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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95000131/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000131/2013 avente ad oggetto “opposizione
a decreto ingiuntivo- contratti bancari”
promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) elettivamente domicil. alla TRAVERSA
[...] C.F._2
DI VIA ROMA N. 84 70017 PUTIGNANO (BA); rappres. e dif. dall'Avv.
CONSOLE VITO GIULIO (C.F. ) C.F._3
OPPONENTI
contro
1 Controparte_1
C.F. )
[...] P.IVA_1
elettivamente domicil. al LARGO IMBRIANI N. 22 70100 SAMMICHELE DI
BARI (BA); rappres. e dif. dall'Avv. CICCARELLI IRENE (C.F.
) OPPOSTA C.F._4
All'udienza del 18.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 16.5.2011, e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 96/2011 emesso, ad Parte_2
istanza della Controparte_2
dal Tribunale di Bari – sezione distaccata di Putignano, in data 21.3.2011 (e notificato, rispettivamente, in data 6.4.2011 e 12.4.2011), con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 454.761,28 (oltre a interessi e spese procedurali), quale capitale residuo, rate scadute e non pagate ed interessi relativi al contratto di finanziamento fondiario del 22.11.2004 di cui al rogito del notaio in , repertorio 126.051 e raccolta 28.754, registrato a Gioia Per_1 CP_1
del Colle il 6.12.2004 al n. 102134 e munito della formula esecutiva del
14.12.2004.
A fondamento dell'opposizione, gli opponenti hanno dedotto che fonte della loro obbligazione è << il contratto di finanziamento fondiario a S.A.L. del 22.11.2004
2 cui ha fatto seguito l'atto di ricognizione di debito dipendente da contratto di finanziamento fondiario a S.A.L. del 23.6.2005 >> e hanno eccepito:
- la nullità della clausola degli interessi in quanto:
- << gli interessi passivi addebitati in forza dell'art. 5 del contratto del 22.11.2004, nel corso del rapporto, sono stati applicati dalla banca ad un tasso eccedente quello legale >>;
- l'indice Euribor è stato oggetto di gravissime speculazioni da parte di alcune banche europee che lo hanno manovrato;
- sono stati addebitati interessi in misura superiore a quella prevista dall'art. 2, L. 109/1986;
- il tasso degli interessi parametrato all'indice Euribor è diventato eccessivamente oneroso a causa della crisi economica mondiale che costituisce un evento imprevedibile e straordinario che ha determinato, ai sensi dell'art. 1467 c.c., un'inevitabile alterazione del sinallagma contrattuale tra le parti;
- la clausola 5) del contratto del 22.11.2004 non contiene “elementi oggettivamente individuabili” per quantificare il tasso d'interesse ma, al contrario, rende la loro determinazione estremamente incerta e, comunque, sottoposta alla decisione solo dell'istituto bancario in violazione del principio della forma scritta fissato dall'art. 1284, terzo comma, cc del tasso degli interessi non determinabile per relationem;
- vessatoria dal momento che la stessa crea un evidente squilibrio di diritti tra i contraenti, pone limitazioni della facoltà del debitore di opporre eccezioni, determina una forte limitazione della libertà contrattuale non giustificata da un interesse meritevole di tutela e avrebbe dovuto essere approvata specificatamente ex art. 1341 c.c.;
- essi opponenti rientrano nella categoria dei consumatori.
3 e hanno concluso chiedendo a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.
96/2011, dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi e non dovute le somme ingiunte;
in via riconvenzionale, dichiarare risolto il contratto di mutuo del 22.11.2004 e la successiva ricognizione di debito del 23.6.2005 ai sensi dell'art. 1467 c.c.; accertare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo da effettuare a mezzo CTU contabile, sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto mutuo;
in ogni caso, condannare la banca al risarcimento dei danni patiti dagli stessi in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366,
1376 c.c. da determinarsi in via equitativa;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 31.8.2011, si è costituita in giudizio la Controparte_3
chiedendo a questo Tribunale, preliminarmente, di dichiarare
[...]
l'inammissibilità dell'opposizione e la nullità dell'avverso atto di opposizione e, nel merito, di rigettare l'opposizione nonché ogni ulteriore domanda spiegata con l'atto di opposizione, confermando il decreto opposto ed accogliendo, in ogni caso, la spiegata domanda di condanna della controparte al pagamento della somma di cui al ricorso monitorio, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
L'opposta ha chiarito in fatto:
- di aver erogato alla con contratto di finanziamento fondiario a SAL del CP_4
22.11.2004 la iniziale somma di € 230.000,00, e successivamente la somma di €
270.000,00, come da atto di ricognizione di debito del 23.6.2005, per complessivi
€ 500.000,00;
4 - che al contratto di mutuo del 2004 e all'atto di ricognizione di debito era seguito, in data 22.12.2009, atto di rinegoziazione dell'originario mutuo con il quale le parti, non procedendo a novazione alcuna dell'originario rapporto e dando atto che alla data del 22.12.2009 il debito della mutuataria nei confronti della banca ammontava ad € 444.459,54, avevano apportato alcune modificazioni all'originario contratto di mutuo.
In diritto, la banca opposta ha dedotto, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione spiegata, atteso il carattere di contratto autonomo di garanzia della fideiussione dagli opponenti prestata in favore del debitore originario, la
[...]
per il debito scaturente dal contratto di mutuo del 22.11.2004”, nonché la CP_4
nullità dell'atto di citazione per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 cpc stante la genericità dello stesso.
Inoltre, premesso di aver erogato alla la somma di € 500.000,00 in virtù CP_4
del contratto di finanziamento fondiario del 22.11.2004 e che in data 22.12.2009 le parti avevano dato atto che il debito della mutuataria a quella data ammontava ad
€ 444.459,54, la banca convenuta ha dedotto:
- la genericità del motivo di opposizione con cui si lamenta la nullità della clausola n. 5 del contratto di mutuo di derminazione del tasso variabile d'interesse secondo l'indice Euribor, invece specificamente determinata nel suo contenuto e debitamente sottoscritta.
- l'infondatezza del motivo di opposizione con cui si lamenta un'eccessiva onerosità sopravvenuta del mutuo, non sussistendo eventuali circostanze e/o presupposti legittimanti l'applicazione dell'art. 1466 c.c., e la sua genericità;
- l'infondatezza e genericità della dedotta usurarietà degli interessi;
5 - l'infondatezza della doglianza attinente alla vessatorietà della clausola relativa agli interessi, in quanto, tale clausola è stata accettata, come si evince dalla sottoscrizione del contratto da parte della mutuataria e dalla specifica sottoscrizione contenuta nel documento di sintesi e anche dalla ricognizione di debito
- l'improprietà dei richiami alla normativa dei consumatori, non applicabile alla attesa la sua qualità di società commerciale. CP_4
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del
18.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) QUALIFICAZIONE RAPPORTO GARANZIA
La banca opposta sostiene che gli opponenti - garanti del debitore principale, la mutuataria – abbiano stipulato un contratto autonomo di garanzia che CP_4
non li legittima a sollevare eccezioni relative al rapporto principale di mutuo.
L'assunto è errato.
Invero, dalla lettura dell'art. 9 del contratto di finanziamento fondiario del
22.11.2004, rubricato << Fideiussione >>, emerge il carattere non autonomo della garanzia prestata dagli opponenti.
Sul punto si osserva che, ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni "a semplice richiesta" o "a prima richiesta del creditore", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia;
infatti, la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà
6 della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c. (v .Cassazione civile, sez. III,
17/06/2013, n. 15108).
Nel caso di specie, nella citata clausola non si rinviene l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale;
in particolare, il punto 8 si limita a stabilire esclusivamente che << nessuna eccezione può essere opposta dalla parte fideiubente riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di richiedere la restituzione anticipata della somma
o recedere dai rapporti con il debitore principale >>.
