Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/04/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3528 del 2019 - Pag. 1 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3528 del 2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “lesione personale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a Cosenza, in [...] Parte_1 C.F._1 1.11.1994, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO SPOSATO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Appellante –
E P.I. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SILVANA PETRUCCELLI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
- Parte appellata –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_2 domanda giudiziale nei confronti di inanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Corigliano Calabro, allegando che:
- La notte del 17.10.2016, poco dopo le ore 23:00, in Corigliano Calabro, Parte_1
, mentre si trovava alla guida della Fiat Punto targata AX564MC di proprietà
[...] del padre e stava percorrendo la SS106 Jonica con direzione di Parte_3 marcia Rossano – Sibari, all'incrocio con la Provinciale che conduce a c.da Villaggio Frassa di Corigliano Calabro, si vedeva ostruire la corsia di marcia da un grosso furgone di colore chiaro seguito da altra auto di piccola cilindrata di colore scuro che, uscendo da una stradina laterale (non asfaltata) posta alla sua destra (considerata la predetta direzione di marcia) si posizionava sulla sua corsia di marcia.
- Al fine di evitare l'impatto con la predetta auto, che si era parzialmente immessa sulla SS106 e col furgone, che per immettersi sulla SS 106 aveva allargato di molto la traiettoria posizionandosi quasi a centro strada, che avrebbe di certo procurato gravissime conseguenze, eseguiva una manovra di disimpegno sterzando repentinamente alla sua sinistra;
tale manovra, nonostante la velocità di marcia di circa 80 km/h (il limite di velocità in quella strada è di 90 km/h), faceva perdere il controllo dell'auto all'attore che andava a finire la sua corsa contro il guardrail posto dall'altro lato della strada;
- A causa dell'impatto l'attore riportava lesioni personali e per questo è stato soccorso dall'ambulanza e trasportato presso il P.O. di Rossano.
- Entrambi i veicoli che avevano ostruito la carreggiata non si fermavano a prestare soccorsi continuando la loro marcia.
- In seguito, l'attore ha sporto denuncia-querela affinché venissero individuati i conducenti e, se diversi, i proprietari dei predetti veicoli quali responsabili dei reati riscontrabili nei fatti esposti e per ogni altro reato ravvisabile e punibile.
- L'attore è stato poi trasportato con urgenza presso il P.O. di Rossano ove, eseguiti gli accertamenti strumentali del caso, gli veniva riscontrata una “cervicolombalgia post- traumatica”. Seguiva una lunga malattia durante la quale si sottoponeva ad ulteriori visite e cure mediche presso l'ambulatorio del curante;
l'attore veniva poi dichiarato guarito con postumi dal proprio medico curante in data 9.12.2016.
- La storia clinica dell'attore è stata esaminata nella CTP a firma del dott. in cui Per_1 è stato accertato “trauma minore del rachide cervicale con persistente rachicalgia e limitazione antalgica ai movimenti del capo e del collo – trauma minore del rachide lombare con persistente rachialgia”.
- In relazione alla durata della malattia il perito ha accertato: 20 giorni di ITA al 100%, 30 giorni di ITP al 50% con danno permanente pari al 3%, il tutto quantificabile ex art. 139 cod. ass. private in complessivi € 4.593,04, di cui € 922 per ITA, € 691,50 per ITP al 50% ed € 1.613,50 per invalidità permanente, oltre il costo della CTP di € 305,00.
- La convenuta veniva messa in mora con lettera del 9.11.2016, successivamente integrata con la lettera del 4.03.2017, ma la richiesta risarcitoria è rimasta priva di riscontro.
- Con lettera raccomandata del 24.02.2017 si è poi provveduto all'attivazione della procedura di negoziazione assistita ex D.L. 132/14 convertito in L. 162/14, anch'essa senza alcun esito.
- L'ingiustificata condotta della convenuta impone la trasmissione della emananda sentenza all'IVASS per le valutazioni del caso e l'adozione delle sanzioni nei suoi confronti.
Ciò posto, ha chiesto al Giudice di Pace di Corigliano Calabro Parte_2 di: a. Accertare e dichiarare che la responsabilità dell'incidente per cui è causa è da addebitare ad esclusiva colpa e responsabilità del conducente del veicolo non identificato. b. Accertare e dichiarare che i danni subiti da ammontano Parte_1 alla complessiva somma di € 4.593,04, somma da imputare alle lesioni subite, alla convalescenza sofferta, all'invalidità residua ed al costo della CTP. c. Condannare la convenuta all'immediato pagamento in favore dell'istante della somma liquidanda col favore degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo. d. Trasmettere la sentenza all'IVASS affinché valutata la pessima gestione del sinistro, adotti le sanzioni del caso nei confronti della convenuta. e. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 16.10.2017, si è costituita in giudizio la quale ha allegato che: Controparte_1
- In via preliminare, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in quanto non v'è alcuna prova che il sinistro si sia effettivamente verificato a causa di un veicolo non identificato ai sensi dell'art. 283, lett. a) d. lgs. 209/2005. Inoltre, oltre a non esservi prova di ciò, come sostenuto dall'attore, non c'è stato alcuno scontro tra i veicoli presuntivamente coinvolti nel sinistro.
