Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, composto da: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott. ssa Rossana Guzzo Giudice rel.
Ing. Maurizio Onofrio Sciortino Consigliere Esperto riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1441 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(CF. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/09/1988, (C.F. ), nato a Parte_2 C.F._2
Catania il 2/4/1988, (C.F. ), nato a Parte_3 C.F._3
Catania il 5/8/1967, (C.F. ), nata a Parte_4 C.F._4
Catenanuova il 7/3/1956, (C.F. Parte_5
), nato a [...] il [...]; tutti elettivamente C.F._5
domiciliati in Catania, piazza Abramo Lincoln. 5, presso lo studio degli avv.ti
Francesco Furnari e Angela Bruno, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTI
E
Controparte_1
la (c.f.:
[...] Controparte_2
), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato del P.IVA_1
Distretto di Palermo;
RESISTENTE
Conclusioni dei ricorrenti: “Piaccia all'adita Ecc.ma Corte, reiectis contrariis, accogliere la domanda dei ricorrenti fondata sull'an debeatur per la carente regimazione del fiume Dittaino, che ha causato lo straripamento delle acque ed il danneggiamento dei fondi agricoli de quibus e condannare l'Ente convenuto al risarcimento dei danni accertati dalla ctu, con la svalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data dell'allagamento del 16 novembre 2021 ed il rimborso delle spese del giudizio sommario ed ordinario, concedendo la clausola di provvisoria esecuzione, al fine di prevenire il pericolo del ritardo”.
Conclusioni della resistente: “VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO - Reiectis
Adversis - respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto e dichiarare la radicale assenza di responsabilità dell'Amministrazione regionale in relazione ai fatti per cui è controversia;
- In subordine, nella non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi accertata la responsabilità della convenuta P_
, ridurre il risarcimento dovuto ai sensi degli artt. 1227, commi 1 e 2. - In
[...] ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25 agosto 2022 i ricorrenti in epigrafe compiutamente generalizzati hanno convenuto innanzi a questo Tribunale l'Autorità di Bacino del 3
Distretto Idrografico della Sicilia presso la (nel Controparte_2
prosieguo solo ) e, nel premettere di condurre a vario titolo Controparte_1
aziende agricole su terreni lambiti dal fiume Dittaino, hanno chiesto la condanna della resistente al risarcimento dei danni patiti a causa dell'esondazione del predetto corso d'acqua verificatasi in occasione degli eventi meteorici del 24 -26 ottobre 2021 e del 16 -17 novembre 2021, addebitandola alla assenza di argini e di golene nel tratto prossimo alle loro aziende, e comunque, alla mancata pulitura dell'alveo. A sostegno della loro pretesa, hanno quindi prodotto la relazione dei consulenti tecnici di ufficio, agr. e ing. , nominati Persona_1 Persona_2 nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo in precedenza promosso, portante il n.ro 2095/2021 R.G., contenente una compiuta descrizione dello stato dei luoghi e delle cause degli allagamenti nonché la stima dei suddetti danni, dei quali hanno domandato ristoro con applicazione di rivalutazione monetaria ed interessi, oltre alla refusione delle spese legali e peritali.
Con comparsa depositata il 14 ottobre 2022 si è costituita l che Controparte_1
ha chiesto, in via principale, il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, la riduzione dell'eventuale condanna in considerazione del concorso di colpa dei ricorrenti nella produzione dei lamentati danni e l'esclusione di qualsivoglia addebito per i danneggiamenti alle colture verificatisi entro le fasce di pertinenza fluviale e su spazi demaniali abusivamente occupati.
La causa, trattata in modalità cartolare, è stata assunta in decisione con ordinanza del 7 ottobre 2024.
***********
La prospettazione degli avvenimenti e delle loro cause offerta dai ricorrenti ha trovato sostanziale conferma negli accertamenti tecnici espletati nell'ambito del procedimento di cui all'art. 696 c.p.c., i cui esiti vanno condivisi perché frutto di indagini accurate e condotte con metodi immuni da vizi logici. 4
Le aziende agricole dei ricorrenti possono essere distinte, in relazione all'estesa del fiume Dittaino cui sono prossime, in due gruppi, al primo dei quali appartengono gli appezzamenti del ricorrente;
al secondo i restanti Parte_5
fondi (cfr. pag. 15 CTU).
