Sentenza 3 settembre 2025
Decreto presidenziale 4 ottobre 2025
Decreto presidenziale 21 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 03/09/2025, n. 6043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6043 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06043/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02447/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2447 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ON ZI, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Cardito e Filippo Borriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Il Salotto delle Donne s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Bonagura e Paola Grado, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio Bonagura in Napoli, corso Garibaldi n. 326;
Condominio Parco Flora Corso Vittorio Emanuele 22, Anna Gentile, Florinda Gentile, Mariafrancesca Gentile, non costituiti in giudizio;
quanto al ricorso introduttivo:
per l’annullamento
a) dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Torre del Greco - Sportello Unico per le Attività Produttive n. 83 del 13 dicembre 2021, avente a oggetto “ Installazione dehors ai sensi dell’art. 5 c. 2 del Regolamento approvato con DCP n. 129 del 11/04/2014 modificato con DCC n. 335 del 14/06/2016 ”;
b) della nota del Comando di Polizia Municipale del Comune di Torre del Greco prot. n. 13243/2022 del 10 marzo 2022, con allegato verbale di ispezione n. 129184 dell’8 marzo 2022 e n. 6 fotografie;
c) per quanto occorrere possa: della Relazione tecnica del 6 dicembre 2021, della Relazione tecnica asseverata del 10 ottobre 2021 e della Dichiarazione del 15 ottobre 2021 relativa agli impianti, tutte a firma dell’architetto Maria Francesca Guida; dell’autorizzazione all’uso del suolo privato resa dalle germane Anna, Florinda e Mariafrancesca Gentile, proprietarie dell’area esterna all’immobile occupato da Il Salotto delle Donne;
d) di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque denominati, anche non conosciuti, comunque lesivi dei diritti e interessi della ricorrente, ivi compresa la sottesa domanda di autorizzazione all’installazione di dehors ;
e) per quanto occorrere possa, dell’art. 4, comma 3, del Regolamento comunale, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 129 dell’11 aprile 2014, con relativo allegato tecnico, modificato con Delibera di Consiglio comunale n. 85 del 20 giugno 2016, per la disciplina dell’installazione e gestione dei dehors , nella parte in cui esclude la necessità dell’autorizzazione paesaggistica per i dehors di tipo A;
nonché avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sull’istanza di esercizio di poteri di accertamento e verifica e, in subordine, sanzionatori, repressivi e di autotutela prot. gen. n. 10203 del 23 febbraio 2022 - prot. SUAP n. 10448 del 24 febbraio 2022;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 7 gennaio 2024:
avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sull’istanza prot. gen. n. 0021634 del 5 maggio 2023 di esercizio di poteri di controllo e verifica, sanzionatori, repressivi, ripristinatori e di autotutela per l’annullamento e/o la declaratoria d’inefficacia della “ SCIA prot.: REP_PROV_NA/NA-SUPRO 92593/24-11-2022-2224 di autorizzazione per occupazione suolo ed occupazione area con tende e vasi (dehors), prodotta dal sig. AS di Cristo, Amministratore della Soc. "Il salotto delle donne" - corso V. Emanuele n. 36/A ”;
nonché per l’annullamento:
f) dell’autorizzazione temporanea n. 37 del 23 giugno 2023 e relativi grafici tecnici allegati - rif. pratica n. 513/2019, rilasciata dal Comune di Torre del Greco - Sportello Unico per le Attività Produttive alla società Il Salotto delle Donne, avente a oggetto “ Installazione dehors tipo "B" ai sensi dell’art. 5 c. 2 del Regolamento approvato con DCP n. 129 del 11/04/2014 modificato con DCC n. 335 del 14/06/2016 ”;
g) di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque denominati, anche non conosciuti, comunque lesivi dei diritti e interessi della ricorrente, ivi compresa la sottesa domanda di autorizzazione all’installazione di dehors ;
h) per quanto occorrere possa, dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento comunale, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 129 dell’11 aprile 2014, con relativo allegato tecnico, modificato con Delibera di Consiglio comunale n. 85 del 20 giugno 2016, per la disciplina dell’installazione e gestione dei dehors nella parte in cui esclude la necessità dell’autorizzazione paesaggistica per i dehors di tipo A;