- Nel merito contesta sia l'an che il quantum debeatur.
- I danni lamentati sono generici;
nulla è stato provato circa la reale entità delle lesioni subite e che vanno posti in nesso causale con il sinistro per cui è causa.
- Le lesioni lamentate, quindi, non possono essere oggetto di valutazione in quanto eccessivamente vaghe e generiche. R.G. n. 3528 del 2019 - Pag. 3 di 14
- Ciò è rilevante per individuare l'effettivo responsabile del sinistro e per imputare oggettive e reali pretese risarcitorie ed in seguito porre in nesso causale i danni occorsi con la ricostruita dinamica del sinistro.
- Nella relazione di incidente della Polstrada di Trebisacce l'evento viene classificato come autonomo.
- Inoltre, il limite di velocità su detto tratto di strada è di 60 km/h e non 90 km/h.
- Parte attrice avrebbe percorso – dal punto in cui i veicoli non identificati avrebbero intersecato la sua traiettoria - un tratto di circa 90 metri senza riuscire a fermarsi, segno di una condotta di guida non prudente. Ciò trova riscontro nella contravvenzione al codice della Strada elevata dagli agenti verbalizzanti nei confronti dell'attore per la violazione dell'art. 141 c. 11, 15 e 2 C.d.S.
- Inoltre, tra i veicoli non si è verificato nessuno scontro.
- È dunque assente il necessario nesso causale per la responsabilità civile, non solo sotto il profilo della causalità materiale, ma anche sotto il profilo della causalità giuridica.
Peraltro, in tema di circolazione stradale, ai sensi degli artt. 2 Cost. e 1175 c.c., il conducente del veicolo antagonista deve cooperare affinché il sinistro non si verifichi, non potendosi trincerare dietro la circostanza che egli non versa nella violazione di norme comportamentali, fatto salvo il caso di impossibilità di porre in essere alcuna manovra di emergenza.
- Quanto al quantum debeatur, il danno morale non è provato, né dovuto;
non dovuta è anche la rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi legali, in quanto in presenza di liquidazione di interessi legali non è ammissibile anche il riconoscimento della rivalutazione monetaria.
- Si contesta inoltre la documentazione allegata dall'attore. Tanto premesso, ha chiesto al Giudice di Pace di Controparte_1
Corigliano Calabro l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a. In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta società.
b. Nel merito ritenere la domanda attorea infondata in fatto e in diritto. c. Con vittoria di spese e competenze di lite. La causa di primo grado è stata istruita mediante l'escussione di un testimone e l'espletamento di CTU medica sulla persona dell'attore. All'esito dell'istruttoria, all'ultima udienza del 27.06.2019 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in atti e la causa è stata assunta in decisione.
Conseguentemente con sentenza n. 327/19 dell'8.11.2019, resa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 634/2017 R.G. il Giudice di Pace di Corigliano Calabro ha rigettato la domanda attorea, ponendo definitivamente a carico dell'attore le spese dell'espletata CTU medica, con compensazione delle spese di lite.
2. I motivi d'appello, i fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data
20.12.2019 ha proposto appello avverso la prefata sentenza per i Parte_1 seguenti motivi:
- Premessi i fatti di causa e lo svolgimento del procedimento di primo grado, con il primo motivo d'appello si lamenta l'erronea ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di primo grado, il quale ha dato rilievo alle contestazioni di parte convenuta, omettendo di valutare in modo imparziale le prove offerte dall'attore.
- L'attore ha prodotto denuncia querela contro ignoti con cui è stato richiesto che venissero individuati i conducenti dei veicoli quali responsabili dei reati riscontrabili e la richiesta di archiviazione a firma del Sostituto Procuratore. R.G. n. 3528 del 2019 - Pag. 4 di 14
- Dalla prova testimoniale assunta è stata poi confermata la dinamica del sinistro per come descritta dall'attore.
- La denuncia querela non è più condizione di procedibilità per l'azione di risarcimento nei confronti del F.G.V.S. e ciò a dimostrazione del fatto che era stata proposta al fine di individuare i responsabili dell'incidente.
- Il giudice di pace ha superato le opposizioni della convenuta, ammettendo l'assunzione e ritenendo valida la deposizione resa dal teste, disponendo dunque la CTU medica espletata.
- Il teste è stato preciso, coerente e dettagliato nella narrazione dei fatti e nella Tes_1 descrizione dell'esatta dinamica. Le eccezioni sollevate in punto al nome del teste, il quale viene conosciuto da tutti come , sollevate dalla compagnia, sono state ritenute Per_2 superate dal Giudice di Pace e qualificate come mero errore materiale.
- In sede di decisione, tuttavia, il giudice non ha tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate dal teste, anzi ne ha travisato il contenuto. Il teste ha confermato quanto dedotto dall'attore, precisando che l'attore si è visto ostruito la corsia di marcia da un grosso furgone di colore chiaro, seguito da altra auto di piccola cilindrata di colore scuro che, uscendo da una stradina laterale, non asfaltata, posta sulla sua destra, si posizionava sulla sua corsia di marcia;
onde evitare l'impatto con detta auto, che si era parzialmente immessa sulla SS 106 e con il furgone, che per immettersi sulla SS 106 aveva allargato di molto la traiettoria posizionandosi quasi al centro della strada, eseguiva una manovra di disimpegno sterzando alla sua sinistra.