In particolare, conduce in affitto alcuni appezzamenti Parte_5
ubicati in agro del Comune di Assoro, c.da HI, posti nella vallata collinare sub pianeggiante in destra idraulica del Dittaino, caratterizzata da suoli ben strutturati e con buona potenzialità agronomica, catastalmente censiti nel NCT del medesimo Comune, al foglio di mappa n. 60, p.lle 21, 74, 96, 97, 99, 101, 103,
111, 113, 146, 148, 190, e al foglio di mappa 65, p.lle 1, 2 e 10, per lo più coltivati a vigneto (cv e cv Nerello Mascalese) e a seminativo;
risulta invece CP_3
proprietario delle p.lle 96 (impiantata a vigneto) e 190 (impiantata a ficodindeto)
sempre del foglio mappale 65 del NCT del Comune di Assoro (cfr. pag. 27 CTU);
e risultano comproprietari pro indiviso di un Parte_4 Parte_3
appezzamento ubicato nel Comune di Catenanuova, in sinistra idraulica del fiume
Dittaino, catastalmente censito nel NCT del medesimo Comune, al foglio mappale
9, p.lle 37, 38, 57, (91), 125 e 126, al momento dell'evento calamitoso, impiantato a mandorleto (varietà Ferragnes e Tuono);
(cfr. pag. 46 CTU) risulta proprietario di un appezzamento Parte_1 ubicato in agro di Centuripe, c.da Cuba, anch'esso posto in sinistra idraulica del
Dittaino, integralmente coltivato ad aranceto (v. RO LO, Lempso, Citrumelo
swingle), censito nel NCT del medesimo Comune al foglio di mappa n. 80, p.lle 27,
30, 263, 264, 395, 397 e delle p.lle 396 e 398 di cui al foglio mappale n. 80 iscritte al Catasto Fabbricati. Giova anticipare che, nella quantificazione del danneggiamento dell'azienda , i periti non hanno tenuto conto di una Pt_1
striscia di terra posta al confine con le p.lle 395, 397 e 263 che, sebbene coltivata,
dal rilievo topografico di dettaglio è risultata ubicata entro la fascia di pertinenza 5
fluviale (cfr. pag. 24 e 47 CTU);
è proprietario di alcuni fondi ubicati in agro del Comune di Parte_2
Centuripe, catastalmente censiti nel foglio di mappa 80, p.lle 37, 268, 270, 275,
276, 278, 399, 434, 438, 440, (anche in questo caso, al netto della striscia di terra ricadente nelle fasce di pertinenza fluviale), coltivate ad agrumeto v. RO LO
e RO CE (cfr. pag. 51 CTU).
Ciò premesso, dall'indagine delegata ai consulenti tecnici è emerso che nel periodo sopra indicato il fiume Dittaino ebbe a tracimare in più punti, raggiungendo e sommergendo i terreni dei ricorrenti, per come attestato sia i segni ancora presenti sui luoghi all'atto del loro sopralluogo sia dal materiale fotografico acquisito, sia dagli esiti delle simulazioni effettuate (v. pag. 60 della relazione di c.t.u.).
Per determinare le possibili cause delle esondazioni, gli ausiliari hanno infatti condotto uno studio idrologico con metodo analitico finalizzato a valutare la capacità del corso d'acqua di convogliare le piogge cadute nelle date indicate in ricorso nei due specifici tratti ritenuti rilevanti: il “tratto 1”, prossimo ai fondi agricoli del ricorrente (Bacino sezione 1), con sezione di chiusura posta in Parte_5 corrispondenza della breccia nell'argine riscontrata sui luoghi di cui si dirà; il “tratto
2”, prossimo ai restanti appezzamenti, definito dalla sezione di chiusura posta in corrispondenza del fondo Zerbo - Zinna (cfr. pag. 55 CTU).
