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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3419/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice rel.
Dott.ssa Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa, con ricorso depositato in data 14.9.2023 da
rappresentato e difeso dall'Avv. Gagliardi Salvina, giusta procura in atti, Parte_1
-ricorrente-
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Tecla Sivo, giusta procura in atti, Parte_2
-resistente-
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani -interventore ex lege
FATTO
Con ricorso depositato in data 14.09.2023 l'odierno ricorrente, ha premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con l'odierna resistente, , in data 2.10.1997 in Corato;
Parte_2 dall'unione sono nati quattro figli: , in data 11.08.1999, maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_1
, in data 21.03.2001, maggiorenne, ma non economicamente autonoma, studentessa universitaria;
Per_2
in data 2.03.2010, e in data 2.03.2010, ancora minori. Per_3 Per_4
Il ricorrente ha concluso chiedendo: disporsi l'affidamento condiviso dei due minori e la loro collocazione prevalente presso la madre, alla quale assegnare la casa coniugale sita in Corato alla via Paisiello n. 64/D; disporre a suo carico l'obbligo di corresponsione in favore dei tre figli, e nella misura Per_2 Per_3 Per_4 complessiva di euro 480,00 mensile (euro 160,00 ciascuno) oltre aggiornamento ISTAT;
disporre a suo carico a titolo di assegno di mantenimento della resistente la somma mensile di euro 210,00 oltre aggiornamento ISTAT
pagina 1 di 3 oltre al 50% delle spese straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale con il COA di Trani;
assegno unico al 50%.
Fissata l'udienza ex art 473 bis.14 c.p.c. per il 18.01.2024, la resistente si costituiva formalmente in data
17.01.2024, ed ha concluso aderendo alla richiesta di separazione;
ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei minori con loro collocazione presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale;
previsione di un assegno di euro 1.000,00 per i quattro figli (euro 250,00 ciascuno), oltre ad euro 250,00 in proprio favore quale assegno di mantenimento, oltre aggiornamento ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie;
riconoscimento in proprio favore dell'assegno unico in via esclusiva.
Ascoltate separatamente le parti all'udienza del 2.5.2024, nel corso della medesima udienza le parti hanno aderito alla proposta ex art 185 bis c.p.c. formulata dal Tribunale e nei detti termini i procuratori delle parti hanno chiesto di rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con successiva ordinanza datata 11.5.2024, autorizzati i coniugi, e Parte_1 Parte_2
, a vivere separati di letto e di mensa, il Tribunale riproduceva il contenuto della proposta conciliativa
[...] accettata dalle parti nei seguenti termini: “autorizza i coniugi, e Parte_1 Parte_2
(in atti generalizzati) a vivere separati di letto e di mensa;
assegna la casa familiare sita in Corato
[...] alla via Alberto Mario, 5, alla resistente;
dispone l'affidamento condiviso dei due figli minori e e Per_3 Per_4 loro collocazione presso la madre;
gli incontri tra i minori ed il padre avverranno nei termini dagli stessi concordati: possibilità per il padre di incontrarli anche ogni giorno concordando di volta in volta con i figli stessi, giorni ed orari di visita previo congruo preavviso sempre tenuto conto della volontà e delle esigenze dei figli;
almeno due w.e. al mese ed un periodo di non meno di cinque giorni nel periodo natalizio e di sette giorni in quello estivo, sempre tenuto conto della volontà e degli impegni dei minori. Nel caso di disaccordo, il
Tribunale dispone che gli incontri avvengano nei seguenti termini: tre volte a settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì salvo diverso accordo e salvi gli impegni scolastici e non dei minori dalle ore 18,00 alla 20,00; - fine settimana alternati, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
- festività natalizie ad anni alterni in uno dei due periodi: dal 23.12 al 31.12 o dal 31.12 al 6.1; -festività pasquali ad anni alterni dal venerdì ore
18,00 al lunedì in albis ore 20,00;- ferie estive nel periodo dal 20 giugno al 30 agosto, per 15 giorni consecutivi.
