CA
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/12/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda sezione civile riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott. Federico D'Incecco Consigliere Aus. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 932 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa
DA
Cod. Fisc. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Calafiore del Foro di Fermo e con quest'ultimo elettivamente domiciliato in Ancona al C.so Mazzini n.156 presso lo studio dell'Avv. Francesco
Tardella giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f./p.i. , oggi Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con sede legale e direzione in Bologna (BO), via Stalingrado n. 45, in
[...] persona del suo procuratore ad negotia, Dott. rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Andrea Netti presso il cui studio, sito in Macerata alla Via Carducci
n. 63, è elettivamente domiciliata in virtù di delega allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
C.F. , nata a [...] il [...] Controparte_4 C.F._2
e residente a [...] contumace in primo grado.
1 APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 326/2021 emessa in data 29.03.2021, pubblicata il 30.03.2021, non notificata, resa nel procedimento
Tribunale di Macerata r.g.n. 1306/2019 avente ad oggetto: responsabilità da sinistro stradale.
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da note telematiche depositate per l'udienza del 21.05.2025.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di nonché Parte_1 Controparte_4 di volta ad ottenerne la condanna solidale al risarcimento Controparte_5 di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti nel sinistro stradale avvenuto in località Piediripa di Macerata sulla via Bramante l'8 giugno 2017 quantificati nella complessiva somma di € 547.644,32; la rigettava compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Espletata istruttoria attraverso acquisizioni documentali e prova per testi, il giudice di primo grado perveniva al rigetto della domanda attorea per non aver ravvisato, nella condotta tenuta dalla il compimento di attività causalmente Controparte_4 adeguate al verificarsi del sinistro stradale per cui è causa, che veniva ricondotto ad esclusiva responsabilità dell'attore, conducente il motoveicolo Yamaha tg.
BJ91608.
Avverso l'anzidetta sentenza proponeva appello, prospettando i Parte_1 motivi di doglianza in seguito riportati.
L'appellante conviene in giudizio la e Controparte_6 Controparte_4 chiedendo alla Corte adita, in totale riforma della sentenza impugnata, in via preliminare ed istruttoria: 1) di ammettere l'ulteriore prova orale così come richieste nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. nel giudizio di primo grado;
2) di disporre l'espletamento di una CT cinematica ricostruttiva della dinamica del sinistro volta a determinare l'esatto svolgersi dei fatti relativi all'incidente del
08.06.2017 ed a descrivere le condotte di guida tenute dai conducenti dei veicoli coinvolti nei momenti precedenti la collisione;
3) di disporre l'espletamento di una
CT medico – legale sulla persona dell'appellante volta a valutare e quantificare la
2 natura, la specie e l'entità delle lesioni dal medesimo subite in seguito al sinistro per cui è causa, il rapporto di causa effetto con il medesimo, la durata della ITT e
ITP, il grado del danno biologico e dell'invalidità permanente, il grado di inabilità incidente sulla capacità lavorativa generica e specifica, il danno alla vita di relazione, il danno patrimoniale riportato, nonché volta a determinare la congruità delle spese mediche dal medesimo sostenute. Si chiede inoltre al CT di valutare se la frattura di tibia e perone della gamba destra avvenuta nel mese di febbraio
2019 possa essere eziologicamente riconducibile al sinistro stradale del 08.06.2017
e, in caso affermativo, di valutare l'aggravamento delle condizioni psico – fisiche del lesionato rispetto all'epoca precedente al febbraio 2019. Nel merito di condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di esso attore: 1) della somma di € 27.043,50 a titolo di risarcimento dell'inabilità temporanea dal medesimo subita in conseguenza del sinistro de quo;
2) della somma di €
365.375,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, con danno morale e relativa personalizzazione, derivante dalla lesione all'integrità psicofisica dal medesimo subita in conseguenza del sinistro de quo;
3) della somma di € 9.126,00 a titolo di refusione delle spese mediche documentate dal medesimo sostenute in conseguenza del sinistro de quo;
4) della somma di € 146.099,82 a titolo di risarcimento della lesione alla capacità lavorativa specifica dal medesimo subita in conseguenza del sinistro de quo o di quelle maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo sulla somma così come rivalutata. in via subordinata di ritenere che i veicoli coinvolti abbiano concorso in misura paritetica alla causazione dello scontro e, per l'effetto, condannare , in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, e la Sig.ra in solido, a Controparte_4 corrispondere all'odierno appellante il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti in conseguenza del sinistro, come in precedenza specificati, nella misura di € 273.822,16, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi e gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo sulla somma così come rivalutata.
