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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/11/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SASSARI SEZIONE CIVILE RG. 250/2025 In persona del consigliere dott. Cinzia Caleffi All'udienza del giorno 14.11.2025, chiamata la causa promossa da:
(C.F. rappresentato dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzina Oggianu ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 resistente contumace
la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. Il Consigliere Dott. Cinzia Caleffi
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari In persona del consigliere dott. Cinzia Caleffi ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. R.G. 250/2025 promossa da:
(C.F. rappresentato dall'avv. Parte_1 C.F._1
u ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 esistente contumace
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione compensi in favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., 170 del DPR n. 115/02 e 15 D.lgs 150/11, l'avv. - premesso di aver difeso , ammesso al gratuito Parte_1 CP_2 patrocinio, nel procedimento radicato dinanzi alla Corte di Cassazione, iscritto al numero di R.G. 1265/2025, e relativo al ricorso avverso la sentenza n. 482/2024 emessa dalla Corte d'Appello Penale di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari – ha proposto opposizione al decreto di liquidazione notificatogli a mezzo pec in data 20.5.2025, lamentando: i) l'errata l'liquidazione degli importi dovuti nella parte in cui la Corte, ferma la liquidazione operata per la fase di studio pari ad euro 900,00, non gli riconosceva la fase introduttiva della causa e gli liquidava per la fase decisionale una somma inferiore ai minimi tariffari richiesti e dovuti per legge. La causa, istruita documentalmente, è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 decies cpc. L'opposizione è fondata nei limiti di seguito indicati. Giova preliminarmente rilevare che l'opposizione “al decreto di liquidazione non è un atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante
- con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 cod.” (cfr. Cass. n. 5991/2024). Ciò posto, nel caso di specie, la Corte ha liquidato per l'attività prestata dal ricorrente l'importo di euro 1.200,00 e, in particolare, euro 900,00 per la fase di studio ed euro 900,00 per la fase decisionale, ridotti di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002. Come rilevato dall'avv. , nel computo delle competenze non è stata inserita Pt_1 la fase introduttiva e gli importi riconosciuti per la fase decisionale sono stati liquidati in una misura inferiore rispetto ai minimi tariffari, pari ad euro 1.371,00 e, ciò, senza alcuna motivazione. Pertanto, ridotta la fase di studio al minimo tariffario, pari ad euro 473,00, erroneamente liquidata in euro 900,00, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla concreta attività svolta, deve disporsi la liquidazione in favore dell'avv.
, dell'importo così determinato: Pt_1
73,00 fase studio euro 1.323,00 fase introduttiva euro 1.371,00 fase decisionale con la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis dpr 115/02 e, quindi, l'importo complessivo di euro 2.111,00. Non essendovi stata opposizione del le spese di lite della presente CP_1 procedura sono compensate.
PQM
La Corte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: in accoglimento dell'opposizione, liquida all'avv. il complessivo Parte_1 importo di euro 2.111,00, oltre accessori di legge. Spese compensate. Così deciso il 14.11.2025 Il consigliere estensore Dott. Cinzia Caleffi
(C.F. rappresentato dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzina Oggianu ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 resistente contumace
la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. Il Consigliere Dott. Cinzia Caleffi
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari In persona del consigliere dott. Cinzia Caleffi ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. R.G. 250/2025 promossa da:
(C.F. rappresentato dall'avv. Parte_1 C.F._1
u ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 esistente contumace
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione compensi in favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., 170 del DPR n. 115/02 e 15 D.lgs 150/11, l'avv. - premesso di aver difeso , ammesso al gratuito Parte_1 CP_2 patrocinio, nel procedimento radicato dinanzi alla Corte di Cassazione, iscritto al numero di R.G. 1265/2025, e relativo al ricorso avverso la sentenza n. 482/2024 emessa dalla Corte d'Appello Penale di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari – ha proposto opposizione al decreto di liquidazione notificatogli a mezzo pec in data 20.5.2025, lamentando: i) l'errata l'liquidazione degli importi dovuti nella parte in cui la Corte, ferma la liquidazione operata per la fase di studio pari ad euro 900,00, non gli riconosceva la fase introduttiva della causa e gli liquidava per la fase decisionale una somma inferiore ai minimi tariffari richiesti e dovuti per legge. La causa, istruita documentalmente, è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 decies cpc. L'opposizione è fondata nei limiti di seguito indicati. Giova preliminarmente rilevare che l'opposizione “al decreto di liquidazione non è un atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante
- con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 cod.” (cfr. Cass. n. 5991/2024). Ciò posto, nel caso di specie, la Corte ha liquidato per l'attività prestata dal ricorrente l'importo di euro 1.200,00 e, in particolare, euro 900,00 per la fase di studio ed euro 900,00 per la fase decisionale, ridotti di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002. Come rilevato dall'avv. , nel computo delle competenze non è stata inserita Pt_1 la fase introduttiva e gli importi riconosciuti per la fase decisionale sono stati liquidati in una misura inferiore rispetto ai minimi tariffari, pari ad euro 1.371,00 e, ciò, senza alcuna motivazione. Pertanto, ridotta la fase di studio al minimo tariffario, pari ad euro 473,00, erroneamente liquidata in euro 900,00, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla concreta attività svolta, deve disporsi la liquidazione in favore dell'avv.
, dell'importo così determinato: Pt_1
73,00 fase studio euro 1.323,00 fase introduttiva euro 1.371,00 fase decisionale con la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis dpr 115/02 e, quindi, l'importo complessivo di euro 2.111,00. Non essendovi stata opposizione del le spese di lite della presente CP_1 procedura sono compensate.
PQM
La Corte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: in accoglimento dell'opposizione, liquida all'avv. il complessivo Parte_1 importo di euro 2.111,00, oltre accessori di legge. Spese compensate. Così deciso il 14.11.2025 Il consigliere estensore Dott. Cinzia Caleffi