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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/10/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 794/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 794/2023
All'udienza del 15/10/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv FALCHI PIERO in sostituzione dell'avv. FALCHI PIER LUIGI.
Il procuratore dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli L'avv. Falchi discute riportandosi agli atti e dichiara di rinunciare a esser presente alla lettura della sentenza;
dichiara altresì che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.15 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 794/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FALCHI PIER LUIGI Parte_1 C.F._1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1 contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha lavorato presso il ristorante Farenight di Torre del Lago, alle dipendenze Parte_1 della società dal 21 gennaio 2022 al 16 ottobre 2022. CP_1
Il contratto di lavoro subiva un'interruzione anticipata, nonostante la scadenza naturale del contratto fosse il 31 ottobre 2022, in quanto, nella notte del 18 ottobre 2022, membri delle Forze dell'Ordine eseguivano una perquisizione nell'appartamento dello stesso AN su mandato della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Firenze e veniva disposta, con separata ordinanza, la custodia domiciliare del da tale momento, ragione per cui il ricorrente non aveva possibilità di recarsi a Pt_1 lavoro.
Il ricorrente chiede differenze retributive in quanto deduce di aver svolto i seguenti orari di lavoro, più gravosi di quelli effettivamente retribuiti in busta paga: - dal 21 gennaio al 30 aprile 2022: dalle 11,00 alle 15,00 e dalle 18,30 alle 22,30 per i giorni di venerdì, sabato e domenica. - dal primo maggio al 30 giugno e dal primo settembre al 16 ottobre 2022: dalle 11,00 alle 15,00 e dalle 18,30 alle 22,30 per sette giorni la settimana. - dal primo luglio al 31 agosto 2022: dalle 11,00 alle 15,00 e dalle 18,30 alle
23,30 per sette giorni la settimana.
Lo stesso riferiva anche di non aver goduto del riposo settimanale a partire dal primo maggio 2016 e di non aver mai goduto di ferie;
di essere l'unico cuoco del ristorante e che si occupava autonomamente
1 della preparazione di tutte le portate, dovendo essere pertanto inquadrato come tale ai sensi del CCNL applicabile;
indicava poi gli importi percepiti nel corso del rapporto di lavoro allegando le buste paga.
Il ricorrente concludeva dunque chiedendo di “1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta per il periodo e con gli orari di lavoro dedotti nelle premesse.
2) Condannare la società convenuta (c.f. e p.i. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, presso la sede della stessa a Terranuova Bracciolini (AR), via Dell'Olmo
99/D (cap 52028), a dare e pagare al ricorrente (c.f. ) od Parte_1 C.F._1 al suo procuratore costituito, la somma di euro 14.039,90 al lordo delle ritenute di legge. 3) Con interessi legali sulla somma via via rivalutata secondo i coefficienti ISTAT dalla data di maturazione dei diritti al saldo. 4) Con rimborso alla parte istante delle spese di causa, oltre accessori”.
Parte resistente, stante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e rimaneva pertanto contumace.
All'esito di istruttoria testimoniale, la causa è stata discussa previa presentazione di note scritte da parte ricorrente e decisa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
°°°°°°°°°°°°°°
Parte ricorrente afferma di aver lavorato ore maggiori rispetto a quelle effettivamente corrisposte, di non aver goduto di ferie e di essere stato inquadrato ad un livello inferiore rispetto a quello che gli spettava in considerazione delle proprie mansioni in concreto svolte.
L'art. 2697, come noto, impone l'onere della prova per cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Nel caso di specie, il sig. avrebbe dovuto pertanto dimostrare e allegare prove a fondamento Pt_1 delle proprie pretese.
Nel corso del giudizio si è reso necessario svolgere istruttoria testimoniale, segnatamente dei due testi chiamati da parte ricorrente alla luce della contumacia di parte resistente.
