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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5191 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
Corte di Appello di Roma
Il TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
Cosi composto
Franco Petrolati Presidente
Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ing. Filippo Cascone Esperto ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 725 dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 16 settembre 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Cassar (C.F. Parte_1 P.IVA_1
), Avv. Mattia Malinverni (C.F. ) ed Avv. Alessandro C.F._1 C.F._2
Boso Caretta (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._3
Alessandro Boso Caretta in Roma, Via dei Due Macelli n° 66, giusta procura in atti ricorrente
E
(C.F./P.IVA: ), in persona del sindaco p.-t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
Resistente-contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con il ricorso introduttivo, mpugna la nota del di , n. prot. Parte_1 CP_1 CP_1
2380 del 17.04.2019, avente ad oggetto “BIM Nera-Velino. . Applicazione delle Controparte_2 leggi: -27.12.1953 n. 959 – art. 1 – comma 8 e – 24.12.2012 n. 228 – Art. 1 comma 137” la cui efficacia è stata sospesa, da ultimo, con nota prot. n. 6115 del 30 settembre 2020 fino al 30 ottobre
2020 e chiede accertarsi l'illegittimità della pretesa di pagamento di ogni somma richiesta a titolo di
1 sovracanone BIM, previa sospensione del giudizio e rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 137, della l. 228/2012 sollevate.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, parte ricorrente dichiara di essere titolare di concessioni idroelettriche, come descritte nell'allegato doc. 2 del ricorso introduttivo del presente giudizio, con riferimento alle quali, in attuazione della l. 959/1953, il ha imposto il pagamento dei cd. CP_3
“sovracanoni BIM”.
Nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14.11.1997 (prot. N. 884/D.G.), è riportato l'elenco degli impianti oggetto di concessione e soggetti al sovracanone BIM, nel quale sono inseriti gli impianti di Triponzio, Ponte Sargano, Preci, Sigillo-Posta, Galletto e Cotilia, considerati ai fini del calcolo dei sovracanoni BIM.
In seguito al citato D.M. 1997, la EN S.p.A. (dante causa dell'attuale ricorrente e, all'epoca, concessionaria) ha inviato, il 28.01.1998, al Ministero dei Lavori Pubblici, una lettera con la quale ha rappresentato l'inesattezza delle potenze contabilizzate per il calcolo dei sovracanoni per ciò che concerne l'impianto di , rilevando che la potenza su cui conteggiare il sovracanone BIM è di Pt_2
34.131 kW, non di 34.941 kW, in quanto alla potenza erroneamente riportata nel D.M. 1997 deve essere detratta la potenza del pompaggio per sollevare l'acqua del Medio Nera nel lago di Piediluco, come previsto dal R.D. 28 dicembre 1931, n. 8131.
Tale missiva non è stata opposta né dal , né dagli enti creditori del sovracanone BIM e CP_3 conseguentemente la società attuale ricorrente, come già il proprio dante causa, ha maturato il convincimento che su quella potenza dovesse essere correttamente calcolato il sovracanone BIM.
Pertanto, non sono stati contestati dai beneficiari dei pagamenti né gli importi pagati, né gli impianti relativi al calcolo del sovracanone.
L'odierna ricorrente precisa di aver corrisposto a titolo di canoni e sovracanoni fino al 2012 un ammontare complessivo pari ad Euro 8.180.139,41 annui, di cui Euro 2.038.318,60 a titolo di sovracanoni BIM. Al contrario, gli importi da corrispondere a solo titolo di sovracanone BIM sarebbero pari ad euro 7.813.363,22 annui.
Il Comune di , con nota del 19 dicembre 2019, ha rappresentato che la potenza nominale CP_1 media delle derivazioni concesse (che rappresenta la base del calcolo del sovracanone BIM) non corrisponderebbe a quella dell'atto di concessione;
pertanto, la Società EHY è stata invitata a comunicare il proprio punto di vista anche al fine di raggiungere un accordo transattivo.
In riscontro a tale nota del l'odierna ricorrente, in data 24 gennaio 2020, ha rilevato di aver CP_1 fatto legittimo affidamento sulla correttezza dei pagamenti effettuati dai concessionari che l'avevano
2 preceduta e che comunque fosse indispensabile copia della corografia allegata al D.M. 8 luglio 1974,
n. 644 ai fini della corretta valutazione della legittimità di quanto rappresentato dal CP_1
La Società ha, poi, informato il di essersi attivata presso il Ministero Controparte_1 dell'Ambiente – Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque (STA), per ottenere copia della corografia del BIM Nera – Velino.
Successivamente, in data 17 aprile 2020, nonostante la mancata trasmissione della predetta corografia da parte del Ministero dell'Ambiente, il con nota Prot. n. 2380 ha chiesto il Controparte_1 pagamento di Euro 239.480,71 a titolo di sovracanone BIM, in quanto sarebbe stato versato il corrispettivo per una potenza pari a 68.329 kW anziché di 246.619 kW;
ciò sarebbe dipeso sia dall'erroneo conteggio delle derivazioni a partire dal 1980, sia dall'aumento della potenza nominale derivante dall'applicazione dell'art. 1 co. 137 L. 228/2012.
Nella medesima nota, inoltre, l'ente resistente avrebbe riconosciuto di non essere in possesso della corografia del BIM Nera-Velino.
In seguito, in risposta alla richiesta di sospensione della Società, il , con nota Controparte_1 prot. 4291 del 7 luglio 2020, ha sospeso l'efficacia e la validità della nota del 17 aprile 2020 sino al
30 settembre 2020 e ha concesso un'ulteriore sospensione fino al 30 ottobre 2020.
2.- Premessa la natura tributaria del sovracanone BIM, la Società ricorrente ha proposto le seguenti censure in diritto così rubricate.
I. “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 52 E 53 DEL R.D. 11 DICEMBRE 1933, N. 1775 (T.U.) -
VIOLAZIONE DELLA LEGGE 959/1953 – VIOLAZIONE DEL D.M. PROT. N. 884/D.G. DEL 14
NOVEMBRE 1997 – VIOLAZIONE DEL R.D. 28 DICEMBRE 1931, N. 8131 – INCOMPETENZA
– VIOLAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE 925/1980 - VIOLAZIONE DELL'ART. 10 L. 212/2000 -
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DELL'ART.
21- QUINQUIES DELLA LEGGE 241/90 E S.M.I. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI
IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA SANCITI
DAGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 2934 C.C E
DELL'ART. 2948 C.C.
