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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/03/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.3793 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 21.03.2025, e vertente TRA
, nato il giorno 14/04/1979 in TORRE del GRECO e Parte_1 residente in [...], C.F.: , CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti versata, dall'avv. Antonio VEROPALUMBO, presso il cui studio, sito in TORRE ANNUNZIATA al Corso UMBERTO I n.47/E, elettivamente domicilia RICORRENTE E
– in persona del Controparte_1
OLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: annullamento di ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto a R.G. il giorno 24.06.2024 il sig.
[...] adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale solle Pt_1
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001449152 per omessa notifica degli atti prodromici e/o presupposti, e conseguente prescrizione della posta azionata, nonchè per decadenza trimestrale ex art. 14 Lex n.689/981.
Si costituiva ritualmente in Giudizio l' chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso per infondatezza delle tesi ex adverso s
La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione reciprocamente assunta dalle parti, veniva mandata in decisione, previa concessione di termine per note illustrative.
Sulle conclusioni veicolate delle parti, in premessa sintetizzate, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
La domanda attorea deve essere accolta sulla base del seguente impianto motivazionale.
1 Le doglianze del ricorrente in opposizione investono, prioritariamente, il difetto di -regolare- preventiva notifica del verbale di accertamento prot. n.
.5101.29/10/2018.0208522, indicato nell'ordinanza d'ingiunzione quale CP_1 atto presupposto. All'uopo il sig. allega di non avere mai ricevuto il verbale di Parte_1 accertamento su cui si regge l'ordinanza ingiunzione. Contesta, in ogni caso, la tempistica dell'eventuale notifica dello stesso.
Nel costituirsi in Giudizio l'ente previdenziale allega e documenta l'intervenuto perfezionamento procedurale dell'iter notificatorio dell'atto di accertamento, conclusosi in data 22.11.2018 con la consegna del relativo plico alla sorella convivente del destinatario dell'atto e successiva, immediata, spedizione della Comunicazione di Avvenuta Consegna (C.A.N.) all'avente diritto.
La prima eccezione attorea si palesa, pertanto, infondata. Va, all'uopo, segnalato che con la prima difesa utile successiva alla costituzione in giudizio dell' e, quindi, al deposito della documentazione valorizzata CP_1 dall'ente previ il ricorrente assumeva in replica che quella notifica non può ritenersi valida in quanto, come da certificato storico in atti versato a sostegno delle proprie tesi, all'epoca della documentata consegna del plico esso ricorrente non risiedeva più all'indirizzo preso cui si sarebbe perfezionata la notifica.
La prospettazione è chiaramente temeraria, se lasciata a sé stessa. Come accaduto. Nella relata di notifica del plico l'addetto alla consegna attesta di avere eseguito la notifica nelle mani della sorella familiare convivente del destinatario. Una tale “attestazione” non risulta contestata in fatto. Ciò implica che l'atto di accertamento è stato spedito ad un indirizzo presso il quale il destinatario quanto meno “domiciliava”. In caso contrario l'addetto avrebbe attestato il falso parlando di sorella convivente. Peraltro, l'obiezione attorea non trasmoda nella denuncia di mancato ricevimento del plico o nella prospettazione di una “impossibilità” di conoscenza dello stesso. Insomma, l'istante si limita a indicare una asserita violazione formale vulnerante l'iter notificatorio senza protestare alcuna conseguenza concreta in termini di effettiva conoscenza dell'atto a seguito di notifica, seppure asseritamente irregolare. In particolare rileva che le notifiche dell'accertamento prodotte dall' CP_1 sono nulle, perché inviate ad un indirizzo presso cui il sig. Immo risiedeva come da certificato di residenza storico (Allegato). Pertanto certamente non sono stati validamente rispettati i termini di notifica dell'accertamento prodromico all' ordinanza di ingiunzione.> In particolare rilevato che come risulta da certificato di residenza già depositato agli atti, il presunto atto interruttivo inviato da , non è stato CP_1 regolarmente notificato.> Così le note “sostitutive” trasmesse.
