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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/06/2025, n. 3307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3307 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu, in funzione di Giudice Unico della
Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 600/2014 R.G. promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Cassaniti e Ignazio Cassaniti, giusta procura in atti;
- parte attrice -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Tatiana Priolo, giusta procura in atti;
- convenuti -
Avente ad oggetto: Appalto.
Raccolte le conclusioni come da note in atti, la causa è stata posta in decisione in data 10/03/2025 con assegnazione dei termini ex artt.
281quinquies e 190, comma 1, c.p.c..
Si dà atto che il presente procedimento è stato chiamato per la prima volta dinanzi a questo Giudice all'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
-1). Con atto di citazione del 20.12.2013 “ ha Parte_1 convenuto per l'udienza del 30.4.2014 l'azienda Controparte_1
Contr
, in prosieguo chiedendone la condanna: a) al pagamento
[...] della somma di € 47.051,56 per la tardiva consegna dei locali, in cui 1 dovevano essere effettuati i lavori, i liberi e sgombri da persone fino all'8.02.2008, con conseguente riduzione della propria produttività; b) al pagamento della somma di € 22.419,36 per il maggiore tempo impiegato per il trasporto dei materiali (sabbia, ghiaia, cemento, grassello etc.) dal punto di scarico dell'autocarro al punto di lavorazione dei materiali da porre in opera e al punto di scarico a piè d'opera a causa dell'impossibilità ad accedere dalle normali vie che erano riservate al transito di persone e cose per lo svolgimento concomitante delle attività del Presidio Ospedaliero;
c) al pagamento della somma di € 6.234,57 per la mancata applicazione dell'art. 14 c.s.a comma 7 (questa domanda in sede di conclusionale è suddivisa in domanda 3° di € 2.281,57 e 4° di €
3.952,80, con riduzione ad € 6234,37); d) al pagamento della somma di
€ 24.422.67 per la mancata applicazione della clausola di cui al NP 13 < in comparsa conclusionale si fa riferimento anche alla mancata applicazione della clausola contenuta NP. 14 (8.1.1) >, con conseguente insufficiente monetizzazione dei lavori;
e) al pagamento della somma di
€ 59.370,14 ai sensi dell'art. 10, comma 5, del C.G.A ., a titolo di equo compenso per lo sconvolgimento del contratto principale;
f) al pagamento degli interessi moratori sulla somma di €.159.498,10 ex lege
202/2002 ed alla rivalutazione monetaria dalla nascita del credito all'effettivo soddisfo.
A sostegno delle domande, la società ha dedotto che: -in data
24.8.2007 era stato tra le parti stipulato un contratto di appalto per lavori di miglioramento sismico dell'edificio in muratura portante dell'ex P. O. di Biancavilla per l'importo di € 520.890,15, oltre € 52.965,77 per oneri della sicurezza, con il termine di ultimazione entro otto mesi dalla consegna e la consegna dei luoghi liberi e sgombri di persone e cose;
- in data 25.09.2007 si era proceduto alla consegna dei lavori, limitandola al 50 % delle aree, giusta verbale di pari data e che in data 13.10.2007
l'impresa chiedeva di “avere liberate da persone e cose quanto menzionato nel verbale di consegna ”; - non avendo la committente provveduto a quanto richiesto, con nota del 28/4/2018 su richiesta dell'impresa, il R.U.P. concesse 150 gg. di proroga, ai quali si aggiunsero
2 nel corso dei lavori altri 115 gg., per un totale di gg. 265, oltre 12 gg. del
2° atto di sottomissione;
- i lavori furono poi sospesi dall'8 gennaio
2009 al 10.4.2009; l'importo dei lavori venne poi aumentato ad €
601.770,76 con un primo atto di sottomissione e poi ad € 630.199,69 con il secondo atto di sottomissione;
- infine i lavori furono eseguiti per il
63,89 %, con una diminuzione quantificata in € 135.246,82. L'impresa aggiunge che fu necessario eseguire attività parzialmente difformi per tempi e modalità; fu necessario spostare materiali con maggiorazione di costi;
erano risultate violate l'applicazione dell'articolo 14 c.s.a., nonché la corretta monetizzazione dei lavori eseguiti;
si era inoltre verificata una sostanziale riduzione dell'impegno contrattuale;
tutte le inadempienze erano state oggetto di tempestive riserve, iscritte nei nella contabilità ed esplicitate entro i 15 gg. previsti dall'articolo 165 del Regolamento.
Con comparsa del 10.4.2014 si è costituita l CP_3 chiedendo il rigetto delle domande dell'impresa, “stante, in via preliminare, l'intervenuta decadenza dell'appaltatore in ordine a dette domande e, nel merito, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto”. In particolare, ha dedotto ed eccepito: -I) Riguardo al risarcimento per il mancato sgombero dei locali, la decadenza da ogni pretesa, in quanto l'impresa aveva accettato la consegna al 50 % dei locali e delle aree, firmando il verbale di consegna senza apporre alcuna riserva, e in quanto aveva poi proposto riserva in sede di contabilizzazioni provvisorie e riproposta poi in sede di contabilizzazione definitiva “senza effettuare alcun ragguaglio e/o preciso riferimento all'effettiva quantificazione e conseguente contabilizzazione dei lavori”, per come previsto dall'articolo 19 del contratto d'appalto: da ciò “l'inaccoglibilità della richiesta”; -II)
Riguardo al compenso preteso “per l'asserito spostamento dei materiali”, la decadenza infondatezza e carenza di prova. Rileva sul punto che l'impresa nell'accettare i lavori, aveva dichiarato “di aver valutato le condizioni di viabilità e di accesso;
di avere valutato, nella formulazione dell'offerta di ribasso, tutte le circostanze e gli elementi che possano in qualche modo influire sulla determinazione dei costi sia della mano
3 d'opera che delle forniture e dei noleggi”; contestava inoltre in quanto
“abnormi”, le quantità che indicava come movimentate e non ragguagliate con quanto risultante in sede di contabilizzazione finale: da ciò la decadenza ai sensi del citato articolo 19 del Contratto;
III).