Ne consegue che, non ricorrendo la fattispecie del contratto autonomo di garanzia,
i garanti opponenti possono opporre alla banca garantita anche le eccezioni di spettanza del debitore principale.
B) CLAUSOLA INTERESSI
Gli opponenti hanno dedotto la nullità dell'art. 5 determinativo del tasso degli interessi passivi di cui al contratto di mutuo finanziario per cui è causa sotto vari profili che vanno trattati secondo l'ordine di priorità logico - giuridica che segue.
B.1 Nullità per indeterminatezza della clausola
Gli opponenti lamentano la nullità della clausola in esame per indeterminatezza dell'oggetto in quanto formulata in violazione dell'art. 1346 cc.
La doglianza è infondata. Invero, la clausola in esame contiene ed individua specificamente gli elementi necessari e sufficienti per poter determinare il tasso d'interesse.
Invero, nei contratti bancari, l'obbligo di indicazione del tasso di interesse, previsto
7 dall'art. 117, comma 4 e 7, t.u.b. ai fini della validità del contratto, non postula che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso annuo nominale, ma s'intende assolto a norma dell'art. 1346 c.c. anche quando sia determinabile sulla scorta del tasso annuo effettivo globale e degli altri valori riportati nel contratto, oppure attraverso il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché questi siano oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso e non determinati unilateralmente dalla banca (v. Cass. 27 febbraio 2024, n. 5151; 13 giugno 2024, n. 16456).
Nel caso di specie, nel contratto intervenuto tra le parti in data 22.11.2004 si legge
(così come analogamente negli atti successivi di rinegoziazione del finanziamento) che la misura degli interessi è stata fissata inizialmente nel 4,50% nominale annuo pari all'euribor tre mesi, tasso 365 giorni riferito alla media percentuale del mese precedente a quello di stipula, maggiorato di uno spread di 2,25% punti percentuale su base annua con arrotondamento allo 0,10 superiori e che successivamente è stata prevista la variazione del tasso trimestralmente nella misura dell'euribor tre mesi, tasso 365 giorni riferito alla media percentuale dei mesi di Marzo giugno settembre dicembre di ogni anno maggiorato dello spread inizialmente pattuito con arrotondamento allo 0,10 superiore pagabile in via posticipata un conteggio giorni
365 giorni.
Da quanto sopra emerge che la clausola in esame, diversamente da quanto ritenuto dagli opponenti, rinvia a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso. Non vi è, pertanto, violazione dell'art. 1346 cc.
B.2 Nullità per intese bancarie fraudolente
Gli opponenti lamentano la nullità della clausola determinativa degli interessi in
8 quanto << rimessa al libero arbitrio delle banche >> poiché l'indice Euribor è stato oggetto di << gravissime speculazioni da parte di alcune banche europee >> che lo hanno manovrato.
Si ritiene che parte opponente abbia inteso riferirsi alla dibattuta questione della nullità delle clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, a causa della impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto nei casi in cui la determinazione del detto indice sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite, restrittive della concorrenza.
Sul punto si osserva che la giurisprudenza di legittimità ritiene che, al fine di ottenere la dichiarazione della nullità in esame, è necessaria la prova che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e, in particolare, che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente, alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse (Cass.,
2024/12007).
Nel caso in esame, manca la suddetta prova e, precisamente, la prova delle suddette intese illecite nonché della conseguente concreta alterazione del parametro de quo nel caso di specie.
Peraltro, gli opponenti non hanno neppure indicato l'andamento, eventualemente svantaggioso per la parte mutuataria, del tasso d'interesse concordato con riferimento agli specifici importi addebitati.
9 B.3 Nullità per violazione della legge antiusura
Gli opponenti lamentano che << si ha motivo di ritenere che … siano stati addebitati interessi in misura superiore a quanto stabilito dall'art. 2 legge
109/86>>, senza null'altro aggiungere,.
Il motivo di opposizione è, pertanto, inammissibile in quanto generico;
né appare possibile esercitare poteri di rilievo d'ufficio.
