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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 6849/2022 R.G.,
TRA
Parte_1
, Parte_2
Rappresentati e difesi dall'avv. SARNO VALENTINA, procuratore domiciliatario;
- appellanti -
CONTRO
, Controparte_1
- appellato contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 1019/2022 depositata in data 11.02.2022.
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.02.2025 il procuratore degli appellanti ha concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con decreto ingiuntivo n. 126/17 D.I. il Giudice di Pace di Lecce ingiungeva a
[...]
e , quali proprietari di tre unità immobiliari del Pt_1 Parte_2 CP_1
di pagare in favore del predetto condominio la somma di €3.985,01, oltre interessi
[...]
e spese, a fronte di oneri condominiali non corrisposti. Avverso tale decreto ingiuntivo e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione innanzi al Giudice di Pace di Lecce, eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria in ragione dell'illegittima ripartizione in parti uguali delle spese dei servizi comuni, l'illegittimità del sistema di imposizione delle spese ai condomini, l'infondatezza delle causali delle somme ingiunte e la nullità della delibera condominiale 11 aprile 2014.
Il si è costituita in giudizio, contestando l'opposizione e chiedendone Controparte_1
il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, compensando integralmente le spese di lite con sentenza n. 2019/22 dell'8.2.2022.
2. – e hanno proposto appello avverso la sentenza resa dal Parte_1 Parte_2
Giudice di Pace, contestandone la motivazione per aver il giudice di prime cure erroneamente compensato le spese di lite, nonostante la soccombenza del convenuto.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
All'udienza del 20.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione concedendo termine per note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello sia infondato.
Come esposto in premessa, la vicenda in esame attiene all'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dagli odierni appellanti avverso il D.I. n. 126/17, con il quale il
Giudice di Pace di Lecce aveva ingiunto ai medesimi, quali proprietari di tre unità immobiliari del di pagare in favore del predetto condominio la Controparte_1 somma di €3.985,01, oltre interessi e spese, a fronte di oneri condominiali non corrisposti.
La decisione resa all'esito di giudizio di opposizione veniva fondata sulla circostanza che la delibera assembleare resa in data 11.4.2014 era stata dichiarata nulla dal Tribunale di
Lecce e che le delibere del 20.6.2016 e del 12.12.2016 erano state di fatto superate dalla nuova delibera assembleare del 27.6.2018 in virtù della quale venivano riapprovati i rendiconti degli esercizi relativi ai periodi 1.1.2015/31.12.2015 e 1.1.2016/31.12.2016 in forza delle originarie tabelle millesimali: ciò comportava, il venir mendo della materia del contendere avendo la delibera sottesa al decreto ingiuntivo opposto perso efficacia. Conseguentemente, il Giudice di pace accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Gli appellanti hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, proponendo quale unico motivo di gravame la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e il vizio motivazionale della compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di prime cure, ritenuta erronea dagli appellanti in ragione della soccombenza totale del convenuto.
Per quanto attiene all'asserita violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., non ricorrendo una delle ipotesi espressamente previste dal c.p.c. per la compensazione delle spese di lite, si rammenta preliminarmente come i motivi di compensazione non sono tassativi, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Con riferimento all'asserito vizio motivazionale della compensazione delle spese di lite, la Suprema Corte ha chiarito come “In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza.” (v. Cass. ordinanza n.
1950/2022) e che “In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee […] (v. Cass. ordinanza n. 14036/2024).
Orbene, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha disposto la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite sulla base della seguente motivazione :“Le spese di lite, tenuto conto dei preminenti motivi di opposizione che non avrebbero potuto trovare ingresso nel presente giudizio, il cui oggetto si sarebbe dovuto limitare all'accertamento dell'esistenza ed all'efficacia della delibera assembleare posta a fondamento del decreto ingiuntivo, della circostanza che la perdita di efficacia della predetta deliberazione è intervenuta nelle more del giudizio di opposizione ed, infine, del comportamento processuale tenuto da entrambe le parti, vengono interamente compensate tra le parti”.
Con particolare riferimento ai “motivi di opposizione che non avrebbero potuto trovare ingresso nel presente giudizio”, si osserva come all'epoca della proposizione della domanda, la costante e prevalente giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., Sez. 2,
n. 19938 del 14/11/2012; Cass., Sez. 6 - 2, n. 7741 del 24/03/2017) riteneva che le doglianze sulla validità delle delibere condominiali potessero formare oggetto di valutazione unicamente nel giudizio volto all'impugnativa della delibera stessa, incardinato ex art. 1137 c.c. e non anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, atteso che in tale ultima sede il vaglio del giudice si riteneva limitato alla sussistenza del debito sulla base del verbale della delibera assembleare posto a fondamento del medesimo, restando preclusa ogni valutazione in ordine alla validità della delibera stessa.