Riguardo alla richiesta di risarcimento del danno per mancata applicazione dell'art. 14 del c.s.a., l'infondatezza e mancanza di prova.
Sul punto, la Committente ha rilevato che se è corretto che dalla misura delle tamponature non siano detratte le aperture e le bucature sino a un metro quadro (c.d. tolleranze in favore dell'impresa), dall'altro, è altrettanto corretto che in sede di misurazione delle tamponature dove insistono aperture o bucature di misura maggiore, si debba tener conto – contrariamente a quel che assume l'impresa – detraendo l'estensione di tutta l'apertura o bucatura, e non soltanto quella eccedente il metro quadro;
IV). Sulla richiesta di risarcimento del danno per insufficiente monetizzazione dei lavori eseguiti, decadenza dell'appaltatore, infondatezza e mancanza di prova, la Committente ha dedotto quanto segue. In primo luogo che la relativa riserva: - venne formulata tardivamente dall'impresa, solo alla firma dello stato finale, in violazione dell'art. 31, comma 2, del Capitolato Generale d'appalto, approvato con
Decreto Ministeriale 145/2000, norma richiamata peraltro nell'art. 3 del
Contratto di appalto;
- espressa “in maniera del tutto anomala ed irregolare”, in quanto senza “alcuna specificazione”, con “ciò determinando ulteriormente l'inaccoglibilità della richiesta”; - formulata in contrasto con la disposizione contenuta nell'art. 19 del contratto di appalto. Ha aggiunto, altresì, che “le contabilizzazioni effettuate – ed il relativo pagamento effettuato in favore della società attorea – sono assolutamente rispondenti alla qualità ed alla quantità dei lavori eseguiti dalla ed assolutamente conformi a Parte_1 quanto previsto nel C.S.A.”; V). Sulla richiesta di riconoscimento dell'equo compenso dovuto per lo sconvolgimento del contratto principale, decadenza dell'appaltatore, infondatezza e mancanza di prova, ha rilevato preliminarmente che la riserva è stata avanzata alla firma dello stato finale, in termini economici maggiori rispetto a quanto
4 aveva indicato forfetariamente sul registro contabile. Per tale ragione, ha assunto che la “richiesta si configura tardivamente e irregolarmente sollevata e, quindi, non meritevole di alcun accoglimento ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 19 del contratto di appalto e dall'art. 31, comma 2, del Capitolato Generale D. Min. 145/2000, la cui applicazione è espressamente richiamata dal contratto medesimo”.
Contesta, comunque, la richiesta anche nel merito, rilevando che “a quanto è dato desumere dalla confusionaria e farraginosa esplicazione resa sul punto dall'Impresa, quest'ultima sembra chiedere il riconoscimento dell'equo compenso per varianti previste dall'art. 10, comma 6, del Capitolato Generale Lavori Pubblici emanato con D. Min.
145/2000”, rivelando “essere frutto di una confusione tra il cosiddetto
"quinto d'obbligo" contemplato dai commi 2 e 4 del medesimo art. 10
(relativo alla intera valenza del contratto iniziale e degli atti di sottomissione intervenuti), con quello riguardante le variazioni delle
"quantità" dei vari gruppi di lavorazioni omogenee per le quali il comma
6 dell'art. 10 prevede, per l'appunto, la possibilità di riconoscimento di un eventuale "equo compenso", qualora le variazioni di tali gruppi di lavori omogenei abbiano comportato <... modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore ...>”. Ha aggiunto che l'impresa “espone un conteggio totalmente apodittico, con cui determina
l'asserito "equo compenso" esclusivamente in base ad un raffronto tra
l'importo originario del contratto e gli importi complessivi delle due perizie di variante tecnica e suppletiva intervenute in corso d'opera, stabilendo l'ammontare della propria richiesta alla stregua delle percentuali di incidenza delle due perizie rispetto all'importo contrattuale di fatto conclusivamente realizzato”; ha contestato, pertanto, il conteggio esposto, definendolo “astruso e completamente al di fuori della ratio della norma afferente”, e comunque che l'impresa abbia “dato dimostrazioni di sorta al riguardo, limitandosi come si è detto ad esporre un conteggio del tutto avulso dalla norma invocata e completamente destituito di qualsiasi valida rispondenza al riguardo”; ha ribadito, peraltro, che oltre “la totale illegittimità e infondatezza di tale riserva”,
5 l'impresa “è comunque da considerarsi decaduta in considerazione della firma incondizionata dalla stessa apposta con cui a suo tempo ha accettato le due perizie di variante tecnica e suppletiva intervenute in corso d'opera, sottoscrivendo senza alcuna eccezione i relativi atti di sottomissione, e con ciò stesso accettando quindi nella loro entità globale tutte le modifiche e integrazioni apportate alle originarie previsioni qualitative e quantitative dei lavori”; ha rilevato inoltre che l'asserito “stravolgimento contrattuale" è stato eccepito solo dopo aver dato completa esecuzione all'appalto, e che “tale comportamento, oltre a risultare contrario ai principi di correttezza, diligenza e buona fede, prescritti per l'esecuzione dei contratti dagli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., determina una violazione dell'art. 31, comma 2, del Capitolato Generale
D. Min. 145/2000”, norma, appunto, espressamente richiamata in seno all'art. 3 del contratto di appalto stipulato tra le parti in causa, assumendo che l'eventuale riserva avrebbe dovuto essere apposta in sede di sottoscrizione dei due atti di sottomissione, relativi alle due varianti;
VI) Contr Infine, l' ha contestato il diritto al pagamento degli interessi, considerato anche “che la legge invocata (202/2002) si rileva essere assolutamente in conferente ed estranea alla materia de qua”.
