Sentenza 19 gennaio 1983
Massime • 1
La procedura di liquidazione dell'indennità per cessazione del servizio corrisposta dal fondo di previdenza per il personale delle dogane è disciplinata, alla stregua del d.P.R. 4 dicembre 1956 n. 1572, da una serie di norme le quali escludono che il momento della cessazione dal servizio sia previsto come termine da cui derivi un diritto dell'iscritto all'immediato pagamento della indennità, in relazione alla quale, pertanto, esclusa la applicabilità della rivalutazione ai sensi del terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., il diritto dell'iscritto a percepire interessi moratori è configurabile solo dal momento in cui detta procedura sia stata esaurita, ferma l'applicabilità dei principi sulla responsabilità per risarcimento del danno solo quando emergano ingiustificati ritardi nell'espletamento della procedura stessa. ( Conf 1347/79, mass n 397621).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/1983, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1983 |
Testo completo
La procedura di liquidazione dell'indennità per cessazione del servizio corrisposta dal fondo di previdenza per il personale delle dogane è disciplinata, alla stregua del d.P.R. 4 dicembre 1956 n. 1572, da una serie di norme le quali escludono che il momento della cessazione dal servizio sia previsto come termine da cui derivi un diritto dell'iscritto all'immediato pagamento della indennità, in relazione alla quale, pertanto, esclusa la applicabilità della rivalutazione ai sensi del terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., il diritto dell'iscritto a percepire interessi moratori è configurabile solo dal momento in cui detta procedura sia stata esaurita, ferma l'applicabilità dei principi sulla responsabilità per risarcimento del danno solo quando emergano ingiustificati ritardi nell'espletamento della procedura stessa. ( Conf 1347/79, mass n 397621).*