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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 927/2017-928/2017 avente ad oggetto “azione di accertamento e ripetizione”
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'avv.to Angela De Martino, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Salerno, Via Luigi Cacciatore n. 57;
- Attori –
CONTRO
C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Fabio Forino, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo
Nocera Inferiore (SA), alla Via Roma n. 58;
- Convenuta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava Parte_1 in giudizio la dinanzi il Tribunale di Controparte_1
Salerno al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare che la
[...]
ha applicato al c/c intestato al signor Controparte_1 Parte_1
interessi ultralegali illegittimi ed usurari nonché commissioni di
[...] massimo scoperto non dovute e per l'effetto rideterminare il saldo debitor del detto c/c e condannare la stessa alla restituzione delle somme di euro 19.293,81 nell'ipotesi di accoglimento del ricalcolo effettuato al prospetto C dalla consulenza tecnica di parte ovvero euro 19.004,74 nell'ipotesi di accoglimento del ricalcolo
1 effettuato al prospetto della medesima perizia in favore del sig. ; Parte_1 condannare la banca convenuta al risarcimento del danno in favore del sig.
da determinarsi in via equitativa;
con vittoria di spese, diritti ed Parte_1 onorari.
Eccepiva: che in data 17.05.1989 che in qualità di titolare dell'omonima ditta aveva stipulavo un contratto di conto corrente di corrispondenza n. 59/62 con l'odierna convenuta;
che alla data del 15.05.2003 aveva stipulato con l'istituto di credito contratto di credito per la somma di euro 15.000,00; che in data 11.06.2014 la CP_1 gli comunicava la revoca di tutti gli affidamenti concessi, nonché il recesso dal contratto di conto corrente e gli intimava il pagamento di euro 16.957,88 in qualità di saldo debitore del medesimo conto corrente;
che dalla lettura degli estratti conto emergevano delle anomalie relative ai tassi applicati sia inerenti alla c.m.s. sia ad alcune operazioni e ad alcuni addebiti;
che dalla consulenza di parte non risultava concordata la capitalizzazione reciproca degli interessi, le valute sulle operazioni di versamento e prelievo, nonché ogni spesa ed altro onere;
che dall'esame degli estratti conto nel periodo compreso dal 1.01.1994 e l'11.06.2014, si rilevava la variazione dei tassi, delle aliquote per la determinazione del c.m.s. ed ogni altro onere, sono state applicate a seguito di decisioni unilateralmente adottate dall'istituto di credito in violazione dell'art. 118, 2 co. TUB e quindi da considerarsi inefficaci;
inoltre, emergeva sforamento soglia usura nonché l'addebito di competenze illegittime, tale che alla luce della ricostruzione del saldo tramite due diverse ipotesi di calcolo, si prospettava in entrambe i casi un credito del sig.
diverso da quello vantato dalla Banca convenuta;
che in data 3.10.2016 Parte_1 veniva esperito in maniera infruttuosa tentativo di mediazione obbligatoria avverso l'istituto di credito.
Con comparsa depositata il 21.04.2017, si costituiva in giudizio la Controparte_1 eccependo in via preliminare: la nullità dell'atto di citazione per
[...] indeterminatezza della domanda;
l'intervenuta prescrizione delle doglianze di parte attrice;
decadenza delle contestazioni ex art. 1832 c.c.; nel merito eccepiva la non configurabilità dell'anatocismo nel conto corrente bancario;
l'infondatezza della presunta illegittimità delle commissioni di massimo scoperto poiché il rapporto per cui è causa si è sviluppato nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 2/09; l'infondatezza dell'asserita applicazione degli interessi in misura superiore alla soglia usura;
le pretese illegittime relative all'addebito di ulteriori spese in conto corrente, interessi ultralegali;
infine, richiesta di compensazione del maggior credito vantato dalla banca;
gli errori relativi ai calcoli effettuati dalla perizia di parte prodotta dall'opponente; la mancanza di prova dei presunti pregiudizi che il signor sostiene di aver subito a causa della banca. Parte_1
2 Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., con provvedimento del 29.06.2018 il Giudice disponeva la riunione d'ufficio ai sensi dell'art. 274, 1 co. c.p.c. del giudizio per cui è causa al giudizio contrassegnato dal numero di ruolo 928/2017 introdotto da e avente ad oggetto Parte_2
l'accertamento negativo del credito per il contratto 337/77.