La ricorrente censura l'illegittimità della nota del 17.04.2020 del , avente ad Controparte_1 oggetto la richiesta di pagamento del sovracanone BIM relativamente alle derivazioni integrative dell'impianto di Cotilia, di (3.042 Kw), (1.814 Kw) e all'impianto di Galleto CP_4 Per_1
Velino (89.518,80 Kw). In particolare, eccepisce l'illegittimità della richiesta di pagamento, che si riferirebbe a derivazioni escluse dagli impianti soggetti al sovracanone BIM con il D.M. 14 dicembre
1954, integrato con D.M. 8 luglio 1974 e che, in ogni caso, “non alterano in alcun modo il sistema
3 idrico montano essendo l'utilizzo delle relative acque del tutto neutro, al pari di qualunque altra derivazione”. La parte precisa, altresì, di aver versato gli importi previsti dal DM 1997 ed evidenzia l'incompetenza del in relazione alla diversa quantificazione del dovuto. CP_1
La società ricorrente, inoltre, contesta la violazione del principio di affidamento di precipua rilevanza nella regolazione dell'attività della Pubblica Amministrazione. La parte evidenzia, altresì, la mancata dimostrazione da parte del della circostanza che gli impianti in oggetto rientrano nel BIM. CP_1
Infine, si eccepisce l'avvenuta prescrizione delle pretese di pagamento in relazione alle annualità precedenti al 2014; invero, si tratterebbe di un'ipotesi di prescrizione quinquennale, stante l'assenza di richieste di pagamento antecedenti al 29.12.2019.
II.- “VIOLAZIONE DELL'ART 7 DELLA LEGGE 212/2000 E DELL'ART. 1, COMMA 162,
DELLA LEGGE N. 296/2006 - DIFETTO DI CONTRADDITTORIO – ECCESSO DI POTERE
PER SVIAMENTO – ASSENZA DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE – ARBITRARIETÀ -
VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. - VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA”
La doglianza della società ricorrente si sofferma sul vizio di istruttoria e motivazione in relazione alla richiesta di pagamento dei sovracanoni BIM. In particolare, il contesterebbe Controparte_1 il mancato pagamento del sovracanone BIM per una ingente quantità di potenza in incremento pari a
178.290 FkW;
tuttavia, le ragioni poste a fondamento del calcolo del sovracanone non sarebbero esplicitate. Si afferma, dunque, che l'ente territoriale farebbe un generico riferimento all'entrata in vigore della L 228/2012. Infine, la parte ricorrente sottolinea che il non sarebbe stato in CP_1 possesso dei documenti utili ai fini del calcolo, nonostante la stessa società si sia resa parte diligente ai fini dell'acquisizione
III.- “ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART.
1. COMMA 137, DELLA LEGGE N.
228/2012 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 41 E 97 DELLA COSTITUZIONE E ARTT. 10
E 117 COMMA 1 DELLA COSTITUZIONE IN RELAZIONE ALL'ART. 1 DEL PROTOCOLLO
N. 1 E ART. 14 DELLA CEDU (CIRCA I PROFILI DI IRRAZIONALITÀ E
IRRAGIONEVOLEZZA, OLTRE CHE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO CON LE RESTANTI
FONTI RINNOVABILI PER QUEGLI IMPIANTI LE CUI OPERE DI PRESA NON ALTERANO
IL SISTEMA IDRICO DEL BACINO”
La società ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 137, l. 228/2012 per irrazionalità, irragionevolezza e disparità di trattamento della previsione con le restanti fonti rinnovabili. In particolare, la parte ha ricordato le ragioni storiche poste a fondamento della previsione
4 dei sovracanoni BIM, riconducibili ad una sostanziale compensazione economica in favore dei
Comuni e delle collettività danneggiate dallo sfruttamento intensivo della risorsa idrica. Secondo la parte, dunque, la norma snaturerebbe la ratio legis, imponendo l'obbligo di pagamento a tutte quelle concessioni avente una derivazione esterna al BIM, ma avente collocazione nel territorio comunale;
di conseguenza, aumenterebbe irrazionalmente il gettito senza, però, tener conto della funzione riparatrice posta a fondamento del sovracanone che si imporrebbe ad opere prive di legame con il contesto montano. Invero, si afferma che, nel caso di specie, il non rientrerebbe Controparte_1 neppure nella categoria dei comuni rivieraschi, quali comuni territorialmente interessati dagli impianti. In ciò si sostanzierebbe l'irrazionalità della norma che assoggetterebbe a sovracanone opere non impattanti e, come tali, non responsabili di alcun danno nei confronti dei soggetti beneficiari.
Inoltre, l'ulteriore censura di manifesta irrazionalità mossa alla norma attiene alla mancata previsione dei criteri e delle modalità di ripartizione dell'imposizione economica tra i Comuni beneficiari.
IV.- “ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA 137, DELLA LEGGE N.
228/2012 PER CONTRASTO AGLI ARTT. 3, 23, 53 32 E 41 DELLA COSTITUZIONE (PER I
PROFILI TRIBUTARI) E AGLI ARTT. 3, 41 E 117 DELLA COSTITUZIONE (IN MERITO AI
PROFILI DI ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA E LEGITTIMO AFFIDAMENTO)”.
La società ricorrente dubita, altresì, della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 137, l. 228/2012 deducendo un'incoerenza tra la prestazione imposta e la capacità economica del soggetto inciso.
Infatti, la norma inciderebbe negativamente sul soggetto tenuto al pagamento dell'imposta a fronte di un'immutata capacità contributiva, in contrasto con l'art. 53 Cost. Tale operazione, inoltre, sarebbe finalizzata al recupero di risorse per opere già avviate. In ciò si sostanzierebbe sia una violazione del principio di legittimo affidamento dei concessionari, sia un'alterazione dei rapporti di concorrenza tra le imprese per come garantito dall'art. 41 Cost.
V.- “ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA 137, DELLA LEGGE N.
228/2012 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 41, 10 E 117 COSTITUZIONE CON
RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI DI DIRITTO COMUNITARIO – VIOLAZIONE DEGLI
ARTT. 3, 101 E 102 TFUE E AL PROTOCOLLO (N. 27) SUL MERCATO INTERNO E SULLA
CONCORRENZA”.
La parte ricorrente propone un'ulteriore questione di costituzionalità con relativa violazione della normativa comunitaria in riferimento alle norme poste a tutela della concorrenza. Si sostiene, infatti, che, per effetto della disposizione richiamata, il concessionario italiano subirebbe una discriminazione rispetto ad un operatore comunitario che operi in altro Stato membro dell'Unione.