2 Se non che, una volta accertato che la notifica ha raggiunto il suo scopo, circostanza, ripetesi, non contestata, i rilievi attorei diventano del tutto inconferenti.
Né può tralasciarsi una seconda considerazione. Il certificato “storico di residenza” prodotto dall'istante contiene solo riferimenti ai movimenti degli indirizzi collegati alla persona di In esso Parte_1 non si attesta nessuna residenza, né attuale, né tra Il documento, insomma, non dimostra alcunchè. (3)
La consecutio logico-giuridica impone di affrontare, a questo punto, la questione decadenziale posta dal ricorrente con l'atto introduttivo di lite, mai formalmente abbandonata ancorchè non esplicitamente ripresa nelle successive note “sostitutive”.
Assume, nella buona sostanza il sig. che l' non Pt_1 CP_1 avrebbe rispettato i novanta giorni previsti dalla Legge per la contestazione della violazione. Situazione dalla quale conseguirebbe anche l'intervenuta prescrizione della posta sanzionatoria.
Ora, vanno prima di tutto fissate le coordinate di riferimento storico- fattuali della vicenda, impermeabili a qualsiasi contestazione di parte. La posta sanzionatoria si riferisce al mancato versamento delle ritenute effettuate nel mese di dicembre 2016 nonché da gennaio a luglio 2017 e nel mese di novembre 2017. L'avviso di accertamento/atto pregresso risulta ritualmente notificato il 22 novembre 2018. L'ordinanza ingiunzione per cui è causa è stata notificata il 23 maggio 2024. (4)
Ciò precisato.
La tesi dell' è sintetizzabile nell'obiezione a tenore della quale CP_1 sarebbe stato rispettato il termine trimestrale in quanto l'accertamento del 29 ottobre 2018 è stato notificato, per come anticipato, nel mese di novembre dello stesso anno. Tuttavia, questa prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, la decorrenza del suddetto termine va individuata, per univoca e risalente giurisprudenza di legittimità, nel momento in cui l'accertamento poteva e doveva essere formalizzato e comunicato all'interessato. (Cfr., ex multis: Cass. n.17673/2022, Cass. n.27405/2019.) Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento – in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi di tale violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione” (Sez. 2, Sent. n. 3043 del 2009).
3 Ne consegue che occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata (Sez. 2, Sent. n. 26734 del 2011, Sez. 2, Sent. n. 9311 del 2007). (Così parte motiva di Cass. n.27405/2019, appena citata.)
Nel caso di specie l'accertamento, formalizzato a ottobre 2018, risulta esternato a novembre dello stesso anno. Esso, tuttavia, si riferisce, per come correttamente puntualizzato dall' CP_1 nella memoria di costituzione, al mancato versamento delle ritenute effettuate nel mese di dicembre 2016, da gennaio luglio 2017 e nel mese di novembre 2017. Il contestato mancato versamento resta dimostrato per tabulas dalle periodiche denunce contributive provenienti dalla società, a loro volta puntualmente prodotte dall'ente previdenziale. Consegue che la verifica “accertativa” deve ritenersi compiuta con la mera analisi dei flussi informativi e con l'incrocio dei dati nella disponibilità dell' CP_1
Ragione per la quale il calcolo dei novanta giorni decadenziali deve muovere non dalla data impressa sul verbale di accertamento -29 ottobre 2018- ma, a tutto voler concedere, dal gennaio-febbraio 2018, perché è da tale epoca che l'ente aveva a disposizione non solo i dati necessari e sufficienti per inquadrare la fattispecie omissiva (ultima denuncia pervenuta il 31 dicembre 2017), ma anche per procedere alla formalizzazione del verbale di accertamento. Id est: alla formale contestazione. Come del resto allegato dallo stesso resistente . CP_1
… l' non può emettere l'ordinanza ingiunzione prima che termini CP_1
l'ann prima che tutte le denunce mensili siano state presentate>. Evenienze verificatesi al 31 dicembre 2017, come da documentazione in atti versata dall'ente previdenziale. Ragione per la quale, anche a voler valorizzare ulteriori, “ragionevoli”, margini di tempo per la valutazione complessiva dei dati necessari alla compiuta perimetrazione legale della fattispecie omissiva, mai sarà prospettabile un termine di oltre otto mesi. Naturalmente, residua sempre in capo all' la facoltà di allegare e CP_1 dimostrare la necessità di verifiche ulteriori e la loro complessità al fine di sostenere un diverso, e più avanzato, dies a quo. Cui specularmente corrisponde il dovere del Giudice di verificare quanto allegato e documentato dall' (si cfr. in particolare la già richiamata Cass. n.17673/2022). CP_1
Tuttavia, nel caso di specie il resistente nulla ha dedotto e CP_1 documentato. (5)
L' per vero, valorizza una ulteriore tematica a sostegno del CP_1 proprio assunto. Si pone in evidenza che l' dispone del termine di decadenza di cui CP_1 all'art. 25 del Dlgs n. 46/1999 per effettuare l'accertamento (31 dicembre
4 dell'anno successivo). Il termine di decadenza di cui al predetto art. 14, quindi, non decorre dall'omissione contributiva, altrimenti il termine dell'art. 25 del Dlgs n. 46/1999 sarebbe vanificato. Esso decorre dall'accertamento e nel caso che ci occupa esso è stato rispettato.>
Ora, ritiene il G.U.L. che una tale argomentazione meriti uno scrutinio più approfondito, l'analisi letterale della disposizione invocata sembrando rimandare ad un contesto applicativo diverso da quello concernente la fattispecie di causa. Se non che, a tutto voler concedere, la questione è mal posta in origine. Ed invero, il problema da risolvere non consiste nel ricondurre la decorrenza del termine all'omissione contributiva ma nello stabilire il perimetro entro cui fissare la formalizzazione della contestazione di tale omissione. Una volta accertato che l'obbligo di contestazione sorge con l'acquisizione, ad opera dell'ente previdenziale, dei dati necessari e sufficienti alla configurazione degli estremi della violazione, è evidente il superamento della questione posta dall' in quanto tale momento è sicuramente successivo a quello in cui si CP_1
è p ta la fattispecie omissiva. Quanto, invece, alla effettiva pregnanza ermeneutica della disposizione invocata dall' per sostenere lo spostamento in avanti del dies a quo, CP_1 sembra al G he i concetti di “definizione e formalizzazione mediante notifica dell'accertamento” e di “iscrizione a ruolo dei contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali” siano alquanto diversi e, pertanto, inidonei alla sovrapposizione giuridica nella buona sostanza paventata dall' CP_1
Anzi, a ben vedere, può addirittura sostenersi che le du ni siano complementari e, quindi, del tutto diverse. Con la conseguenza che il termine concesso per l'iscrizione a ruolo nulla ha a che vedere, proprio in una dimensione giuridica, con quello entro cui l'ente previdenziale “deve” procedere alla contestazione dell'omissione. (6)
Deve, in definitiva, ritenersi in ogni caso realizzata la fattispecie decadenziale-estintiva per mancata notifica della contestazione nei previsti novanta giorni dall'accertamento sostanziale.
La domanda attorea va, pertanto, accolta come da statuizioni di dispositivo.
Quanto al governo delle spese di lite si osserva che i relativi criteri di liquidazione restano sensibili non solo alla quantificazione della sanzione irrogata (= euro 4.320,00) ma anche alla evidente infondatezza del primo rilievo attoreo e dell'assunto successivamente valorizzato a sostegno dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell' ogni diversa Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e deduzione reietta così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
5 2) annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
3) condanna l' alle spese di lite sostenute dal ricorrente, e per esso CP_1 dal procuratore dichiaratosi antistatario, che, già compensate nella misura del 35%, si liquidano, con attribuzione, in euro 1.000,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 28/03/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
6
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.3793 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 21.03.2025, e vertente TRA
, nato il giorno 14/04/1979 in TORRE del GRECO e Parte_1 residente in [...], C.F.: , CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti versata, dall'avv. Antonio VEROPALUMBO, presso il cui studio, sito in TORRE ANNUNZIATA al Corso UMBERTO I n.47/E, elettivamente domicilia RICORRENTE E
– in persona del Controparte_1
OLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: annullamento di ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto a R.G. il giorno 24.06.2024 il sig.