Invero, il giudice può esercitare questi ultimi (anche oltre il consolidarsi delle preclusioni processuali) laddove il materiale, deduttivo e probatorio, in atti glielo consenta.
In particolare in tema d'usura - certamente rilevabile d'ufficio (v. Cass.,
2016/17150) - le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 19597 del
2020, hanno affermato che l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
Nulla di quanto sopra richiesto è stato dedotto, tantomeno tempestivamente, dalla parte opponente.
Pertanto, nessun rilievo d'ufficio è possibile esercitare.
B.4 Violazione Codice del Consumo
Parte opponente ha invocato la propria qualità di consumatore al fine di ottenere la
10 dichiarazione di nullità delle clausole del contratto di finanziamento e della fideiussione laddove in contrasto con il Codice del Consumo.
Il motivo è sia infondato sia inammissibile.
Infondato, con riferimento al contratto di finanziamento a cui è estranea la figura del consumatore essendo il mutuatario una società.
Inammissibile per genericità con riferimento al contratto di fideiussione non avendo gli opponenti dedotto in alcun modo in quali termini e in che misura in concreto si verificherebbe nel caso in esame <un significativo squilibrio dei diritti
e degli obblighi derivanti dal contratto >>.
B.5 Nullità per vessatorietà
Gli opponenti denunciano, altresì, la vessatorietà della clausola determinativa degli interessi per << evidente squilibrio di diritti tra i contraenti >>, per << limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni del debitore >>, per << forte limitazione della libertà contrattuale non giustificata da un interesse meritevole di tutela >> e perché
<< avrebbe dovuto essere approvata specificamente ex art. 1341 cc >>.
Il motivo è infondato.
La disciplina della vessatorietà riguarda le condizioni generali di contratto e i contratti conclusi mediante moduli e formulari ex artt. 1341 e 1342 cc, ipotesi non ricorrenti nel caso in esame.
Né, peraltro, nella clausola con cui si stabilisce il tasso degli interessi si rinviene
(né in concreto gli opponenti li hanno indicati) un << evidente squilibrio di diritti tra i contraenti >> ovvero << limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni del debitore>> oppure una << forte limitazione della libertà contrattuale non giustificata da un interesse meritevole di tutela >>.
11 Inoltre, anche a voler applicare la disciplina di cui ai citati articoli, si osserva che la clausola in esame – determinativa del tasso d'interesse applicabile - non rientra tra quelle che richiedono la specifica approvazione per iscritto.
B.6 Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta
Gli opponenti hanno chiesto, infine, di << dichiarare risolto il contratto di mutuo del 22.11.2004 e la successiva ricognizione di debito del 23.6.2005 ai sensi dell'art. 1467 cc >> in quanto << la grave e forte crisi che ha colpito il sistema economico mondiale >> ha determinato << un'inevitabile alterazione del sinallagma contrattuale >> rendendo eccessivamente onerose le condizioni contrattuali.
Il motivo va rigettato.
Invero, si evidenzia, da un lato, che il fideiussore non può chiedere la risoluzione di un contratto (quello di mutuo) di cui non è parte e, dall'altro, che la genericità della doglianza, priva di qualsivoglia riferimento concreto alla specifica situazione economica delle parti in causa, ne impedisce l'esame.
C) CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra, le richieste istruttorie vanno rigettate, in quanto esplorative e basate su doglianze infondate ovvero inammissibili, e l'opposizione va integralmente respinta.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €
260.000,01 a € 520.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di
12 cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 2017/23318) in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase di trattazione.
Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) e s.m.i., con detta voce ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n. 30219/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta l'opposizione proposta da e avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 96 del 2011 emesso dal Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Putignano in data 4.3.2011;
condanna e a rimborsare alla Parte_1 Parte_2 [...]