Espletata CTU contabile, la causa era rinviata all'udienza del 04.12.2024 per la precisazione delle conclusioni celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta, ove era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in quanto l'atto ha raggiunto il suo scopo consentendo alla parte convenuta di costituirsi e di articolare in modo compiuto le proprie difese.
Sulla qualificazione della domanda e merito
Venendo al merito, la domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Reputa questo Giudice preliminare qualificare la domanda come accertamento e ripetizione risultando il conto corrente chiuso alla data di notifica dell'atto di citazione.
Quindi le domande principali degli attori, per come proposte utilmente in citazione, devono intendersi, sulla premessa della illegittima degli interessi ultralegali e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come domande di accertamento e di ripetizione di indebito.
È utile allora ricordare come nell'azione di accertamento grava sull'attore l'onere di fornire la prova della mancanza della causa debendi, nonché dell'avvenuto pagamento e del collegamento causale tra inesistenza della causa e pagamento, incombendo sull' "accipiens" la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito
(tra le tante, Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2006, n. 5896). Parte attrice ha, in effetti, contestato all'istituto di credito l'applicazione di interessi ultralegali, la illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, l'applicazione di commissioni non previste, il superamento del tasso soglia.
Chiedevano, pertanto, l'accertamento negativo del credito vantato dall'istituto di credito convenuto a titolo di saldo negativo dei conti correnti.
Occorre a questo punto precisare che, in tema di riparto dell'onere allegatorio e probatorio, nel caso di domanda di accertamento negativo anche in ipotesi senza azione di ripetizione di indebito, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio
(arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento: "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi
3 ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi
l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta
a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)"). Dunque, nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto,
l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass.
24948/2017).
Deve preliminarmente osservarsi che la Suprema Corte in un primo tempo, aveva enunciato il principio di diritto secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista non può essere accolta in caso di incompletezza degli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione, essendo costui onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto (Cass. n. 30822 del 28/11/2018).
Era stato, tuttavia, precisato che ove gli estratti conto bancari prodotti fossero comunque idonei ad attestare senza soluzione di continuità tutte le rimesse suscettibili di ripetizione verificatisi da un certo periodo in poi fino da all'estinzione del rapporto (rimanendo sprovvisto di documentazione solo il periodo iniziale), la domanda di ripetizione dell'indebito sarebbe stata parimenti accoglibile, previo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che prendesse come punto di partenza, nell'elaborazione dei conteggi" il saldo debitore del primo estratto conto disponibile (vedi Cass. n. 11543/2019). In tempi più recenti, vi è stata, sul tema, un'ulteriore evoluzione della giurisprudenza della
Suprema Corte, essendo stato enunciato il principio di diritto che, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto
4 rapporto (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 4 aprile 2019, n. 9526). Dunque, la prova dei movimenti del conto può desumersi anche "aliunde" (Cass. n.
29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati).
Se, da un lato, questo Giudice intende dare continuità al principio di diritto sopra enunciato secondo cui l'incompleta produzione degli estratti conto non è elemento ostativo alla rideterminazione del saldo del conto corrente, ove i movimenti contabili dello stesso possano comunque desumersi da altri elementi di prova parimenti idonei a fornire (anche eventualmente con l'ausilio di una consulenza tecnica contabile) indicazioni certe e complete che giustifichino il saldo maturato nel periodo privo degli estratti conto, dall'altro, non può pervenirsi alla stessa conclusione nel caso in cui la documentazione bancaria prodotta dal correntista sia ricostruita, né le movimentazioni del conto corrente possano desumersi da altri elementi di prova (o risultino da elementi ritenuti non attendibili dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici).
Va pertanto ribadito che la rideterminazione in sede giudiziaria del saldo del conto corrente non può che avvenire attraverso la produzione, il cui onere grava su chi agisce, dei relativi estratti conto a partire dalla data dell'apertura del conto, così da avere dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate, a meno che non vi sia un saldo iniziale ritenuto incontestato dalle parti, situazione che certamente non ricorre nel caso di specie.