Il collegio peritale ha a tal fine acquisito i volumi delle precipitazioni registrate con cadenza oraria nei giorni 24-25 ottobre e 16-17 novembre 2021 dalle stazioni pluviometriche di Agira, Nissoria, Nicoletti Diga, Presa Dittaino, Enna, Raddusa,
Sciaguana Diga e Don Sturzo Diga, gestite tutte dall del Controparte_1
Distretto Idrografico della e ritenute rilevanti, perché prossime ai bacini del P_
fiume Dittaino come definiti dalle due descritte sezioni di chiusura;
per determinare le portate idriche di ciascun bacino in ciascuna data ha ricostruito gli idrogrammi di 6
piena (cioè, l'andamento temporale dei valori di portata nel corso del fenomeno di piena) con l'ausilio del c.d. metodo cinematico o della corrivazione (cfr. pag. 56
CTU); ed infine, per accertare con precisione le cause dell'insufficienza idraulica delle due sezioni fluviali, ha proceduto alle simulazioni di deflusso mediante l'ausilio del software HEC-RAS (US Army Corps of Engineers Hydrologic
Engineering Center).
Sulla scorta delle risultanze di tale complesso accertamento, i consulenti hanno concluso che in particolare nei giorni 16-17 novembre 2021 (cfr. pag. 57 CTU
“l'evento di pioggia del 16-17 novembre 2021 ha determinato un fenomeno di piena significativamente più gravoso di quello del 24-25 ottobre 2021”; ed inoltre cfr. pag. 80 CTU “lo studio idrologico e idraulico, nonché le simulazioni, indicano che detti allagamenti si siano verificati in occasione delle precipitazioni del 16-17
novembre 2021. Dagli studi eseguiti non sono risultate evidenze di analoghi
fenomeni in esito alle precipitazioni del 24-25 ottobre 2021, che gli scriventi non
possono però escludere con assoluta certezza per effetto delle metodologie applicate che, seppur consolidate, hanno comunque insite ipotesi semplificative”),
l'alveo del fiume Dittaino per diverse cause è risultato idraulicamente insufficiente rispetto all'evento di piena.
Specificamente, i consulenti hanno addebitato gli allagamenti subiti dal fondo del ricorrente , alla “lunga breccia formatasi nell'argine in destra Parte_5 idraulica, per una lunghezza di 50 m” (cfr. pag. 20 CTU;
cfr. anche pag. 62 “il fenomeno di allagamento subito dagli appezzamenti del Ricorrente, del quale
fenomeno sono state riscontrate sui luoghi tracce inequivocabili, ha certamente avuto causa, indipendente dalle condizioni di manutenzione del corso d'acqua, nella breccia dell'argine dalla quale, avuto riguardo all'entità delle portate defluenti in occasione dell'evento, sono fuoriusciti rilevanti volumi idrici sufficienti a provocare l'allagamento dell'area in cui si trovano gli appezzamenti. Al proposito si 7
consideri che il volume idrico dell'intero processo di piena, ottenuto dall'integrazione dell'idrogramma di piena, supera i 18 milioni di metri cubi.”); con la precisazione che il fenomeno si sarebbe comunque verificato in occasione delle piogge di novembre 2021 in ragione dell'insufficienza idraulica dell'alveo, quest'ultima riconducibile non solo alle carenti condizioni di manutenzione nel quale esso versava al momento dell'esondazione, ma principalmente alle sue caratteristiche geometriche e dimensionali (cfr. pag. 62 CTU “sempre nel caso dell'evento del 16-17 novembre, anche in condizioni di migliore manutenzione dell'alveo fluviale, si rileva l'insufficienza idraulica dell'corso d'acqua che è, quindi, non solo dipendente dalla presenza della vegetazione ma anche dalle caratteristiche geometriche e dimensionali delle sezioni”).
A giudizio dei consulenti di ufficio, a differenza di quanto ipotizzato dal c.t.p. di parte ricorrente, né la piena del OS HI (torrente, quest'ultimo, che si immette nel Dittaino in corrispondenza del confine ovest delle p.lle 21, 74, 101,
103, 111, 113 e 146 del foglio 60), né la rottura della galleria emissaria della
Traversa sul corso d'acqua ubicata a monte del fondo ebbero incidenza causale nella esondazione, trattandosi di eventi modesti rispetto alla piena nel fiume (cfr.
pag. 64 CTU).