Detto orientamento è stato superato dalla Suprema Corte, Cass. SS.UU., sent. n.
9839/2021, la quale ha affermato la sindacabilità della nullità della delibera assembleare anche da parte del giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo (si legge, infatti, nella motivazione della citata sentenza: “Le Sezioni Unite ritengono che il primo orientamento debba essere superato, mancando ragioni sufficienti per negare al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il potere di sindacare la validità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione; anzi, diverse fondate ragioni inducono a riconoscere al giudice dell'opposizione il potere di sindacare non solo
l'eventuale nullità di tale deliberazione, ma anche la sua annullabilità, ove dedotta nelle forme e nei tempi prescritti dalla legge”).
Deve, dunque, rilevarsi come tale giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dagli stessi appellanti a sostegno dell'infondatezza della compensazione delle spese disposta nel primo grado di giudizio, è invece sopravvenuta rispetto al momento della proposizione della domanda nel 2017 e che, quand'anche valutata dal giudice di prime cure ai fini della decisione, avrebbe potuto egualmente determinare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 co. 2, in quanto costituente mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Per altro verso, le motivazioni complessivamente poste dal giudice di prime cure a fondamento della compensazione risultano, altresì, conformi all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 92 c.p.c., avendo il giudice di prime cure ulteriormente addotto la “circostanza che la perdita di efficacia della predetta deliberazione è intervenuta nelle more del giudizio di opposizione” e il “comportamento processuale tenuto da entrambe le parti”, la cui sussumibilità nelle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione è una valutazione rimessa al giudice di merito e che, nel caso di specie, non appare viziata da illogicità o erroneità.
Difatti, come condivisibilmente è stato affermato dalla Suprema Corte, “L'art. 92, comma
2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito […]” (Cass. ordinanza n. 7992/2022).
In definitiva, deve concludersi che l'appello non sia meritevole di accoglimento e, per l'effetto, deve integralmente confermarsi la sentenza del Giudice di Pace.
Nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio, stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. Pt_1 Parte_2
1019/2022, depositata in data 11.02.2022:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) nulla sulle spese del presente grado di giudizio;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Lecce, 27.5.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Dott. Matteo Muci.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 6849/2022 R.G.,
TRA
Parte_1
, Parte_2
Rappresentati e difesi dall'avv. SARNO VALENTINA, procuratore domiciliatario;
- appellanti -
CONTRO
, Controparte_1
- appellato contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 1019/2022 depositata in data 11.02.2022.
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.02.2025 il procuratore degli appellanti ha concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con decreto ingiuntivo n. 126/17 D.I. il Giudice di Pace di Lecce ingiungeva a
[...]
e , quali proprietari di tre unità immobiliari del Pt_1 Parte_2 CP_1
di pagare in favore del predetto condominio la somma di €3.985,01, oltre interessi
[...]
e spese, a fronte di oneri condominiali non corrisposti. Avverso tale decreto ingiuntivo e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione innanzi al Giudice di Pace di Lecce, eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria in ragione dell'illegittima ripartizione in parti uguali delle spese dei servizi comuni, l'illegittimità del sistema di imposizione delle spese ai condomini, l'infondatezza delle causali delle somme ingiunte e la nullità della delibera condominiale 11 aprile 2014.
Il si è costituita in giudizio, contestando l'opposizione e chiedendone Controparte_1
il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, compensando integralmente le spese di lite con sentenza n. 2019/22 dell'8.2.2022.
2. – e hanno proposto appello avverso la sentenza resa dal Parte_1 Parte_2
Giudice di Pace, contestandone la motivazione per aver il giudice di prime cure erroneamente compensato le spese di lite, nonostante la soccombenza del convenuto.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
All'udienza del 20.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione concedendo termine per note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello sia infondato.
Come esposto in premessa, la vicenda in esame attiene all'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dagli odierni appellanti avverso il D.I. n. 126/17, con il quale il
Giudice di Pace di Lecce aveva ingiunto ai medesimi, quali proprietari di tre unità immobiliari del di pagare in favore del predetto condominio la Controparte_1 somma di €3.985,01, oltre interessi e spese, a fronte di oneri condominiali non corrisposti.