Applicando i principi di diritto alla fattispecie concreta, deve rilevarsi che sebbene siano stati prodotti i contratti tuttavia non risultano prodotti gli estratti conto. Il consulente tecnico ha concluso ” Alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente non è in grado di quantificare il risultato al quale sarebbe giunto in ordine alla ricostruzione del conto corrente n.59.62” per mancata produzione degli estratti conto. La documentazione depositata da parte attrice in formato cartaceo non rappresenta un valido supporto probatorio: trattasi di ricostruzioni del conto corrente operata unilateralmente. La parte avrebbe dovuto produrre gli estratti conto che la banca aveva inviato nel corso del tempo e ove non disponibili utilizzare lo strumento extraprocessuale previsto dall'art. 119 TUB.
La domanda è risultata priva di fondamento anche con riferimento al dedotto superamento del tasso soglia. Il consulente ha verificato il tasso soglia – usura con riguardo al tasso pattuito al momento della stipula della Lettera - Contratto di credito accertando che “il tasso pattuito senza l'inclusione della cms (come richiesto nei quesiti istruttori) è risultato inferiore alla soglia usura”.
5 Il CTU rileva che “non è stato possibile verificare se la banca abbia modificato unilateralmente le condizioni contrattuali, in quanto non sono stati depositati gli estratti di conto corrente. Non è stato possibile verificare se la banca abbia applicato i tassi di interesse corrispondenti a quelli pattuiti, in quanto non sono stati depositati gli estratti di conto corrente”
In mancanza di assolvimento dell'onere probatorio la domanda proposta deve essere integralmente rigettata.
Spese processuali
Tanto premesso, le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, liquidate secondo i parametri minimi del valore di riferimento di cui al DM 55/2004 come aggiornato dal DM 37/2008 . Le spese della
CTU sono poste definitivamente a carico di tutte le parti essendo stata la consulenza utile ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta la domanda attorea per quanto indicato in parte motiva.
2) Condanna e al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese processuali in favore di parte convenuta liquidate in euro 2.540 ( euro 460 per la fase di studio, euro 389 per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria, euro 851 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge.
3) Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti con vincolo solidale.
Così deciso in Salerno, 16.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 927/2017-928/2017 avente ad oggetto “azione di accertamento e ripetizione”
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'avv.to Angela De Martino, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Salerno, Via Luigi Cacciatore n. 57;
- Attori –
CONTRO
C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Fabio Forino, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo
Nocera Inferiore (SA), alla Via Roma n. 58;
- Convenuta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava Parte_1 in giudizio la dinanzi il Tribunale di Controparte_1
Salerno al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare che la
[...]
ha applicato al c/c intestato al signor Controparte_1 Parte_1
interessi ultralegali illegittimi ed usurari nonché commissioni di
[...] massimo scoperto non dovute e per l'effetto rideterminare il saldo debitor del detto c/c e condannare la stessa alla restituzione delle somme di euro 19.293,81 nell'ipotesi di accoglimento del ricalcolo effettuato al prospetto C dalla consulenza tecnica di parte ovvero euro 19.004,74 nell'ipotesi di accoglimento del ricalcolo
1 effettuato al prospetto della medesima perizia in favore del sig. ; Parte_1 condannare la banca convenuta al risarcimento del danno in favore del sig.
da determinarsi in via equitativa;
con vittoria di spese, diritti ed Parte_1 onorari.
Eccepiva: che in data 17.05.1989 che in qualità di titolare dell'omonima ditta aveva stipulavo un contratto di conto corrente di corrispondenza n. 59/62 con l'odierna convenuta;
che alla data del 15.05.2003 aveva stipulato con l'istituto di credito contratto di credito per la somma di euro 15.000,00; che in data 11.06.2014 la CP_1 gli comunicava la revoca di tutti gli affidamenti concessi, nonché il recesso dal contratto di conto corrente e gli intimava il pagamento di euro 16.957,88 in qualità di saldo debitore del medesimo conto corrente;
che dalla lettura degli estratti conto emergevano delle anomalie relative ai tassi applicati sia inerenti alla c.m.s. sia ad alcune operazioni e ad alcuni addebiti;
che dalla consulenza di parte non risultava concordata la capitalizzazione reciproca degli interessi, le valute sulle operazioni di versamento e prelievo, nonché ogni spesa ed altro onere;
che dall'esame degli estratti conto nel periodo compreso dal 1.01.1994 e l'11.06.2014, si rilevava la variazione dei tassi, delle aliquote per la determinazione del c.m.s. ed ogni altro onere, sono state applicate a seguito di decisioni unilateralmente adottate dall'istituto di credito in violazione dell'art. 118, 2 co. TUB e quindi da considerarsi inefficaci;
inoltre, emergeva sforamento soglia usura nonché l'addebito di competenze illegittime, tale che alla luce della ricostruzione del saldo tramite due diverse ipotesi di calcolo, si prospettava in entrambe i casi un credito del sig.