- Il teste ha riferito che il si è visto ostruito la corsia di marcia da un grosso Parte_1 furgone di colore chiaro, seguito da altra auto di piccola cilindrata di colore scuro;
quindi, il furgone non aveva occupato l'incrocio ma si posizionava davanti al mentre questi Parte_1 sopraggiungeva. Il furgone, nel compiere la manovra per inserirsi sulla SS106 si allargava notevolmente, occupando anche parzialmente la corsia opposta. Da tale situazione altamente pericolosa è sorta la necessità di una manovra di emergenza, tesa ad evitare l'impatto con i due veicoli che si erano immessi.
- Quanto al rapporto redatto dalla Polstrada, va chiarito che l'incidente si è verificato dopo le ore 23:00 del 17.10.2016 e gli agenti sono stati chiamati dopo la mezzanotte ed intervenivano sul luogo del sinistro solo alle ore 00:30, ossia circa 1 ora dopo.
- Giunti sul posto non hanno trovato nessuno in quanto l'attore era stato trasportato in Ospedale e il teste lo aveva seguito;
nessuna delle persone che si era fermata Tes_1 dopo l'incidente era più presente sul posto;
pertanto, non si comprende come mai gli agenti abbiano indicato le ore 23:45, quale orario dell'incidente.
- La descrizione della strada ivi descritta è errata, in quanto la Polstrada l'ha descritta come composta da due corsie per ogni senso di marcia, mentre invece, quella strada ha una corsia per senso di marcia e, in corrispondenza dell'incrocio, le corsie si restringono, atteso che al centro è posta la canalizzazione per chi deve svoltare a sinistra, in direzione Rossano-Sibari, all'altezza del Villaggio Frassa. Chi percorre la strada sa che deve fermarsi al centro della carreggiata è alquanto pericoloso poiché le vetture provenienti da Sibari hanno uno spazio ristretto delimitato dall'incrocio e dalla canalizzazione.
- Anche lo schizzo planimetrico non corrisponde ai luoghi di causa. La canalizzazione non corrisponde al disegno, spingendosi oltre fino alla metà dell'intersezione. Non è indicata la stradina non asfaltata posta sulla destra, che è ubicata in prossimità dell'incrocio, di fronte allo stesso.
- I militari hanno ricostruito la dinamica del sinistro solo su base presuntiva, affermando che si trattava di un incidente autonomo.
- La ricostruzione del sinistro operata dagli agenti è fondata su presunzioni e valutazioni soggettive e personali degli stessi e non su rilievi oggettivi;
tale parte dell'accertamento non fa piena prova di quanto riportato nella ricostruzione della dinamica. R.G. n. 3528 del 2019 - Pag. 5 di 14
I militari dopo i rilievi si sono recati in ospedale ove hanno richiesto che il fosse Parte_1 sottoposto ad esame etilico, che dava esito negativo.
- In seguito al sinistro è svenuto ed è stato trasportato in ospedale dal 118; Parte_1 giunti in ospedale anche i carabinieri, chiedevano all'attore di rendere dichiarazioni di quanto successo, mentre egli era sconvolto per quanto successo, nonché in corso di accertamenti clinici-sanitari. Difatti l'appellante non ha potuto firmare le dichiarazioni.
- Dal raffronto tra la prova testimoniale raccolta e i fatti posti a fondamento della domanda per come esposti nell'atto introduttivo, si evince che molto è stato travisato dal giudice di primo grado.
Il giudice ha ritenuto l'incrocio già occupato, ma ciò non emerge da alcun dato oggettivo.
- Dalla testimonianza del teste infatti, è evidente che il furgone e la macchina Tes_1 non avevano già occupato l'incrocio ma si sono immessi repentinamente da una stradina sterrata, senza dare la dovuta precedenza, tagliando la strada al . Al contrario, per Parte_1 come dedotto dal Giudice di Pace, sembrerebbe che il procedeva ad alta velocità Parte_1 e si avvedeva solo all'ultimo momento della presenza del furgone e della macchina che avevano già occupato l'incrocio. Tale versione è, tuttavia, frutto di una libera ricostruzione, ma non trova alcun conforto nelle prove raccolte.
- Il furgone e la macchina hanno creato una turbativa improvvisa che ha costretto il Parte_1 ad una manovra diversiva.
La manovra diversiva si è resa necessaria alla luce della turbativa creata dal furgone e dalla macchina.
ha superato il limite di velocità, ma ciò può al massimo rappresentare Parte_1 una concausa, non certamente un elemento per attribuirgli la responsabilità esclusiva del sinistro. Gli potrebbe essere riconosciuto un concorso di colpa, ma va precisato che la sua percentuale di responsabilità è di gran lunga inferiore a quella dei veicoli rimasti non identificati.
- Come affermato dal Giudice di Pace, il luogo del sinistro è caratterizzato da intersezione con curva pericolosa, scarsa illuminazione in ora notturna, ergo soprattutto un veicolo che si immette sulla SS106 deve utilizzare le dovute cautele ed immettersi solo quando sia certo che non provengano altri veicoli, in modo che la sua manovra non possa creare intralcio alla circolazione e/o pericolo per gli utenti della strada.