5 Invero, il soggetto italiano si troverebbe ad operare senza la certezza del diritto e senza la possibilità di effettuare una valutazione comparativa adeguata dell'alea concessoria, intesa nella sua interezza.
VI.- “ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA 137, DELLA LEGGE N.
228/2012 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 10 E 117 COSTITUZIONE IN RELAZIONE
ALL'ART. 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CEDU (PROTEZIONE ELLA PROPRIETÀ) E IN
RELAZIONE ALL'ART. 17 DELLA CARTA DI NIZZA”.
Infine, il ricorrente eccepisce l'incostituzionalità per illegittima ingerenza dello Stato, a fronte di carenza di pubblica utilità. La parte sostiene l'insussistenza di correlazione con l'aumento della redditività delle imprese destinatarie della misura;
si dovrebbe, dunque, escludere che il solo interesse economico, seppur pubblicistico, possa giustificare una disposizione che celerebbe una finalità espropriatrice.
3.- Il non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. Controparte_1
4.-Pregiudizialmente, questa Corte ritiene di dover disattendere, in quanto manifestamente infondate, le eccezioni di legittimità costituzionale relative all'art. 1, comma 137, l. 228/2012, dedotte sotto vari profili da parte ricorrente ai motivi sub 3), 4), 5) e 6) dell'atto di impugnazione, alla luce delle pronunce della Suprema Corte già intervenute in materia.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 137, della legge n. 228 del 2012. La norma, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha esteso i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 1953, n. 959, “a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220
kW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato”.
La giurisprudenza ha, dunque, affermato, che la norma “è conforme ai principi costituzionali in quanto configura una prestazione patrimoniale imposta, avente natura tributaria, con la conseguenza che la relativa disciplina - espressione della potestà legislativa nelle materie di
"armonizzazione dei bilanci pubblici" e "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" ex art.117, Cost. - è rimessa alla discrezionalità del legislatore nel rispetto, come avvenuto nel caso di specie, dei canoni di non arbitrarietà o irrazionalità della scelta legislativa, limitandosi la norma a reintrodurre l'originario sistema del T.U. e, in particolare, l'onere del pagamento del sovracanone per tutti gli impianti, senza discrimine altimetrico, rendendo omogenee
6 le posizioni di tutti i Comuni e di tutti gli impianti del bacino» (Cass. Sez. Un. n. 34475 del
27.12.2019, nonché Cass. Sez. Un. sent n. 16157 del 19.06.2018).
Orbene, in relazione alla violazione del principio di non discriminazione ex art. 3 Cost., è stato già affermato che “non v'è alcuna discriminazione, essendo le imprese idroelettriche tutte sullo stesso piano nel mercato interno e non essendovi armonizzazione eurounitaria dell'imposizione fiscale sul punto.”. Si afferma, altresì, che “ricorrono i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per qualificare come tributari alcuni prelievi: a) doverosità della prestazione;
b) mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti;
c) collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante. L'obbligo di pagamento del sovracanone … sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla p.a. spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il quantum del corrispettivo»
(si veda Cass. Civ., SS.UU 16157/2018).
Per ciò che concerne, la violazione dell'art. 41 Cost., il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha affermato che “non è … precluso al legislatore di modificare la ratio e l'ambito di applicazione di una prestazione patrimoniale imposta qualora – come nel caso di specie – la modifica non sia manifestamente arbitraria, ma anzi ispirata all'esigenza costituzionalmente rilevante di finanziare
l'autonomia locale» (TSAP, Sent. n. 164/2014);
Ancora, con riferimento all'asserita contrarietà della norma di cui trattasi all'art. 53 Cost, si è sostenuto che “non appare dubitabile che lo svolgimento di attività di impresa sulla base di una concessione di derivazione sia di per sé sintomatica di capacità contributiva;
né potrebbe predicarsi la immodificabilità delle condizioni della concessione per rendere omogeneo il trattamento riservato
a impianti ubicati nell'ambito di comuni il cui territorio sia solo in parte rientrante nell'area del
Consorzio BIM” (Così, Cass. SS. UU, Ord. n. 16261/2020; si veda pure TSAP, Sent. 164/2014, sent.,
n. 163/2016 e sent. n. 108/2016).
In ogni caso, la Corte costituzionale ha ritenuto prive di arbitrarietà e irragionevolezza quelle norme tributarie contemplanti prestazioni patrimoniali imposte, che rispettino il requisito della capacità contributiva in funzione della determinazione dell'obbligo tributario. In altri termini, ciò che rileva è
l'eliminazione di possibili sperequazioni a fronte di posizioni omogenee;
al contrario, sono ritenute giustificabili le eventuali diversificazioni di tale obbligo, in caso di situazioni che esprimono un'accresciuta capacità contributiva (Si veda Corte cost. n. 153/2018 e n. 17/2018).
Pertanto, gli interventi del legislatore finalizzati ad adeguare i canoni di godimento dei beni pubblici sono generalmente considerati conformi agli artt. 3 e 97 Cost., poiché consentono allo Stato di ottenere una maggiorazione delle entrate (Sul punto, Corte cost. n. 29/2017). Inoltre, secondo la Corte rientrano nell'ambito di discrezionalità del legislatore sia l'individuazione delle situazioni
7 significative della capacità contributiva, sia la determinazione dell'entità dell'onere tributario, con il limite della non arbitrarietà o irrazionalità della scelta legislativa (Corte Cost., n. 23/2005).
Nel caso che qui ci occupa, si ritiene rispettato il principio di ragionevolezza;
infatti, la legge di stabilità 2013 ha esteso il sovracanone a tutti gli impianti di produzione superiori a una determinata potenza nominale media, le cui opere di presa ricadono in tutto o in parte nei territori di Comuni compresi in un bacino imbrifero montano, indipendentemente dalla quota altimetrica. In questo modo si è compiuta un'operazione di razionalizzazione della disciplina nazionale: sono stati ripresi e rielaborati gli originari principi informatori del testo unico del 1933 e sono state eliminate le criticità che caratterizzavano la legislazione del 1953.
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale avente quali parametri le fonti Ue, si deve rilevare che, nel caso che qui ci occupa, non si verte in materia di tributi armonizzati e non sussistono direttive regolatrici della materia (Cass. SS.UU., sentenza n. 16261/20).
Pertanto, si deve escludere la violazione degli art. 56 TFUE e artt. 101 e 102 TFUE in quanto il sovracanone non costituisce né una restrizione alla libera prestazione dei servizi, né mina la correttezza della concorrenza.
