Articolo 2 della Legge 17 aprile 1986, n. 109
Articolo 1Articolo 3
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18 aprile 1986
Art. 2. 1. Il termine del 13 marzo 1986, stabilito dall' articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 85 , per il trattamento fiscale agevolato delle miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali, e' prorogato fino al 30 settembre 1987.
Entrata in vigore il 18 aprile 1986
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