- Ne consegue che il furgone e la macchina non hanno usato la dovuta diligenza e con la loro manovra hanno creato una pericolosissima turbativa ai veicoli in transito.
- ha provato che l'incidente si è verificato a causa della condotta dolosa o colposa Parte_1 del conducente di un veicolo e che questo sia rimasto sconosciuto e pertanto il Giudice di
Pace avrebbe dovuto accogliere la domanda riconoscendo al più un concorso di colpa marginale a carico dell'odierno appellante.
- L'accertamento deve involgere solo la circostanza che il sinistro sia stato provocato da un veicolo non identificato.
- Il danneggiato ha provato in primo grado le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso al conducente di altro veicolo, nonché che lo stesso sia rimasto non identificato. La prova può essere fornita anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto. La prova può essere offerta mediante denuncia o querela contro ignoti presentata alle competenti autorità. L'attore ha fornito la prova richiesta ed ha provato anche le lesioni, confermate dal CTU che ha riconosciuto il nesso causale tra queste e il sinistro.
- Ne consegue che la sentenza di primo grado deve essere riformata.
- L'appello è ammissibile in quanto contiene tutti i requisiti richiesti dalla legge ed è fondato in fatto e in diritto per le ragioni espresse. R.G. n. 3528 del 2019 - Pag. 6 di 14
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1
a. In via preliminare dichiarare ammissibile il presente appello.
b. Nel merito accogliere il presente gravame, in totale riforma della sentenza n.
327/2019 pronunciata dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro il 7.11.2019 e depositata l'8.11.2019, condannando l'appellata al risarcimento del danno patito da
, così come quantificato nella CTU espletata nel corso del Parte_1 giudizio di primo grado. c. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 15.07.2020 si è costituita in giudizio parte appellata allegando che: Controparte_1
- L'atto d'appello è nullo in quanto privo dei requisiti minimi di cui all'art. 342 n. 2 c.p.c.
- L'appello è, poi, inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. in quanto non ha ragionevole probabilità di essere accolto;
l'appellante non evidenzia elementi validi per ritenere che la pronuncia del giudice di prime cure sia censurabile.
- L'appello è inoltre inammissibile perché mancanti, ex art. 342 c. 1 c.p.c., le parti del provvedimento che si intendono appellare, le modifiche che sono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, le circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
- Nel merito l'appello va rigettato, in quanto proprio parte attrice, nei suoi scritti difensivi, fa emergere una sua esclusiva responsabilità nel sinistro, a ciò deve aggiungersi che nel giudizio di primo grado è emerso che l'attore, mentre si trovava alla guida del veicolo di sua proprietà Fiat Punto tg. AX 564 MC, mentre percorreva la SP che conduce alla C.da
Villaggio Frassa di Corigliano Calabro, un veicolo rimasto sconosciuto, usciva dalla strada laterale, posta alla destra rispetto al senso di marcia dell'attore, che, per evitare lo scontro diretto con il furgone, sterzava improvvisamente ed andava a finire la rovinosa corsa contro il guardrail posto lungo il margine della strada.
- La predetta dinamica evidenzia che la condotta di guida del fosse imprudente e Parte_1 caratterizzata da velocità non consona al luogo percorso.
- Peraltro, nei suoi confronti è stato elevato il verbale di contestazione i sensi dell'art. 141, comma 11 e 15 e 2 del C.d.S., in cui è stato rilevato che “… il , giunto nel luogo Parte_1 del sinistro, ometteva di regolare la velocità in base alla situazione ambientale di scarsa visibilità notturna … perdeva il controllo del veicolo andando ad urtare frontalmente e violentemente contro il guardrail delimitante la corsia di immissione della SP 196”.
- La normativa prevede l'obbligo per il conducente di regolare la velocità di guida in considerazione delle caratteristiche della strada, del traffico e ogni altra circostanza di qualsiasi natura.
- Nel caso di specie, l'appellante non è stato in grado di rispettare le prescrizioni di cui all'art. 141 C.d.S. determinando la causazione del sinistro de quo.
- Inoltre, tra i veicoli non c'è stato scontro, né diretto né indiretto, in quanto l'attore, per sua stessa ammissione sterzava e terminava la corsa contro il guardrail ma non ha fornito alcuna prova della presenza di altro veicolo sui luoghi di causa. Né dalla relazione del sinistro si fa riferimento ad altro veicolo coinvolto o presumibilmente coinvolto.
- Sulla scorta di ciò emerge dunque la piena responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro.
- La prova del fatto storico non è stata raggiunta neppure all'esito dell'istruttoria di primo grado, in cui è stato escusso un solo teste, detto a conoscenza Testimone_2 Per_2 dei luoghi in quanto presente sui luoghi del sinistro ad una distanza di oltre 800 metri.
- Non è comprensibile come un soggetto, impegnato nella guida del proprio veicolo e ad una distanza così elevata, sia in grado di riferire in merito ad un sinistro. Inoltre, quanto dichiarato dal predetto teste viene integralmente impugnato alla luce del rapporto R.G. n. 3528 del 2019 - Pag. 7 di 14
intercorrente tra lo stesso e l'attore. Infatti, il teste riferisce che si trovavano sulla strada ove sarebbe avvenuto il sinistro perché stavano tornando insieme, ognuno con il proprio veicolo, che avrebbe atteso l'arrivo del 118 perché è suo amico.