Nel caso dei ricorrenti , a giudizio dei periti gli allagamenti sono da CP_4 addebitare all'interruzione dell'argine (cfr. pag. 27 CTU “in prossimità dei fondi
si è riscontrata la presenza di un tratto fluviale in cui l'argine risulta CP_4 discontinuo in sinistra idraulica, cioè il lato in cui sono posti in fondi in argomento”);
i consulenti hanno invece escluso che il difetto di manutenzione del corso d'acqua abbia avuto un qualche rilievo nell'evento dannoso, avendo le simulazioni effettuate dimostrato che, anche in condizioni di manutenzione ottimale, il fenomeno si sarebbe verificato con entità praticamente identica a quella delle condizioni attuali dell'alveo (cfr. anche pag. 80 CTU “gli scriventi Consulenti 8
d'ufficio, in merito alle cause degli allagamenti, possono concludere che nei fondi dei ricorrenti e esse siano da ascrivere principalmente alla Parte_5 CP_4
discontinuità degli argini del fiume Dittaino riscontrate sui luoghi. Secondario è, invece l'effetto delle condizioni di manutenzione dell'alveo fluviale”).
Per quanto concerne infine i fondi dei ricorrenti e , a giudizio Pt_2 Pt_1 degli ausiliari l'evento dannoso è addebitabile alle condizioni di manutenzione dell'alveo fluviale, posto che le simulazione eseguite hanno dimostrato che, in condizioni di ottimale manutenzione, i fondi sarebbero rimasti esenti da allagamento (cfr. pag. 66 CTU “per i fondi e , l'allagamento, Pt_2 Pt_1
sempre nelle date del 16-17 novembre 2021, è stato provocato dalle condizioni di manutenzione dell'alveo fluviale che hanno determinato l'insufficienza idraulica del corso d'acqua rispetto all'evento di piena. La simulazione eseguita in condizioni di ottimale manutenzione dimostra, infatti, che i fondi sarebbero rimasti praticamente esenti da allagamento; cfr. anche pag. 81 CTU “In ultimo, per quanto concerne i fondi dei ricorrenti e , la causa degli allegamenti è da ricercarsi Pt_2 Pt_1 nel difetto di manutenzione dell'alveo e, in particolare, nella presenza della vegetazione infestante”).
Tutto ciò premesso, procedendo ad esaminare le difese della convenuta, sulla preminente questione afferente al mancato ripristino dell'argine del Dittaino,
l , pur riconoscendo di avere ricevuto già nell'ottobre del 2020 Controparte_1 una segnalazione da parte del ricorrente circa varie “criticità” del tratto Pt_1
del fiume prossimo ai terreni del medesimo, ha sostenuto di avere, a seguito di ciò, sollecitato al l'effettuazione di una ispezione del corso Controparte_5
d'acqua e che, tuttavia, l'ente locale - nella scheda di segnalazione debitamente compilata e trasmessale con nota prot. n. 6252 del 21/04/2021 - non aveva confermato alcun dissesto di argini e/o di sponde;
di avere comunque trasmesso la menzionata scheda al Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico 9
nella Regione , perché quest'ultimo adottasse “ogni utile iniziativa CP_2 finalizzata alla esecuzione degli interventi di che trattasi con l'urgenza del caso”
(cfr. nota prot. n. 9542 del 17/06/2021), e che pertanto, avendo “agito nell'ambito dell'attività di ricognizione delle criticità presenti negli alvei, con il supporto degli
Enti Locali, come previsto dall'art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano di
Gestione del Rischio Alluvioni”, non potrebbe essere chiamata a rispondere dei danni poi effettivamente verificatisi.
Giova tuttavia precisare che tale difesa, basata sul “rimbalzo” della segnalazione ad altri enti, non può in alcun modo esonerare l , alla luce delle Controparte_1
sopra descritte risultanze peritali, che evidenziano uno stato di perdurante inerzia nell'adempimento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del fiume, dai compiti che per legge le incombono, tanto più che, ai sensi dell'art.2055 c.c., eventuali condotto colpose di altre P.A. non produrrebbero alcun esonero dalla responsabilità aquiliana.
L'Autorità convenuta ha poi eccepito l'eccezionalità delle precipitazioni -in particolare di quelle verificatesi il 16-17 novembre 2021, a cui anche i c.t.u. hanno ricondotto i fenomeni di allagamento – sostenendo, in base ai calcoli effettuati dal proprio c.t.p., che il c.d. “tempo di ritorno” si sarebbe attestato tra i 35 e i 95 anni.
A tale riguardo va rilevato che tale indagine non fu richiesta tempestivamente nel procedimento di A.T.P., ossia in sede di conferimento dell'incarico peritale;
in ogni caso, i c.t.u. ebbero a replicare al superiore assunto contestando la correttezza dell'approccio metodologico del consulente di parte il quale si era limitato ad attingere ai dati forniti esclusivamente dalla stazione pluviometrica di Presa
Dittaino, dati da ritenersi del tutto parziali e insufficienti rispetto alle dimensioni dei bacini di riferimento (si rimanda alle pag.
4-7 delle puntuali risposte alle osservazioni delle parti, depositate dai c.t.u. nell'A.T.P. con separata nota del
15.11.2022). 10
In ogni caso, e a tutto concedere, anche un tempo di ritorno compreso nell'ampio range indicato dal c.t.p. della resistente non potrebbe definirsi eccezionale in base alla classificazione recepita dal D.Lgs. 23/02/2010, n. 49 – “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”.
Né il caso fortuito o la forza maggiore, che soli esonerano il custode da responsabilità, possono pertanto essere invocati in presenza di fenomeni meteorologici anche particolarmente significativi, protrattisi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle misure adottate per evitarne l'accadimento e, in particolare, del sistema di deflusso delle acque meteoriche (cfr. Cass. 8466/2020;
Cass. 26545/14). Come precisato dalla giurisprudenza, l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche sostanziano il caso fortuito o la forza maggiore solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (cfr. tra le altre Cass. 5868/16 e Cass.
18877/2015).
Non vale, poi, ad escludere la responsabilità dell di Bacino, il richiamo alla P_
disciplina di cui agli artt. 9 e 12 R.D. 523/1904. Va infatti ricordato che, per pacifico indirizzo interpretativo, “i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati
(ex art. 12 R.D. 25 luglio 1904 n.523) solo alla costruzione delle opere a difesa dei
loro beni, mentre spetta all'Autorità amministrativa (ex art. 2 R.D. 25 luglio 1904 n.
523, cit.) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e
degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde,
sicché fa carico alla , alla quale sono state trasferite le competenze CP_2
amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione
dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al
demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 cod. civ.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione” (Cass. S.U. 8588/1997). 11
I proprietari e possessori frontisti privati non devono, quindi, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del R.D., e di quelli a difesa di beni o aree pubbliche
(cfr. Cass. n. 30521/2019).
Parimenti privo di rilievo risulta il richiamo operato dalla difesa erariale alle norme di cui agli artt. 915, 916, 917 c.c., volte a disciplinare il regime delle acque private
(cfr. Cass. Civ. n. 10287/2015).
Per quanto concerne poi il richiamo operato dalla difesa erariale agli artt. 58
comma 2 e 95 comma 1 del R.D. 523/1904, i periti hanno escluso, anche alla luce della complessità e del costo della tipologia di interventi necessari ad assicurare l'adeguatezza idraulica del corso d'acqua in questione, che è un fiume, che esso possa presentarsi “coerente con la dinamica dell'evento dannoso per come descritta in quel che precede e che non avrebbe risentito positivamente delle opere di difesa radente citate negli scritti dell'Autorità” (v. pag. 67 C.T.U.),
Più in generale, i consulenti, a riscontro di apposito quesito dell'incarico, hanno negato di avere riscontrato “la presenza di alcuna opera in alveo, in qualche misura, riconducibile ai ricorrenti, né che Essi abbiano provocato danni di qualsiasi
natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà”(v. pag. 71 della relazione di CTU). Si veda anche pag. 81 dell'elaborato, laddove viene attestato che: “non si sono riscontrate evidenze di elementi riconducibili ai Ricorrenti che, in relazione alle dimensioni e condizioni dell'alveo fluviale, possano avere interferito sul deflusso delle acque nel corso degli eventi di piena e, quindi, sull'eziologia dell'evento dannoso”.
