricorrenti, richiamati i principi nazionali sulla normazione regionale in materia, nonché la legge urbanistica regionale (L.R. n. 24/2017), sostengono che si devono seguire i criteri dettati dalla D.A.L. n. 51/2011, lettera G) , menzionando in particolare quello per cui “ ai fini della valutazione della localizzazione degli impianti nel territorio rurale, deve essere prevista, alla luce delle ragionevoli alternative, la collocazione all’interno degli insediamenti rurali esistenti, anche riutilizzando edifici non più in uso, ovvero, in subordine, in adiacenza agli stessi, evitando la realizzazione di nuovi insediamenti isolati, che frammentino e alterino la struttura consolidata del paesaggio rurale ”; tuttavia, in merito alla perimetrazione del territorio urbanizzato, come già visto in riferimento all’esame del precedente motivo, il Comune ha definitivamente chiarito che tutta la zona “ ex RI” rientra nel territorio urbanizzato, in un’ottica di rigenerazione urbana, esulando tali aree dalle cosiddette ‘previsioni insediative’ individuate dal PSC, ed essendo, invece, esse riconducibili al territorio urbanizzato appunto come ‘ ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale ex RI ’, facenti parte del comparto più esteso riferito alla riqualificazione dell’ex RI (così a pag. 12 del verbale della seduta della conferenza di servizi del 7 ottobre 2024). Difetta, pertanto, il lamentato carattere di nuovo insediamento isolato.
Gli esponenti censurano, altresì, che, nonostante le segnalazioni di Comune e Provincia, l’autorizzazione è stata comunque rilasciata: tuttavia, come condivisibilmente replicato dalla controinteressata, il rilascio dell’atto finale è seguito al contraddittorio endoprocedimentale ed è esitato in un provvedimento adottato all’unanimità, ciò deponendo per il pacifico superamento delle segnalate criticità da pare di Comune e Provincia. Difatti, come visto, già nel verbale del 7 ottobre 2024 (pag. 12) il Comune di AT ha precisato, anche alla luce della nota regionale integrativa del parere reso in materia (che avverte sull’imprescindibilità del bilanciamento tra esigenze della realizzazione di simili impianti e tutela del territorio e delle persone), che non sussiste alcuna dispersione insediativa ai sensi della D.A.L. n. 51/2011, atteso che sostanzialmente l’impianto sorgerà in un’area che “ completa un comparto del territorio urbanizzato e non si ripercuote pertanto negativamente sulla struttura consolidata del paesaggio rurale” (zona “ex RI”), e di tale precisazione parte ricorrente non ha dimostrato l’inesattezza.
Ulteriormente, la pretesa inattendibilità delle relazioni sull’impatto odorigeno rispetto a ricettori ritenuti sensibili non è assistita da alcuna allegazione tecnica quale principio di prova a fronte, invece, delle puntuali osservazioni tecniche articolate ex adverso .
Dunque, anche il terzo motivo del ricorso introduttivo risulta infondato.
Con il quarto motivo del ricorso introduttivo “ 4. Violazione dell’art. 2135 Cod. Civ., del Regolamento regionale n. 2/2024, della D.G.R. n. 1495/2011 e del D.M. 25/02/2016. Carenza della natura agricola dell’attività svolta dalla società proponente ” gli esponenti lamentano che la controinteressata sarebbe priva dei requisiti soggettivi (non imprenditore agricolo già in attività, capitale sociale e patrimonio inadeguati a sostenere la fideiussione – in sé ritenuta insufficiente – e la realizzazione dell’impianto) e che le prescrizioni (filiera del digestato) sono inefficaci a risolvere le criticità relative all’approvvigionamento dall’esterno dei materiali.
Il Collegio osserva che non risultano dimostrate dalla difesa attorea l’inidoneità del patrimonio né della fideiussione (né indicati il criterio o il parametro economico-legale, non essendo sufficiente a tal fine individuare un diverso importo prescritto per diversa realtà imprenditoriale); nemmeno, poi, sono articolate confutazioni di dettaglio a fronte delle puntuali precisazioni tecnico-societarie (società di scopo, non necessaria qualità di imprenditore agricolo) della controinteressata e dei rilievi specifici di PA (assenza di un divieto all’operatività acquisita al momento dell’avvio della realizzazione, prestazione di idonea garanzia, utile ricorso all’approvvigionamento esterno anziché all’autoproduzione quale azienda agricola attese l’attendibilità e la disponibilità delle fonti esterne dei materiali da trattare, comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato da presentarsi 30 giorni prima dell’inizio dell’attività ossia prima della presentazione della SCIA di messa in esercizio dell’impianto in armonia con le norme regionali). Gli esponenti, infatti, hanno seguitato a definire inidoneo il progetto e le misure adottate dall’Amministrazione, senza offrire dati e parametri diversi o contrari alle tesi difensive dei resistenti.
Pertanto anche il quarto motivo del ricorso introduttivo è infondato.
Con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti “ 1. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso supposto di fatto. Violazione del Decreto direttoriale 28/06/2023, n. 309 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Carenza e/o insufficienza della motivazione” i ricorrenti lamentano la mancata formazione della Tabella (“ Input e principali configurazioni modellistiche ”) contenuta all’Allegato A.1 del Decreto direttoriale 28/06/2023, n. 309 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (proiezione/simulazione dell’impatto odorigeno).
In estrema sintesi, le parti resistenti sostengono che la Tabella in questione non è vincolante nella forma e che i documenti presentati sono idonei a raffigurare la tipologia di impatto, mentre i ricorrenti ritengono che la Tabella, come tale, sia cogente (“senza detta tabella, essenziale per desumere i risultati delle simulazioni tecniche effettuate, mancano dati e risultati simulatori, con conseguente illegittimità dell’atto impugnato”, così nelle difese finali) ma non dimostrano che la documentazione prodotta è inidonea allo scopo; pertanto, nel necessario rispetto del perimetro di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, va osservato che parte ricorrente non ha offerto elementi concreti per ritenere che andasse necessariamente compilata la Tabella come tale né, e soprattutto, che la mancata formale compilazione in tale formato/modello comporti l’illegittimità dell’autorizzazione unica, non risultando nemmeno concretamente evidenziato in che termini la valutazione della documentazione sia manifestamente illogica o travisi il fatto (i ricorrenti non specificano quali siano gli specifici dati pretermessi che, invece, con la compilazione della tabella/modello avrebbero, in ipotesi, diversamente rappresentato il fatto e la conseguente valutazione).
Pertanto, il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti è infondato.
Con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti “ 2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso supposto di fatto. Assenza di progettazione dei biofiltri. Carenza e/o insufficienza della motivazione ” i ricorrenti censurano che risulta assolutamente assente una compiuta progettazione del “biofiltro”, parte essenziale dell’impianto, non essendo chiarite né le modalità tecniche di realizzazione dei biofiltri, né le loro modalità gestionali, che nella realtà ne influenzano notevolmente l'efficacia.
In breve, i ricorrenti si dolgono dell’insufficienza della progettazione del “biofiltro” che sarebbe solo scarnamente descritto dalla controinteressata (in riferimento alle sole murature, ossia al dimensionamento, ed allo stoccaggio delle biomasse con sostanza secca < 60%) senza, tuttavia, considerare né contestare le controdeduzioni ex adverso articolate, relative ai valori imposti nonché alla necessaria sequenza di “affinazione” progressiva delle prescrizioni, elementi che, come è connaturato alla illustrata natura tipologica del gravato provvedimento autorizzatorio, necessariamente integrano e condizionano la realizzazione dell’impianto.
Pertanto, anche il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti risulta infondato.
In conclusione, per le illustrate ragioni, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'MI Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di lite a favore della controinteressata nella misura di Euro 2.000,00 (duemila//00) oltre accessori di legge ed a favore di PA nella misura di Euro 2.000,00 (duemila//00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo AS, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
PA ZA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA ZA | Italo AS |
IL SEGRETARIO