Ordinanza cautelare 14 luglio 2022
Sentenza 20 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 20/10/2022, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/10/2022
N. 01621/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00748/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 748 del 2022, proposto da
Edilia Restauri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Montello n. 13/A;
contro
Comune di Alessano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Nicolardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cesare Indino Impresa Edile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Distante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
T.G. Impianti Tecnologici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della nota del 25.05.2022, con la quale si è proceduto a comunicare la esclusione della impresa ricorrente dalla gara per la “riqualificazione energetica della caserma dei carabinieri di Alessano ”, e del verbale riservato di gara n. 2 del 24.06.2022, nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha disposto tale esclusione (demandando al RUP la relativa comunicazione);
- del provvedimento di aggiudicazione della gara, nelle more disposta con determinazione n. 220 del 01.06.2022;
- di tutti gli atti e i provvedimenti (anche quelli eventuali di silenzio-rigetto) di gara, della lex specialis, per quanto lesivi degli interessi della ricorrente, compresi i verbali di gara;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preliminare, presupposto, connesso o attuativo e/o consequenziale, sebbene non conosciuto o non conoscibile che con i provvedimenti di cui ai punti precedenti sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Alessano e dell’Impresa Edile Cesare Indino;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 settembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.to D. Mastrolia per la parte ricorrente, avv.to P. Nicolardi per la P.A., avv.to A. Distante per la parte controinteressata;
Preliminarmente il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, come da dichiarazione resa all’odierna udienza dal difensore della parte ricorrente.
Per tale motivo, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.
Considerata la definizione in rito e la liquidazione già disposta in favore delle parti resistenti per la fase cautelare, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite di questa fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese fase di merito, ferma restando la liquidazione già disposta nella fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO