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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/10/2025, n. 4258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4258 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 12044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
– Terza sezione civile –
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. EA NE Presidente
Dott.ssa CO TE Giudice relatore
Dott. Francesco Rinaldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12044/2024 R.G., avente come oggetto:
“divorzio-cessazione effetti civili)” promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Iside Parte_1 C.F._1
SI
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Conclusioni per parte ricorrente: “1 - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caivano (Na), in data 4 settembre 1997, da e , Controparte_1 Parte_1 disponendo l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel registro dei matrimoni tenuto dal Comune di Caivano (Na) per l'anno 1997, Parte II,
Serie A, n. 150; 2 - la casa coniugale condotta in locazione in Sabbio Chiese via Caduti n. 5 rimane assegnata alla SI.ra , che la occupa con i figli;
3 - il padre Parte_1 concorre nel mantenimento della figlia , maggiorenne, ma non economicamente Per_1 autonoma versando alla madre entro il giorno 10 di ogni mese la somma di euro 300,00= rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, fino a quando la figlia non avrà raggiunto
l'autonomia economica.
4 - il padre ha il diritto/dovere di vedere la figlia quando lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della stessa prendendo accordi direttamente con la figlia.
5 - L'assegno unico per la figlia viene incassato integralmente dalla madre.
6 - Spese, diritti ed onorari di lite rifusi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/10/2024 deduceva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario a Caivano (NA) il 04/09/1997 con , unione dalla Controparte_1 quale nascevano due figli: nato il [...], maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente, e , nata il [...], maggiorenne ma economicamente non Per_1 autosufficiente.
Ella rappresentava che con sentenza n. 1711/2024, pubblicata in data 24.4.2024, è stata pronunciata la separazione personale, con addebito della stessa all' e che, da tale CP_1 momento, la convivenza non è più ripresa, cosicché non può più ristabilirsi tra le parti la comunione materiale e spirituale di vita.
La ricorrente rassegnava, quindi, le conclusioni sopra riportate.
L restava contumace e all'udienza del 22.4.2025 il Giudice invitava la ricorrente a CP_1 precisare le conclusioni e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla pronuncia di divorzio
2 Ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 n. 2) lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n. 55/2015, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente
“da almeno dodici mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti da parte ricorrente, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale nel 2021, sicché alla data del deposito del ricorso (07.10.2024) erano già trascorsi più di dodici mesi, e che la separazione è stata pronunciata con sentenza del 24.4.2024 e non è stata oggetto di appello.
Inoltre, dalla documentazione versata in atti, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può più essere ricostituita.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale.
è maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, e abita nella ex casa Per_1 familiare unitamente alla madre;
per l'effetto, sussistono i presupposti di legge per confermare l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra , come già disposto in sede di Pt_1 separazione. L'assegnazione della casa, disciplinata all'art. 337 sexies c.c., assolve il compito di assicurare che il nucleo familiare abbia un proprio habitat, come stabile punto di riferimento e centro di comuni interessi materiali e spirituali dei suoi componenti. La casa familiare è dunque il luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l'esistenza della comunità familiare, che appunto in forza dei caratteri di stabilità
e continuità che ne costituiscono l'essenza si profila concettualmente incompatibile con un godimento segnato da provvisorietà ed incertezza (Cass. SS 13603/2004). Tale garanzia non viene meno in caso di raggiungimento della maggiore età, purché la prole continui a convivere con il genitore assegnatario e non goda di un reddito tale da renderlo economicamente indipendente. E' quanto afferma la Suprema Corte nell'ordinanza n. 3015 del 7.2.2018: “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla
3 legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -,
è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli
a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione”.
Poiché convive con la madre, già assegnataria della casa coniugale, e non è Per_1 economicamente indipendente, la casa deve essere assegnata alla signora . Pt_1
Sulla domanda di contributo al mantenimento di . Per_1
In assenza di allegazioni relative a un mutamento delle esigenze dei minori ovvero di modifiche concernenti la situazione reddituale delle parti, appare congruo fissare il contributo al mantenimento di che l' dovrà versare all' nell'importo di euro Per_1 CP_1 Pt_1
300,00 mensili, pari a quanto previsto in sede di separazione giudiziale nell'aprile 2024, statuizione peraltro non appellata dalle parti. La predetta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale ISTAT (FOI). L dovrà altresì versare all' il 50% delle spese CP_1 Pt_1 straordinarie sostenute per , secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia. Per_1
Sulla domanda relativa alle visite padre-figlia
Atteso che , nata il [...], risultava già maggiorenne al momento della Per_1 presentazione del ricorso, del 7.10.2024, la domanda di regolamentazione delle visite padre- figlia è inammissibile.
