TAR Bolzano, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 30
TAR
Ordinanza cautelare 25 giugno 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 17 novembre 2025
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TAR
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità della disposizione impugnata per carenza di potere in astratto; violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della L.P. n. 9/2018

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, accertando la mancanza di una legge autorizzativa provinciale che demandasse al regolamento l'attuazione della direttiva UE 2024/1275. L'art. 21, comma 3, lett. c) della L.P. n. 9/2018 non attribuiva tale potere in modo esplicito, limitandosi a definire caratteristiche tecniche e provvedimenti di certificazione e monitoraggio, e richiamando direttive europee specifiche non più vigenti o non aggiornate. L'attuazione della direttiva UE 2024/1275 è avvenuta in violazione dell'art. 54 dello Statuto di autonomia. Il Collegio ha qualificato la fattispecie come annullabilità per violazione di legge piuttosto che nullità per carenza di potere in astratto.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della direttiva (UE) 2024/1275; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, per difetto di istruttoria e per assenza di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto il motivo fondato, accertando che le disposizioni impugnate stabiliscono obblighi generali senza rimandi a piani o procedure che ne limitino l'assolutezza per ragioni di fattibilità tecnica, economica e funzionale. L'argomento della Provincia secondo cui il regolamento andrebbe letto insieme al Piano Clima non è condivisibile poiché il comma 7 dell'art. 4 non contiene alcun riferimento a tale Piano. Pertanto, l'obbligo regolamentare è generale e automatico, non modulato da valutazioni caso per caso come richiesto dall'art. 13 della TI 2024/1275. Anche qualora si ritenesse implicito un rinvio al Piano Clima, esso non varrebbe a limitare gli obblighi nei casi non trattati dal Piano (edifici non residenziali e quelli in zone servite da teleriscaldamento efficiente).

  • Accolto
    Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza (requisito del 25% di miglioramento)

    Il Collegio ha ritenuto il requisito del miglioramento del 25% manifestamente sproporzionato e irragionevole. Chi sostituisce un impianto vecchio e inefficiente può raggiungere facilmente il 25% di miglioramento, mentre chi possiede già un generatore moderno ed efficiente deve sostenere costi elevati per ottenere un miglioramento relativamente marginale. La norma non prevede alcuna gradualità, né distinzione in base all'efficienza iniziale, generando disparità. L'onere imposto è elevato, mentre il beneficio ottenibile è spesso minimo, creando un carico eccessivo e poco proporzionato rispetto all'obiettivo perseguito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bolzano, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 30
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
    Numero : 30
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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