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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/03/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1726/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1726/2021 promossa da:
, C.F./P. IVA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Capece (C.F. ; pec: C.F._1
) e Stefano Capece (C.F. ; pec: Email_1 C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Email_2
Roma (RM), alla Via della Giuliana n. 37
APPELLANTE
CONTRO
C.F./P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Taurini (C.F. , C.F._3
pec: e Maurizio Hazan (C.F. , pec: Email_3 C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Email_4
Nicoletta Pescatore (C.F. ) in Avellino al Corso Vittorio Emanuele n. 39 C.F._5
APPELLATA
NONCHE'
, C.F. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_2 C.F._6
disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Marchesano (C.F. ; pec: C.F._7
e Giuseppe Maffei (C.F. ; pec: Email_5 C.F._8
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo Email_6
sito in Solofra (Av) alla Piazza Municipio n. 41
pagina 1 di 9 APPELLATA
E
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 2201/2020 - emessa dal Giudice di Pace di Avellino a definizione del procedimento di primo grado avente R.G. 2386/2018, depositata in data 29.10.2020 e non notificata - con la quale è stata rigettata la domanda da esso proposta e sono state interamente compensate le spese di lite tra le parti del giudizio.
L'appellante ha impugnato la predetta sentenza rassegnando le seguenti conclusioni:
1. riformare la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 2201/2020 e per tale effetto:
2. condannare i convenuti al pagamento della somma di €. 1.024,80 per rimborso spese di noleggio;
3. con maggiorazione di rivalutazione e interessi legali dalla data del sinistro al saldo;
4. con vittoria di spese, compensi professionali, gravati di IVA, Cassa Avvocati e spese generali del 15% del doppio grado giudizio da distrarsi in favore dell'Avvocato Michele Capece che si dichiara antistatario”.
Si è costituita l'impresa assicuratrice che ha eccepito l'inammissibilità del Controparte_1 gravame per violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c., l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e in ogni caso l'infondatezza dell'appello, invocandone per l'effetto il rigetto. Le eccezioni e le difese di cui sopra sono state proposte anche da con la propria comparsa di costituzione e risposta Controparte_2
tempestivamente depositata.
L'appellata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame, ha altresì chiesto CP_2
di essere manlevata da ogni avversaria pretesa dalla e/o dalla propria Controparte_1
compagnia Rilevato che la non fosse stata citata in giudizio, la Controparte_3 CP_3 scrivente ha disposto la notifica dell'atto di citazione in appello alla compagnia assicuratrice ed ha rinviato per la verifica all'udienza del 09.02.2022. Ad esito di detta udienza, verificata l'avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti dell'assicurazione, questo Giudice ha dichiarato la pagina 2 di 9 contumacia di ed ha rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni. Precisate le CP_3 conclusioni all'udienza del 05.12.2024, la scrivente ha trattenuto la causa per la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
§ Sull'ammissibilità del gravame
Alla luce delle eccezioni sollevate dalle parti appellate, occorre preliminarmente soffermarsi sull'ammissibilità dell'appello. Le appellate deducono in primis l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c., atteso che il Giudice di prime cure ha pronunciato secondo equità e che l'appello avrebbe potuto essere proposto esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Di contro l'appellante - secondo la prospettazione avversaria - si sarebbe limitato a censurare la motivazione della sentenza impugnata soltanto sotto il profilo di un'erronea valutazione degli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio di primo grado.
Si premette che “per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità,
e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339 c.p.c., comma 3, occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 c.p.c. e seg…” (ex pluribus, Cass., Sez. VI, 12.02.2018 n. 3290). Considerando anche il principio giurisprudenziale sopra richiamato, non vi è dubbio che il Giudice di prime cure abbia pronunciato secondo equità a mente dell'art. 113, comma 2, c.p.c. in quanto il valore della domanda azionata non eccede(va) l'importo di €. 1.1000,00. Trova, dunque, applicazione l'art. 339, comma 3,
c.p.c. secondo cui “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Con particolare riferimento ai “principi regolatori della materia”, la Suprema Corte ha di recente affermato come “in tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato pagina 3 di 9 nel disciplinare la materia. Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato, e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione” (cfr. Cass. civ. ord. 34432/2022).