Con vittoria di spese e competenze sia del primo che del secondo grado di giudizio.
3 Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando Controparte_5 integralmente, in fatto e in diritto, l'avversa domanda in appello chiedendo il rigetto integrale dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza il tutto con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio.
Nessuno si costituiva per l'appellata Controparte_4
Con ordinanza in data 18.09.2024 l'intestata Corte rimetteva la causa in istruttoria per espletamento di c.t.u. medico legale sulla persona dello nominando Pt_1
c.t.u. il Dr. e rinviando la causa per la precisazione delle Persona_1 conclusioni all'udienza del 19.02.2025 poi pervenuta, a seguito di rinvio, all'udienza del 21.05.2025 nella quale sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate la causa veniva assunta a decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante proponeva i seguenti motivi d'appello.
1) assenza di responsabilità in capo allo in merito al sinistro Parte_1 stradale dell'08.06.2017. Piena o preponderante responsabilità della sig.ra
[...]
CP_4
L'appellante censura, ritenendolo erroneo nonché illogico poiché scollegato dalle risultanze istruttorie documentali e testimoniali, il percorso motivazionale che ha portato il giudice di prime cure a ritenere che il sinistro fosse stato provocato per esclusiva responsabilità di esso appellante. Le risultanze istruttorie ed in particolare la prova per testi espletata comprovavano, infatti, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la causazione del sinistro ebbe a verificarsi esclusivamente a causa del comportamento imprudente tenuto dalla conducente l'autovettura Citroen C/3 tg. Tg. DV660JH, sig.ra la quale, il Controparte_4 riferito giorno del sinistro, provenendo da un'area privata posta sulla destra rispetto al senso di marcia tenuto dall'attore, che si trovava a percorrere la Via Bramante in località Piediripa con direzione da Macerata verso RR, si immetteva sulla predetta Via Bramante, con svolta a sinistra in direzione di marcia contraria a quella tenuta da esso appellante, attraversando una colonna di auto ed impegnando l'opposta corsia non avvedendosi del transito del motociclo cui ometteva di concedere la precedenza determinando, data la repentinità della manovra di immissione, la collisione tra i mezzi e la conseguente rovinosa caduta al suolo
4 foriera di danni. L'appellante rileva, altresì, a conferma della circostanza di aver tenuto nell'occasione una condotta di guida rispettosa dello stato dei luoghi e dei limiti imposti, come la contravvenzione allo stesso irrogata ai sensi dell'art.40 comma 8 e 146 comma 2 C.d.S., per aver oltrepassato la linea continua di mezzeria, fosse stata annullata in accoglimento di ricorso in opposizione dallo stesso promosso dinanzi il Giudice di Pace di Macerata con sentenza n.784/2017 del
19.02.2017 norme del Codice della Strada.
2) in subordine, applicazione disciplina ex art. 2054, secondo comma, c.c.
Ritiene parte appellante che il giudice di primo grado avrebbe dovuto, comunque, valutare ai sensi dell'art. 2054 secondo comma c.c., la sussistenza di un concorso di responsabilità dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro considerato che lo stesso era stato contravvenzionato ai sensi dell'art.154 comma 1° e 8° C.d.S. (cambio di direzione, corsia o altre manovre).
3) omessa quantificazione e liquidazione del quantum debeatur da parte del giudice di primo grado.
Ritiene l'appellante che all'erroneo riconoscimento a proprio carico di responsabilità esclusiva nel determinarsi del sinistro per cui è causa sia conseguito l'altrettanto erronea omissione di qualsivoglia quantificazione e liquidazione in proprio favore del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito;
danno che si chiede venga riconosciuto e liquidato nell'odierno grado di giudizio previa riforma della sentenza di primo grado.
4) erronea compensazione delle spese di lite di primo grado.
Si censura di erroneità l'avvenuta compensazione integrale delle spese di giudizio di primo grado ritenendo che una attenta valutazione degli elementi istruttori acquisiti in giudizio avrebbe dovuto condurre il giudicante in uno con l'accoglimento della domanda a condannare parti convenute alle spese e competenze di giudizio.
Il proposto appello merita parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente deve essere dichiarata, non essendosi provveduto a ciò in udienza, la contumacia dell'appellata la quale pur regolarmente citata non Controparte_4 si è costituita in giudizio.
5 Sempre in via preliminare deve essere rigettata, poiché inammissibile, la richiesta di parte appellante volta all'ammissione dell'ulteriore prova orale così come richiesta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado.
L'appellante si limita, infatti, a riproporre l'accoglimento di una prova testimoniale motivatamente non ammessa dal Giudice di primo grado, giusta ordinanza del
13.10.2020 (Cfr. Ordinanza in atti), senza, tuttavia, proporre una specifica impugnazione motivando le ragioni per le quali si ritiene di ravvisare nell'esclusione un “error in procedendo” del primo Giudice.
Al riguardo si osserva che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, affinchè si possa devolvere al Giudice di appello la questione relativa all'ammissione di una prova testimoniale già motivatamente non ammessa in primo grado occorre “…illustrare le ragioni per le quali si ritiene che la prova esclusa sia invece rilevante ai fini della decisione della controversia, in modo tale da dimostrare l'errore procedurale attribuibile al Giudice che quella rilevanza non ha invece riconosciuto.” ( c.f.r. ex multis Cass. Civ. n. 18742/2016).
Passando al merito, i motivi di appello, da trattarsi in maniera congiunta in ragione della loro connessione, sono solo parzialmente fondati.
Il percorso motivazionale che ha portato il giudice di primo grado a ritenere l'odierno appellante unico responsabile del sinistro per cui è Parte_1 causa, non merita di essere confermata e condivisa.
Le dichiarazioni rese dalla convenuta conducente l'autovettura Controparte_4
Citroen C/3 tg. Tg. DV660JH, in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale di udienza del 14.12.2020), le testimonianze rese dai testi presenti all'accaduto sig.
(cfr. verbale di udienza del 14.12.2020) e sig. Testimone_1 Testimone_2
(cfr. verbale di udienza del 22.02.2021) nonché la posizione assunta dai mezzi a seguito dell'incidente (auto Citroen a cavallo della mezzeria con parte anteriore rivolta verso Macerata, motociclo posizionato davanti l'autovettura nella carreggiata riservata al transito da RR verso Macerata) come riportata nella ricostruzione planimetrica del teatro di sinistro, la localizzazione dei danni sui veicoli coinvolti, le tracce di frenata rilevate come riferibili al motociclo condotto dallo giusti accertamenti operati dai verbalizzanti agenti della Polizia Pt_1
6 Municipale di Macerata intervenuti per i rilievi del caso sul luogo dell'incidente il giorno 08.06.2017 (cfr. doc. n.1 fasc. primo grado parte attrice) permettono di ricostruire la dinamica dell'incidente come collisione da parte dell'autovettura
Citroen C/3 Tg. DV660JH, condotta dalla contro il motociclo Controparte_4
Yamaha tg. BJ91608, condotto dallo avvenuta nel mentre la Pt_1 CP_4 provenendo da area di sosta posta all'altezza del civico n.107 di Via Bramante di
Piediripa, sulla destra rispetto al senso di marcia tenuto dall'attore che si trovava a percorrere la Via Bramante in località Piediripa con direzione da Macerata verso
RR, si immetteva sulla predetta Via Bramante, con svolta a sinistra in direzione di marcia (RR – Macerata) contraria a quella tenuta dallo Pt_1 sfruttando la circostanza che un autoveicolo proveniente da Macerata verso
RR e uno, un furgone, proveniente da RR verso Macerata si fossero arrestati per permetterle l'immissione nel flusso veicolare che, tuttavia, non si concludeva dato l'impatto con il motociclo dello che nell'occasione stava Pt_1 superando a sinistra il veicolo che, nella corsia riservata al transito da Macerata verso RR, si era arrestato per permettere alla di effettuare la CP_4 manovra di immissione nel flusso veicolare con svolta a sinistra.