-2). Assegnati i termini ex articolo 183, comma 6, c.p.c., con memoria del 03.7.2024, ai sensi del n. 2 della citata disposizione,
l'impresa ha in primo luogo contestato la sussistenza di una decadenza, allegando documentazione a supporto;
ha assunto che la decadenza, infondatezza e mancata prova delle riserve avrebbe dovuto essere manifestata all'interno di alcuni dei documenti contabili soprarichiamati, formati dal D.L., ai sensi degli articoli 155, comma 2, e 165, comma 4, del Regolamento approvato con DPR 21-12-99, n.554. Con specifico riguardo alle contestazioni, ha rimandato alle deduzioni del geom.
, allegate alla memoria, che dichiarava di fare Controparte_4
“proprie”. Ha chiesto inoltre di “ordinarsi a parte convenuta la produzione di tutta la documentazione inerente l'appalto ad esclusione di quella prodotta e la nomina di CTU per asseverare quanto lamentato
e verificare la congruità delle somme dovute”, nonché l'ammissione di
6 interrogatorio formale del legale rappresentante di parte convenuta nonché prova orale con il teste geom. Controparte_4
Con memoria del 16 gennaio 2015 ex articolo 183, comma 6, n. 3, Contr c.p.c., la difesa dell ha contestato quanto ex adverso dedotto ed eccepito in seno alla memoria ex art. 183, p. 2 e la rilevanza della documentazione ad essa allegata ai fini della prova circa la sussistenza della pretesa creditoria fatta valere;
ha osservato che la relazione tecnica a firma del geom. non risultava essere tra i documenti prodotti CP_4
(ed in effetti non si ritrova tra gli atti depositati N. d. R.), e ha contestato che potesse rivestire valore dal probatorio;
ha eccepito l'inammissibilità della prova orale articolata da parte attorea, poiché valutativa e vertente su circostanze documentali. Si è opposta, infine, alla richiesta di ordine di esibizione di tutta la documentazione inerente l'appalto “attesa
l'assoluta genericità della stessa ed in considerazione del fatto che a mezzo di esso si richiede la produzione di documenti detenuti dalla medesima Ditta appaltatrice richiedente”, nonché alla richiesta di consulenza tecnica “stante l'evidente carattere esplorativo della stessa in assenza di ulteriori elementi idonei a provare la sussistenza della pretesa creditoria avversaria”.
Con ordinanza in data 11 maggio 2016 il precedente giudice, diverso dall'odierno decidente, ha ammesso l'interrogatorio formale e la prova testimoniale richiesti da parte attorea, nonché la prova testimoniale richiesta da parte convenuta per il caso di accoglimento della richiesta istruttoria dell'impresa, limitando ad uno il teste da sentire per ciascuna parte. Contr All'udienza del 7.12.2016 il procuratore dell' ha insistito per la revoca dell'interrogatorio formale del rappresentante legale dell'Ente, tenuto conto che quello attuale era persona diversa di quello all'epoca dei fatti, per cui non poteva averne personale conoscenza, nonché per la revoca della prova testimoniale. La difesa dell'impresa ha chiesto darsi per ammessi i fatti di cui all'interrogatorio formale, stante la mancata presenza del rappresentante legale dell'ente, e, considerato il decesso del testimone indicato, ha indicato, in sostituzione, i signori CP_5
7 e . La difesa della convenuta ha eccepito CP_6 Controparte_7 per la decadenza della prova testimoniale ex adverso. Rinviata la causa all'udienza del 12.6.2017 per la produzione del certificato di morte di
, teste di parte attorea, il Giudice ha disposto c.t.u. Controparte_4
“al fine di determinare i rapporti di dare e avere tra le parti, alla luce delle domande avanzate dall'attorea”, e ha nominato all'uopo l'ing. con rinvio all'udienza del 31 gennaio 2018 per il Persona_1 conferimento dell'incarico.
In istruttoria è stata espletata la consulenza, le cui risultanze sono state contestate dal procuratore dell'impresa.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato come da verbale.