Orbene, a ben vedere, nel caso di specie l'impugnazione di parte appellante si fonda sulla violazione dell'art. 2056 c.c., norma pacificamente rientrante tra i principi regolatori della responsabilità civile secondo la giurisprudenza di legittimità per la quale “la questione concernente l'individuazione del danno risarcibile, ed anche quella di quali siano le regole per provarlo, attiene ai principi informatori della materia, con quel che ne consegue in fatto di appellabilità.” (cfr. Cassazione civile sez. III,
19/09/2022, n. 27389). La ratio dell'art. 2056, invero, è applicare all'illecito aquiliano la medesima disciplina dettata per l'illecito contrattuale in punto di individuazione e valutazione del danno risarcibile.
Quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. - reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni - va qui rammentato che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello considerata dalla norma è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c. (ex multis Corte appello Firenze sez. IV, 27/03/2023, n. 613).
L'appello, pertanto, va dichiarato ammissibile.
§ Nel merito
1. Con l'unico motivo di gravame proposto, l'appellante censura la sentenza di primo grado sotto il profilo dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie acquisite in giudizio e dell'erronea applicazione dei principi giurisprudenziali consolidatisi in materia di risarcimento del danno da fermo tecnico. Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure sarebbe incorso in una contraddizione logico- giuridica laddove ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte per cui “il danno da fermo tecnico pagina 4 di 9 di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinunzia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo” (cfr. Cass. 5447/2020) per poi negare rilevanza probatoria alla fattura per il noleggio di auto sostitutiva n. 230/2017 del 30.06.2017 prodotta agli atti.
Nel disconoscere rilievo probatorio al richiamato documento contabile, il primo Giudicante ha così statuito: “tale fattura contiene soltanto l'indicazione della durata del noleggio (gg. 12) di una vettura per fermo tecnico e attesa ricambi, senza specificare quando è avvenuto tale noleggio. La durata di esso sembrerebbe condizionata, come motivato nella fattura, anche all'attesa dei ricambi. La prova del danno da fermo tecnico quale danno conseguente al sinistro deve consistere nell'effettiva necessità di acquisire un'auto sostitutiva soltanto per il periodo di riparazione dell'auto incidentata. La sola fattura allegata in atti non può costituire prova del contratto di noleggio intervenuto tra il dante causa
e la società che ha emesso la fattura per il tempo necessario per la riparazione del Testimone_1
veicolo incidentato. La fattura costituisce un atto proveniente da un terzo, che non assume valore probatorio in ordine al rapporto obbligatorio cui essa si riferisce ed all'importo in essa indicato, in presenza di contestazioni specifiche mosse. Nemmeno risulta dedotto ed allegato che l'importo indicato nella fattura sia stato versato alla società intestataria di essa. Non risultano allegate al processo prove orali o documentali in ordine al periodo in cui è intervenuta la riparazione del veicolo incidentato ed alla sua durata effettiva ed in ordine al contratto di noleggio di altra autovettura nello stesso periodo della riparazione, atteso che una durata maggiore del noleggio aggraverebbe il danno”.
Le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata e sopra enunciate non sono condivisibili per le ragioni che seguono. In punto di diritto, va osservato che costituisce ius receptum che il c.d. danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto che un veicolo sia stato inutilizzato dal proprietario per un certo lasso di tempo;
come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato (cfr. Cass., sentenza n. 17135/2011). La Suprema Corte ha poi specificato il summenzionato principio con riguardo al danno derivante dalla necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo, ribadendo che anche tale danno non sia in re ipsa e vada allegato e provato.