- Nonostante sui luoghi di causa vi fossero altre persone presenti, l'attore ha indicato quale unico teste un suo amico, presente quella sera, ma a una distanza di 800 metri.
- Tutto ciò è stato correttamente preso in considerazione dal Giudice di primo grado. Peraltro, la valutazione sull'attendibilità di un teste è valutazione rimessa al giudice di merito.
- La decisione resa in primo grado è chiara e lineare nel suo contenuto, in quanto correttamente ha rigettato la domanda perché ritenuta provata la responsabilità dell'odierno appellante.
Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale di: Controparte_1
a. Rigettare l'appello proposto con conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza impugnata n. 327/201 9 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro, in persona del Giudice Dr.ssa Principato Gaetana. b. In via preliminare per essere nullo ed inammissibile.
c. Nel merito: per essere infondato e non provato.
d. In via subordinata e cautelativa ammettersi tutte le richieste istruttorie pur richieste in primo grado dalla difesa della Controparte_1
e. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, stante la temerarietà dell'appello proposto. Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'esito dei disposti rinvii, all'ultima udienza - sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta tempestivamente depositate - le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi a quelle in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
3. Ammissibilità dell'appello proposto L'appello proposto rispetta le indicazioni contenute nell'art. 342 c.p.c., perché è motivato e reca l'analitica indicazione: a) delle parti del provvedimento che si intende appellare;
b) delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
c) delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
d) della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Del resto l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
4. L'appello e il giudicato interno. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. sent. S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. Occorre, altresì, rilevare che il giudizio d'appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, R.G. n. 3528 del 2019 - Pag. 8 di 14
anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel "thema decidendum" del giudizio (v. Cass. Civ. n. 8604 del 2017; Cass. Civ. n. 1377 del 2016; Cass. Civ. n.
443 del 2011).
5. Integrazione motivazione.
Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. civ. n. 4889 del 2016, nonché più recentemente Cass. Civ. Ord. n. 17681 del 2021).
6. Infondatezza dell'appello proposto. L'appello proposto è infondato e deve essere integralmente respinto, con conferma della sentenza gravata.
I motivi d'appello sono infondati e, siccome afferenti all'onere probatorio, al relativo assolvimento dello stesso da parte del danneggiato nonché al nesso causale tra evento lesivo e condotta colposa dei veicoli non identificati, possono essere esaminati congiuntamente. 6.1. Va premesso che nel caso che ci occupa l'azione proposta nei confronti dell'appellata e, dunque, nei confronti dell'impresa designata per il Fondo di Controparte_1 Garanzia ME della Strada, rientra nell'ordito normativo di cui all'art. 283 – 287 d.lgs. 209 del 2005. In particolare, l'art. 283 c. 1 lett. a) stabilisce che “Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la ON, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) Il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato”. Ai sensi, poi, dell'art. 287 c. 3 d.lgs. 209 del 2005, “L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti della Impresa Designata”. In caso di azione verso Fondo Strada unica legittimata passiva è l'impresa Controparte_2 designata, quale soggetto passivo dell'azione risarcitoria e dell'azione esecutiva, assumendo l'obbligazione diretta nei confronti della vittima e agendo ex art. 1705 c.c. come mandataria ex lege senza rappresentanza del Fondo, tenuto solo a rifondere l'importo versato dall'impresa designata.
Non sussiste litisconsorzio né del Fondo ME né della NS (cfr. Cass. civ. sez. un.
n.6883 del 2019). Quanto al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, deve precisarsi che l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto già dalla L. n. 990 del 1969 art. 19, al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno.
Ne consegue che il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. Civ. n. 10762 del 1992; conf. Cass. Civ.
n. 8086 del 1995; Cass. Civ. n. 10484 del 2001; Cass. Civ. n. 12304 del 2005; in maniera precisa anche Cass. civ. n.1325 del 2016). R.G. n. 3528 del 2019 - Pag. 9 di 14
Pertanto, solo dopo aver provato le modalità dell'evento dannoso e la causale riconducibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato, in ordine alla prova che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato, il giudice di merito potrà "tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda" (così, in motivazione, Cass.
Civ. n. 3019 del 2016; in senso conforme Cass. Civ. n. 23434 del 2014; Cass. Civ. n. 20066 del
2013).
In sostanza, il danneggiato è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del sinistro, alla esistenza di un preciso rapporto di causalità tra la circolazione - o le particolari modalità della circolazione accertate per ciascun veicolo coinvolto - e l'evento, nonché dell'ulteriore nesso di causalità giuridica tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (v. Cass. civ. n. 22165 del 2021 e Cass. civ. n. 10609 del 2001, entrambe in motivazione). Infatti, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da
"veicolo non identificato" non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo.
