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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 5705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5705 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 10/07/2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7254/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza cui è stata riunita la causa iscritta al n. di RG 7255/2023
TRA
appresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Bruno Sellitti Parte_1 con il quale è elett.te domt.o in Napoli al Centro Direzionale Isola E/3
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria CP_1
Sofia Lizzi con la quale è elett.te dom.to presso la sede dell'Ente in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55 RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.04.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata deduceva che, in data 15/03/2023, l gli aveva notificato, a mezzo posta, la rettifica CP_1 dell'accertamento della violazione prevista dall'art.2, co.
1-bis, del d.l.n.463/83 convertito con modificazioni dalla legge n.638/83 con il quale aveva dedotto che con l'atto di accertamento prot.n.INPS.5104/11/10/2017.0081318 del 11/10/2017, relativo all'annualità 2013, notificato il 09/04/2018, gli era stato comunicato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'art.2, co.
1-bis, del d.l.n.463/83 convertito on modificazioni dalla legge n.638/83 come sostituito dall'art.3, co.6, del d.lgs.n.8/2016 per i periodi di competenza indicati nell'allegato “prospetto inadempienze inserite in notifica violazione” e assegnato il termine di tre mesi dalla data di notifica per il pagamento e che, ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 8 bis della legge n.689/81, la sanzione amministrativa pecuniaria era stata determinata in € 10.000,00; che era ammesso il pagamento in misura ridotta, entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, di € 5.000,00 pari alla metà della sanzione determinata oltre spese del procedimento (art. 9, co.5, del d.lgs.n.8/2016); che, alla luce di ciò, l gli aveva ordinato di pagare la CP_1 somma di € 3.449,38 quale importo quote non versate per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2013 con riferimento alla società “Azienda Vinicola dei Campi Flegrei di VA NI & C. sas” – c.f.07342640633 oltre la sanzione comminata come dettagliata al punto 1.3 (cfr. avviso pag.2). Con distinto ricorso depositato in data 12.04.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata deduceva che, in data 15/03/2023, l gli aveva notificato, a mezzo posta, la CP_1 rettifica dell'accertamento della violazione prevista dall'art.2, co.1 bis, del d.l.n.463/83 convertito on modificazioni dalla legge n.638/83 con il quale aveva dedotto che con l'atto di accertamento prot.n.INPS.5104/19/09/2019.0027447 del 19/03/2019, relativo all'annualità 2013, notificato il 13/04/2019, gli era stato comunicato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'art.2, co.
1-bis, del d.l.n.463/83 convertito con modificazioni dalla legge n.638/83 come sostituito dall'art.3, co.6, del d.lgs.n.8/2016 per i periodi di competenza indicati nell'allegato “prospetto inadempienze inserite in notifica violazione” e assegnato il termine di tre mesi dalla data di notifica per il pagamento e che, ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 8 bis della legge n.689/81, la sanzione amministrativa pecuniaria era stata determinata in € 10.000,00; che era ammesso il pagamento in misura ridotta, entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, di € 5.000,00 pari alla metà della sanzione determinata, oltre spese del procedimento (art.9, co.5, del d.lgs.n.8/2016); che, alla luce di ciò, l gli aveva ordinato di pagare la CP_1 somma di € 3.449,38 quale importo quote non versate per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2013 con riferimento alla società “VASI srl” – c.f oltre la sanzione comminata come dettagliata al punto 1.3 (cfr avviso P.IVA_1 pag.2). Eccepiva, in entrambi i casi, l'omessa notificazione dei prodromici atti di accertamento e la conseguente decadenza ex art. 14 L 1981/689 nonché la nullità dell'avviso di pagamento per violazione dell'art. 7 L 241/90, la prescrizione del credito e l'infondatezza, nel merito, della domanda giudiziale. Tanto premesso, con entrambi i ricorsi conveniva l resistente dinanzi all'adito CP_1
Tribunale al fine di ottenere l'annullamento, rispettivamente, dell'accertamento prot.n.INPS.5104.01/02/2023.0013677 e dell'accertamento prot.n.INPS.5104.03/02/2023.0015193, il tutto con vittoria di spese di lite. L si costituiva in entrambi i giudizi chiedendo, in ciascuno di essi, dichiararsi la CP_1 cessazione della materia del contendere con vittoria di spese di lite deducendo che i periodi di cui ai rispettivi atti di accertamento risultavano pagati per cui il procedimento sanzionatorio era stato estinto. All'esito della riunione dei giudizi il Tribunale osserva che, in relazione al giudizio iscritto al n. di RG 7255/2023 ( cfr. note dell di ts dell'08.07.2025 ore 20.15 a CP_1 rettifica di quelle precedenti) per effetto dell'avvenuto pagamento, da parte dell'istante, degli importi ritenuti dovuti dall – circostanza pacifica tra le parti in causa – con CP_1 la conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio in oggetto, va, certamente, condivisa la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, così come richiesta da entrambe le parti in causa. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Le spese in relazione al suddetto procedimento, in considerazione della mancata prova, da parte di entrambe le parti in causa, della data dell'effettivo pagamento del dovuto all con la conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio in oggetto, CP_1 vanno compensate integralmente. Né, diversamente da quanto sostenuto dal procuratore di parte ricorrente nelle note di ts del 07.07.2025 - con cui aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall insistendo, però, per la condanna al pagamento delle CP_1 spese di lite - potrebbe applicarsi, nella specie, il principio della vicinanza della prova con la conseguente fissazione dell'onere probatorio solo a carico dell trattandosi, CP_1 al contrario, di documentazione attinente alla posizione personale dell'istante nei confronti dell'Istituto previdenziale con onere della prova essenzialmente a suo carico, così come si evince, inequivocabilmente, dal termine “anche”, adoperato nel verbale di udienza del 21.05.2025 laddove si oneravano entrambe le parti in causa al deposito della documentazione attestante la data dell'avvenuto pagamento al solo fine di giungere ad una più agevole definizione della controversia. In relazione al giudizio iscritto al n. di RG 7254/2023, l in data 08.07.2025, alle CP_1 ore 20.10 ha depositato note di ts del seguente tenore “CONTROPARTE NOIN HA PAGATO LA SANZIONE CHE RISULTA DOVUTA COME RISULTA DALLA RELAZIONE A MEZZO ALLEGATA”. Pt_2
In relazione al suddetto procedimento va, pertanto, esaminato, su richiesta dell il CP_1 merito della domanda. Ciò premesso, l'opponente ha contestato di avere ricevuto tardivamente la notifica dell'atto di .5104/11/10/2017.0081318 del 11/10/2017, Controparte_2 CP_3 relativo all'annualità 2013 ma notificato solo il 09/04/2018 con la conseguente decadenza ai sensi dell'art. 14 della legge 689/81. L'art 14 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. (2) Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. (3) Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. (...) (6) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto". In ordine alla decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981, è infondata la deduzione dell relativa all'inapplicabilità della norma, non essendo sostenibile che la CP_1 mancanza di un accertamento ispettivo - rendendo inapplicabile l'art. 13 della legge 689/81- si riverbererebbe anche sull'art. 14, escludendone l'operatività per le sanzioni amministrative in oggetto. Inoltre, è indubbia l'applicazione delle norme di cui alla L.689/1981 in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione delle fattispecie criminose prevista dal D.Lgs. 8/2016, per espressa previsione dell'art. 6 del D.Lgs. 8/2016, che recita quanto segue: «Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
In ordine al dies a quo, come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Velletri sez. lav., nella sentenza del 04/10/2022 n.1013, “La giurisprudenza ha chiarito che "tale disposizione (L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2), nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento non coincide, quindi, con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (ex plurimis Cass. n. 26734/2011 e n. 25836/2011). Al fine di comprendere la portata di tali affermazioni occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono, quindi, sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità. A tale esigenza si contrappone, peraltro, quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa. Nel contemperamento di tali esigenze occorre, quindi, effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata. In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto (come le convocazioni di informatori che non hanno avuto esito)" (Cassazione civile, sez. lav., 02/04/2014, n. 7681): pertanto, "In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'"accertamento" al cui termine collocare, ai sensi della L. 24 novembre
1981, n. 689, art. 14, comma 2, il dies a quo per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie" (Cassazione civile, sez. 1^, 15/07/1996, n. 6408). La giurisprudenza ha pure precisato che "La L. n. 689 del 1981, art. 14, non comporta l'automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione amministrativa il cui concreto espletamento è legato alle peculiarità delle varie situazioni, spettando al giudice di merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della amministrazione stessa" (Cassazione civile, sez. lav., 02/02/1999, n. 865) e che il fatto che la contestazione della violazione possa non essere immediata, in quanto necessiti di una valutazione che sposti il dies a quo dal fatto al momento dell'accertamento, non esime l'amministrazione dall'operare in un tempo ragionevole sanzionando con la decadenza per tardività un'irragionevole dilazione dei tempi. Cass. Civ. 30/05/2006 n. 12830" (Cassazione civile, sez. 2^, 26/01/2021, n. 1614). In riferimento agli illeciti amministrativi, quindi, la decorrenza del termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14 è collegata al momento della acquisizione (e della valutabilità) di tutti gli elementi istruttori”.