In comparsa conclusionale le parti hanno illustrato le rispettive tesi;
parte attorea, in particolare, ha insistito nell'accoglimento della domanda come da atto introduttivo, “previa reiterazione delle richieste di prova e del richiamo del CTU e della richiesta circa il libretto delle misure”; parte convenuta, per il rigetto delle domande attrici “stante, in via preliminare, l'intervenuta decadenza dell'appaltatore in ordine a dette domande e, nel merito, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto”.
La causa è stata chiamata per la prima volta dinanzi a questo Giudice in sede di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le conclusioni, la causa è stata posta in decisione in data
10/03/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
______________
-3). A. Vanno preliminarmente rigettate le richieste istruttorie della società attrice.
La relazione di consulenza, infatti, offre adeguati elementi per la decisione e la prova testimoniale, sulla quale si insiste, in relazione all'istruttoria espletata appare del tutto irrilevante e in parte neppure conducente.
8 Va poi rigettato l'assunto di parte attorea riguardo agli effetti - di riconoscimento delle circostanze addotte nei capitoli - che si vorrebbero far derivare dalla mancata presenza del rappresentante dell'ASP all'interrogatorio formale.
Come noto, l'interrogatorio formale è finalizzato a far ammettere alla controparte fatti a questa pregiudizievoli, articolati in capitoli (v. articoli
228 e 230 c.p.c.).
Peraltro, se la parte non si presenta oppure si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, l'effetto in questione non è de jure, atteso che spetta, in ogni caso, al Giudice, valutato ogni altro elemento di prova, di ritenere o non come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (articolo
232, comma 1, c.p.c.): v. Cassazione civile, sez. I, 06/08/2014, n. 17719. Contr Nella specie, il difensore dell ha rilevato come dato il tempo trascorso, l'attuale rappresentante legale era diverso da quello all'epoca dei fatti;
l'assunto in questione non è stato contestato e, d'altra parte, dalla documentazione in atti risulta che all'epoca del contratto di appalto il rappresentante legale era il dottor (v. allegato 1 Persona_2 fascicolo dell'impresa), mentre al momento dell'inizio dell'odierno giudizio civile era il dottor nominato con D. A. del Persona_3
15.09.2011 (v. all. 1 fascicolo della convenuta), quindi diverso tempo dopo la conclusione dei lavori che hanno dato luogo alla presente vertenza.
Sotto altro profilo, poi, va escluso, per come anche preteso dal Contr difensore di parte attorea, che l avesse l'onere (e la facoltà) di far presentare per l'interrogatorio il rappresentante legale dell'epoca dei fatti, al fine di impedire gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla mancata presenza del rappresentante legale.
Invero, dal momento che l'interrogatorio formale è finalizzato ad ottenere la confessione giudiziale, esso può essere reso solo dal titolare del potere di disposizione del bene o del diritto controverso (v., in tal senso, Tribunale Palermo sez. V, 02/11/2022, n.4433), al momento del processo, laddove costui (il rappresentante che poteva avere cognizione dei fatti) ormai era solo un soggetto privato.
9 Da ciò consegue che, nella presente vertenza, non può essere sottoposto ad interrogatorio formale chi al momento del processo, e precisamente al momento dell'interrogatorio, non ha la titolarità del potere di disposizione del bene, in quanto, appunto, non riveste la figura di rappresentante legale, e non può esserlo neppure l'attuale rappresentante legale, che non può avere acquisito legale conoscenza dei fatti nel corso del suo mandato, dal momento che i fatti si erano svolti tutti in precedenza.
Di conseguenza è da escludere che nell'odierno giudizio dalla Contr mancata presenza dell'attuale rappresentante legale dell questo giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti da parte attorea nell'interrogatorio.
Da ciò, l'inapplicabilità, anche in ipotesi, del principio invocato da parte attorea.
B). Per quanto riguarda le pretese dell'impresa, va osservato quanto segue.
L'impresa ha proposto le sue domande, con specifico necessario riferimento alle riserve a suo tempo presentate.
Nel corso del giudizio è stata espletata una consulenza d'ufficio con l'ing. che reca la data del 04.7.2018, avuto riguardo alla Persona_1 documentazione acquisita, le cui risultanze, tutte negative per parte attorea, sono state da questa contestate, chiedendosi il richiamo del consulente e deducendosi preliminarmente che, ad avviso di essa parte, il consulente d'ufficio: -aveva travalicato i propri compiti, nella parte in cui, con riferimento a ciascuna domanda dell'impresa (corrispondente a ciascuna delle correlate riserve formulate), aveva concluso con un'affermazione di non accoglibilità, compito del giudice;
-in presenza di una carenza documentale nella produzione in atti, avrebbe dovuto richiedere d'ufficio i documenti mancanti (nella specie, il libretto delle misure); -aveva ritenuto erroneamente una carenza probatoria documentale nelle richieste risarcitorie, laddove queste risultavano analiticamente indicate negli atti difensivi e documentate.
10 Per quanto riguarda l'affermazione “non accoglibile”, il consulente ha chiarito che “la dizione 'accoglibile o non accoglibile', (erano) intese queste non a dare giudizi giuridici, ma solo ed esclusivamente a descrivere se tale richiesta risulta tecnicamente supportata dalla documentazione contabile presente nei documenti di causa o da contratti, capitolati ecc.”.