E ciò in quanto il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo di Garanzia non vale a rimpiazzare, ma solo a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non consentendo una surrogazione incondizionata del Fondo nella posizione del responsabile né, per l'effetto, una traslazione automatica sulla Compagnia designata dal Fondo di oneri riparatori che avrebbero potuto essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe stato individuabile mediante ordinaria accortezza. Perciò potrà essere qualificato come "veicolo non identificato", tale da giustificare una domanda ex art. 19 lett. b) L. 990/69 solo quello rimasto ignoto, nonostante la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda.
6.2. In considerazione dei rilievi proposti con il presente gravame dalla parte appellante, contrariamente a quanto dedotto, il giudice di prime cure si è adeguato in maniera precisa alla consolidata giurisprudenza e, correttamente, ha ritenuto non provato né lo “scontro” tra il veicolo condotto dal e i veicoli non identificati (recte: l'invasione dell'altrui corsia da parte dei Parte_1 veicoli non identificati e la conseguente manovra del ), né il nesso di causalità tra la Parte_1 circolazione dei veicoli non identificati e il danno subito dall'altro e, quindi, la riconducibilità del sinistro alla condotta dei conducenti dei veicoli non identificati.
Prova del nesso di causalità materiale che, secondo pacifica giurisprudenza, grava in capo all'attore – danneggiato e si traduce nella prova di una condotta dell'altro conducente contraria alle norme, generiche o specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativo dell'evento danno posto a fondamento della domanda.
È noto, infatti, che colui che agisce per il risarcimento del danno da circolazione, potendo avvalersi, per quanto riguarda la responsabilità del conducente, delle presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c. non è esonerato dall'onere di provare in giudizio il fatto nella sua concreta dimensione storica spaziale e temporale, l'evento lesivo e, soprattutto, il nesso di causalità tra la circolazione del veicolo e il danno subito e, quindi, la riconducibilità del sinistro alla condotta colpevole del conducente.
Il diritto al risarcimento dei danni ha, peraltro, natura cd. eterodeterminata (Cass. Civ. n.17408 del 2012), dovendo qualificarsi come “diritto di credito a cosa generica quale è il danaro, un diritto c.d. eterodeterminato, cioè uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato”. R.G. n. 3528 del 2019 - Pag. 10 di 14
Per l'effetto, grava sul danneggiato l'onere di fornire la prova del fatto storico della circolazione, dell'evento di danno nonché dell'imputabilità, in primo luogo, oggettiva (sotto il profilo del nesso causale, che include la dinamica dell'incidente e la compatibilità delle lesioni) e poi soggettiva, tale da ingenerare la convinzione che l'incidente si è sviluppato secondo le modalità descritte in atti.
Del resto, la dinamica del sinistro, secondo pacifica giurisprudenza, qualifica la "causa petendi" del diritto azionato incidendo sui fatti costitutivi dello stesso nonché sull'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia (cfr. Cass. Civ. Sent. n. 10128 del 2003 nonché Cass. Civ. n.7540 del 2009).
Pertanto, la verifica giudiziale deve essere indirizzata a raggiungere la convincente dimostrazione che l'incidente si sia sviluppato secondo la dinamica descritta dalla parte danneggiata. Essa, inoltre, non solo rappresenta un elemento costitutivo della pretesa azionata, ma, da un lato, consente di vagliare il reale accadimento del sinistro nella sua concreta dimensione storico - fattuale e, dall'altro, offre lo strumento indispensabile per esaminare la esistenza di un preciso rapporto di causalità tra la circolazione, o le particolari modalità della circolazione accertate per ciascun veicolo coinvolto, e l'evento dannoso verificatosi. Del resto la stessa norma dell'art. 283 d.lgs. 209 del 2005, strutturando il diritto soggettivo al risarcimento del danno, fa espresso riferimento al nesso causale tra danno e circolazione del veicolo (art. 283 c. 1, secondo cui “Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada…risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti”) nonché al nesso eziologico tra sinistro e condotta dell'altrui veicolo non identificato (art. 283 c. 1 lett.a, secondo cui “il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato”). 6.3. Ebbene, alla luce della istruttoria espletata e come sottolineato dalla parte appellata, è assorbente il rilievo per cui la parte appellante non ha assolto, già sotto il primo profilo sopra evocato, il proprio onere probatorio, in quanto non è stata fornita prova né in ordine all'identificazione e all'accertamento della condotta colposa dei veicoli rimasti sconosciuti, né in relazione alle modalità con le quali si è verificato il sinistro nel senso descritto dalla odierna appellante.
Infatti, non è emerso alcun elemento né che i veicoli non identificati abbiano invaso la corsia percorsa dal , imponendo la manovra di emergenza posta in essere dall'odierno Parte_1 appellante, né che la condotta colposa o dolosa dei veicoli non identificati abbiano causato l'evento dannoso e cagionato i danni lamentati dall'odierno appellante.