Pertanto, la locuzione “accertamento” va ragionevolmente riferita al procedimento di verifica dell'illecito e di computo delle conseguenti sanzioni amministrative per cui è ragionevole estenderne la portata al complesso delle indagini eseguite dall e CP_1 necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la determinazione delle ritenute previdenziali ed assistenziali omesse e consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore. Ciò premesso, nel caso di specie, una volta ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003), l nulla ha dedotto né tantomeno CP_1 provato al riguardo essendosi limitato a chiedere la cessazione della materia del contendere con la memoria di costituzione in considerazione dell'avvenuto pagamento, da parte dell'istante, del dovuto, per poi “ ritrattare” e chiedere la decisione nel merito con le note di ts depositate in data 08.07.2025, senza, però, nulla rilevare e documentare in merito all'eccepita decadenza. In assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, avente la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art. 14 L.689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L.689/1981, il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell si era già estinto alla luce della tardiva notifica CP_1 dell'atto di accertamento presupposto.
E' assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso iscritto al n. di RG 7254/2023 deve essere accolto.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: in relazione al giudizio iscritto al n. di RG 7255/2023 dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese tra le parti;
in relazione al giudizio iscritto al n. di RG 7254/2023 accoglie la domanda giudiziale e, per l'effetto, annulla l'accertamento prot.n.INPS.5104.01/02/2023.0013677 e condanna l soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.312,00 per CP_1 compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge ed oltre ad € 43,00 a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli in data 10.07.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 10/07/2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7254/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza cui è stata riunita la causa iscritta al n. di RG 7255/2023
TRA
appresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Bruno Sellitti Parte_1 con il quale è elett.te domt.o in Napoli al Centro Direzionale Isola E/3
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria CP_1
Sofia Lizzi con la quale è elett.te dom.to presso la sede dell'Ente in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55 RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.04.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata deduceva che, in data 15/03/2023, l gli aveva notificato, a mezzo posta, la rettifica CP_1 dell'accertamento della violazione prevista dall'art.2, co.
1-bis, del d.l.n.463/83 convertito con modificazioni dalla legge n.638/83 con il quale aveva dedotto che con l'atto di accertamento prot.n.INPS.5104/11/10/2017.0081318 del 11/10/2017, relativo all'annualità 2013, notificato il 09/04/2018, gli era stato comunicato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'art.2, co.
1-bis, del d.l.n.463/83 convertito on modificazioni dalla legge n.638/83 come sostituito dall'art.3, co.6, del d.lgs.n.8/2016 per i periodi di competenza indicati nell'allegato “prospetto inadempienze inserite in notifica violazione” e assegnato il termine di tre mesi dalla data di notifica per il pagamento e che, ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 8 bis della legge n.689/81, la sanzione amministrativa pecuniaria era stata determinata in € 10.000,00; che era ammesso il pagamento in misura ridotta, entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, di € 5.000,00 pari alla metà della sanzione determinata oltre spese del procedimento (art. 9, co.5, del d.lgs.n.8/2016); che, alla luce di ciò, l gli aveva ordinato di pagare la CP_1 somma di € 3.449,38 quale importo quote non versate per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2013 con riferimento alla società “Azienda Vinicola dei Campi Flegrei di VA NI & C. sas” – c.f.07342640633 oltre la sanzione comminata come dettagliata al punto 1.3 (cfr. avviso pag.2). Con distinto ricorso depositato in data 12.04.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata deduceva che, in data 15/03/2023, l gli aveva notificato, a mezzo posta, la CP_1 rettifica dell'accertamento della violazione prevista dall'art.2, co.1 bis, del d.l.n.463/83 convertito on modificazioni dalla legge n.638/83 con il quale aveva dedotto che con l'atto di accertamento prot.n.INPS.5104/19/09/2019.0027447 del 19/03/2019, relativo all'annualità 2013, notificato il 13/04/2019, gli era stato comunicato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'art.2, co.