Inoltre, nella prospettiva comunitaria, sempre sotto l'aspetto relativo alla competenza, la Corte Edu ha collocato la materia tributaria all'interno del cd. «nucleo duro» delle prerogative della potestà pubblica, tale per cui si riconosce al rapporto tra il contribuente e la collettività una natura autoritativa predominante (Si veda Corte EDU, sent. 12.7.2001, Ferrazzini c. Italia). Di conseguenza, agli Stati è riconosciuta un'ampia discrezionalità, entro i confini della riserva di legge sostanziale e del rispetto di taluni diritti fondamentali.
Per ciò che concerne l'asserita violazione del principio di affidamento, si deve condividere il filone interpretativo secondo cui non può essere riconosciuto un legittimo affidamento agli operatori sulla mancanza totale di modifiche normative;
invero, il principio di certezza del diritto non impone l'assenza di modifiche normative ma, piuttosto, che le stesse vengano effettuate dal legislatore nazionale tenendo conto delle situazioni specifiche degli operatori economici e prevedendo, nel caso, eventuali adeguamenti alla loro introduzione (Sul punto, CGUE, 11.06.2015, Berlington Hungary
Tanécsadó és Szolgéltató). In questa prospettiva, la CGUE ha previsto che, quando una direttiva riconosce ampio potere agli Stati membri in ambito fiscale, una modifica legislativa adottata in conformità della stessa non può essere considerata imprevedibile (Corte giustizia, 29.04.2004,
e ). Persona_2 Persona_3
Alla luce di tali considerazioni, tutte le questioni di legittimità costituzionali sollevate sono da ritenere manifestamente infondate.
8 6.- In via preliminare, dev'essere dichiarata la decorrenza della prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n.
4, c.c.; infatti, tale prestazione ha natura di prestazione periodica imposta che non esige, per la sua liquidazione, alcun ulteriore accertamento dei presupposti di fatto, ma solo il rilevamento della perdurante attività della concessione di derivazione (T.S.A.P. sent. 3/2024).
Orbene, il con la nota n. prot. 2380 del 17.04.2020 ha richiesto per la prima Controparte_1 volta il pagamento di complessivi euro 239.480,71 a titolo di sovracanone BIM, per il periodo che va dal 1980 al 2020.
Prima di tale data non vi è riscontro dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Dunque, considerato che gli importi maturano semestralmente, essi sono dovuti a far data dal secondo semestre del 2015.
Risultano dunque prescritti i sovracanoni richiesti dal 1980 al 31.12.2012 in virtù della parziale mancata applicazione dell'art. 1, comma 8, della legge 27.12.1953, n. 959, mentre residua il vaglio di quanto dovuto ex art. 1, comma 137 legge n. 228 del 2012 per le ultime 5 annualità (non prescritte).
Alla luce delle considerazioni appena esposte, il motivo è, dunque, in parte fondato e merita accoglimento.
7.- É di contro infondato il secondo motivo di doglianza.
Le censure relative alla violazione delle regole sul procedimento amministrativo e dello Statuto del contribuente per ciò che concerne l'attività istruttoria e di obbligo di motivazione difatti non hanno pregio. Orbene, sulla contestazione relativa al deficit di istruttoria, si deve rilevare che, premessa la natura di tributo “non armonizzato”, il nostro ordinamento fiscale non impone all'ente impositore un generale obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. (In questo senso, Cass. Sez.
UU. n. 24823/2015). Invero, la liquidazione del sovracanone avviene sulla scorta di dati documentali noti e in base a un mero calcolo aritmetico rispetto a parametri legali;
pertanto, si ritiene la stessa sovrapponibile a pieno titolo ai c.d. “accertamenti a tavolino” che, come tali, non richiedono contraddittorio endoprocedimentale;
le garanzie ex art. 12, comma 7, dello Statuto operano, infatti, solo per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali che hanno luogo nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente (Si veda Cass. Sez. U.
n. 24823/2015). Alla luce di tale ricostruzione, dunque, si ritiene che, contrariamente a quanto contestato dalla società, non era necessario esplicitare le ragioni del calcolo del sovracanone BIM.
Nella stessa prospettiva, si ritiene assertiva e generica la contestazione relativa alla circostanza per cui il avrebbe effettuato il conteggio senza la necessaria documentazione. Infatti, si CP_1 rammenta che l'art. 1, comma 137, l. 228/2012, prevede l'obbligo del pagamento dei sovracanoni di tutte le derivazioni rientranti nel bacino imbrifero, ancorché al di fuori del perimetro montano.
9 Non si può accogliere neppure la doglianza, anch'essa generica, relativa al deficit di motivazione dal momento che l'ente territoriale esplicita in maniera adeguata le ragioni in fatto e in diritto poste a sostegno della richiesta di pagamento.
8.- In relazione alle pretese economiche aventi come fondamento l'art. 1, comma 137, della legge n.
228 del 2012 – che ha esteso i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, “a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato” – ferma la prescrizione per le annualità che precedono il secondo semestre del 2015, giova rammentare che secondo la Suprema Corte: “In tema di interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, il presupposto necessario per l'applicazione del sovracanone agli impianti di energia elettrica indicati all'art. 1, comma 137, della l. n. 228 del 2012, va individuato facendo riferimento unicamente al luogo di ubicazione delle opere di presa d'acqua, ovvero di quella parte di impianto idroelettrico la cui funzione è, per l'appunto, quella di prelevare l'acqua mediante l'operazione di captazione” (si veda
S.U. n. 15372/2022).
La sussistenza di dette condizioni non è specificamente contestata dalla ricorrente che incentra, piuttosto, le proprie critiche sull'assenza di conseguenze pregiudizievoli per la comunità e sulla illegittimità del provvedimento impositivo in via derivata dall'asserita illegittimità della menzionata disposizione legislativa (su cui si è detto prima).
Ne consegue che la ricorrente è tenuta a pagare a tale titolo i sovracanoni ex art. 1, comma 137, legge n. 228 del 2012, dal secondo semestre del 2015 (quantificati dal nel complessivo importo di CP_1
€ 61.677,08 per le annualità dal 2013 al 2020).
