TRIB
Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 15008/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. ALLEGRA Parte_1
CHRISTIAN ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. CERNIGLIARO DELIA ed elettivamente domiciliato presso
Avvocatura INPS in VIA F. LAURANA n. 59, PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/2/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI- 002247230.
Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, CP_1
che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore del suo procuratore antistatario, avv. ALLEGRA
CHRISTIAN.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/10/2024 parte ricorrente chiedeva annullarsi l'ordinanza ingiunzione n. OI - 002247230, notificatagli dall in data CP_1
18/9/2024, in relazione a contributi omessi nell'anno 2019, per violazione degli artt. 8, commi 1 e 2, 11, 14, 18 e 28 della L. 689/1981.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l contestando la CP_1
fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, variamente argomentando.
La causa, senza istruzione, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
Orbene, la sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione di cui è opposizione è stata irrogata dall' ai sensi dell'art.3, comma 6 del D.Lgs. n. 8 CP_1
del 2016, che, sostituendo l'art.2, comma 1-bis d.l. 463/83, conv, con l. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro
10.000 annui.
L'opponente, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. 689/81, ha eccepito la decadenza ex art. 14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale
(90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
In analoghi giudizi, l' ha ritenuto non applicabile nel caso di specie l'art.14 CP_1
L.689/81, osservando primis che le disposizioni del D. Lgs. 8/16 si applicano anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto (art.8), e che per tali violazioni l'art. 9, comma 4°, prevede quanto segue: “L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”. Posto che il D. Lgs 8/16 contiene una norma specifica relativa al termine di notifica della violazione e che peraltro non è contemplata una disposizione (parallela all'art. 14 u.c. L.689/81) che 'sanzioni' la mancata notifica con l'estinzione dell'obbligazione, si deve ritenere che nel caso di specie l' non sia incorso in alcuna decadenza. CP_1
Detta opzione interpretativa viene sconfessata dalla stessa circolare n. 32 CP_1
del 25.02.2022, proprio in tema di effetti della depenalizzazione e disposizioni per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, la quale interpreta il D.lgs 8/2016 nel senso che esso preveda applicabilità dell'art. 14 della L. n. 689/81, con la conseguenza che “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: ….- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n.
689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981);…”.
L'interpretazione qui resa, in contrasto con la circolare citata e anche con il D.L.
48/2023 cit. - che ha disposto l'allungamento dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento, così confermando la previgente applicabilità dei termini ex art. 14 cit. e della predetta norma nella sua interezza - non appare in ogni caso condivisibile, invero, né in ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, né, tanto meno, per quelle commesse dopo, come quella di specie (omissioni contributive relative all'anno 2018), dovendosi al contrario ritenere applicabile - in entrambi i casi anche se con decorrenza diversa - la fattispecie decadenziale prevista dall'art.14 L.689/81.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato alla disposizione in discussione, posto che l'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689”, atteso che fra le citate disposizioni è compreso anche l'art. 14.
Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che in ogni caso possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di contestazione.
Infatti, nel primo caso, di omissione contributiva avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, fermo restando che secondo l'art. 9 D.Lgs.
8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il 'vuoto' normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art.9) è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art. 6
D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art.14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
L'applicabilità dell'art. 14 L.689/81 ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto si desume anche adottando un diverso profilo interpretativo.
L'art. 9 del D.Lgs. 8/2016, titolato “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa” prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo, concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato penale, comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa;
la 'ritrasmissione' in sede amministrativa, come si è visto, segna anche la decorrenza della notifica degli 'estremi della violazione' da effettuarsi nei confronti del trasgressore.
Ora, nell'ipotesi in cui non vi sia notizia che tale complesso iter sia stato seguito,
o l' onerato in tal senso, non abbia allegato e provato se e quando gli atti CP_1
siano stati eventualmente trasmessi in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall'art. 9
D.Lgs. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art.6), dell'art.14 L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista.
L'unico 'adattamento' reso necessario dalla particolarità delle fattispecie relative alle omissioni contributive anteriori alla depenalizzazione attiene all'individuazione della decorrenza dei termini.
Ed invero, sino all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato, con la conseguenza che non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza logicamente individuabile per l'avvio della procedura con la notifica della contestazione è, pertanto, in dette ipotesi, il momento di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione, l CP_1
è stato posto nella condizione di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa.
La suddetta eccezione alla generale regola della decorrenza del termine previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981 dalla data in cui i contributi omessi erano dovuti non ha, tuttavia, alcuna ragion d'essere in relazione alle omissioni contributive commesse - come quella oggetto del presente giudizio – dopo la depenalizzazione.
Nella fattispecie oggetto di causa, pur ritenendo che l'atto di accertamento sia stato notificato nella data indicata dall' del 6/10/2021, la notifica delle CP_1
contestazioni risulterebbe tardiva, perché in ogni caso avvenuta ben oltre il termine di novanta giorni decorrente dalle date di scadenza dei contributi omessi, risalente al 2019.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”.
Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate e distratte come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 29/03/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/02/2025.
LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 15008/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. ALLEGRA Parte_1
CHRISTIAN ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. CERNIGLIARO DELIA ed elettivamente domiciliato presso
Avvocatura INPS in VIA F. LAURANA n. 59, PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/2/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI- 002247230.
Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, CP_1
che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore del suo procuratore antistatario, avv. ALLEGRA
CHRISTIAN.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/10/2024 parte ricorrente chiedeva annullarsi l'ordinanza ingiunzione n. OI - 002247230, notificatagli dall in data CP_1
18/9/2024, in relazione a contributi omessi nell'anno 2019, per violazione degli artt. 8, commi 1 e 2, 11, 14, 18 e 28 della L. 689/1981.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l contestando la CP_1
fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, variamente argomentando.
La causa, senza istruzione, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
Orbene, la sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione di cui è opposizione è stata irrogata dall' ai sensi dell'art.3, comma 6 del D.Lgs. n. 8 CP_1
del 2016, che, sostituendo l'art.2, comma 1-bis d.l. 463/83, conv, con l. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro
10.000 annui.
L'opponente, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. 689/81, ha eccepito la decadenza ex art. 14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale
(90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
In analoghi giudizi, l' ha ritenuto non applicabile nel caso di specie l'art.14 CP_1
L.689/81, osservando primis che le disposizioni del D. Lgs. 8/16 si applicano anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto (art.8), e che per tali violazioni l'art. 9, comma 4°, prevede quanto segue: “L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”. Posto che il D. Lgs 8/16 contiene una norma specifica relativa al termine di notifica della violazione e che peraltro non è contemplata una disposizione (parallela all'art. 14 u.c. L.689/81) che 'sanzioni' la mancata notifica con l'estinzione dell'obbligazione, si deve ritenere che nel caso di specie l' non sia incorso in alcuna decadenza. CP_1
Detta opzione interpretativa viene sconfessata dalla stessa circolare n. 32 CP_1
del 25.02.2022, proprio in tema di effetti della depenalizzazione e disposizioni per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, la quale interpreta il D.lgs 8/2016 nel senso che esso preveda applicabilità dell'art. 14 della L. n. 689/81, con la conseguenza che “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: ….- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n.
689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981);…”.
L'interpretazione qui resa, in contrasto con la circolare citata e anche con il D.L.
48/2023 cit. - che ha disposto l'allungamento dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento, così confermando la previgente applicabilità dei termini ex art. 14 cit. e della predetta norma nella sua interezza - non appare in ogni caso condivisibile, invero, né in ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, né, tanto meno, per quelle commesse dopo, come quella di specie (omissioni contributive relative all'anno 2018), dovendosi al contrario ritenere applicabile - in entrambi i casi anche se con decorrenza diversa - la fattispecie decadenziale prevista dall'art.14 L.689/81.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato alla disposizione in discussione, posto che l'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689”, atteso che fra le citate disposizioni è compreso anche l'art. 14.
Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che in ogni caso possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di contestazione.
Infatti, nel primo caso, di omissione contributiva avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, fermo restando che secondo l'art. 9 D.Lgs.
8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il 'vuoto' normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art.9) è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art. 6
D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art.14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
L'applicabilità dell'art. 14 L.689/81 ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto si desume anche adottando un diverso profilo interpretativo.
L'art. 9 del D.Lgs. 8/2016, titolato “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa” prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo, concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato penale, comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa;
la 'ritrasmissione' in sede amministrativa, come si è visto, segna anche la decorrenza della notifica degli 'estremi della violazione' da effettuarsi nei confronti del trasgressore.
Ora, nell'ipotesi in cui non vi sia notizia che tale complesso iter sia stato seguito,
o l' onerato in tal senso, non abbia allegato e provato se e quando gli atti CP_1
siano stati eventualmente trasmessi in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall'art. 9
D.Lgs. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art.6), dell'art.14 L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista.
L'unico 'adattamento' reso necessario dalla particolarità delle fattispecie relative alle omissioni contributive anteriori alla depenalizzazione attiene all'individuazione della decorrenza dei termini.
Ed invero, sino all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato, con la conseguenza che non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza logicamente individuabile per l'avvio della procedura con la notifica della contestazione è, pertanto, in dette ipotesi, il momento di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione, l CP_1
è stato posto nella condizione di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa.
La suddetta eccezione alla generale regola della decorrenza del termine previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981 dalla data in cui i contributi omessi erano dovuti non ha, tuttavia, alcuna ragion d'essere in relazione alle omissioni contributive commesse - come quella oggetto del presente giudizio – dopo la depenalizzazione.
Nella fattispecie oggetto di causa, pur ritenendo che l'atto di accertamento sia stato notificato nella data indicata dall' del 6/10/2021, la notifica delle CP_1
contestazioni risulterebbe tardiva, perché in ogni caso avvenuta ben oltre il termine di novanta giorni decorrente dalle date di scadenza dei contributi omessi, risalente al 2019.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”.
Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate e distratte come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 29/03/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/02/2025.
LA GIUDICE
Paola Marino