Per quanto concerne la violazione delle fasce di pertinenza fluviale paventata dalla resistente, come chiarito dai tecnici, “dagli elaborati grafici può rilevarsi che la 12
fascia di pertinenza impegna gli appezzamenti del e quelli del Pt_1 Pt_2
per la rispettiva superficie di circa mq. 1000 e di circa mq.
1.700. In ogni caso, gli scriventi devono rilevare che la presenza eventuale di soggetti arborei all'interno della fascia di pertinenza fluviale, tenuto conto delle dimensioni dell'alveo fluviale e delle risultanze delle simulazioni del deflusso sopra esposte, non può avere avuto
influenza sulle condizioni di deflusso in occasione degli eventi di piena
conseguenti alle precipitazioni del 24-25 ottobre e 16-17 novembre 2021 e, quindi, sull'eziologia dell'evento dannoso” (v. pag. 74 CTU;
ed ancora, nella stesso senso, cfr. pag. 81 CTU “Avuto riguardo alle Direttive approvate con il D.S.G. n. 119/2022 del 09/05/2022, si è rilevato che porzioni dei fondi e sono Pt_2 Pt_1
interessati dalle fasce di pertinenza fluviali, per superfici che hanno comunque
estensioni ridotte rispetto a quelle complessive degli appezzamenti oggetto dell'accertamento. Gli scriventi non ritengono, comunque, che detta circostanza abbia avuto influenza alcuna sulla genesi degli eventi dannosi” (cfr. pag. 81 CTU).
Quanto alla circostanza della collocazione di taluni fondi oggetto di causa, in particolare alcuni di quelli del ricorrente , nell'area classificata ad alta Parte_5
pericolosità idraulica (P3) in base al P.A.I. regionale vigente (approvato con decreto del Presidente della regione n.9 del 6.5.2021), che in questi casi CP_2
consente la prosecuzione delle coltivazioni ma esclude la facoltà di ottenere un risarcimento in caso di allagamenti, va osservato – in disparte ogni valutazione in ordine alla possibilità di una norma secondaria di incidere su diritti soggettivi perfetti - che deve comunque ribadirsi la responsabilità della P.A. in tutti i casi di inosservanza massima e protratta degli obblighi di manutenzione del corpo idrico,
inosservanza ravvisabile nel caso in esame (v. sentenze del Tribunale Superiore
delle Acque Pubbliche n.ri 59/2019 e 84/2022).
In conclusione, acclarato che un'attenta, costante ed accurata manutenzione del fiume (rafforzamento degli argini, risagomatura delle sezioni, pulizia dell'alveo) 13
avrebbe consentito il recupero della capacità di convogliamento delle acque meteoriche negli eventi di piena in esame, deve ravvisarsi la responsabilità da omessa custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in capo alla Pubblica Amministrazione convenuta in giudizio, alla quale sono state trasferite dall'art. 3 L.R. n. 8 dell'8.5.2018, le competenze in materia di “manutenzione dei corpi idrici” e di gestione del patrimonio idrico nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della . P_
La liquidazione dei danni patiti dai ricorrenti va effettuata in conformità alle analitiche stime effettuate dai c.t.u., non oggetto di contestazioni in questa sede. E' importante ribadire come gli ausiliari abbiano precisato di non avere incluso i danni delle aree demaniali abusivamente occupate (pag.11 della nota contenente le risposte alle osservazioni delle parti).