i) per quanto occorrere possa, della Delibera di Consiglio comunale n. 105 del 20 settembre 2023, avente a oggetto “ Modifiche al Regolamento per la disciplina di installazione e gestione dei dehors ”, nella parte in cui modifica l’attuale Regolamento approvato con Deliberazione del Commissario prefettizio n. 129 dell’11 aprile 2014 all’articolo 5, comma 3, sostituendo le parole “ non superiore a sei mesi continuativi ” con le parole “ non superiore ad un anno ”, applicando “ la riportata modifica con riguardo a tutte le autorizzazioni già rilasciate ed a quelle eventualmente scadute da non più di 12 mesi, ma non ancora rinnovate ” e dando “ mandato all’ufficio SUAP di applicare la proroga della scadenza delle concessioni ”;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 22 ottobre 2024:
per l’annullamento
l) dell’autorizzazione temporanea n. 73 del 2 luglio 2024 - rif. pratica n. 513/2019, rilasciata dal Comune di Torre del Greco - Sportello Unico per le Attività Produttive alla società Il Salotto delle Donne, avente ad oggetto “ Installazione dehors tipo "B" ai sensi del Regolamento comunale approvato con DCC n. 03 del 27/03/2024 ”;
m) di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque denominati, anche non conosciuti, comunque lesivi dei diritti e interessi della ricorrente, ivi compresa la sottesa domanda di autorizzazione all’installazione di dehors ;
n) per quanto occorrere possa, del Regolamento comunale approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 27 marzo 2024, con il relativo allegato tecnico, per la disciplina dell’installazione e gestione dei dehors ;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco e della società Il Salotto delle Donne;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’installazione, in area privata a uso pubblico, di una struttura che ricopre una superficie di 100 mq, antistante l’esercizio denominato Il Salotto delle Donne, adibito ad attività di “ ristorazione con somministrazione di tipologia b (bar e caffè) ” (come da visura camerale prodotta). Tale struttura viene così descritta nelle Relazioni tecniche prodotte dalla società titolare, odierna controinteressata:
- inizialmente, “ struttura in alluminio per il montaggio di 4 tende in PVC elettrocomandate, caratterizzata da 6 piantoni e 5 travi a sezione quadrata di dimensione 20 x 20 cm assicurati al suolo ed alla parete mediante piastre e viti in acciaio inox al fine di garantire la massima tenuta strutturale e la massima resistenza; tende in PVC impacchettate ed oscuranti di colore chiaro ” (Relazione tecnica datata 10 ottobre 2021);
- in un secondo momento, atteso che “ il Regolamento per la disciplina di installazione e gestione dei dehors approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 129 del 11/04/2014, modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 335 del 14/06/2016, all’art. 2 - Definizioni e caratteristiche, punto 3 specifica che gli elementi che costituiscono il dehors, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante bullonature, e devono essere staticamente idonei e realizzati per poter resistere agli agenti atmosferici (vento, pioggia, ecc) ”, “ per la struttura di cui alla pratica in esame si è pensato ad un sistema di ancoraggio attraverso fioriere di altezza pari ad 80 cm, capaci di ospitare la base del pilastro (denominato piedone), bullonata alla fioriera. All’interno della fioriera, poggiata al suolo, sarà realizzato un plinto in calcestruzzo per bloccare il piedone ed evitare ogni eventuale oscillazione dovuta al vento o ad altri fenomeni ” (6 dicembre 2021);
- “ a seguito [del presente] ricorso al Tribunale Amministrativo di Napoli … con il quale si contestava un presunto ancoraggio al muro del fabbricato senza la preventiva autorizzazione del Condominio (di fatto non costituito), al fine di eliminare l’oggetto della contestazione, pur consapevoli che la struttura, autoportante, era retta dai piloni poggiati in pesanti fioriere, semplicemente fissata al muro per garantire la stabilità in prossimità dei motori, si è operato il totale distacco dalla parete, … assicurando tra loro i due corpi della tenda attraverso una barra in allumino ” (Relazione tecnica prodotta datata 18 novembre 2022); ciò significa che, fino ad allora, la struttura risultava, oltre che adiacente, anche “fissata” al muro del palazzo;
- “ i piantoni autoportanti sono poggiati all’interno di fioriere in ferro e sono ad esse assicurati. All’interno delle fioriere, a garanzia ulteriore di stabilità ma anche a vantaggio di estetica, saranno inserite pietre laviche ” (Relazione tecnica del 21 giugno 2023).
