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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8810/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del 12/03/2025
TRA
– PARTE RICORRENTE – Parte_1
CONTRO
Controparte_1
– PARTE RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHÉ
PUBBLICO presso questo Tribunale CP_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte resistente, regolarmente citata in giudizio e non costituitasi.
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimonio civile con la parte resistente
[...]
in data 25/01/1999, unione dalla quale è Controparte_1
nato il figlio il 09/08/2000. Per_1
Con decreto emesso in data 10/01/2006, questo Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, regolando i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi e la prole.
Allega altresì che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Chiede che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra citata, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra questi e la prole, come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“SULLA DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL VINCOLO
MATRIMONIALE” – La domanda di cessazione degli effetti civili del
2 matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi omologata con il decreto sopra citato, non reclamato;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene che dev'essere confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati all'udienza del
12/03/2025, confermando le disposizioni regolanti lo stato separativo.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la
3 condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate in € 1.190,70 per la fase di studio, € 842,80 per la fase introduttiva, € 0,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed € 726,25 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, da versare in favore dell'Erario, essendo stata la parte ricorrente vittoriosa ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 24/08/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così Controparte_1
provvede:
1. DICHIARA la contumacia della parte resistente;
2. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 25/01/1999 tra Pt_1
, nata in [...] in data [...], e
[...]
, nato in [...] Controparte_1
in data 05/06/1976, trascritto nel registro degli atti di matrimonio
4 del predetto Comune di Bari al n. 25, parte II, serie A, anno 1999;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. CONFERMA le statuizioni contenute nell'ordinanza resa in data 12/03/2025, regolanti i rapporti personali e patrimoniali tra le parti e tra queste e la prole;
6. CONDANNA la parte resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi €
2.857,75, di cui € 2.759,75 per compensi ed € 98,00 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti ed al rimborso forfettario nella misura del 15%, da versare in favore dell'Erario;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8810/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del 12/03/2025
TRA
– PARTE RICORRENTE – Parte_1
CONTRO
Controparte_1
– PARTE RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHÉ
PUBBLICO presso questo Tribunale CP_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte resistente, regolarmente citata in giudizio e non costituitasi.
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimonio civile con la parte resistente
[...]
in data 25/01/1999, unione dalla quale è Controparte_1
nato il figlio il 09/08/2000. Per_1
Con decreto emesso in data 10/01/2006, questo Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, regolando i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi e la prole.
Allega altresì che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Chiede che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra citata, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra questi e la prole, come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“SULLA DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL VINCOLO
MATRIMONIALE” – La domanda di cessazione degli effetti civili del
2 matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi omologata con il decreto sopra citato, non reclamato;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene che dev'essere confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati all'udienza del
12/03/2025, confermando le disposizioni regolanti lo stato separativo.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la
3 condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate in € 1.190,70 per la fase di studio, € 842,80 per la fase introduttiva, € 0,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed € 726,25 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, da versare in favore dell'Erario, essendo stata la parte ricorrente vittoriosa ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 24/08/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così Controparte_1
provvede:
1. DICHIARA la contumacia della parte resistente;
2. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 25/01/1999 tra Pt_1
, nata in [...] in data [...], e
[...]
, nato in [...] Controparte_1
in data 05/06/1976, trascritto nel registro degli atti di matrimonio
4 del predetto Comune di Bari al n. 25, parte II, serie A, anno 1999;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. CONFERMA le statuizioni contenute nell'ordinanza resa in data 12/03/2025, regolanti i rapporti personali e patrimoniali tra le parti e tra queste e la prole;
6. CONDANNA la parte resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi €
2.857,75, di cui € 2.759,75 per compensi ed € 98,00 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti ed al rimborso forfettario nella misura del 15%, da versare in favore dell'Erario;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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