Orbene in casi quali quello di specie la Suprema Corte è costante nell'affermare come l'addebito della responsabilità per la causazione del sinistro debba avvenire considerando come "In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da laterale o da area privata o da passo carrabile, si immette nel flusso della circolazione, è tenuto a dare la precedenza ai veicoli transitanti, sia in marcia normale che in marcia di sorpasso, sulla strada favorita. A tal fine, a maggior ragione ove la manovra abbia luogo verso la sua sinistra, è necessario che egli abbia la libera visuale della strada nei due sensi di marcia, per una lunghezza tale che gli consenta di accertare in tempo utile l'eventuale sopravvenienza di veicoli sulla strada favorita;
deve però astenersi dalla manovra, qualora non sussista la possibilità del tempestivo avvistamento" ed ancora che "…Ciascun utente della strada è obbligato a tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui, ogniqualvolta questi rientri nei limiti della prevedibilità; detto obbligo si colora di maggiore intensità ogniqualvolta si intersechi con obblighi di prudenza, circospezione e cautela derivanti dalla manovra da intraprendere, come nel caso
7 in cui l'utente provenga da strada secondaria, gravata da precedenza, a maggior ragione quando intenda svoltare alla propria sinistra e intersecare così nei due sensi il flusso della circolazione della strada favorita… " ed infine che "…La precedenza di fatto o cronologica non può, di norma, essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo…" (cfr. ex multis Cass. Civ. n.25552/2017, Cass. Civ. n.
2864/2020, Cass. Civ. n.8138/2020, Cass. Civ. n.1992/2024).
Alla luce dei rilievi e dei principi giurisprudenziali di cui sopra, la circostanza che l'impatto sia avvenuto attesta necessariamente che la pose in essere una CP_4 inopinata quanto pericolosa manovra di svolta a sinistra nel mentre lo alla Pt_1 guida del proprio motociclo era già impegnato in manovra di sorpasso circostanza che trova conferma anche dai riscontri effettuati sul luogo dell'incidente dagli agenti intervenuti.
Dall'esame, infatti, dei rilievi contenuti in rapporto di incidente, relativi ai danni subiti dall'autovettura della si evidenziano danni esclusivamente CP_4 all'altezza del paraurti anteriore e del cofano dell'autovettura circostanze che, appunto, avvalorano, per essere confermate anche dal posizionamento dell'autovettura in obliquo ed a cavallo della linea di mezzeria ( cfr. rilievo planimetrico e foto dei mezzi post collisione in doc. n.1) fasc. primo grado parte attrice), come la ricostruzione dinamica del sinistro verificatosi a causa di una inopinata manovra di svolta a sinistra della nel mentre lo alla guida CP_4 Pt_1 del proprio motociclo era già impegnato in manovra di sorpasso dell'autovettura che lo precedeva nello stesso senso di marcia e che si era arrestata per consentire l'immissione della sia supportata da univoci e concordanti elementi di fatto CP_4 nonché dotata di un grado di attendibilità non infirmato da alcuna specifica prova contraria.
Alla luce di quanto sopra non può dirsi, quindi, che la il giorno del sinistro CP_4 abbia tenuto un comportamento di guida rispettoso dei predetti principi giurisprudenziali e del precetto normativo contenuto nell'art. 154 comma 1, C.d.S.. per la violazione del quale veniva, per l'appunto, contravvenzionata dagli agenti di
Polizia Municipale intervenuti a rilevare il sinistro.
