TRIB
Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/04/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 2798/2018 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione all'esecuzione, promossa
DA
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Rosario Calabrese, per mandato allegato all'opposizione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco On. Controparte_1 P.IVA_1
Prof. , rappresentato e difeso giusta deliberazione della Controparte_2
G.M. n. 430 dell'8 novembre 2022 di autorizzazione a nomina di nuovo difensore dall' avv. Angela Bruno, dell'Avvocatura comunale, e come da procura in calce alla comparsa costitutiva rilasciata su foglio separato ex art. 83 c.p.c., elettivamente domiciliato in Vittoria (RG), via Bixio n. 34, presso l'Avvocatura comunale
OPPOSTO 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva opposizione Parte_1 avverso la sentenza n. 7/14, emessa dal Giudice di Pace di in data CP_1
10.01.2014, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'inesigibilità del credito da essa portato, e dichiararsi l'illegittimità degli atti esecutivi su cui si fondava la pretesa del , per le motivazioni ivi meglio indicate. Controparte_1
Si costituiva il , il quale chiedeva “rigettare le Controparte_1 domande attrici siccome inammissibili, improponibili, improcedibili nonché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di compensi e spese anche generali e salvo ogni altro diritto”.
Ciò premesso, l'opposizione in esame deve dichiararsi inammissibile, essendo stata la stessa esperita avverso una sentenza in primo grado munita di formula esecutiva, la quale non fa sorgere un interesse in capo alla parte interessata ad agire con l'opposizione all'esecuzione, in difetto di emissione dell'atto di precetto o di altro atto avente la funzione di preannunciare un'imminente azione esecutiva (c.d. opposizione preventiva all'esecuzione, proposta anteriormente all'inizio effettivo della procedura esecutiva con l'atto di pignoramento), potendo tutt'al più la stessa esperire un'azione di accertamento del relativo credito.
Nel nostro ordinamento, infatti, non è prevista l'esperibilità di tale rimedio avverso il titolo esecutivo in sé, bensì nei confronti dell'atto successivo che preannuncia l'imminente esecuzione, o di quelli esecutivi, che presuppongo il già avvenuto avvio di una procedura esecutiva. 4
L'opposizione in esame andrà pertanto dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1 avverso la sentenza n. 7/2014, emessa dal Giudice di Pace in data
10.01.2014, munita di formula esecutiva il 18.04.2018 (R.G.n. 321/2013).
Condanna l'opponente a rifondere le spese processuali sostenute dall'opposto, , da liquidarsi in euro 230,00 a titolo di Controparte_1
compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 26 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.sa R. Scollo 5