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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 01/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Valeria LA BATTAGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 462/2021 R.g.a.c. proposta da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.10.1930, rappresentata e difesa, giusta mandato allegato all'atto di citazione, dall'avv. Antonio TULLIANI, domiciliatario
-attrice - contro
- già Controparte_1 Controparte_2
(c.f. e p.i. , con sede in alla v. Montescaglioso, in
[...] P.IVA_1 CP_1
persona del Commissario p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 25.6.2021, dall'avv. Roberto
DIGIROLAMO
-convenuta-
CONCLUSIONI (come da note scritte per l'udienza dell'11.9.2024)
Per la parte attrice: “…si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e nelle memorie difensive successive, chiedendone l'accoglimento [accertare e
Part dichiarare che l' […] è debitrice, per i titoli indicati in premessa, nei confronti della signora della somma complessiva di € Parte_1
Part 20.246,99; per l'effetto, condannare l' […] al pagamento della somma di €
20.246,99, oltre interessi maturati e maturandi, in favore dell'attrice, ovvero di quella diversa che riverrà dall'espletanda istruttoria]…”
Per la convenuta:” … si riporta integralmente al contenuto dei propri scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento delle deduzioni, eccezioni e richieste ivi formulate [rigettare le avverse richieste siccome infondate in fatto e diritto] …”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.1.2021, conveniva Parte_1
in giudizio l' per ottenere il rimborso Controparte_1
della somma versata in favore del Centro riabilitativo “ Controparte_3
di Tricarico (MT), complessivamente ascendente all'importo di € 20.246,99,
[...]
per l'assistenza sanitaria effettuata in suo favore in occasione del ricovero dal
26.1.2017 al 30.11.2018, deducendo, segnatamente, di essere affetta da demenza di tipo “Alzheimer” e di aver ricevuto perciò delle prestazioni “dirette in via esclusiva o prevalente, alla cura ed al recupero fisiologico dei malati mentali”, in quanto tali integralmente a carico del servizio sanitario nazionale, in forza del combinato disposto della l. n. 833/1978, del d.lgs. n. 502/1992 e del DPCM 14.2.2001.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta eccepiva che la morbilità della “ Parte_1
non ne consente la riconduzione nella categoria dei malati psichiatrici, rispetto alla quale è previsto dallo stesso allegato 1Cdel D.P.C.M 29 novembre 2001 l'integrale copertura delle spese da parte del SSN”, avendo, in definitiva, l'odierna attrice beneficiato di prestazioni di natura prevalentemente socio-assistenziale, piuttosto che sanitaria, in quanto “svolte con assoluta prevalenza da personale non sanitario, ad eccezione di una minoranza di attività sanitarie consistenti in visite mediche e prevalente somministrazione di terapia farmacologica, peraltro consistente nella prosecuzione della terapia già seguita prima dell'ingresso nella struttura”.
Espletata, quindi, l'istruttoria orale (mediante l'assunzione delle testimonianze di e di , rispettivamente medico e fisioterapista Testimone_1 Testimone_2
che ebbero ad assistere la in occasione del suo ricovero presso il centro Parte_1
riabilitativo “ ) e tecnica, a mezzo della consulenza medico-legale Controparte_3
pag. 2/7 del dott. , la causa transitava quindi alla fase decisionale con l'udienza Persona_1
di precisazione delle conclusioni dell'11.9.2024.
La domanda è fondata e merita accoglimento, essendo complessivamente emerso dal corredo degli elementi documentali forniti dalle parti entro le preclusioni processuali, dalle dichiarazioni testimoniali assunte e dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non specificamente contestate e confutate dalla convenuta ed intrinsecamente e logicamente coerenti e perciò attendibili, che in occasione del ricovero dell'attrice presso il centro riabilitativo de quo ella avesse ricevuto delle cure ed un accudimento per le quali “la funzione assistenziale era strettamente legata al trattamento sanitario, perché la sig.ra era persona totalmente non autosufficiente” (cfr. pp. 11 Parte_1
e 12 della relazione di consulenza tecnica medico-legale).
Seguitando nella disamina effettuata dal dott. , va infatti rilevato che le Per_1
prestazioni ricevute dall'attrice sono “collocabili fra quelle utili al trattamento della riabilitazione ortopedica e quelle generalmente utili nei casi di pazienti affetti da demenza senile e quindi anche da malattia di Alzheimer. In particolare, […] risultano rappresentate da: training della deambulazione, attività cognitive aspecifiche (ludico- ricreative di gruppo), regolare somministrazione dei farmaci (farmaci che la Sig.ra già assumeva prima del ricovero nella RSA, ovverosia farmaci Parte_1
antipertensivi, antidepressivi, gastroprotettivi e contro la malattia di Alzheimer) e periodici controlli clinici.
Le suddette prestazioni sanitarie erano dovute alla Sig.ra perché affetta, al Parte_1
momento del ricovero nella RSA, dalle seguenti patologie: compromissione della deambulazione, in esito alla frattura del femore destro intervenuta il 16/12/2016, demenza tipo Alzheimer, già di entità grave dal 2015, tant'è che alla Sig.ra Parte_1
era stato riconosciuto lo stato di Handicap con connotazione di gravità e lo stato di invalida civile al 100% con indennità di accompagnamento, nonchè ipertensione arteriosa. Sostanzialmente, la patologia più importante di cui era affetta la Sig.ra
è rappresentata dalla malattia di Alzheimer, già di entità talmente grave da Parte_1
pag. 3/7 aver reso la paziente non autosufficiente dal 2015, come si rileva dal Verbale INPS di accertamento dell'Handicap.
Come emerge inequivocabilmente dalle Cartelle cliniche acquisite dalla RSA “
[...]
, al momento del ricovero sia le ADL (Attività di Vita Quotidiana) che le CP_3
IADL (Attività Strumentali di Vita Quotidiana) erano praticamente abolite. La Sig.ra necessitava, quindi, dell'ausilio di terzi per lo svolgimento delle attività Parte_1 della vita quotidiana, ivi comprese la cura di sé e l'igiene personale.
Si ha riscontro che nel corso della degenza nella RSA “ abbia CP_3
esclusivamente acquisito con il tempo la capacità di alimentarsi da sola, rimanendo completamente dipendente da terzi per tutte le altre attività.
La malattia di Alzheimer ha una prognosi infelice, perché è una patologia neurodegenerativa a decorso cronico e progressivo. Nel caso di specie aveva praticamente raggiunto uno stato di assoluta gravità e la terapia farmacologica specifica (Exelon) e le attività ludico-ricreative cui è stata sottoposta la Sig.ra nel corso della degenza nella RSA “ avevano solo lo scopo di Parte_1 CP_3 rallentare l'ulteriore progressione della demenza, che, tra l'altro come sopra evidenziato, aveva già raggiunto uno stato di altissima gravità.”
L'istruttoria orale, peraltro, ha evidenziato che, nonostante la “aspecificità” del regime terapeutico della paziente, alla stessa fossero state somministrate pur sempre delle cure personalizzate, mediante una “terapia finalizzata a contenere le anomalie comportamentali proprie delle manifestazioni tipiche dell'Alzheimer” (quale, ad esempio, la cleptomania, così come segnalata nella cartella clinica relativa al ricovero dall'1.10.2018 al 28.2.2019), la sottoposizione “a controlli periodici ematochimici e valutativi”, la sollecitazione al compimento di “attività manipolative che servivano a conservare le residue capacità di compimento di attività di vita quotidiana” nonché la previsione di un “trattamento fisioterapico che prevedeva anche l'ausilio di un girello e la supervisione di un fisioterapista”(cfr. dichiarazioni di Testimone_1
dell'1.2.2023).
pag. 4/7 Può pertanto inferirsi che, in ragione della patologia degenerativa da cui era affetta la della severità del suo stadio già al momento del ricovero e della Parte_1
prognosi infausta connessa alle caratteristiche del morbo di Alzheimer ed in considerazione della peculiarità e globalità del necessario trattamento complessivo di tipo sanitario-accuditivo, le prestazioni effettuate avessero una connotazione non esclusivamente socio-assistenziale ma anche e pur sempre terapeutica, restando perciò
a carico del Servizio sanitario nazionale.
E', infatti, principio ormai consolidato nella più recente giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “ le prestazioni socioassistenziali svolte nei confronti di un soggetto affetto da morbo di Alzheimer, ricoverato in istituto di cura, sono a carico del S.S.N., se, sulla base di un piano terapeutico personalizzato, che tenga conto della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, esse siano necessarie per assicurare all'interessato la doverosa tutela del diritto alla salute, in uno con la tutela della sua dignità personale, essendo in tal caso inscindibili da quelle sanitarie, non potendo queste ultime essere eseguite se non congiuntamente alle prime, senza che assuma rilievo la prevalenza delle une o delle altre” (cfr. Cass., III, n. 21162/2024 nonché, in termini, Cass., III, n. 34590/2023, secondo la cui massima “le prestazioni socio-assistenziali "inscindibilmente connesse"
a quelle sanitarie sono incluse in quelle a carico del S.S.N. e sono soggette al regime di gratuità”). In altri e più specifici termini, a mente della condivisibile motivazione della citata ordinanza n. 21162/2024 della Suprema Corte, “l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario
Nazionale, ai sensi della L. n. 730 del 1983, art. 30, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex D.P.C.M. 8 agosto 1985, art. 1, alla tutela della salute del cittadino;
ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei pag. 5/7 parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal Comune".
Quindi, nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socioassistenziale, cosicché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso, la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni -di natura diversa- debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla complessiva prestazione che deve essere erogata a titolo gratuito, dimostrata la natura inscindibile ed integrata della prestazione: in tal caso, infatti, l'intervento sanitario- socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato”.
Ne consegue l'accoglimento della domanda, dovendo disporsi il rimborso delle somme indebitamente versate dall'attrice, come documentate dalle fatture allegate all'atto di citazione e non contestate dalla convenuta.
Le spese processuali, infine, ivi comprese quelle relative alla consulenza tecnica, vengono regolamentate secondo il principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore così provvede: la accoglie e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 20.246,99 oltre ad interessi dal giorno della domanda sino al soddisfo;
condanna altresì l' , in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., alla rifusione, in favore di Parte_1
pag. 6/7 delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.900,00 (dei Parte_1 quali € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per quella introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1.700,00 per quella decisionale), oltre ad € 244,26 per esborsi, al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u.
Così deciso in Matera il 31.3.2025 Il Giudice
Valeria LA BATTAGLIA
pag. 7/7