Inoltre, nella “scheda tecnica” depositata dalla controinteressata si legge che la struttura “ potrà essere fissata ad una struttura di sostegno adeguata (parete o soffitto) ancorandosi ad esso tramite staffe fisherate o in caso di struttura indipendente, installata su piantoni opportunamente fissati al suolo ” (pagina 3).
2. La ridetta struttura è stata oggetto di tre successive “autorizzazioni temporanee”, rilasciate dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Torre del Greco:
a) l’autorizzazione temporanea n. 83 del 13 dicembre 2021, “ ai sensi dell’art. 5 c. 2 del Regolamento approvato con DCP n. 129 dell’11/04/2014 modificato con DCC n. 335 del 14/06/2016 ”, in accoglimento dell’istanza prot. REP_PROV_NA/NA-SUPRO 63043/05-11-2021, “ all’installazione di dehors su area privata per il seguente periodo dal 13/12/2021 al 12/12/2022 per l’installazione di un Dehors di Tipo "A", come da elaborati tecnici a corredo a carattere temporaneo dalla data del rilascio per mesi sei, collocato sulla area privata, antistante il locale in cui si svolge il pubblico esercizio, al Corso Vittorio Emanuele n. 36/A ” (impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, e per la quale in data 24 novembre 2022 Il Salotto delle Donne presentava al Comune di Torre del Greco una SCIA per “ rinnovo autorizzazione all’installazione di un dehors di tipo A ”, trasmessa a mezzo pec dal SUAP all’Ufficio Tutela e Valutazione del Paesaggio in data 18 gennaio 2023 e poi abbandonata);
b) l’autorizzazione temporanea n. 37 del 23 giugno 2023, “ ai sensi dell’art. 5 c. 2 del Regolamento approvato con DCP n. 129 dell’11/04/2014 modificato con DCC n. 335 del 14/06/2016 ”, in accoglimento dell’istanza prot. REP_PROV_NA/NA-SUPRO 56831/21-06-2023 - 1620, per l’installazione di un dehors di tipo B “ per mesi sei, per una superficie totale di mq 100 ”, (impugnata con i motivi aggiunti depositati il 7 gennaio 2024); tuttavia, con la delibera di Consiglio comunale n. 105 del 20 settembre 2023, avente a oggetto “ Modifiche al Regolamento per la disciplina di installazione e gestione dei dehors ”, all’articolo 5, comma 3, del Regolamento di cui alla deliberazione del Commissario prefettizio n. 129 dell’11 aprile 2014, le parole “ non superiore a sei mesi continuativi ” venivano sostituite con le parole “ non superiore ad un anno ”, e si prevedeva “ di applicare la riportata modifica con riguardo a tutte le autorizzazioni già rilasciate ed a quelle eventualmente scadute da non più di 12 mesi, ma non ancora rinnovate ”, dando “ mandato all’ufficio SUAP di applicare la proroga della scadenza delle concessioni, nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento ”;
c) l’autorizzazione temporanea n. 73 del 2 luglio 2024, “ ai sensi del Regolamento comunale approvato con DCC n. 03 del 27/03/2024 ”, in accoglimento dell’istanza prot. REP_PROV_NA/NA-SUPRO 76034/14-06-2024 - 2015, “ per il seguente periodo dal 24/06/2024 al 23/06/2028 per l’installazione del dehors di Tipo B su area privata, come da elaborati tecnici a corredo a carattere temporaneo dalla data del rilascio e per anni 5 (cinque), per una superficie totale di mq 100, antistante il locale in cui si svolge il pubblico esercizio, al Corso Vittorio Emanuele n. 36/A ” (impugnata con i motivi aggiunti depositati il 22 ottobre 2024).