8 Considerato, infatti, che sulla propria sinistra la visuale non era perfettamente libera, essendo ostacolata dalla sagoma dei veicoli fermatisi per permetterle l'immissione nel flusso della circolazione con svolta a sinistra, la avrebbe CP_4 dovuto, più prudentemente, rinunciare ad effettuare la manovra finché la visuale sul tratto di strada da impegnare non fosse tornata pienamente libera oppure svoltare sulla propria destra per raggiungere la rotatoria presente a pochi metri di distanza, la cui esistenza in loco è confermata dalle affermazioni fatte dal teste in Tes_2 sede di audizione testimoniale ( cfr. verbale di udienza del 22.02.2021), per effettuare lì la manovra di conversione sulla carreggiata riservata al transito da
RR verso Macerata.
La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, precisato che l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non è sufficiente ex sé a superare la presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., dal momento che il Giudice è tenuto a verificare, in concreto, la correttezza della condotta di guida anche dell'altro conducente (per tutte Cass. n. 12444/2008, Cass. Civ. n. 7479/2020, Cass.
Civ. n. 2864/2020).
Ne deriva che, anche ove risulti provata la condotta causalmente rilevante nella verificazione del sinistro di uno dei conducenti, l'altro deve a sua volta dimostrare di aver osservato tutte le norme sulla circolazione, nonché le normali cautele prudenziali;
tale dimostrazione non deve essere fornita necessariamente in modo diretto, potendo risultare anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso, con il comportamento dell'altro conducente (Cass. Civ. n. 8885/2020, Cass. Civ. n. 13672/2019, Cass. Civ.
n. 6039/2017).
Nella fattispecie va evidenziato che l'aver lo lasciato sull'asfalto una lunga Pt_1 traccia di frenata ( mt. 4,80 giusti rilievi della Polizia Municipale intervenuta cfr doc.n.1 in fasc. primo grado attore) rilevata nella corsia di marcia riservata al transito in senso contrario e l'aver causato all'autovettura antagonista un danno rilevante (distacco del paraurti anteriore con ammaccatura del cofano) suffraga la tesi che lo stesso stesse percorrendo la Via Bramante di Piediripa, teatro del sinistro, in violazione del disposto dell'art. 141 comma 2 Codice della Strada, tenendo una velocità non adeguata e prudenziale rispetto alle caratteristiche e condizioni della
9 strada percorsa (segnaletica orizzontale caratterizzata dalla presenza di doppia striscia continua, condizioni di traffico intenso, all'interno di centro abitato, con limite di velocità a 50 km e in prossimità di intersezione stradale cfr rapporto di incidente redatto dagli agenti di Polizia Municipale intervenuti sub doc.n.1) in fasc. primo grado parte attrice) dato che il conducente, secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte in materia “… deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione tenendo, altresì, conto di eventuali imprudenze altrui …”
( Cfr. ex multis Cass. Civ. n. 30989/2015, Cass. civ. n. 25552/2017).
Alla luce di quanto sopra, considerato che dalla svolta istruttoria non sono emersi elementi che permettano di superare la presunzione prevista dall'art. 2054 comma
2° c.c., la sentenza di primo grado andrà riformata sul punto riconoscendo alle parti coinvolte pari responsabilità nella causazione del sinistro.
Passando all'individuazione della natura, della tipologia e dell'entità delle lesioni riportate dall'attore a seguito del sinistro, si è proceduto, in ragione della natura squisitamente tecnica della questione, all'espletamento di una CT medico legale.
Il CT nominato, Dr. , esaminati gli atti ed i documenti medici, Persona_1 visitato il periziando ed effettuate le opportune indagini, nel rispondere ai quesiti formulati, in assenza di note critiche da parte dei c.t.p. nominati, aveva accertato che, in occasione dell'incidente stradale occorso in data 8 giugno 2017, l'attore aveva riportato << politrauma con frattura scomposta pluriframmentaria del terzo medio della diafisi distale sinistra, frattura parzialmente scomposta pluriframmentaria del terzo medio prossimale del perone e del terzo medio della tibia;
distacco lamellare della corticale ossea della porzione anteriore della testa dell'omero e associata lesione del piccolo rotondo e del cercine glenoideo della spalla destra.>>.
Tali lesioni avevano determinato un danno biologico temporaneo frazionabile in 36 giorni di temporanea assoluta relativamente ai ricoveri ospedalieri, 150 giorni di parziale al 75%, 255 giorni di parziale al 50%.
Alla guarigione clinica erano residuati postumi permanenti consistenti: a) con riferimento alla gamba destra, nella <<…presenza di plurime cicatrici chirurgiche
e di una vistosa area di deformità di consistenza ossea al terzo medio, dolente alla digitopressione come per presenza di sottostante callo osseo pseudoartrosico;
10 l'arto presentava inoltre una ipometria di 4 cm con gamba atteggiata in lieve extrarotazione. Allo stato vi è una complessiva riduzione dei movimenti articolari della caviglia e conseguente uso cautelato dell'arto, comprovato dalla presenza di una ipotonotrofia di medio-lieve entità delle masse muscolari dell'arto inferiore;
permane altresì un deficit di sensitivo motorio alla gamba. Viene in buona sostanza
a delinearsi un quadro clinico foriero di disagi sia nello statico mantenimento della stazione eretta, sia nella deambulazione viziata da una marcata zoppia a destra anche su terreni piani e privi di ostacoli. Tale alterata postura si riflette sull'asse rachideo lombare, con acclarata sintomatologia algica e limitazione funzionale obiettivata.>>; b) con riferimento alla spalla destra nella permanenza di <<…una sintomatologia algica post-traumatica dei movimenti articolari, che risultano limitati;
da segnalarsi la presenza di infossamento dei tessuti molli in corrispondenza dell'inserzione prossimale del capolungo del bicipite brachiale, con lieve deficit di forza alle manovre di controresistenza. Ciò inevitabilmente condiziona negativamente il periziando nel sollevare e trasportare oggetti dal peso moderato, eseguire trazioni con l'arto superiore destro per tempi protratti.>>; c) con riferimento al profilo psichico presenza di comprovata <<..irritabilità, difficoltà di concentrazione, ipervigilanza con difficoltà di addormentamento, esagerate risposte di allarme che lo danneggiano notevolmente anche nei rapporti in ambito familiare... tendenza a preferire situazioni di solitudine, labilità emotiva, oscillazione del tono dell'umore, si tratta di una vulnerabilità emotiva che influisce nelle relazioni interpersonali. Emerge una sintomatologia successiva al grave stress emotivo subito”; trattasi di quadro che è stato e tuttora viene supportato con terapia farmacologica regolarmente prescritta (Daparox, Lexotan, Tavor).
Ragionevole risulta il riconoscimento di un deficit psichico quantomeno inquadrabile, sulla base del dato documentale specialistico, in un disturbo dell'adattamento con deflessione dell'umore.>>. (cfr. c.t.u. in atti).
Sulla base della documentazione sanitaria presente nel fascicolo di procedimento e dell'esame svolto sulla persona dell'attore il CT aveva ritenuto il danno biologico permanente, globalmente quantificabile nella misura di 36 punti percentuali.
In relazione all'attività lavorativa svolta dal ricorrente (operatore in servizio presso la SGDS multiservizi in Porto San Giorgio) aveva ritenuto sussistente una riduzione
11 della capacità lavorativa specifica di media entità laddove si configurano azioni che richiedono un impegno fisico costante.
Le spese sanitarie documentate e ritenute congrue erano pari ad un importo totale di € 5.197,84 mentre le spese di c.t.p. ritenute congrue erano pari ad € 1.220,00.
Per quel che riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale alla salute, costituente una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, si ricorre all'applicazione delle Tabelle di Milano vigenti (anno 2024) a cui si presta piena adesione considerato che la Tabella Unica Nazionale introdotta dal DPR 13 Gennaio 2025 n. 12 (entrato in vigore il 5 marzo 2025) trova applicazione, per disposizione contenuta all'art.5 medesimo D.P.R., ai soli sinistri avvenuti successivamente alla predetta data (5.03.2025) di entrata in vigore.
Per l'invalidità temporanea totale, le Tabelle Milanesi prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di € 115,00 ad un massimo di € 173,00 al giorno.
Tenendo conto dell'età dell'attore al momento in cui l'invalidità temporanea (della durata complessiva di 441 giorni) si è cronicizzata in invalidità permanente (53 anni), il danno biologico riportato dall'attore, sussistente nella percentuale del 36%
è pari all'attualità alla somma tabellare di € 228.791,00 di cui € 152.528,00 per danno biologico ed € 76.263,00 per sofferenza soggettiva interiore -danno morale, spettante nel caso di specie considerate le sofferenze patite dall'attore a causa della pluralità delle lesioni impattanti anche sul suo profilo psichico.
Considerata l'entità del danno non patrimoniale temporaneo riportato, all'attore spetta a tale titolo l'importo di € 31.740,00, calcolato considerato € 115,00 al giorno per ogni giorno di invalidità totale, ridotto in percentuale considerando i giorni di invalidità temporanea determinati dal CT (giorni 150 al 75%, 255 al 50% ).
Non si ritiene di dover riconoscere un aumento di tali importi a titolo di personalizzazione.
Deve, infatti, precisarsi che le attività realizzatrici della vita umana che non eccedono il complesso dei pregiudizi “normalmente” riconducibili alla lesione dell'integrità psicofisica accertata in relazione al tipo di postumi invalidanti in
12 soggetto della stessa età del danneggiato e che costituiscono singoli aspetti peggiorativi della vita di relazione del soggetto, sono già ricompresi nella categoria del danno biologico e trovano adeguato risarcimento nei criteri tabellari di liquidazione del danno (Cass. Civ. n. 24155/2018).
Da ciò deriva che la personalizzazione del danno, individuato tramite l'applicazione dei criteri tabellari, si giustifica solo in considerazione della eccezionalità delle conseguenze relazionali del danno biologico subito (Cass. civ. n. 2788/2019).
Spetta al giudice valorizzare, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito dell'istruttoria, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. Civ n. 2788/2019).
Tale prova non è stata fornita dall'attore per cui non sussistono i presupposti per un aumento del danno non patrimoniale, come sopra accertato.
Il danno non patrimoniale, complessivamente riportato dall'attore in conseguenza del sinistro subito in data 08.06.2017, è quindi pari all'attualità alla somma di €
260.531,00.
Non può trovare, invece, accoglimento la domanda volta ad ottenere la liquidazione di un danno da lesione della capacità lavorativa specifica.
Giova premettere che l'odierno appellante, cui incombeva il relativo onere, pur avendo dedotto in atto di citazione e successivi scritti conclusionali di essere dipendente dalla SGDS multiservizi in Porto San Giorgio come autista, in data ante sinistro e, successivamente, come addetto, non ha prodotto, nonostante quanto affermato in atto introduttivo di primo grado <Danno da lesione della capacità lavorativa specifica… …Applicando, pertanto, il criterio del triplo della pensione sociale è possibile quantificare il predetto danno subito dallo in € Pt_1
146.099,82 fermo restando che sarà prodotta in corso di causa documentazione idonea a provare il mutamento delle mansioni lavorative e le mutate capacità reddituali dell'attore>> (cfr. atto di citazione pag. 13 in fasc. primo grado attore), né in atto introduttivo di primo grado né in memorie istruttorie ex art. 183 6° comma
13 c.p.c., alcuna documentazione atta a dimostrare la complessiva situazione reddituale al momento del sinistro necessaria al fine di calcolare e liquidare il danno da incidenza delle acclarate lesioni permanenti sulla specifica redditualità da lavoro dipendente.
Non risultano, infatti, prodotti in atti né una busta paga né una certificazione CUD
o altro documento reddituale che ben avrebbero potuto consentire di quantificare il reddito annuo da lavoro dipendente da assurgere a parametro per i relativi calcoli risarcitori.
D'altra parte nemmeno può farsi applicazione, per la determinazione del reddito da lavoro dell'attore al momento del sinistro, al criterio legislativo, richiamato da parte attrice, del triplo dell'assegno sociale (ex art. 4 D.L. n.857/1976 conv. in Legge n.
39/1977) dato che lo stesso è ritenuto, secondo l'interpretazione giurisprudenziale fornita dalla Suprema Corte, criterio residuale applicabile nella fattispecie in cui il danneggiato non era, al momento del sinistro, lavoratore dipendente o autonomo e, quindi, privo nell'attualità di reddito da lavoro ma potenzialmente idoneo a produrlo ( cfr. Cass. Civ. n. 6074/1995, Cass. Civ. n.8896/2016, Cass. Civ. n.
16913/2019) fattispecie non ricorrente nel caso che ci occupa visto che lo Pt_1 deduce nei propri atti difensivi di essere assunto alle dipendenze dalla SGDS multiservizi in Porto San Giorgio.
All'attore vanno, poi, rimborsate le spese mediche, riconosciute dal c.t.u. nell'importo di €5.197,84, nonché le spese di CTP pari ad € 1.220,00.
L'importo finale spettante all'appellante a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale pari ad € 266.948,84 (€260.531,00+€6.417,84) liquidato all'attualità, va ridotto del 50%, quindi ad € 133.474,42 considerata la percentuale di responsabilità attribuita all'appellante. Alla somma come sopra liquidata di €
133.474,42 devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dalla data del sinistro (8.06.2017) sino alla data odierna (cfr. ex multis
Cass. Civ. S.U. n.1712/95, Cass. Civ. n. 608/2003; Cass. Civ., n. 5671/2010; Cass.
Civ. n. 9194 /2020). Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso
14 legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta
(cfr. in tal senso ex multis Cass. Civ. n. 11594/2004; Cass. Civ.n. 9711/2004).
L'accertata corresponsabilità dell'appellante, giustifica una parziale compensazione delle spese di lite, tanto di primo quanto di secondo grado, che, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa come sopra accertato, vanno compensate nella misura del 50% e poste per la quota residua a carico degli appellati, in solido.
Considerato gli esiti del giudizio le spese di CT medico legale, liquidate come da separato decreto, vanno poste nella misura del 50 % a carico dell'appellante e per la quota residua a carico degli appellati, in solido tra loro, con conseguente diritto agli eventuali conguagli.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di oggi Parte_1 Controparte_7 [...]
sig.ra ed avverso la sentenza del Tribunale Controparte_2 Controparte_4 di Macerata n. 326/2021 emessa in data 29.03.2021, pubblicata il 30.03.2021, non notificata, resa nel procedimento Tribunale di Macerata r.g.n. 1306/2019, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello per le causali di cui in motivazione e in riforma della sentenza impugnata:
- dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, l'appellata Controparte_4 responsabile, nella misura del 50%, della causazione del sinistro per cui è causa, avvenuto in Piediripa di Macerata sulla via Bramante l'8 giugno 2017, con attribuzione della quota residua all'appellante Parte_1
- per l'effetto condanna gli appellati e Controparte_4 Controparte_7
oggi in solido tra loro, al pagamento in favore
[...] Controparte_2 dell'appellante, a titolo risarcitorio, della somma di € 133.474,42, già decurtata della quota di responsabilità nella causazione del sinistro riconosciuta in capo all'appellante, oltre interessi secondo quanto indicato in motivazione;
- condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle appellante, delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che vengono compensate nella
15 misura del 50% e liquidate per il residuo, quanto al primo grado, in complessivi €
7.500,00, di cui € 600,00 per esborsi;
€ 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 2.800,00 per la fase istruttoria ed € 2.100,00 per la fase decisionale oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, I.v.a. e C.a.p., come per legge e, quanto al secondo grado, in complessivi € 6.000,00 di cui € 1.200,00 per esborsi, € 1.300,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva ed €
2.500,00 per la fase decisionale oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali,
I.v.a. e C.a.p., come per legge;
- pone le spese di CT, liquidate come da separato decreto, nella misura del 50% a carico dell'appellante e per la quota residua a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Ancona, lì 10.12.2025
Il G. A. Relatore Il Presidente
Dott. Federico D'Incecco Dott. Guido Federico
16