Di conseguenza, la dizione usata non è tale da inficiare la consulenza d'ufficio, poiché – tra l'altro – non idonea a condizionare in alcun modo la decisione del giudice, atteso che per come plasticamente puntualizzato anche dal Giudice di legittimità (v. Cassazione civile sez. II, 06/06/2014,
n.12805) “le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice il quale - attraverso una analisi critica, adeguatamente motivata con riferimento alle risultanze processuali - può legittimamente disattenderle”.
Per quanto riguarda l'attività del consulente, cui vengono da parte attorea lagnanze per quanto riguarda le operazioni di CTU e le risultanze della stessa e in ordine al mancato espletamento delle attività che gli erano state commesse con l'ordinanza, va considerato che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti in fascicolo o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e, quindi, non può essere pretesa o utilizzata per supplire alla deficienza delle allegazioni o offerte di prova, cui spetta l'onere di fornirle, ovvero per compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v., tra le tante, la più recente
Cassazione civile, sez. III , 31/03/2025, n. 8498, con ampia nota di richiami di una giurisprudenza consolidata).
Di conseguenza, l'ampio spettro di compiti che gli furono assegnati con l''ordinanza del 12.6.2017: “al fine di determinare i rapporti di dare
e avere tra le parti, alla luce delle domande avanzate dall'attorea”, va interpretato, comunque, nell'ambito di quelli che sono i suoi compiti
11 legali sopra indicati, per cui non poteva supplire alla eventuale carenza probatoria, soprattutto di natura documentale, facente carico all'attore ai sensi dell'articolo 2697 del Codice civile.
Per quanto riguarda, quindi, la mancata richiesta da parte del CTU del libretto delle misure, è da escludere che questi avesse il potere d'ufficio di richiederlo alla stazione appaltante (v. Cassazione civile sez.
III, 06/12/2019, n.31886).
Peraltro va anche considerato che l'impresa, ove non fosse stata in possesso di taluna documentazione, ben avrebbe potuto richiederla alla stazione appaltante e, nel caso, di rifiuto o inottemperanza di questa, era dotata degli strumenti giuridici idonei (diritto di accesso) per ottenerne copia.
In ogni caso, a prescindere dalle valutazioni espresse dal consulente d'ufficio, compete ovviamente a questo giudice di verificare, avuto riguardo a ciascuna domanda, la sussistenza dei presupposti e di una adeguata prova a supporto delle pretese.
Sempre in via preliminare – poiché riguarda tutte le riserve formulate dall'impresa – va precisato che non può trovare accoglimento la tesi dell'impresa secondo cui in giudizio non possa essere eccepita dal committente la decadenza, infondatezza e mancata prova delle riserve, se questa non sia stata manifestata all'interno di alcuni dei documenti contabili soprarichiamati, formati dal D.L., ai sensi – si assume - degli articoli 155, comma 2, e 165, comma 4, del Regolamento approvato con
DPR 21-12-99, n.554.
Orbene. L'articolo 155, comma 2, stabilisce che “ Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge,
e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.”; a sua volta, l'articolo 165, comma 4 – norma riportata, tra l'altro, nell'articolo 19 del contratto di appalto, al comma 3,
stabilisce “Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone
nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla
stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al
12 riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.”
La prima disposizione non ha nulla a che fare con le riserve;
la seconda è norma di tutela del committente nei confronti del direttore dei lavori, in quanto prevede espressamente la responsabilità di questi nei confronti della stazione appaltante, e, quindi, concerne i rapporti tra D.
L. e committente.
Ciò precisato, per comodità espositiva, si procede, nella decisione sulle pretese di parte attrice, seguendo lo schema adottato dal consulente d'ufficio, avendo riguardo alle domande per come formulate dall'impresa.
B.1). Con la prima domanda, l'impresa richiede la condanna Contr dell al pagamento della somma di € 47.051,56, per la mancata consegna, liberi di persone e cose, degli spazi e locali nei quali dovevano essere eseguiti i lavori.
La domanda in questione trova corrispondenza nella prima riserva, nel maggiore importo (rispetto a quello di € € 31.262,84, scritto in data
01.02.2008 in sede di primo SAL) esplicitato il 19.3.2008 in sede di secondo SAL, per come risulta dalla consulenza (e dal registro di contabilità alla stessa allegato). La riserva risulta riportata nella esplicitazione delle riserve in tutti gli atti successivi (v. CTU pagg. 12-
16), sicché sotto questo profilo, la riserva può dirsi tempestiva.
La richiesta di risarcimento, peraltro - indicato nel suo importo, semplicisticamente, con riferimento ad un ammontare teorico del primo
SAL scaturente da una proporzione tra ammontare totale dei lavori e i giorni occorsi per il loro espletamento, da una parte, e l'importo liquidato con il primo SAL, rapportato alle correlate giornate lavorative, dall'altro - non può essere accolta nei termini richiesti.
Infatti, solo con il cronoprogramma, alla cui redazione era tenuta l'impresa ai sensi dell'articolo 9 del capitolato speciale d'appalto (v. pag.
16 della CTU), rimasta inadempiente al riguardo, sarebbe stato possibile
13 calcolare l'incidenza in numerario di quei ritardi su eventuali danni dell'impresa.