Ciò che però è emerso dall'esame dei testimoni, i quali avrebbero dovuto dimostrare in modo preciso e concordante quanto sostenuto e richiesto da parte ricorrente, è un quadro non sufficientemente chiaro e tale da porre a fondamento delle pretese del ricorrente.
La Cassazione, più di recente nell'ordinanza n. 18886/2025, confermando quanto sostenuto dalla Corte
Territoriale e ritenendo inammissibile il ricorso alla sentenza di appello, ha affermato che è non sindacabile il giudizio della Corte laddove rileva che “non sussistono invece elementi sufficientemente precisi ed attendibili circa la quantità e la qualità del lavoro prestato per ritenere provata la domanda di differenze retributive”.
2 Nel caso di specie, la prima testimone la sig.ra afferma “Nel primo periodo il Testimone_1 ricorrente lavorava solo il fine settimana dalle 11 alle 15.30, dalle 18.30 sino alle 11; da maggio sino
a settembre invece lavorava tutti giorni. Tanto so perché andavo spesso a mangiare presso il ristorante, andavo anche 3 volte la settimana. Confermo quanto indicato al cap. 8 perché me lo riferiva il ricorrente;
confermo altresì quanto indicato ai capp. 9-10-11-12; per quel che so il ricorrente non ha mai goduto di riposi settimanali, anche durante il periodo invernale”.
In questa testimonianza, si evince come la teste confermi l'orario che in realtà effettivamente veniva retribuito al ricorrente, in quanto come risulta da contratto il ricorrente ha lavorato da gennaio a maggio nel fine settimana e da maggio a settembre tutti i giorni, non specificando però la teste se si riferisse a orario serale anche nei giorni ulteriori rispetto al fine settimana nel periodo estivo. Inoltre, viene confermato il capitolo 8 (“Il ricorrente era l'unico cuoco del ristorante. Soltanto nei mesi di luglio ed agosto egli godeva dell'aiuto del lavapiatti (che talvolta gli dava una mano a pulire il pesce)”) sulle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore in quanto a conoscenza delle stesse esclusivamente de relato per quanto affermato dal ricorrente stesso, cosa che logicamente a fortiori conferma che anche la sua conoscenza in relazione al capitolo 9 (“Il ricorrente preparava tutte le portate del ristorante”) sia esclusivamente de relato. Infine, in contraddizione con quanto affermato in ricorso sul fatto che nel periodo invernale il lavoratore godesse di riposo settimanale, la teste afferma che per quanto a sua conoscenza non godeva di riposi settimanali neanche nel periodo invernale, facendo dubitare dell'attendibilità sulla sua reale conoscenza di tali circostanze.
Il secondo testimone, il sig. afferma che “So che il ricorrente ha lavorato presso il Tes_2
Ristobar Farenight nell'estate del 2022 o meglio da maggio 2022 sino a settembre. Sono a conoscenza degli orari di lavoro del ricorrente perché in quel periodo capitava che a volte mi prestava la sua vettura. Il ricorrente lavorava dalle 11 circa sino al pomeriggio 15/15.30; rientrava anche il pomeriggio dalle 18.30 alle 22.30. adr io provvedevo ad accompagnare il ricorrente con la sua vettura circa due/tre volte a settimana”. Anche in questa testimonianza, non risulta provato in modo chiaro se il ricorrente lavorasse tutti i giorni anche la sera come sostenuto in ricorso o se solo nei giorni del fine settimana che ben potevano coincidere con i momenti in cui il teste afferma essere andato a prendere il ricorrente, in quanto fruitore della di lui vettura. Ancora, poi, il teste afferma “Il ricorrente era cuoco unico, so che ad un certo punto fu affiancato da un lavapiatti, il ricorrente si occupava di preparare tutti i pasti. Qualche volta sono stato anche a mangiare presso il suddetto ristorante. Per quel che so il ricorrente non godeva di riposo settimanale”. Nuovamente, risulta chiaro come, visto il ruolo del teste nell'andare saltuariamente a prendere il ricorrente così come la sua occasionale presenza quale cliente al ristorante, la conoscenza della presenza del ricorrente quale cuoco unico e della mancanza del riposo
3 settimanale, in mancanza di ulteriori elementi di conoscenza diretta non esposti dal teste, non può che essere una conoscenza de relato per il tramite del ricorrente o di altri soggetti non emersi in istruttoria.