9.- In definitiva, il ricorso è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
10.- La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale regionale delle acque pubbliche, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara prescritti gli importi richiesti dal con nota n. prot. 2380 in Controparte_1 data 17.04.2020 anteriori al secondo semestre del 2015;
2) Rigetta per il resto la domanda della ricorrente;
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 18.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
10
Corte di Appello di Roma
Il TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
Cosi composto
Franco Petrolati Presidente
Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ing. Filippo Cascone Esperto ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 725 dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 16 settembre 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Cassar (C.F. Parte_1 P.IVA_1
), Avv. Mattia Malinverni (C.F. ) ed Avv. Alessandro C.F._1 C.F._2
Boso Caretta (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._3
Alessandro Boso Caretta in Roma, Via dei Due Macelli n° 66, giusta procura in atti ricorrente
E
(C.F./P.IVA: ), in persona del sindaco p.-t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
Resistente-contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con il ricorso introduttivo, mpugna la nota del di , n. prot. Parte_1 CP_1 CP_1
2380 del 17.04.2019, avente ad oggetto “BIM Nera-Velino. . Applicazione delle Controparte_2 leggi: -27.12.1953 n. 959 – art. 1 – comma 8 e – 24.12.2012 n. 228 – Art. 1 comma 137” la cui efficacia è stata sospesa, da ultimo, con nota prot. n. 6115 del 30 settembre 2020 fino al 30 ottobre
2020 e chiede accertarsi l'illegittimità della pretesa di pagamento di ogni somma richiesta a titolo di
1 sovracanone BIM, previa sospensione del giudizio e rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 137, della l. 228/2012 sollevate.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, parte ricorrente dichiara di essere titolare di concessioni idroelettriche, come descritte nell'allegato doc. 2 del ricorso introduttivo del presente giudizio, con riferimento alle quali, in attuazione della l. 959/1953, il ha imposto il pagamento dei cd. CP_3
“sovracanoni BIM”.
Nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14.11.1997 (prot. N. 884/D.G.), è riportato l'elenco degli impianti oggetto di concessione e soggetti al sovracanone BIM, nel quale sono inseriti gli impianti di Triponzio, Ponte Sargano, Preci, Sigillo-Posta, Galletto e Cotilia, considerati ai fini del calcolo dei sovracanoni BIM.
In seguito al citato D.M. 1997, la EN S.p.A. (dante causa dell'attuale ricorrente e, all'epoca, concessionaria) ha inviato, il 28.01.1998, al Ministero dei Lavori Pubblici, una lettera con la quale ha rappresentato l'inesattezza delle potenze contabilizzate per il calcolo dei sovracanoni per ciò che concerne l'impianto di , rilevando che la potenza su cui conteggiare il sovracanone BIM è di Pt_2
34.131 kW, non di 34.941 kW, in quanto alla potenza erroneamente riportata nel D.M. 1997 deve essere detratta la potenza del pompaggio per sollevare l'acqua del Medio Nera nel lago di Piediluco, come previsto dal R.D. 28 dicembre 1931, n. 8131.
Tale missiva non è stata opposta né dal , né dagli enti creditori del sovracanone BIM e CP_3 conseguentemente la società attuale ricorrente, come già il proprio dante causa, ha maturato il convincimento che su quella potenza dovesse essere correttamente calcolato il sovracanone BIM.
Pertanto, non sono stati contestati dai beneficiari dei pagamenti né gli importi pagati, né gli impianti relativi al calcolo del sovracanone.
L'odierna ricorrente precisa di aver corrisposto a titolo di canoni e sovracanoni fino al 2012 un ammontare complessivo pari ad Euro 8.180.139,41 annui, di cui Euro 2.038.318,60 a titolo di sovracanoni BIM. Al contrario, gli importi da corrispondere a solo titolo di sovracanone BIM sarebbero pari ad euro 7.813.363,22 annui.
Il Comune di , con nota del 19 dicembre 2019, ha rappresentato che la potenza nominale CP_1 media delle derivazioni concesse (che rappresenta la base del calcolo del sovracanone BIM) non corrisponderebbe a quella dell'atto di concessione;
pertanto, la Società EHY è stata invitata a comunicare il proprio punto di vista anche al fine di raggiungere un accordo transattivo.
In riscontro a tale nota del l'odierna ricorrente, in data 24 gennaio 2020, ha rilevato di aver CP_1 fatto legittimo affidamento sulla correttezza dei pagamenti effettuati dai concessionari che l'avevano
2 preceduta e che comunque fosse indispensabile copia della corografia allegata al D.M. 8 luglio 1974,
n. 644 ai fini della corretta valutazione della legittimità di quanto rappresentato dal CP_1
La Società ha, poi, informato il di essersi attivata presso il Ministero Controparte_1 dell'Ambiente – Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque (STA), per ottenere copia della corografia del BIM Nera – Velino.
Successivamente, in data 17 aprile 2020, nonostante la mancata trasmissione della predetta corografia da parte del Ministero dell'Ambiente, il con nota Prot. n. 2380 ha chiesto il Controparte_1 pagamento di Euro 239.480,71 a titolo di sovracanone BIM, in quanto sarebbe stato versato il corrispettivo per una potenza pari a 68.329 kW anziché di 246.619 kW;
ciò sarebbe dipeso sia dall'erroneo conteggio delle derivazioni a partire dal 1980, sia dall'aumento della potenza nominale derivante dall'applicazione dell'art. 1 co. 137 L. 228/2012.
Nella medesima nota, inoltre, l'ente resistente avrebbe riconosciuto di non essere in possesso della corografia del BIM Nera-Velino.
In seguito, in risposta alla richiesta di sospensione della Società, il , con nota Controparte_1 prot. 4291 del 7 luglio 2020, ha sospeso l'efficacia e la validità della nota del 17 aprile 2020 sino al
30 settembre 2020 e ha concesso un'ulteriore sospensione fino al 30 ottobre 2020.
2.- Premessa la natura tributaria del sovracanone BIM, la Società ricorrente ha proposto le seguenti censure in diritto così rubricate.
I. “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 52 E 53 DEL R.D. 11 DICEMBRE 1933, N. 1775 (T.U.) -
VIOLAZIONE DELLA LEGGE 959/1953 – VIOLAZIONE DEL D.M. PROT. N. 884/D.G. DEL 14
NOVEMBRE 1997 – VIOLAZIONE DEL R.D. 28 DICEMBRE 1931, N. 8131 – INCOMPETENZA
– VIOLAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE 925/1980 - VIOLAZIONE DELL'ART. 10 L. 212/2000 -
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DELL'ART.
21- QUINQUIES DELLA LEGGE 241/90 E S.M.I. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI
IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA SANCITI
DAGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 2934 C.C E
DELL'ART. 2948 C.C.
