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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/12/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1191 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1191 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FOCACCI FRANCESCO (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. FRANCESCONI LAURA( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 04/07/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.11.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) il sig. a titolo di liquidazione una tantum in unica soluzione dell'assegno ai sensi dell'art.5 Parte_1 comma 8 della Legge n.898/1970, corrisponde alla sig.ra che accetta, la somma di euro Parte_2
10.000,00 (diecimila/00), di cui euro 4.000,00 alla sottoscrizione del presente ricorso ed euro 6.000,00 alla pubblicazione della sentenza, oltre a corrispondere un contributo per le spese di assistenza legale della sig.ra di questo procedimento per la somma di euro 2.000,00 (duemila/00), somma che viene Parte_2 corrisposta alla sig.ra alla firma del presente ricorso;
Parte_2
2) i ricorrenti continueranno ad abitare negli immobili di rispettiva proprietà e segnatamente il sig. Pt_1 in Rimini, Via Francesco Bonsi n.30 e la sig.ra in Rimini, Via Raffaele Marvelli n.20.
[...] Parte_2
- di rinunciare, preventivamente, all'appello avverso la sentenza onde consentire l'immediata annotazione del provvedimento negli atti dello Stato Civile.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 12.09.1998 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 246 Parte II Serie A Anno 1998 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 27.11.2025.
pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1191 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FOCACCI FRANCESCO (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. FRANCESCONI LAURA( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 04/07/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.11.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) il sig. a titolo di liquidazione una tantum in unica soluzione dell'assegno ai sensi dell'art.5 Parte_1 comma 8 della Legge n.898/1970, corrisponde alla sig.ra che accetta, la somma di euro Parte_2
10.000,00 (diecimila/00), di cui euro 4.000,00 alla sottoscrizione del presente ricorso ed euro 6.000,00 alla pubblicazione della sentenza, oltre a corrispondere un contributo per le spese di assistenza legale della sig.ra di questo procedimento per la somma di euro 2.000,00 (duemila/00), somma che viene Parte_2 corrisposta alla sig.ra alla firma del presente ricorso;
Parte_2
2) i ricorrenti continueranno ad abitare negli immobili di rispettiva proprietà e segnatamente il sig. Pt_1 in Rimini, Via Francesco Bonsi n.30 e la sig.ra in Rimini, Via Raffaele Marvelli n.20.
[...] Parte_2
- di rinunciare, preventivamente, all'appello avverso la sentenza onde consentire l'immediata annotazione del provvedimento negli atti dello Stato Civile.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 12.09.1998 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2 integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 246 Parte II Serie A Anno 1998 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 27.11.2025.
pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3