Assegno unico
L'assegno unico, se dovuto, sarà versato integralmente in favore della , atteso che è Pt_1 soltanto quest'ultima a provvedere alle esigenze di . Per_1
Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.: deve, pertanto, Controparte_1 essere condannato a rimborsare a controparte le spese di lite, spese che si liquidano in complessivi € 5.655,78, di cui € 98,00 per anticipazioni, € 3.809,00 per compensi, € 571,35 per spese generali, € 175,21 per C.P.A. ed € 1.002,22 per IVA. Si precisa che sono stati applicati i valori minimi indicati dal D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal
D.M. 147/2022 per una causa di valore indeterminabile e complessità bassa, attesa la ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate e l'assenza di elementi di novità rispetto al giudizio di separazione, la natura documentale delle prove e la mancanza di comparse conclusionali.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caivano (Na), in data 4 settembre 1997, da e;
Controparte_1 Parte_1
2. ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Caivano (NA), di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel registro dei matrimoni tenuto dal Comune di Caivano (Na) per l'anno 1997, Parte II, Serie A,
n. 150;
3. conferma l'assegnazione della casa familiare in favore di Parte_1
4. pone a carico di l'obbligo di versare a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 10 di ogni mese, l'importo di euro 300,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (FOI), a titolo di contributo al mantenimento ordinario di
(sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di quest'ultima), oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Brescia;
5. pone gli assegni familiari, se dovuti, in misura pari al 100% a favore di Parte_1
[...]
6. dichiara inammissibile la domanda di di regolamentare i rapporti Parte_1 padre-figlia;
7. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in complessivi € 5.655,78, di cui € 98,00 per anticipazioni, €
[...]
3.809,00 per compensi, € 571,35 per spese generali, € 175,21 per C.P.A. ed € 1.002,22 per IVA.
Così deciso a Brescia nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il Giudice Il Presidente
CO TE EA NE
Provvedimento redatto con la collaborazione di Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
– Terza sezione civile –
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. EA NE Presidente
Dott.ssa CO TE Giudice relatore
Dott. Francesco Rinaldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12044/2024 R.G., avente come oggetto:
“divorzio-cessazione effetti civili)” promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Iside Parte_1 C.F._1
SI
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Conclusioni per parte ricorrente: “1 - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caivano (Na), in data 4 settembre 1997, da e , Controparte_1 Parte_1 disponendo l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel registro dei matrimoni tenuto dal Comune di Caivano (Na) per l'anno 1997, Parte II,
Serie A, n. 150; 2 - la casa coniugale condotta in locazione in Sabbio Chiese via Caduti n. 5 rimane assegnata alla SI.ra , che la occupa con i figli;
3 - il padre Parte_1 concorre nel mantenimento della figlia , maggiorenne, ma non economicamente Per_1 autonoma versando alla madre entro il giorno 10 di ogni mese la somma di euro 300,00= rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, fino a quando la figlia non avrà raggiunto
l'autonomia economica.
4 - il padre ha il diritto/dovere di vedere la figlia quando lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della stessa prendendo accordi direttamente con la figlia.
5 - L'assegno unico per la figlia viene incassato integralmente dalla madre.
6 - Spese, diritti ed onorari di lite rifusi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/10/2024 deduceva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario a Caivano (NA) il 04/09/1997 con , unione dalla Controparte_1 quale nascevano due figli: nato il [...], maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente, e , nata il [...], maggiorenne ma economicamente non Per_1 autosufficiente.
Ella rappresentava che con sentenza n. 1711/2024, pubblicata in data 24.4.2024, è stata pronunciata la separazione personale, con addebito della stessa all' e che, da tale CP_1 momento, la convivenza non è più ripresa, cosicché non può più ristabilirsi tra le parti la comunione materiale e spirituale di vita.
La ricorrente rassegnava, quindi, le conclusioni sopra riportate.
L restava contumace e all'udienza del 22.4.2025 il Giudice invitava la ricorrente a CP_1 precisare le conclusioni e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla pronuncia di divorzio
2 Ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 n. 2) lettera b) della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n. 55/2015, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente
“da almeno dodici mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti da parte ricorrente, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale nel 2021, sicché alla data del deposito del ricorso (07.10.2024) erano già trascorsi più di dodici mesi, e che la separazione è stata pronunciata con sentenza del 24.4.2024 e non è stata oggetto di appello.