1-bis, del d.l.n.463/83 convertito con modificazioni dalla legge n.638/83 come sostituito dall'art.3, co.6, del d.lgs.n.8/2016 per i periodi di competenza indicati nell'allegato “prospetto inadempienze inserite in notifica violazione” e assegnato il termine di tre mesi dalla data di notifica per il pagamento e che, ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 8 bis della legge n.689/81, la sanzione amministrativa pecuniaria era stata determinata in € 10.000,00; che era ammesso il pagamento in misura ridotta, entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, di € 5.000,00 pari alla metà della sanzione determinata, oltre spese del procedimento (art.9, co.5, del d.lgs.n.8/2016); che, alla luce di ciò, l gli aveva ordinato di pagare la CP_1 somma di € 3.449,38 quale importo quote non versate per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2013 con riferimento alla società “VASI srl” – c.f oltre la sanzione comminata come dettagliata al punto 1.3 (cfr avviso P.IVA_1 pag.2). Eccepiva, in entrambi i casi, l'omessa notificazione dei prodromici atti di accertamento e la conseguente decadenza ex art. 14 L 1981/689 nonché la nullità dell'avviso di pagamento per violazione dell'art. 7 L 241/90, la prescrizione del credito e l'infondatezza, nel merito, della domanda giudiziale. Tanto premesso, con entrambi i ricorsi conveniva l resistente dinanzi all'adito CP_1
Tribunale al fine di ottenere l'annullamento, rispettivamente, dell'accertamento prot.n.INPS.5104.01/02/2023.0013677 e dell'accertamento prot.n.INPS.5104.03/02/2023.0015193, il tutto con vittoria di spese di lite. L si costituiva in entrambi i giudizi chiedendo, in ciascuno di essi, dichiararsi la CP_1 cessazione della materia del contendere con vittoria di spese di lite deducendo che i periodi di cui ai rispettivi atti di accertamento risultavano pagati per cui il procedimento sanzionatorio era stato estinto. All'esito della riunione dei giudizi il Tribunale osserva che, in relazione al giudizio iscritto al n. di RG 7255/2023 ( cfr. note dell di ts dell'08.07.2025 ore 20.15 a CP_1 rettifica di quelle precedenti) per effetto dell'avvenuto pagamento, da parte dell'istante, degli importi ritenuti dovuti dall – circostanza pacifica tra le parti in causa – con CP_1 la conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio in oggetto, va, certamente, condivisa la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, così come richiesta da entrambe le parti in causa. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Le spese in relazione al suddetto procedimento, in considerazione della mancata prova, da parte di entrambe le parti in causa, della data dell'effettivo pagamento del dovuto all con la conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio in oggetto, CP_1 vanno compensate integralmente. Né, diversamente da quanto sostenuto dal procuratore di parte ricorrente nelle note di ts del 07.07.2025 - con cui aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall insistendo, però, per la condanna al pagamento delle CP_1 spese di lite - potrebbe applicarsi, nella specie, il principio della vicinanza della prova con la conseguente fissazione dell'onere probatorio solo a carico dell trattandosi, CP_1 al contrario, di documentazione attinente alla posizione personale dell'istante nei confronti dell'Istituto previdenziale con onere della prova essenzialmente a suo carico, così come si evince, inequivocabilmente, dal termine “anche”, adoperato nel verbale di udienza del 21.05.2025 laddove si oneravano entrambe le parti in causa al deposito della documentazione attestante la data dell'avvenuto pagamento al solo fine di giungere ad una più agevole definizione della controversia. In relazione al giudizio iscritto al n. di RG 7254/2023, l in data 08.07.2025, alle CP_1 ore 20.10 ha depositato note di ts del seguente tenore “CONTROPARTE NOIN HA PAGATO LA SANZIONE CHE RISULTA DOVUTA COME RISULTA DALLA RELAZIONE A MEZZO ALLEGATA”. Pt_2
In relazione al suddetto procedimento va, pertanto, esaminato, su richiesta dell il CP_1 merito della domanda. Ciò premesso, l'opponente ha contestato di avere ricevuto tardivamente la notifica dell'atto di .5104/11/10/2017.0081318 del 11/10/2017, Controparte_2 CP_3 relativo all'annualità 2013 ma notificato solo il 09/04/2018 con la conseguente decadenza ai sensi dell'art. 14 della legge 689/81. L'art 14 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. (2) Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. (3) Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. (...) (6) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto". In ordine alla decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981, è infondata la deduzione dell relativa all'inapplicabilità della norma, non essendo sostenibile che la CP_1 mancanza di un accertamento ispettivo - rendendo inapplicabile l'art. 13 della legge 689/81- si riverbererebbe anche sull'art. 14, escludendone l'operatività per le sanzioni amministrative in oggetto. Inoltre, è indubbia l'applicazione delle norme di cui alla L.689/1981 in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione delle fattispecie criminose prevista dal D.Lgs. 8/2016, per espressa previsione dell'art. 6 del D.Lgs. 8/2016, che recita quanto segue: «Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