La ricorrente censura l'illegittimità della nota del 17.04.2020 del , avente ad Controparte_1 oggetto la richiesta di pagamento del sovracanone BIM relativamente alle derivazioni integrative dell'impianto di Cotilia, di (3.042 Kw), (1.814 Kw) e all'impianto di Galleto CP_4 Per_1
Velino (89.518,80 Kw). In particolare, eccepisce l'illegittimità della richiesta di pagamento, che si riferirebbe a derivazioni escluse dagli impianti soggetti al sovracanone BIM con il D.M. 14 dicembre
1954, integrato con D.M. 8 luglio 1974 e che, in ogni caso, “non alterano in alcun modo il sistema
3 idrico montano essendo l'utilizzo delle relative acque del tutto neutro, al pari di qualunque altra derivazione”. La parte precisa, altresì, di aver versato gli importi previsti dal DM 1997 ed evidenzia l'incompetenza del in relazione alla diversa quantificazione del dovuto. CP_1
La società ricorrente, inoltre, contesta la violazione del principio di affidamento di precipua rilevanza nella regolazione dell'attività della Pubblica Amministrazione. La parte evidenzia, altresì, la mancata dimostrazione da parte del della circostanza che gli impianti in oggetto rientrano nel BIM. CP_1
Infine, si eccepisce l'avvenuta prescrizione delle pretese di pagamento in relazione alle annualità precedenti al 2014; invero, si tratterebbe di un'ipotesi di prescrizione quinquennale, stante l'assenza di richieste di pagamento antecedenti al 29.12.2019.
II.- “VIOLAZIONE DELL'ART 7 DELLA LEGGE 212/2000 E DELL'ART. 1, COMMA 162,
DELLA LEGGE N. 296/2006 - DIFETTO DI CONTRADDITTORIO – ECCESSO DI POTERE
PER SVIAMENTO – ASSENZA DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE – ARBITRARIETÀ -
VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. - VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA”
La doglianza della società ricorrente si sofferma sul vizio di istruttoria e motivazione in relazione alla richiesta di pagamento dei sovracanoni BIM. In particolare, il contesterebbe Controparte_1 il mancato pagamento del sovracanone BIM per una ingente quantità di potenza in incremento pari a
178.290 FkW;
tuttavia, le ragioni poste a fondamento del calcolo del sovracanone non sarebbero esplicitate. Si afferma, dunque, che l'ente territoriale farebbe un generico riferimento all'entrata in vigore della L 228/2012. Infine, la parte ricorrente sottolinea che il non sarebbe stato in CP_1 possesso dei documenti utili ai fini del calcolo, nonostante la stessa società si sia resa parte diligente ai fini dell'acquisizione
III.- “ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART.
1. COMMA 137, DELLA LEGGE N.
228/2012 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 41 E 97 DELLA COSTITUZIONE E ARTT. 10
E 117 COMMA 1 DELLA COSTITUZIONE IN RELAZIONE ALL'ART. 1 DEL PROTOCOLLO
N. 1 E ART. 14 DELLA CEDU (CIRCA I PROFILI DI IRRAZIONALITÀ E
IRRAGIONEVOLEZZA, OLTRE CHE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO CON LE RESTANTI
FONTI RINNOVABILI PER QUEGLI IMPIANTI LE CUI OPERE DI PRESA NON ALTERANO
IL SISTEMA IDRICO DEL BACINO”
La società ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 137, l. 228/2012 per irrazionalità, irragionevolezza e disparità di trattamento della previsione con le restanti fonti rinnovabili. In particolare, la parte ha ricordato le ragioni storiche poste a fondamento della previsione
4 dei sovracanoni BIM, riconducibili ad una sostanziale compensazione economica in favore dei
Comuni e delle collettività danneggiate dallo sfruttamento intensivo della risorsa idrica. Secondo la parte, dunque, la norma snaturerebbe la ratio legis, imponendo l'obbligo di pagamento a tutte quelle concessioni avente una derivazione esterna al BIM, ma avente collocazione nel territorio comunale;
di conseguenza, aumenterebbe irrazionalmente il gettito senza, però, tener conto della funzione riparatrice posta a fondamento del sovracanone che si imporrebbe ad opere prive di legame con il contesto montano. Invero, si afferma che, nel caso di specie, il non rientrerebbe Controparte_1 neppure nella categoria dei comuni rivieraschi, quali comuni territorialmente interessati dagli impianti. In ciò si sostanzierebbe l'irrazionalità della norma che assoggetterebbe a sovracanone opere non impattanti e, come tali, non responsabili di alcun danno nei confronti dei soggetti beneficiari.
Inoltre, l'ulteriore censura di manifesta irrazionalità mossa alla norma attiene alla mancata previsione dei criteri e delle modalità di ripartizione dell'imposizione economica tra i Comuni beneficiari.
IV.- “ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA 137, DELLA LEGGE N.
228/2012 PER CONTRASTO AGLI ARTT. 3, 23, 53 32 E 41 DELLA COSTITUZIONE (PER I
PROFILI TRIBUTARI) E AGLI ARTT. 3, 41 E 117 DELLA COSTITUZIONE (IN MERITO AI
PROFILI DI ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA E LEGITTIMO AFFIDAMENTO)”.
La società ricorrente dubita, altresì, della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 137, l. 228/2012 deducendo un'incoerenza tra la prestazione imposta e la capacità economica del soggetto inciso.
Infatti, la norma inciderebbe negativamente sul soggetto tenuto al pagamento dell'imposta a fronte di un'immutata capacità contributiva, in contrasto con l'art. 53 Cost. Tale operazione, inoltre, sarebbe finalizzata al recupero di risorse per opere già avviate. In ciò si sostanzierebbe sia una violazione del principio di legittimo affidamento dei concessionari, sia un'alterazione dei rapporti di concorrenza tra le imprese per come garantito dall'art. 41 Cost.
V.- “ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA 137, DELLA LEGGE N.
228/2012 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 41, 10 E 117 COSTITUZIONE CON
RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI DI DIRITTO COMUNITARIO – VIOLAZIONE DEGLI
ARTT. 3, 101 E 102 TFUE E AL PROTOCOLLO (N. 27) SUL MERCATO INTERNO E SULLA
CONCORRENZA”.
La parte ricorrente propone un'ulteriore questione di costituzionalità con relativa violazione della normativa comunitaria in riferimento alle norme poste a tutela della concorrenza. Si sostiene, infatti, che, per effetto della disposizione richiamata, il concessionario italiano subirebbe una discriminazione rispetto ad un operatore comunitario che operi in altro Stato membro dell'Unione.