Nello specifico, con la sentenza n.27389 del 19.09.2022, la Corte di Cassazione ha tracciato il discrimen tra danno in re ipsa e danno presunto, affermando quanto segue: “che il danneggiato non
pagina 5 di 9 debba limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo di trasporto, è pacifico (oltre alla già citata Cass. n. 20620/ 2015; Cass. n.
124 del 2016, ed infine Cass. n. 9348 del 2019, poi Cass. 17897/ 2020, nei motivi): egli deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo. Questa dimostrazione è però sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo. Dire che la spesa sostenuta per il noleggio è, presuntivamente, danno conseguente al fermo tecnico, non significa ammettere un danno in re ipsa, ma ammettere un danno presunto, che è altra cosa: dal fermo tecnico della vettura si induce, secondo regole di comune esperienza, che il danneggiato ha noleggiato altra vettura per rimediare al fermo tecnico della propria.”
Venendo alla vicenda fattuale, è documentato e comunque non contestato che - a seguito del sinistro occorso in Baiano (Av) il 07.05.2017 e cagionato dalla vettura Seat Ibiza tg. CK987ZM di proprietà di condotta da ed assicurata con – il veicolo Alfa Controparte_2 Controparte_4 CP_3
Giulietta tg. EZ136MK di proprietà di (assicurato con Testimone_1 Controparte_1 abbia riportato ingenti danni la cui riparazione richiedeva una spesa di € 13.000,04, come da fattura n.
595/2017 del 30.06.2017 versata in atti. Del pari provato e non contestato è che il in qualità di Tes_1
proprietario del veicolo danneggiato, abbia ceduto al il proprio credito Parte_1
risarcitorio con atto di cessione del 08.05.2017 che è stato notificato alle compagnie assicuratrici dei veicoli antagonisti il 09.05.2017 unitamente alla richiesta ex art. 148 D. Lgs. 205/2009. Risulta, inoltre, agli atti che la abbia risarcito i danni riportati dal veicolo del Controparte_1 Tes_1
versando la somma di € 13.000,00 con bonifico del 31.07.2017.
Mette, dunque, conto evidenziare che l'impresa assicuratrice non ha contestato la fattura delle riparazioni (che risulta essere stata integralmente risarcita) ma ha omesso di risarcire il danno da fermo tecnico consistente nelle spese per il noleggio di mezzo sostitutivo per l'importo portato dalla fattura
230/2017 pari a € 1.024,80.
Tanto chiarito, il danno di cui sopra deve ritenersi provato in virtù del ragionamento presuntivo cui ha fatto riferimento la Suprema Corte con la pronuncia richiamata. La prova per presunzioni si considera raggiunta ove si ponga a mente, in primo luogo, che nell'atto di cessione del credito risarcitorio è espressamente previsto che la riparazione sarebbe stata commissionata dal appellante Parte_1 all'affiliata Carrozzeria Sorbo S.r.l.s. che, d'altro canto, ha emesso la fattura n. 230/2017 per il noleggio. Nella predetta cessione si legge, poi, che “il cedente acconsente, quindi, che la cessionaria
pagina 6 di 9 incassi quanto a lui dovuto dai debitori ceduti per la riparazione del veicolo danneggiato, compresa auto sostitutiva concessa a noleggio e traino della vettura sinistrata, in quanto servizi prestati dalla concessionaria”.
Va altresì osservato che mentre la fattura per le riparazioni 595/2017 indica, tra le voci di spesa, la manodopera carrozzeria e la manodopera meccanica per un totale complessivo di 72 h, quella per il noleggio 230/2017 risulta essere stata emessa per “noleggio vettura per gg. 12 (per fermo tecnico ed attesa ricambi)”.
Orbene, considerato che il sinistro sia avvenuto in data 07.5.2017 e che la fattura sia stata emessa in data 30.6.2017, i tempi di emissione della stessa son del tutto compatibili con gli ordinari tempi per il ricovero del veicolo e la sua riparazione.
Secondo una regola di comune esperienza, peraltro, è verosimile che un'officina si dedichi alla riparazione di un veicolo per meno di 8 ore al giorno, per cui è ben possibile che la Carrozzeria Sorbo
S.r.l.s. abbia distribuito le 72 ore complessive di manodopera in 12 giorni lavorativi. Da tanto consegue anche l'infondatezza della contestazione delle appellate in ordine al quantum debeatur.
Per quanto attiene, infine, alla mancata dimostrazione dell'esborso - essendo agli atti la fattura ma non anche la quietanza della medesima - va qui posto in evidenza che il credito risarcitorio risulta essere stato ceduto dal danneggiato a un soggetto terzo incaricato della riparazione;
motivo per il quale la fattura emessa dalla cessionaria o da sua affiliata costituisce prova sufficiente del fatto che sia stata sostenuta una spesa per il noleggio del veicolo sostitutivo. Così d'altro si è espressa la Suprema Corte laddove ha statuito che “la prova della spesa necessaria al noleggio del veicolo sostitutivo è data dalla produzione in giudizio della fattura e la circostanza che il … non avesse versato la somma non vale ad inficiare il diritto della cessionaria ad essere reintegrata della somma corrispondente al credito ceduto” (cfr. Cass. ordinanza n. 6448 del 03.03.2023). Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, l'appello va accolto in quanto fondato.
Atteso che è stata spiegata azione per indennizzo diretto ex art. 149 D. Lgs. 205/2009, va disposta la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di noleggio in favore Controparte_1 dell'appellante, con riforma della sentenza gravata.
2. Sulla domanda di manleva
pagina 7 di 9 Costituendosi in primo grado, senza contestare specificamente il fatto storico o Controparte_2
l'imputazione di responsabilità, ha chiesto di essere manlevata dalla propria compagnia CP_5
allegando il certificato di polizza.
Invero, dal certificato di polizza in atti emerge come la stessa fosse efficace dal 28.2.2018, fino al
28.2.2019, mentre il sinistro in lite è avvenuto il 07.05.2017.
La compagnia non costituendosi non ha contestato la copertura assicurativa, ma va richiamato sul punto l'orientamento di legittimità a mente del quale: In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo
l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15228 del 03/07/2014 e n. 18742/2019). Sulla scorta di tali presupposti, la Corte di Cassazione ha postulato due conseguenze processuali: il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla tempestiva e specifica allegazione della parte ma è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”
(cfr. Cass. SUU 10531/2013; Cass. 4548/2014; Cass. 27998/2018); l'onere di dimostrare l'esistenza della polizza e la sua operatività, anche con riguardo all'avvenuto adempimento degli obblighi di pagamento dei premi, spetta all'assicurato e non all'assicuratore (cfr. Cass. n. 15228/2014; nel merito anche Trib. di Catania, sentenza n. 2220/2019; Trib. di Alessandria, sentenza n. 224/2020). La domanda di manleva va, pertanto, rigettata.
§ Sulle spese di lite
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza delle appellate e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi, attesa l'istruttoria meramente documentale di entrambi i giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto e in totale riforma della sentenza n. 2201/2020 del Giudice di Pace di Avellino, accoglie la domanda originariamente proposta dall'odierno appellante;
pagina 8 di 9 2) condanna in solido con al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2 dell'appellante della somma di € 1.024,80 a titolo di spese sostenute per il noleggio di auto sostitutiva oltre rivalutazione ed interessi dal dì del sinistro al saldo;
3) rigetta ogni altra domanda;
3) condanna le appellate costituite in solido a pagare all'appellante le spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 70,00 per esborsi ed € 173,00 per compensi professionali, e del presente grado di appello, liquidate in € 174,00 per esborsi ed € 332,00 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, iva e cpa, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Avellino, 24.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1726/2021 promossa da:
, C.F./P. IVA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Capece (C.F. ; pec: C.F._1
) e Stefano Capece (C.F. ; pec: Email_1 C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Email_2
Roma (RM), alla Via della Giuliana n. 37
APPELLANTE
CONTRO
C.F./P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Taurini (C.F. , C.F._3
pec: e Maurizio Hazan (C.F. , pec: Email_3 C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Email_4
Nicoletta Pescatore (C.F. ) in Avellino al Corso Vittorio Emanuele n. 39 C.F._5
APPELLATA
NONCHE'
, C.F. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_2 C.F._6
disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Marchesano (C.F. ; pec: C.F._7
e Giuseppe Maffei (C.F. ; pec: Email_5 C.F._8
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo Email_6
sito in Solofra (Av) alla Piazza Municipio n. 41
pagina 1 di 9 APPELLATA
E
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 2201/2020 - emessa dal Giudice di Pace di Avellino a definizione del procedimento di primo grado avente R.G. 2386/2018, depositata in data 29.10.2020 e non notificata - con la quale è stata rigettata la domanda da esso proposta e sono state interamente compensate le spese di lite tra le parti del giudizio.
L'appellante ha impugnato la predetta sentenza rassegnando le seguenti conclusioni:
1. riformare la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 2201/2020 e per tale effetto:
2. condannare i convenuti al pagamento della somma di €. 1.024,80 per rimborso spese di noleggio;
3. con maggiorazione di rivalutazione e interessi legali dalla data del sinistro al saldo;
4. con vittoria di spese, compensi professionali, gravati di IVA, Cassa Avvocati e spese generali del 15% del doppio grado giudizio da distrarsi in favore dell'Avvocato Michele Capece che si dichiara antistatario”.
Si è costituita l'impresa assicuratrice che ha eccepito l'inammissibilità del Controparte_1 gravame per violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c., l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e in ogni caso l'infondatezza dell'appello, invocandone per l'effetto il rigetto. Le eccezioni e le difese di cui sopra sono state proposte anche da con la propria comparsa di costituzione e risposta Controparte_2
tempestivamente depositata.
L'appellata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame, ha altresì chiesto CP_2
di essere manlevata da ogni avversaria pretesa dalla e/o dalla propria Controparte_1
compagnia Rilevato che la non fosse stata citata in giudizio, la Controparte_3 CP_3 scrivente ha disposto la notifica dell'atto di citazione in appello alla compagnia assicuratrice ed ha rinviato per la verifica all'udienza del 09.02.2022. Ad esito di detta udienza, verificata l'avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti dell'assicurazione, questo Giudice ha dichiarato la pagina 2 di 9 contumacia di ed ha rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni. Precisate le CP_3 conclusioni all'udienza del 05.12.2024, la scrivente ha trattenuto la causa per la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
§ Sull'ammissibilità del gravame
Alla luce delle eccezioni sollevate dalle parti appellate, occorre preliminarmente soffermarsi sull'ammissibilità dell'appello. Le appellate deducono in primis l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c., atteso che il Giudice di prime cure ha pronunciato secondo equità e che l'appello avrebbe potuto essere proposto esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Di contro l'appellante - secondo la prospettazione avversaria - si sarebbe limitato a censurare la motivazione della sentenza impugnata soltanto sotto il profilo di un'erronea valutazione degli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio di primo grado.
Si premette che “per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità,
e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339 c.p.c., comma 3, occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 c.p.c. e seg…” (ex pluribus, Cass., Sez. VI, 12.02.2018 n. 3290). Considerando anche il principio giurisprudenziale sopra richiamato, non vi è dubbio che il Giudice di prime cure abbia pronunciato secondo equità a mente dell'art. 113, comma 2, c.p.c. in quanto il valore della domanda azionata non eccede(va) l'importo di €. 1.1000,00. Trova, dunque, applicazione l'art. 339, comma 3,
c.p.c. secondo cui “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Con particolare riferimento ai “principi regolatori della materia”, la Suprema Corte ha di recente affermato come “in tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato pagina 3 di 9 nel disciplinare la materia. Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato, e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione” (cfr. Cass. civ. ord. 34432/2022).
Orbene, a ben vedere, nel caso di specie l'impugnazione di parte appellante si fonda sulla violazione dell'art. 2056 c.c., norma pacificamente rientrante tra i principi regolatori della responsabilità civile secondo la giurisprudenza di legittimità per la quale “la questione concernente l'individuazione del danno risarcibile, ed anche quella di quali siano le regole per provarlo, attiene ai principi informatori della materia, con quel che ne consegue in fatto di appellabilità.” (cfr. Cassazione civile sez. III,
19/09/2022, n. 27389). La ratio dell'art. 2056, invero, è applicare all'illecito aquiliano la medesima disciplina dettata per l'illecito contrattuale in punto di individuazione e valutazione del danno risarcibile.
Quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. - reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni - va qui rammentato che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello considerata dalla norma è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c. (ex multis Corte appello Firenze sez. IV, 27/03/2023, n. 613).
L'appello, pertanto, va dichiarato ammissibile.
§ Nel merito
1. Con l'unico motivo di gravame proposto, l'appellante censura la sentenza di primo grado sotto il profilo dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie acquisite in giudizio e dell'erronea applicazione dei principi giurisprudenziali consolidatisi in materia di risarcimento del danno da fermo tecnico. Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure sarebbe incorso in una contraddizione logico- giuridica laddove ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte per cui “il danno da fermo tecnico pagina 4 di 9 di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinunzia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo” (cfr. Cass. 5447/2020) per poi negare rilevanza probatoria alla fattura per il noleggio di auto sostitutiva n. 230/2017 del 30.06.2017 prodotta agli atti.
Nel disconoscere rilievo probatorio al richiamato documento contabile, il primo Giudicante ha così statuito: “tale fattura contiene soltanto l'indicazione della durata del noleggio (gg. 12) di una vettura per fermo tecnico e attesa ricambi, senza specificare quando è avvenuto tale noleggio. La durata di esso sembrerebbe condizionata, come motivato nella fattura, anche all'attesa dei ricambi. La prova del danno da fermo tecnico quale danno conseguente al sinistro deve consistere nell'effettiva necessità di acquisire un'auto sostitutiva soltanto per il periodo di riparazione dell'auto incidentata. La sola fattura allegata in atti non può costituire prova del contratto di noleggio intervenuto tra il dante causa
e la società che ha emesso la fattura per il tempo necessario per la riparazione del Testimone_1
veicolo incidentato. La fattura costituisce un atto proveniente da un terzo, che non assume valore probatorio in ordine al rapporto obbligatorio cui essa si riferisce ed all'importo in essa indicato, in presenza di contestazioni specifiche mosse. Nemmeno risulta dedotto ed allegato che l'importo indicato nella fattura sia stato versato alla società intestataria di essa. Non risultano allegate al processo prove orali o documentali in ordine al periodo in cui è intervenuta la riparazione del veicolo incidentato ed alla sua durata effettiva ed in ordine al contratto di noleggio di altra autovettura nello stesso periodo della riparazione, atteso che una durata maggiore del noleggio aggraverebbe il danno”.
Le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata e sopra enunciate non sono condivisibili per le ragioni che seguono. In punto di diritto, va osservato che costituisce ius receptum che il c.d. danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto che un veicolo sia stato inutilizzato dal proprietario per un certo lasso di tempo;
come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato (cfr. Cass., sentenza n. 17135/2011). La Suprema Corte ha poi specificato il summenzionato principio con riguardo al danno derivante dalla necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo, ribadendo che anche tale danno non sia in re ipsa e vada allegato e provato.
Nello specifico, con la sentenza n.27389 del 19.09.2022, la Corte di Cassazione ha tracciato il discrimen tra danno in re ipsa e danno presunto, affermando quanto segue: “che il danneggiato non
pagina 5 di 9 debba limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo di trasporto, è pacifico (oltre alla già citata Cass. n. 20620/ 2015; Cass. n.
124 del 2016, ed infine Cass. n. 9348 del 2019, poi Cass. 17897/ 2020, nei motivi): egli deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo. Questa dimostrazione è però sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo. Dire che la spesa sostenuta per il noleggio è, presuntivamente, danno conseguente al fermo tecnico, non significa ammettere un danno in re ipsa, ma ammettere un danno presunto, che è altra cosa: dal fermo tecnico della vettura si induce, secondo regole di comune esperienza, che il danneggiato ha noleggiato altra vettura per rimediare al fermo tecnico della propria.”
Venendo alla vicenda fattuale, è documentato e comunque non contestato che - a seguito del sinistro occorso in Baiano (Av) il 07.05.2017 e cagionato dalla vettura Seat Ibiza tg. CK987ZM di proprietà di condotta da ed assicurata con – il veicolo Alfa Controparte_2 Controparte_4 CP_3
Giulietta tg. EZ136MK di proprietà di (assicurato con Testimone_1 Controparte_1 abbia riportato ingenti danni la cui riparazione richiedeva una spesa di € 13.000,04, come da fattura n.
595/2017 del 30.06.2017 versata in atti. Del pari provato e non contestato è che il in qualità di Tes_1
proprietario del veicolo danneggiato, abbia ceduto al il proprio credito Parte_1
risarcitorio con atto di cessione del 08.05.2017 che è stato notificato alle compagnie assicuratrici dei veicoli antagonisti il 09.05.2017 unitamente alla richiesta ex art. 148 D. Lgs. 205/2009. Risulta, inoltre, agli atti che la abbia risarcito i danni riportati dal veicolo del Controparte_1 Tes_1
versando la somma di € 13.000,00 con bonifico del 31.07.2017.
Mette, dunque, conto evidenziare che l'impresa assicuratrice non ha contestato la fattura delle riparazioni (che risulta essere stata integralmente risarcita) ma ha omesso di risarcire il danno da fermo tecnico consistente nelle spese per il noleggio di mezzo sostitutivo per l'importo portato dalla fattura
230/2017 pari a € 1.024,80.
Tanto chiarito, il danno di cui sopra deve ritenersi provato in virtù del ragionamento presuntivo cui ha fatto riferimento la Suprema Corte con la pronuncia richiamata. La prova per presunzioni si considera raggiunta ove si ponga a mente, in primo luogo, che nell'atto di cessione del credito risarcitorio è espressamente previsto che la riparazione sarebbe stata commissionata dal appellante Parte_1 all'affiliata Carrozzeria Sorbo S.r.l.s. che, d'altro canto, ha emesso la fattura n. 230/2017 per il noleggio. Nella predetta cessione si legge, poi, che “il cedente acconsente, quindi, che la cessionaria
pagina 6 di 9 incassi quanto a lui dovuto dai debitori ceduti per la riparazione del veicolo danneggiato, compresa auto sostitutiva concessa a noleggio e traino della vettura sinistrata, in quanto servizi prestati dalla concessionaria”.
Va altresì osservato che mentre la fattura per le riparazioni 595/2017 indica, tra le voci di spesa, la manodopera carrozzeria e la manodopera meccanica per un totale complessivo di 72 h, quella per il noleggio 230/2017 risulta essere stata emessa per “noleggio vettura per gg. 12 (per fermo tecnico ed attesa ricambi)”.
Orbene, considerato che il sinistro sia avvenuto in data 07.5.2017 e che la fattura sia stata emessa in data 30.6.2017, i tempi di emissione della stessa son del tutto compatibili con gli ordinari tempi per il ricovero del veicolo e la sua riparazione.
Secondo una regola di comune esperienza, peraltro, è verosimile che un'officina si dedichi alla riparazione di un veicolo per meno di 8 ore al giorno, per cui è ben possibile che la Carrozzeria Sorbo
S.r.l.s. abbia distribuito le 72 ore complessive di manodopera in 12 giorni lavorativi. Da tanto consegue anche l'infondatezza della contestazione delle appellate in ordine al quantum debeatur.
Per quanto attiene, infine, alla mancata dimostrazione dell'esborso - essendo agli atti la fattura ma non anche la quietanza della medesima - va qui posto in evidenza che il credito risarcitorio risulta essere stato ceduto dal danneggiato a un soggetto terzo incaricato della riparazione;
motivo per il quale la fattura emessa dalla cessionaria o da sua affiliata costituisce prova sufficiente del fatto che sia stata sostenuta una spesa per il noleggio del veicolo sostitutivo. Così d'altro si è espressa la Suprema Corte laddove ha statuito che “la prova della spesa necessaria al noleggio del veicolo sostitutivo è data dalla produzione in giudizio della fattura e la circostanza che il … non avesse versato la somma non vale ad inficiare il diritto della cessionaria ad essere reintegrata della somma corrispondente al credito ceduto” (cfr. Cass. ordinanza n. 6448 del 03.03.2023). Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, l'appello va accolto in quanto fondato.
Atteso che è stata spiegata azione per indennizzo diretto ex art. 149 D. Lgs. 205/2009, va disposta la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di noleggio in favore Controparte_1 dell'appellante, con riforma della sentenza gravata.
2. Sulla domanda di manleva
pagina 7 di 9 Costituendosi in primo grado, senza contestare specificamente il fatto storico o Controparte_2
l'imputazione di responsabilità, ha chiesto di essere manlevata dalla propria compagnia CP_5
allegando il certificato di polizza.
Invero, dal certificato di polizza in atti emerge come la stessa fosse efficace dal 28.2.2018, fino al
28.2.2019, mentre il sinistro in lite è avvenuto il 07.05.2017.
La compagnia non costituendosi non ha contestato la copertura assicurativa, ma va richiamato sul punto l'orientamento di legittimità a mente del quale: In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo
l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15228 del 03/07/2014 e n. 18742/2019). Sulla scorta di tali presupposti, la Corte di Cassazione ha postulato due conseguenze processuali: il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla tempestiva e specifica allegazione della parte ma è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”
(cfr. Cass. SUU 10531/2013; Cass. 4548/2014; Cass. 27998/2018); l'onere di dimostrare l'esistenza della polizza e la sua operatività, anche con riguardo all'avvenuto adempimento degli obblighi di pagamento dei premi, spetta all'assicurato e non all'assicuratore (cfr. Cass. n. 15228/2014; nel merito anche Trib. di Catania, sentenza n. 2220/2019; Trib. di Alessandria, sentenza n. 224/2020). La domanda di manleva va, pertanto, rigettata.
§ Sulle spese di lite
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza delle appellate e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi, attesa l'istruttoria meramente documentale di entrambi i giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto e in totale riforma della sentenza n. 2201/2020 del Giudice di Pace di Avellino, accoglie la domanda originariamente proposta dall'odierno appellante;
pagina 8 di 9 2) condanna in solido con al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2 dell'appellante della somma di € 1.024,80 a titolo di spese sostenute per il noleggio di auto sostitutiva oltre rivalutazione ed interessi dal dì del sinistro al saldo;
3) rigetta ogni altra domanda;
3) condanna le appellate costituite in solido a pagare all'appellante le spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 70,00 per esborsi ed € 173,00 per compensi professionali, e del presente grado di appello, liquidate in € 174,00 per esborsi ed € 332,00 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, iva e cpa, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Avellino, 24.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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