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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/06/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1750/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1750/2025, promossa da:
, nata il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Danila Parte_1
Farinelli ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale in Fabriano, via Turati n. 15; ricorrente contro
nato il [...] a [...]; Controparte_1
convenuto - contumace
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE: “1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi
e disponendo gli opportuni adempimenti di legge, Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2. disporre che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto,
3. disporre che nulla sia dovuto dai coniugi come mantenimento per i figli maggiorenni tutti economicamente autosufficienti;
- 1 -
4. disporre che i coniugi non hanno pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento;
5. disporre che i coniugi non hanno null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale e sin
d'ora si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28.3.2025 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio Parte_1
contratto con a Napoli il 31/05/1976. Controparte_1
2. Il convenuto nonostante la regolarità della notifica non si è costituito ed è stato dichiarato contumace (il ricorso è stato consegnato personalmente al convenuto il 9.4.2025).
3. Gli atti processuali sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 c.p.c., come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
Alla prima udienza del 18.6.2025 il difensore del ricorrente tenuto conto dell'assenza del convenuto ed essendo la causa matura per la decisione ha precisato le conclusioni con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. ed il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* * *
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 2094/1999 del 11.3.1999 il Tribunale di Napoli ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di dodici mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Napoli il 31/05/1976 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Napoli al n. 299, parte 2, serie A dell'anno 1999.
- 2 - Va dato atto che le figlie della coppia sono tutte maggiorenne ed indipendenti e che la ricorrente non ha avanzato richieste di natura economica per sé.
5. Nulla sulle spese di lite, considerato che la natura indisponibile degli interessi coinvolti avrebbe comunque reso necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria, per cui non è ravvisabile un'effettiva situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Napoli il 31/05/1976 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Napoli
[...]
al n. 299, parte 2, serie A dell'anno 1999; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18/06/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1750/2025, promossa da:
, nata il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Danila Parte_1
Farinelli ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale in Fabriano, via Turati n. 15; ricorrente contro
nato il [...] a [...]; Controparte_1
convenuto - contumace
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE: “1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi
e disponendo gli opportuni adempimenti di legge, Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2. disporre che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto,
3. disporre che nulla sia dovuto dai coniugi come mantenimento per i figli maggiorenni tutti economicamente autosufficienti;
- 1 -
4. disporre che i coniugi non hanno pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento;
5. disporre che i coniugi non hanno null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale e sin
d'ora si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28.3.2025 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio Parte_1
contratto con a Napoli il 31/05/1976. Controparte_1
2. Il convenuto nonostante la regolarità della notifica non si è costituito ed è stato dichiarato contumace (il ricorso è stato consegnato personalmente al convenuto il 9.4.2025).
3. Gli atti processuali sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 c.p.c., come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
Alla prima udienza del 18.6.2025 il difensore del ricorrente tenuto conto dell'assenza del convenuto ed essendo la causa matura per la decisione ha precisato le conclusioni con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. ed il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 2094/1999 del 11.3.1999 il Tribunale di Napoli ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di dodici mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Napoli il 31/05/1976 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Napoli al n. 299, parte 2, serie A dell'anno 1999.
- 2 - Va dato atto che le figlie della coppia sono tutte maggiorenne ed indipendenti e che la ricorrente non ha avanzato richieste di natura economica per sé.
5. Nulla sulle spese di lite, considerato che la natura indisponibile degli interessi coinvolti avrebbe comunque reso necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria, per cui non è ravvisabile un'effettiva situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Napoli il 31/05/1976 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Napoli
[...]
al n. 299, parte 2, serie A dell'anno 1999; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18/06/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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