In un'ulteriore ordinanza, la n. 19154/2025, la Suprema Corte ha ribadito in caso di specie relativo alla medesima materia delle differenze retributive “11. Nessuna violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. è riscontrabile nell'impugnata sentenza nella quale la Corte territoriale non ha affatto “preteso”, come invece si asserisce in ricorso, “l'inesistenza di prove di segno contrario rispetto a quanto prospettato dai ricorrenti”. 12. La Corte, piuttosto, “riesaminando le testimonianze assunte in giudizio”, ha considerato che “emerge un evidente profilo di incertezza in ordine all'orario di lavoro osservato dal … nel corso dei primi anni di servizio, non risultando del tutto esaurienti le dichiarazioni rese su tale aspetto dei testi … e …” (deposizioni, queste, di cui la stessa Corte aveva dato conto in precedenza nella sua motivazione: cfr. pagg.
5-6 della sua sentenza)” […] Incensurabile, pertanto, in diritto è l'ulteriore conclusione tratta in ordine all'incertezza del quadro probatorio complessivo in ordine al ridetto profilo sul quale l'onere della prova senz'altro incombeva sui ricorrenti […]”.
Alla luce di quanto sopra esposto, non risulta sufficientemente provata in modo preciso ed attendibile la quantità e la qualità del lavoro prestato, parametro che la Cassazione ha ribadito essere necessario e fondamentale, in applicazione dell'art. 2697 c.c., per poter valutare la fondatezza di un ricorso avente ad oggetto la richiesta di differenze retributive.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Nulla sulle spese stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 15 ottobre 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
4 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 794/2023
All'udienza del 15/10/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv FALCHI PIERO in sostituzione dell'avv. FALCHI PIER LUIGI.
Il procuratore dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli L'avv. Falchi discute riportandosi agli atti e dichiara di rinunciare a esser presente alla lettura della sentenza;
dichiara altresì che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.15 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 794/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FALCHI PIER LUIGI Parte_1 C.F._1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1 contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha lavorato presso il ristorante Farenight di Torre del Lago, alle dipendenze Parte_1 della società dal 21 gennaio 2022 al 16 ottobre 2022. CP_1
Il contratto di lavoro subiva un'interruzione anticipata, nonostante la scadenza naturale del contratto fosse il 31 ottobre 2022, in quanto, nella notte del 18 ottobre 2022, membri delle Forze dell'Ordine eseguivano una perquisizione nell'appartamento dello stesso AN su mandato della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Firenze e veniva disposta, con separata ordinanza, la custodia domiciliare del da tale momento, ragione per cui il ricorrente non aveva possibilità di recarsi a Pt_1 lavoro.
Il ricorrente chiede differenze retributive in quanto deduce di aver svolto i seguenti orari di lavoro, più gravosi di quelli effettivamente retribuiti in busta paga: - dal 21 gennaio al 30 aprile 2022: dalle 11,00 alle 15,00 e dalle 18,30 alle 22,30 per i giorni di venerdì, sabato e domenica. - dal primo maggio al 30 giugno e dal primo settembre al 16 ottobre 2022: dalle 11,00 alle 15,00 e dalle 18,30 alle 22,30 per sette giorni la settimana. - dal primo luglio al 31 agosto 2022: dalle 11,00 alle 15,00 e dalle 18,30 alle
23,30 per sette giorni la settimana.