(già Controparte_1 [...]
le spese di lite che liquida in complessivi Euro Controparte_5
22.457,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Così deciso il 17/05/2025 LA GIUDICE
dott. Monica Zema
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000131/2013 avente ad oggetto “opposizione
a decreto ingiuntivo- contratti bancari”
promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) elettivamente domicil. alla TRAVERSA
[...] C.F._2
DI VIA ROMA N. 84 70017 PUTIGNANO (BA); rappres. e dif. dall'Avv.
CONSOLE VITO GIULIO (C.F. ) C.F._3
OPPONENTI
contro
1 Controparte_1
C.F. )
[...] P.IVA_1
elettivamente domicil. al LARGO IMBRIANI N. 22 70100 SAMMICHELE DI
BARI (BA); rappres. e dif. dall'Avv. CICCARELLI IRENE (C.F.
) OPPOSTA C.F._4
All'udienza del 18.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 16.5.2011, e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 96/2011 emesso, ad Parte_2
istanza della Controparte_2
dal Tribunale di Bari – sezione distaccata di Putignano, in data 21.3.2011 (e notificato, rispettivamente, in data 6.4.2011 e 12.4.2011), con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 454.761,28 (oltre a interessi e spese procedurali), quale capitale residuo, rate scadute e non pagate ed interessi relativi al contratto di finanziamento fondiario del 22.11.2004 di cui al rogito del notaio in , repertorio 126.051 e raccolta 28.754, registrato a Gioia Per_1 CP_1
del Colle il 6.12.2004 al n. 102134 e munito della formula esecutiva del
14.12.2004.
A fondamento dell'opposizione, gli opponenti hanno dedotto che fonte della loro obbligazione è << il contratto di finanziamento fondiario a S.A.L. del 22.11.2004
2 cui ha fatto seguito l'atto di ricognizione di debito dipendente da contratto di finanziamento fondiario a S.A.L. del 23.6.2005 >> e hanno eccepito:
- la nullità della clausola degli interessi in quanto:
- << gli interessi passivi addebitati in forza dell'art. 5 del contratto del 22.11.2004, nel corso del rapporto, sono stati applicati dalla banca ad un tasso eccedente quello legale >>;
- l'indice Euribor è stato oggetto di gravissime speculazioni da parte di alcune banche europee che lo hanno manovrato;
- sono stati addebitati interessi in misura superiore a quella prevista dall'art. 2, L. 109/1986;
- il tasso degli interessi parametrato all'indice Euribor è diventato eccessivamente oneroso a causa della crisi economica mondiale che costituisce un evento imprevedibile e straordinario che ha determinato, ai sensi dell'art. 1467 c.c., un'inevitabile alterazione del sinallagma contrattuale tra le parti;
- la clausola 5) del contratto del 22.11.2004 non contiene “elementi oggettivamente individuabili” per quantificare il tasso d'interesse ma, al contrario, rende la loro determinazione estremamente incerta e, comunque, sottoposta alla decisione solo dell'istituto bancario in violazione del principio della forma scritta fissato dall'art. 1284, terzo comma, cc del tasso degli interessi non determinabile per relationem;
- vessatoria dal momento che la stessa crea un evidente squilibrio di diritti tra i contraenti, pone limitazioni della facoltà del debitore di opporre eccezioni, determina una forte limitazione della libertà contrattuale non giustificata da un interesse meritevole di tutela e avrebbe dovuto essere approvata specificatamente ex art. 1341 c.c.;
- essi opponenti rientrano nella categoria dei consumatori.
3 e hanno concluso chiedendo a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.
96/2011, dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi e non dovute le somme ingiunte;
in via riconvenzionale, dichiarare risolto il contratto di mutuo del 22.11.2004 e la successiva ricognizione di debito del 23.6.2005 ai sensi dell'art. 1467 c.c.; accertare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo da effettuare a mezzo CTU contabile, sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto mutuo;
in ogni caso, condannare la banca al risarcimento dei danni patiti dagli stessi in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366,
1376 c.c. da determinarsi in via equitativa;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 31.8.2011, si è costituita in giudizio la Controparte_3
chiedendo a questo Tribunale, preliminarmente, di dichiarare
[...]