Inoltre, dalla documentazione versata in atti, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può più essere ricostituita.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale.
è maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, e abita nella ex casa Per_1 familiare unitamente alla madre;
per l'effetto, sussistono i presupposti di legge per confermare l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra , come già disposto in sede di Pt_1 separazione. L'assegnazione della casa, disciplinata all'art. 337 sexies c.c., assolve il compito di assicurare che il nucleo familiare abbia un proprio habitat, come stabile punto di riferimento e centro di comuni interessi materiali e spirituali dei suoi componenti. La casa familiare è dunque il luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l'esistenza della comunità familiare, che appunto in forza dei caratteri di stabilità
e continuità che ne costituiscono l'essenza si profila concettualmente incompatibile con un godimento segnato da provvisorietà ed incertezza (Cass. SS 13603/2004). Tale garanzia non viene meno in caso di raggiungimento della maggiore età, purché la prole continui a convivere con il genitore assegnatario e non goda di un reddito tale da renderlo economicamente indipendente. E' quanto afferma la Suprema Corte nell'ordinanza n. 3015 del 7.2.2018: “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla
3 legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -,
è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli
a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione”.
Poiché convive con la madre, già assegnataria della casa coniugale, e non è Per_1 economicamente indipendente, la casa deve essere assegnata alla signora . Pt_1
Sulla domanda di contributo al mantenimento di . Per_1
In assenza di allegazioni relative a un mutamento delle esigenze dei minori ovvero di modifiche concernenti la situazione reddituale delle parti, appare congruo fissare il contributo al mantenimento di che l' dovrà versare all' nell'importo di euro Per_1 CP_1 Pt_1
300,00 mensili, pari a quanto previsto in sede di separazione giudiziale nell'aprile 2024, statuizione peraltro non appellata dalle parti. La predetta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale ISTAT (FOI). L dovrà altresì versare all' il 50% delle spese CP_1 Pt_1 straordinarie sostenute per , secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia. Per_1
Sulla domanda relativa alle visite padre-figlia
Atteso che , nata il [...], risultava già maggiorenne al momento della Per_1 presentazione del ricorso, del 7.10.2024, la domanda di regolamentazione delle visite padre- figlia è inammissibile.
Assegno unico
L'assegno unico, se dovuto, sarà versato integralmente in favore della , atteso che è Pt_1 soltanto quest'ultima a provvedere alle esigenze di . Per_1
Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.: deve, pertanto, Controparte_1 essere condannato a rimborsare a controparte le spese di lite, spese che si liquidano in complessivi € 5.655,78, di cui € 98,00 per anticipazioni, € 3.809,00 per compensi, € 571,35 per spese generali, € 175,21 per C.P.A. ed € 1.002,22 per IVA. Si precisa che sono stati applicati i valori minimi indicati dal D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal
D.M. 147/2022 per una causa di valore indeterminabile e complessità bassa, attesa la ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate e l'assenza di elementi di novità rispetto al giudizio di separazione, la natura documentale delle prove e la mancanza di comparse conclusionali.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caivano (Na), in data 4 settembre 1997, da e;
Controparte_1 Parte_1
2. ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Caivano (NA), di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel registro dei matrimoni tenuto dal Comune di Caivano (Na) per l'anno 1997, Parte II, Serie A,
n. 150;
3. conferma l'assegnazione della casa familiare in favore di Parte_1
4. pone a carico di l'obbligo di versare a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 10 di ogni mese, l'importo di euro 300,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (FOI), a titolo di contributo al mantenimento ordinario di
(sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di quest'ultima), oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Brescia;
5. pone gli assegni familiari, se dovuti, in misura pari al 100% a favore di Parte_1
[...]
6. dichiara inammissibile la domanda di di regolamentare i rapporti Parte_1 padre-figlia;
7. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in complessivi € 5.655,78, di cui € 98,00 per anticipazioni, €
[...]
3.809,00 per compensi, € 571,35 per spese generali, € 175,21 per C.P.A. ed € 1.002,22 per IVA.
Così deciso a Brescia nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il Giudice Il Presidente
CO TE EA NE
Provvedimento redatto con la collaborazione di Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio
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