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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/07/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2212/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GABRIELLA GUGLIELMO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 10/04/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 19/11/2024 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 16/07/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti. IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
1) La figlia resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione presso la madre nell'abitazione dove si è svolta la convivenza coniugale di proprietà esclusiva del padre della signora che per l'effetto resta assegnata alla Parte_1
stessa; 2) salvo accordi contrari, il padre eserciterà il diritto-dovere di vedere la figlia per due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 15:30 alle ore 21:00; potrà tenere la figlia con sè a fine settimana alterni dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, in inverno, ed alle ore 22:00 in estate;
ad anni alterni, trascorrerà il 24 o il 25 dicembre con Per_1 pernotto, in entrambi i casi, dalla mattina alle ore 11:00 fino alle ore 11 del giorno successivo;
rascorrerà con ciascuno dei genitori ad anni alterni anche il giorno del Per_1
31 dicembre e del 1 gennaio, dalle ore 11:00 della mattina sino alle ore 11:00 del giorno successivo;
e sempre ad anni alterni trascorrerà con ciascuno dei genitori il giorno dell'epifania dalle ore 10 del 5 gennaio dalle ore 10 della mattina alle ore 21:00; h) Salvo accordi contrari, per le vacanze pasquali, trascorrerà ad anni alterni con ciascuno Per_1
dei genitori il giorno di Pasqua e del lunedì in albis, dalle ore 10 alle ore 21:00; i) Per_1 trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori anche il giorno del suo compleanno che cade il 23 aprile. j) Salvo accordi contrari, durante il periodo estivo, rascorrerà con Per_1 il padre un periodo anche non consecutivo di 15 giorni da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, prevedendosi, in caso contrario che detto periodo coincida con l'ultima settimana di luglio e la prima di agosto;
k) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore il signor verserà la somma mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente Per_1 Parte_2
secondo gli indici ISTAT;
l) l'assegno unico, anche per la quota di pertinenza del sig.
[...]
, sarà percepito dalla signora m) le spese straordinarie, Parte_2 Parte_1
preventivamente concordate, saranno ripartite al 50% in base al protocollo vigente presso il Tribunale Civile di Latina il cui contenuto le parti dichiarano di aver ricevuto, letto e compreso. n) Per ogni altra questione pregressa di carattere economico le parti riservano ogni discussione in altra sede
Nulla sulle spese, attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 30/08/2012 nel Comune di Aprilia (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
19/11/2024, dando atto che le parti hanno congiuntamente rinunciato all'impugnazione della sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aprilia (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 48, Parte II, Serie A, dell'anno
2012); nulla sulle spese.
Latina, 16/07/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GABRIELLA GUGLIELMO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 10/04/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 19/11/2024 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 16/07/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti. IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
1) La figlia resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione presso la madre nell'abitazione dove si è svolta la convivenza coniugale di proprietà esclusiva del padre della signora che per l'effetto resta assegnata alla Parte_1
stessa; 2) salvo accordi contrari, il padre eserciterà il diritto-dovere di vedere la figlia per due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 15:30 alle ore 21:00; potrà tenere la figlia con sè a fine settimana alterni dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, in inverno, ed alle ore 22:00 in estate;
ad anni alterni, trascorrerà il 24 o il 25 dicembre con Per_1 pernotto, in entrambi i casi, dalla mattina alle ore 11:00 fino alle ore 11 del giorno successivo;
rascorrerà con ciascuno dei genitori ad anni alterni anche il giorno del Per_1
31 dicembre e del 1 gennaio, dalle ore 11:00 della mattina sino alle ore 11:00 del giorno successivo;
e sempre ad anni alterni trascorrerà con ciascuno dei genitori il giorno dell'epifania dalle ore 10 del 5 gennaio dalle ore 10 della mattina alle ore 21:00; h) Salvo accordi contrari, per le vacanze pasquali, trascorrerà ad anni alterni con ciascuno Per_1
dei genitori il giorno di Pasqua e del lunedì in albis, dalle ore 10 alle ore 21:00; i) Per_1 trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori anche il giorno del suo compleanno che cade il 23 aprile. j) Salvo accordi contrari, durante il periodo estivo, rascorrerà con Per_1 il padre un periodo anche non consecutivo di 15 giorni da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, prevedendosi, in caso contrario che detto periodo coincida con l'ultima settimana di luglio e la prima di agosto;
k) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore il signor verserà la somma mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente Per_1 Parte_2
secondo gli indici ISTAT;
l) l'assegno unico, anche per la quota di pertinenza del sig.
[...]
, sarà percepito dalla signora m) le spese straordinarie, Parte_2 Parte_1
preventivamente concordate, saranno ripartite al 50% in base al protocollo vigente presso il Tribunale Civile di Latina il cui contenuto le parti dichiarano di aver ricevuto, letto e compreso. n) Per ogni altra questione pregressa di carattere economico le parti riservano ogni discussione in altra sede
Nulla sulle spese, attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 30/08/2012 nel Comune di Aprilia (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
19/11/2024, dando atto che le parti hanno congiuntamente rinunciato all'impugnazione della sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aprilia (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 48, Parte II, Serie A, dell'anno
2012); nulla sulle spese.
Latina, 16/07/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Concetta Serino