l'inammissibilità dell'opposizione e la nullità dell'avverso atto di opposizione e, nel merito, di rigettare l'opposizione nonché ogni ulteriore domanda spiegata con l'atto di opposizione, confermando il decreto opposto ed accogliendo, in ogni caso, la spiegata domanda di condanna della controparte al pagamento della somma di cui al ricorso monitorio, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
L'opposta ha chiarito in fatto:
- di aver erogato alla con contratto di finanziamento fondiario a SAL del CP_4
22.11.2004 la iniziale somma di € 230.000,00, e successivamente la somma di €
270.000,00, come da atto di ricognizione di debito del 23.6.2005, per complessivi
€ 500.000,00;
4 - che al contratto di mutuo del 2004 e all'atto di ricognizione di debito era seguito, in data 22.12.2009, atto di rinegoziazione dell'originario mutuo con il quale le parti, non procedendo a novazione alcuna dell'originario rapporto e dando atto che alla data del 22.12.2009 il debito della mutuataria nei confronti della banca ammontava ad € 444.459,54, avevano apportato alcune modificazioni all'originario contratto di mutuo.
In diritto, la banca opposta ha dedotto, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione spiegata, atteso il carattere di contratto autonomo di garanzia della fideiussione dagli opponenti prestata in favore del debitore originario, la
[...]
per il debito scaturente dal contratto di mutuo del 22.11.2004”, nonché la CP_4
nullità dell'atto di citazione per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 cpc stante la genericità dello stesso.
Inoltre, premesso di aver erogato alla la somma di € 500.000,00 in virtù CP_4
del contratto di finanziamento fondiario del 22.11.2004 e che in data 22.12.2009 le parti avevano dato atto che il debito della mutuataria a quella data ammontava ad
€ 444.459,54, la banca convenuta ha dedotto:
- la genericità del motivo di opposizione con cui si lamenta la nullità della clausola n. 5 del contratto di mutuo di derminazione del tasso variabile d'interesse secondo l'indice Euribor, invece specificamente determinata nel suo contenuto e debitamente sottoscritta.
- l'infondatezza del motivo di opposizione con cui si lamenta un'eccessiva onerosità sopravvenuta del mutuo, non sussistendo eventuali circostanze e/o presupposti legittimanti l'applicazione dell'art. 1466 c.c., e la sua genericità;
- l'infondatezza e genericità della dedotta usurarietà degli interessi;
5 - l'infondatezza della doglianza attinente alla vessatorietà della clausola relativa agli interessi, in quanto, tale clausola è stata accettata, come si evince dalla sottoscrizione del contratto da parte della mutuataria e dalla specifica sottoscrizione contenuta nel documento di sintesi e anche dalla ricognizione di debito
- l'improprietà dei richiami alla normativa dei consumatori, non applicabile alla attesa la sua qualità di società commerciale. CP_4
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del
18.2.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) QUALIFICAZIONE RAPPORTO GARANZIA
La banca opposta sostiene che gli opponenti - garanti del debitore principale, la mutuataria – abbiano stipulato un contratto autonomo di garanzia che CP_4
non li legittima a sollevare eccezioni relative al rapporto principale di mutuo.
L'assunto è errato.
Invero, dalla lettura dell'art. 9 del contratto di finanziamento fondiario del
22.11.2004, rubricato << Fideiussione >>, emerge il carattere non autonomo della garanzia prestata dagli opponenti.
Sul punto si osserva che, ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni "a semplice richiesta" o "a prima richiesta del creditore", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia;
infatti, la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà
6 della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c. (v .Cassazione civile, sez. III,
17/06/2013, n. 15108).
Nel caso di specie, nella citata clausola non si rinviene l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale;
in particolare, il punto 8 si limita a stabilire esclusivamente che << nessuna eccezione può essere opposta dalla parte fideiubente riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di richiedere la restituzione anticipata della somma
o recedere dai rapporti con il debitore principale >>.
Ne consegue che, non ricorrendo la fattispecie del contratto autonomo di garanzia,
i garanti opponenti possono opporre alla banca garantita anche le eccezioni di spettanza del debitore principale.
B) CLAUSOLA INTERESSI
Gli opponenti hanno dedotto la nullità dell'art. 5 determinativo del tasso degli interessi passivi di cui al contratto di mutuo finanziario per cui è causa sotto vari profili che vanno trattati secondo l'ordine di priorità logico - giuridica che segue.
B.1 Nullità per indeterminatezza della clausola
Gli opponenti lamentano la nullità della clausola in esame per indeterminatezza dell'oggetto in quanto formulata in violazione dell'art. 1346 cc.
La doglianza è infondata. Invero, la clausola in esame contiene ed individua specificamente gli elementi necessari e sufficienti per poter determinare il tasso d'interesse.
Invero, nei contratti bancari, l'obbligo di indicazione del tasso di interesse, previsto
7 dall'art. 117, comma 4 e 7, t.u.b. ai fini della validità del contratto, non postula che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso annuo nominale, ma s'intende assolto a norma dell'art. 1346 c.c. anche quando sia determinabile sulla scorta del tasso annuo effettivo globale e degli altri valori riportati nel contratto, oppure attraverso il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché questi siano oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso e non determinati unilateralmente dalla banca (v. Cass. 27 febbraio 2024, n. 5151; 13 giugno 2024, n. 16456).
Nel caso di specie, nel contratto intervenuto tra le parti in data 22.11.2004 si legge
(così come analogamente negli atti successivi di rinegoziazione del finanziamento) che la misura degli interessi è stata fissata inizialmente nel 4,50% nominale annuo pari all'euribor tre mesi, tasso 365 giorni riferito alla media percentuale del mese precedente a quello di stipula, maggiorato di uno spread di 2,25% punti percentuale su base annua con arrotondamento allo 0,10 superiori e che successivamente è stata prevista la variazione del tasso trimestralmente nella misura dell'euribor tre mesi, tasso 365 giorni riferito alla media percentuale dei mesi di Marzo giugno settembre dicembre di ogni anno maggiorato dello spread inizialmente pattuito con arrotondamento allo 0,10 superiore pagabile in via posticipata un conteggio giorni
365 giorni.
Da quanto sopra emerge che la clausola in esame, diversamente da quanto ritenuto dagli opponenti, rinvia a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso. Non vi è, pertanto, violazione dell'art. 1346 cc.
B.2 Nullità per intese bancarie fraudolente
Gli opponenti lamentano la nullità della clausola determinativa degli interessi in
8 quanto << rimessa al libero arbitrio delle banche >> poiché l'indice Euribor è stato oggetto di << gravissime speculazioni da parte di alcune banche europee >> che lo hanno manovrato.
Si ritiene che parte opponente abbia inteso riferirsi alla dibattuta questione della nullità delle clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, a causa della impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto nei casi in cui la determinazione del detto indice sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite, restrittive della concorrenza.
Sul punto si osserva che la giurisprudenza di legittimità ritiene che, al fine di ottenere la dichiarazione della nullità in esame, è necessaria la prova che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e, in particolare, che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente, alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse (Cass.,
2024/12007).
Nel caso in esame, manca la suddetta prova e, precisamente, la prova delle suddette intese illecite nonché della conseguente concreta alterazione del parametro de quo nel caso di specie.
Peraltro, gli opponenti non hanno neppure indicato l'andamento, eventualemente svantaggioso per la parte mutuataria, del tasso d'interesse concordato con riferimento agli specifici importi addebitati.
9 B.3 Nullità per violazione della legge antiusura
Gli opponenti lamentano che << si ha motivo di ritenere che … siano stati addebitati interessi in misura superiore a quanto stabilito dall'art. 2 legge
109/86>>, senza null'altro aggiungere,.
Il motivo di opposizione è, pertanto, inammissibile in quanto generico;
né appare possibile esercitare poteri di rilievo d'ufficio.
Invero, il giudice può esercitare questi ultimi (anche oltre il consolidarsi delle preclusioni processuali) laddove il materiale, deduttivo e probatorio, in atti glielo consenta.
In particolare in tema d'usura - certamente rilevabile d'ufficio (v. Cass.,
2016/17150) - le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 19597 del
2020, hanno affermato che l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
Nulla di quanto sopra richiesto è stato dedotto, tantomeno tempestivamente, dalla parte opponente.
Pertanto, nessun rilievo d'ufficio è possibile esercitare.
B.4 Violazione Codice del Consumo
Parte opponente ha invocato la propria qualità di consumatore al fine di ottenere la
10 dichiarazione di nullità delle clausole del contratto di finanziamento e della fideiussione laddove in contrasto con il Codice del Consumo.
Il motivo è sia infondato sia inammissibile.
Infondato, con riferimento al contratto di finanziamento a cui è estranea la figura del consumatore essendo il mutuatario una società.
Inammissibile per genericità con riferimento al contratto di fideiussione non avendo gli opponenti dedotto in alcun modo in quali termini e in che misura in concreto si verificherebbe nel caso in esame <un significativo squilibrio dei diritti
e degli obblighi derivanti dal contratto >>.
B.5 Nullità per vessatorietà
Gli opponenti denunciano, altresì, la vessatorietà della clausola determinativa degli interessi per << evidente squilibrio di diritti tra i contraenti >>, per << limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni del debitore >>, per << forte limitazione della libertà contrattuale non giustificata da un interesse meritevole di tutela >> e perché
<< avrebbe dovuto essere approvata specificamente ex art. 1341 cc >>.
Il motivo è infondato.
La disciplina della vessatorietà riguarda le condizioni generali di contratto e i contratti conclusi mediante moduli e formulari ex artt. 1341 e 1342 cc, ipotesi non ricorrenti nel caso in esame.
Né, peraltro, nella clausola con cui si stabilisce il tasso degli interessi si rinviene
(né in concreto gli opponenti li hanno indicati) un << evidente squilibrio di diritti tra i contraenti >> ovvero << limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni del debitore>> oppure una << forte limitazione della libertà contrattuale non giustificata da un interesse meritevole di tutela >>.
11 Inoltre, anche a voler applicare la disciplina di cui ai citati articoli, si osserva che la clausola in esame – determinativa del tasso d'interesse applicabile - non rientra tra quelle che richiedono la specifica approvazione per iscritto.
B.6 Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta
Gli opponenti hanno chiesto, infine, di << dichiarare risolto il contratto di mutuo del 22.11.2004 e la successiva ricognizione di debito del 23.6.2005 ai sensi dell'art. 1467 cc >> in quanto << la grave e forte crisi che ha colpito il sistema economico mondiale >> ha determinato << un'inevitabile alterazione del sinallagma contrattuale >> rendendo eccessivamente onerose le condizioni contrattuali.
Il motivo va rigettato.
Invero, si evidenzia, da un lato, che il fideiussore non può chiedere la risoluzione di un contratto (quello di mutuo) di cui non è parte e, dall'altro, che la genericità della doglianza, priva di qualsivoglia riferimento concreto alla specifica situazione economica delle parti in causa, ne impedisce l'esame.
C) CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra, le richieste istruttorie vanno rigettate, in quanto esplorative e basate su doglianze infondate ovvero inammissibili, e l'opposizione va integralmente respinta.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €
260.000,01 a € 520.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di
12 cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 2017/23318) in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase di trattazione.
Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) e s.m.i., con detta voce ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n. 30219/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta l'opposizione proposta da e avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 96 del 2011 emesso dal Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Putignano in data 4.3.2011;
condanna e a rimborsare alla Parte_1 Parte_2 [...]
(già Controparte_1 [...]
le spese di lite che liquida in complessivi Euro Controparte_5
22.457,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Così deciso il 17/05/2025 LA GIUDICE
dott. Monica Zema
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