[...] adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale solle Pt_1
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001449152 per omessa notifica degli atti prodromici e/o presupposti, e conseguente prescrizione della posta azionata, nonchè per decadenza trimestrale ex art. 14 Lex n.689/981.
Si costituiva ritualmente in Giudizio l' chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso per infondatezza delle tesi ex adverso s
La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione reciprocamente assunta dalle parti, veniva mandata in decisione, previa concessione di termine per note illustrative.
Sulle conclusioni veicolate delle parti, in premessa sintetizzate, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
La domanda attorea deve essere accolta sulla base del seguente impianto motivazionale.
1 Le doglianze del ricorrente in opposizione investono, prioritariamente, il difetto di -regolare- preventiva notifica del verbale di accertamento prot. n.
.5101.29/10/2018.0208522, indicato nell'ordinanza d'ingiunzione quale CP_1 atto presupposto. All'uopo il sig. allega di non avere mai ricevuto il verbale di Parte_1 accertamento su cui si regge l'ordinanza ingiunzione. Contesta, in ogni caso, la tempistica dell'eventuale notifica dello stesso.
Nel costituirsi in Giudizio l'ente previdenziale allega e documenta l'intervenuto perfezionamento procedurale dell'iter notificatorio dell'atto di accertamento, conclusosi in data 22.11.2018 con la consegna del relativo plico alla sorella convivente del destinatario dell'atto e successiva, immediata, spedizione della Comunicazione di Avvenuta Consegna (C.A.N.) all'avente diritto.
La prima eccezione attorea si palesa, pertanto, infondata. Va, all'uopo, segnalato che con la prima difesa utile successiva alla costituzione in giudizio dell' e, quindi, al deposito della documentazione valorizzata CP_1 dall'ente previ il ricorrente assumeva in replica che quella notifica non può ritenersi valida in quanto, come da certificato storico in atti versato a sostegno delle proprie tesi, all'epoca della documentata consegna del plico esso ricorrente non risiedeva più all'indirizzo preso cui si sarebbe perfezionata la notifica.
La prospettazione è chiaramente temeraria, se lasciata a sé stessa. Come accaduto. Nella relata di notifica del plico l'addetto alla consegna attesta di avere eseguito la notifica nelle mani della sorella familiare convivente del destinatario. Una tale “attestazione” non risulta contestata in fatto. Ciò implica che l'atto di accertamento è stato spedito ad un indirizzo presso il quale il destinatario quanto meno “domiciliava”. In caso contrario l'addetto avrebbe attestato il falso parlando di sorella convivente. Peraltro, l'obiezione attorea non trasmoda nella denuncia di mancato ricevimento del plico o nella prospettazione di una “impossibilità” di conoscenza dello stesso. Insomma, l'istante si limita a indicare una asserita violazione formale vulnerante l'iter notificatorio senza protestare alcuna conseguenza concreta in termini di effettiva conoscenza dell'atto a seguito di notifica, seppure asseritamente irregolare. In particolare rileva che le notifiche dell'accertamento prodotte dall' CP_1 sono nulle, perché inviate ad un indirizzo presso cui il sig. Immo risiedeva come da certificato di residenza storico (Allegato). Pertanto certamente non sono stati validamente rispettati i termini di notifica dell'accertamento prodromico all' ordinanza di ingiunzione.> In particolare rilevato che come risulta da certificato di residenza già depositato agli atti, il presunto atto interruttivo inviato da , non è stato CP_1 regolarmente notificato.> Così le note “sostitutive” trasmesse.