In ordine al dies a quo, come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Velletri sez. lav., nella sentenza del 04/10/2022 n.1013, “La giurisprudenza ha chiarito che "tale disposizione (L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2), nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento non coincide, quindi, con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (ex plurimis Cass. n. 26734/2011 e n. 25836/2011). Al fine di comprendere la portata di tali affermazioni occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono, quindi, sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità. A tale esigenza si contrappone, peraltro, quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa. Nel contemperamento di tali esigenze occorre, quindi, effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata. In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto (come le convocazioni di informatori che non hanno avuto esito)" (Cassazione civile, sez. lav., 02/04/2014, n. 7681): pertanto, "In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'"accertamento" al cui termine collocare, ai sensi della L. 24 novembre
1981, n. 689, art. 14, comma 2, il dies a quo per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie" (Cassazione civile, sez. 1^, 15/07/1996, n. 6408). La giurisprudenza ha pure precisato che "La L. n. 689 del 1981, art. 14, non comporta l'automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione amministrativa il cui concreto espletamento è legato alle peculiarità delle varie situazioni, spettando al giudice di merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della amministrazione stessa" (Cassazione civile, sez. lav., 02/02/1999, n. 865) e che il fatto che la contestazione della violazione possa non essere immediata, in quanto necessiti di una valutazione che sposti il dies a quo dal fatto al momento dell'accertamento, non esime l'amministrazione dall'operare in un tempo ragionevole sanzionando con la decadenza per tardività un'irragionevole dilazione dei tempi. Cass. Civ. 30/05/2006 n. 12830" (Cassazione civile, sez. 2^, 26/01/2021, n. 1614). In riferimento agli illeciti amministrativi, quindi, la decorrenza del termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14 è collegata al momento della acquisizione (e della valutabilità) di tutti gli elementi istruttori”.
Pertanto, la locuzione “accertamento” va ragionevolmente riferita al procedimento di verifica dell'illecito e di computo delle conseguenti sanzioni amministrative per cui è ragionevole estenderne la portata al complesso delle indagini eseguite dall e CP_1 necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la determinazione delle ritenute previdenziali ed assistenziali omesse e consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore. Ciò premesso, nel caso di specie, una volta ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003), l nulla ha dedotto né tantomeno CP_1 provato al riguardo essendosi limitato a chiedere la cessazione della materia del contendere con la memoria di costituzione in considerazione dell'avvenuto pagamento, da parte dell'istante, del dovuto, per poi “ ritrattare” e chiedere la decisione nel merito con le note di ts depositate in data 08.07.2025, senza, però, nulla rilevare e documentare in merito all'eccepita decadenza. In assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, avente la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art. 14 L.689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L.689/1981, il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell si era già estinto alla luce della tardiva notifica CP_1 dell'atto di accertamento presupposto.
E' assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso iscritto al n. di RG 7254/2023 deve essere accolto.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: in relazione al giudizio iscritto al n. di RG 7255/2023 dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese tra le parti;
in relazione al giudizio iscritto al n. di RG 7254/2023 accoglie la domanda giudiziale e, per l'effetto, annulla l'accertamento prot.n.INPS.5104.01/02/2023.0013677 e condanna l soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.312,00 per CP_1 compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge ed oltre ad € 43,00 a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli in data 10.07.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario