TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2957 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice
unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21778/2023 del Ruolo Generale e promossa da
, nato nello Sri Lanka il 14 giugno Parte_1
1973 ( ), elettivamente domiciliato in Roma, C.F._1
Piazza Melozzo da Forli n. 9, presso lo studio dell'Avv. Valerio
Cassio, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente –
nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato;
- resistenti -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…voglia l'Onorevole Tribunale adito accertare e dichiarare,
l'illegittimità del provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma,
con il quale è stato deciso di rigettare la domanda di
ricongiungimento familiare proposta dal Sig. Parte_1
in favore dei suoi tre figli, rispettivamente
[...] Persona_1
nato il [...], nato il
[...] A_
10.03.2008 e nato il [...], tutti in NA
pagina 1 Sri Lanka […] con le conseguenze di legge [e] con vittoria di spese di lite';
Per parte resistente:
'…voglia codesto Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto […] con vittoria di spese e compensi di giudizio';
fatto e diritto
Con la presente azione propone Parte_1
impugnazione avverso il '…decreto emesso dalla Prefettura di
Roma, del 23.02.2022 e notificato il 18.10.2022 […] di rigetto della domanda di ricongiungimento familiare […] presentata in favore dei
suoi tre figli, rispettivamente nato il Persona_1
09.07.2002, nato il [...] e A_ [...]
nato il [...]'. Premette il ricorrente che NA
'…presentava in data 12.02.2020 domanda di rilascio del nulla osta
al ricongiungimento familiare per i familiari di cui sopra presso la
Prefettura di Roma;
[che] in data 18.10.2022 [gli] veniva notificato [il]
rigetto della domanda proposta [con la seguente motivazione:] preso
atto che allo spirare del termine di decadenza indicato nel preavviso di rigetto […], la documentazione caricata sul portale informatico del
, a questo Sportello Unico da parte Controparte_1
dell'interessato non risulta essere idonea […] rilevato che dalla
documentazione allegata alla domanda e da controlli effettuati presso le competenti Amministrazioni il reddito maturato per l'anno
pagina 2 2021 da parte del richiedente in base ai bollettini versati da parte dei
datori di lavoro risulta essere pari ad € 4.056,00 [e] pertanto non
risulta idonea la richiesta di rilascio del nulla osta ai fini del
ricongiungimento familiare'. Lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui l'amministrazione non ha tenuto conto della documentazione che egli ha prodotto a seguito del preavviso di rigetto emesso ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n.
241.
Si sono costituiti il e la Controparte_1 Controparte_2
contestando in fatto e in diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente osservarsi come legittimato a contraddire all'azione proposta debba considerarsi unicamente il
[...]
e non anche la , la quale, in quanto CP_1 Controparte_2
mera articolazione interna del predetto , non presenta una CP_1
soggettività autonoma atta a permetterle la partecipazione al giudizio.
Sempre in via preliminare, deve osservarsi come eventuali profili di nullità dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbono allo stato considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del convenuto, il quale non ha al riguardo CP_1
sollevato alcuna eccezione.
pagina 3 In limine litis deve infine osservarsi, al fine di chiarire gli esatti termini del thema decidendum, come il diritto rivendicato dall'odierno ricorrente sia disciplinato dall'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, laddove al primo comma prescrive che '…lo straniero può chiedere il
ricongiungimento per [i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso', di talché l'azione proposta nella corrente sede deve essere ricondotta, giusto il disposto del sesto comma del successivo art. 30, a quella di cui all'art. 20 del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150.
Così intesa l'azione, deve rammentarsi che il giudizio instaurato ai sensi di quest'ultima disposizione non ha ad oggetto un'impugnazione in senso tecnico del diniego del visto opposto in sede amministrativa ma il diritto soggettivo dell'istante al ricongiungimento familiare. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dalla pubblica amministrazione al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda proposta.
Ciò posto, la domanda proposta è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
pagina 4 Deve anzi tutto rammentarsi che la pubblica amministrazione ha opposto un diniego al rilascio del nulla osta in quanto '…dalla
documentazione allegata alla domanda e da controlli effettuati
presso le competenti Amministrazioni il reddito maturato per l'anno
2021 da parte del richiedente in base ai bollettini versati da parte dei
datori di lavoro risulta essere pari ad € 4.056,00 pertanto non risulta
idonea la richiesta di rilascio del nulla osta ai fini del
ricongiungimento familiare'. All'atto della costituzione in giudizio il
, a mezzo di una relazione della Prefettura, Controparte_1
rappresenta in particolare che '…al momento dell'inoltro dell'istanza
il richiedente ha depositato solo parte della documentazione utile al
perfezionamento del procedimento autorizzativo finalizzato al rilascio
del nulla osta al ricongiungimento dei propri familiari, non
dimostrando, in particolare, di possedere redditi sufficienti per poter
ottenere il suddetto documento, non trasmettendo le dichiarazioni dei datori di lavoro attestanti l'attualità dei rapporti di lavoro (modelli
di autocertificazione S3), né un titolo idoneo al possesso dell'alloggio, né la dichiarazione del proprietario dello stesso di voler
ospitare i figli una volta giunti in Italia (modello di autocertificazione
S2); [che] essendo state riscontrate gravi carenze documentali relative sia al reddito che all'alloggio del sig. Parte_1
, veniva dunque notificato, in data 03/02/2021, all'indirizzo mail
[...]
indicato dal ricorrente al momento della presentazione dell'istanza, un preavviso di rigetto, emesso ai sensi dell'art. 10 bis, L. 241/1990
(prot. n. 00008369), contenente la richiesta di integrazione dei
pagina 5 documenti mancanti, da inoltrare entro 10 giorni via pec, nonché
l'avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, la pratica sarebbe stata rigettata […]; [che] il sig. , Parte_1
a seguito del suddetto preavviso di rigetto, in data 11/02/2021, ha
trasmesso a[llo] Unico solo parte della documentazione CP_3
mancante, permanendo, in particolare, la mancata dimostrazione del
raggiungimento della soglia reddituale prevista dalla legge per poter
ricongiungere i familiari richiesti, non sanando, dunque, la carenza
del suddetto requisito e rendendo conseguentemente necessaria
l'adozione del provvedimento di rigetto […]; che dalle ulteriori
verifiche effettuate è emerso che il ricorrente non ha mai prodotto, né al momento dell'invio della domanda, né successivamente, un titolo di possesso dell'alloggio, sito in Roma, via Tarano n. 24,
destinato ad ospitare i figli una volta giunti sul territorio nazionale,
avendo lo stesso trasmesso, al riguardo, soltanto i modelli di autocertificazione S2 sottoscritti dalla proprietaria dell'immobile, attestanti il consenso a voler ospitare i suoi familiari'.
Orbene, poiché le censure mosse dall'amministrazione convenuta mediante il preavviso di rigetto emesso ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, laddove non ribadite nel provvedimento finale, devono ritenersi superate e, pertanto, non riproponibili,
sostanzialmente ex novo, in sede giurisdizionale, il rigetto della domanda deve ritenersi determinato dalla carenza del solo requisito reddituale.
pagina 6 Quanto a tale ultimo presupposto, occorre rammentare che l'art. 29 comma 3 lettera b) del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 prescrive che '…lo
straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
disponibilità […] di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiori all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere;
per il
ricongiungimento di due figli di età inferiore agli anni quattordici è
richiesto in ogni caso un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale;
ai fini della determinazione del reddito si
tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente'.
Orbene, nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti evidenzia che il ricorrente, nel corso del 2019, anno antecedente a quello di presentazione della istanza di nulla osta, ha goduto di un reddito pari ad euro 15.460,80 (cfr. documenti depositati il 14
gennaio 2025 ed il 18 febbraio 2025 nel fascicolo di parte ricorrente).
Considerato che per l'anno 2019 l'assegno sociale era fissato in euro 5.954,00 e che, quindi, il reddito richiesto dall'art. 29 del d.lgs
25 luglio 1998 n. 286 per il ricongiungimento di tre figli minori, di cui soltanto uno di età inferiore agli anni quattordici anni, era pari ad euro 14.885,00, all'atto della proposizione della domanda l'istante godeva dunque dei presupposti reddituali per il rilascio del nulla osta.
Dovendosi dunque ritenere sussistenti le condizioni reddituali negate in sede amministrativa - facendo, peraltro, riferimento all'anno pagina 7 successivo rispetto a quello di proposizione della domanda di rilascio del nulla osta - parte resistente deve essere condannata al rilascio del nulla osta in favore dei beneficiari indicati nell'istanza di ricongiungimento familiare.
Considerato che l'accoglimento della domanda si è fondato anche su elementi sopravvenuti al procedimento amministrativo, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- in accoglimento della proposta domanda, ordina al CP_1
convenuto il rilascio del nulla osta al ricongiungimento in favore di
, e Persona_1 A_ NA
figli del ricorrente;
[...]
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 21 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 8
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice
unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21778/2023 del Ruolo Generale e promossa da
, nato nello Sri Lanka il 14 giugno Parte_1
1973 ( ), elettivamente domiciliato in Roma, C.F._1
Piazza Melozzo da Forli n. 9, presso lo studio dell'Avv. Valerio
Cassio, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente –
nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato;
- resistenti -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…voglia l'Onorevole Tribunale adito accertare e dichiarare,
l'illegittimità del provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma,
con il quale è stato deciso di rigettare la domanda di
ricongiungimento familiare proposta dal Sig. Parte_1
in favore dei suoi tre figli, rispettivamente
[...] Persona_1
nato il [...], nato il
[...] A_
10.03.2008 e nato il [...], tutti in NA
pagina 1 Sri Lanka […] con le conseguenze di legge [e] con vittoria di spese di lite';
Per parte resistente:
'…voglia codesto Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto […] con vittoria di spese e compensi di giudizio';
fatto e diritto
Con la presente azione propone Parte_1
impugnazione avverso il '…decreto emesso dalla Prefettura di
Roma, del 23.02.2022 e notificato il 18.10.2022 […] di rigetto della domanda di ricongiungimento familiare […] presentata in favore dei
suoi tre figli, rispettivamente nato il Persona_1
09.07.2002, nato il [...] e A_ [...]
nato il [...]'. Premette il ricorrente che NA
'…presentava in data 12.02.2020 domanda di rilascio del nulla osta
al ricongiungimento familiare per i familiari di cui sopra presso la
Prefettura di Roma;
[che] in data 18.10.2022 [gli] veniva notificato [il]
rigetto della domanda proposta [con la seguente motivazione:] preso
atto che allo spirare del termine di decadenza indicato nel preavviso di rigetto […], la documentazione caricata sul portale informatico del
, a questo Sportello Unico da parte Controparte_1
dell'interessato non risulta essere idonea […] rilevato che dalla
documentazione allegata alla domanda e da controlli effettuati presso le competenti Amministrazioni il reddito maturato per l'anno
pagina 2 2021 da parte del richiedente in base ai bollettini versati da parte dei
datori di lavoro risulta essere pari ad € 4.056,00 [e] pertanto non
risulta idonea la richiesta di rilascio del nulla osta ai fini del
ricongiungimento familiare'. Lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui l'amministrazione non ha tenuto conto della documentazione che egli ha prodotto a seguito del preavviso di rigetto emesso ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n.
241.
Si sono costituiti il e la Controparte_1 Controparte_2
contestando in fatto e in diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente osservarsi come legittimato a contraddire all'azione proposta debba considerarsi unicamente il
[...]
e non anche la , la quale, in quanto CP_1 Controparte_2
mera articolazione interna del predetto , non presenta una CP_1
soggettività autonoma atta a permetterle la partecipazione al giudizio.
Sempre in via preliminare, deve osservarsi come eventuali profili di nullità dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbono allo stato considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del convenuto, il quale non ha al riguardo CP_1
sollevato alcuna eccezione.
pagina 3 In limine litis deve infine osservarsi, al fine di chiarire gli esatti termini del thema decidendum, come il diritto rivendicato dall'odierno ricorrente sia disciplinato dall'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, laddove al primo comma prescrive che '…lo straniero può chiedere il
ricongiungimento per [i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso', di talché l'azione proposta nella corrente sede deve essere ricondotta, giusto il disposto del sesto comma del successivo art. 30, a quella di cui all'art. 20 del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150.
Così intesa l'azione, deve rammentarsi che il giudizio instaurato ai sensi di quest'ultima disposizione non ha ad oggetto un'impugnazione in senso tecnico del diniego del visto opposto in sede amministrativa ma il diritto soggettivo dell'istante al ricongiungimento familiare. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dalla pubblica amministrazione al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda proposta.
Ciò posto, la domanda proposta è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
pagina 4 Deve anzi tutto rammentarsi che la pubblica amministrazione ha opposto un diniego al rilascio del nulla osta in quanto '…dalla
documentazione allegata alla domanda e da controlli effettuati
presso le competenti Amministrazioni il reddito maturato per l'anno
2021 da parte del richiedente in base ai bollettini versati da parte dei
datori di lavoro risulta essere pari ad € 4.056,00 pertanto non risulta
idonea la richiesta di rilascio del nulla osta ai fini del
ricongiungimento familiare'. All'atto della costituzione in giudizio il
, a mezzo di una relazione della Prefettura, Controparte_1
rappresenta in particolare che '…al momento dell'inoltro dell'istanza
il richiedente ha depositato solo parte della documentazione utile al
perfezionamento del procedimento autorizzativo finalizzato al rilascio
del nulla osta al ricongiungimento dei propri familiari, non
dimostrando, in particolare, di possedere redditi sufficienti per poter
ottenere il suddetto documento, non trasmettendo le dichiarazioni dei datori di lavoro attestanti l'attualità dei rapporti di lavoro (modelli
di autocertificazione S3), né un titolo idoneo al possesso dell'alloggio, né la dichiarazione del proprietario dello stesso di voler
ospitare i figli una volta giunti in Italia (modello di autocertificazione
S2); [che] essendo state riscontrate gravi carenze documentali relative sia al reddito che all'alloggio del sig. Parte_1
, veniva dunque notificato, in data 03/02/2021, all'indirizzo mail
[...]
indicato dal ricorrente al momento della presentazione dell'istanza, un preavviso di rigetto, emesso ai sensi dell'art. 10 bis, L. 241/1990
(prot. n. 00008369), contenente la richiesta di integrazione dei
pagina 5 documenti mancanti, da inoltrare entro 10 giorni via pec, nonché
l'avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, la pratica sarebbe stata rigettata […]; [che] il sig. , Parte_1
a seguito del suddetto preavviso di rigetto, in data 11/02/2021, ha
trasmesso a[llo] Unico solo parte della documentazione CP_3
mancante, permanendo, in particolare, la mancata dimostrazione del
raggiungimento della soglia reddituale prevista dalla legge per poter
ricongiungere i familiari richiesti, non sanando, dunque, la carenza
del suddetto requisito e rendendo conseguentemente necessaria
l'adozione del provvedimento di rigetto […]; che dalle ulteriori
verifiche effettuate è emerso che il ricorrente non ha mai prodotto, né al momento dell'invio della domanda, né successivamente, un titolo di possesso dell'alloggio, sito in Roma, via Tarano n. 24,
destinato ad ospitare i figli una volta giunti sul territorio nazionale,
avendo lo stesso trasmesso, al riguardo, soltanto i modelli di autocertificazione S2 sottoscritti dalla proprietaria dell'immobile, attestanti il consenso a voler ospitare i suoi familiari'.
Orbene, poiché le censure mosse dall'amministrazione convenuta mediante il preavviso di rigetto emesso ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, laddove non ribadite nel provvedimento finale, devono ritenersi superate e, pertanto, non riproponibili,
sostanzialmente ex novo, in sede giurisdizionale, il rigetto della domanda deve ritenersi determinato dalla carenza del solo requisito reddituale.
pagina 6 Quanto a tale ultimo presupposto, occorre rammentare che l'art. 29 comma 3 lettera b) del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 prescrive che '…lo
straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
disponibilità […] di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiori all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere;
per il
ricongiungimento di due figli di età inferiore agli anni quattordici è
richiesto in ogni caso un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale;
ai fini della determinazione del reddito si
tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente'.
Orbene, nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti evidenzia che il ricorrente, nel corso del 2019, anno antecedente a quello di presentazione della istanza di nulla osta, ha goduto di un reddito pari ad euro 15.460,80 (cfr. documenti depositati il 14
gennaio 2025 ed il 18 febbraio 2025 nel fascicolo di parte ricorrente).
Considerato che per l'anno 2019 l'assegno sociale era fissato in euro 5.954,00 e che, quindi, il reddito richiesto dall'art. 29 del d.lgs
25 luglio 1998 n. 286 per il ricongiungimento di tre figli minori, di cui soltanto uno di età inferiore agli anni quattordici anni, era pari ad euro 14.885,00, all'atto della proposizione della domanda l'istante godeva dunque dei presupposti reddituali per il rilascio del nulla osta.
Dovendosi dunque ritenere sussistenti le condizioni reddituali negate in sede amministrativa - facendo, peraltro, riferimento all'anno pagina 7 successivo rispetto a quello di proposizione della domanda di rilascio del nulla osta - parte resistente deve essere condannata al rilascio del nulla osta in favore dei beneficiari indicati nell'istanza di ricongiungimento familiare.
Considerato che l'accoglimento della domanda si è fondato anche su elementi sopravvenuti al procedimento amministrativo, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- in accoglimento della proposta domanda, ordina al CP_1
convenuto il rilascio del nulla osta al ricongiungimento in favore di
, e Persona_1 A_ NA
figli del ricorrente;
[...]
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 21 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 8