È da rilevare, peraltro, che la stessa D. L. (v. pag. 12 della CTU) rispondendo sulla riserva esplicitata in data 19.3.2008 ammetteva sia la sussistenza del ritardo sia quella di un pregiudizio;
infatti, pur affermando che “le domande risarcitorie avanzate dall'impresa sono da considerarsi eccessive e sovra-proporzionate rispetto alla effettiva entità dei danni”, si riservava di formarne oggetto di adeguata valutazione successiva nel contesto della relazione riservata trasmessa al R.U.P (v. pag. 12 CTU).
La committente non ha fornito indicazioni circa il contenuto di tale relazione riservata sul punto, neppure nel senso di un totale disconoscimento di danno.
Dovendosi, quindi, ritenere che il ritardo nella consegna ci sia effettivamente stato e che abbia prodotto un pregiudizio – per come riconosciuto dalla stessa D. L. - peraltro impossibile da determinare nel suo preciso ammontare, questo giudicante ritiene, avvalendosi del potere di cui all'articolo 1226 C. C. (v., in tal senso, Cassazione civile, sez. II,
07/10/2020, n. 21534, di liquidare in via equitativa, valutato ad oggi,
l'ammontare di tale danno nella metà di quello indicato nella richiesta, e cioè nel minore importo di € 23.525,78, con gli interessi legali dalla data della presente decisione.
La prima domanda, corrispondente alla prima riserva, va quindi accolta parzialmente, con il riconoscimento in via equitativa, ai sensi dell'articolo 1226 C. C. dell'importo complessivo di € 23.525,78, riferito alla data della presente decisione.
B.2). Con la seconda domanda, l'impresa richiede la condanna Contr dell al pagamento della somma di € 22.419,36 per il maggiore tempo impiegato per il trasporto dei materiali (sabbia, ghiaia, cemento, grassello etc.) dal punto di scarico dell'autocarro al punto di lavorazione dei materiali da porre in opera e al punto di scarico a piè d'opera a causa dell'impossibilità ad accedere dalle normali vie che erano riservate al
14 transito di persone e cose per lo svolgimento concomitante delle attività del Presidio Ospedaliero.
La domanda è collegata alla seconda riserva apposta in calce al
Primo SAL ed esplicitata tempestivamente nel registro di contabilità in data 01/02/2008 con cui l'impresa chiede il pagamento di € 13.395,93., importo incrementato ad € 22.419,36, come aggiornato al 08/02/2008, in sede di sottoscrizione con riserva del secondo SAL e poi di tempestiva esplicitazione in data 19.3.2008 (unitamente alla esplicitazione della prima riserva, in cui l'impresa dichiara che in data 08.02 2008 erano cessate le cause che avevano comportato un maggior costo nel trasporto dei materiali). La riserva risulta tempestivamente riportata in sede di sottoscrizione degli atti di contabilità, sino al conto finale Pagg. 19 – 21 della CTU.
È da rilevare, peraltro, che, nell'accettare i lavori, l'impresa con la sottoscrizione del contratto, dichiarava, ai sensi dell'articolo 7, lettera b) del capitolato speciale d'appalto: “Di aver valutato le condizioni di viabilità e accesso;
di aver valutato, nella formulazione dell'offerta di ribasso, tutte le circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera che delle forniture e dei noleggi;
”, e che non ha comprovato (v. documentazione allegata al fascicolo in sede di costituzione e l'altra depositata ai sensi dell'articolo 183 c.p.c.) la sopravvenienza di circostanze, non conosciute o non conoscibili in sede di stipulazione del contratto, comportanti un aggravio di attività, per come lamentato nella sottoscrizione della riserva.
La domanda va, quindi, rigettata per carenza di prova.
B.3). Con la terza domanda, avanzata con l'atto introduttivo del Contr giudizio, l'impresa richiede la condanna dell' al pagamento della somma di € 6.234,57, per la mancata applicazione dell'articolo 14, comma 7, del capitolato speciale d'appalto. Per come precisato nello stesso atto, questa domanda si riferisce a otto riserve, dalla 3° alla 6-bis,
e l'ottava, così articolate: 3° di € 263,848, la 4° di € 157,806, la 5° di €
1.388,413, la 6° di € 24,948, la 6°-bis di € 446,560, tutte avanzate con il
V SAL, e per il complessivo importo di € 2.281,57; l'8° di € 3.952,80,
15 con la quale l'impresa lamenta - sempre con riferimento all'articolo 14, comma 7, murature in genere, del capitolato speciale d'appalto - che la
D. L. ebbe ad applicare la deduzione per tutti i vuoti di luce, laddove, a suo avviso, andava applicata alle superfici per la parte che superava il mq
1,00.
Questa domanda risulta poi ripartita in comparsa conclusionale in due domande: la terza di € € 2.281,57, corrispondente alle riserve dalla
3° alla 6°-bis (alias 7) e la quarta di € 3.952,80 alla riserva n. 8.
Per tutte queste riserve, l'impresa deduce – per come visto - la violazione dell'articolo 14, comma 7, del capitolato speciale d'appalto.
Il capitolato speciale d'appalto non risulta tra gli atti prodotti, ma la disposizione è riportata a pag. 32 della CTU, in cui è scritto: 'Contenuto dell'art. 14- comma sette del Capitolato Speciale di Appalto “Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a mq.
1,00…… '.
Il consulente d'ufficio, dopo avere annotato che il Direttore dei
Lavori, riguardo a queste sei riserve dichiarava che trattandosi di interpretazione del contratto, non si pronunciava nel merito e rinviava al collaudatore tecnico-amministrativo, per quanto riguarda le riserve dalla
3° alla 6° bis, ha precisato: “il sottoscritto non avendo a disposizione tra
i documenti di causa il quinto libretto delle misure allegato al registro di contabilità ed al quinto SAL, dove si trovano le misurazioni e le decurtazioni operate dalla direzione dei lavori, non può esprimersi nel merito e solo per tale motivazione non può accogliere tale richiesta avanzata dall'appaltatore”.
Il concetto è ripreso con riguardo alla riserva n. 8, riguardo alla quale il consulente (v. pag. 36) ha dichiarato: “Si ribadisce inoltre che il sottoscritto comunque non ha avuto possibilità di verificare le misure riportate dalla parte attrice, perché risulta essere assente tra i documenti di causa il libretto delle misure n. 5 e 6 oltre che il relativo SAL”.
16 Le domande in questione vanno quindi rigettate per carenza di prova, rilevandosi che l'impresa, ove non in possesso del libretto delle misure, aveva l'onere di procurarselo, ai sensi dell'articolo 2697 C. C., ricorrendo, se necessario, ai rimedi approntati dall'Ordinamento
Giuridico (accesso agli atti).
B.4). Con la quarta domanda l'impresa chiede il pagamento della somma di € 24.422.67 per la mancata applicazione della clausola di cui al NP 13 e, quindi, per insufficiente monetizzazione lavori.
Tale richiesta viene dettagliata esplicitamente soltanto in sede di sottoscrizione dello Stato Finale come richiesta n. 07 (v. pag. 20 di detto documento), con la dicitura “per insufficiente monetizzazione di lavorazioni eseguite…”
Dal registro di contabilità risulta che l'impresa, dopo avere apposto la firma con riserva al SAL n. 6 (v. CTU pag. 37) ha esplicitato tempestivamente la riserva in data 07.10.2009, richiedendo il pagamento di € 131.857,865 (richiesta n. 09), di cui € 69.470,92 per le riserve n. 1 e n. 2 (domande trattate ai precedenti punti B.1 e B.2: € 47.051,56 + €
22.419,36), € 2.281,57 (trattata al punto B.3), ed € 60.105,38, richiesti per la prima volta in tale sede “per insufficiente monetizzazione di lavorazioni eseguite nonché per la totale non applicazione delle norme ai sensi dell'art. 10 del C.G.A; oltre al riconoscimento di quanto speso per l'affitto dello spazio pubblico occorso ai fini dell'apprestamento
(ponteggio) ai sensi di legge.”
Trattasi, pertanto, della stessa richiesta, quantizzata poi nel minore importo di € 24.422.67, in sede di Stato Finale, ed esplicitata in data
05.11.2009 con un lungo elenco di dati.
Orbene. L'articolo 19 “Riserve” del Contratto di appalto stipulato tra le parti, stabilisce testualmente: Comma 1 “Qualora l'Appaltatore esprima delle riserve, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare dette riserve, scrivendo e firmando nel registro di contabilità le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede avere diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
17 OMISSIS
Comma 3: Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine sopra citato, ovvero lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e termine sopra indicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono”.
A sua volta, il Capitolato Generale di Appalto, approvato con
Decreto ministeriale - 19/04/2000, n.145, vigente all'epoca dei fatti, richiamato espressamente all'articolo 3 del Contratto di appalto, all'articolo 31 “Forma e contenuto delle riserve”, stabilisce con disposizione di analogo contenuto:
“Comma 2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Comma 3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute;
qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 165, comma 3, del regolamento.” .
Alla luce delle disposizioni sopra riportate, la riserva, per come formulata in seno al registro di contabilità in sede di sottoscrizione del 6°
SAL, è da ritenere inammissibile, per genericità, dal momento che in tale sede, e non nella fase di sottoscrizione dello , l'impresa aveva Parte_2
18 l'onere di esplicitarla, per come stabilito a pena di decadenza nelle norma sopra riportate.
La richiesta di pagamento della somma di € 24.422.67 per la mancata applicazione della clausola di cui al NP 13 e, quindi, per insufficiente monetizzazione lavori, va quindi rigettata.
B.5) L'impresa chiede, infine, il pagamento della somma di €
59.370,14, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del C.G.A ., a titolo di equo compenso “per lo sconvolgimento del contratto principale”.
L'articolo 10 “Variazione al progetto appaltato”, al V comma stabilisce quanto segue:
“
1. Ai sensi dell'art. 134 del regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del
responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di
demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori
medesimi.
2. Per le sole ipotesi previste dall'art. 25, comma 1, della legge, la
stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'art. 134, comma 6, e 136 del regolamento, e non ha
diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
3. Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che,
nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali
condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della
dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta
alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende
19 manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non
comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.
4. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato
dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute,
nonchè dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'art.
31- bis della legge e dell'art. 149 del regolamento. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'art. 25, comma 1,
lettera d ) della legge.
5. Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti,
rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni.
Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore
progettuale ai sensi dell'art. 25 comma 1, lettera d ) della legge,
l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.
6. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino,
nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento
ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico
all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma
si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità
originaria e solo per la parte che supera tale limite.
7. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in
contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il
diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
20
8. Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali
imputabili all'appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto
dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.”.
Nella sua relazione, e per quanto riguarda la richiesta di equo compenso, il CTU così descrive il succedersi del rapporto di appalto:
“Che nel corso dei lavori, per migliorare ulteriormente il progetto inizialmente previsto, è stata redatta una perizia suppletiva di variante in data 20/06/2008 dell'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta di € 601.770,76, approvata da R.U.P. con parere n. 199 in data 03/10/2008. A tale perizia seguì il primo atto di sottomissione e
verbale di concordamento nuovi prezzi datato 16/10/2008 e riportante la firma dell'impresa, R.U.P. e Direttore dei lavori, per l'importo dei lavori netto di € 601.770,76 con il concordamento di n. 66 nuovi prezzi.
Che nel corso dei lavori, per migliorare ulteriormente il progetto inizialmente previsto, è stata redatta una seconda perizia suppletiva di
variante redatta in data 23/01/2009 ed approvata dal R.U.P. con parere
n. 202 in data 18/03/2009 dell'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta di € 630.199,69. A tale perizia seguì il secondo atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi datato
11/02/2009 e riportante la firma dell'impresa, R.U.P. e Direttore dei lavori, per l'importo dei lavori netto di € 630.199,69 con il concordamento di n. 31 nuovi prezzi.”.
Il primo atto di sottomissione risulta sottoscritto senza riserva.
IL secondo atto di sottomissione non si rinviene nel fascicolo di parte attrice (malgrado sia indicato in indice tra gli atti prodotti) e risulta in copia incompleta in allegato alla consulenza d'ufficio.
Il consulente d'ufficio asserisce che anche il secondo atto di sottomissione venne sottoscritto senza alcuna riserva (v. pagg. 43 e segg. della CTU), scrivendo:
21 “L'appaltatore ha esplicitato in modo non pertinente al comma dell'art. 10 esplicitato e richiamato nelle riserve e nell'atto di citazione, chiedendo l'equo compenso ai sensi dell'art. 10 comma 5 ed esplicitando
i calcoli ai sensi del comma 6. Si fa notare che l'appaltatore al momento
della sottoscrizione del primo atto di sottomissione e del secondo rispettivamente riferiti alla prima perizia di variante e la seconda, ha
firmato senza alcuna riserva, tenendo conto che tali atti di sottomissione
rappresentavano i primi atti dell'appalto idonei a ricevere tali riserve e comunque tali riserve andavano anche riportate espressamente sul
registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Ciò non è stato fatto dall'appaltatore quindi non si è attenuto al contenuto dell'art. 19 del contratto di appalto ed art. 31 del Capitolato Generale di Appalto.
L'appaltatore ha accettato pienamente ed incondizionatamente, sottoscrivendo le due perizie di variante tecnica e suppletiva intervenute in corso d'opera, le variazioni nella loro entità globale, modifiche ed integrazioni alle originarie previsioni quantitative e qualitative sui lavori da eseguire, varianti che sono alla base del calcolo dell'equo indennizzo ai sensi dell'art. 10 comma 5, previo svolgimento di un iter procedurale descritto nei commi precedenti il quinto dell'art. 10 del
Capitolato Generale di Appalto.”.
È da ritenere, peraltro, pacifico che la sottoscrizione anche del secondo atto di sottomissione sia avvenuta senza alcuna riserva, dal momento che tale circostanza non è contestata dall'impresa, neppure in sede di osservazioni alla consulenza d'ufficio, né negli scritti difensivi successivi.
L'impresa aveva certamente l'onere di sottoscrivere gli atti di Contr sottomissione con riserva, in modo che l fosse resa edotta della volontà dell'impresa di richiedere l'equo compenso, al fine di poter decidere tempestivamente se dar corso o non alle varianti.
Né alcuna riserva risulta apposta, al riguardo, in sede di sottoscrizione dei SAL riguardanti i lavori previsti nelle varianti,
22 limitandosi a richiedere l'equo compenso solo tardivamente in sede di sottoscrizione dello Stato Finale.
La domanda va, quindi, rigettata.
** ** **
In relazione all'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate per due terzi e per il restante terzo, che si liquida come in dispositivo,
vanno poste a carico della soccombente . CP_3
Le spese di consulenza vanno poste a carico solidale delle parti e ripartite in parti eguali tra attore e convenuto, con diritto di rivalsa per l'eventuale metà in favore della parte che l'abbia anticipata per l'intero.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 600/2014 RG;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
In parziale accoglimento delle domande proposte da parte attrice, condanna l' , per le ragioni indicate in parte motiva Controparte_3
(punto B.1), al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
23.525,78, con gli interessi legali dalla data della presente decisione;
Rigetta le altre domande;
Compensa le spese di lite nella misura di due terzi, e condanna l di al pagamento in favore di parte attrice del restante CP_2 CP_3 terzo liquidato in € 5.000,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovute;
Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico solidale delle parti, ripartendole in parti eguali tra esse, con diritto di rivalsa per il 50
% in favore della parte che le abbia corrisposte o le corrisponda per l'intero.
Così deciso in Catania in data 27/06/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Sonia Di Gesu
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