La decisione resa all'esito di giudizio di opposizione veniva fondata sulla circostanza che la delibera assembleare resa in data 11.4.2014 era stata dichiarata nulla dal Tribunale di
Lecce e che le delibere del 20.6.2016 e del 12.12.2016 erano state di fatto superate dalla nuova delibera assembleare del 27.6.2018 in virtù della quale venivano riapprovati i rendiconti degli esercizi relativi ai periodi 1.1.2015/31.12.2015 e 1.1.2016/31.12.2016 in forza delle originarie tabelle millesimali: ciò comportava, il venir mendo della materia del contendere avendo la delibera sottesa al decreto ingiuntivo opposto perso efficacia. Conseguentemente, il Giudice di pace accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Gli appellanti hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, proponendo quale unico motivo di gravame la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e il vizio motivazionale della compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di prime cure, ritenuta erronea dagli appellanti in ragione della soccombenza totale del convenuto.
Per quanto attiene all'asserita violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., non ricorrendo una delle ipotesi espressamente previste dal c.p.c. per la compensazione delle spese di lite, si rammenta preliminarmente come i motivi di compensazione non sono tassativi, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Con riferimento all'asserito vizio motivazionale della compensazione delle spese di lite, la Suprema Corte ha chiarito come “In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza.” (v. Cass. ordinanza n.
1950/2022) e che “In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee […] (v. Cass. ordinanza n. 14036/2024).
Orbene, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha disposto la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite sulla base della seguente motivazione :“Le spese di lite, tenuto conto dei preminenti motivi di opposizione che non avrebbero potuto trovare ingresso nel presente giudizio, il cui oggetto si sarebbe dovuto limitare all'accertamento dell'esistenza ed all'efficacia della delibera assembleare posta a fondamento del decreto ingiuntivo, della circostanza che la perdita di efficacia della predetta deliberazione è intervenuta nelle more del giudizio di opposizione ed, infine, del comportamento processuale tenuto da entrambe le parti, vengono interamente compensate tra le parti”.
Con particolare riferimento ai “motivi di opposizione che non avrebbero potuto trovare ingresso nel presente giudizio”, si osserva come all'epoca della proposizione della domanda, la costante e prevalente giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., Sez. 2,
n. 19938 del 14/11/2012; Cass., Sez. 6 - 2, n. 7741 del 24/03/2017) riteneva che le doglianze sulla validità delle delibere condominiali potessero formare oggetto di valutazione unicamente nel giudizio volto all'impugnativa della delibera stessa, incardinato ex art. 1137 c.c. e non anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, atteso che in tale ultima sede il vaglio del giudice si riteneva limitato alla sussistenza del debito sulla base del verbale della delibera assembleare posto a fondamento del medesimo, restando preclusa ogni valutazione in ordine alla validità della delibera stessa.
Detto orientamento è stato superato dalla Suprema Corte, Cass. SS.UU., sent. n.
9839/2021, la quale ha affermato la sindacabilità della nullità della delibera assembleare anche da parte del giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo (si legge, infatti, nella motivazione della citata sentenza: “Le Sezioni Unite ritengono che il primo orientamento debba essere superato, mancando ragioni sufficienti per negare al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il potere di sindacare la validità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione; anzi, diverse fondate ragioni inducono a riconoscere al giudice dell'opposizione il potere di sindacare non solo
l'eventuale nullità di tale deliberazione, ma anche la sua annullabilità, ove dedotta nelle forme e nei tempi prescritti dalla legge”).
Deve, dunque, rilevarsi come tale giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dagli stessi appellanti a sostegno dell'infondatezza della compensazione delle spese disposta nel primo grado di giudizio, è invece sopravvenuta rispetto al momento della proposizione della domanda nel 2017 e che, quand'anche valutata dal giudice di prime cure ai fini della decisione, avrebbe potuto egualmente determinare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 co. 2, in quanto costituente mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Per altro verso, le motivazioni complessivamente poste dal giudice di prime cure a fondamento della compensazione risultano, altresì, conformi all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 92 c.p.c., avendo il giudice di prime cure ulteriormente addotto la “circostanza che la perdita di efficacia della predetta deliberazione è intervenuta nelle more del giudizio di opposizione” e il “comportamento processuale tenuto da entrambe le parti”, la cui sussumibilità nelle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione è una valutazione rimessa al giudice di merito e che, nel caso di specie, non appare viziata da illogicità o erroneità.
Difatti, come condivisibilmente è stato affermato dalla Suprema Corte, “L'art. 92, comma
2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito […]” (Cass. ordinanza n. 7992/2022).
In definitiva, deve concludersi che l'appello non sia meritevole di accoglimento e, per l'effetto, deve integralmente confermarsi la sentenza del Giudice di Pace.
Nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio, stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. Pt_1 Parte_2
1019/2022, depositata in data 11.02.2022:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) nulla sulle spese del presente grado di giudizio;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Lecce, 27.5.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Dott. Matteo Muci.