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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/10/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2761 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, promossa da
(C.F. ) dagli Avvocati MASSIMILIANO Parte_1 C.F._1
CC (c.f. – PEC , C.F._2 Email_1
AL NI (c.f. – PEC e C.F._3 Email_2
TT CC (c.f. – PEC , C.F._4 Email_3 elettivamente domiciliato presso il loro studio;
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F.: ), in persona dell'amministratrice pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Majolino (C.F.: Controparte_2 C.F._5
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
[...]
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
L'opponente ha concluso come da note scritte del 01.04.2025. Il ha concluso Controparte_1 come da note di trattazione scritta del 31.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 10.09.2022 e iscritto a ruolo in data 12.09.2022, Pt_1
ha proposto innanzi al Tribunale di Rimini opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo
[...]
n. 190/2022, con il quale era stato ingiunto nei suoi confronti il pagamento immediato, in favore del della somma di € 6.215,07, oltre interessi legali maturati dalla domanda al Controparte_1 saldo, come pure le spese della procedura monitoria e successive occorrende.
In forza di tale atto parte opponente ha chiesto in via preliminare di sospendere l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e – previo accertamento e declaratoria della nullità delle delibere del
24.02.2020 e del 01.02.2021 dell'Assemblea del – di revocare il decreto Controparte_1 suddetto e, per l'effetto, di respingere la pretesa creditoria di parte opposta, nonché condannare il a rimborsare all'opponente la somma di euro 788,71, previo accertamento che l'importo CP_1 di € 3.713,68 pagato in data 06.05.2022 dall'opponente in favore di parte opposta supera quanto effettivamente dovuto dallo stesso al Controparte_1
A sostegno della citata opposizione parte opponente ha allegato: 1) in via preliminare l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, sostenendo la nullità della notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. in ragione della mancata prova dei requisiti legittimanti l'utilizzo di tale modalità di notificazione e in particolare la mancata prova delle indagini compiute da chi ha domandato l'utilizzo di tale procedura;
2) nel merito, la nullità delle delibere assembleari del 24.09.2020 e del 01.02.2021 nella parte in cui per entrambe l'Assemblea ha deliberato l'approvazione del consuntivo di gestione ordinaria, ponendo a carico del condomino dante causa dell'opponente spese di natura personale, in violazione dei criteri di ripartizione posti dall'art. 1123 c.c. e delle prerogative assembleari riconosciute dall'art. 1135 c.c.; 3) sempre nel merito, che per effetto della nullità delle delibere l'opponente avrebbe già pagato l'importo di euro 3.713,68 all'opposto e pertanto un importo superiore a quello effettivamente dovuto in base ai soli titoli validi ed efficaci azionati in via monitoria.
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 07.12.2022, si è costituito il CP_1 chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo
[...]
n. 190/2022; nel merito di rigettare ogni domanda formulata dal . Pt_1
3. All'udienza del 22.02.2023 il Giudice si è riservato sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. formulata dall'opponente. Con ordinanza del 03.07.2023, il Giudice ha rigettato l'istanza predetta e ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Alla successiva udienza del 20.03.2024 l'opponente ha formulato istanza ex art. 295 c.p.c. per la sospensione del giudizio;
il Giudice ha rigettato la richiesta per mancanza dei presupposti legittimanti e ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 02.04.2025, sostituendola ex art. 127 ter c.p.c. col deposito di note scritte.
Infine, in data 03.04.2025 il Giudice, dato atto che le parti hanno depositato tempestivamente le note scritte, ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. e ha trattenuto la causa in decisione.
*** 4. Così riassunto lo svolgimento del processo, l'opposizione tardiva proposta da deve essere Pt_1 dichiarata inammissibile.
Come è noto, l'art. 650 c.p.c. stabilisce che “l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”.
La disposizione è stata interpretata dalla Suprema Corte nel senso che “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile” (Cass. SSUU.
14572/2007).