Nel rinviare nel dettaglio delle singole poste di danno alla relazione di consulenza,
vanno dunque riconosciuti i seguenti importi:
- a , € 5.084,37 (di cui € 4.173,12 a titolo di spese per il Parte_1 ripristino dello stato ex ante e € 911,25 a titolo di valore del frutto pendente);
- a , € 19.607,46 (di cui €14.094,96 a titolo di spese per ripristino Parte_2 dello stato ex ante e € 5.512,50 quale valore del frutto pendente);
- a e , € 14.258,20 (di cui € 3.458,20 a titolo di Parte_3 Parte_4 spese per il ripristino dello stato ex ante e € 10.800,00 a titolo di valore del soprassuolo irreversibilmente compromesso ); Parte_6
- ad , € 72.873,57 (di cui € 21.278,80 a titolo di spese per Parte_5 ripristino dello stato ex ante, € 23.750,00 a titolo di valore del soprassuolo irreversibilmente compromesso (vigneto), € 17.120,00 valore del soprassuolo irreversibilmente compromesso (ficodindieto), € 9.755,77 a titolo di mancati redditi su vigneti (annata successiva) e € 969,00 a titolo di valore delle anticipazioni colturali (seminativi). 14
Trattandosi di debiti di valore, i predetti importi, così quantificati alla data della relazione di c.t.u. (ottobre 2022), vanno rivalutati alla data della presente decisione
– mediante applicazione degli indici ISTAT nella misura del 75% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo - onde assicurare ad ogni danneggiato il valore attuale del danno precedentemente sofferto. Su tali cifre, devalutate alla data dell'illecito (novembre 2021), dovranno anche essere calcolati gli interessi sulle somme capitali rivalutate di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle
S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
In conclusione, operando i relativi conteggi, l va condannata a Controparte_1
pagare:
- a , la complessiva somma di € 5.472,90; Parte_1
- a la complessiva somma di € 21.105,80; Parte_2
- a e la unitaria e complessiva somma di € Parte_3 Parte_4
15.347,76;
- ad la complessiva somma di € 78.442,30. Parte_5
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico della Autorità di Bacino.
In relazione al procedimento di A.T.P., gli onorari di avvocato vanno determinati,
muovendo dal valore della causa, in complessivi euro 3.078,00 (importo-base: euro 1.620,00, su cui tre aumenti ai sensi del comma 2 dell'art,4 del D.M. n.55/14, per come chiesto nella notula depositata agli atti), ed euro 286,00 per esborsi documentati, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
A carico della Autorità vanno definitivamente posti i costi della consulenza tecnica svolta nel procedimento di istruzione preventiva, per come liquidati nel decreto presidenziale del 18-19/11/2022 (che riconosceva ai consulenti la somma complessiva di euro 10.549,13, di cui euro 9.707,37 per onorario, in essa compreso l'acconto già corrisposto, oltre C.P. di categoria e I.V.A. se dovuti). 15
Le spese del presente giudizio si liquidano in base al decisum e secondo tariffa nei valori minimi per tutte le voci, attesa la semplicità e “serialità” della causa, nella misura complessiva di euro 13.304,00 per onorari di difesa (importo-base: euro
7.160,00, su cui tre aumenti ai sensi del comma 2 dell'art.4 del D.M. n.55/14) ed euro 545,00 per esborsi documentati, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando: condanna l a pagare: a P_ Controparte_1
, la complessiva somma di € 5.472,90; a la Parte_1 Parte_2 complessiva somma di € 21.105,80; a e la Parte_3 Parte_4 complessiva somma di € 15.347,76; ad la complessiva Parte_5 somma di € 78.442,30.
Condanna, altresì, la prefata del per la Controparte_1 Controparte_1
a rifondere ai ricorrenti le spese di lite del procedimento di A.T.P. n.ro P_
2095/2021 R.G. – che liquida nell'importo di euro 3.078,00 per onorario di difesa ed euro 286,00 per esborsi documentati - e le spese del presente giudizio – che liquida nell'importo di euro 13.304,00 per onorari di difesa ed euro 545,00 per esborsi - oltre spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge.
Pone definitivamente a carico di tale Autorità i costi della c.t.u. svoltasi nell'ambito del su indicato procedimento di A.T.P..
Palermo, 6.11.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rossana Guzzo dott. Giuseppe Lupo