2 Se non che, una volta accertato che la notifica ha raggiunto il suo scopo, circostanza, ripetesi, non contestata, i rilievi attorei diventano del tutto inconferenti.
Né può tralasciarsi una seconda considerazione. Il certificato “storico di residenza” prodotto dall'istante contiene solo riferimenti ai movimenti degli indirizzi collegati alla persona di In esso Parte_1 non si attesta nessuna residenza, né attuale, né tra Il documento, insomma, non dimostra alcunchè. (3)
La consecutio logico-giuridica impone di affrontare, a questo punto, la questione decadenziale posta dal ricorrente con l'atto introduttivo di lite, mai formalmente abbandonata ancorchè non esplicitamente ripresa nelle successive note “sostitutive”.
Assume, nella buona sostanza il sig. che l' non Pt_1 CP_1 avrebbe rispettato i novanta giorni previsti dalla Legge per la contestazione della violazione. Situazione dalla quale conseguirebbe anche l'intervenuta prescrizione della posta sanzionatoria.
Ora, vanno prima di tutto fissate le coordinate di riferimento storico- fattuali della vicenda, impermeabili a qualsiasi contestazione di parte. La posta sanzionatoria si riferisce al mancato versamento delle ritenute effettuate nel mese di dicembre 2016 nonché da gennaio a luglio 2017 e nel mese di novembre 2017. L'avviso di accertamento/atto pregresso risulta ritualmente notificato il 22 novembre 2018. L'ordinanza ingiunzione per cui è causa è stata notificata il 23 maggio 2024. (4)
Ciò precisato.
La tesi dell' è sintetizzabile nell'obiezione a tenore della quale CP_1 sarebbe stato rispettato il termine trimestrale in quanto l'accertamento del 29 ottobre 2018 è stato notificato, per come anticipato, nel mese di novembre dello stesso anno. Tuttavia, questa prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, la decorrenza del suddetto termine va individuata, per univoca e risalente giurisprudenza di legittimità, nel momento in cui l'accertamento poteva e doveva essere formalizzato e comunicato all'interessato. (Cfr., ex multis: Cass. n.17673/2022, Cass. n.27405/2019.) Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento – in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi di tale violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione” (Sez. 2, Sent. n. 3043 del 2009).
3 Ne consegue che occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata (Sez. 2, Sent. n. 26734 del 2011, Sez. 2, Sent. n. 9311 del 2007). (Così parte motiva di Cass. n.27405/2019, appena citata.)
Nel caso di specie l'accertamento, formalizzato a ottobre 2018, risulta esternato a novembre dello stesso anno. Esso, tuttavia, si riferisce, per come correttamente puntualizzato dall' CP_1 nella memoria di costituzione, al mancato versamento delle ritenute effettuate nel mese di dicembre 2016, da gennaio luglio 2017 e nel mese di novembre 2017. Il contestato mancato versamento resta dimostrato per tabulas dalle periodiche denunce contributive provenienti dalla società, a loro volta puntualmente prodotte dall'ente previdenziale. Consegue che la verifica “accertativa” deve ritenersi compiuta con la mera analisi dei flussi informativi e con l'incrocio dei dati nella disponibilità dell' CP_1
Ragione per la quale il calcolo dei novanta giorni decadenziali deve muovere non dalla data impressa sul verbale di accertamento -29 ottobre 2018- ma, a tutto voler concedere, dal gennaio-febbraio 2018, perché è da tale epoca che l'ente aveva a disposizione non solo i dati necessari e sufficienti per inquadrare la fattispecie omissiva (ultima denuncia pervenuta il 31 dicembre 2017), ma anche per procedere alla formalizzazione del verbale di accertamento. Id est: alla formale contestazione. Come del resto allegato dallo stesso resistente . CP_1
… l' non può emettere l'ordinanza ingiunzione prima che termini CP_1