Il giorno del compleanno dei minori ad anni alterni, a partire dal prossimo lo festeggeranno con il padre salvo diverso accordo;
pone a carico del ricorrente l'assegno di mantenimento in favore della resistente nella misura di euro 250,00 mensili oltre aggiornamento ISTAT ed euro 200,00 in favore dei figli , e Per_2 Per_3 Per_4
(sopra generalizzati) nella misura di euro 200,00 ciascuno oltre aggiornamento ISTAT - da corrispondere entro il 5 di ogni mese a far tempo dalla domanda – ed oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo siglato dal Tribunale con il COA di Trani e con assegno unico da ripartirsi al 50% tra le parti come per legge;
nessun assegno per la figlia , maggiorenne ed economicamente indipendente”. Per_1
Indi, rinviava per la precisazione delle conclusioni sulle conclusioni congiunte sostanzialmente raggiunte dalle parti con la adesione alla proposta ex art 185 bis c.p.c. sopra riprodotte.
pagina 2 di 3 Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui alla ridetta proposta conciliativa e con ordinanza del 4.12.2024 la causa è stata assunta in decisione senza termini.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
L'ascolto dei coniugi ha ampiamente suffragato il venire meno dell'affectio conniugalis.
Il Tribunale, in considerazione della accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. come formulata ed accettata dalle parti, sopra integralmente riportata e ritenuto che l'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario ex. art. 473 bis, 4 c.p.c., tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1)Dichiara la separazione personale dei coniugi e (atto n. 173, P. 2, S. A, Parte_1 Parte_2 anno 1997, Corato) alle condizioni di cui alla ordinanza datata 11.05.2024 di recepimento della proposta ex art
185 bis c.p.c., personalmente accettata dalle parti all'udienza del 2.5.2024 da intendersi qui integralmente trascritta e richiamata;
2) Spese compensate.
Così deciso in Trani, lì 17.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice rel.
Dott.ssa Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa, con ricorso depositato in data 14.9.2023 da
rappresentato e difeso dall'Avv. Gagliardi Salvina, giusta procura in atti, Parte_1
-ricorrente-
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Tecla Sivo, giusta procura in atti, Parte_2
-resistente-
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani -interventore ex lege
FATTO
Con ricorso depositato in data 14.09.2023 l'odierno ricorrente, ha premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con l'odierna resistente, , in data 2.10.1997 in Corato;
Parte_2 dall'unione sono nati quattro figli: , in data 11.08.1999, maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_1
, in data 21.03.2001, maggiorenne, ma non economicamente autonoma, studentessa universitaria;
Per_2
in data 2.03.2010, e in data 2.03.2010, ancora minori. Per_3 Per_4
Il ricorrente ha concluso chiedendo: disporsi l'affidamento condiviso dei due minori e la loro collocazione prevalente presso la madre, alla quale assegnare la casa coniugale sita in Corato alla via Paisiello n. 64/D; disporre a suo carico l'obbligo di corresponsione in favore dei tre figli, e nella misura Per_2 Per_3 Per_4 complessiva di euro 480,00 mensile (euro 160,00 ciascuno) oltre aggiornamento ISTAT;
disporre a suo carico a titolo di assegno di mantenimento della resistente la somma mensile di euro 210,00 oltre aggiornamento ISTAT
pagina 1 di 3 oltre al 50% delle spese straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale con il COA di Trani;
assegno unico al 50%.
Fissata l'udienza ex art 473 bis.14 c.p.c. per il 18.01.2024, la resistente si costituiva formalmente in data
17.01.2024, ed ha concluso aderendo alla richiesta di separazione;
ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei minori con loro collocazione presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale;
previsione di un assegno di euro 1.000,00 per i quattro figli (euro 250,00 ciascuno), oltre ad euro 250,00 in proprio favore quale assegno di mantenimento, oltre aggiornamento ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie;
riconoscimento in proprio favore dell'assegno unico in via esclusiva.