Con la recente sentenza della Sezione terza n. 15221 del 07.06.2025, la Suprema Corte ha affermato che: “Il termine ordinario, ai sensi dell'art. 650, comma 1, c.p.c., per proporre l'opposizione tardiva
a decreto ingiuntivo è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta da parte del soggetto legittimato ad avanzare l'opposizione, degli elementi essenziali del provvedimento monitorio e, cioè, dall'acquisita consapevolezza dei nominativi di creditore e debitore e del credito indicati nell'ingiunzione di pagamento, nonché della sua avvenuta emissione, mentre la mera notizia di quest'ultima non è sufficiente ad individuare il "dies a quo" del predetto termine”.
La stessa sentenza ha chiarito che: “In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'art. 650
c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione, con decorrenza dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e, distintamente, al terzo comma, un termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione, quest'ultimo da intendersi riferito esclusivamente all'atto esecutivo diretto al destinatario dell'ingiunzione di pagamento;
ne consegue che i due termini, quello ordinario e quello finale, interagiscono tra di loro
e, per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, occorre che nessuno di essi sia invano decorso”. Nel caso di specie, l'opposizione tardiva è stata proposta quando non era ancora decorso il termine di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione, che deve essere identificato nel pignoramento presso terzi notificato al debitore ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data Pt_1
31.08.2022, ossia trascorso il termine di venti giorni dal deposito dell'atto presso la casa comunale di
Montescudo - Montecolombo in data 11.08.2022.
Occorre, dunque, verificare se sussistano i presupposti per la proposizione dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650, comma 1, c.p.c.
Ebbene, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, per essere legittimato all'opposizione tardiva l'opponente deve dimostrare non solo l'irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, ma anche il nesso di causalità tra tale irregolarità e la mancata tempestiva conoscenza del suddetto decreto ingiuntivo.
Tale prova nel presente giudizio non è stata fornita.
L'opponente lamenta la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto l'Ufficiale Giudiziario, prima di procedere al deposito dell'atto presso la Casa comunale nelle forme previste dall'art. 143
c.p.c., non avrebbe proceduto alle necessarie ricerche per reperire il destinatario, limitandosi ad acquisire le risultanze del certificato anagrafico fornitogli dal Condominio. In particolare, nell'atto di citazione l'attore ha dichiarato che “ha avuto conoscenza del decreto opposto per effetto del relativo ritiro in data 8 settembre 2022 presso la casa comunale del luogo di residenza, ove si era recato – su indicazione del proprio legale – per ritirare l'atto di pignoramento presso terzi di cui era stato notiziato telefonicamente dalla propria banca (terzo esecutato: v. doc. 4)”.
La deduzione della mancata indicazione delle ricerche effettuate dall'Ufficiale Giudiziario nella relata di notifica, tuttavia, se può integrare un motivo di irregolarità della notifica, non è idonea a dimostrare che, a causa di detta irregolarità, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto Pt_1 ingiuntivo.
Posto, infatti, che la notifica del decreto ingiuntivo è stata dapprima tentata a mezzo posta con invio del 24.03.2022 presso l'indirizzo di residenza del AM in via Canneto n. 82 a Montescudo-
Montecolombo, ove questi è risultato irreperibile (v. doc. 6 fasc. opposto), e successivamente ripetuta con lo stesso esito dall'Ufficiale Giudiziario in data 13.05.2022, prima di procedere nelle forme dell'art. 143 c.p.c. (v. doc. 2 fasc. opposto), l'odierno opponente avrebbe dovuto dimostrare che, mediante l'effettuazione di ulteriori indagini o ricerche da parte del notificante o dello stesso Ufficiale
Giudiziario, la notifica sarebbe potuta avvenire in forme diverse da quelle previste dall'art. 143 c.p.c. per i soggetti irreperibili. Al contrario, l'opponente non ha mai affermato di aver trasferito altrove la propria residenza, o di avere un domicilio o una dimora diversi dall'indirizzo risultante dal certificato anagrafico, conoscibili dal notificante mediante l'ordinaria diligenza.
Egli sostiene di avere sempre avuto la residenza presso l'indirizzo di via Canneto n. 82 a Montescudo-
Montecolombo, senza riferire nulla circa la sua effettiva reperibilità presso lo stabile in questione
(come, per esempio, la presenza del proprio cognome sul campanello o nella cassetta delle lettere, oppure la presenza in loco del portiere del condominio).
Solo in sede di comparsa conclusionale, l'opponente ha dichiarato che: “Abbiamo altresì documentato che l'avversario fosse a conoscenza del domicilio del sig. , dipendente presso un istituto Pt_1 scolastico di MO (vedasi pignoramento presso terzi). Il decreto ingiuntivo poteva tranquillamente essere notificato presso detto domicilio ai sensi dell'art. 139 c.p.c. visto che il
era domiciliato presso detto istituto scolastico quanto meno sino all'agosto del 2022 Pt_1
(vedasi cedolini paga prodotti con l'atto di citazione)”, ma tale allegazione è tardiva e non può essere esaminata.
In tale contesto, l'effettuazione della notifica nelle forme dell'art. 143 c.p.c. sembra principalmente imputabile alla condotta dello stesso , che non si è reso reperibile presso l'indirizzo di Pt_1 residenza, essendo peraltro ben consapevole dell'esistenza di una potenziale controversia con il
Condominio (come si vedrà al punto successivo della motivazione).
5. A tali considerazioni, che appaiono già sufficienti a determinare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, occorre aggiungere che l'opponente ha comunque avuto conoscenza del decreto ingiuntivo in data precedente a quella del ritiro dell'atto, avvenuto in data 08.09.2022, unitamente al pignoramento presso terzi, presso la Casa Comunale di Montescudo - Montecolombo.
Segnatamente, dagli allegati prodotti dall'opposto risulta che l'odierno opponente ha formulato istanza di mediazione nei confronti dello stesso per l'impugnazione delle Controparte_1 delibere assembleari del 15.02.2022 e del 01.02.2022 e che tale atto è stato depositato il 6.05.2022
(doc. 5).
Al procedimento di mediazione così instaurato dinanzi all'organismo ha aderito il CP_3
inviando in data 27.06.2022 la memoria difensiva redatta dal proprio legale Controparte_1
Avv. Majolino, ove si legge che: “Ad oggi, infatti, il Tribunale di Rimini con RGN 4000/2021 ha emesso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di € 6.215,07, notificato unitamente al precetto per la somma complessiva di € 7.856,17, relativo ad oneri condominiali, sollecitati più volte alla parte istante ed approvati nelle varie assemblee, con delibere mai impugnate dallo stesso
nei termini di legge” (v. doc.
5-bis e 5-quater parte opposta). Pt_1 Quanto meno a partire dal 27.06.2022, data dell'invio della memoria difensiva in questione anche al legale incaricato dal per il procedimento di mediazione, deve dunque ritenersi che questi Pt_1 abbia avuto comunque conoscenza degli elementi essenziali del decreto ingiuntivo (nominativi del creditore e del debitore, somma ingiunta, numero di ruolo del procedimento monitorio, emissione del decreto e sua notifica), anche a prescindere dalla lamentata nullità della notificazione.
Ne consegue che, anche ove fosse da ritenere ammissibile l'opposizione tardiva, il relativo termine di quaranta giorni ai sensi dell'art. 650, comma 1, c.p.c. sarebbe comunque scaduto il 06.09.2022, in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione.
Dalla inammissibilità dell'opposizione tardiva discende che le ragioni di merito svolte da parte opponente (relative alla nullità delle delibere assembleari del 24.09.2020 e del 1.02.2021 nonché alla richiesta di ripetizione dell'indebito oggettivo) non possono essere esaminate e che deve essere accertato il passaggio in giudicato tra le parti della statuizione di condanna di cui al decreto ingiuntivo tardivamente opposto in questa sede.
6. Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite, che in base al disposto dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza della parte opponente e sono liquidate in dispositivo secondo il valore della causa
(scaglione da euro 5.201 a euro 26.000), ai sensi del D.M. 55/14, così come aggiornato dal D.M.
147/2022.
In proposito va rilevato infatti che per stabilire a quali parametri fare riferimento nella determinazione dell'importo liquidabile, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con l'ordinanza n. 33482/2022 ha precisato che, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 147/2022, si deve guardare esclusivamente al momento in cui si sono esaurite le prestazioni professionali, dovendosi applicare i parametri di cui al D.M.
55/2014 solo ove l'attività del professionista si sia conclusa prima del 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 190/2022;
2) Condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite, liquidate in complessivi euro
5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Rimini, 07/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Zito
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2761 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, promossa da
(C.F. ) dagli Avvocati MASSIMILIANO Parte_1 C.F._1
CC (c.f. – PEC , C.F._2 Email_1
AL NI (c.f. – PEC e C.F._3 Email_2
TT CC (c.f. – PEC , C.F._4 Email_3 elettivamente domiciliato presso il loro studio;
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F.: ), in persona dell'amministratrice pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Majolino (C.F.: Controparte_2 C.F._5
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
[...]
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
L'opponente ha concluso come da note scritte del 01.04.2025. Il ha concluso Controparte_1 come da note di trattazione scritta del 31.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 10.09.2022 e iscritto a ruolo in data 12.09.2022, Pt_1
ha proposto innanzi al Tribunale di Rimini opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo
[...]
n. 190/2022, con il quale era stato ingiunto nei suoi confronti il pagamento immediato, in favore del della somma di € 6.215,07, oltre interessi legali maturati dalla domanda al Controparte_1 saldo, come pure le spese della procedura monitoria e successive occorrende.
In forza di tale atto parte opponente ha chiesto in via preliminare di sospendere l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e – previo accertamento e declaratoria della nullità delle delibere del
24.02.2020 e del 01.02.2021 dell'Assemblea del – di revocare il decreto Controparte_1 suddetto e, per l'effetto, di respingere la pretesa creditoria di parte opposta, nonché condannare il a rimborsare all'opponente la somma di euro 788,71, previo accertamento che l'importo CP_1 di € 3.713,68 pagato in data 06.05.2022 dall'opponente in favore di parte opposta supera quanto effettivamente dovuto dallo stesso al Controparte_1
A sostegno della citata opposizione parte opponente ha allegato: 1) in via preliminare l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, sostenendo la nullità della notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. in ragione della mancata prova dei requisiti legittimanti l'utilizzo di tale modalità di notificazione e in particolare la mancata prova delle indagini compiute da chi ha domandato l'utilizzo di tale procedura;
2) nel merito, la nullità delle delibere assembleari del 24.09.2020 e del 01.02.2021 nella parte in cui per entrambe l'Assemblea ha deliberato l'approvazione del consuntivo di gestione ordinaria, ponendo a carico del condomino dante causa dell'opponente spese di natura personale, in violazione dei criteri di ripartizione posti dall'art. 1123 c.c. e delle prerogative assembleari riconosciute dall'art. 1135 c.c.; 3) sempre nel merito, che per effetto della nullità delle delibere l'opponente avrebbe già pagato l'importo di euro 3.713,68 all'opposto e pertanto un importo superiore a quello effettivamente dovuto in base ai soli titoli validi ed efficaci azionati in via monitoria.
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 07.12.2022, si è costituito il CP_1 chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo
[...]
n. 190/2022; nel merito di rigettare ogni domanda formulata dal . Pt_1
3. All'udienza del 22.02.2023 il Giudice si è riservato sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. formulata dall'opponente. Con ordinanza del 03.07.2023, il Giudice ha rigettato l'istanza predetta e ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Alla successiva udienza del 20.03.2024 l'opponente ha formulato istanza ex art. 295 c.p.c. per la sospensione del giudizio;
il Giudice ha rigettato la richiesta per mancanza dei presupposti legittimanti e ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 02.04.2025, sostituendola ex art. 127 ter c.p.c. col deposito di note scritte.
Infine, in data 03.04.2025 il Giudice, dato atto che le parti hanno depositato tempestivamente le note scritte, ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. e ha trattenuto la causa in decisione.
*** 4. Così riassunto lo svolgimento del processo, l'opposizione tardiva proposta da deve essere Pt_1 dichiarata inammissibile.
Come è noto, l'art. 650 c.p.c. stabilisce che “l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”.
La disposizione è stata interpretata dalla Suprema Corte nel senso che “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile” (Cass. SSUU.
14572/2007).
Con la recente sentenza della Sezione terza n. 15221 del 07.06.2025, la Suprema Corte ha affermato che: “Il termine ordinario, ai sensi dell'art. 650, comma 1, c.p.c., per proporre l'opposizione tardiva
a decreto ingiuntivo è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta da parte del soggetto legittimato ad avanzare l'opposizione, degli elementi essenziali del provvedimento monitorio e, cioè, dall'acquisita consapevolezza dei nominativi di creditore e debitore e del credito indicati nell'ingiunzione di pagamento, nonché della sua avvenuta emissione, mentre la mera notizia di quest'ultima non è sufficiente ad individuare il "dies a quo" del predetto termine”.
La stessa sentenza ha chiarito che: “In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'art. 650
c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione, con decorrenza dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e, distintamente, al terzo comma, un termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione, quest'ultimo da intendersi riferito esclusivamente all'atto esecutivo diretto al destinatario dell'ingiunzione di pagamento;
ne consegue che i due termini, quello ordinario e quello finale, interagiscono tra di loro
e, per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, occorre che nessuno di essi sia invano decorso”. Nel caso di specie, l'opposizione tardiva è stata proposta quando non era ancora decorso il termine di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione, che deve essere identificato nel pignoramento presso terzi notificato al debitore ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data Pt_1
31.08.2022, ossia trascorso il termine di venti giorni dal deposito dell'atto presso la casa comunale di
Montescudo - Montecolombo in data 11.08.2022.
Occorre, dunque, verificare se sussistano i presupposti per la proposizione dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650, comma 1, c.p.c.
Ebbene, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, per essere legittimato all'opposizione tardiva l'opponente deve dimostrare non solo l'irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, ma anche il nesso di causalità tra tale irregolarità e la mancata tempestiva conoscenza del suddetto decreto ingiuntivo.
Tale prova nel presente giudizio non è stata fornita.
L'opponente lamenta la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto l'Ufficiale Giudiziario, prima di procedere al deposito dell'atto presso la Casa comunale nelle forme previste dall'art. 143
c.p.c., non avrebbe proceduto alle necessarie ricerche per reperire il destinatario, limitandosi ad acquisire le risultanze del certificato anagrafico fornitogli dal Condominio. In particolare, nell'atto di citazione l'attore ha dichiarato che “ha avuto conoscenza del decreto opposto per effetto del relativo ritiro in data 8 settembre 2022 presso la casa comunale del luogo di residenza, ove si era recato – su indicazione del proprio legale – per ritirare l'atto di pignoramento presso terzi di cui era stato notiziato telefonicamente dalla propria banca (terzo esecutato: v. doc. 4)”.
La deduzione della mancata indicazione delle ricerche effettuate dall'Ufficiale Giudiziario nella relata di notifica, tuttavia, se può integrare un motivo di irregolarità della notifica, non è idonea a dimostrare che, a causa di detta irregolarità, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto Pt_1 ingiuntivo.
Posto, infatti, che la notifica del decreto ingiuntivo è stata dapprima tentata a mezzo posta con invio del 24.03.2022 presso l'indirizzo di residenza del AM in via Canneto n. 82 a Montescudo-
Montecolombo, ove questi è risultato irreperibile (v. doc. 6 fasc. opposto), e successivamente ripetuta con lo stesso esito dall'Ufficiale Giudiziario in data 13.05.2022, prima di procedere nelle forme dell'art. 143 c.p.c. (v. doc. 2 fasc. opposto), l'odierno opponente avrebbe dovuto dimostrare che, mediante l'effettuazione di ulteriori indagini o ricerche da parte del notificante o dello stesso Ufficiale
Giudiziario, la notifica sarebbe potuta avvenire in forme diverse da quelle previste dall'art. 143 c.p.c. per i soggetti irreperibili. Al contrario, l'opponente non ha mai affermato di aver trasferito altrove la propria residenza, o di avere un domicilio o una dimora diversi dall'indirizzo risultante dal certificato anagrafico, conoscibili dal notificante mediante l'ordinaria diligenza.
Egli sostiene di avere sempre avuto la residenza presso l'indirizzo di via Canneto n. 82 a Montescudo-
Montecolombo, senza riferire nulla circa la sua effettiva reperibilità presso lo stabile in questione
(come, per esempio, la presenza del proprio cognome sul campanello o nella cassetta delle lettere, oppure la presenza in loco del portiere del condominio).
Solo in sede di comparsa conclusionale, l'opponente ha dichiarato che: “Abbiamo altresì documentato che l'avversario fosse a conoscenza del domicilio del sig. , dipendente presso un istituto Pt_1 scolastico di MO (vedasi pignoramento presso terzi). Il decreto ingiuntivo poteva tranquillamente essere notificato presso detto domicilio ai sensi dell'art. 139 c.p.c. visto che il
era domiciliato presso detto istituto scolastico quanto meno sino all'agosto del 2022 Pt_1
(vedasi cedolini paga prodotti con l'atto di citazione)”, ma tale allegazione è tardiva e non può essere esaminata.
In tale contesto, l'effettuazione della notifica nelle forme dell'art. 143 c.p.c. sembra principalmente imputabile alla condotta dello stesso , che non si è reso reperibile presso l'indirizzo di Pt_1 residenza, essendo peraltro ben consapevole dell'esistenza di una potenziale controversia con il
Condominio (come si vedrà al punto successivo della motivazione).
5. A tali considerazioni, che appaiono già sufficienti a determinare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, occorre aggiungere che l'opponente ha comunque avuto conoscenza del decreto ingiuntivo in data precedente a quella del ritiro dell'atto, avvenuto in data 08.09.2022, unitamente al pignoramento presso terzi, presso la Casa Comunale di Montescudo - Montecolombo.
Segnatamente, dagli allegati prodotti dall'opposto risulta che l'odierno opponente ha formulato istanza di mediazione nei confronti dello stesso per l'impugnazione delle Controparte_1 delibere assembleari del 15.02.2022 e del 01.02.2022 e che tale atto è stato depositato il 6.05.2022
(doc. 5).
Al procedimento di mediazione così instaurato dinanzi all'organismo ha aderito il CP_3
inviando in data 27.06.2022 la memoria difensiva redatta dal proprio legale Controparte_1
Avv. Majolino, ove si legge che: “Ad oggi, infatti, il Tribunale di Rimini con RGN 4000/2021 ha emesso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di € 6.215,07, notificato unitamente al precetto per la somma complessiva di € 7.856,17, relativo ad oneri condominiali, sollecitati più volte alla parte istante ed approvati nelle varie assemblee, con delibere mai impugnate dallo stesso
nei termini di legge” (v. doc.
5-bis e 5-quater parte opposta). Pt_1 Quanto meno a partire dal 27.06.2022, data dell'invio della memoria difensiva in questione anche al legale incaricato dal per il procedimento di mediazione, deve dunque ritenersi che questi Pt_1 abbia avuto comunque conoscenza degli elementi essenziali del decreto ingiuntivo (nominativi del creditore e del debitore, somma ingiunta, numero di ruolo del procedimento monitorio, emissione del decreto e sua notifica), anche a prescindere dalla lamentata nullità della notificazione.
Ne consegue che, anche ove fosse da ritenere ammissibile l'opposizione tardiva, il relativo termine di quaranta giorni ai sensi dell'art. 650, comma 1, c.p.c. sarebbe comunque scaduto il 06.09.2022, in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione.
Dalla inammissibilità dell'opposizione tardiva discende che le ragioni di merito svolte da parte opponente (relative alla nullità delle delibere assembleari del 24.09.2020 e del 1.02.2021 nonché alla richiesta di ripetizione dell'indebito oggettivo) non possono essere esaminate e che deve essere accertato il passaggio in giudicato tra le parti della statuizione di condanna di cui al decreto ingiuntivo tardivamente opposto in questa sede.
6. Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite, che in base al disposto dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza della parte opponente e sono liquidate in dispositivo secondo il valore della causa
(scaglione da euro 5.201 a euro 26.000), ai sensi del D.M. 55/14, così come aggiornato dal D.M.
147/2022.
In proposito va rilevato infatti che per stabilire a quali parametri fare riferimento nella determinazione dell'importo liquidabile, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con l'ordinanza n. 33482/2022 ha precisato che, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 147/2022, si deve guardare esclusivamente al momento in cui si sono esaurite le prestazioni professionali, dovendosi applicare i parametri di cui al D.M.
55/2014 solo ove l'attività del professionista si sia conclusa prima del 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 190/2022;
2) Condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite, liquidate in complessivi euro
5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Rimini, 07/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Zito