5 Invero, il soggetto italiano si troverebbe ad operare senza la certezza del diritto e senza la possibilità di effettuare una valutazione comparativa adeguata dell'alea concessoria, intesa nella sua interezza.
VI.- “ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA 137, DELLA LEGGE N.
228/2012 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 10 E 117 COSTITUZIONE IN RELAZIONE
ALL'ART. 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CEDU (PROTEZIONE ELLA PROPRIETÀ) E IN
RELAZIONE ALL'ART. 17 DELLA CARTA DI NIZZA”.
Infine, il ricorrente eccepisce l'incostituzionalità per illegittima ingerenza dello Stato, a fronte di carenza di pubblica utilità. La parte sostiene l'insussistenza di correlazione con l'aumento della redditività delle imprese destinatarie della misura;
si dovrebbe, dunque, escludere che il solo interesse economico, seppur pubblicistico, possa giustificare una disposizione che celerebbe una finalità espropriatrice.
3.- Il non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. Controparte_1
4.-Pregiudizialmente, questa Corte ritiene di dover disattendere, in quanto manifestamente infondate, le eccezioni di legittimità costituzionale relative all'art. 1, comma 137, l. 228/2012, dedotte sotto vari profili da parte ricorrente ai motivi sub 3), 4), 5) e 6) dell'atto di impugnazione, alla luce delle pronunce della Suprema Corte già intervenute in materia.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 137, della legge n. 228 del 2012. La norma, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha esteso i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 1953, n. 959, “a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220
kW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato”.
La giurisprudenza ha, dunque, affermato, che la norma “è conforme ai principi costituzionali in quanto configura una prestazione patrimoniale imposta, avente natura tributaria, con la conseguenza che la relativa disciplina - espressione della potestà legislativa nelle materie di
"armonizzazione dei bilanci pubblici" e "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" ex art.117, Cost. - è rimessa alla discrezionalità del legislatore nel rispetto, come avvenuto nel caso di specie, dei canoni di non arbitrarietà o irrazionalità della scelta legislativa, limitandosi la norma a reintrodurre l'originario sistema del T.U. e, in particolare, l'onere del pagamento del sovracanone per tutti gli impianti, senza discrimine altimetrico, rendendo omogenee
6 le posizioni di tutti i Comuni e di tutti gli impianti del bacino» (Cass. Sez. Un. n. 34475 del
27.12.2019, nonché Cass. Sez. Un. sent n. 16157 del 19.06.2018).
Orbene, in relazione alla violazione del principio di non discriminazione ex art. 3 Cost., è stato già affermato che “non v'è alcuna discriminazione, essendo le imprese idroelettriche tutte sullo stesso piano nel mercato interno e non essendovi armonizzazione eurounitaria dell'imposizione fiscale sul punto.”. Si afferma, altresì, che “ricorrono i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per qualificare come tributari alcuni prelievi: a) doverosità della prestazione;
b) mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti;
c) collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante. L'obbligo di pagamento del sovracanone … sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla p.a. spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il quantum del corrispettivo»
(si veda Cass. Civ., SS.UU 16157/2018).
Per ciò che concerne, la violazione dell'art. 41 Cost., il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha affermato che “non è … precluso al legislatore di modificare la ratio e l'ambito di applicazione di una prestazione patrimoniale imposta qualora – come nel caso di specie – la modifica non sia manifestamente arbitraria, ma anzi ispirata all'esigenza costituzionalmente rilevante di finanziare
l'autonomia locale» (TSAP, Sent. n. 164/2014);
Ancora, con riferimento all'asserita contrarietà della norma di cui trattasi all'art. 53 Cost, si è sostenuto che “non appare dubitabile che lo svolgimento di attività di impresa sulla base di una concessione di derivazione sia di per sé sintomatica di capacità contributiva;
né potrebbe predicarsi la immodificabilità delle condizioni della concessione per rendere omogeneo il trattamento riservato
a impianti ubicati nell'ambito di comuni il cui territorio sia solo in parte rientrante nell'area del
Consorzio BIM” (Così, Cass. SS. UU, Ord. n. 16261/2020; si veda pure TSAP, Sent. 164/2014, sent.,
n. 163/2016 e sent. n. 108/2016).
In ogni caso, la Corte costituzionale ha ritenuto prive di arbitrarietà e irragionevolezza quelle norme tributarie contemplanti prestazioni patrimoniali imposte, che rispettino il requisito della capacità contributiva in funzione della determinazione dell'obbligo tributario. In altri termini, ciò che rileva è
l'eliminazione di possibili sperequazioni a fronte di posizioni omogenee;
al contrario, sono ritenute giustificabili le eventuali diversificazioni di tale obbligo, in caso di situazioni che esprimono un'accresciuta capacità contributiva (Si veda Corte cost. n. 153/2018 e n. 17/2018).
Pertanto, gli interventi del legislatore finalizzati ad adeguare i canoni di godimento dei beni pubblici sono generalmente considerati conformi agli artt. 3 e 97 Cost., poiché consentono allo Stato di ottenere una maggiorazione delle entrate (Sul punto, Corte cost. n. 29/2017). Inoltre, secondo la Corte rientrano nell'ambito di discrezionalità del legislatore sia l'individuazione delle situazioni
7 significative della capacità contributiva, sia la determinazione dell'entità dell'onere tributario, con il limite della non arbitrarietà o irrazionalità della scelta legislativa (Corte Cost., n. 23/2005).
Nel caso che qui ci occupa, si ritiene rispettato il principio di ragionevolezza;
infatti, la legge di stabilità 2013 ha esteso il sovracanone a tutti gli impianti di produzione superiori a una determinata potenza nominale media, le cui opere di presa ricadono in tutto o in parte nei territori di Comuni compresi in un bacino imbrifero montano, indipendentemente dalla quota altimetrica. In questo modo si è compiuta un'operazione di razionalizzazione della disciplina nazionale: sono stati ripresi e rielaborati gli originari principi informatori del testo unico del 1933 e sono state eliminate le criticità che caratterizzavano la legislazione del 1953.
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale avente quali parametri le fonti Ue, si deve rilevare che, nel caso che qui ci occupa, non si verte in materia di tributi armonizzati e non sussistono direttive regolatrici della materia (Cass. SS.UU., sentenza n. 16261/20).
Pertanto, si deve escludere la violazione degli art. 56 TFUE e artt. 101 e 102 TFUE in quanto il sovracanone non costituisce né una restrizione alla libera prestazione dei servizi, né mina la correttezza della concorrenza.