3. La causa veniva per la trattazione all’udienza pubblica dell’11 giugno 2025.
La parte ricorrente rappresentava di avere interesse alla pronuncia, nonostante il decorso del termine di efficacia di alcuni dei provvedimenti impugnati, anche al fine di poter proporre domanda risarcitoria, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del codice del processo amministrativo (cfr. Adunanza plenaria, sentenza 13 luglio 2022, n. 8).
3.1. Deve, preliminarmente, essere respinta l’eccezione sollevata da Comune di Torre del Greco, con memoria del 1° febbraio 2024, d’inammissibilità dei primi motivi aggiunti, “ perché la notifica all’Amministrazione resistente è nulla, se non addirittura inesistente ”, per essere stata effettuata “ in data 23/12/2023, alla pec del protocollo del Comune, e non invece alla pec del … difensore, domiciliatario del Comune ”. A tal riguardo:
- l’articolo 44, comma 3, del codice del processo amministrativo stabilisce che “ la costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonché le irregolarità di cui al comma 2 ”;
- “ la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice (Cass., Sez. Un., n. 14916/2016).
Nell’ipotesi in cui la notifica dell’atto sia avvenuta mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge ma abbia un collegamento con il destinatario, così da rendere possibile che esso, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario, essa deve essere considerata nulla, e, dunque, sanata dalla costituzione del convenuto (Cass. n. 621/2008; Cass. n. 10495/2004).
La categoria dell’inesistenza è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell’atto ovvero quando l’attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, per l’un verso, nell’attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell’attività della consegna a soggetto estraneo al processo.
Gli altri vizi della notifica ricadono nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c. ” (Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza 10 settembre 2024, n. 24329).
4. Al fine di correttamente inquadrare il thema decidendum , giova ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Secondo il disposto dell’articolo 3 (Definizioni degli interventi edilizi), comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, si intendono per:
“ e) "interventi di nuova costruzione" quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: …
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale …”;
Secondo il successivo articolo 6 ( Attività edilizia libera ), comma 1, lettera e- bis ), “ fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: … e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale; …”.
In coerenza con le previsioni normative statali, il Regolamento comunale per l’installazione dei dehors (sia nel testo approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 129 dell’11 aprile 2014, sia nel testo approvato con delibera consiliare n. 3 del 27 marzo 2024) così dispone:
“ Articolo 2 Definizione e caratteristiche
1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per dehors si intende l’insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o di uso pubblico o su aree private con diritto di pubblico passaggio o su area privata esterna, che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per la sosta ed il ristoro all’aperto.
2. L’elemento di arredo dehors, come sopra definito, deve essere caratterizzato da "precarietà" e "facile rimovibilità", e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l’esigenza temporanea legata all’attività di somministrazione di alimenti e bevande e inoltre, nel caso di installazione su suolo pubblico, alla concessione del suolo stesso. Conseguentemente esso non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti e bevande.
3. Tutti gli elementi che costituiscono il dehors, in quanto smontabili o facilmente rimovibili. non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante bullonature, e devono essere staticamente idonei, dimensionali e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (vento, pioggia ecc.) …
5. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, viene effettuata la seguente
classificazione:
dehors di tipologia "A";
dehors di tipologia "B" … ”.