Tali fatti risultano non provati dall'attore, che non ha provveduto ad addurre alcun elemento idoneo a dimostrare la dinamica del sinistro prospettata e, pertanto, l'onere probatorio posto in capo al relativo ai fatti costitutivi del diritto azionato, come sopra declinati, non è stato Parte_1 assolto. E, infatti, ad una attenta analisi, l'unico teste escusso, su istanza dell'attore in primo grado, non può ritenersi attendibile. Sotto il profilo soggettivo, pur con lo stesso cognome del suocero dell'odierno appellante (v. rapporto Polizia Municipale in atti, in relazione alla custodia del veicolo del ) è un amico del . Sotto il profilo oggettivo, poi, egli in modo del tutto Parte_1 Parte_1 inverosimile, da un lato, riesce a percepire la manovra di un furgone e di una auto che escono da una stradina sterrata e si immettono nella corsia di percorrenza percorsa anche dal . Parte_1 Dall'altro lato, candidamente, riferisce di trovarsi da solo in auto e a circa 800 m dal luogo del sinistro.
Tenuto conto della enorme distanza, della scarsa visibilità notturna e della assenza di dispositivi di illuminazione (v. circostanza precisamente riferita dagli agenti intervenuti nel rapporto allegato), si tratta di dichiarazioni che minano inesorabilmente l'attendibilità del teste e la sua ricostruzione della dinamica del sinistro.
Non sussistono altri elementi probatori – neppure di carattere documentale – idonei a sorreggere la ricostruzione dell'odierno appellante e che, quindi, consentano di accertare che due R.G. n. 3528 del 2019 - Pag. 11 di 14
veicoli ignoti abbiano invaso l'altrui corsia e, conseguentemente, l'esistenza di un nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta colposa dei conducenti dei veicoli rimasti ignoti. In senso inverso, come correttamente precisato dal giudice di prime cure, volgono non solo le dichiarazioni rese dall'odierno appellante nella immediatezza del sinistro (che nulla riferisce in ordine alla presenza di altri veicoli che abbiano interferito sul suo percorso), ma anche le tracce di frenata lunghe nove metri rilevate dagli agenti nonché la velocità non solo superiore al limite ma non adeguata al tratto in questione dedotta dalla stessa parte attrice in primo grado. In assenza di ulteriori risultanze istruttorie da cui evincere la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda avanzata dall'attore in primo grado, correttamente il giudice di pace adito ha rigettato la domanda.
Dalla analisi delle risultanze istruttorie in atti non vi è alcun elemento idoneo a provare la dinamica del sinistro prospettata e, pertanto, l'onere probatorio posto in capo alla parte attrice in primo grado relativo ai fatti costitutivi del diritto azionato, come sopra declinati, non è stato assolto.
Come correttamente rilevato dalla compagnia convenuta in primo grado, non vi è alcuna prova né in ordine all'esistenza stessa dei veicoli non identificati nella dinamica del sinistro, né che questi avrebbero causato l'evento lesivo verificatosi, legittimando le manovre poste in essere dall'attore. A nulla rileva, infine, l'accertamento del nesso causale operato dalla relazione peritale medica del CTU incaricato, in quanto l'accertamento medico-legale è volto alla verifica del nesso di causalità giuridica tra l'evento dannoso e le sue conseguenze risarcitorie, ma lo stesso presuppone un nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, volto quindi alla ricostruzione della dinamica del sinistro, non provato nel caso di specie.
Allo stesso modo irrilevante la CTP prodotta, la quale, fermo quanto sopra, rappresenta una mera allegazione di parte di per sé inidonea all'accertamento dei presupposti giuridici sottesi alla domanda avanzata.
6.4. Alla luce delle predette risultanze istruttorie, neppure la circostanza che l'attore abbia sporto denuncia-querela è idonea ai fini della prova dei fatti costitutivi del diritto azionato.
È noto, infatti, che va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia-querela all'autorità competente non essendo consentito assegnare alle due ipotesi – presentazione o omissione della denuncia-querela - efficacia probatoria automatica;
rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto del complessivo quadro probatorio, a integrare la prova sul presupposto di fatto di cui sopra e il difetto della denuncia può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato, con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (cfr. Cass. Civ.
n. 10323 del 2012). Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di
Garanzia per le ME della Strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (cfr. Cass. Civ. n. 18532 del 2007; nonché Cass. Civ. n. 3019 del 2016 “Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'articolo 19 della legge 990/1969, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe R.G. n. 3528 del 2019 - Pag. 12 di 14
le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro”). In altri termini, non ci sono automatismi;
la querela del sinistro non è strettamente necessaria, ma nemmeno sufficiente a legittimare la richiesta di risarcimento danni al Fondo di garanzia delle vittime della strada;
così come di per sé non è determinante la contraddizione tra la mancata indicazione dei testimoni in querela e l'indicazione degli stessi in atto di citazione. Ciò che rileva è la complessiva valutazione dei fatti (v. Cass. Civ. n. 5892 del 2016 nonché Cass. Civ. n. 15659 del 2017, secondo cui “Allo stesso modo - peraltro - la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto, potendo entrambe le dette circostanze, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro” per poi concludere che “la tardività nella presentazione della denuncia da parte della danneggiata,
l'omessa segnalazione all'atto del relativo ricovero ospedaliero per i necessari soccorsi, della riconducibilità del fatto a un conducente sconosciuto, hanno assunto il carattere di specifici elementi di valutazione istruttoria idonei a convincere dell'effettiva inattendibilità obiettiva della prospettata ipotesi di verificazione dei fatti secondo la versione fornita dalla ricorrente a fondamento della istanza risarcitoria originariamente avanzata”). Nel caso di specie, peraltro, non può non rilevarsi come la denuncia-querela sia stata sporta solo in data 7.11.2016, dopo che il , come già rammentato, nella immediatezza del fatto Parte_1 non aveva operato alcun riferimento a veicoli non identificati. E, inoltre, il Pubblico Ministero ha richiesto al g.i.p. l'archiviazione, poiché “non è stata riscontrata la dinamica riscontrata dalla odierna p.o. nell'atto di querela, ovvero l'asserita presenza del furgone che avrebbe creato la turbativa, con conseguente perdita del controllo del veicolo condotto dalla p.o.” Pertanto, nonostante la denuncia-querela sporta dall'attore, alla luce di tutti gli altri elementi sopra esaminati, difetta, nella fattispecie, la prova rigorosa sia del sinistro dedotto in lite, con le specifiche modalità descritte, sia della causale responsabilità in capo ai conducenti dei veicoli non identificati (v. Cass. civ. n. 22398 del 2022, secondo cui “chi subisce un incidente stradale deve dimostrare “con estrema precisione” la dinamica dei fatti e la colpa del guidatore pirata. In caso contrario, come nella vicenda esaminata, il giudice non è tenuto a riconoscere il sinistro e il risarcimento. In particolare, sia i giudici del tribunale che quelli della Corte d'appello avevano ritenuto che non era stata raggiunta la prova della fondatezza dell'assunto di parte attrice con riguardo alla dinamica dei fatti e alla riconducibilità della responsabilità del sinistro in capo a un presunto conducente pirata”). Inoltre, va dato adeguato rilievo alla circostanza che, nonostante la presenza di altre persone
(v. deposizione del teste , non è stata proposta istanza di escussione di altri testi o di Tes_1 altri soggetti che avrebbero assistito al sinistro.
Si tratta di elementi che, unitariamente considerati insieme con le motivazioni che sorreggono la richiesta di archiviazione, sono volti anche a smentire che il si sia Parte_1 tempestivamente e diligentemente attivato per la identificazione dei conducenti dei veicoli antagonisti (v., da ultimo, in motivazione Cass. civ. n. 4213 del 2024). 6.5. Né può operare la presunzione di cui all'art. 2054 c.1 c.c. Infatti, la presunzione di colpa prevista dal comma 1 dell'art. 2054 c.c. – che presuppone, come già esposto, l'accertamento che un altro conducente si sia inserito nella dinamica del sinistro, circostanze non provata nel caso di specie - non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità tra condotta umana ed evento dannoso, ovvero tra le particolari modalità della circolazione accertate per ciascun veicolo e l'evento. Deve, pertanto, escludersi l'operare della presunzione ove non sussista alcun nesso eziologico con il comportamento del conducente (cfr. Cass. Civ. n. 3958 del 1994 e Cass. Civ. n. 1122 del 1968).
Pertanto, il danneggiato non può giovarsi delle regole sulla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. per la prova su di lui incombente della esistenza del nesso di causalità tra il fatto dannoso e le conseguenze lamentate (cfr. Cass. Civ. n. 10609 del 2001). R.G. n. 3528 del 2019 - Pag. 13 di 14
Tale interpretazione consente di collocare la predetta norma nel solco dei generali principi che regolano l'illecito aquiliano, in relazione al quale si impone la necessità di accertare, prima ancora del nesso di causalità giuridica, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento.
L'accertamento del primo dei due nessi suddetti, infatti, è necessario per stabilire se vi sia responsabilità ed a chi vada imputata.
Una diversa interpretazione, che esonererebbe dalla prova del nesso causale tra condotta lesiva ed evento dannoso, si tradurrebbe nella previsione di una responsabilità non già per colpa presunta o di carattere oggettivo, ma per fatto altrui, estraneo al sistema della responsabilità extracontrattuale.
Tanto premesso in diritto, è evidente come, alla luce delle risultanze istruttorie per come sopra motivate e delle ragioni esposte, non sussiste alcuna prova in ordine al fatto che la condotta del conducente del veicolo non identificato abbia cagionato l'evento dannoso, non potendo concludersi, quindi, nel senso che il danno sia stato prodotto dalla circolazione del veicolo antagonista.
6.6. Alla luce delle espresse considerazioni, dunque, il proposto gravame deve essere integralmente respinto, con conferma della sentenza gravata.
7. Il regime delle spese.
Va prima di tutto ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante Cass. civ. n. 18837 del
2010). Nel caso di specie, alcun motivo di gravame è stato formulato in relazione a detto capo dalla parte appellata. Le spese del presente grado di giudizio, invece, seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che in sede di appello la ripartizione delle spese deve avvenire tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
b) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; c) del valore della presente controversia;
d) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
f) della sostanziale assenza della fase istruttoria e dell'estrema semplicità della fase decisoria;
g) degli aumenti e diminuzioni ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata);
8. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a R.G. n. 3528 del 2019 - Pag. 14 di 14
norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013).
Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente respinta. Si provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA L'APPELLO PROPOSTO e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la SENTENZA appellata n. 327/2019 del Giudice di Pace di Corigliano Calabro;
B. CONDANNA l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.100,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. DÀ ATTO che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti in merito al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato. Così deciso in data 18 aprile 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Caronia