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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/07/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 2471/2025 promossa da:
ass. avv. RAFFONE FAUSTO e avv. . Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
❑ l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua durata, le mansioni svolte e l'orario risultano adeguatamente provati in base alla valutazione congiunta della documentazione prodotta;
❑ in particolare, il contratto di lavoro sub doc. 2 e le buste paga sub doc. 4 documentano l'esistenza del rapporto di lavoro e la sua durata 2/4/2024 al
30/9/2024, l'orario di lavoro (part-time al 75 percento) e l'inquadramento nel livello IV del C.C.N.L. commercio terziario;
❑ la lavoratrice nel presente giudizio sostiene di non aver ricevuto il pagamento dei reati di quattordicesima mensilità relativi al periodo aprile-luglio 2024 e il rimborso Irpef relativo all'anno 2023;
❑ il conteggio dei ratei di quattordicesima mensilità appare conforme alla normativa del settore applicabile e correttamente redatto in base ai dati retributivi utilizzati nelle buste paga in atti ed in ogni caso non è stato contestato da parte convenuta;
1 ❑ l'importo di euro 264 dovuto dalla convenuta a titolo di rimborso Irpef per i mesi di luglio, agosto e settembre è comprovato dalla schermata del sito di
Agenzia delle Entrate prodotta sub doc. 5;
❑ parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente gli importi richiesti nel presente giudizio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e, pertanto, deve essere condannata a pagare alla ricorrente euro
327,10 lordi a titolo di ratei di quattordicesima mensilità e euro 263 a titolo di conguaglio Irpef;
❑ l'importo lordo complessivo dovuto alla ricorrente è pari ad euro 591,10;
❑ dal giorno di maturazione del diritto spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
❑ le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa con l'aumento ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 valorizzato nella misura del 20% in considerazione del fatto che il testo del ricorso non è navigabile, che l'unico strumento utilizzato sono link ipertestuali i quali, tuttavia, permettono solo il rinvio ai documenti;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna la società convenuta a pagare alla ricorrente la somma lorda di euro
591,10 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo nonché a rimborsarle le spese di lite liquidate in euro 618 oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.
Torino, 22/07/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
2
ass. avv. RAFFONE FAUSTO e avv. . Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
❑ l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua durata, le mansioni svolte e l'orario risultano adeguatamente provati in base alla valutazione congiunta della documentazione prodotta;
❑ in particolare, il contratto di lavoro sub doc. 2 e le buste paga sub doc. 4 documentano l'esistenza del rapporto di lavoro e la sua durata 2/4/2024 al
30/9/2024, l'orario di lavoro (part-time al 75 percento) e l'inquadramento nel livello IV del C.C.N.L. commercio terziario;
❑ la lavoratrice nel presente giudizio sostiene di non aver ricevuto il pagamento dei reati di quattordicesima mensilità relativi al periodo aprile-luglio 2024 e il rimborso Irpef relativo all'anno 2023;
❑ il conteggio dei ratei di quattordicesima mensilità appare conforme alla normativa del settore applicabile e correttamente redatto in base ai dati retributivi utilizzati nelle buste paga in atti ed in ogni caso non è stato contestato da parte convenuta;
1 ❑ l'importo di euro 264 dovuto dalla convenuta a titolo di rimborso Irpef per i mesi di luglio, agosto e settembre è comprovato dalla schermata del sito di
Agenzia delle Entrate prodotta sub doc. 5;
❑ parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente gli importi richiesti nel presente giudizio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e, pertanto, deve essere condannata a pagare alla ricorrente euro
327,10 lordi a titolo di ratei di quattordicesima mensilità e euro 263 a titolo di conguaglio Irpef;
❑ l'importo lordo complessivo dovuto alla ricorrente è pari ad euro 591,10;
❑ dal giorno di maturazione del diritto spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
❑ le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa con l'aumento ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 valorizzato nella misura del 20% in considerazione del fatto che il testo del ricorso non è navigabile, che l'unico strumento utilizzato sono link ipertestuali i quali, tuttavia, permettono solo il rinvio ai documenti;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna la società convenuta a pagare alla ricorrente la somma lorda di euro
591,10 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo nonché a rimborsarle le spese di lite liquidate in euro 618 oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.
Torino, 22/07/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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