diverso da quello vantato dalla Banca convenuta;
che in data 3.10.2016 Parte_1 veniva esperito in maniera infruttuosa tentativo di mediazione obbligatoria avverso l'istituto di credito.
Con comparsa depositata il 21.04.2017, si costituiva in giudizio la Controparte_1 eccependo in via preliminare: la nullità dell'atto di citazione per
[...] indeterminatezza della domanda;
l'intervenuta prescrizione delle doglianze di parte attrice;
decadenza delle contestazioni ex art. 1832 c.c.; nel merito eccepiva la non configurabilità dell'anatocismo nel conto corrente bancario;
l'infondatezza della presunta illegittimità delle commissioni di massimo scoperto poiché il rapporto per cui è causa si è sviluppato nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 2/09; l'infondatezza dell'asserita applicazione degli interessi in misura superiore alla soglia usura;
le pretese illegittime relative all'addebito di ulteriori spese in conto corrente, interessi ultralegali;
infine, richiesta di compensazione del maggior credito vantato dalla banca;
gli errori relativi ai calcoli effettuati dalla perizia di parte prodotta dall'opponente; la mancanza di prova dei presunti pregiudizi che il signor sostiene di aver subito a causa della banca. Parte_1
2 Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., con provvedimento del 29.06.2018 il Giudice disponeva la riunione d'ufficio ai sensi dell'art. 274, 1 co. c.p.c. del giudizio per cui è causa al giudizio contrassegnato dal numero di ruolo 928/2017 introdotto da e avente ad oggetto Parte_2
l'accertamento negativo del credito per il contratto 337/77.
Espletata CTU contabile, la causa era rinviata all'udienza del 04.12.2024 per la precisazione delle conclusioni celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta, ove era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in quanto l'atto ha raggiunto il suo scopo consentendo alla parte convenuta di costituirsi e di articolare in modo compiuto le proprie difese.
Sulla qualificazione della domanda e merito
Venendo al merito, la domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Reputa questo Giudice preliminare qualificare la domanda come accertamento e ripetizione risultando il conto corrente chiuso alla data di notifica dell'atto di citazione.
Quindi le domande principali degli attori, per come proposte utilmente in citazione, devono intendersi, sulla premessa della illegittima degli interessi ultralegali e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come domande di accertamento e di ripetizione di indebito.
È utile allora ricordare come nell'azione di accertamento grava sull'attore l'onere di fornire la prova della mancanza della causa debendi, nonché dell'avvenuto pagamento e del collegamento causale tra inesistenza della causa e pagamento, incombendo sull' "accipiens" la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito
(tra le tante, Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2006, n. 5896). Parte attrice ha, in effetti, contestato all'istituto di credito l'applicazione di interessi ultralegali, la illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, l'applicazione di commissioni non previste, il superamento del tasso soglia.
Chiedevano, pertanto, l'accertamento negativo del credito vantato dall'istituto di credito convenuto a titolo di saldo negativo dei conti correnti.
Occorre a questo punto precisare che, in tema di riparto dell'onere allegatorio e probatorio, nel caso di domanda di accertamento negativo anche in ipotesi senza azione di ripetizione di indebito, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio
(arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento: "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi
3 ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi
l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta
a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)"). Dunque, nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto,
l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass.
24948/2017).
Deve preliminarmente osservarsi che la Suprema Corte in un primo tempo, aveva enunciato il principio di diritto secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista non può essere accolta in caso di incompletezza degli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione, essendo costui onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto (Cass. n. 30822 del 28/11/2018).