Dalla lettura delle norme, emerge che ai fini della qualificazione dell’opera come dehors essa deve presentare i requisiti di cui al predetto articolo 6, comma 1, lettera e- bis ), del D.P.R. n. 380 del 2001. L’elemento che connota tali strutture risulta essere la precarietà, vale a dire la destinazione a soddisfare esigenze temporanee e la possibilità che vengano facilmente rimosse al venir meno delle esigenze medesime. Solo tale caratteristica, infatti, consente di escludere che venga apportata una trasformazione del territorio (con conseguente aumento del carico urbanistico) e che – pertanto – si possa fare a meno del titolo edilizio.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha affermato che:
- “ sotto il profilo edilizio, i dehors, che di fatto assumono una consistenza che varia dalla semplice tenda, o ombrellone ad ampie falde, al box munito di infissi chiusi tipo veranda, possono essere installati liberamente ove rispondano alle caratteristiche di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis), del d.P.R. n. 380 del 2001 …
Dalla lettura della norma emergono due elementi connotanti le strutture de quibus:
- uno funzionale, consistente cioè nella finalizzazione alle esigenze dell’attività, che devono tuttavia essere «contingenti e temporanee», intendendosi per tali quelle che, in senso obiettivo, assumono un carattere onotologicamente temporaneo, quanto alla loro durata, e contingente, quanto alla ragione che ne determina la realizzazione …;
- l’altro strutturale, ovvero l’avvenuta realizzazione con materiali e modalità tali da consentirne la rapida rimozione una volta venuta meno l’esigenza funzionale …
La collocazione sistematica della disposizione de qua all’interno dell’elencazione – da considerare tassativa – delle opere eseguibili senza alcuna previa abilitazione, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, lascia quale unico margine lo spazio riservato all’interprete dall’elasticità della nomenclatura utilizzata ” (sezione seconda, sentenza 13 febbraio 2023, n. 1489).
Precisa il Consiglio di Stato che “ il venir meno di tale precarietà, intesa in un’accezione che è nel contempo temporale, funzionale e costruttiva, travalica nell’abuso edilizio dell’avvenuta realizzazione di una nuova costruzione sine titulo. Il riscontro negativo, cioè, circa la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis), presuntivamente riconducibile anche al superamento della predeterminata stagionalità … implica una sicura trasformazione del territorio con aumento del carico urbanistico ” (sezione seconda, sentenza 13 febbraio 2023, n. 1489, cit.).
In una fattispecie analoga a quella esaminata in questa sede, il Consiglio di Stato ha – inoltre – ritenuto che “ per un’opera tale resta esclusa la possibilità di discorrere di mera pertinenza edilizia, che per sua natura è caratterizzata dalle dimensioni ridotte e modeste del manufatto rispetto alla cosa cui esso inerisce, per cui non può essere considerata tale, e quindi è sottoposta al regime del permesso di costruire, la realizzazione di un’opera di rilevanti dimensioni – come nel caso di specie – che modifichi l’assetto del territorio e che occupi aree e volumi diversi rispetto alla res principalis, indipendentemente dal vincolo di servizio o d’ornamento nei riguardi di essa (C.d.S., sez. II, 20 luglio 2022, n. 6371; sez. VI, 9 febbraio 2021, n. 1207; sez. II, 24 dicembre 2020, n. 8332) ” (sezione seconda, sentenza 27 luglio 2023, n. 7385).
Questo stesso Tribunale, con argomentazioni cui questo Collegio ritiene di aderire, ha affermato che “ i manufatti funzionali a soddisfare esigenze permanenti, devono essere considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, non rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie; ciò in quanto il manufatto non precario (es.: gazebo o chiosco) non è utilizzato per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo reiterato nel tempo … Deve pertanto rilevarsi come, ai fini dell’esonero dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, l’opera precaria deve essere destinata ad un uso temporalmente limitato del bene, mentre la stagionalità dell’uso non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze permanenti nel tempo (T.A.R. Lecce n. 666/2019).
Infine, gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe, quali i gazebo, che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, non possono ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite ” (sezione sesta, sentenza 18 aprile 2023, n. 2377).
4.1. È vero che l’articolo 181 ( Sostegno delle imprese di pubblico esercizio ) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77 ha disposto che:
“ 3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da Covid-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 [termine prorogato: al 31 marzo 2021 e poi al 31 dicembre 2021 dall’articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176; al 31 marzo 2022 dall’articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; al 30 giugno 2022 dall’articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15; al 31 dicembre 2024 dall’articolo 40 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito in legge 17 novembre 2022, n. 144] , la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1 [le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287] , di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6 [Attività edilizia libera] comma 1, lettera e-bis) [centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio] , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ”.
E, per completezza, le disposizioni di cui all’articolo 10- ter del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51 e l’articolo 26 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, hanno invece disposto la proroga (rispettivamente, fino al 30 settembre 2022 e fino al 31 dicembre 2025) – non già del regime autorizzatorio “semplificato”, bensì – delle autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico già concesse ai sensi dell’articolo 9- ter , commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Tuttavia, la normativa emergenziale sopra richiamata – che solleva dalla necessità dell’autorizzazione paesaggistica e dal rispetto del limite temporale di centottanta giorni per mantenimento del dehors – non incide sulla nozione stessa di dehors , nozione che ne determina altresì la disciplina edilizia. In altri termini, la possibilità di installare un dehors viene – dalla normativa emergenziale – sottratta alla disciplina autorizzatoria di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e al vincolo temporale di centottanta giorni, ma resta ferma la necessità, ai fini dell’applicabilità della disciplina medesima, che si tratti di una struttura riconducibile alla nozione di dehors che emerge dal D.P.R. n. 380 del 2001.
Ne deriva che, ove la struttura oggetto di controversia non sia qualificabile come dehors alla luce della normativa e della giurisprudenza sopra richiamate, non potrà utilmente essere invocata la relativa disciplina, né ordinaria né (ovviamente) emergenziale.
5. Venendo all’esame delle censure formulate dalla ricorrente, il Collegio osserva quanto segue.
5.1. In primo luogo – e in ogni caso – è fondata la censura d’illegittimità dell’autorizzazione n. 83 del 13 dicembre 2021, per l’erronea qualificazione del dehors quale tipologia “A”, in violazione dell’articolo 2, commi 5-7, del Regolamento comunale all’epoca vigente.
L’articolo 2 del Regolamento comunale connota, infatti, i dehors di tipologia A per la presenza di elementi di copertura “ non fissati al suolo e non collegati fra di loro in modo da costituire una superficie coperta stabile ”.
Si sarebbe, dunque, dovuto trattare di una copertura costituita – come risulta essere stato in un’epoca precedente – da “ tende a sbraccio … o ombrelloni semplici non fissati al suolo e non collegati fra di loro in modo da costituire una superficie coperta stabile ”.
Nella fattispecie in esame, invece, si è in presenza di un sistema di copertura “ completamente assiemato ” (Relazione tecnica del 10 ottobre 2021).
5.2. In secondo luogo, è fondata la censura d’illegittimità delle autorizzazioni temporanee impugnate – la n. 8 del 2021, la n. 37 del 2023 e la n. 73 del 2024 – in quanto relative a “ una struttura ampia e massiccia, non caratterizzata né da precarietà né da facile amovibilità, occupante una superficie di circa 100 mq ”, la quale “ altera la sagoma e il prospetto della principale facciata condominiale del fabbricato e determina di fatto un notevole ampliamento della superficie dell’attività commerciale (come prova il fatto che la stessa è dotata di riscaldamento mediante stufe a gas ed illuminazione) ” (pagine 4-5 del ricorso introduttivo; pagine 3-4 dei secondi motivi aggiunti) e – come “ tutti i manufatti funzionali a soddisfare esigenze permanenti, aventi dimensioni non trascurabili ” – necessita del titolo abilitativo edilizio, in quanto idonea “ ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale, la rimovibilità e l’assenza di opere murarie, trattandosi di strutture deputate ad un uso perdurante nel tempo ” (pagina 10 del ricorso; pagina 12 dei primi motivi aggiunti).
Il Collegio ritiene che la struttura oggetto del presente giudizio non risponda alle caratteristiche di temporaneità e contingenza, sotto il profilo funzionale, e di facile amovibilità, sotto il profilo strutturale, e che – pertanto – richieda, per essere realizzata, il rilascio dei necessari titoli abilitativi (edilizi e paesaggistici). Ne è conferma la circostanza che l’autorizzazione comunale sia stata rilasciata per due intervalli temporali consecutivi di un anno ciascuno e, successivamente, per un periodo continuativo di cinque anni.