Inoltre, nella prospettiva comunitaria, sempre sotto l'aspetto relativo alla competenza, la Corte Edu ha collocato la materia tributaria all'interno del cd. «nucleo duro» delle prerogative della potestà pubblica, tale per cui si riconosce al rapporto tra il contribuente e la collettività una natura autoritativa predominante (Si veda Corte EDU, sent. 12.7.2001, Ferrazzini c. Italia). Di conseguenza, agli Stati è riconosciuta un'ampia discrezionalità, entro i confini della riserva di legge sostanziale e del rispetto di taluni diritti fondamentali.
Per ciò che concerne l'asserita violazione del principio di affidamento, si deve condividere il filone interpretativo secondo cui non può essere riconosciuto un legittimo affidamento agli operatori sulla mancanza totale di modifiche normative;
invero, il principio di certezza del diritto non impone l'assenza di modifiche normative ma, piuttosto, che le stesse vengano effettuate dal legislatore nazionale tenendo conto delle situazioni specifiche degli operatori economici e prevedendo, nel caso, eventuali adeguamenti alla loro introduzione (Sul punto, CGUE, 11.06.2015, Berlington Hungary
Tanécsadó és Szolgéltató). In questa prospettiva, la CGUE ha previsto che, quando una direttiva riconosce ampio potere agli Stati membri in ambito fiscale, una modifica legislativa adottata in conformità della stessa non può essere considerata imprevedibile (Corte giustizia, 29.04.2004,
e ). Persona_2 Persona_3
Alla luce di tali considerazioni, tutte le questioni di legittimità costituzionali sollevate sono da ritenere manifestamente infondate.
8 6.- In via preliminare, dev'essere dichiarata la decorrenza della prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n.
4, c.c.; infatti, tale prestazione ha natura di prestazione periodica imposta che non esige, per la sua liquidazione, alcun ulteriore accertamento dei presupposti di fatto, ma solo il rilevamento della perdurante attività della concessione di derivazione (T.S.A.P. sent. 3/2024).
Orbene, il con la nota n. prot. 2380 del 17.04.2020 ha richiesto per la prima Controparte_1 volta il pagamento di complessivi euro 239.480,71 a titolo di sovracanone BIM, per il periodo che va dal 1980 al 2020.
Prima di tale data non vi è riscontro dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Dunque, considerato che gli importi maturano semestralmente, essi sono dovuti a far data dal secondo semestre del 2015.
Risultano dunque prescritti i sovracanoni richiesti dal 1980 al 31.12.2012 in virtù della parziale mancata applicazione dell'art. 1, comma 8, della legge 27.12.1953, n. 959, mentre residua il vaglio di quanto dovuto ex art. 1, comma 137 legge n. 228 del 2012 per le ultime 5 annualità (non prescritte).
Alla luce delle considerazioni appena esposte, il motivo è, dunque, in parte fondato e merita accoglimento.
7.- É di contro infondato il secondo motivo di doglianza.
Le censure relative alla violazione delle regole sul procedimento amministrativo e dello Statuto del contribuente per ciò che concerne l'attività istruttoria e di obbligo di motivazione difatti non hanno pregio. Orbene, sulla contestazione relativa al deficit di istruttoria, si deve rilevare che, premessa la natura di tributo “non armonizzato”, il nostro ordinamento fiscale non impone all'ente impositore un generale obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. (In questo senso, Cass. Sez.
UU. n. 24823/2015). Invero, la liquidazione del sovracanone avviene sulla scorta di dati documentali noti e in base a un mero calcolo aritmetico rispetto a parametri legali;
pertanto, si ritiene la stessa sovrapponibile a pieno titolo ai c.d. “accertamenti a tavolino” che, come tali, non richiedono contraddittorio endoprocedimentale;
le garanzie ex art. 12, comma 7, dello Statuto operano, infatti, solo per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali che hanno luogo nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente (Si veda Cass. Sez. U.
n. 24823/2015). Alla luce di tale ricostruzione, dunque, si ritiene che, contrariamente a quanto contestato dalla società, non era necessario esplicitare le ragioni del calcolo del sovracanone BIM.
Nella stessa prospettiva, si ritiene assertiva e generica la contestazione relativa alla circostanza per cui il avrebbe effettuato il conteggio senza la necessaria documentazione. Infatti, si CP_1 rammenta che l'art. 1, comma 137, l. 228/2012, prevede l'obbligo del pagamento dei sovracanoni di tutte le derivazioni rientranti nel bacino imbrifero, ancorché al di fuori del perimetro montano.
9 Non si può accogliere neppure la doglianza, anch'essa generica, relativa al deficit di motivazione dal momento che l'ente territoriale esplicita in maniera adeguata le ragioni in fatto e in diritto poste a sostegno della richiesta di pagamento.
8.- In relazione alle pretese economiche aventi come fondamento l'art. 1, comma 137, della legge n.
228 del 2012 – che ha esteso i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, “a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato” – ferma la prescrizione per le annualità che precedono il secondo semestre del 2015, giova rammentare che secondo la Suprema Corte: “In tema di interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, il presupposto necessario per l'applicazione del sovracanone agli impianti di energia elettrica indicati all'art. 1, comma 137, della l. n. 228 del 2012, va individuato facendo riferimento unicamente al luogo di ubicazione delle opere di presa d'acqua, ovvero di quella parte di impianto idroelettrico la cui funzione è, per l'appunto, quella di prelevare l'acqua mediante l'operazione di captazione” (si veda
S.U. n. 15372/2022).
La sussistenza di dette condizioni non è specificamente contestata dalla ricorrente che incentra, piuttosto, le proprie critiche sull'assenza di conseguenze pregiudizievoli per la comunità e sulla illegittimità del provvedimento impositivo in via derivata dall'asserita illegittimità della menzionata disposizione legislativa (su cui si è detto prima).
Ne consegue che la ricorrente è tenuta a pagare a tale titolo i sovracanoni ex art. 1, comma 137, legge n. 228 del 2012, dal secondo semestre del 2015 (quantificati dal nel complessivo importo di CP_1
€ 61.677,08 per le annualità dal 2013 al 2020).
9.- In definitiva, il ricorso è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
10.- La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale regionale delle acque pubbliche, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara prescritti gli importi richiesti dal con nota n. prot. 2380 in Controparte_1 data 17.04.2020 anteriori al secondo semestre del 2015;
2) Rigetta per il resto la domanda della ricorrente;
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 18.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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