Ascoltate separatamente le parti all'udienza del 2.5.2024, nel corso della medesima udienza le parti hanno aderito alla proposta ex art 185 bis c.p.c. formulata dal Tribunale e nei detti termini i procuratori delle parti hanno chiesto di rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con successiva ordinanza datata 11.5.2024, autorizzati i coniugi, e Parte_1 Parte_2
, a vivere separati di letto e di mensa, il Tribunale riproduceva il contenuto della proposta conciliativa
[...] accettata dalle parti nei seguenti termini: “autorizza i coniugi, e Parte_1 Parte_2
(in atti generalizzati) a vivere separati di letto e di mensa;
assegna la casa familiare sita in Corato
[...] alla via Alberto Mario, 5, alla resistente;
dispone l'affidamento condiviso dei due figli minori e e Per_3 Per_4 loro collocazione presso la madre;
gli incontri tra i minori ed il padre avverranno nei termini dagli stessi concordati: possibilità per il padre di incontrarli anche ogni giorno concordando di volta in volta con i figli stessi, giorni ed orari di visita previo congruo preavviso sempre tenuto conto della volontà e delle esigenze dei figli;
almeno due w.e. al mese ed un periodo di non meno di cinque giorni nel periodo natalizio e di sette giorni in quello estivo, sempre tenuto conto della volontà e degli impegni dei minori. Nel caso di disaccordo, il
Tribunale dispone che gli incontri avvengano nei seguenti termini: tre volte a settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì salvo diverso accordo e salvi gli impegni scolastici e non dei minori dalle ore 18,00 alla 20,00; - fine settimana alternati, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
- festività natalizie ad anni alterni in uno dei due periodi: dal 23.12 al 31.12 o dal 31.12 al 6.1; -festività pasquali ad anni alterni dal venerdì ore
18,00 al lunedì in albis ore 20,00;- ferie estive nel periodo dal 20 giugno al 30 agosto, per 15 giorni consecutivi.
Il giorno del compleanno dei minori ad anni alterni, a partire dal prossimo lo festeggeranno con il padre salvo diverso accordo;
pone a carico del ricorrente l'assegno di mantenimento in favore della resistente nella misura di euro 250,00 mensili oltre aggiornamento ISTAT ed euro 200,00 in favore dei figli , e Per_2 Per_3 Per_4
(sopra generalizzati) nella misura di euro 200,00 ciascuno oltre aggiornamento ISTAT - da corrispondere entro il 5 di ogni mese a far tempo dalla domanda – ed oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo siglato dal Tribunale con il COA di Trani e con assegno unico da ripartirsi al 50% tra le parti come per legge;
nessun assegno per la figlia , maggiorenne ed economicamente indipendente”. Per_1
Indi, rinviava per la precisazione delle conclusioni sulle conclusioni congiunte sostanzialmente raggiunte dalle parti con la adesione alla proposta ex art 185 bis c.p.c. sopra riprodotte.
pagina 2 di 3 Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui alla ridetta proposta conciliativa e con ordinanza del 4.12.2024 la causa è stata assunta in decisione senza termini.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
L'ascolto dei coniugi ha ampiamente suffragato il venire meno dell'affectio conniugalis.
Il Tribunale, in considerazione della accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. come formulata ed accettata dalle parti, sopra integralmente riportata e ritenuto che l'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario ex. art. 473 bis, 4 c.p.c., tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1)Dichiara la separazione personale dei coniugi e (atto n. 173, P. 2, S. A, Parte_1 Parte_2 anno 1997, Corato) alle condizioni di cui alla ordinanza datata 11.05.2024 di recepimento della proposta ex art
185 bis c.p.c., personalmente accettata dalle parti all'udienza del 2.5.2024 da intendersi qui integralmente trascritta e richiamata;
2) Spese compensate.
Così deciso in Trani, lì 17.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana
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