TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 22/07/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1854/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria IU D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23/4/2025 da (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCESCA DE TOFFOL ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in RI (LU), via Pacini n. 2, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: «1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza, salvo l'obbligo reciproco di comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo e di recarsi all'estero, concedendosi pertanto vicendevolmente il necessario consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti. Per quanto riguarda i minori, i coniugi scambiano fin da ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio; 2) i figli minori IU e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione del padre, sita in S. Pietro a Vico (LU), Via di Broccoletto 138/A fatta salva ogni futura decisione in merito, che i genitori potranno concordemente assumere. Le decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute dei figli minori saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei medesimi. Ciascun genitore potrà, invece, esercitare la potestà genitoriale separatamente, durante il periodo in cui avrà con sé i figli, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. I genitori, tenuto conto dell'età dei figli e delle esigenze scolastiche, sportive e ricreative degli stessi, si impegnano a confrontarsi e collaborare tra di loro attraverso un'equa ripartizione dei compiti e responsabilità che permetta di realizzare un bilanciamento delle sfere di competenza;
1 3) per garantire ai figli minori il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, i genitori si impegnano reciprocamente a garantire la libertà di rapporti dei figli con entrambi. A tal proposito, salvo diversa regolamentazione ed ulteriori accordi che i ricorrenti potranno di volta in volta raggiungere tenendo presente in via preminente l'interesse e le esigenze anche scolastiche dei figli, gli stessi, concordano le modalità di collocamento dei minori presso di loro in virtù di un regime di permanenza paritaria modulato secondo lo schema sotto specificato da valersi nell'arco di un periodo bisettimanali:
1° settimana: Lunedì e Martedì – padre (con pernotto) Mercoledì/Giovedì e Venerdì – madre (con pernotto) Sabato e Domenica – padre (con pernotto)
2°settimana Lunedì e Martedì – madre (con pernotto) Mercoledì/Giovedì e Venerdì – padre (con pernotto) Sabato e Domenica – madre (con pernotto) I genitori concordano che i figli saranno sempre prelevati all'uscita della scuola e/o presso i campi solari estivi ovvero presso l'altro genitore, in quest'ultimo caso alle ore 9.00/9:30 per poi tenerli secondo il calendario, sino al mattino seguente quando verranno riaccompagnati a scuola e/o presso i campi solari estivi, ovvero presso l'altro genitore alle ore 9.00/9.30, salvo diverso accordo. In occasione delle vacanze estive i figli potranno rimanere per 15 giorni anche continuativi con l'uno o con l'altro genitore. Detti periodi dovranno essere concordati tra i genitori con anticipo di almeno 1 mese. I genitori seguiranno il criterio dell'alternanza relativamente alle principali festività e cioè Natale, Capodanno, Pasqua, ferma la possibilità dei genitori di organizzarsi consensualmente in maniera diversa. Resta inteso che per le altre ricorrenze familiari, festeggiamenti, compleanni, ecc., i genitori si regoleranno in base ad accordi presi in tempo utile prima dell'evento, tenendo presente i principi delle pari opportunità e dell'alternanza, nonché dei desideri di IU e;
Per_1 Per_2
5) in ragione della paritaria permanenza dei figli presso ciascun genitore, nonché della pressochè paritetica condizione reddituale dei coniugi, questi ultimi provvederanno al mantenimento dei figli in modo “diretto”, contribuendo a sostenere le loro necessità per il periodo di collocazione presso ciascun genitore. Si precisa che, in virtù di tale modalità di mantenimento, i genitori si faranno carico, in maniera paritaria al 50%, dell'acquisto del vestiario principale nonché del pagamento della mensa scolastica per tutti e tre i figli. 4) ai ricorrenti faranno altresì carico nella misura del 50% ciascuno il pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, concordando che, ad eccezione di quanto già precisato al precedente p.to 5), si intendono per tali tutte quante quelle stabilite dal Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7.10.2020 che le parti dichiarano di conoscere e che comunque di seguito si trascrive: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola/pre-scuola; Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni
2 di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);Ripetizioni; Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo- scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. 5) I ricorrenti concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo ai figli sarà percepito per intero dal sig. Parte_2
6) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non avere pretese da vantare l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento o concorso allo stesso.
7) le parti nulla oppongono alla frequentazione e/o convivenza dei figli con eventuali nuovi/e compagni/e, laddove la nuova relazione abbia assunto i caratteri della stabilità, purchè l'avvio della frequentazione avvenga in modo graduale. Le parti si asterranno, altresì, dall'interferire nella vita privata l'una dell'altro, improntando i loro rapporti ai canoni di civile convivenza e reciproco rispetto.
8) i ricorrenti danno atto reciprocamente di aver definito ogni altra questione economica tra loro pendente sorta nel corso del matrimonio e di non avere ulteriori rapporti attinenti, connessi e dipendenti, da decidersi all'interno del presente giudizio;
9) Il sig. ha presentato istanza di ammissione a Pss e si riserva la produzione della eventuale Pt_2 delibera di ammissione. (doc8)
10) I coniugi concordano di dare immediata attuazione alle suddette condizioni a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso. (doc9) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare». MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in RI (LU) il 23/7/2016, antecedentemente al quale sono nati i due figli
3 (nato il [...]) e IU (nata il [...]) e successivamente al quale è nata la figlia Per_1 Per_2
(nata il [...]), tutti e tre ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
in RI (LU) in data 23/7/2016, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
[...] del Comune di RI (LU) all'Atto Numero 6, Parte I, dell'Anno 2016; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. Così deciso in Lucca, il 2/7/2025. Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria IU D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23/4/2025 da (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCESCA DE TOFFOL ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in RI (LU), via Pacini n. 2, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: «1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza, salvo l'obbligo reciproco di comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo e di recarsi all'estero, concedendosi pertanto vicendevolmente il necessario consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti. Per quanto riguarda i minori, i coniugi scambiano fin da ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio; 2) i figli minori IU e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione del padre, sita in S. Pietro a Vico (LU), Via di Broccoletto 138/A fatta salva ogni futura decisione in merito, che i genitori potranno concordemente assumere. Le decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute dei figli minori saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei medesimi. Ciascun genitore potrà, invece, esercitare la potestà genitoriale separatamente, durante il periodo in cui avrà con sé i figli, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. I genitori, tenuto conto dell'età dei figli e delle esigenze scolastiche, sportive e ricreative degli stessi, si impegnano a confrontarsi e collaborare tra di loro attraverso un'equa ripartizione dei compiti e responsabilità che permetta di realizzare un bilanciamento delle sfere di competenza;
1 3) per garantire ai figli minori il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, i genitori si impegnano reciprocamente a garantire la libertà di rapporti dei figli con entrambi. A tal proposito, salvo diversa regolamentazione ed ulteriori accordi che i ricorrenti potranno di volta in volta raggiungere tenendo presente in via preminente l'interesse e le esigenze anche scolastiche dei figli, gli stessi, concordano le modalità di collocamento dei minori presso di loro in virtù di un regime di permanenza paritaria modulato secondo lo schema sotto specificato da valersi nell'arco di un periodo bisettimanali:
1° settimana: Lunedì e Martedì – padre (con pernotto) Mercoledì/Giovedì e Venerdì – madre (con pernotto) Sabato e Domenica – padre (con pernotto)
2°settimana Lunedì e Martedì – madre (con pernotto) Mercoledì/Giovedì e Venerdì – padre (con pernotto) Sabato e Domenica – madre (con pernotto) I genitori concordano che i figli saranno sempre prelevati all'uscita della scuola e/o presso i campi solari estivi ovvero presso l'altro genitore, in quest'ultimo caso alle ore 9.00/9:30 per poi tenerli secondo il calendario, sino al mattino seguente quando verranno riaccompagnati a scuola e/o presso i campi solari estivi, ovvero presso l'altro genitore alle ore 9.00/9.30, salvo diverso accordo. In occasione delle vacanze estive i figli potranno rimanere per 15 giorni anche continuativi con l'uno o con l'altro genitore. Detti periodi dovranno essere concordati tra i genitori con anticipo di almeno 1 mese. I genitori seguiranno il criterio dell'alternanza relativamente alle principali festività e cioè Natale, Capodanno, Pasqua, ferma la possibilità dei genitori di organizzarsi consensualmente in maniera diversa. Resta inteso che per le altre ricorrenze familiari, festeggiamenti, compleanni, ecc., i genitori si regoleranno in base ad accordi presi in tempo utile prima dell'evento, tenendo presente i principi delle pari opportunità e dell'alternanza, nonché dei desideri di IU e;
Per_1 Per_2
5) in ragione della paritaria permanenza dei figli presso ciascun genitore, nonché della pressochè paritetica condizione reddituale dei coniugi, questi ultimi provvederanno al mantenimento dei figli in modo “diretto”, contribuendo a sostenere le loro necessità per il periodo di collocazione presso ciascun genitore. Si precisa che, in virtù di tale modalità di mantenimento, i genitori si faranno carico, in maniera paritaria al 50%, dell'acquisto del vestiario principale nonché del pagamento della mensa scolastica per tutti e tre i figli. 4) ai ricorrenti faranno altresì carico nella misura del 50% ciascuno il pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, concordando che, ad eccezione di quanto già precisato al precedente p.to 5), si intendono per tali tutte quante quelle stabilite dal Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7.10.2020 che le parti dichiarano di conoscere e che comunque di seguito si trascrive: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola/pre-scuola; Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni
2 di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);Ripetizioni; Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo- scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. 5) I ricorrenti concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo ai figli sarà percepito per intero dal sig. Parte_2
6) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non avere pretese da vantare l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento o concorso allo stesso.
7) le parti nulla oppongono alla frequentazione e/o convivenza dei figli con eventuali nuovi/e compagni/e, laddove la nuova relazione abbia assunto i caratteri della stabilità, purchè l'avvio della frequentazione avvenga in modo graduale. Le parti si asterranno, altresì, dall'interferire nella vita privata l'una dell'altro, improntando i loro rapporti ai canoni di civile convivenza e reciproco rispetto.
8) i ricorrenti danno atto reciprocamente di aver definito ogni altra questione economica tra loro pendente sorta nel corso del matrimonio e di non avere ulteriori rapporti attinenti, connessi e dipendenti, da decidersi all'interno del presente giudizio;
9) Il sig. ha presentato istanza di ammissione a Pss e si riserva la produzione della eventuale Pt_2 delibera di ammissione. (doc8)
10) I coniugi concordano di dare immediata attuazione alle suddette condizioni a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso. (doc9) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare». MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in RI (LU) il 23/7/2016, antecedentemente al quale sono nati i due figli
3 (nato il [...]) e IU (nata il [...]) e successivamente al quale è nata la figlia Per_1 Per_2
(nata il [...]), tutti e tre ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
in RI (LU) in data 23/7/2016, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
[...] del Comune di RI (LU) all'Atto Numero 6, Parte I, dell'Anno 2016; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. Così deciso in Lucca, il 2/7/2025. Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4