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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5168/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa ET LD ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24/07/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5168/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CANTU' ADRIANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PISANI CARMEN ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
31/07/2004, trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lazzate al n.10 Serie
B, PII e ordinare al Comune di Lazzate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e quindi
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) Il figlio verrà affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione paritetica presso Per_1 gli stessi. Fino a quando sarà possibile, in relazione alle esigenze del figlio e agli impegni di lavoro dei genitori, verranno osservate le modalità di collocazione e/o frequentazione del minore attualmente in essere, fino ad oggi mantenute senza alcun contrasto fra i coniugi, così come specificate nel piano genitoriale.
Le parti concordano nel modificare le suddette condizioni, che dovranno verificare sempre la pariteticità indicata, qualora dovessero mutare le esigenze di in funzione della recente Per_1 entrata del minore nel CDD il , con un graduale inserimento, nonché al Parte_3 raggiungimento della maggiore età anagrafica di , in considerazione della sua disabilità. Per_1
I genitori provvederanno a concordare diverse modalità, impegnandosi a farlo con correttezza e buona fede, avendo come principale obiettivo il benessere fisico e mentale del minore.
2) La casa familiare sita in Lazzate, via Libertà 127, di proprietà del sig. , viene al Pt_2 medesimo assegnata e presso la stessa verrà mantenuta la residenza del minore;
Per_1
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la Pt_2 Pt_1 somma di € 400,00 mensili, comprensiva delle spese per la mensa del CDD il , somma che Pt_3 sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese presso il c/c intestato alla sig.ra
IBAN: [...] e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Pt_1
Istat, costo vita.
4) Le parti faranno comunque riferimento sia per le spese ordinarie, sia per le spese extra alle linee guida condivise concernenti le spese per i figli del Tribunale di Monza del 7.5.2018. Le spese extra saranno suddivise tra i genitori al 50%;
5) Gli accrediti della pensione di invalidità a favore del figlio verranno versati sul conto Per_1 corrente cointestato che le parti manterranno in comune e verranno utilizzati per il pagamento delle medicine, dei tutori, delle visite, delle terapie e di altre consimili esigenze. Il carico fiscale del figlio sarà condiviso al 50% per ciascun genitore. L'assegno unico verrà suddiviso fra gli odierni ricorrenti in misura paritaria al 50%. Ogni eventuale forma di rimborso ricollegabile al figlio sarà depositata sul conto cointestato e sarà utilizzato esclusivamente per le spese Per_1 di;
Per_1
6) La sig.ra si trasferirà in altra abitazione rilasciando la casa coniugale ed in particolare la Pt_1 porzione al piano primo della stessa ora da lei occupata, entro e non oltre il 30 settembre 2025;
7) In aderenza a quanto stabilito nella sentenza di separazione, e a totale tacitazione di ogni eventuale reciproca pretesa, i coniugi intendono regolamentare definitivamente i loro rapporti economici e patrimoniali come segue: - a fronte del rilascio dell'abitazione della casa coniugale da parte della sig.ra entro il Pt_1 termine di cui al precedente punto 6), il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma Pt_2 Pt_1 complessiva di € 135.000,00 (centrotrentacinquemila/00) da versarsi entro il 1° settembre 2025;
8) nel caso in cui la sig.ra non dovesse rilasciare l'abitazione coniugale entro il 30 Pt_1 settembre 2025, la medesima dovrà versare al sig. , a titolo di penale, la somma di Pt_2
€30.000,00, nonché un'indennità di occupazione pari ad € 50,00 giornaliere fino all'effettivo rilascio;
9) oltre a quanto stabilito al punto 8 che precede, il sig. avrà comunque la facoltà di Pt_2 procedere al rilascio forzoso dell'abitazione coniugale nei confronti della sig.ra decorso Pt_1 il termine del 30.9.2025;
10) le clausole di cui ai punti 6),7),8),9) del presente ricorso si intendono vincolanti per le parti anche in caso in cui la sentenza di divorzio non sia ancora stata pronunciata, alla sola condizione che il presente ricorso sia già stato sottoscritto dalle parti e depositato presso il Tribunale competente;
11) fino al rilascio dell'abitazione, la sig.ra corrisponderà al sig. , che provvederà Pt_1 Pt_2 ad anticiparle, il 50% delle bollette relative a luce, gas, acqua, provvedendo al versamento entro la prima decade del mese successivo rispetto ai pagamenti effettuati dal sig. ; Pt_2
12) Il sig. continuerà a pagare interamente le rate del mutuo che insiste sulla casa Pt_2 coniugale di proprietà del sig. fino all'estinzione, nonché i premi sull'assicurazione Pt_2 dell'edificio, mentre il rimborso proveniente dall'impianto fotovoltaico sarà da questi incamerato per intero a far tempo dal 1.10.2025;
13) le eventuali spese straordinarie relative alla casa coniugale saranno sostenute esclusivamente dal sig. , a condizione che la sig.ra rilasci la casa coniugale entro il termine Pt_2 Pt_1 concordato del 30.9.2025;
14) Le parti, pertanto, concordemente dichiarano che con l'esatto adempimento delle suddette obbligazioni non avranno nulla più a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione connessa e/o non connessa al predetto rapporto di coniugio.
15) I compensi professionali dell'Avv. Carmen Pisani relativi a tale procedura sono a carico del
Sig. ; i compensi professionali dell'Avv. Cantù a tale procedura sono a carico Parte_2 della Sig.ra Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza con decreto del 12.05.2022. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (18.04.2008, portatore di handicap Per_1 al 100%) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 24/07/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in MISINTO in data 31/07/2004 (atto n. 12, Parte II, Serie A, del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Misinto (MB), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Misinto (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa ET LD NC
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa ET LD ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24/07/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5168/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CANTU' ADRIANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PISANI CARMEN ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
31/07/2004, trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lazzate al n.10 Serie
B, PII e ordinare al Comune di Lazzate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e quindi
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) Il figlio verrà affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione paritetica presso Per_1 gli stessi. Fino a quando sarà possibile, in relazione alle esigenze del figlio e agli impegni di lavoro dei genitori, verranno osservate le modalità di collocazione e/o frequentazione del minore attualmente in essere, fino ad oggi mantenute senza alcun contrasto fra i coniugi, così come specificate nel piano genitoriale.
Le parti concordano nel modificare le suddette condizioni, che dovranno verificare sempre la pariteticità indicata, qualora dovessero mutare le esigenze di in funzione della recente Per_1 entrata del minore nel CDD il , con un graduale inserimento, nonché al Parte_3 raggiungimento della maggiore età anagrafica di , in considerazione della sua disabilità. Per_1
I genitori provvederanno a concordare diverse modalità, impegnandosi a farlo con correttezza e buona fede, avendo come principale obiettivo il benessere fisico e mentale del minore.
2) La casa familiare sita in Lazzate, via Libertà 127, di proprietà del sig. , viene al Pt_2 medesimo assegnata e presso la stessa verrà mantenuta la residenza del minore;
Per_1
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la Pt_2 Pt_1 somma di € 400,00 mensili, comprensiva delle spese per la mensa del CDD il , somma che Pt_3 sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese presso il c/c intestato alla sig.ra
IBAN: [...] e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Pt_1
Istat, costo vita.
4) Le parti faranno comunque riferimento sia per le spese ordinarie, sia per le spese extra alle linee guida condivise concernenti le spese per i figli del Tribunale di Monza del 7.5.2018. Le spese extra saranno suddivise tra i genitori al 50%;
5) Gli accrediti della pensione di invalidità a favore del figlio verranno versati sul conto Per_1 corrente cointestato che le parti manterranno in comune e verranno utilizzati per il pagamento delle medicine, dei tutori, delle visite, delle terapie e di altre consimili esigenze. Il carico fiscale del figlio sarà condiviso al 50% per ciascun genitore. L'assegno unico verrà suddiviso fra gli odierni ricorrenti in misura paritaria al 50%. Ogni eventuale forma di rimborso ricollegabile al figlio sarà depositata sul conto cointestato e sarà utilizzato esclusivamente per le spese Per_1 di;
Per_1
6) La sig.ra si trasferirà in altra abitazione rilasciando la casa coniugale ed in particolare la Pt_1 porzione al piano primo della stessa ora da lei occupata, entro e non oltre il 30 settembre 2025;
7) In aderenza a quanto stabilito nella sentenza di separazione, e a totale tacitazione di ogni eventuale reciproca pretesa, i coniugi intendono regolamentare definitivamente i loro rapporti economici e patrimoniali come segue: - a fronte del rilascio dell'abitazione della casa coniugale da parte della sig.ra entro il Pt_1 termine di cui al precedente punto 6), il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma Pt_2 Pt_1 complessiva di € 135.000,00 (centrotrentacinquemila/00) da versarsi entro il 1° settembre 2025;
8) nel caso in cui la sig.ra non dovesse rilasciare l'abitazione coniugale entro il 30 Pt_1 settembre 2025, la medesima dovrà versare al sig. , a titolo di penale, la somma di Pt_2
€30.000,00, nonché un'indennità di occupazione pari ad € 50,00 giornaliere fino all'effettivo rilascio;
9) oltre a quanto stabilito al punto 8 che precede, il sig. avrà comunque la facoltà di Pt_2 procedere al rilascio forzoso dell'abitazione coniugale nei confronti della sig.ra decorso Pt_1 il termine del 30.9.2025;
10) le clausole di cui ai punti 6),7),8),9) del presente ricorso si intendono vincolanti per le parti anche in caso in cui la sentenza di divorzio non sia ancora stata pronunciata, alla sola condizione che il presente ricorso sia già stato sottoscritto dalle parti e depositato presso il Tribunale competente;
11) fino al rilascio dell'abitazione, la sig.ra corrisponderà al sig. , che provvederà Pt_1 Pt_2 ad anticiparle, il 50% delle bollette relative a luce, gas, acqua, provvedendo al versamento entro la prima decade del mese successivo rispetto ai pagamenti effettuati dal sig. ; Pt_2
12) Il sig. continuerà a pagare interamente le rate del mutuo che insiste sulla casa Pt_2 coniugale di proprietà del sig. fino all'estinzione, nonché i premi sull'assicurazione Pt_2 dell'edificio, mentre il rimborso proveniente dall'impianto fotovoltaico sarà da questi incamerato per intero a far tempo dal 1.10.2025;
13) le eventuali spese straordinarie relative alla casa coniugale saranno sostenute esclusivamente dal sig. , a condizione che la sig.ra rilasci la casa coniugale entro il termine Pt_2 Pt_1 concordato del 30.9.2025;
14) Le parti, pertanto, concordemente dichiarano che con l'esatto adempimento delle suddette obbligazioni non avranno nulla più a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione connessa e/o non connessa al predetto rapporto di coniugio.
15) I compensi professionali dell'Avv. Carmen Pisani relativi a tale procedura sono a carico del
Sig. ; i compensi professionali dell'Avv. Cantù a tale procedura sono a carico Parte_2 della Sig.ra Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza con decreto del 12.05.2022. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (18.04.2008, portatore di handicap Per_1 al 100%) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 24/07/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in MISINTO in data 31/07/2004 (atto n. 12, Parte II, Serie A, del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Misinto (MB), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Misinto (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa ET LD NC