Lo stesso riferiva anche di non aver goduto del riposo settimanale a partire dal primo maggio 2016 e di non aver mai goduto di ferie;
di essere l'unico cuoco del ristorante e che si occupava autonomamente
1 della preparazione di tutte le portate, dovendo essere pertanto inquadrato come tale ai sensi del CCNL applicabile;
indicava poi gli importi percepiti nel corso del rapporto di lavoro allegando le buste paga.
Il ricorrente concludeva dunque chiedendo di “1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta per il periodo e con gli orari di lavoro dedotti nelle premesse.
2) Condannare la società convenuta (c.f. e p.i. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, presso la sede della stessa a Terranuova Bracciolini (AR), via Dell'Olmo
99/D (cap 52028), a dare e pagare al ricorrente (c.f. ) od Parte_1 C.F._1 al suo procuratore costituito, la somma di euro 14.039,90 al lordo delle ritenute di legge. 3) Con interessi legali sulla somma via via rivalutata secondo i coefficienti ISTAT dalla data di maturazione dei diritti al saldo. 4) Con rimborso alla parte istante delle spese di causa, oltre accessori”.
Parte resistente, stante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e rimaneva pertanto contumace.
All'esito di istruttoria testimoniale, la causa è stata discussa previa presentazione di note scritte da parte ricorrente e decisa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
°°°°°°°°°°°°°°
Parte ricorrente afferma di aver lavorato ore maggiori rispetto a quelle effettivamente corrisposte, di non aver goduto di ferie e di essere stato inquadrato ad un livello inferiore rispetto a quello che gli spettava in considerazione delle proprie mansioni in concreto svolte.
L'art. 2697, come noto, impone l'onere della prova per cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Nel caso di specie, il sig. avrebbe dovuto pertanto dimostrare e allegare prove a fondamento Pt_1 delle proprie pretese.
Nel corso del giudizio si è reso necessario svolgere istruttoria testimoniale, segnatamente dei due testi chiamati da parte ricorrente alla luce della contumacia di parte resistente.
Ciò che però è emerso dall'esame dei testimoni, i quali avrebbero dovuto dimostrare in modo preciso e concordante quanto sostenuto e richiesto da parte ricorrente, è un quadro non sufficientemente chiaro e tale da porre a fondamento delle pretese del ricorrente.
La Cassazione, più di recente nell'ordinanza n. 18886/2025, confermando quanto sostenuto dalla Corte
Territoriale e ritenendo inammissibile il ricorso alla sentenza di appello, ha affermato che è non sindacabile il giudizio della Corte laddove rileva che “non sussistono invece elementi sufficientemente precisi ed attendibili circa la quantità e la qualità del lavoro prestato per ritenere provata la domanda di differenze retributive”.
2 Nel caso di specie, la prima testimone la sig.ra afferma “Nel primo periodo il Testimone_1 ricorrente lavorava solo il fine settimana dalle 11 alle 15.30, dalle 18.30 sino alle 11; da maggio sino
a settembre invece lavorava tutti giorni. Tanto so perché andavo spesso a mangiare presso il ristorante, andavo anche 3 volte la settimana. Confermo quanto indicato al cap. 8 perché me lo riferiva il ricorrente;
confermo altresì quanto indicato ai capp. 9-10-11-12; per quel che so il ricorrente non ha mai goduto di riposi settimanali, anche durante il periodo invernale”.
In questa testimonianza, si evince come la teste confermi l'orario che in realtà effettivamente veniva retribuito al ricorrente, in quanto come risulta da contratto il ricorrente ha lavorato da gennaio a maggio nel fine settimana e da maggio a settembre tutti i giorni, non specificando però la teste se si riferisse a orario serale anche nei giorni ulteriori rispetto al fine settimana nel periodo estivo. Inoltre, viene confermato il capitolo 8 (“Il ricorrente era l'unico cuoco del ristorante. Soltanto nei mesi di luglio ed agosto egli godeva dell'aiuto del lavapiatti (che talvolta gli dava una mano a pulire il pesce)”) sulle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore in quanto a conoscenza delle stesse esclusivamente de relato per quanto affermato dal ricorrente stesso, cosa che logicamente a fortiori conferma che anche la sua conoscenza in relazione al capitolo 9 (“Il ricorrente preparava tutte le portate del ristorante”) sia esclusivamente de relato. Infine, in contraddizione con quanto affermato in ricorso sul fatto che nel periodo invernale il lavoratore godesse di riposo settimanale, la teste afferma che per quanto a sua conoscenza non godeva di riposi settimanali neanche nel periodo invernale, facendo dubitare dell'attendibilità sulla sua reale conoscenza di tali circostanze.
Il secondo testimone, il sig. afferma che “So che il ricorrente ha lavorato presso il Tes_2
Ristobar Farenight nell'estate del 2022 o meglio da maggio 2022 sino a settembre. Sono a conoscenza degli orari di lavoro del ricorrente perché in quel periodo capitava che a volte mi prestava la sua vettura. Il ricorrente lavorava dalle 11 circa sino al pomeriggio 15/15.30; rientrava anche il pomeriggio dalle 18.30 alle 22.30. adr io provvedevo ad accompagnare il ricorrente con la sua vettura circa due/tre volte a settimana”. Anche in questa testimonianza, non risulta provato in modo chiaro se il ricorrente lavorasse tutti i giorni anche la sera come sostenuto in ricorso o se solo nei giorni del fine settimana che ben potevano coincidere con i momenti in cui il teste afferma essere andato a prendere il ricorrente, in quanto fruitore della di lui vettura. Ancora, poi, il teste afferma “Il ricorrente era cuoco unico, so che ad un certo punto fu affiancato da un lavapiatti, il ricorrente si occupava di preparare tutti i pasti. Qualche volta sono stato anche a mangiare presso il suddetto ristorante. Per quel che so il ricorrente non godeva di riposo settimanale”. Nuovamente, risulta chiaro come, visto il ruolo del teste nell'andare saltuariamente a prendere il ricorrente così come la sua occasionale presenza quale cliente al ristorante, la conoscenza della presenza del ricorrente quale cuoco unico e della mancanza del riposo
3 settimanale, in mancanza di ulteriori elementi di conoscenza diretta non esposti dal teste, non può che essere una conoscenza de relato per il tramite del ricorrente o di altri soggetti non emersi in istruttoria.
In un'ulteriore ordinanza, la n. 19154/2025, la Suprema Corte ha ribadito in caso di specie relativo alla medesima materia delle differenze retributive “11. Nessuna violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. è riscontrabile nell'impugnata sentenza nella quale la Corte territoriale non ha affatto “preteso”, come invece si asserisce in ricorso, “l'inesistenza di prove di segno contrario rispetto a quanto prospettato dai ricorrenti”. 12. La Corte, piuttosto, “riesaminando le testimonianze assunte in giudizio”, ha considerato che “emerge un evidente profilo di incertezza in ordine all'orario di lavoro osservato dal … nel corso dei primi anni di servizio, non risultando del tutto esaurienti le dichiarazioni rese su tale aspetto dei testi … e …” (deposizioni, queste, di cui la stessa Corte aveva dato conto in precedenza nella sua motivazione: cfr. pagg.
5-6 della sua sentenza)” […] Incensurabile, pertanto, in diritto è l'ulteriore conclusione tratta in ordine all'incertezza del quadro probatorio complessivo in ordine al ridetto profilo sul quale l'onere della prova senz'altro incombeva sui ricorrenti […]”.
Alla luce di quanto sopra esposto, non risulta sufficientemente provata in modo preciso ed attendibile la quantità e la qualità del lavoro prestato, parametro che la Cassazione ha ribadito essere necessario e fondamentale, in applicazione dell'art. 2697 c.c., per poter valutare la fondatezza di un ricorso avente ad oggetto la richiesta di differenze retributive.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Nulla sulle spese stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 15 ottobre 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
4 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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