Era stato, tuttavia, precisato che ove gli estratti conto bancari prodotti fossero comunque idonei ad attestare senza soluzione di continuità tutte le rimesse suscettibili di ripetizione verificatisi da un certo periodo in poi fino da all'estinzione del rapporto (rimanendo sprovvisto di documentazione solo il periodo iniziale), la domanda di ripetizione dell'indebito sarebbe stata parimenti accoglibile, previo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che prendesse come punto di partenza, nell'elaborazione dei conteggi" il saldo debitore del primo estratto conto disponibile (vedi Cass. n. 11543/2019). In tempi più recenti, vi è stata, sul tema, un'ulteriore evoluzione della giurisprudenza della
Suprema Corte, essendo stato enunciato il principio di diritto che, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto
4 rapporto (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 4 aprile 2019, n. 9526). Dunque, la prova dei movimenti del conto può desumersi anche "aliunde" (Cass. n.
29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati).
Se, da un lato, questo Giudice intende dare continuità al principio di diritto sopra enunciato secondo cui l'incompleta produzione degli estratti conto non è elemento ostativo alla rideterminazione del saldo del conto corrente, ove i movimenti contabili dello stesso possano comunque desumersi da altri elementi di prova parimenti idonei a fornire (anche eventualmente con l'ausilio di una consulenza tecnica contabile) indicazioni certe e complete che giustifichino il saldo maturato nel periodo privo degli estratti conto, dall'altro, non può pervenirsi alla stessa conclusione nel caso in cui la documentazione bancaria prodotta dal correntista sia ricostruita, né le movimentazioni del conto corrente possano desumersi da altri elementi di prova (o risultino da elementi ritenuti non attendibili dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici).
Va pertanto ribadito che la rideterminazione in sede giudiziaria del saldo del conto corrente non può che avvenire attraverso la produzione, il cui onere grava su chi agisce, dei relativi estratti conto a partire dalla data dell'apertura del conto, così da avere dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate, a meno che non vi sia un saldo iniziale ritenuto incontestato dalle parti, situazione che certamente non ricorre nel caso di specie.
Applicando i principi di diritto alla fattispecie concreta, deve rilevarsi che sebbene siano stati prodotti i contratti tuttavia non risultano prodotti gli estratti conto. Il consulente tecnico ha concluso ” Alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente non è in grado di quantificare il risultato al quale sarebbe giunto in ordine alla ricostruzione del conto corrente n.59.62” per mancata produzione degli estratti conto. La documentazione depositata da parte attrice in formato cartaceo non rappresenta un valido supporto probatorio: trattasi di ricostruzioni del conto corrente operata unilateralmente. La parte avrebbe dovuto produrre gli estratti conto che la banca aveva inviato nel corso del tempo e ove non disponibili utilizzare lo strumento extraprocessuale previsto dall'art. 119 TUB.
La domanda è risultata priva di fondamento anche con riferimento al dedotto superamento del tasso soglia. Il consulente ha verificato il tasso soglia – usura con riguardo al tasso pattuito al momento della stipula della Lettera - Contratto di credito accertando che “il tasso pattuito senza l'inclusione della cms (come richiesto nei quesiti istruttori) è risultato inferiore alla soglia usura”.
5 Il CTU rileva che “non è stato possibile verificare se la banca abbia modificato unilateralmente le condizioni contrattuali, in quanto non sono stati depositati gli estratti di conto corrente. Non è stato possibile verificare se la banca abbia applicato i tassi di interesse corrispondenti a quelli pattuiti, in quanto non sono stati depositati gli estratti di conto corrente”
In mancanza di assolvimento dell'onere probatorio la domanda proposta deve essere integralmente rigettata.
Spese processuali
Tanto premesso, le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, liquidate secondo i parametri minimi del valore di riferimento di cui al DM 55/2004 come aggiornato dal DM 37/2008 . Le spese della
CTU sono poste definitivamente a carico di tutte le parti essendo stata la consulenza utile ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta la domanda attorea per quanto indicato in parte motiva.
2) Condanna e al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese processuali in favore di parte convenuta liquidate in euro 2.540 ( euro 460 per la fase di studio, euro 389 per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria, euro 851 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge.
3) Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti con vincolo solidale.
Così deciso in Salerno, 16.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
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