l'ann prima che tutte le denunce mensili siano state presentate>. Evenienze verificatesi al 31 dicembre 2017, come da documentazione in atti versata dall'ente previdenziale. Ragione per la quale, anche a voler valorizzare ulteriori, “ragionevoli”, margini di tempo per la valutazione complessiva dei dati necessari alla compiuta perimetrazione legale della fattispecie omissiva, mai sarà prospettabile un termine di oltre otto mesi. Naturalmente, residua sempre in capo all' la facoltà di allegare e CP_1 dimostrare la necessità di verifiche ulteriori e la loro complessità al fine di sostenere un diverso, e più avanzato, dies a quo. Cui specularmente corrisponde il dovere del Giudice di verificare quanto allegato e documentato dall' (si cfr. in particolare la già richiamata Cass. n.17673/2022). CP_1
Tuttavia, nel caso di specie il resistente nulla ha dedotto e CP_1 documentato. (5)
L' per vero, valorizza una ulteriore tematica a sostegno del CP_1 proprio assunto. Si pone in evidenza che l' dispone del termine di decadenza di cui CP_1 all'art. 25 del Dlgs n. 46/1999 per effettuare l'accertamento (31 dicembre
4 dell'anno successivo). Il termine di decadenza di cui al predetto art. 14, quindi, non decorre dall'omissione contributiva, altrimenti il termine dell'art. 25 del Dlgs n. 46/1999 sarebbe vanificato. Esso decorre dall'accertamento e nel caso che ci occupa esso è stato rispettato.>
Ora, ritiene il G.U.L. che una tale argomentazione meriti uno scrutinio più approfondito, l'analisi letterale della disposizione invocata sembrando rimandare ad un contesto applicativo diverso da quello concernente la fattispecie di causa. Se non che, a tutto voler concedere, la questione è mal posta in origine. Ed invero, il problema da risolvere non consiste nel ricondurre la decorrenza del termine all'omissione contributiva ma nello stabilire il perimetro entro cui fissare la formalizzazione della contestazione di tale omissione. Una volta accertato che l'obbligo di contestazione sorge con l'acquisizione, ad opera dell'ente previdenziale, dei dati necessari e sufficienti alla configurazione degli estremi della violazione, è evidente il superamento della questione posta dall' in quanto tale momento è sicuramente successivo a quello in cui si CP_1
è p ta la fattispecie omissiva. Quanto, invece, alla effettiva pregnanza ermeneutica della disposizione invocata dall' per sostenere lo spostamento in avanti del dies a quo, CP_1 sembra al G he i concetti di “definizione e formalizzazione mediante notifica dell'accertamento” e di “iscrizione a ruolo dei contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali” siano alquanto diversi e, pertanto, inidonei alla sovrapposizione giuridica nella buona sostanza paventata dall' CP_1
Anzi, a ben vedere, può addirittura sostenersi che le du ni siano complementari e, quindi, del tutto diverse. Con la conseguenza che il termine concesso per l'iscrizione a ruolo nulla ha a che vedere, proprio in una dimensione giuridica, con quello entro cui l'ente previdenziale “deve” procedere alla contestazione dell'omissione. (6)
Deve, in definitiva, ritenersi in ogni caso realizzata la fattispecie decadenziale-estintiva per mancata notifica della contestazione nei previsti novanta giorni dall'accertamento sostanziale.
La domanda attorea va, pertanto, accolta come da statuizioni di dispositivo.
Quanto al governo delle spese di lite si osserva che i relativi criteri di liquidazione restano sensibili non solo alla quantificazione della sanzione irrogata (= euro 4.320,00) ma anche alla evidente infondatezza del primo rilievo attoreo e dell'assunto successivamente valorizzato a sostegno dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell' ogni diversa Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e deduzione reietta così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
5 2) annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
3) condanna l' alle spese di lite sostenute dal ricorrente, e per esso CP_1 dal procuratore dichiaratosi antistatario, che, già compensate nella misura del 35%, si liquidano, con attribuzione, in euro 1.000,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 28/03/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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