Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/04/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3316/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 26 .04.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
,nato a [...] il [...],residente in [...]
Normanni N 30 e , nato a [...] il [...], residente in [...]
Normanni N 30 rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, giusto mandato in atti dagli Avv
Giuseppe Vasca e Vincenzo Casorelli elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in
Melfi, in Via Aldo Moro N 15
ATTORE
CONTRO
, in forza di fusione per incorporazione della Controparte_1 Controparte_2 nel rappresentato e difeso dall'Avv Francesco
[...] Controparte_3
Crispoli,elettivamente domiciliato in Potenza alla via Piazzale Rizzo N 12 presso lo studio dell'Avv Giuseppe Spirito.
CONVENUTO
OGGETTO: Pagamento somma di denaro o consegna di cosa mobile in materia di controversie promosse da una banca nei confronti di altra banca
Con ricorso ex art 702 bis cpc i ricorrenti affermano di aver stipulato in data 04.05.2000 con la ( già Banca Bipielle Centrosud) un contratto di mutuo fondiario Controparte_2
ipotecario N 2490/1529, per un importo pari ad £ 700.000,00, equivalente ad euro 361.519,83;
Le condizioni per l'erogazione del finanziamento sono meglio indicate in ricorso che riportate nel contratto di mutuo.
Il tasso di interesse applicato dalla considerando tutte le somme addebitate come CP_1
meglio indicate in ricorso, è stato ritenuto usuraio, in particolare parte ricorrente, riferisce che l'istituto di credito ha sempre gestito il rapporto di finanziamento con modalità del tutto anomale, avendo pattuito e praticato tassi di interesse usurai ed addebitando gli stessi utilizzando il sistema di ammortamento così detto “alla francese” configurando in danno dei ricorrenti un anatocismo bancario, in violazione del disposto di cui all'art 1283cc.
Sulla scorta di tali premesse i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale adito, ai sensi dell'art 702- bis comma 3 cpc di accertare e dichiarare che il contratto di mutuo stipulato in data
04.05.2000 ( Rep n 36.941 e racc n 14.161) con la ( già Controparte_2 [...]
) abbia applicato un tasso superiore al tasso-soglia previsto dal Ministero Controparte_4 dell'Economia e delle Finanze del II trimestre del 2000 e per l'effetto accertare e dichiarare ai sensi dell'art 1815 cc II comma , non dovuti gli interessi percepiti dalla e, CP_1
conseguentemente, condannare la , in persona del suo Legale Controparte_2
Rappresentante pro-tempore, alla restituzione di tutti gli interessi versati dai ricorrenti che ammontano ad euro 157.000,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singolo versamento fino al soddisfo.
In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della domanda, accertare e dichiarare la nullità del tasso di mora applicato dalla e applicare al contratto di CP_1
mutuo stipulato in data 04.05.2000 ( Rep n 36941 e Racc n 14161) il limite stabilito dal tasso - soglia previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel II trimestre del 2000, per l'effetto accertare e dichiarare non dovuti gli interessi percepiti dalla in eccedenza CP_1
rispetto al tasso soglia per il trimestre di riferimento e, conseguentemente, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore ad ogni Controparte_2
singolo versamento fino al soddisfo.
In ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità del sistema di calcolo rela tivo al piano di ammortamento del mutuo applicato dalla ai Sig , di Controparte_2 Parte_1 conseguenza accertare l'anatocismo bancario e quindi condannare la Controparte_2
in persona del legale Rappresentante p.t. alla restituzione della somma pari ad euro
[...]
23.125,19 oltre interessi e rivalutazione monetaria ad ogni singolo versamento fino al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti con termine per la notifica del ricorso e decreto alla controparte notificato il 23.12.2014, si costituisce in giudizio Controparte_3
in forza di fusione per incorporazione della nel
[...] Controparte_2 [...]
rappresentato e difeso dall'Avv Fancesco Crispoli elettivamente Controparte_3 domiciliata in Potenza alla Via Piazzale Rizzo n 12 presso lo studio dell'Avv Giuseppe Spirito, la quale dopo aver eccepito la improcedibilità del procedimento sommario di cognizione avviato per mancato espletamento della mediazione ha rilevato che il ricorso proposto è comunque inammissibile e incompatibile con la domanda formulata per cui ha chiesto pronunciarsi ordinanza di mutamento del rito ai sensi dell'art 702 ter cpc contestando anche nel merito la domanda proposta ed rassegnando le seguenti conclusioni:
Dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione .Dichiarare inammissibile l'avversa domanda disponendo il mutamento del rito ai sensi dell'art 702 ter cpc.
Dichiarare nulla, inammissibile, improponibile, improcedibile l'avversa domanda ,rigettando la stessa poiché infondata in fatto e diritto. Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite .Nel corso della prima udienza il Giudice ha disposto procedersi alla mediazione rinviando per il prosieguo per verificare l'esito della stessa. Espletata negativamente la mediazione il Tribunale con provvedimento del 14.10.2015 ha ritenuto che la domanda di merito proposta da parte ricorrente , anche alla luce delle difese svolte da parte convenuta, richieda una istruzione non sommaria ,all'uopo fissa udienza del 22.06.2016 ai sensi dell'art 183cpc.
Nel corso di detta udienza sono stati concessi i termini di cui all'art 183, commaa VI cpc e il
Giudice ha ritenuto inammissibile la richiesta formulata dai ricorrenti ai sensi dell'art 210 cpc di ordine di esibizione degli estratti conto con riassunti scalari del conto corrente su cui i mutui erano poggiati, delle contabili e delle quietanze di pagamento delle rate non potendosi consentire una inversione dell0onere della prova gravante ,nel caso di specie ,sui ricorrenti.
Valutata l'opportunità di disporre l'espletamento di una TU contabile ha nominato il TU
DO , al quale è stato conferito incarico così come da provvedimento del Persona_1 15.03.2017 che qui di seguito si trascrive:” verifichi il TU se nel rapporto di mutuo oggetto di causa disciplinato dal contratto di mutuo fondiario del 04.05.2000 siano stati pattuiti o applicati interessi anatocistici in ossequio alla delibera CICR del 09.02.2000, ove l'anatocismo non sia stato legittimamente pattuito e sia stato lo stesso applicato;
ridetermini il TU la consistenza residua del mutuo, con lo scomputo della quota imputabile ad interessi corrispettivi sulle rate insolute, distinguendo la parte imputabile alle rate scadute prima della decadenza dal beneficio del termine e la parte imputabile alle rate scadute dopo detta decadenza.
Verifichi se i tassi di interesse pattuiti-corrispettivo e moratorio ,singolarmente considerati ,al momento della pattuizione-siano superiori al cd tasso soglia ,tenuto conto del fatto che, sino alla data del 14.05.2011,il tasso soglia si calcola aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio ( comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse) e dal 14.05.2011, il tasso soglia si calcola ai sensi dell'art 2,quarto comma legge 108/1996 come modificato dal dl 709/2011, convertito in legge 106/2011;in caso si riscontri il superamento del tasso soglia ,ridetermini la consistenza residua del finanziamento, alla luce del principio previsto dall'art 1815 cc secondo cui se sono convenuti interessi usurai, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Se il tasso di interesse, inferiore al tasso soglia al momento della pattuizione, sia poi divenuto usuraio nel tempo ,il tasso di interesse và ricondotto al tasso soglia( cd usura sopravvenuta).Acquisisca ,ove necessario ,nuovi documenti con il preventivo consenso delle parti. Concessi i termini al TU sia per la bozza che per le osservazioni delle parti ,la perizia viene depositata .Parte convenuta chiede al
Tribunale la riconvocazione dell'Ausiliario ,negata la detta richiesta ,la causa viene rinviata per la precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dagli attori è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito elencati.
Dalle risultanze della perizia tecnica, così come espletata nel corso del giudizio emerge che, a seguito della quantificazione del saldo residuo del mutuo oggetto di causa, azzerando gli interessi di mora in applicazione dell'art 1815 cc, secondo comma, in quanto è risultato che il tasso di mora pattuito è superiore al tasso soglia in vigore nel secondo trimestre 2000 per le operazioni di mutuo ipotecario (periodo durante il quale è stato sottoscritto il contratto di mutuo oggetto di valutazione).Rideterminando gli interessi corrispettivi nel limite del tasso soglia, in quanto il relativo tasso pattuito ,sebbene conforme alla legge 108/1996 al momento della pattuizione ,è poi divenuto usuraio nel corso del rapporto /cd usura sopravvenuta) e più precisamente nel quarto trimestre 2023, nel primo e secondo trimestre 2004 e nel secondo e terzo trimestre 2009(vds prospetto Allegato 5).E' risultato ritenendosi che sui saldi attivi per il mutuatario, in virtù di indebiti pagamenti, maturino interessi a decorrere dalla proposizione della domanda, alla data del 30.06.2010 ( data di pagamento dell'ultima rata) il saldo è a credito del mutuatario per euro 12.218,65 per eccedenza di pagamenti rispetto al dovuto ( di cui euro 11.241,90 a titolo di interessi di mora pagati ma non dovuti per effetto della sanzione prevista dal secondo comma dell'art 1815 cc ed euro 976,75 a titolo di interessi corrispettivi pagati ma non dovuti per in vigore tempo per tempo),oltre interessi al saggio legale maturati e maturandi dalla data della domanda. Tali risultanze, come motivatamente condivise vanno qui ribadite ,non risultando a tal riguardo meritevoli di accoglimento le contestazioni svolte da parte resistente per il tramite del proprio CTP.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa che si determina in base al decisum e non al disputantum ( seguito di ctu è stato accertato che il valore del bene oggetto di causa è risultato essere in misura inferiore rispetto a quella della domanda per cui i compensi vanno ragg uagliati applicando lo scaglione di effettivo valore della controversia)
PQM
Il Tribunale di Potenza,nella persona della DO.ssa Bernardina Massri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
,contro , in forza di fusione per incorporazione della Parte_2 Controparte_5
nel ,così provvede: Controparte_2 Controparte_3
Accoglie la domanda proposta da , e e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto condanna la società , in persona del suo legale Controparte_3
Rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di 12.218,65 oltre interessi al saggio legale maturati e maturandi dalla data della domanda al soddisfo.
Condanna la Società come sopra generalizzata al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte opposta, che liquida in euro 2.946,50 di cui euro 406,50 per spese ed euro
2.540,00per compenso Avvocato,oltre IVA e CPA, se dovuta e rimborso spese forfettarie, come per legge, in favore del difensore che si è dichiarato anticipatario.
Le spese di TU, come liquidate con decreto del 1.06.2023 ( pari ad euro 4.420,00 oltre accessori di legge), vanno poste a carico della Controparte_6 Così deciso in Potenza lì 26.03.2025