Segnatamente, non può predicarsi la precarietà dell’opera ogni qualvolta la stessa abbia la funzione di estendere in modo permanente la superficie del pubblico esercizio cui accede. Per giurisprudenza consolidata, deve ritenersi “ necessario il titolo edilizio per installare dehors, verande attrezzate, chioschi, gazebi e altri manufatti stabilmente destinati ad estensione dell’attività di pubblici esercizi: si tratta, infatti, di strutture che devono essere qualificate come nuove costruzioni ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. e.5) del d.p.r. n. 380/2001, in quanto comportano una consistente trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e non possono essere considerate precarie, venendo utilizzate in modo duraturo nel tempo e svolgendo quindi la stessa funzione di una vera e propria costruzione (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 3 giugno 2014, n. 2842; Cons. St., sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4673; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 27 febbraio 2020, n. 257; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 18 novembre 2019, n. 990; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 26 agosto 2019, n. 1921; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 19 aprile 2019, n. 666; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 21 maggio 2019, n. 2661; T.A.R. Toscana, sez. III, 28 febbraio 2017, n. 312) ” (T.A.R. Liguria, sezione prima, sentenza 8 ottobre 2020, n. 685; cfr. anche Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 12 marzo 2025, n. 2031).
6. Alla luce di tutto quanto sopra, sia il ricorso introduttivo del presente giudizio sia i motivi aggiunti devono essere accolti, nei sensi e per gli effetti indicati nel dispositivo.
Le ulteriori censure, correlate alla diversa qualificazione della struttura oggetto della controversia e al conseguente richiamo alla normativa emergenziale in materia di dehors devono ritenersi assorbite.
Infine, va ritenuta l’improcedibilità dell’impugnazione del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sulle istanze di esercizio dei poteri di accertamento, sanzionatori e di autotutela prot. gen. n. 10203 del 23 febbraio 2022 - prot. SUAP n. 10448 del 24 febbraio 2022 (di cui al ricorso introduttivo) e prot. gen. n. 0021634 del 5 maggio 2023 (di cui ai motivi aggiunti depositati il 7 gennaio 2024), stante l’esito del giudizio.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) accoglie ai fini di cui all’articolo 34, comma 3, del codice del processo amministrativo, il ricorso introduttivo del presente giudizio e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Torre del Greco - Sportello Unico per le Attività Produttive n. 83 del 13 dicembre 2021, avente a oggetto “ Installazione dehors ai sensi dell’art. 5 c. 2 del Regolamento approvato con DCP n. 129 del 11/04/2014 modificato con DCC n. 335 del 14/06/2016 ”;
b) accoglie ai fini di cui all’articolo 34, comma 3, del codice del processo amministrativo, i motivi aggiunti depositati il 7 gennaio 2024 e, per l’effetto dichiara l’illegittimità dell’autorizzazione temporanea n. 37 del 23 giugno 2023, rilasciata dal Comune di Torre del Greco - Sportello Unico per le Attività Produttive alla società Il Salotto delle Donne, avente a oggetto “ Installazione dehors tipo "B" ai sensi dell’art. 5 c. 2 del Regolamento approvato con DCP n. 129 del 11/04/2014 modificato con DCC n. 335 del 14/06/2016 ”;
c) accoglie i motivi aggiunti depositati il 22 ottobre 2024 e, per l’effetto, annulla l’autorizzazione temporanea n. 73 del 2 luglio 2024, rilasciata dal Comune di Torre del Greco - Sportello Unico per le Attività Produttive alla società Il Salotto delle Donne, avente a oggetto “ Installazione dehors tipo "B" ai sensi del Regolamento comunale approvato con DCC n. 03 del 27/03/2024 ”.
Condanna il Comune di Torre del Greco e la società controinteressata al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 6.000 (seimila/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, in parti uguali e in solido. Spese irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ianniello | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO