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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 19/01/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 202/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente e Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
VALENTE MARIA MICHELA IA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1015/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Via Marcone 9 71121 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1227/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FOGGIA sez. 3
e pubblicata il 26/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0206019182022 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0206019182022 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
L'ufficio conferma la cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza, n. 1227/3/2023, con la quale la CGT di primo grado di Foggia ha respinto il suo ricorso contro l'avviso di accertamento con cui l'ufficio recuperava imposte con il metodo analitico induttivo per l'anno 2016.
Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso perché il calcolo effettuato dall'ufficio relativo alla durata delle scorte, indicato in giorni mille è coerente e comunque molto superiore alla media del settore di appartenenza che di giorni 365. A fronte di questa rilevazione dell'ufficio, il giudice di primo grado ha ritenuto del tuttto inappropriata il valore pari a 2052 giorni indicato dalla società contribuente.
Con l'appello la società si duole della decisione e ne chiede la riforma perché il giudice di primo grado ha accolto il ragionamento dell'ufficio basato su un accertamento di tipo analitico deduttivo senza accertare, in concreto, se il calcolo sia esatto. Verifica agevole poiché si tratta nella specie di batterie per automezzi, acquistate e vendute senza alcuna trasformazione.
E' evidente che non è giustificato un accertamento con presunzioni semplici quando è possibile ricavare il dato oggettivo del quantum (la consistenza delle rimanenze) con delle verifiche.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate rilevando che, a seguito di istanza di autotutela, presentata in data
19 giugno 2025, l'Ufficio ha rideterminato il maggior reddito da imputare alla società e ai soci, procedendo conseguentemente allo sgravio parziale.
L'Agenzia delle Entrate, stante l'accordo conciliativo accettato dall'appellante, chiede, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza è comparso solamente il rappresentante dell'Ufficio che insiste per la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessata materia del contendere.
Nella specie, le parti, ai sensi dell'art. 99, comma 2, dlgs 175/2024 (già art. 48, comma 2, dlgs 546/1992), recante il Testo Unico della Giustizia Tributaria, hanno raggiunto un accordo conciliativo che ha definito la controversia.
Alla conclusione dell'accordo conciliativo consegue l'estinzione del giudizio con l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado - Sezione 26 di Foggia - dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente e Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
VALENTE MARIA MICHELA IA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1015/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Via Marcone 9 71121 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1227/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FOGGIA sez. 3
e pubblicata il 26/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0206019182022 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK0206019182022 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
L'ufficio conferma la cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza, n. 1227/3/2023, con la quale la CGT di primo grado di Foggia ha respinto il suo ricorso contro l'avviso di accertamento con cui l'ufficio recuperava imposte con il metodo analitico induttivo per l'anno 2016.
Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso perché il calcolo effettuato dall'ufficio relativo alla durata delle scorte, indicato in giorni mille è coerente e comunque molto superiore alla media del settore di appartenenza che di giorni 365. A fronte di questa rilevazione dell'ufficio, il giudice di primo grado ha ritenuto del tuttto inappropriata il valore pari a 2052 giorni indicato dalla società contribuente.
Con l'appello la società si duole della decisione e ne chiede la riforma perché il giudice di primo grado ha accolto il ragionamento dell'ufficio basato su un accertamento di tipo analitico deduttivo senza accertare, in concreto, se il calcolo sia esatto. Verifica agevole poiché si tratta nella specie di batterie per automezzi, acquistate e vendute senza alcuna trasformazione.
E' evidente che non è giustificato un accertamento con presunzioni semplici quando è possibile ricavare il dato oggettivo del quantum (la consistenza delle rimanenze) con delle verifiche.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate rilevando che, a seguito di istanza di autotutela, presentata in data
19 giugno 2025, l'Ufficio ha rideterminato il maggior reddito da imputare alla società e ai soci, procedendo conseguentemente allo sgravio parziale.
L'Agenzia delle Entrate, stante l'accordo conciliativo accettato dall'appellante, chiede, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza è comparso solamente il rappresentante dell'Ufficio che insiste per la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessata materia del contendere.
Nella specie, le parti, ai sensi dell'art. 99, comma 2, dlgs 175/2024 (già art. 48, comma 2, dlgs 546/1992), recante il Testo Unico della Giustizia Tributaria, hanno raggiunto un accordo conciliativo che ha definito la controversia.
Alla conclusione dell'accordo conciliativo consegue l'estinzione del giudizio con l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado - Sezione 26 di Foggia - dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.