TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg22608 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rosetti Valeria - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22608 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
LIBRINO ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Monte di Dio n.25,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
LIBRINO ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Monte di Dio n.25,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/12/2024 e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 28/07/1984 e che
[...] dalla loro unione non nascevano figli, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- Disporre che i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente;
- Disporre che l'attuale casa coniugale sita in Napoli alla Via Pallonetto Santa Lucia n. 33, di esclusiva proprietà del SI. continuerà ad essere assegnata ed affidata a quest'ultimo; Parte_1
- Disporre che il SI. corrisponderà a titolo di mantenimento alla SI.ra Parte_1 CP_1
l'importo di € 150,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese
[...]
- Disporre che il SI. provvederà al pagamento delle spese per le utenze di luce e gas Parte_1 dell'abitazione della SI.ra . Controparte_1
- Autorizzare l'estinzione del Conto Corrente cointestato tratto presso la suddivisione al CP_2
50% delle somme ivi accantonate.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.271, parte II, s. A Parte_2
Sez. B, reg. Atti Matrimonio anno 1984);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
2 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rosetti Valeria - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22608 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
LIBRINO ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Monte di Dio n.25,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
LIBRINO ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Monte di Dio n.25,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/12/2024 e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 28/07/1984 e che
[...] dalla loro unione non nascevano figli, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- Disporre che i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente;
- Disporre che l'attuale casa coniugale sita in Napoli alla Via Pallonetto Santa Lucia n. 33, di esclusiva proprietà del SI. continuerà ad essere assegnata ed affidata a quest'ultimo; Parte_1
- Disporre che il SI. corrisponderà a titolo di mantenimento alla SI.ra Parte_1 CP_1
l'importo di € 150,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese
[...]
- Disporre che il SI. provvederà al pagamento delle spese per le utenze di luce e gas Parte_1 dell'abitazione della SI.ra . Controparte_1
- Autorizzare l'estinzione del Conto Corrente cointestato tratto presso la suddivisione al CP_2
50% delle somme ivi accantonate.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.271, parte II, s. A Parte_2
Sez. B, reg. Atti Matrimonio anno 1984);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
2 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
3